Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della pena per il reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, da calcolarsi tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti ed attenuanti concorrenti nel reato più grave.
Commentario • 1
- 1. La rapina impropria e il requisito dell’immediatezza della violenza e della minaccia rispetto alla sottrazioneLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 30 ottobre 2025
Cass. pen., Sez. II, 29 settembre 2025, sentenza n. 32244 LA MASSIMA “Il requisito della immediatezza richiesto dalla norma incriminatrice non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma va piuttosto posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa”. IL CASO L'imputato, dopo essersi introdotto nella centrale elettrica Enel tranciando le catene dei cancelli di ingresso e dopo aver forzato la porta che conduceva al generatore di corrente e aver sottratto dalla stessa delle batterie e altro materiale, è stato fermato dai militari mentre cercava di allontanarsi opponendo altresì resistenza. In primo grado l'imputato è stato ritenuto responsabile dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2016, n. 55178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55178 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
5 5 1 7 8 / 1 6 AR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2231/2016 LUISA BIANCHI Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE PATRIZIA PICCIALLI Dott. N. 18484/2016 - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CU CO N. IL 07/11/1967 avverso la sentenza n. 20186/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per lonmallinto an incio lime Tennt elle fme Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. مازا 1 RITENUTO IN FATTO CU IC ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che confermando quella di primo grado lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all'articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, unificati sotto il vincolo della continuazione e modificando in melius il trattamento sanzionatorio a seguito della legge 79 del 2014, ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 5 di reclusione ed euro 3.500 di multa. Con il ricorso si lamenta, con il primo motivo, la violazione dell'art. 81 cod. pen. sul rilievo che la Corte territoriale nel determinare la pena, dopo aver correttamente ritenuto più grave il reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90, fissando la pena base in anni 1 di reclusione, confermando l'errore del primo giudice, aveva proceduto ad un primo aumento di pena ( da anni 1 ad anni 1 e mesi 10 di reclusione) " per le aggravanti" riferentesi ai reati di cui all'art. 337 e 582 cod. pen. e quindi all'ulteriore aumento di pena per la continuazione, così arrivando alla pena di anni 2 e mesi tre di reclusione. In tal modo era stato violato il principio consolidato secondo il quale nel reato continuato le aggravanti vanno valutate solo se attinenti al reato più grave essendo le altre del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della pena. Con il secondo motivo deduce che a seguito della modifica legislativa introdotta con la legge 21/02/2014 n. 10, che ha trasformato la circostanza attenuante speciale di cui al comma 5 dell'art. 73 in titolo autonomo di reato, andava riproposta la verifica relativa al reato più grave tra quelli contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Con riferimento al primo motivo va tenuto conto che le circostanze aggravanti relative al reato satellite sono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, che va autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena previsto per il reato più grave [cfr. Sezione 3, n. 638 del 06/10/2010- dep. 2011, C. ed altro: nella determinazione della pena nel reato continuato si deve tenere conto di tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti concorrenti nel reato più grave, mentre le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi rimangono prive di efficacia: la pena principale è, cioè, quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed attenuanti, ed è a tale pena che va aggiunto l'aumento per la continuazione]. 2 Anche il secondo motivo è fondato, tenuto conto che, in ragione della presenza di due circostanze aggravanti, in applicazione degli artt. 64 e 66 cod. pen., la pena prevista per il reato di all'art. 582 cod. pen. è superiore a quella prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/90.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 09/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Batrizia Piccialli Depositata in Cancelleria Oggi. 29 10. 2013,20.210. Il Funzionario Giudiziarie Parizid Curra 3