Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 2
L'aggravante di cui all'art.7 D.L. n.152 del 1991 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis, relativo all'associazione per delinquere di tipo mafioso) è compatibile con l'aggravante di cui all'art.629 comma II cod. pen. (consistente, in virtù del rinvio all'art.628 cod. pen., nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa), giacché, per l'applicazione di quest'ultima aggravante, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, ne', in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso".
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2000, n. 12525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12525 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 28/06/2000
1. Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALFONSO AMATO Consigliere N. 1126
3. Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Consigliere N. 50874/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
IC UI nato a [...] il [...]
PO RA nato a [...] il [...]
EN OB nato a [...] il [...]
SM RA nato a [...] il [...]
De GI AS nato a [...] il [...]
De IT NI nato a [...] il [...]
EN ME nato a [...] il [...]
OS RN NI nato a [...] il [...]
IC IO nato a [...] il [...]
LL LE nato a [...] il [...]
AT ON nato a [...] il [...]
EG EP nato a [...] il [...]
LI AO nato a [...] il [...]
RI EL nato a [...] il [...]
TA NI nato a [...] il [...]
AL OV nato a [...] il [...]
EL RT nato a [...] il [...]
avverso la sentenza in data 15.3.1999 della Corte di Appello di LE Visti gli atti, la sentenza denunziata e ricorsi, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ebner
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della diminuente del rito abbreviato nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di TE IC;
per il rigetto dei ricorsi nel resto;
per il rigetto del ricorso dello TE.
Uditi i difensori degli imputati, avv. Aricò, Bamonte, Belmonte, Conte, Corleto, Foti, Madia, Massa, Petrelli, Petrone, Piccinni, Rella, Saraceni, Spedicato.
Svolgimento del processo p. 1 Con sentenza in data 6.11.1997 il Tribunale di LE affermava la penale responsabilità degli odierni ricorrenti - imputati a vario titolo dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "sacra corona unita" per brevità, in avanti, "scu") e ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
di detenzione, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti;
di estorsioni e danneggiamenti pluriaggravati;
nonché di altri reati contro il patrimonio (furti e rapine aggravati)e contro la inviolabilità del domicilio ed altresì di violazione della legge sulle armi e gli esplosivi - condannandoli alle pene ritenute di giustizia:
previo riconoscimento a IC, De GI, OS ed LI delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella di cui ALart. 7 D.L. 152/1991 conv. con modificazioni in L. 203/1991 nonché (a De GI, OS ed LI)della diminuente di cui al comma settimo dell'art. 74 DPR 309/90 (in avanti, per brevità, L.S. = Legge Stupefacenti); riconosciute inoltre al EN le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui ALart.7 D.L. citato ed al AT la diminuente di cui ALart. 8 del medesimo D.L. prevalente sulle aggravanti contestate.
Il Tribunale mandava invece assolto lo EL dal reato di cui ALart. 74 L.S. per insussistenza del fatto.
All'affermazione di penale responsabilità il Tribunale perveniva ritenendo attendibili e debitamente riscontrate da prove orali e, talora, documentali nonché da operazioni di polizia giudiziaria le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (tra i quali l'attuale ricorrente AT ON, nonché RI CO, IC LU, RE LA, RA AL, CA RO, CA ZI, RO VI, ST NI, CH AN, CO IC ed altresì ES IA); inoltre, rilevanti e credibili le dichiarazioni confessorie degli imputati De GI, OS, LI e EL.
p. 2 La sentenza veniva impugnata dagli imputati nonché dal PM, in ordine ALavvenuta assoluzione dello EL dal reato di partecipazione ALassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a OS ed LI ed infine al riconoscimento a questi ultimi nonché a De GI della diminuente ex art. 74 comma settimo L.S.
All'esito del dibattimento - nel corso del quale venivano acquisiti dei memoriali di contenuto parzialmente confessorio degli imputati EG e EN - con sentenza in data 15.3.1999, la Corte di Appello di LE, così provvedeva:
in parziale accoglimento dell'appello del IC, esclusa l'applicazione dell'aggravante ex art. 7 D.L. 152/91, riduceva la pena ad anni tre e mesi quattro di reclusione e L.
1.000.000 di multa;
rigettava l'appello del PO;
in parziale accoglimento dell'appello del EN, esclusa l'aggravante ex art. 7 ult cit., riduceva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e L.
1.600.000. di multa;
In parziale accoglimento dell'appello del SM, riduceva la pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione nonché il periodo di durata della pena accessoria della interdizione dai pp.uu.;
in parziale accoglimento dell'appello del De GI, esclusa l'aggravante ex art. 7 cit. in relazione al reato di cui al capo D) (limitatamente ALacquisto di Kg. 2,500 di eroina in Africo Nuovo fra l'estate e l'autunno del 1991), ed esclusa altresì - in parziale accoglimento dell'appello del PM - l'attenuante ex art. 74 comma settimo L.S., rideterminava la pena in anni otto e mesi otto di reclusione;
in parziale accoglimento dell'appello del De IT, esclusa l'aggravante di cui ALart. cit., riduceva la pena ad anni tredici di reclusione e L. 120.000.000 di multa;
in parziale accoglimento dell'appello del EN, esclusa l'aggravante suindicata, rideterminava la pena in anni quindici di reclusione e L. 120.000.000 di multa;
in parziale accoglimento dell'appello del OS, esclusa la medesima aggravante, e - in parziale accoglimento dell'appello del PM - esclusa l'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 74 L.S., rideterminava la pena in anni nove e mesi sei di reclusione;
in parziale accoglimento dell'appello del IC, riconosciute al medesimo le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riduceva la pena ad anni undici di reclusione;
in parziale accoglimento dell'appello del LL, esclusa l'aggravante ex art. 7 D.L. 152/91, riduceva la pena ad anni tredici di reclusione e L. 130.000.000 di. multa;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da AT, riconosciute al medesimo le attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni sei di reclusione e L. 46.000.000 di multa;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da EG, esclusa l'aggravante di cui ALart. 7 ora citato, riduceva la pena ad anni 14 di reclusione e L. 120.000.000 di multa;
dichiarava inammissibile l'appello di LI (rilevando trattarsi di mera dichiarazione di appello sfornita di motivi e delle conclusioni) e tuttavia, per l'effetto estensivo della impugnazione proposta dai coimputati De GI e OS, escludeva anche nei confronti del predetto LI l'aggravante di cui ALart. 7 D.L. cit.;
in parziale accoglimento, poi, dell'appello del PM nei confronti dell'LI medesimo, escludeva l'attenuante di cui ALart. 74 comma settimo L.S.; quindi, dichiarate le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate, rideterminava la pena in anni dieci di reclusione e L. 80.000.000 di multa;
in parziale accoglimento dell'appello proposto dal RI, esclusa l'aggravante di cui ALart. 7 L. 152/91 cit., riduceva la pena ad anni 12 di reclusione e L. 90.000.000 di multa;
in parziale accoglimento dell'appello dello TE, esclusa l'aggravante suindicata, riduceva la pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione e L. 900.000 di multa e ad anni 5 quella, accessoria, della interdizione dai pubblici uffici;
in parziale accoglimento dell'appello del TA, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riduceva la pena ad anni undici di reclusione;
in parziale accoglimento dell'appello del AL, riduceva la pena ad anni quindici di reclusione, condannandolo alle spese del grado in favore della costituita parte civile Comune di LE;
in parziale accoglimento dell'appello di EL, riduceva la pena ad anni cinque di reclusione;
rigettava l'appello proposto dal PM nei confronti del predetto imputato.
p.
2. In sostanza, la Corte leccese ha confermato sia l'impianto accusatorio, quale recepito dal Giudice di primo grado, sia il diniego del riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato, pur sollecitata da numerosi imputati: modificando però variamente, come si è prima posto in rilievo (salvo che per la posizione del PO, confermata), il precedente trattamento sanzionatorio. p. 3 La sentenza è stata gravata da ricorso per cassazione, proposto personalmente dagli imputati IC, SM, De IT e EG e dai rispettivi difensori nell'interesse degli altri imputati.
3.1. IC UI
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla interpretazione ed ALapplicazione dell'art. 442 comma secondo cpp in relazione alla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 23/1992. In sostanza, lamenta che erroneamente i giudici di secondo grado, dinanzi alla richiesta di procedersi con il rito abbreviato corredata del consenso del PM, abbiano escluso che il procedimento nei suoi confronti (per l'estorsione in danno di Lo ER EP) potesse essere già deciso ALudienza preliminare, nonostante esso ricorrente avesse pienamente ammesso i fatti nella memoria in data 1.3.1996 presentata al GIP.
La questione, relativa l'ingiustificato diniego della diminuente per il rito abbreviato, formulata in termini pressoché analoghi anche da altri ricorrenti con riguardo alle rispettive posizioni processuali (sicché può ora essere decisa con riguardo a tutti coloro che l'hanno proposta), è fondata.
Invero, costituisce orientamento consolidato di legittimità: che, nell'ipotesi - come la presente - di processo soggettivamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità penale e la specificità delle singole posizioni consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal processo principale delle posizioni dei singoli imputati cui può essere applicato, ricorrendone le condizioni di legge, il rito abbreviato in luogo di quello ordinario;
e che, in tema di rito abbreviato, la definibilità del processo allo stato degli atti (che costituisce il presupposto stesso per l'adozione del rito speciale) deve essere apprezzato con riferimento alla posizione di ciascun imputato da cui proviene la richiesta di tale rito alternativo.
Nella specie la Corte di merito si è posta in posizione critica rispetto al primo orientamento, prospettando che diversamente deve essere valutato il diniego del rito a seconda che esso provenga dal PM o (come nella specie) dal GUP: nel secondo caso richiedendosi un minor rigore, attesa la terzietà dell'Organo e la necessità di non comprimere oltre misura, il principio del libero convincimento del Giudice (circa la definibilità del processo allo stato degli atti). Senonché, tale diversità di apprezzamento non trova alcun concreto riscontro di ordine normativo, sicché non può considerarsi legittima e idonea a fondare il diniego del rito speciale. Nè, al fine di giustificare tale diniego appare corretto addurre delle ragioni di opportunità processuale (quali evitare la disarticolazione del processo c.d. principale in considerazione della connessione delle varie posizioni, con ciò stesso garantendo l'unitarietà della decisione;
nonché impedire che aumentino i tempi occorrenti per la definizione di tutte le posizioni) che, del pari, non sono desumibili dal sistema normativo, antecedente la riforma introdotta con la L. 16.12.1999 n. 479: con la quale il rito abbreviato - nel quadro della logica evoluzione di un sistema che fin dalla sua introduzione ha privilegiato con una consistente diminuzione di pena tale scelta processuale - è stato anzi reso azionabile sulla base della sola richiesta dell'imputato ed il diniego del GUP giustificabile solo nel caso di richiesta condizionata ad una integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione e non compatibile con l'economia processuale. In secondo luogo, la Corte di merito non ha posto adeguatamente in evidenza, con riguardo alla posizione del singolo richiedente il rito, come invece sarebbe stato necessario, gli specifici apporti probatori conseguiti o comunque conseguibili con il dibattimento, limitandosi ad enunciare (f. 47 della sentenza impugnata) in via generale, le utilissime sopravvenienze rappresentate dalle dichiarazioni degli imputati AT e De GI e dai memoriali di altri imputati, dei quali in precedenza si è riferito. Ancora, neppure è condivisibile l'ulteriore argomento evidenziato dalla Corte territoriale - e cioè la mancata indicazione, da parte dei singoli richiedenti il rito abbreviato, della esatta composizione del fascicolo delle indagini preliminari - quale elemento ostativo ad una più diffusa valutazione circa la sussistenza di elementi atti a supportare la chiesta decisione allo stato degli atti, poiché è proprio al Giudice procedente che spetta di verificare la pregnanza e l'utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del P.M., a tal fine posto a disposizione del Giudice stesso (Cass. ss.uu. 1.10.1991, Sini;
Cass. 22.9.1993, De Simone, CED 196319). Alla stregua delle considerazioni che precedono, poiché il diniego del rito abbreviato risulta fondato su erronea interpretazione delle norme che lo disciplinano e manca inoltre la motivazione del diniego con riguardo alla posizione dei singoli richiedenti, ne consegue che la sentenza deve essere sul punto annullata, con rinvio, ad altra sezione della Corte di Appello di LE per nuovo esame sul punto.
3.2. PO RA
Nell'interesse di tale imputato sono stati presentati ricorsi da parte di entrambi i difensori.
Con il primo ricorso vengono formulati cinque motivi. Si deduce anzitutto mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, nonché violazione di legge, in ordine ad una consapevole partecipazione dell'imputato ALassociazione di tipo mafioso contestata al capo C, avendo il Giudice di secondo grado omesso di tenere in debita considerazione che il collaborante RE non ha mai accusato il PO di appartenenza ad associazione criminosa ma soltanto di concorso in attività estorsiva (episodio IL) con funzioni di "palo" ed avendo, per altro verso, erroneamente ritenuto di ricavare, elementi di prova (al riguardo dell'appartenenza ALassociazione criminosa) da alcuni incontri, peraltro del tutto occasionali ed avvenuti nell'arco di un quinquennio del PO con l'LI e con lo EL, esponenti del gruppo dei leccesi, collegato alla "s.c.u".
Inoltre, la stessa Corte di merito non avrebbe considerato che la circostanza, indicata dal RE, che il PO si trovava nelle stesse condizioni dell'LI e del OT (già condannati per appartenenza ad associazione mafiosa), non riveste carattere decisivo, stante la non opponibilità della relativa decisione al PO, e che il contestato concorso in un unico episodio delittuoso (estorsione in danno di IL ZO) anche se riconducibile a reato-fine dell'associazione criminosa, non può valere ai fini di un'affermazione di responsabilità per tale ultimo reato, non essendo in sè stesso dimostrativo della partecipazione ALassociazione. Le doglianze prospettate con tale motivo si risolvono in non consentite censure in punto di fatto della decisione e sono comunque infondate.
Invero, la Corte di merito ha puntualmente affrontato le censure alla sentenza di primo grado mosse dal PO (concernenti la mancanza di motivazione in ordine alla esistenza ed al carattere mafioso della "s.c.u." nonché la mancanza di prova certa di collegamento organico fra il gruppo malavitoso del RE e la SC), reputandole prive di fondamento, sulla base di puntuali richiami alle emergenze processuali.
In particolare, la Corte leccese ha accertato la operatività nel Salento e con modalità tipicamente mafiose (quali ad esempio l'uso di ordigni esplosivi talvolta anche a scopo puramente suggestivo), idonee ad ingenerare nelle vittime condizioni di assoggettamento e di omertà, dell'associazione per delinquere denominata "s.c.u." - della quale il gruppo dei leccesi, come emerso nel corso delle indagini che hanno poi portato alla instaurazione del presente procedimento, costituisce un'articolazione territoriale - nel periodo temporale antecedente e coevo ai fatti oggetto di contestazione. Tale attiva presenza della predetta associazione criminosa risulta desunta sia da una nutrita serie di sentenze, ricordate ai ff. 69-75 (emesse da varie AA.GG. salentine ed anche da questa Corte) sia dalle numerose, convergenti e ritenute attendibili dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia (fra i quali RE LA, CH AN, RI CO, IC LU, RA AL, CA RO, CA ZI, ST NI, CO IC) ritualmente acquisite al processo.
La Corte ha altresì accertato - richiamando ALuopo le risultanze processuali - anche la appartenenza alla "s.c.u." del gruppo di malviventi facenti capo al RE (ff. 76-77).
In questo articolato contesto probatorio il Giudice di secondo grado ha collocato il coinvolgimento del PO nell'associazione criminosa ex art. 416 bis CP oggetto di contestazione al capo c) della rubrica, avente fra i suoi scopi illeciti anche la sistematica commissione di estorsioni: richiamandosi a tal fine non solo agli elementi di prova raccolti in primo grado (e di cui la conforme sentenza del Tribunale dà atto ai ff. 125-130) ma ulteriormente rilevando che la mancanza di prova certa di una vera e propria affiliazione del PO alla "s.c.u." non esclude che il medesimo debba ritenersi stabilmente inserito in tale sodalizio per via della comprovata partecipazione ad una illecita attività estorsiva posta in essere da un'articolazione dell'organizzazione facente capo al RE e della accertata - in sede di controlli di polizia giudiziaria - frequentazione del PO con altri componenti del gruppo quali LI e EL. La Corte di merito dunque, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici manifesti ha espresso le ragioni del proprio convincimento circa la sussistenza della responsabilità del PO per il reato di cui al capo c), sicché sotto questo profilo la diversa interpretazione e valutazione che il ricorrente propone delle risultanze processuali non invalida la sentenza impugnata. Del pari corretta, ai sensi dell'art. 192 CP, è poi la decisione in punto di diritto, particolarmente per ciò che attiene alla ritenuta non decisiva rilevanza della mancata prova di una rituale affiliazione del PO, risultando essere stati comunque acquisiti concreti elementi, dimostrativi di una consapevole ed intenzionale partecipazione dell'imputato a tale associazione criminosa. Con un secondo motivo, poi integrato, il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della sua partecipazione alla commissione del reato di estorsione in danno del IL (ed al reati a questo connessi), poiché la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire quanto ritenuto da quella di primo grado ed avrebbe inoltre violato i principi in tema di valutazione della prova fissati nell'art. 192 CP. Il motivo non ha fondamento.
Invero, la Corte territoriale - dopo avere rilevato che la partecipazione a tale fatto delittuoso è stata riconosciuta sia dal RE che dALLI e che in ordine al medesimo reato è stata accertata la penale responsabilità di OT CI con sentenza del Tribunale di LE in data 30.04.1993, passata in giudicato - ha affrontato la posizione dell'attuale ricorrente: peraltro non limitandosi ad una mera condivisione degli elementi di prova sia a carico che a discarico valutati in primo grado.
La Corte stessa infatti richiama - esplicitamente valorizzandole ai fini della formazione del proprio convincimento - tanto le dichiarazioni accusatorie del RE circa i partecipi al fatto delittuoso (e la complessiva attendibilità del collaborante, desunta anche dalla menzionata sentenza definitiva nei confronti del OT e dalle ammissioni dell'LI, è ritenuta tale da superare la contestazione difensiva, attinente ad una circostanza non di particolare rilievo, circa il tipo di veicolo che nell'occasione avrebbe effettivamente utilizzato il PO); quanto le dichiarazioni della parte lesa circa la effettiva presenza in luogo - a breve distanza dal OT - del PO, persona conosciuta dal IL stesso, proprio nel momento in cui il detto OT riscuoteva il provento della estorsione.
A questa stregua, il convincimento della Corte risulta non solo adeguatamente e in modo non manifestamente illogico giustificato ma anche correttamente applicativo dei principi che regolano il concorso di persone nel reato (per i quali, come è pacifico, anche chi con la sua presenza concretamente rafforza l'altrui proposito criminoso deve rispondere del medesimo fatto reato) e dei canoni legali di valutazione delle prove. Ineccepibili sono quindi le conclusioni tratte dalla Corte stessa circa la addebitabilità al PO dei reati contestatigli.
Con un terzo motivo - anch'esso integrato successivamente - l'imputato deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in ordine al diniego della diminuente per il rito abbreviato.
Il motivo è fondato, per le ragioni già vagliate al p. 3.1, allorché è stata esaminata la posizione dell'imputato IC:
pertanto, alle relative argomentazioni e conclusioni, è sufficiente fare riferimento.
Con un quarto motivo - poi integrato - il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in ordine ALapplicazione dell'aggravante di cui ALart. 7 DL 152/1991, incompatibile con la ritenuta appartenenza ad associazione mafiosa e con la condanna per estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 628 comma terzo n. 3 CP, richiamato dALart. 629 comma secondo CP.
La censura è priva di fondamento.
Invero, costituisce orientamento prevalente Corte (Cass. sez. I 26.3.1999, c.c. 24.11.1998 n. 5839, Giampà RV 212808; idem, 19.2.1999 n. 1017, ud. 12.10.1998, PM
contro
Prete ed altri;
Cass. sez. II 12.10.1998 n. 1631, c.c. 4.3.1998, Monforte RV 211664; sez. VI 18.9.1997, c.c. 2.9.1997, Bianco n.3304 RV 208859; sez. I 24.9.1997, c.c. 9.7.1997, Suarino RV 208504) - dal quale non si ravvisano ragioni per dissentire - che l'aggravante di cui ALart. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 convertito in L. 12.7.1991 n. 203 è
configurabile anche quando il delitto cui accede (nella specie, estorsione) concorra con quello di cui ALart. 416 bis CP, reato del quale il PO è stato ritenuto responsabile.
Al riguardo, va considerato che la condotta mafiosa di cui ALart. 416 bis CP - che si manifesta nella sistematica attività di assoggettamento nei confronti di quanti divengano vittime di tali metodi malavitosi e nel vincolo di omertà e cioè di solidale, "conveniente" silenzio che lega tanto gli associati fra di loro quanto, per timore di probabili ritorsioni, le vittime stesse di attività di tipo mafioso - rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa.
Invece, con riguardo alla commissione di uno specifico fatto-reato, anche se rientrante nel programma associativo, la condotta mafiosa - consistente nell'avvalersi di metodi mafiosi o al fine di agevolare l'attività della consorteria criminale - può caratterizzare tale reato;
ma può anche esserne esclusa, ove il reato stesso (ma questo non è il caso di specie, come avanti si vedrà) sia commesso non utilizzando tali metodi o non per agevolare l'associazione di appartenenza.
Del pari, ritiene il Collegio che l'aggravante in questione sia compatibile (Cass. sez. II pen. 20.10.1993 n. 9498 ud. 17.6.1993 RV 195315 e 195316; sez. VI pen. 16.3.1990 n. 3792, ud. 26.10.1989, RV 183722) con quella di cui ALart. 629 comma secondo CP, che richiama la previsione contenuta nel comma terzo n.3 dell'art. 628 CP (violenza o minaccia posta in essere da persona appartenente ALassociazione di cui ALart. 416 bis CP). Ed invero, l'aggravante di cui ALart. 7 DL 152/1991 citata non presuppone l'appartenenza ad un associazione per delinquere di tipo mafioso bensì - come in precedenza si è rilevato - richiede, per la sua applicabilità, che la violenza o la minaccia siano attuate (anche da chi alla consorteria criminale non appartiene) con modalità mafiose. Invece, la ora menzionata aggravante prevista dALart. 629 CP si rende applicabile in considerazione dell'appartenenza dell'agente ad un'associazione di tipo mafioso, non essendo richiesto altresì l'accertamento in concreto dell'uso della forza intimidatrice derivante dalla predetta appartenenza.
Nella specie, il Giudice di secondo grado, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui ALart. 7 DL cit., con riguardo alle modalità esecutive della estorsione commessa dALimputato (in concorso con LI, RE LA e OT CI) - quali riferite dal collaborante RE ed emergenti dalla separata sentenza di condanna, passata in giudicato, nei confronti del OT - inequivocamente indicative della condizione di assoggettamento e di omertà causata nella parte offesa IL ZO: condizione apparsa manifesta non soltanto nella fase delle indagini preliminari ma anche in quella del dibattimento e non spiegabile altrimenti che con il timore di ritorsioni da parte di altri associati al medesimo sodalizio.
In proposito la sentenza impugnata evidenzia, al fine di ribadire ulteriormente la gravità della condizione di assoggettamento in cui viene a trovarsi la vittima di reati commessi sotto l'egida della associazione che agisce con metodiche mafiose, che il IL, nonostante l'offesa patita ed il danno ricevuto piuttosto che collaborare ALaccertamento dei fatti e delle responsabilità ha preferito subire una imputazione e poi una condanna per favoreggiamento personale.
D'altro canto, una volta ritenuta la partecipazione del PO alla "s.c.u." ne consegue che correttamente è stata ritenuta sussistente anche l'aggravante di cui al richiamato secondo comma dell'art. 629 CP, relativamente al reato fine di cui anche il PO è stato ritenuto responsabile.
Con un quinto motivo, del pari integrato successivamente, si deduce mancanza di motivazione in ordine alla determinazione, della pena. La censura non solo investe la sentenza sotto un non consentito profilo di fatto ma è comunque priva di fondamento.
Invero, dalla sentenza impugnata si desume che il PO ebbe a sollecitare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed un generico contenimento della pena in considerazione dei suoi non gravi precedenti.
La Corte - così come in precedenza il Tribunale - ha ritenuto di non poter condividere la valutazione difensiva, osservando che tali precedenti sono da considerare gravi per l'allarme sociale che destano i reati di ricettazione, furto, e rapina e violazione della legge sulle armi e che comunque dalle risultanze del processo non si desumono altri elementi che consiglino tale riconoscimento. Trattasi di valutazione di stretto merito, che - in quanto debitamente e non irrazionalmente giustificata sulla base di parametri di commisurazione della pena legalmente predeterminati (art. 133 CP) - sfugge al sindacato di questa Corte. Il secondo difensore dell'imputato censura la sentenza con cinque motivi.
Con il primo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis CP, non essendo emerse prove dell'appartenenza del PO a tale associazione criminosa. Analogo motivo di doglianza, proposto dALaltro difensore, è stato gia esaminato in precedenza, e disatteso per le ragioni che qui devono intendersi richiamate.
Con il secondo e il terzo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 DL 152/91, nonché manifesta illogicità della motivazione, tenuto conto che il PO, è stato già ritenuto responsabile di appartenenza ad associazione mafiosa. L'infondatezza delle relative censure è stata già rilevata, sicché sul punto non è necessario nuovamente soffermarsi.
Con un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della diminuente per il rito. Questa censura è fondata per le medesime ragioni già in precedenza esposte allorché si è esaminata la posizione del IC (p. 3.1), alle quali va dunque fatto integrale richiamo. Con un quinto ed ultimo motivo censura la sentenza con riguardo al metodo di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
La censura in parte è generica, dal momento che consiste in vaghi apprezzamenti circa una valutazione non adeguatamente serena delle dichiarazioni del collaborante RE ed in parte - laddove lamenta contraddizioni ed imprecisioni, che inficierebbero la chiamata in correità del PO da parte del predetto collaborante - infondata, per le ragioni già precedentemente esposte in sede di esame dell'analoga doglianza mossa dALaltro difensore.
3.3. EN OB
Il ricorrente deduce con un primo motivo erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 192, 194 e 195 cpp, osservando che nei suoi confronti il dibattimento di primo grado ha offerto un'unica prova d'accusa, rappresentata dalle dichiarazioni del collaborante RE LA;
e che gli altri elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità (in ordine tanto ALepisodio del furto presso la sede della soc. IL che a quello della rapina in danno della famiglia IS - TE) considerati tanto singolarmente che nel loro complesso non assurgono a prova piena dei fatti contestati, trattandosi di mere congetture neppure riconducibili a quanto indicato dalla richiamata fonte accusatoria.
La censura non è fondata.
Invero, la Corte di merito ha basato il proprio convincimento circa la penale responsabilità del EN (in ordine ai reati di furto aggravato di materiale informatico e d'ufficio sottratti dalla sede della IL srl, amministrata da IS Corrado, nel luglio del 1991; e di rapina aggravata commessa nell'abitazione e in danno del predetto IS e della moglie TE IO compiuta da più persone e con uso di armi a fine ottobre del 1991) desumendola non solo dalle ritenute attendibili dichiarazioni del predetto collaborante - che lo ha indicato, per avere appreso la circostanza dal EN stesso, in ordine ad entrambi tali episodi delittuosi, quale "basista" - ma anche da altri elementi, di natura indiziaria - ritenuti idonei, per gravità, precisione e concordanza, a riscontrare tali dichiarazioni che vengono individuati come segue. Quanto al furto, nelle circostanze che il EN era stato dipendente della società IL (e licenziato, per via di un ammanco di gasolio, due settimane prima del furto, avvenuto nella notte fra il 15 ed il 16 luglio 1991); ,che il furto stesso fu materialmente commesso da soggetti (pur non identificati) che dimostrarono di ben conoscere i luoghi essendo riusciti ad accedere agli uffici della società attraverso una finestra il cui sistema di chiusura era facilmente superabile;
che il IS potette rientrare nella disponibilità del materiale sottrattogli previo versamento di una congrua somma di denaro ( 50.000.000): somma poi restituitagli da NT NO, uno degli autori dell'estorsione, contestata, in concorso con altri, anche ALLI, che pure ne è stato dichiarato responsabile ed a tale OT CI - titolare di un autosalone e precedente datore di lavoro del EN - che ha definito separatamente la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cpp. Quanto, poi, alla rapina in danno dei coniugi IS/TE, la Corte di Appello di LE - dopo avere dato atto che altri imputati di tale reato (SA RN, IC LU, ER FI e PE RL) hanno separatamente definito le rispettive posizioni (i primi due patteggiando la pena, gli altri ricorrendo al giudizio abbreviato, ALesito del quale hanno riportato condanna) - ha evidenziato la sussistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del RE, individuandoli: nella sicura conoscenza che il EN aveva dell'abitazione dei predetti, avendo effettuato ALinterno di essa dei lavori edili, ivi compresa la tinteggiatura della parete del tinello ove era installata la cassaforte, coperta da un quadro;
nella circostanza che gli autori della rapina - commessa di mercoledì, giorno di riposo per la governante, circostanza anche questa della quale i rapinatori erano evidentemente informati - chiesero alle vittime proprio della cassaforte;
nella disponibilità da parte del RE di un accendino d'oro (dal medesimo poi consegnato ALA.G. nel corso di un interrogatorio), dichiarato sottratto proprio in occasione della rapina ai danni dei coniugi IS, e come tale da questi riconosciuto.
In definitiva, sul punto non è dato rilevare le dedotte violazioni di legge, la prova della partecipazione del EN al reati che gli sono contestati essendo stata ritualmente fondata sulle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di un collaborante, debitamente riscontrate ai sensi dell'art. 192 comma terzo cpp con ulteriori elementi di prova, di natura sia logica che fattuale e testimoniale, che ne confermano l'attendibilità.
A questa stregua la diversa interpretazione e valutazione che delle indicate risultanze propone il ricorrente non valgono ad invalidare la decisione, nella quale del raggiunto convincimento viene offerta, per quanto finora rilevato, una motivazione adeguata e coerente. Con un secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 110, 116 e 59 comma secondo CP, per avere il Giudice di appello ritenuto sussistere a suo carico sia le aggravanti specifiche contestate nel reato di rapina sia i reati satellite di violazione di domicilio e detenzione e porto abusivo di armi, nonostante la partecipazione di esso EN, quale istigatore, si fosse arrestata alla fase ideativa del reato, senza estendersi alla progettazione e/o realizzazione della fase esecutiva o alla divisione del bottino. Anche tale motivo è privo di fondamento.
Invero, giusta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito, il EN rivestì nella specie il ruolo di "basista" (e cioè di informatore circa il luogo dell'abitazione dei sigg. IS ed il modo di accedervi), sicché deve rispondere, ai sensi dell'art. 110 CP, di tutti i reati contestati, essendo già nell'accordo criminoso che altri, dietro indicazioni dell'imputato stesso. avrebbe effettuato il colpo a casa dei IS (ciò si rileva anche ai fini della conoscenza o comunque della non ignoranza senza colpa dell'aggravante del numero delle persone e dell'uso di armi). Del resto, non vi è spazio per la configurazione dell'ipotesi di cui al richiamato art. 116 CP: non rinvenendosi alcun elemento da cui la Corte di merito - facendo uso dei consueti criteri logici - avrebbe dovuto ricavare con certezza che l'imputato intese fornire al RE solo un'informazione disinteressata o altrimenti volle solo l'impossessamento dei valori custoditi nell'abitazione dei IS, senza le modalità con cui il fatto è effettivamente avvenuto (i malviventi attesero il rientro della TE, con i figli, a casa, costringendoli con la minaccia delle armi a farli entrare nell'abitazione ed ottenendo poi, sempre sotto tale minaccia, l'indicazione del luogo in cui era custodita la cassaforte e razziando quanto poi specificato nel capo di imputazione). In realtà, alla stregua delle risultanze processuali evidenziate nelle conformi sentenze di merito, risulta che l'imputato, partecipando - con l'essenziale ruolo di suggeritore dell'azione criminosa da compiersi nell'abitazione dei coniugi IS - alla fase ideativa del reato, ha comunque accettato il rischio che sia l'accesso ALabitazione per svaligiarla sia il successivo impossessamento dei beni ivi custoditi potesse avvenire con l'uso di violenza e/o minaccia, anche con l'uso di armi, per sventare eventuali reazioni degli abitanti dell'appartamento. Pertanto, è comunque da escludere la applicabilità a favore del EN del disposto dell'art. 116 secondo comma CP, che presuppone - giusta il costante orientamento di questa Corte, da cui non v'è ragione per dissentire - che il reato più grave rispetto a quello eventualmente voluto rappresenti un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili: il che è da escludere, pacificamente, nel caso di furto che degeneri in rapina, trattandosi di sviluppo logicamente prevedibile della progettata azione criminosa.
Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 133 CP, in quanto la Corte di appello avrebbe operato solo una minima riduzione della pena che invece ben poteva essere determinata complessivamente in misura prossima al minimo edittale del reato di rapina non aggravato.
La censura, pur sotto una formale deduzione di violazione di legge, investe in realtà la sentenza sotto un profilo di merito non consentito in questa sede.
Invero, la Corte leccese risulta avere determinato in misura adeguata e coerente il trattamento sanzionatorio: muovendo da quello - ritenuto rispettoso, anche con riguardo alla pena base per il più grave reato di rapina aggravata in danno dei sigg. TE e IS, dei criteri di cui ALart. 133 CP - già applicato dal Giudice di primo grado e poi attenuandolo in modo significativo per via della operata esclusione dell'aggravante di cui ALart. 7 D.L. 152/1991 con una riduzione di pena detentiva di ben anni uno e mesi otto di reclusione.
La diversa, maggiore entità della riduzione di pena pretesa dal ricorrente, concerne dunque profili in fatto (che del resto neppure risultano dedotti con i motivi di appello) della decisione impugnata, non ammissibili in questa sede, non sussistendo, come si è rilevato, la dedotta violazione dell'art. 133 CP. Il ricorso deve essere dunque rigettato.
3.4. SM RA
Con un primo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di merito omesso di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi probatori esistenti limitandosi a richiamare, al riguardo, la decisione di primo grado. In particolare la Corte non avrebbe considerato che nessuno dei collaboratori di giustizia ha riferito in termini di certezza della partecipazione di esso SM alla associazione per delinquere di tipo mafioso: non in particolare i collaboranti RI, IC, RE, CH e AT.
In ogni caso, poi, difetterebbero i necessari riscontri individualizzanti.
Il motivo non ha fondamento.
In proposito, va osservato che corrisponde al vero che il Giudice di secondo grado ha ritenuto di condividere integralmente la motivazione della sentenza di prime cure per quanto concerne la valutazione del compendio probatorio posto a sostegno della ritenuta appartenenza del ricorrente alla associazione per delinquere di tipo mafioso contestata al capo c) della rubrica. Tuttavia, premesso che in via di principio nulla esclude che le due sentenze di merito abbiano i medesimi contenuti di giudizio, occorre rilevare che tale rinvio non è rimasto fine a sè stesso, posto che la Corte di merito (v. pagg. 78-79 della impugnata sentenza) ha comunque preso in considerazione i motivi di appello proposti al riguardo dal SM (dei quali dà atto a pag. 17-18), osservando - per quanto qui ora interessa - che essi si risolvono in una riduttiva lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (RE, CH, AT, RI e IC), invece concordi nel coinvolgere il SM stesso nell'organizzazione e in particolare nel settore delle estorsioni (reato in ordine al quale, rileva la Corte leccese, esiste anche un precedente specifico a carico del SM, il che riscontra le dichiarazioni dei collaboranti) e solo divergenti su aspetti secondari quali l'avvenuta formale affiliazione o meno del predetto alla "scu".
Tale circostanza (dell'affiliazione) peraltro in se stessa non è decisiva, posto che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, ciò che rileva è il concreto stabile coinvolgimento nell'organizzazione e non il modo in cui l'affiliato ha preso a farne parte (Cass. sez. I 22.12.1987 n. 13070, ud. 6.4.1987, Aruta). A questa stregua, la diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali da parte del SM - e in particolare delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - si risolve in una censura in punto di fatto, come tale inammissibile in questa sede, posto che il relativo convincimento del Giudice di merito è motivato, seppure per relationem (ma validamente, per quanto sopra esposto, essendosi il Giudice di appello dato cura di vagliare la fondatezza delle censure mosse dALappellante: Cass. sez. I pen. 21.2.1998, ud. 13.11.1997 n. 1607, Ingardia RV 209442),e non evidenzia illogicità manifeste o errori in diritto. Il denunciato vizio motivazionale pertanto non sussiste. Con un secondo motivo il ricorrente si lamenta del mancato riconoscimento della diminuente per il rito speciale, non avendo la Corte spiegato le ragioni per le quali il procedimento non era definibile, nei suoi confronti, sulla base degli atti di indagine, ALudienza preliminare, a prescindere dalle ulteriori acquisizioni avvenute poi in sede dibattimentale.
Il motivo è fondato, per le ragioni già esposte (p. 3.1) in sede di esame della posizione del IC. Pertanto, alle relative argomentazioni e conclusioni ci si richiama.
Con un terzo motivo il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, denunziando al riguardo mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La censura è infondata.
Invero, costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato e dal quale non vi è motivo per discostarsi, che, ai fini del riconoscimento o diniego delle circostanze di cui ALart. 62 bis CP - previste allo scopo di consentire un'ulteriore adeguamento della sanzione al caso concreto - è sufficiente che sia evidenziato almeno uno dei criteri che l'art. 133 CP predetermina ai fini della individuazione della misura della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale, poiché il richiamo fatto dal Giudice procedente ad uno di essi sta ad indicare l'assoluta prevalenza che il criterio stesso assume ai fini del riconoscimento o meno delle menzionate circostanze attenuanti della pena.
In tale linea interpretativa deve ritenersi sufficientemente motivato il diniego delle anzidette attenuanti con riguardo ALesistenza di precedenti penali, essendo gli stessi indicativi della capacità a delinquere e perciò stesso della pericolosità sociale dell'imputato (Cass. sez. I 21.2.1998 cit;
id. 29.12.1995 n. 12787, ud. 5.12.1995, PG in proc. Longo ed altri RV 203146;
Nella specie, la Corte leccese, ha ritenuto di fondare il diniego oltre che sulla inesistenza di concreti elementi favorevoli alla relativa concessione anche sulla negativa personalità del SM, per via del definitivo precedente penale a suo carico, rappresentato da un'estorsione commessa nel 1992: e in tal modo deve ritenersi avere adempiuto, adeguatamente e senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, al relativo obbligo di motivazione.
3.5. De GI AS
Con un primo motivo il ricorrente deduce la assoluta carenza di motivazione della sentenza in ordine alla imputazione di cui al capo A.
La Corte leccese avrebbe erroneamente interpretati i motivi di appello, ritenendo che esso De GI non avesse inteso contestare la propria penale responsabilità ma solo richiedere una riduzione della pena, mentre con tali motivi era stata espressamente contestata l'affermazione di responsabilità e cioè la partecipazione di esso De GI ai sodalizi criminosi di cui alla rubrica.
Il motivo è privo di fondamento.
Invero, se - dal punto di vista formale - effettivamente è dato rinvenire nell'atto di appello una contestazione del genere in punto responsabilità, tuttavia in esso si fa pure riferimento a "momenti di storia delinquenziale che corrono paralleli a momenti di vita associativa" e - ciò che ancora più rileva - alla avvenuta affiliazione del De GI quale persona di assoluta fiducia del RE.
Orbene, l'avere la Corte di merito, alla stregua di tali inequivoche espressioni, ritenuto in realtà contestata non tanto la appartenenza alla consorteria criminale ma solo la breve durata dell'appartenenza stessa oltre che la mancata commissione di reati - fine, propri dell'associazione (motivi di appello, questi, riportati a f. 19 e sui quali la Corte puntualmente risponde) costituisce interpretazione degli atti sottoposti al suo esame fondata su concrete emergenze documentali: pertanto è da escludere sia ravvisabile al riguardo la lamentata assoluta mancanza di motivazione.
Quanto poi alla breve durata dell'appartenenza alle associazioni per delinquere, costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato e dal quale non vi è ragione per dissentire, che non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo solo richiesto - giusta lo schema normativo - che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati.
In altri termini, l'elemento temporale, insito nella nozione stessa di stabilità dell'illecito vincolo associativo, non deve essere inteso come notevole protrarsi del relativo rapporto nel tempo, essendo sufficiente uria partecipazione consapevole ed intenzionale ALassociazione criminosa anche per breve periodo. Sotto questo aspetto, pertanto, la censura del De GI correttamente è stata disattesa.
Del pari corretto è il rilievo della Corte leccese circa la non necessità - ai fini di ritenere sussistente la partecipazione ALassociazione criminosa - della dimostrazione della commissione di reati/ fine, posto che l'autonoma previsione del reato associativo prescinde da tale requisito, e fonda pacificamente la sua ragion d'essere sulla esigenza di tutela della collettività da associazioni che proponendosi la commissione di un numero indeterminato di reati costituiscono perciò stesso - e quindi indipendentemente dalla commissione o meno dei reati oggetto del programma delinquenziale - pericolo per l'ordine pubblico: e, nel caso dell'associazione dedita ALillecito traffico di stupefacenti, anche per la salute pubblica. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui ALart. 80 comma secondo L.S., con riguardo alla sua specifica posizione processuale.
La censura è priva di fondamento.
Invero, ritiene il Collegio - in adesione ALorientamento di legittimità ormai decisamente prevalente, che muove dalla estraneità al dettato normativo di un riferimento al c.d. mercato ed alla sua eventuale saturazione: Cass. sez. IV pen. 25.2.2000 n. 2299, ud. 19.1.1999, Catania e altro - che la circostanza aggravante della quantità ingente di cui ALart. 80 comma secondo L.S. sia ravvisabile ogni qualvolta, secondo l'apprezzamento del Giudice del merito, il quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di indagine pur non raggiungendo valori massimi sia però tale da agevolare in misura molto ampia il quantitativo della droga stessa, e cioè da poter soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti per un congruo periodo di tempo.
Orbene, la Corte distrettuale (sulla scorta peraltro di precedenti decisioni di legittimità, delle quali dà conto) ha ritenuto configurabile l'aggravante della ingente quantità nell'avvenuto acquisto di 2,500 Kg di eroina: ciò costituisce valutazione di merito insidacabile in questa sede, essendo debitamente ed in modo non manifestamente illogico motivato il relativo convincimento (v. pagg. 54-55 della impugnata sentenza),con riguardo tanto ALelevato numero di dosi individuali ricavabili da tale quantitativo che al considerevole periodo di tempo per il quale siffatto quantitativo ha potuto soddisfare le richieste dei tossicodipendenti del leccese, determinando così quel grave pericolo per la salute pubblica (derivante dALulteriore diffusione di tale sostanza stupefacente) che il legislatore, con la previsione di tale aggravante, mira appunto ad evitare.
Deve pertanto escludersi che sia configurabile la denunziata violazione di legge.
Con un terzo motivo il ricorrente deduce che le estorsioni vennero commesse con le modalità tipiche di tale figura criminosa ma senza una specifica metodica mafiosa, almeno da parte di esso ricorrente (sicché la commissione di tali reati non costituirebbe prova di appartenenza alla associazione di tipo mafioso): nella sentenza comunque mancherebbe qualsiasi riferimento ad una specifica condotta mafiosa da parte di esso De GI.
La censura è priva di fondamento.
Osserva questa Corte che il Giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui ALart. 7 DL 152/1991 cit. con riguardo ai fatti di estorsione in danno di AT NI, D'AT NI, LO VI ed IC e Lo ER EP (fatti ammessi dALimputato), rilevando essere identico il ".modus operandi", consistito nell'utilizzo di ordigni esplosivi, talvolta finti (ma tali da far egualmente conseguire il fine illecito, per via del timore suscitato nelle vittime e nella collettività, in quanto azioni commesse da appartenenti alla "s.c.u.", come osserva la Corte leccese) e identiche le condizioni di assoggettamento in cui vennero a trovarsi le vittime per il timore di ritorsioni, come rilevato in particolare a proposito delle estorsioni in danno di AT NI e di Lo ER EP (del primo la Corte di merito sottolinea che per opporsi alla estorsione si rivolse ad altra organizzazione di tipo mafioso;
di entrambi, altresì, il comportamento estremamente reticente tenuto al dibattimento).
D'altro canto, è appena il caso di rilevare che delle estorsioni che gli vengono contestate il De GI risponde quale concorrente:
sicché al medesimo sono comunque riferibili le modalità "mafiose" con le quali vennero condotte le estorsioni e che l'imputato, sia perché contiguo ad uno dei sodali più coinvolti - RE LA - sia perché tali modalità erano ben note anche ALesterno, assolutamente non poteva ignorare.
Ne consegue che egli deve rispondere delle relative imputazioni con la contestata aggravante di cui ALart. 7 DL, 152/91 cit. per avere comunque contribuito, in concorso con altri, alla commissione dei singoli fatti contestati, connotati da specifica metodica mafiosa, essendo consapevole che violenza e minacce ai danni delle vittime delle estorsioni si attuavano con metodi obiettivamente mafiosi. Con un quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione della attenuante di cui ALart. 8 DL 152/1991 e la esclusione dell'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 74 L.S. Il motivo non ha fondamento.
Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cas. sez. I 1.12.1999 n. 13745, ud. 21.9.1999, Giada e altri;
id. 24.10.1996 n. 9245, ud.
7.10.1996 RV 205915), Part. 8 del D.L. 152/91 convertito, con modificazioni, nella L. 203/91 configura una circostanza attenuante speciale la cui ragion d'essere risiede nel premiare il comportamento attivo dell'imputato che abbia prestato un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e per la cattura dei correi: con la conseguenza che l'applicazione della diminuente va esclusa quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito la individuazione dei responsabili. Orbene, il Giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione della norma - che richiede tanto la dissociazione quanto che l'imputato si adoperi per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori - avendo rilevato sia la mancanza di una effettiva dissociazione da parte del De GI sia la tardività del contributo dal medesimo fornito, considerato che nel momento in cui sono avvenute le rivelazioni già erano state emesse le misure custodiali nei confronti di quasi tutti gli imputati. Trattasi di valutazione di merito non sindacabile in questa sede, poiché debitamente spiegata, con argomentazioni prive di vizi logici;
e del tutto corretta è la conseguenza, di ordine giuridico a cui la Corte territoriale è giunta escludendo la configurabilità, nella specie, dell'attenuante in esame.
Quanto poi alla lamentata esclusione dell'attenuante di cui ALart. 74 comma settimo L.S. (riconosciuta in primo grado) va osservato che trattasi di una circostanza ad effetto speciale che introduce una significativa riduzione di pena per colui che si sia "efficacemente" adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre ALassociazione risorse "decisive" per la commissione dei delitti. Orbene, la Corte di merito, in linea di fatto ha escluso sia l'efficacia del contributo sia la sottrazione di risorse decisive ALassociazione, rilevando altresì al riguardo come del tutto immotivatamente il Tribunale avesse riconosciuto tale attenuante. Trattasi di valutazione di merito, insindacabile in questa sede, perché sufficientemente e non illogicamente motivata ed esente da errori di diritto.
Del resto, al riguardo questa Corte (Cass. sez. I 8.6.1999 n. 7244, ud. 4.3.1999, Iadicicco) ha avuto modo di affermare che la circostanza attenuante di cui ALart. 74 comma settimo L.S. è inapplicabile nel caso in cui la condotta collaborativa si sostanzi nella semplice corroborazione di un quadro probatorio già acquisito e non abbia quindi arrecato alcun effettivo contributo ai fini della interruzione della attività criminosa (nella specie, come si è sopra ricordato, già avvenuta in precedenza con l'esecuzione delle misure custodiali) ovvero alla sottrazione di risorse decisive (fatto, anche questo, che nella specie il Giudice di merito ha escluso essersi verificato).
Il ricorso del De GI deve essere pertanto rigettato.
3.6. De IT NI
Con un primo motivo denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione avendo la Corte di merito omesso di valutare criticamente i rilievi mossi con i motivi di appello ed attribuito fede alle dichiarazioni del RE e del AT, per nulla concordanti, e prive comunque di riscontri esterni ed individualizzanti. Con un secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il primo motivo si risolve in una serie di censure circa l'interpretazione e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RE e AT - quanto ALavvenuto acquisto di kg. 6 di eroina a Milano nell'aprile del 1992: capo d) della rubrica da parte del Giudice di secondo grado, che appaiono inammissibili per genericità e perché vertenti in punto di fatto. Invero, per un verso non è specificato nel ricorso quali di esse, singolarmente o reciprocamente intese, sarebbero da considerare inattendibili e inidonee a suffragare il convincimento di colpevolezza.
Per altro verso, poi, è da rilevare che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente e senza incorrere in vizi logici motivato il proprio convincimento allorché - dopo avere ricordato i motivi di impugnazione proposti dal De IT: ff. 19,20 della sentenza impugnata) - ha ritenuto di condividere le argomentazioni svolte dal Tribunale a proposito di questo episodio criminoso, osservando che le dichiarazioni dei collaboranti sono univoche quanto al coinvolgimento del De IT nell'illecito acquisto e che la divergenza concerne delle circostanze di contorno, non essenziali, quali i mezzi di trasporto usati ed i movimenti propri di ciascuno dei malviventi (oltre De IT, anche EN, RE, AT, EG e EC UI) coinvolti nella vicenda.
Del pari correttamente motivato è il giudizio circa la responsabilità del De IT per l'estorsione in danno di ER MA e UT ET, titolari di un negozio di ferramenta (capo i della rubrica).
In proposito la Corte territoriale ha preso in considerazione l'appello dell'imputato e gli elementi di dubbio ivi manifestati in ordine al riconoscimento fotografico del De IT da parte delle persone offese nel corso delle indagini preliminari, osservando, in contrario, che l'atteggiamento fortemente reticente delle vittime in sede dibattimentale non consente di attribuire efficacia decisiva a tale successivo mancato riconoscimento e che d'altro canto vi è un solido quadro probatorio rappresentato dalle univoche dichiarazioni del RE, del AT e di RO VI (giudicato a parte, come pure RE LA: ndr) nonché dalle ammissioni, seppur parziali, dell'imputato circa il ruolo di mediatore peraltro disinteressato che avrebbe svolto nella vicenda.
La motivazione dunque non è mancante e neppure evidenzia delle manifeste illogicità, sicché deve concludersi che il denunciato vizio non sussiste.
Nè è configurabile alcuna violazione di legge sotto il profilo della mancanza di riscontri individualizzanti.
Va premesso che in caso di pluralità di chiamate in correità ciascuna può costituire riscontro a quella di altro dei chiamanti, non essendovi al riguardo nell'art. 192 comma terzo cpp - giusta il consolidato orientamento di legittimità, che si condivide - limitazione di alcun genere ai fini della formazione della prova e del relativo convincimento del Giudice.
Nella specie, i riscontri, anche diversi dalle dichiarazioni dei collaboranti (come si è in precedenza rilevato),sono tali da indurre il coinvolgimento diretto del De IT in ciascuno dei fatti criminosi che gli sono contestati e da giustificare quindi la soluzione cui la Corte di merito è pervenuta.
Quanto poi al secondo motivo del ricorso, la infondatezza ne è evidente, avendo la Corte di appello giustificato in modo adeguato e non illogico il diniego della attenuanti generiche con riguardo ai gravi precedenti penali dell'imputato oltre che alla gravità dei fatti contestatigli.
Del resto, la sufficienza di tale motivazione, (e cioè del diniego delle attenuanti ex art. 62 bis CP)anche con riguardo ai soli precedenti, è stata già messa in evidenza in sede di esame dell'analoga censura proposta dal ricorrente SM (p. 3.4) con argomenti che qui devono intendersi richiamati.
Il ricorso del De IT deve essere dunque rigettato.
3.7. EN ME
Con un primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 191 n. 1 cpp relativamente ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La censura è priva di fondamento.
La Corte, rispondendo alla doglianza proposta sul punto dal presente imputato (ma anche da altri attuali ricorrenti, come più avanti si vedrà), ha puntualmente indicato (ff. 35-42) le regole di valutazione seguite nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sottolineando anche - in aderenza del resto al consolidato orientamento di legittimità, opportunamente richiamato - che non possono considerarsi sintomo di inattendibilità talune lacune nei ricordi o contraddizioni non essenziali sulle vicende di volta in volta riferite;
e che anche nella valutazione incrociata delle dichiarazioni rese dai collaboranti in ordine ad un medesimo fatto occorre verificare non tanto la perfetta identità delle stesse (in quanto possibile sintomo di manipolazione) quanto la tenuta complessiva di ciascuna narrazione dell'accadimento. rivisitata alla luce dell'altra.
Alla correttezza dei criteri adottati - in se stessa non discutibile - ha fatto poi seguito (ff. 55-68) una puntuale verifica dell'attendibilità dei vari collaboratori che hanno riferito anche circa l'inserimento del EN nelle contestate associazioni criminose (RE, RI, IC, RA, CA, CH, ST, AT, CO) e della inesistenza in capo a tali collaboranti (e in particolare a IC e CA) di ragioni di risentimento o malanimo nei confronti dell'accusato. Il denunziato vizio di violazione di legge pertanto, come avvertito, non sussiste.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed errata applicazione dell'art. 442 cpp, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato il riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato, pur ricorrendone i presupposti. Con memoria ex art. 121 cpp ribadisce il fondamento della proposta censura alla luce della nuova disciplina introdotta con la L. 479/1999. La censura è fondata, per le ragioni già esposte quando si è esaminata (p. 3.1) la posizione dell'imputato IC. Alle relative conclusioni è quindi sufficiente richiamarsi. Con un terzo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis primo e quarto comma CP, non essendovi prova dell'esistenza dell'associazione ne', comunque della consapevole ed intenzionale partecipazione ad essa del EN e della sua consapevolezza circa la disponibilità di armi ed esplosivi da parte del sodalizio criminoso.
Con un quarto motivo formula rilievi analoghi, a quelli che precedono, con riguardo alla ritenuta partecipazione del EN anche ALassociazione criminosa di cui ALart. 74 L.S. Tali motivi, che - per la loro stessa stretta connessione - possono essere congiuntamente esaminati, sono privi di fondamento. L'esistenza della associazione a delinquere di tipo mafioso denominata sacra corona unita, avente tra i suoi fini illeciti anche il traffico di sostanze stupefacenti (ed operante nella zona del Salento tramite un gruppo comprendente i soggetti di cui al capo a dell'imputazione), è stata oggetto di specifico accertamento della Corte leccese, la quale al riguardo ha fatto riferimento in primo luogo alle numerose sentenze passate in giudicato, sia di merito che di legittimità, che ne hanno stabilito tanto l'esistenza e l'operatività anche nel Salento, con metodi mafiosi e cioè generatori di soggezione ed omertà particolarmente nel settore dei reati contro il patrimonio;
quanto la disponibilità di armi ed esplosivi, e la dedizione al sistematico traffico di stupefacenti;
inoltre, anche alle convergenti dichiarazioni in tal senso di vari collaboratori di giustizia (ff. 69-77).
Quanto poi allo stabile inserimento del EN in dette associazioni criminali con la consapevolezza di farne parte e di contribuire al raggiungimento dei fini illeciti perseguiti, è il caso di osservare che tali elementi sono stati ricavati anzitutto dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti, riscontrate ulteriormente dalla circostanza dell'avvenuto arresto del EN il 21.12.1991 in una villetta di via Vasco de Gama in S. Cataldo - luogo che i collaboranti stessi indicano quale base logistica a disposizione dell'associazione ed in cui si svolgevano riti di affiliazione - per detenzione di eroina e di materiale occorrente al confezionamento delle dosi;
in secondo luogo, dalle stesse ammissioni dell'imputato circa la propria affiliazione alla SC (memoriale del 15.2.1999).
È poi il caso di aggiungere che il ruolo associativo del EN, "specializzato" nell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, emerge, dalla sentenza impugnata, risultando dalla stessa come il medesimo abbia effettivamente utilizzato molteplici fonti di rifornimento (c.d. canali di Squinzano;
calabrese; milanese:
quest'ultimo anche a titolo personale, come contestato al capo e della rubrica), così in modo estremamente attivo contribuendo al raggiungimento degli illeciti fini associativi.
D'altro canto, è il caso di osservare che - per costante giurisprudenza di questa Corte - le due fattispecie criminose associative in discorso ben possono concorrere.
Va infatti tenuto conto sia del metodo mafioso che caratterizza la prima delle anzidette consorterie e che invece non è richiesto nella seconda (che assume invece carattere di specialità rispetto ALassociazione per delinquere di cui ALart. 416 CP avuto riguardo alla specifica finalità - traffico di sostanze stupefacenti - che la caratterizza), sia della diversità dei beni giuridici protetti: nel primo caso l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale connessa ALesistenza di organizzazioni criminali che perseguono i propri fini con modalità intimidatrici e cagionanti condizioni di assoggettamento e di omertà; nel secondo - e cioè dell'associazione di cui ALart. 74 L.S. - la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione delle sostanze stupefacenti e della loro diffusione oltre, che, indirettamente, la salvaguardia dell'ordine pubblico.
Il concorso fra le due fattispecie criminose consente dunque di ritenere del tutto compatibile - e quindi corretto (Cass. sez. VI 11.2.1994 n. 1793, ud.
3.6.1993 RV 198578, con riguardo proprio ad una vicenda che vedeva coinvolta la SC) - l'addebito di partecipazione alle stesse rivolto ai soggetti, tra cui il ricorrente, indicati al capo a) della rubrica, e la conseguente affermazione di responsabilità degli stessi in ordine ad entrambi tali reati, ove, come nella specie, ne siano rimasti accertati i relativi presupposti di fatto.
Per quanto poi concerne il ritenuto carattere armato delle associazioni criminali di cui al capo a) della rubrica, va osservato quanto segue.
L'art. 416 bis quarto comma CP e l'art. 74 comma quarto L.S. definiscono in modo quasi identico i requisiti (disponibilità di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito) occorrenti per la configurabilità di tale aggravante. L'ulteriore specificazione che si legge nel testo dell'art. 416 bis CP "per il conseguimento delle finalità dell'associazione"
costituisce peraltro il presupposto stesso del riferimento di tale aggravante ai soli partecipi ALassociazione di stampo mafioso, in quanto tali, posto che una tale correlazione non figura invece nell'analoga aggravante prevista per l'associazione dedita al traffico di stupefacenti (Cass. sez. V 10.5.1996 n. 4750, ud. 13.3.1996, Rizzo ed altri, RV 204844).
Ciò posto, va rilevato che questa Corte - Cass. sez. I 11.12.1998, ud. 28.9.1998 n. 920, Bruno ed altri RV 211901; sent. 9958/97 RV 208936; sent. 4357/96 RV 205498; sent. 5466/95 RV 201650) - è costantemente orientata nel ritenere, in ossequio al principio fissato nell'art. 59 comma secondo CP, che tale aggravante si configura a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi e/o esplosivi da parte degli associati o lo ignori per colpa, non richiedendo la norma anche la diretta detenzione e/o il porto di esse da parte di ciascuno dei partecipi.
Orbene, il carattere armato della associazione di stampo mafioso denominata "sacra corona unita" è circostanza non solo rimasta accertata nel presente processo, con riguardo alla raggiunta prova dei numerosi reati contro il patrimonio commessi con uso di armi ed esplosivi, ma che anche risulta dalle numerose definitive pronunzie (richiamate opportunamente nella sentenza impugnata) che hanno riguardato il sorgere e l'affermarsi di tale forma di delinquenza organizzata.
Pertanto, correttamente il Giudice del merito ha ritenuto che il ricorrente - partecipe alla "s.c.u." - non potesse ignorarne la disponibilità di armi e di esplosivi per il raggiungimento, dei fini illeciti dell'associazione stessa.
Analoghe considerazioni valgono quanto al carattere armato ALassociazione dedita al traffico di stupefacenti (del pari contestata al capo a), risultando la stessa formata dai medesimi soggetti ai quali è stato addebitata la partecipazione ALaltro sodalizio criminoso e coevamente a questo operativa. Con un quinto motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 comma secondo L.S. non essendovi prova che si sia trattato di un traffico di ingenti quantità di stupefacenti, del resto sequestrati solo in modesti quantitativi. La censura è priva di fondamento per le medesime ragioni già esposte allorché (p. 3.5) si è esaminato l'analogo motivo di ricorso del De GI, e tenuto altresì conto che l'aggravante de qua è stata ritenuta applicabile (già in primo grado, e correttamente, per quanto si è detto) con riguardo esclusivamente agli acquisti di sostanza del tipo eroina per 2,500 Kg. in Africo Nuovo tra aprile e luglio del 1991 e per Kg. 6 in Milano nell'aprile del 1992.
Non rileva poi che i quantitativi di tale droga sequestrati dalla p.g. non coincidano con quelli oggetto di contestazione, considerato che il sequestro o meno dello stupefacente detenuto e/o commerciato rappresenta un fatto occasionale ed essendo stato comunque accertato che gli acquisti di sostanza del tipo eroina avvennero proprio per le quantità oggetto di contestazione.
Con un sesto motivo si deduce violazione ed inosservanza dell'art. 62 bis CP, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il positivo comportamento tenuto nel giudizio di appello e l'ammissione di parte degli addebiti a lui mossi nel presente procedimento.
La censura è priva di fondamento.
Invero, la Corte di merito è pervenuta al diniego correttamente richiamando il numero e la gravità dei reati contestati e la elevata pericolosità sociale dell'imputato nonché la scarsa rilevanza sotto il profilo in esame del memoriale, il cui " accorto contenuto" evidenzia come la sopravvenuta parziale ammissione di responsabilità per i fatti contestati sia frutto piuttosto di calcolo processuale che di effettivo pentimento.
In tal modo il Giudice di secondo grado risulta avere rettamente applicato l'art. 62 bis CP (che consente un'ulteriore adeguamento della pena con riguardo anche a circostanze non specificamente previste) in quanto - giusta il consolidato orientamento di questa Corte - ha evidenziato taluni fra i criteri indicati nell'art. 133 CP ritenuti concretamente ostativi nella specie ad un tale riconoscimento.
Con un settimo motivo il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 133 CP. Trattasi di censura del tutto generica, che si risolve in una mera rivendicazione di pena più mite in quanto più adeguata alla personalità ed alla condotta processuale del prevenuto nonché ALeffettiva entità dei fatti: elementi tutti di cui invece la Corte ha tenuto conto sia in sede di valutazione della concedibilità delle indicate attenuanti generiche e comunque parametrando la pena base per il reato sub d), con l'aggravante della ingente quantità, nel minimo edittale e con del tutto contenuti aumenti per la continuazione.
Sicché, è del pari da escludere qualsiasi violazione dell'art. 133 CP anche sotto il profilo del corretto uso del potere discrezionale del Giudice nella determinazione della pena.
Con un ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della carente, illogica e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La censura, del tutto genericamente formulata, è anche infondata posto che - come si è evidenziato in sede di esame del primo motivo - la Corte ha dato ampio spazio al problema dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con motivazione quindi non solo del tutto adeguata alla rilevanza del tema trattato ma anche del tutto esente da manifesti vizi logici.
3.8. OS RN NI
Entrambi i difensori hanno presentato rituale ricorso. Il primo difensore deduce anzitutto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati associativi, in particolare laddove i Giudici di appello hanno ritenuto l'affiliazione al sodalizio criminoso prova di per se stessa sufficiente di appartenenza al sodalizio stesso, senza verificare in concreto qual contributo causale il OS abbia offerto alla commissione di tal reato;
inoltre, per non avere i Giudici medesimi indicato le prove dell'inserimento dell'imputato nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: non potendosi d'altro canto trarre una prova del genere dalla partecipazione del OS ad un singolo episodio criminoso, di concorso nell'acquisto di sostanze stupefacenti.
Il motivo attinente al vizio di motivazione, è stato poi integrato da uno dei difensori, con altro, che concerne in particolare l'affermata responsabilità per il reato di cui ALart. 74 L.S. Entrambi i profili sotto i quali viene contestata la decisione impugnata oltre che rappresentare censure in punto di fatto non consentite in questa sede sono in punto di diritto destituiti di fondamento.
Invero, occorre considerare che il OS, con il memoriale depositato ALudienza del giorno 13.3.1997, ha ammesso la propria affiliazione al gruppo dei leccesi della SC e tale presentazione rituale correttamente dalla Corte di merito è stata considerata elemento probatorio fondamentale, e non un mero dato indiziante (Cass. pen. sez. I, 11.12.1998, ud. 28.9.1998 n. 920, Bruno ed altri, RV 211897; sez. II 28.5.1997, n. 4976, ud. 17.1.1997 RV 207846) ai fini dell'affermazione della responsabilità del OS per la partecipazione ALassociazione suindicata.
D'altro canto, va pure considerato che è stata affermata la responsabilità del OS in ordine a fatti di estorsione (AT, D'AT, LO, Lo ER) commessi, come si è visto, con tipiche modalità mafiose e pertanto costituenti veri e propri reati fine della "s.c.u.": consorteria che - come ricorda la Corte stessa - non solo numerose sentenze definitive riconoscono avere tra i propri fini la commissione di estorsioni ma che anche nel corso di questo procedimento ha avuto modo di manifestare la sua enorme forza di intimidazione tanto che molte parti offese (nessuna delle quali, va sottolineato, ad eccezione del Comune di LE nei confronti del AL, costituite parti civili) hanno tenuto (o perseverato in) condotte sistematicamente reticenti pur essendo i fatti di estorsione ampiamente dimostrati.
In particolare, la Corte ha confutato anche l'assunto difensivo secondo il quale le estorsioni vennero sì commesse dal OS in concorso con il RE, il quale tuttavia agiva in proprio: ha osservato, in contrario, essere rimasto inconfutabilmente provato, anche per ammissione del RE, che il medesimo era affiliato alla SC, e così il gruppo di persone che con lui sistematicamente commetteva reati contro il patrimonio.
Alla stregua di quanto precede deve concludersi che la Corte leccese ha fornito una motivazione adeguata e del tutto esente da vizi logici e da errori di diritto in ordine ALinserimento del OS nel gruppo dei leccesi, sicché le censure mosse al riguardo con i ricorsi vanno disattese.
Quanto, poi, alla partecipazione ALassociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, va osservato che la prova dell'appartenenza del OS a tale associazione non solo è stata correttamente ricavata dalla appartenenza ALaltra associazione, quella di tipo mafioso, coevamente operativa, formata sostanzialmente dallo stesso nucleo di persone ed avente tra i suoi fini anche il traffico di tali sostanze (Cass. sez. VI pen.
9.5.1997 n. 4294, ud. 14.3.1997 Calabrò ed altri, RV 208883; sez. II pen. 29.9.1995 n. 478, ud.
4.5.1995 RV 202811; sez. I pen. 16.12.1994 n. 4094, c.c. 29.9.1994, RV 199791; sez. VI pen. 11.2.1994 n. 1793, ud.
3.6.1993 RV 198578); ma che ulteriori elementi probatori sono stati tratti - del pari correttamente, in quanto confermativi dello stabile inserimento in tale associazione - anche dal comprovato concorso del OS nella commissione di uno degli episodi delittuosi di cui al capo d) e precisamente nell'acquisto (effettuato con De GI, RE ed LI) da LE LL ed altri di circa 2,5 kg di eroina, in Africo Nuovo, tra l'estate e l'autunno del 1991.
Anche sotto l'indicato profilo il motivo in esame, che in parte si sostanzia in censure in punto di fatto - non consentite in sede di legittimità - circa la interpretazione ed il valore da attribuire alle risultanze processuali ed in parte in censure in punto di diritto prive di fondamento, deve quindi essere disatteso. Con un secondo motivo, poi integrato, si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta applicazione dell'aggravante di cui ALart. 7 DL 152/1991 ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di estorsione, ostandovi il disposto dell'art. 15 CP, tenuto conto della già contestata aggravante di cui ALart. 628 comma terzo n.3 CP, applicabile anche al reato di estorsione in virtù del disposto dell'art. 629 comma secondo CP.
L'infondatezza della censura è stata rilevata in sede di esame della posizione del PO (p. 3.2): vanno pertanto richiamate le argomentazioni in proposito svolte, significative della inesistenza di una violazione dell'art. 15 CP, non ricorrendo il requisito della medesima obbiettività giuridica, dal momento che le aggravanti non regolano la stessa materia.
Con un terzo motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in ordine al diniego della diminuente per il rito abbreviato.
Entrambi i difensori hanno poi integrato tale motivo con due nuovi. Il motivo è fondato per le ragioni già esposte (p. 3.1) in sede di esame della posizione del IC e pertanto le relative conclusioni devono essere qui richiamate.
Il secondo difensore, con un unico motivo di ricorso, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riaffermata responsabilità del OS per il reato di cui al capo D) terzo episodio - acquisto di 2,5 kg di eroina in Africo Nuovo fra l'estate e l'autunno del 1991 - non avendo la Corte leccese individuato a quale dei due viaggi effettuati dagli imputati ad Africo Nuovo il OS abbia effettivamente partecipato (se a quello in cui fu raggiunto l'accordo o a quello in cui fu materialmente ricevuto lo stupefacente dietro pagamento del prezzo pattuito) e comunque dell'eventuale ruolo e del contributo causale dell'imputato nel raggiungimento dell'accordo criminoso in occasione del primo (ed unico) viaggio.
La censura non ha fondamento.
Invero, va escluso che possa configurarsi il denunciato vizio di motivazione, posto che la riferibilità dell'episodio al OS forma oggetto di apposito esame ai ff. 131 e 132 della impugnata decisione, ove si dà atto non solo delle ammissioni dell'interessato circa il viaggio ad Africo Nuovo, anche se riduttive (asseritamente avendo ignorato il vero motivo della spedizione) ma anche della ben diverse dichiarazioni dei collaboranti RE, LI e De GI circa il diretto e consapevole coinvolgimento del OS, al quale era stato riferito che si andava a " fare droga".
Del resto, pure corretta è l'osservazione della Corte circa la irrilevanza sotto il profilo penale del momento in cui sia avvenuto il viaggio del OS. Invero, anche il raggiungimento dell'accordo sulla cessione dello stupefacente, indipendentemente dalla materiale consegna e del quantitativo ceduto, integra - giusta anche il consolidato orientamento di questa Corte dal quale non vi è ragione di dissentire - una delle condotte previste e punite dALart. 73 L.S.: violazione nella specie addebitabile al OS, al corrente dello scopo del viaggio, ai sensi dell'art. 110 CP, sicuramente sotto il profilo del consapevole ed intenzionale rafforzamento - con la propria adesione alla spedizione per rifornirsi di droga (e quindi con l'implicita garanzia di aiuto ed assistenza) - del proposito criminoso degli altri partecipi ALillecito.
3.9. IC IO
Con un primo motivo si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte leccese fondato l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati associativi su una erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risultate invece generiche, talvolta non spontanee e per avere comunque ritenuto di giustificare il coinvolgimento del IC nelle organizzazioni criminose in base alla sola segnalazione, da parte dei collaboranti, dell'affiliazione del IC stesso ALorganizzazione.
La censura è inammissibile nella parte in cui si risolve in censure in punto di fatto alla impugnata decisione, infondata nel resto. Invero, la Corte ha fondato il proprio convincimento circa la responsabilità del IC in ordine ai reati di cui al capo e) della rubrica sulle significative dichiarazioni (che nei passi salienti in parte sono trascritte) di numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali RI, CA, AT e RE, la cui rispettiva attendibilità intrinseca, già oggetto di positiva valutazione da parte del Tribunale è stata oggetto, a seguito delle specifiche doglianze avanzate sul punto dal IC (ma anche dal EN, dal LL, dal RI, dal TA e dal AL), di ulteriore specifico esame (ff. 55-68).
Tale esame la Corte di merito ha concluso in senso favorevole alla (già ritenuta) attendibilità degli indicati collaboranti sulla base di molteplici considerazioni. Anzitutto, per la convergenza nel nucleo essenziale delle rispettive dichiarazioni quanto alla risalenza nel tempo dell'appartenenza dell'attuale ricorrente al gruppo dei leccesi, quale persona di fiducia del AT e con "competenza" negli affari concernenti la droga: e, quale ulteriore elemento - emerso nel corso del processo e confermativo della attendibilità delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare, del AT) - viene indicato l'arresto in flagranza del IC, unitamente al AT, il 16.6.1988 per detenzione illecita di 108 gr. di eroina ed altri reati (fatti per i quali il medesimo IC ha poi riportato condanna).
Inoltre, per via della natura marginale delle discordanze fra le vane dichiarazioni.
Infine, della non fondatezza delle argomentazioni difensive circa la mancanza di spontaneità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti (i quali alle relative propalazioni sarebbero stati indotti dagli organi inquirenti) per mancanza di effettivi riscontri in proposito: del pari insussistenti anche in ordine alla adombrata possibilità di manipolazione delle risposte dei singoli collaboranti, da parte degli inquirenti stessi, al fine di conferire loro compatibilità con quelle degli altri.
Il giudizio espresso sul punto dal Giudice di secondo grado è dunque motivato e non evidenzia manifeste illogicità ne' violazione dei principi fissati nell'art. 192 comma terzo cpp: la diversa interpretazione e valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti che l'interessato prospetta non inficia pertanto la sentenza impugnata.
Secondo il ricorrente, i Giudici di appello sarebbero tuttavia incorsi in errore di diritto nel desumere la prova della partecipazione ad un'associazione da quella relativa ad altra associazione: così giungendo a ritenere che la (presunta) affiliazione ALassociazione di tipo mafioso significhi nel tempo stesso partecipazione ALassociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
ed analogo errore di diritto avrebbero commesso i Giudici di appello nel ritenere armata l'associazione di cui ALart. 74 L.S. desumendo la sussistenza dell'aggravante dALavere ritenuto armata l'associazione ex art. 416 bis CP. La insussistenza del denunziato errore di diritto è stata già oggetto di accertamento in occasione dell'esame dell'analogo motivo di ricorso proposto dal OS, sicché - non essendovi nuovi temi di indagine da affrontare - si ritiene di richiamare qui le relative argomentazioni.
In ordine poi alla correttezza della decisione circa il carattere armato dell'associazione ex art. 74 L.S., valgono le medesime considerazioni già svolte a p.
3.7 allorché è stata esaminata la posizione del predetto OS.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della diminuente per il rito abbreviato.
Tale censura è fondata, per i motivi già illustrati in sede di esame della posizione del IC (p. 3.1): le conclusioni ivi raggiunte devono pertanto intendersi qui integralmente riprodotte. Con un terzo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La censura è priva di fondamento.
Invero, la Corte di merito ha riconosciuto ALimputato le circostanze attenuanti generiche negate dal primo Giudice sotto il profilo dell'emerso suo marginale ruolo associativo, con ciò accogliendo lo specifico motivo di impugnazione proposto al riguardo. Quanto al giudizio di comparazione di tali attenuanti con le aggravanti ritenute, va osservato che la valutazione dell'equivalenza o della prevalenza appartiene alla sfera della discrezionalità del giudicante che comunque dimostra di avere ben tenuto presente, ai sensi dell'art. 133 CP, la complessiva personalità del IC, già precedentemente condannato anche per violazione della legge sugli stupefacenti e quindi di avere fatto corretto uso di tale potere conferitogli dALart. 69 CP. Inoltre la pena per il reato base, più grave (art. 74 L.S.) è stata parametrata al minimo edittale e del tutto contenuto - in un anno di reclusione - è l'aumento per la continuazione con l'altro pur gravissimo reato associativo.
3.10. LL LE
Entrambi i difensori di fiducia hanno proposto ricorso. Il primo difensore deduce in primo luogo ed erronea applicazione degli artt. 192 e 191 comma primo cpp circa i criteri di valutazione delle prove e in particolare delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ST, CH, AT, RE, RI, IC), recepite acriticamente e senza tenere conto che si tratta di dichiarazioni dovute a risentimento e malanimo ed inoltre inficiate da contraddizioni ed incongruenze.
La censura è priva di fondamento, dal momento che - come si è posto in evidenza allorché è stata esaminata la posizione del EN, che ha sollevato del tutto analoga questione: sicché le relative considerazione possono qui richiamarsi - la Corte di merito ha non solo in via generale adottato corretti criteri di valutazione delle prove, ivi comprese le dichiarazioni rese ex art. 192 comma terzo cpp, ma, nella specie ha concretamente verificato, confermandola, la attendibilità anche dei collaboratori, in particolare IC e RE, che hanno coinvolto il LL nelle illecite cessioni di sostanza stupefacente contestategli al capo g) della rubrica, nelle quali parti acquirenti risultano essere anche stati, tra gli attuali imputati, in un caso il EN e nell'altro De GI, OS ed LI.
Inoltre, la Corte ha anche escluso che possa esservi stata erronea individuazione della persona del LL LE in luogo dei suoi fratelli ed ha al riguardo anzi sottolineato che le svolte indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di accertare l'esistenza in Africo Nuovo, nel 1991, di un traffico di stupefacenti svolto nell'ambito di un'organizzazione di tipo familiare in cui erano coinvolti tanto l'attuale imputato che i suoi parenti. Per altro verso l'esistenza di ragioni di malanimo o rancore da parte dei collaboranti è circostanza affermata dal ricorrente ma in ordine alla quale non vengono neppure indicati quali elementi concreti al riguardo la Corte leccese avrebbe omesso di valutare. Del pari, non sono evidenziate le contraddizioni ed incongruenze nel racconto dei collaboranti alle quali il medesimo Giudice non avrebbe dato rilievo.
In secondo luogo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 442 cpp (e le relative argomentazioni sono ulteriormente sviluppate in una memoria ex art. 121 cpp). La censura è fondata, per le ragioni già indicate quando (p. 3.1) è stata esaminata la posizione del IC. Alle relative argomentazioni è perciò sufficiente fare qui riferimento. Il ricorrente deduce poi inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 L.S., non essendo emerse prove certe del coinvolgimento dell'imputato nello spaccio di stupefacenti.
La questione è stata già vagliata in sede di esame del primo motivo di ricorso, ove si è anche messo in evidenza come la Corte abbia esplicitamente escluso che la cessione di stupefacente della quale ha riferito il collaborante RE possa essere stata effettuata da persona diversa dell'attuale imputato.
Con un ulteriore motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 comma secondo L.S.
La infondatezza del motivo è stata già posta in luce allorché si è esaminata la posizione del De GI (il quale è anche uno degli acquirenti del quantitativo di stupefacente la cui cessione è contestata al LL).
Pertanto, non essendovi particolari nuovi profili di censura, a quanto in precedenza rilevato è sufficiente fare riferimento. Il ricorrente lamenta altresì violazione ed inosservanza dell'art. 62 bis CP in relazione al diniego delle attenuanti generiche e dell'art. 133 CP in considerazione della eccessiva gravità della pena inflitta, anche sotto il profilo della motivazione carente, illogica e contraddittoria.
Trattasi di censura priva di fondamento, poiché il diniego delle invocate attenuanti risulta correttamente motivato con riguardo alla elevatissima pericolosità sociale dell'imputato, desunta dai suoi gravi precedenti penali (per violazioni della legge sulle armi e sugli stupefacenti) indicativi di un suo stabile inserimento nella criminalità organizzata;
e con riguardo alla oggettiva gravità dei fatti per cui si procede.
La Corte ha quindi espresso un giudizio negativo sulla base di parametri legali fissati dALart. 133 CP e ritenuti prevalenti rispetto ad ogni altro: rilevando che comunque non è dato ravvisare concreti elementi che giustificherebbero il riconoscimento di tali attenuanti.
D'altro canto, in proposito è da rilevare che nel ricorso si fa riferimento ad un "positivo" comportamento processuale del LL che tuttavia non si precisa in che cosa sia consistito: sicché non è neppure dato a questa Corte di verificare eventuali omissioni del Giudice del merito sul punto.
Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 133 CP e del relativo obbligo motivazionale da parte del Giudice, essa viene formulata sulla base di rilievi assolutamente generici circa la eccessività della pena, senza precisare quali tra i criteri indicati dell'art. 133 CP sarebbero stati violati.
In ogni caso, va osservato che le ragioni del trattamento sanzionatorio adottato sono indicate, rilevandosi la congruità della pena base fissata dal Tribunale in misura del tutto prossima al minimo edittale nonostante la gravità del reato e l'altrettanto congruo aumento per la continuazione con l'altro reato, pur di pari gravità.
Pertanto, non è configurabile ne' violazione di legge ne' vizio di motivazione.
Infine, il ricorrente deduce carenza ed illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La questione è stata già oggetto di esame con il primo motivo di ricorso, sicché alle relative considerazioni e conclusioni si rinvia.
Il secondo difensore deduce: con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia prive di riscontri esterni;
con un secondo motivo, violazione di legge quanto alla mancata concessione della diminuente per il rito abbreviato.
Trattasi di censure già prima vagliate, e la seconda delle quali è stata riconosciuta fondata (p. 3.1): alle relative considerazione e conclusioni va quindi fatto rinvio.
Con un terzo motivo, si deduce violazione di legge relativamente alla ritenuta aggravante dell'ingente quantità di stupefacente, poiché la Corte di merito erroneamente avrebbe sommato i quantitativi afferenti le singole contestazioni di spaccio, invece di verificare la sussistenza dell'aggravante con riguardo a ciascuna delle ipotesi criminose in contestazione.
Il motivo non ha fondamento.
Al riguardo, tenuto conto che la contestazione mossa al ricorrente - e ritenuta fondata dalla Corte territoriale - riguarda due episodi di cessione di stupefacente del tipo eroina, ciascuno dei quali per circa 2,500 Kg è sufficiente richiamare quanto già esposto a proposito della posizione del De GI (p. 3.5) circa la corretta configurabilità della aggravante anche relativamente ad un complessivo quantitativo di Kg. 2,500 della medesima sostanza drogante.
A questa stregua, anche soltanto avuto riguardo, come prospetta il ricorrente, a ciascun episodio criminoso nel quale è risultato coinvolto, sono ravvisabili le medesime ragioni di fatto e conseguentemente di diritto che hanno giustificato il rigetto dell'analogo motivo del De GI.
3.11. AT ON
Con un primo motivo - successivamente integrato con memoria contenente, al riguardo, due nuovi motivi - il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale per avere il Giudice di secondo grado: applicato l'attenuante di cui ALart. 8 del D.L. 152/1991 in misura inadeguata rispetto ALapporto collaborativo offerto da esso AT, e cioè diminuendo la pena nella misura minima di un terzo anziché in quella massima, della metà, previsto dalla detta norma;
e per avere negato il riconoscimento dell'attenuante di cui ALart. 73 comma settimo L.S., pur sussistendone i presupposti di applicabilità.
Con un secondo motivo deduce la carenza di motivazione della sentenza in ordine a tale diniego.
Con un terzo motivo (nuovo) deduce violazione dell'art. 81 cpv CP, sotto il profilo della eccessività degli aumenti di pena previsti per la ritenuta continuazione (dei vari reati contro il patrimonio, estorsione e rapina, di cui il AT è stato anche dichiarato colpevole) con il reato più grave, rappresentato dALavvenuto acquisto di sei kg di eroina in Milano, nell'aprile del 1992. Le censure sono prive di fondamento.
Invero, la Corte da un lato ha ritenuto congrua la misura della diminuzione di pena (1/3 anziché la metà, come sollecitato dal AT) per la riconosciuta attenuante di cui ALart. 8 cit. in considerazione delle modalità per le quali si è determinata la dissociazione dell'imputato dal gruppo malavitoso di provenienza: e cioè per essere la stessa avvenuta non spontaneamente ma a seguito dell'arresto del medesimo imputato dopo un lungo periodo di latitanza.
DALaltro, la Corte stessa ha escluso (pag. 136 - 137 della sentenza) non l'astratta compatibilità delle due circostanze attenuanti bensì, in concreto, l'applicabilità dell'attenuante di cui ALart. 73 comma settimo L.S. per via della tardività della collaborazione dal medesimo offerta con riferimento allo specifico reato di cui al capo d della rubrica (acquisto di circa sei kg di eroina dal RI nell'aprile del 1992, in Milano): quando cioè, per il tempo trascorso e per l'avvenuta cattura degli altri correi non era più possibile che il fatto delittuoso fosse portato a conseguenze ulteriori e che quindi la collaborazione del AT (sempre con riguardo a tale specifico episodio) si rivelasse utile al fine di scongiurare il pericolo preso in considerazione dalla disposizione in esame.
La soluzione della Corte di merito è dunque motivata, coerente ed esente dagli errori di diritto denunziati dal ricorrente. Quanto poi al trattamento sanzionatorio relativo alla continuazione fra i reati, va osservato che esso risulta determinato (f. 177) in mesi quattro di reclusione per ciascuno degli ulteriori sette reati contestati al AT.
Tuttavia, solo che si consideri il numero e la tipologia dei fatti delittuosi contestati (reati di estorsione e di rapina), l'aumento appare del tutto contenuto ed il relativo giudizio pertanto insindacabile in questa sede.
3.12 EG EP
Con un primo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di merito mancato ALobbligo di verificare autonomamente, alla stregua della proposta impugnazione, la sussistenza degli estremi dei contestati reati associativi, limitandosi a rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado;
e senza tenere debito conto del fatto che soltanto uno dei collaboranti - il RE - avrebbe riferito circa la partecipazione di esso EG non alle associazioni criminose ma ad un viaggio a Milano per l'acquisto di circa sei chili di eroina, in occasione del quale viaggio esso ricorrente avrebbe anche conosciuto il AT. Il motivo si risolve in una serie di censure in fatto alla impugnata sentenza, inammissibili in questa sede, avendo la Corte di merito dato adeguata e logica giustificazione del proprio convincimento, non solo richiamando, per condividerle integralmente, le argomentazioni del Tribunale ma anche rilevando la inconferenza dei motivi di impugnazione - specificamente riportati (pagg. 25,26) - a superare la valutazione delle risultanze probatorie già operata in primo grado, attraverso la sottoposizione ad un vaglio critico delle dichiarazioni di vari collaboranti quali il RE, il AT, il CO nonché del CH e del IC, che pur hanno taciuto in ordine alla posizione del EG.
Del resto non può non rilevarsi che la riconosciuta responsabilità dell'imputato (il quale, osserva la Corte territoriale, ha ammesso - nel corso del giudizio di appello - la sua partecipazione al fatto) per il delitto di cui al capo d), concernente l'acquisto di circa sei chili di eroina in Milano nell'aprile del 1992, costituisce un elemento che indubbiamente riscontra l'attendibilità delle fonti d'accusa, circa la partecipazione del EG alle associazioni criminali.
Tale attendibilità appare ulteriormente riscontrata, rileva poi il Giudice di secondo grado, ove si tenga conto della precedente condanna riportata dal EG per detenzione di armi e di stupefacenti (fatti accertati il 12.9.1992), che conferma il ruolo di depositario attribuitogli dai collaboranti;
e del comprovato periodo di comune detenzione nel gennaio del 1993 con altro collaboratore di giustizia, il CO, che del pari ha riferito circa l'attiva partecipazione del EG ai programmi associativi.
Pertanto, come avvertito, deve escludersi che sussista il denunziato vizio di motivazione.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in ordine alla mancata concessione della diminuente per il rito abbreviato.
La censura è fondata per le ragioni già indicate quando (p. 3.1) è stata esaminata la posizione del IC, ed alle relative conclusioni occorre fare riferimento.
Con un terzo motivo denuncia analogo vizio di motivazione riguardo la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il motivo è privo di fondamento, posto che correttamente la Corte leccese si è espressa per il diniego di tali attenuanti, motivandolo sulla base di una pluralità di ragioni quali la gravità dei fatti (concernenti anche l'acquisto di ben sei kg di eroina), precedenti penali, anche specifici (sentenza di condanna inflittagli dal GUP Tribunale LE in data 3.7.1993 per detenzione illecita di stupefacenti, detenzione e porto di arma clandestina, ed altro) nonché tardiva e scarsamente utile, dal punto di vista processuale, ammissione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo d) in presenza di un quadro probatorio già solido ed affidabile, che vieppiù evidenzia come il memoriale dell'imputato rappresenti non una effettiva resipiscenza ma uno studiato accorgimento per l'ottenimento di sconti di pena.
In altri termini, il Giudice procedente nel valutare la richiesta delle attenuanti non tipizzate, e quindi al fine di individuare la possibilità di ulteriormente mitigare il trattamento sanzionatorio con il riconoscimento delle stesse, ha preso in considerazione molteplici elementi tra quelli indicati nell'art 133 CP ed è pervenuto a soluzione negativa con motivazione del tutto adeguata ed esente da vizi logici e da errori di diritto: come tale, non sindacabile in sede di legittimità.
3.13 LI AO
Con un primo motivo si deduce violazione di legge e in particolare dell'art. 5 cpp, in quanto i reati attinenti alla detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e quelli di estorsione pluriaggravata, appartenenti - sulla base del "tempus commissi delicti" - alla competenza della Corte di Assise sarebbero stati giudicati dal Tribunale sulla base di una disposizione di legge sopravvenuta avente carattere transitorio (art. 3 D.L. 29/1999, convertito con modificazione in L. 109/1999), di deroga a tale competenza.
Correlativamente, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 DL cit. per violazione dell'art. 24 secondo comma della Costituzione che sancisce la inviolabilità del diritto di difesa, in quanto non sarebbe più consentito ALimputato far valere una nullità già verificatasi e di carattere assoluto ed insanabile, e dell'art. 25 comma primo della Costituzione, laddove dispone che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di merito, in accoglimento dell'appello del PM, riconosciuto ALLI le circostanze attenuanti generiche - già concesse dal primo Giudice con carattere di prevalenza sulle aggravanti contestate - solo equivalenti a tali aggravanti, contestate al capo D) della rubrica.
Con un motivo aggiunto, integrativo del secondo, si deduce la palese illogicità della motivazione in quanto sarebbe stata del tutto ingiustificatamente differenziata - ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze - la posizione di esso ricorrente rispetto a quella dei coimputati De GI e OS.
In ordine alla posizione dell'LI, ritiene questa Corte di dovere preliminarmente rilevare che l'appello, dal medesimo personalmente proposto contro la sentenza di primo grado, è stato dichiarato inammissibile perché privo della indicazione dei motivi (e delle richieste conclusive).
Peraltro, in virtù dell'effetto estensivo delle impugnazioni proposte dagli imputati De GI e OS, la Corte di merito è pervenuta ad escludere anche nei confronti dell'LI l'aggravante di cui ALart. 7 D.L. 152/1991, conv. in L. 203/91; mentre in accoglimento dell'appello del PM ha per un verso escluso l'attenuante di cui ALart. 74 comma settimo L.S. e per l'altro ha modificato il giudizio di comparazione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ritenendole solo equivalenti alle residue aggravanti.
La circostanza della inammissibilità dell'appello - del resto non contrastata in questa sede - non comporta tuttavia che possano obliterarsi i motivi di ricorso avverso il trattamento sanzionatorio riservato ALLI (per via dell'accoglimento dell'appello del PM sul punto) limitatamente al profilo della correttezza e logicità della motivazione in base alla quale l'appello stesso è stato ritenuto fondato.
Orbene, la Corte di merito risulta avere dato congrua e certo non manifestamente illogica spiegazione della fondatezza dell'appello del PM, osservando per un verso che il riconoscimento dell'attenuante di cui ALart. 74 comma settimo L.S. operato dai primi Giudici non ha senso, posto che l'LI non è imputato del relativo reato associativo;
per l'altro, che il contributo conoscitivo offerto dal medesimo imputato con l'apposito memoriale, pur apprezzabile particolarmente quanto ALammissione di responsabilità per i fatti di estorsione, è tuttavia tardivo (in quanto intervenuto solo in grado di appello) ed incompleto, per il suo carattere solo parzialmente autoaccusatorio.
Trattasi dunque di valutazione di merito, insindacabile - per quanto prima rilevato - in questa sede.
Quanto poi alla questione di competenza introdotta con il primo motivo, essa riguarda quella per materia: rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 21 comma primo cpp) e quindi oggetto di cognizione in questa sede ai sensi dell'art. 609 comma secondo cpp e tenuto conto che della sopravvenuta (nel corso dello svolgimento del giudizio di secondo grado) disciplina normativa il ricorrente deduce la illegittimità costituzionale. Ritiene il Collegio che la questione di costituzionalità sia manifestamente infondata.
In proposito va rammentato che questa Corte (Cass. sez. I pen. 10.1.1992, c.c.
5.11.1991 n. 4131, Primiani) ha già avuto modo di affermare che in caso di successione di norme le quali comportino modifiche della competenza per materia, il principio "tempus regit actum", anche nei casi in cui il legislatore non abbia emanato norme di diritto transitorio, incontra un limite nel principio di precostituzione del giudice, sancito dALart. 25 della Costituzione, in tutti quei casi in cui la competenza, al momento di entrata in vigore della legge di modifica, si sia già radicata dinanzi al giudice divenuto non più competente.
Nella specie, il legislatore, in linea con tale orientamento di legittimità, ha ritenuto di dettare una apposita norma transitoria a salvaguardia del principio stabilito nel citato art. 25 Cost., stabilendo, ALart. 3 comma primo d.l. 22.2.1999 n. 29, convertito con modificazioni in L. 21.4.1999 n. 109, che l'art. 5 comma primo lett. a) cpp, come modificato dal presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte di Assise.
Ciò nella specie, non è avvenuto, sicché è da escludere sotto questo aspetto la dedotta violazione della norma costituzionale di riferimento.
D'altro canto, già il richiamato art. 5 cpp, nel testo previgente la modifica introdotta con il DL cit., sottraeva alla competenza per materia della Corte di Assise le violazioni alla legge sugli stupefacenti (22.12.1975 n. 685), sicché la modifica di tale legge "medio tempore" (la disciplina degli artt. 71 e 74 L. 685/75 è stata sostanzialmente trasfusa negli artt. 74 ed 80 DPR 309/1990) non può ritenersi innovativa sul punto: al richiamo a tale DPR contenuto nel nuovo art. 5 cpp va attribuito dunque il significato di un doveroso aggiornamento normativo.
In ogni caso, la mancata instaurazione del procedimento avanti la Corte di Assise, rende evidente la non configurabilità - per quanto prima rilevato - della dedotta violazione del parametro costituzionale.
Alla stregua di quanto precede, deve poi altresì escludersi la violazione del diritto di difesa, che ovviamente è garantito e deve essere esercitato nei limiti fissati dalle norme di rito, quando esse - come nella specie - siano in armonia con i singoli precetti costituzionali.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
3.14 RI EL
Premesse alcune considerazioni di carattere generale circa i principi da osservare al fine di verificare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, il ricorrente, con un primo motivo, deduce la nullità della impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. b, c, ed e) cpp, per erronea applicazione della legge processuale con riferimento in particolare al dettato dell'art. 192 comma terzo cpp. La Corte di merito sarebbe pervenuta ALaffermazione di penale reponsabilità sulla base di dichiarazioni di collaboranti (in particolare CH, AT, RE) non precise ne' concordanti e comunque prive di riscontri esterni.
La censura è priva di fondamento.
In primo luogo va osservato che la Corte di merito ha affrontato analiticamente (ff. 55-68) la questione della attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, ivi compresi - per quanto qui rileva - RE LA, CH AN e AT ON, pervenendo ad una soluzione affermativa in considerazione: della quantità dei particolari riferiti, indicativa di una diretta partecipazione ai fatti;
della natura anche autoaccusatoria delle relative dichiarazioni e dei numerosi riscontri a tali dichiarazioni (anche sotto forma di successiva ammissione totale o parziale dei fatti da parte di alcuni chiamati in correità); della sostanziale convergenza delle loro propalazioni e della genuinità delle stesse, desumibile anche dai particolari di volta in volta forniti da ciascuno dei collaboranti (e rilevante in quanto indicativa dell'assenza di accordi sulle rivelazioni da fare) ;dalla inesistenza di elementi dimostrativi di rancore dei collaboranti nei confronti dei soggetti coinvolti nelle rispettive narrazioni dei fatti. Alla stregua di tale metodica disamina, del tutto in linea con il sistema normativo e la ormai costante interpretazione che dello stesso fornisce questa Corte di legittimità, è da escludere che possa ravvisarsi la dedotta violazione dell'art. 192 comma terzo cpp. In concreto, poi, il Giudice di secondo grado ha posto in evidenza, nella specie: che nessuna delle lamentate contraddizione riferibili ai collaboranti riguarda l'individuazione della persona del RI come il soggetto con il quale il "gruppo dei leccesi", vera e propria articolazione territoriale della "s.c.u.", prese contatto in Milano per la cessione di un grosso quantitativo di eroina (sei kg) nell'aprile del 1992, bensì la composizione del gruppo degli acquirenti;
che sussistono riscontri alla chiamata in correità rappresentati sia dalla verificata comune detenzione presso la Casa Circondariale di S. Vittore in Milano di ER AS (cognato del CH) e di LA AT presso il centro clinico di quell'Istituto fra il novembre 1991 ed il gennaio del 1992, a conferma del fatto - riferito dal collaborante CH - che presso quel centro clinico, ove si trovava anche il RI (di origine tarantina, sottolinea la Corte) i tre si accordarono per attivare un canale di rifornimento di sostanza stupefacente verso LE;
sia dALeffettivo coinvolgimento del RI (arrestato a Milano nel 1986 per traffico di 108 kg di eroina e 750 gr. di cocaina) nel traffico di consistenti quantitativi di stupefacenti, a dimostrazione della sua capacità di fornire quantitativi di droga ALingrosso, come appunto riferito dai collaboranti.
In definitiva, essendo corretto il criterio di verifica della attendibilità dei collaboranti e debitamente oggetto di verifica la esistenza di riscontri sia incrociati che esterni alle relative dichiarazioni circa il coinvolgimento del RI nell'illecita cessione di eroina contestata al capo d) della rubrica, ne consegue che le censure mosse al riguardo devono ritenersi - come avvertito - destituite di fondamento.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui ALart. 80 L.S., poiché la quantità dello stupefacente oggetto di contestazione non sarebbe un dato in se stesso idoneo ad integrare l'aggravante de qua.
Il motivo non ha fondamento.
La Corte di merito ha compiutamente esposto le ragioni del proprio convincimento circa i presupposti di fatto che giustificano l'applicazione della aggravante allorché (ff. 54-55) si è occupata in via generale, delle posizioni degli imputati che rispondono del reato di cui al capo d).
Pertanto, tenuto conto che l'addebito - ritenuto provato nel confronti del RI stesso - di cui al capo d), quinto episodio, riguarda la cessione di circa 6 kg. di sostanza stupefacente del tipo eroina non possono non valere le medesime argomentazioni: le quali in questa sede sono già state ritenute corrette, allorché (v. p. 3.5) si è esaminata la questione della configurabilità della aggravante con riguardo proprio alla rilevanza dei dati quantitativi e la questione stessa è stata risolta in senso affermativo con riguardo al pur minore) quantitativo di circa 2,500 Kg della medesima sostanza,, addebitato al coimputato De GI.
Con un terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento della diminuente di cui al rito abbreviato, considerato che l'istruttoria dibattimentale non ha apportato alcun nuovo e significativo elemento di prova rispetto a quelli già raccolti nel corso delle indagini preliminari e che pertanto, con riguardo alla posizione del prevenuto, ben poteva il procedimento essere definito allo stato degli atti, ALudienza preliminare, con il rito abbreviato.
Il motivo è fondato, per le ragioni già espresse a proposito della analoga questione sollevata dal IC (v. p. 3.1): alle medesime conclusioni deve pertanto farsi riferimento anche con riguardo alla posizione ora in esame.
Con un quarto motivo il RI denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulle aggravanti contestate, atteso lo stato di incensuratezza di esso ricorrente. Anche tale motivo non ha fondamento.
Invero, la Corte leccese ha preso in considerazione l'appello del ricorrente al riguardo, basato sulla dedotta assenza di precedenti specifici, disattendendo tale richiesta in considerazione sia della gravità del reato, indicativo dell'inserimento dell'imputato nel traffico di ingenti quantità di stupefacenti e quindi della sua elevata capacità a delinquere (e, va aggiunto, della corrispondente concreta pericolosità sociale) sia della inesistenza di altri elementi suscettibili di attenuare la pena ai sensi dell'invocato art. 62 bis CP. A questa stregua, non è dato ravvisare ne' difetto di motivazione nè violazione di legge, avendo il Giudice procedente negato correttamente il riconoscimento delle richieste attenuanti ritenendo a tal fine prevalenti, in senso negativo, alcuni dei parametri (gravità del reato e capacità a delinquere) previsti dALart. 133 CP per la determinazione della pena.
Con un quinto motivo si deduce violazione dell'art. 133 CP. Trattasi di deduzione del tutto priva di sostegno argomentativo e pertanto ne va rilevata la inammissibilità.
Con un sesto motivo si chiede l'annullamento della sentenza anche con riferimento alla ordinanza sospensiva dei termini di custodia cautelare durante il periodo di tempo fissato per il deposito della motivazione della sentenza.
Trattasi di doglianza non ammissibile in questa sede, e comunque manifestamente infondata, sotto più profili.
In primo luogo, non è individuato specificamente il provvedimento contro il quale si ricorre, posto che nel dispositivo della sentenza impugnata non è contenuto il lamentato provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante la pendenza dei termini previsti dALart. 544, commi secondo e terzo cpp (art. 304 comma primo lett. c cpp). Pertanto non è neppure possibile verificare la tempestività del ricorso, subordinata al rispetto dei termini di cui al commi primo, secondo e terzo dell'art. 309 cpp, giusta il richiamo contenuto nell'art. 311 comma secondo cpp. Inoltre, e comunque, non sono neppure indicate (ciò si rileva ai sensi dell'art. 311, comma secondo cit. che consente il ricorso immediato per cassazione avverso i provvedimenti in materia de libertate) le possibili cause di invalidità, sotto il consentito profilo della violazione di legge, di siffatto provvedimento: la cui eventuale invalidità, in ogni caso, proprio perché attinente unicamente allo "status libertatis" dell'imputato, non può riverberare alcun effetto sul merito della decisione adottata in sede di cognizione.
Da ultimo va dato atto, per ragione di completezza espositiva, che il difensore del RI, nella pendenza del giudizio innanzi a questa Corte, ha formulato e depositato istanza di pena concordata, nella misura di anni otto di reclusione e L. 60.000.000 di multa, tenuto conto della diminuente per il rito e delle attenuanti ex art. 62 bis CP, con rinuncia agli altri motivi;
e che il Procuratore Generale
presso questa Corte non ha tuttavia prestato il proprio consenso, correttamente rilevando che la sentenza di appello è stata emessa in epoca (15.3.1999) incompatibile con l'operatività dell'art. 3 della L.
3.1.1999 n. 14, che si riferisce unicamente alle sentenze emesse prima della data (31.1.1999) di entrata in vigore della legge stessa.
3.15 TE IC
Con un primo motivo si deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 cpp, in quanto ALaffermazione di penale responsabilità la Corte territoriale sarebbe giunta sulla base unicamente di una contraddittoria chiamata in correità formulata dal collaboratore di giustizia RE LA, priva di attendibili riscontri (tali non potendosi considerare le dichiarazioni dibattimentali della persona offesa RI PA).
Inoltre, il Giudice di secondo grado erroneamente avrebbe fatto affidamento sulle dichiarazioni di AT ON - un pentito dell'ultima ora, il cui unico scopo sarebbe stato quello di uniformarsi il più possibile alle dichiarazioni del RE - ed avrebbe altresì errato nell'interpretare le dichiarazioni dibattimentali di esso TE, intendendole quale riscontro alle dichiarazioni del RE invece che a quelle rese in aula dal RI PA.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 bis CP essendo le relative attenuanti riconoscibili ai fini equitativi quantomeno equivalenti alle aggravanti contestate. Il primo motivo si risolve in una serie di censure in punto di fatto alla impugnata decisione, come tali non ammissibili in sede di legittimità, ed inoltre non ha fondamento, quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cpp. Al riguardo va rilevato che la Corte di merito è pervenuta al convincimento della responsabilità dell'imputato nell'episodio estorsivo in danno del RI (l'unico reato contestatogli nel presente procedimento) richiamando da un lato le attendibili e convergenti dichiarazioni dei collaboranti RE e AT - discordi solo quanto ALammissione dello TE alla divisione degli utili - dALaltro il parziale riscontro a tali dichiarazioni offerto dalle ammissioni dello stesso imputato circa la sua presenza (peraltro, nella prospettazione difensiva, meramente passiva) proprio nel momento del pagamento del prezzo dell'estorsione e cioè della consumazione del reato contestatogli.
In proposito inoltre la Corte ha osservato: in primo luogo, che la divergenza dei collaboratori di giustizia concerne un punto secondario, atteso che certo è il contributo causale offerto dallo TE alla commissione del reato (segnalando ai complici l'affare illecito e poi accompagnando la parte offesa ALincontro conclusivo con RE e AT); sicché neppure rileva quali siano state le modalità di ripartizione interna, fra i concorrenti, del profitto di tale reato;
inoltre, che tale divergenza neppure indebolisce la valenza accusatoria del complessivo quadro probatorio, posto che - non avendo la parte offesa denunziato a suo tempo l'estorsione - del fatto criminoso e delle modalità della sua esecuzione si è venuti a conoscenza solo con le iniziali rivelazioni del RE (la cui attendibilità esce quindi rafforzata dalle dichiarazioni della parte offesa che poi lo hanno direttamente coinvolto nel fatto criminoso).
Inoltre, la Corte ha ritenuto di non attribuire valore di prova a discarico alle dichiarazioni dibattimentali di PA RI, in quanto ritenute reticenti rispetto alle dichiarazioni (circa il ruolo di intermediario svolto dallo TE) rese al PM in sede di indagini preliminari: e non avendo il teste, dopo tale ritrattazione, offerto alcuna razionale spiegazione del come sia entrato in contatto con il RE per definire la vicenda (la Corte trascrive, per sottolinearne ulteriormente la inverosimiglianza, le dichiarazioni rese al riguardo da PA RI in sede di esame dibattimentale "girando, così, per caso trovai LA RE, che ci conoscevamo... da tanti anni, e lui disse che poteva sistemare la vicenda") e perché poi nel momento conclusivo si sia fatto accompagnare dallo TE presso il RE ed il AT. La Corte ha dunque fornito una adeguata e non illogica motivazione del proprio convincimento che pertanto non può essere censurato in questa sede sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 606 lett. e cpp sulla base delle diversa lettura che il ricorrente propone delle raccolte emergenze processuali.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cpp, essa è da escludere, non solo perché le dichiarazioni del AT e del RE, ritenute intrinsecamente attendibili, si riscontrano reciprocamente ma anche perché la Corte, senza incorrere in errori di logica, ha individuato degli ulteriori riscontri - dei quali si è dato conto - ritenuti tali da rafforzare il convincimento di colpevolezza dell'imputato.
Per quel che poi concerne la dedotta violazione dell'art. 62 bis CP, la censura è generica, non essendo indicato in base a quali elementi, favorevoli ALimputato, tali attenuanti (che risultano escluse, oltre che per i numerosi e in un caso gravi precedenti dello TE, anche per la particolare odiosità del fatto, essendo l'imputato dipendente del RI, titolare di una fabbrica di contenitori in lamiera e in un momento di difficoltà a causa di una grave malattia della figlia) avrebbero invece dovuto essere concesse "a fini equitativi", e cioè per "adeguare la sanzione al caso concreto".
In ogni caso, per le medesime ragioni ora rilevate, il diniego delle attenuanti generiche appare giustificato alla luce dei criteri fissati nell'art. 133 CP tra i quali appunto quelli richiamati dalla Corte di merito, inerenti non solo la gravità del reato ma anche la capacità a delinquere del colpevole, in quanto indicativa della sua pericolosità sociale, pacificamente desumibile dai suoi precedenti penali.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
3.16. TA NI
Il ricorrente deduce, in primo luogo, inosservanza ed errata applicazione degli artt. 192 e 191 comma primo cpp, particolarmente sotto il profilo della acritica fiducia riposta dalla Corte di merito nelle contraddittorie dichiarazioni accusatorie di collaboranti non attendibili quali AT e RE, e della mancata considerazione, per altro verso, di significative dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, quali RI e CH, i quali hanno escluso che esso TA fosse affiliato alla "s.c.u.".
La censura è priva di fondamento.
La Corte di merito, come si è rilevato più volte, anche in sede di esame delle posizioni degli imputati EN e LL, ha adottato adeguati, coerenti e giuridicamente corretti criteri di valutazioni delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia sentiti nel corso del procedimento e dei quali tutti ha ritenuto la piena attendibilità - anche sotto il profilo della mancanza di ragioni di rancore verso i soggetti a vario titolo accusati - e quindi la idoneità a riscontrarsi anche reciprocamente. Con riguardo alla specifica posizione del TA, la Corte di appello ha poi puntualmente evidenziato gli elementi di prova ritenuti inequivocamente dimostrativi dell'inserimento del TA nelle associazioni criminose che gli vengono contestate al capo a) della rubrica.
Tali elementi sono stati individuati in primo luogo nelle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti RE, RI e AT nonché nelle analoghe dichiarazioni iniziali (rese cioè nella fase delle indagini preliminari) di altro collaboratore di giustizia, ES IA: avendo la Corte di merito condiviso al riguardo la convinzione del primo Giudice circa la mancanza di qualsiasi logica spiegazione, per via dell'assoluta inconsistenza delle ragioni addotte (sentenza impugnata ff 67-68) della successiva ritrattazione dibattimentale da parte del ES delle originarie propalazioni. Da tali rivelazioni il Giudice di secondo grado ha ritenuto infatti emergere, a prescindere dalla mancanza di elementi certi in ordine ad una formale affiliazione al sodalizio, la prova della disponibilità del TA a svolgere ogni compito utile al fine del perseguimento degli illeciti fini associativi, tra i quali, significativamente: il traffico di droga, la partecipazione a riunioni operative, nell'abitazione del EN;
la consegna agli associati della quota loro spettante sugli illeciti proventi (la c.d. "spartenza");
l'accompagnamento di familiari di associati ai colloqui in carcere, elemento questo particolarmente indicativo della fiducia riposta nel TA e di un ruolo certo non attribuibile a soggetti estranei ALorganizzazione.
Un riscontro ulteriore della complessiva attendibilità di tali dichiarazioni e in particolare di quelle del RE viene poi dalla Corte distrettuale individuato nell'avvenuto sequestro di un documento di tipo contabile e di provenienza endocriminale, chiaramente allusivo ad un traffico organizzato di stupefacenti cui partecipa tale "giudice TA": soggetto identificabile, secondo le dichiarazioni del RE, nell'attuale ricorrente. D'altro canto, la Corte ha anche verificato - con puntuali richiami alle dichiarazioni dibattimentali ritenute maggiormente significative - la infondatezza della tesi difensiva circa la asserita estraneità del TA ALorganizzazione: rilevando per un verso come ne' il CH e neppure il CO abbiano in realtà escluso la sua partecipazione al gruppo e, dALaltro, che neanche può ravvisarsi contrasto fra le dichiarazioni del CH e quelle del RE essendo emerso che inizialmente il TA apparteneva al clan facente capo al CH e che solo successivamente ALarresto del predetto collaboratore il TA ebbe ad avvicinarsi al gruppo dei leccesi, nel quale il CH medesimo, una volta uscito dal carcere, lo trovò inserito.
A questa stregua è da escludere che sia ravvisabile la dedotta violazione degli artt. 191 e 192 cpp, in quanto la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardanti la posizione del TA è avvenuta non con un acritico affidamento alle dichiarazioni di taluni di essi ma attraverso una analisi delle rispettive dichiarazioni che ha confermato il giudizio di attendibilità degli stessi dalla Corte di merito già precedentemente formulato (ff. 55-68).
D'altro canto, il giudizio di merito che la Corte stessa ha poi tratto in base al peso attribuito a tali dichiarazioni, in quanto adeguatamente e logicamente motivato, non è sindacabile in questa sede solo perché l'interessato prospetta una diversa lettura ed interpretazione delle medesime risultanze processuali. Con un secondo motivo il TA deduce inosservanza ed errata applicazione dell'art. 442 cpp (censura ribadita con memoria ex art. 121 cpp, alla luce della nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta con L. 479/1999). La fondatezza della censura è stata già in precedenza riconosciuta:
sicché, alle specifiche osservazioni e conclusioni raggiunte fin dALesame della posizione dell'imputato IC (p. 3.1) è bastevole fare richiamo.
Con ulteriori motivi poi si deducono: inosservanza ed errata applicazione dell'art. 416 bis commi primo e quarto CP nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74 commi secondo, terzo e quarto L.S.;
inosservanza dell'art. 62 bis CP;
inosservanza ed errata applicazione dell'art. 133 CP;
infine, motivazione carente, illogica e contraddittoria con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Le censure attinenti alle violazioni delle norme sostanziali che disciplinano l'associazione per delinquere di tipo mafioso e quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sono già state oggetto di ripetuti precedenti accertamenti di infondatezza, anche a proposito della posizione del EN, sicché, alle relative considerazioni è sufficiente fare rinvio, non emergendo diversi significativi profili di contestazione tali da richiedere ulteriori approfondimenti.
D'altro canto, la sussistenza degli elementi di fatto ritenuti dalla Corte di appello inequivocamente indicativi dello stabile inserimento del TA nelle predette organizzazioni criminali e della consapevole condivisione da parte del TA stesso dei fini illeciti perseguiti da tali associazioni, è già stato oggetto di positiva verifica anche sotto il profilo della adeguatezza e della coerenza della motivazione, allorché si è esaminato il primo motivo di ricorso, sicché ai rilievi prima effettuati può farsi riferimento.
Quanto al carattere armato delle associazioni criminose delle quali l'imputato è stato riconosciuto fare parte, si richiamano le considerazioni già espresse circa la configurabilità di tale aggravante allorché (p. 3.7) è stata esaminata la posizione del coimputato EN.
Va aggiunto che la Corte di merito ha comunque motivato in ordine alla consapevolezza da parte del TA del carattere armato dell'associazione per delinquere richiamandosi tanto alle modalità esecutive delle estorsioni praticate, in quanto ampiamente note anche ALesterno dell'associazione criminosa di appartenenza;
quanto alla (già menzionata) circostanza dell'avvenuto sequestro da parte della polizia giudiziaria di un documento di tipo contabile in cui si tratta oltre che di traffico organizzato di stupefacenti anche di armi: e che la Corte di merito, sulla base delle ritenute attendibili dichiarazioni del collaborante RE, ha - come si è già evidenziato - ritenuto riguardare sicuramente il TA. Alla stregua di quanto precede, appare del tutto coerente la conclusione alla quale è giunta la Corte distrettuale, circa la non credibilità che il TA abbia potuto ignorare la disponibilità e l'uso di armi e di ordigni esplosivi da parte degli appartenenti ALassociazione stessa.
I rilievi ora svolti, riferiti alla sicura consapevolezza da parte del TA della natura armata della " s.c.u.", devono ritenersi, sia pure per implicito, riferiti anche ALaltra organizzazione - dedita al traffico degli stupefacenti - della quale anche l'imputato è stato ritenuto fare parte: trattandosi (come più volte si è in precedenza rilevato) di associazione criminale operante coevamente e con la pressocché medesima composizione personale. A quest'ultimo proposito deve ritenersi altresì correttamente integrata l'aggravante di cui ALart. 74 comma terzo L.S. (numero di associati pari a dieci o più), atteso che a fronte di tale dimensione associativa - cristallizzata per via dei riferimenti contenuti nel capo a) della rubrica, sta il dimostrato stabile attivo inserimento dell'imputato anche in uno dei più lucrosi settori operativi - quello del traffico di stupefacenti -
dell'organizzazione, la quale notoriamente opera su un ampio territorio ed avvalendosi di un ragguardevole numero di affiliati ed associati: onde è da escludere - e ciò si rileva ai sensi e per gli effetti di cui ALart. 59 comma secondo CP - che il ricorrente abbia potuto ignorare tale circostanza.
Fondato invece è il motivo attinente al diniego del rito abbreviato, per le ragioni indicate allorché si è esaminata la posizione dell'imputato IC (p. 3.1). Le relative conclusioni devono pertanto intendersi qui richiamate.
Quanto alla doglianza attinente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con carattere di prevalenza essa è inammissibile perché del tutto generica, non essendo indicati quali elementi, specificamente sottoposti ALesame della Corte di merito e da questa non valutati, avrebbero giustificato il chiesto giudizio di prevalenza.
Analoghe considerazioni e conclusioni, di inammissibilità della censura, valgono quanto alla dedotta violazione dell'art. 133 CP:
dovendosi comunque al riguardo rilevare che la pena base per il più grave reato di cui ALart. 74 L.S. è stata determinata nel minimo edittale e che del tutto contenuto, avuto riguardo alla estrema gravità anche dell'altro reato associativo di cui anche il TA è stato riconosciuto colpevole, è l'aumento per la continuazione, determinato in un anno di reclusione.
La censura da ultimo formulata, attinente alla motivazione carente, illogica e contraddittoria in punto valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, si appalesa oltre che priva della necessaria specificità anche del tutto infondata per via di quanto rilevato in sede di esame del primo motivo di ricorso proposto dal TA medesimo, sicché ne va ritenuta la inammissibilità.
3.17. AL OV
Con un primo articolato motivo, il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale, con riguardo ALaccusa di partecipazione ad associazione mafiosa, ed a quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, omesso di verificare criticamente l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, RI CO, IC LU, CA ZI, ST NI, AT ON, CO IC e RE LA: i quali del resto avrebbero riferito fatti e circostanze, attinenti la presunta attività illecita di esso ricorrente, non conosciuti direttamente ma appresi solo de relato.
Inoltre, la Corte leccese avrebbe errato nel ritenere che la semplice dichiarazione di affiliazione ALassociazione sia elemento di per sè stesso sufficiente ad integrare il delitto di cui ALart. 416 bis CP, mentre occorreva che fossero individuati concreti elementi indicatori di tale appartenenza, nella specie non emersi: valore in tal senso non potrebbe attribuirsi al controllo di polizia effettuato il 16.3.1990 in LE, in occasione del quale il ricorrente fu notato nelle vicinanze di una piazza verso la quale si erano diretti due degli attuali coimputati - a bordo di un'autovettura proveniente da una via cittadina nella quale era da poco esplosa una bomba - non avendo in tale occasione esso AL avuto alcun contatto con tali persone.
Con riguardo poi alle violazioni alla legge sugli stupefacenti e in particolare circa la contestata appartenenza ALassociazione criminosa di cui ALart. 74 DPR 309/90, il ricorrente lamenta che la Corte sia pervenuta ALaffermazione di penale responsabilità desumendola puramente e semplicemente dalla ritenuta appartenenza ALassociazione di tipo mafioso, tra le cui finalità - secondo la contestazione - figura anche quella del traffico degli stupefacenti:
del tutto obliterando le emergenze processuali dalle quali sarebbe al più desumibile - stando alle dichiarazioni di alcuni collaboranti, peraltro non attendibili e comunque sfornite di riscontri esterni individualizzanti - l'acquisto di alcuni quantitativi di sostanza stupefacente, scaglionato nell'arco di un limitato contesto temporale, posto che successivamente al gennaio 1991 esso ricorrente fu ristretto in carcere.
La censure sono prive di fondamento.
Devono al riguardo anzitutto richiamarsi le ragioni espresse in sede di esame della posizione del EN (p. 3.7) circa la ammissibilità del concorso dei reati di cui agli artt. 416 bis CP e 74 L.S., quando tra le finalità della associazione di tipo mafioso rientri anche quella del traffico di sostanze stupefacenti: in particolare quando - come nella specie - la organizzazione deputata al traffico degli stupefacenti operi sotto il controllo dell'associazione di tipo mafioso (Cass. sez. VI pen. 11.2.1994 n. 1793 ud. 3.6.1993 - RV 198578, in un procedimento che vedeva contestata proprio la contemporanea partecipazione di soggetti alla associazione per delinquere denominata "sacra corona unita" e ad una collegata associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti A questa stregua - e cioè tenuto della contemporanea adesione ALuno ed ALaltro sodalizio criminoso, composti quasi completamente dalle medesime persone - neppure è dato ravvisare alcuna violazione di legge per avere la Corte leccese utilizzato gli stessi elementi probatori al fine di ritenere la partecipazione del AL ALuno ed ALaltro dei contestati reati associativi. Ciò posto, va osservato come la Corte di merito abbia messo in evidenza che sono numerosi i collaboratori di giustizia - la cui intrinseca attendibilità, come si è in precedenza rilevato, è stata dalla Corte stessa positivamente valutata a ff. 55-68 - i quali in modo sostanzialmente concorde riferiscono circa la stabile partecipazione del AL alla s.c.u. (al punto che dALorganizzazione l'imputato, durante uno stato di detenzione, ebbe a ricevere anche la "spartenza", e cioè una quota dei proventi illeciti affluiti ALassociazione) ed alla collegata associazione operante nel campo degli stupefacenti: partecipazione ulteriormente riscontrata dal suo diretto coinvolgimento nell'attentato - compiuto, in concorso con CH e De IT, facendo uso di un potente ordigno esplosivo - nell'aula bunker di LE (capo i 1 e L1) dove avrebbe dovuto essere celebrato un maxi processo nei confronti di appartenenti alla s.c.u. ed a ripetuti episodi di approvvigionamento di droga del tipo eroina (trattasi del reato contestato al capo d) da spacciare successivamente nel territorio di LE. A tal fine il Giudice di appello ha anche opportunamente richiamato le dichiarazioni rese al dibattimento da RI, IC, CA, CA, ST, CH, CO e da RE a carico del AL, sottolineando - al fine di evidenziarne la attendibilità - che esse riguardano fatti conosciuti direttamente o, quando appresi de relato, riferiti da chi direttamente fu partecipe dei fatti narrati.
Ancora, la Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare un ulteriore elemento indicativo della partecipazione del AL alle varie attività illecite del gruppo dei leccesi nei vari controlli di polizia che hanno segnalato la frequentazione di altri associati ed anche (come nell'episodio avvenuto alle h. 4, 20 del 16.3.1990) la vicinanza a luoghi in cui si verificarono fatti delittuosi (nella specie l'esplosione di un ordigno).
In definitiva, la Corte di merito risulta essere pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza nei confronti del AL sulla base di una motivazione ampia, esente da manifesti vizi logici ed altresì immune da errori di diritto - per quanto si è prima rilevato - anche per quel che concerne la valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, ritenute sostanzialmente attendibili e reciprocamente riscontrate.
A questa stregua la diversa ricostruzione dei fatti, che il ricorrente propone nel quadro di una radicale svalutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia, si risolve in una serie di censure di merito, come tali non consentite in questa sede. Con un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte leccese ritenuta dimostrata la natura armata della associazione mafiosa e di quella ex art. 74 L.S. desumendola puramente e semplicemente dalla ritenuta ma in realtà non dimostrata partecipazione del AL ALattentato dinamitardo ALaula bunker.
Analoghe questioni circa la configurabilità, nella specie, di tale aggravante sono state in via di principio già esaminate e risolte (p. 3.7) in senso affermativo, fin da quando si è esaminata la posizione del ricorrente EN.
Alle relative argomentazioni può quindi utilmente farsi richiamo. Quanto alla consapevolezza di tale carattere armato dell'associazione per delinquere denominata "s.c.u.", la Corte di merito correttamente l'ha desunta dalla ritenuta dimostrata partecipazione del AL ALattentato dinamitardo compiuto nell'aula bunker approntata in un edificio scolastico di LE: anche in tal caso trattasi di valutazione di merito che, in quanto debitamente e in modo non manifestamente illogico motivata, resta sottratta al controllo di legittimità.
Considerazioni analoghe a quelle in precedenza svolte (p. 3.16) a proposito della posizione del ricorrente TA valgono poi - trattandosi di rilievi di carattere oggettivo - quanto alla configurabilità dell'aggravante in questione anche con riguardo alla ritenuta coeva partecipazione del AL ALassociazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Con un terzo motivo il ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuta sussistente l'aggravante del numero degli associati di cui al terzo comma dell'art. 74 L.S. cit. senza fornire alcuna dimostrazione in ordine alla consapevolezza da parte di esso ricorrente di una situazione del genere.
La questione è stata già affrontata e risolta in senso affermativo (in sede di esame della posizione del TA) quanto alla configurabilità dell'aggravante in oggetto, essendosi rilevato che rappresenta un fatto notorio non ignorabile - in specie da chi, come il TA nell'organizzazione: è stabilmente inserito - che la "s.c.u.", nelle sue varie ramificazioni (una delle quali è rappresentata dal gruppo dei leccesi qui processato) opera illecitamente di certo su una regione d'Italia e nel settore del traffico degli stupefacenti anche in tutto il territorio nazionale (nella sentenza di secondo grado si individuano plurimi canali di approvvigionamento, oltre che in Puglia anche in Calabria ed in Lombardia) ed avvalendosi di un numero di associati ben superiore rispetto a quello necessario ad integrare tale contestata aggravante. Con riguardo alla posizione del AL (chiamato in reità e/o correità, come si è visto, da ben otto collaboratori di giustizia) è altresì da ribadire che l'accertato suo stabile inserimento nell'organizzazione, anche sotto l'aspetto della ripetuta partecipazione alla commissione di reati fine della stessa, nel settore del traffico degli stupefacenti, rafforza ulteriormente la correttezza della decisione in punto ritenuta configurabilità della aggravante in esame.
Con un quarto motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta applicabilità della aggravante della ingente quantità di cui ALart. 80 secondo comma L.S., in mancanza di un qualsiasi riferimento con i quantitativi di stupefacente sequestrati nel periodo in cui i singoli episodi di traffico di droga risulterebbero essere avvenuti nonché di una apposita valutazione di gravissima pericolosità sociale connessa ALindicato illecito traffico: al riguardo non potendosi considerare "ingente" i quantitativi di stupefacente oggetto di contestazione, stante anche la mancata individuazione della quantità pura di sostanza stupefacente. La censura è inammissibile.
Invero, risulta chiaramente dal dispositivo della sentenza di primo grado che il AL è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo d),limitatamente agli episodi di acquisto di Kg. 2/2,500 di eroina (per circa mezzo chilogrammo per volta, come si desume dal relativo capo di imputazione: ndr) in Squinzano fino al gennaio 1991:
peraltro "esclusa l'aggravante di cui ALart. 80 DPR 309/90". Il AL che è stato ritenuto responsabile anche di altri fatti delittuosi nei quali peraltro non è contestata l'anzidetta aggravante - non ha quindi alcun interesse a dedurre tale violazione, considerato che in mancanza di impugnazione del PM sul punto il relativo favorevole capo di decisione è divenuto definitivo. Con un quinto motivo il ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La censura è privo, di fondamento, avendo la Corte di LE puntualmente e correttamente spiegato le ragioni del diniego con riguardo tanto ai numerosi e gravi precedenti penali del prevenuto (il che già giustifica il diniego, giusta la costante interpretazione di legittimità, sotto il profilo della ritenuta prevalenza di uno dei parametri di determinazione della pena fissati dALart. 133 CP) quanto alla mancanza di concreti elementi - desumibili dalle risultanze processuali - indicativi della meritevolezza del AL al riconoscimento delle indicate circostanze attenuanti.
Con il sesto ed ultimo motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della diminuente del rito abbreviato, non avendo la Corte specificato perché il procedimento nei suoi confronti non era decidibile allo stato degli atti, innanzi al GUP, ed in particolare quali ulteriori necessari apporti - rispetto alle già acquisite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - era lecito attendersi dAListruttoria dibattimentale in ordine alla posizione di esso AL. Inoltre, erroneamente la Corte leccese avrebbe ritenuto che gli imputati avessero - nell'ambito della sollecitata diminuente - l'obbligo di fornire indicazioni sulla esatta composizione del fascicolo delle indagini preliminari, ben potendo il Giudice, tenuto a pronunciarsi sulla relativa richiesta, avvalersi del potere di consultare il fascicolo del P.M.
Il motivo è fondato, per le ragioni indicate a p. 3.1, quando è stata affrontata la posizione IC, ed alle relative conclusioni deve pertanto farsi riferimento.
3.17. EL RT
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 in relazione ALart. 191 cpp, particolarmente per quanto concerne le dichiarazioni rese dai collaboranti RI e ST, entrambi aventi ragioni di risentimento e malanimo nei suoi confronti.
L'infondatezza della censura è stata oggetto di precedenti rilievi, essendo al contrario risultata la correttezza giuridica dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e la adeguatezza e la coerenza delle ragioni con le quali la Corte di merito ha ritenuto di motivare la attendibilità delle stesse nonché la mancanza di ragioni di risentimento nei confronti dei soggetti dagli stessi coinvolti.
Con particolare riguardo alla posizione del ricorrente, la Corte di Appello ha evidenziato non solo la formale ammissione di affiliazione alla "s.c.u.", seppure per un breve periodo, fatta dALimputato - rilevando che sotto questo profilo tale ammissione, riscontra puntualmente l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante RE - ma anche la irrilevanza, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine alla partecipazione al reato associativo, della mancanza di contestazione allo EL della commissione di specifici reati rientranti nelle finalità della medesima associazione criminosa.
La giuridica correttezza di tali convincimenti è stata già in precedenza positivamente apprezzata, allorché per un verso si è rilevato che la configurabilità dell'associazione per delinquere richiede la stabilità del vincolo (nel periodo di tempo in cui tale vincolo sussiste) ma non anche che la partecipazione sia di lunga durata;
e, per l'altro, si è osservato - sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. I pen. 11.12.1998, RV 211897 cit.) che muove dALautonomia della previsione della figura criminosa in esame, penalmente sanzionata per il pericolo per l'ordine pubblico inerente la esistenza stessa di un'associazione per delinquere - che non è necessaria la prova della commissione di attività di tipo mafioso, essendo sufficiente la sola aggregazione del soggetto ad un'organizzazione le cui obbiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis CP. Inoltre, va rilevato che la Corte territoriale ha comunque evidenziato il ruolo svolto dallo EL nell'associazione individuandolo, sulla base delle prove raccolte e con opportuni richiami alle concordi dichiarazioni dei collaboranti ST e RI, sia nell'assistenza sotto forma di garanzia di vitto ed alloggio ai latitanti o altrimenti nell'assistere altri associati in difficoltà (come il De IT, allorché venne fatto oggetto di un agguato armato da parte di un gruppo in conflitto) che nella custodia delle armi del gruppo;
inoltre, nella accertata frequentazione di altri appartenenti al gruppo, documentata dai controlli di polizia. Trattasi di convincimento cui la Corte di merito è pervenuta sulla base della consueta valutazione critica delle prove raccolte sicché ne deriva non solo la insussistenza della dedotta violazione di legge processuale (artt. 191-192 cpp) ma anche la non configurabilità del dedotto vizio di motivazione, in quanto tale convincimento risulta debitamente e non illogicamente motivato e come tale sottratto al sindacato di legittimità.
Un'ulteriore censura investe la sentenza di secondo grado sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 442 cpp (censura questa ulteriormente sviluppata con memoria ex art. 121 cpp, alla luce della. nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta con la L. 479/1999). La doglianza è fondata per le ragioni già rilevate in sede di esame della posizione del IC (p. 3.1), sicché alle relative argomentazioni e conclusioni deve qui intendersi fatto integrale richiamo.
Il ricorrente deduce altresì inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis primo, quarto ed ultimo comma CP.
La censura è infondata: per quanto riguarda lo stabile inserimento dello EL nell'associazione criminosa di cui ALart. 416 bis CP nonché il suo consapevole ed intenzionale contributo al raggiungimento degli illeciti scopi dell'associazione, valgono i rilievi prima fatti in ordine alla adeguatezza del supporto probatorio utilizzato, al fine della formazione del proprio convincimento, da parte del Giudice di secondo grado. Per quanto poi riguarda il carattere armato dell'associazione ex art. 416 bis CP, valgono in linea generale le considerazioni circa la sua configurabilità già esposte quando (p. 3.7) si è esaminata la posizione del EN.
Comunque la Corte di merito ha evidenziato, sempre richiamando le risultanze processuali la logica impossibilità che lo EL, per la stessa natura del suo apporto, non fosse a conoscenza del carattere armato dell'associazione, sicché è da ribadire anche nel caso in esame la insussistenza della dedotta violazione di legge. Ulteriori doglianze investono la decisione impugnata sotto il profilo della inosservanza dell'art. 62 bis CP;
della inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 CP;
infine, della motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 62 bis CP, per via del mancato riconoscimento delle relative attenuanti, la censura è infondata.
Infatti, la Corte - dopo avere rilevato l'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato per violazione della legge sulle armi - ha altresì escluso la esistenza di elementi idonei a giustificare le chieste attenuanti: a tal fine escludendo la particolare rilevanza del memoriale in data 28.3.1997 atteso che il suo carattere parzialmente autoaccusatorio è frutto di un calcolo processuale dinanzi alla concludenza delle già acquisite prove a suo carico. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 133 CP, essa è formulata sulla base di rilievi assolutamente generici circa la inadeguatezza del trattamento sanzionatorio, laddove la Corte di merito ha già provveduto a ridimensionare quello irrogato in primo grado sulla base della ritenuta non eccessiva gravità della condotta illecita tenuta dALattuale ricorrente: valorizzando a tal fine uno dei criteri di determinazione della pena fissati nell'art. 133 CP e quindi implicitamente manifestando la non rilevanza di altri (quali il comportamento processuale - ammissioni effettuate con il memoriale ricordato - e la personalità dello EL, già pregiudicato). La doglianza è perciò inammissibile.
Infine, priva di fondamento, per le ragioni prima esposte, è la censura attinente il vizio di motivazione della sentenza in punto valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. p. 4 Si può dunque concludere, come segue.
La sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti degli imputati IC, PO, SM, EN, OS, IC, LL, EG, RI, TA, AL e EL, limitatamente al diniego della diminuente del rito abbreviato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di LE, per nuovo esame.
Nel resto, i ricorsi degli imputati ora menzionati devono invece essere rigettati.
I ricorsi dei restanti imputati (EN, De GI, De IT, AT, LI e TE), devono essere rigettati, e gli stessi devono essere condannati, in solido, ai sensi dell'art. 616 cpp, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza, nei confronti di IC UI, PO RA, SM RA, EN ME, OS RN NI, IC IO, LL LE, EG EP, RI EL, TA NI, AL OV e EL RT, limitatamente al diniego della diminuente del rito abbreviato, con rinvio, ad altra sezione della Corte di Appello di LE, per nuovo esame;
Rigetta, nel resto, i ricorsi dei predetti imputati;
Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000