Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
Il principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che un motivo di ricorso per cassazione dedotto da un imputato, dichiarato assorbito per l'accoglimento di altra censura, dovesse essere comunque deciso nell'interesse di altro coimputato che non aveva proposto analoga doglianza).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: sussiste in caso di rilascio titolo abilitativo edilizio in violazione del PRGAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323 c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , atteso che l' art.12, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore è …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2014, n. 44319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44319 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 30/09/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2673
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 21866/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO GA N. IL 08/11/1953;
avverso la sentenza n. 29392/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 20/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galli Massimo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Udito il difensore Avv. Lepre Gennaro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.5.2011 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, previa qualificazione di tutte le concussioni contestate come corruzioni proprie, dichiarava GI NO, pubblico ufficiale in servizio presso l'Ufficio tecnico del Comune di Giugliano, colpevole dei reati di cui al capo 1 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti corruzione) e capo 41 (corruzione passiva continuata), rideterminando la pena in anni 5 di reclusione, con revoca parziale della confisca dei beni sequestrati. Con sentenza del 22.9.2013 la Corte di Cassazione quinta sezione penale rigettava il ricorso proposto dal GI NO, ritenendo l'infondatezza, la manifesta infondatezza ovvero l'inammissibilità dei sei motivi di ricorso partitamente esaminati. Avverso la sentenza della Corte di cassazione il difensore di GI NO propone ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., formulando la seguente censura: la Corte ha omesso di provvedere sul motivo indicato al punto 5 lett. C) del ricorso per cassazione proposto dal coimputato TA AE, il quale deduceva la illegittima applicazione retroattiva della confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies estesa ai fatti di corruzione con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 220, dovendosi ritenere la natura sanzionatoria e non preventiva della citata L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies. In tal modo la Corte di cassazione ha mancato di avvedersi, per un errore percettivo, della valenza estensiva di detto motivo di ricorso alla posizione del ricorrente GI, condannato per fatti di corruzione commessi antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 296 del 2007; propone argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi circa l'inapplicabilità retroattiva della confisca prevista dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. Con la sentenza oggetto di ricorso straordinario la Corte di cassazione ha giudicato fondato il primo motivo di ricorso del coimputato TA AE, relativo alla inapplicabilità della confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies ai beni del corruttore, trattandosi di disposizione riferibile ai soli beni del corrotto;
ha conseguentemente ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui il difensore di TA deduceva la irretroattività della confisca prevista dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies pur evidenziando il contrario orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, trattandosi di misura di sicurezza, non opera il principio di irretroattività ma quello dell'applicazione della legge vigente al momento della decisione ai sensi dell'art. 200 c.p. (Sez. 6, n. 25096 del 06/03/2009, Nobis e altro, Rv. 244355).
2. L'operatività dell'istituto previsto dall'art. 587 c.p.p. presuppone l'avvenuto accoglimento, nel giudizio conclusivo del gravame, del motivo di impugnazione non esclusivamente personale, ed ha per oggetto l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato che si è diligentemente avvalso del mezzo di impugnazione. Il principio della estensione della impugnazione stabilito dall'art. 587 c.p.p. non può invece essere interpretato come automatico travaso ed estensione, da un coimputato all'altro, dei motivi di gravame non esclusivamente personali, sia perché l'estensione è riferibile agli effetti favorevoli della intervenuta decisione del giudice dell'impugnazione e non ai motivi di gravame dedotti da ciascuno dei ricorrenti, sia perché una siffatta interpretazione si pone in palese contrasto con i principi generali in materia di impugnazioni, secondo cui l'ambito cognitivo del giudice dell'impugnazione è delimitato dai punti e dai motivi dedotti con il mezzo di gravame (art. 581 c.p.p.). Nel caso del ricorrente non ricorre l'ipotesi di omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., poiché è pacifico che tutti i motivi del ricorso per cassazione proposto da GI NO sono stati analiticamente esaminati dalla sentenza 22.9.2013 della Corte di cassazione qui impugnata a norma dell'art. 625 bis c.p.p., ed è altrettanto pacifico che il motivo di ricorso del coimputato TA accolto con la citata sentenza, relativo alla inapplicabilità della confisca prevista dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies alla figura del corruttore, non è estensibile al ricorrente GI avente l'opposta veste di soggetto corrotto.
2.La tesi giuridica della illegittima applicazione retroattiva della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies proposta per la prima volta dal ricorrente GI con il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., è del tutto estranea all'ambito dell'errore materiale o di fatto rilevante ai fini dell'azionabilità del rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p., rientrando tra le questioni deducibili, ma non dedotte, nell'originario ricorso per cassazione, il cui esame è precluso dalla avvenuta formazione del giudicato.
A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014