Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2015, n. 25799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25799 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
257 99 /15 IS REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. 13/2015 - Consigliere - Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI REGISTRO GENERALE N. 36153/2014Dott. ALDO CAVALLO Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA NC N. IL 15/03/1961 avverso la sentenza n. 2509/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 09/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Pirelli che ha concluso per l'amullamento con zinio dello sulcurso iimpugnato;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ti Giuseffe Giausie Roppele Воприча, чи Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 9 dicembre 2013 la Corte di Appello di Palermo confermava quella pronunciata il 14 febbraio 2013 dal GUP del Tribunale della sede e con essa la condanna alla pena di anni cinque di reclusione di Di MA NZ, riconosciuto colpevole di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra e segnatamente alla famiglia San Lorenzo OM Natale, reato contestato come commesso in Palermo dal settembre 1982 al dicembre 2000 (data di una precedente sentenza di condanna), ed aggravato, ex art. 416 bis, comma 4 cod. pen., trattandosi di associazione armata ed ex art. 416 bis comma 6 cod. pen. in quanto l'attività economica posta a disposizione di quel sodalizio dall'imputato, è stata finanziata, in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. -1.1 I giudici di appello con valutazione totalmente sintonica rispetto a quella svolta dal primo giudice hanno valorizzato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del Di MA, il quadro probatorio costituito: (a) dalle attendibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia OL Isidoro, membro della famiglia mafiosa di OM Natale, secondo cui l'indagato, soprannominato u Tignusu - per quanto appreso da Lo PI RO (figlio del noto boss mafioso AL e figura apicale del sodalizio), nonché dallo stesso Di MA direttamente - era socio "occulto" di RO Lo PI in un'impresa di costruzioni (nel senso che il boss mafioso procacciava, con l'autorevolezza che gli derivava dalla sua caratura criminale, i lavori che poi venivano materialmente eseguiti dal Di MA, che dedotte le spese, divideva con lui i guadagni, a metà), pienamente riscontrate, (b) da quelle, anch'esse intrinsecamente attendibili, di RR IO ST (che ha riferito anche lui della nota vicinanza ai Lo PI dell'indagato, seppure costui non fosse formalmente un affiliato) e di AS UE, secondo cui l'indagato era territorialmente operante nella zona di Cardillo-OM Natale, storicamente controllata dai Lo PI, per quanto suo fratello MO (Mimmuccio), aveva rapporti anche con AL GE (noto esponente apicale del mandamento di Resuttana, come già giudizialmente accertato in via definitiva), per conto del quale aveva anche custodito delle armi, nonché, (c) dal contenuto di svariati colloqui oggetto di captazione, intercorsi tra l'indagato e MO LI (associato di spicco della famiglia mafiosa AN Mondello, delegato dai Lo PI, latitanti, a mantenere i contatti con gli altri esponenti di Cosa Nostra) delle quali emergeva un diretto coinvolgimento dell'indagato in attività estorsive svolte dalla famiglia mafiosa (adoperandosi per la riscossione del pizzo) per una delle quali (quella perpetrata ai danni dell'esercente il bar Break), per altro, il Di MA aveva già riportato condanna definitiva (ad anni sei di reclusione) giusta sentenza del 2 luglio 2004; nonché ви (d) gli accertamenti di p.g. asseveranti i contatti tra il Di MA ed altri esponenti mafiosi, quali il MO ed il Lo PI.
1.2 In particolare, la Corte territoriale, nel riconoscere che la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti del Di MA sia pure per la - -originaria e diversa imputazione di concorso esterno e riciclaggio. era stata rigettata e che la condanna in appello dell'imputato per tali delitti era stata annullata con rinvio dalla Cassazione, evidenziava: - che intanto tali decisioni non avevano tenuto conto del dato, sopravvenuto e di significativa rilevanza, che l'imputato era stato condannato, in via definitiva, per concorso nel reato di estorsione in danno dell'esercente il bar Break;
che il rapporto tra il Di MA ed i Lo PI, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellante, non si esauriva in un semplice rapporto individuale di natura privatistica (economico-societaria) tra l'indagato ed un singolo soggetto, RO Lo PI, per quanto sicuramente partecipe ad un sodalizio mafioso, emergendo dal complessivo quadro probatorio, ed in particolare dal coacervo delle intercettazioni, di cui in sentenza vengono riportati alcuni dei passaggi ritenuti più significativi, la piena interazione dell'imputato con il sodalizio mafioso, la ribadita sua fedeltà allo stesso ed ai suoi vertici, la piena consapevolezza e disponibilità a cooperare con l'entità mafiosa, anche in campi diversi (le estorsioni) rispetto a quello rappresentato dall'esecuzione di lavori edili, ottenuti grazie all'intermediazione mafiosa.
1.3 Quanto poi alla configurabilità delle contestate aggravanti, la Corte territoriale disattendeva le deduzioni dell'appellante al riguardo, richiamando, per un verso, in diritto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicchè dette circostanze devono essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe» (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009 - dep. 04/11/2009, Ganci, Rv. 244904); in fatto, che poteva ritenersi costituire un dato, ormai, di notoria conoscenza, che "Cosa Nostra palermitana" è un'associazione per delinquere di tipo mafioso, avente una disponibilità di armi, e che la stessa destina prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo.
2. Propone ricorso per Cassazione avverso detta sentenza l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi di impugnazione. 2 che 2.1 Con il primo motivo denuncia la difesa ricorrente violazione di legge- penale e processuale relativamente all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, frutto di una incongrua valutazione degli elementi di prova. In particolare nel ricorso si denunzia l'insufficienza del quadro indiziario raccolto a carico del Di MA e la scarsa tenuta logica della motivazione, evidenziandosi al riguardo: (a) che le dichiarazione generiche e de relato del OL, oltre a risultare prive di riscontri esterni o individualizzanti, non descrivono comunque una condotta tipica di partecipazione ad associazione mafiosa quale delineata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (sentenze Carnevale e Mannino) nel senso che l'intestazione fittizie all'imputato di quote di una società riconducibili in realtà ad un esponente di associazione mafiosa, configura una diversa (ed ormai prescritta) ipotesi di reato, che oltretutto costituisce semmai una prova della sua estraneità all'associazione, altrimenti il ricorso all'attribuzione fittizia non avrebbe un reale significato;
(b) che la "vicinanza" ad esponenti dell'associazione mafiosa, non prova, da sola, l'appartenenza all'associazione; (c) che le intercettazioni valorizzate dai giudici di merito, non costituiscono un autonomo riscontro individualizzante alle dichiarazioni del OL, in quanto, riguardando l'unica condotta penalmente rilevante riferita dal predetto collaboratore l'asserito rapporto societario di fatto tra il ricorrente e RO Lo PI per l'esecuzione di non meglio precisati lavori edili, occorre considerare che il contenuto delle intercettazioni non riguarda affatto tale tema, con la conseguenza che le dichiarazioni del collaboratore, prive di riscontri, dovevano ritenersi individualizzanti;
(d) che l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui dalle intercettazioni emergerebbe "l'inserimento, quanto meno di fatto, dell'imputato nella consorteria mafiosa facente capo ai Lo PI", deve ritenersi assolutamente illogica, tenuto conto che le stesse conversazioni di cui trattasi sono state ritenute da questa Corte di legittimità, non idonee a provare il "concorso esterno" del Di MA;
(e) che le dichiarazioni dei collaboratori AS e RR, non potevano essere utilizzate quale elemento di prova a carico dell'imputato, tenuto conto che le prime, oltre a riferire delle vicende (la detenzione di armi) che coinvolgono diverse persone e si riferiscono ad un arco temporale comunque successivo all'imputazione contestata, si limitano a riferire di una irrilevante "vicinanza" del Di MA ad esponenti dell'associazione mafiosa;
mentre le seconde si risolvono nella irrilevante affermazione del collaboratore RR, di aver notato la presenza dell'indagato, in alcune occasioni, presso attività commerciali di esponenti dell'associazione mafiosa (quali GE AL) legati all'imputato da un rapporto di amicizia oltre che di parentela.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza delle contestate 3 ли aggravanti, evidenziando al riguardo che la decisione impugnata si discosta dai più recenti e condivisibili arresti giurisprudenziali in materia, che è nel senso di ritenere perché ricorra quella di cui al quarto comma dell'art. 416 bis sotto il profilo del reinvestimento dei profitti in imprese non è sufficiente la mera dimostrazione dell'affiliazione del gruppo locale a "Cosa nostra" (nella sentenza di merito si affermava l'autonomia organizzativa e funzionale del clan rispetto alla più ampia organizzazione), mentre per la configurabilità di quella di cui al sesto comma non è sufficiente che uno degli associati disponga di un'arma, perché le armi devono essere a disposizione dei compartecipi del gruppo. (in termini Sez. 6, n. 10800 del 21/09/2000 - dep. 20/10/2000, Gattuso V, Rv. 218408; Sez. 6, n. 15668 del 01/12/2011 - dep. 23/04/2012, Vellini, Rv. 252548).
2.3 Con il terzo ed ultimo motivo, infine, si denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, penale e processuale, e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale incongruamente disatteso il motivo di appello relativo all'eccessività della pena, che segnalava la sostanziale vanificazione da parte del primo giudice, dell'applicazione della diminuente per la scelta del rito, per effetto della determinazione della pena base, in applicazione della disciplina ante riforma, in quella di anni 5 e mesi 9 di reclusione, senza considerare che in ben due sentenze di condanna, sia pure per concorso esterno, l'imputato era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione.
2.4 Con memoria depositata il 30 dicembre 2014, i difensori del Di MA, illustrato il "travagliato iter processuale" che ha caratterizzato il giudizio promosso nei confronti dell'imputato (respinta dal GIP la richiesta di applicazione di misura cautelare coercitiva, nei confronti del ricorrente si era proceduto, infatti, inizialmente, per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio;
imputazioni per le quali solo in sede di appello era intervenuta condanna, da ultimo con sentenza dell'11 ottobre 2004, annullata con rinvio da questa Corte di legittimità, con sentenza deliberata il 30 novembre 2005, alla quale seguivano, l'annullamento da parte del giudice di rinvio la Corte di appello di Palermo - della sentenza assolutoria deliberata dal GUP palermitano, a ragione della diversità del fatto descritto nel capo d'imputazione da quello emerso dalle indagini, e, successivamente, la riformulazione dell'imputazione, da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., negli odierni termini della partecipazione al sodalizio mafioso) hanno ribadito l'inidoneità del materiale probatorio a dimostrare l'effettiva partecipazione del ricorrente ad un'associazione di tipo mafioso. Qu Considerato in diritto 4 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di Di MA NZ è fondata e merita accoglimento.
1.1 Preliminarmente questo Collegio non può esimersi dal rilevare la effettiva singolarità del presente procedimento, il cui travagliato iter risulta correttamente illustrato nella memoria difensiva depositata, rappresentata, essenzialmente, dal dato che il quadro probatorio ora valorizzato dai giudici di merito per la condanna del Di MA per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, nella fase iniziale delle indagini, era stato posto a sostegno della diversa imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio.
1.2 Attesa tale obiettiva singolarità, non è superfluo evidenziare che questa Corte di legittimità, con la richiamata ultima sentenza di annullamento della condanna del Di MA per concorso esterno in associazione mafiosa (la n. 2802 del 2006), all'esito dell'analisi degli elementi di prova utilizzati dai giudici di merito nei diversi gradi di giudizio - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OL e RR e le intercettazioni, ritenute validi elementi di riscontro aveva ritenuto, in primo luogo, che le dichiarazioni collaborative lasciavano trasparire «una ricostruzione della condotta del ricorrente», la quale, di per sé, non appariva concludente al fine della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati». Ed invero: a) il OL aveva riferito che soci di fatto del Di MA, nella sua attività imprenditoriale, erano i mafiosi Lo PI AL, RO e Calogero, coi quali l'imputato divideva i proventi, dopo aver versato la quota "dovuta" a titolo di "pizzo"; b) sempre il OL aveva altresì affermato che il ricorrente conosceva altri associati»; c) affermazione analoga a quella sub b), era stata effettuata dal collaboratore RR. Quanto poi alle intercettazioni, questa Corte di legittimità evidenziava che da esse, era possibile soltanto dedurre: d-1) che il Di MA «era a conoscenza della latitanza dei Lo PI»; d-2) che lo stesso si mostrava disponibile nei confronti della struttura malavitosa»; d-3) che «l'imputato sapeva che taluni commercianti erano disposti a versare denaro»; d-4) che Di MA segnalò il fatto che il titolare di un ristorante «subiva la concorrenza di altro esercizio>> e che il suo interlocutore (il MO) rispose che il concorrente era all'attenzione del clan». In particolare questa Corte di legittimità, nell'indicata sentenza riteneva: che seppure era risultato provato che il Di MA era certamente «persona contigua alla associazione mafiosa»; che lo stesso ne conoscesse parecchi adepti, anche di livello elevato, essendo in confidenza con gli stessi, ed in rapporti di affari con i Lo PI;
che l'imputato ne conoscesse, altresì, i problemi giudiziari, e mostrasse (almeno a parole) disponibilità nel confronti dell'associazione», 5 фи avendo segnalato la opportunità che la struttura criminosa intervenisse per scoraggiare un comportamento troppo concorrenziale da parte di un operatore economico (ristoratore) rispetto ad un altro, il riferito compendio probatorio, tuttavia, destava certamente grave allarme sociale, in quanto testimoniava ... il grado di penetrazione delle logiche e della cultura della criminalità organizzata nel palermitano», ma, per quanto specificamente riguardava il Di MA, non consentiva di definire in maniera significativa» quale fosse la condotta integrante gli estremi della fattispecie ex artt. 110, 416 bis cod. pen.. 1.3 Ciò premesso, deve qui rilevarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter superare l'evidenziata insufficienza probatoria, formulata per altro con riferimento alla diversa ipotesi di concorso "esterno", rimarcando che, rispetto all'indicata pronuncia di questa Corte di Cassazione, il quadro probatorio complessivo raccolto a carico del Di MA, risultava essersi arricchito di ulteriori elementi indizianti, non valutati dal giudice di legittimità, consistiti: nella definitività della condanna del ricorrente per concorso nel reato di estorsione aggravata in danno di un titolare del bar;
nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia (RR IO ST e AS UE) che avevano confermato la vicinanza dell'indagato ai Lo PI;
negli accertamenti di polizia giudiziaria "asseveranti i contatti tra il Di MA ed altri esponenti mafiosi, quali il Caporimmo ed il il Lo PI RO. Tali ulteriori elementi, aggiunti al già accertato rapporto societario intrattenuto dal Di MA con i Lo PI, consentivano quindi, secondo i giudici di merito, di affermare con certezza la partecipazione del Di MA all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
1.4 Tale valutazione del complessivo materiale probatorio si rivela, però, come dedotto dalla difesa dell'imputato e sostenuto anche del Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria, assolutamente incongrua e non aderente alle emergenze istruttorie.
1.4.1 In particolare, a prescindere dall'inesattezza dell'assunto secondo cui le dichiarazioni del collaboratore RR non avrebbero formato oggetto di valutazione in sede di annullamento della sentenza di condanna del Di MA per concorso esterno in associazione mafiosa, si rivela incongrua e contraddittoria, l'affermazione dei giudici di appello secondo cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GN OL, relative alla partecipazione occulta di AL Lo PI alla impresa di costruzioni gestita dall'imputato, sarebbero già di per sé un elemento indicativo di un sicuro e stabile inserimento dell'imputato nella famiglia mafiosa "San Lorenzo - OM Natale". Al riguardo è opportuno precisare, in primo luogo, che secondo la lezione interpretativa ormai consolidata di questa Corte, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e 6 сли organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238838). Secondo tale indirizzo, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, pertanto, la "mera contiguità compiacente", la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe (in termini, Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007 - dep. 27/03/2007, Mercadante, Rv. 235986). Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, malgrado la puntuale e specifica indicazione contenuta nella sentenza che aveva annullato la condanna del Di MA per concorso esterno, non ha saputo indicare in qual modo l'asserita vicinanza dell'imputato a soggetti mafiosi dello spessore dei Lo PI, "si sarebbe tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o rafforzamento dell'associazione". Precisazione tanto più necessaria ove si consideri che il collaboratore RR, nelle sue dichiarazioni, aveva comunque escluso che il Di MA facesse parte di una famiglia mafiosa.
1.5 Nè un significativo apporto dimostrativo sul punto è ricavabile dal contenuto delle intercettazioni quale illustrato nella sentenza, ricavandosi dallo stesso, piuttosto, l'esistenza di un rapporto esclusivo e di natura essenzialmente fiduciaria, tra l'imputato ed il Lo PI AL.
1.6 Quanto poi ai nuovi elementi indizianti, ed in particolare la condanna definitiva del Di MA per concorso in estorsione aggravata, è agevole rilevare che l'accertato contributo fornito dall'imputato alla consumazione di uno dei "delitti fine" dell'associazione mafiosa, premesso che lo stesso è consistito, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pag. 11), nella mera riscossione, da parte del titolare di un bar, della somma dovuta alla consorteria mafiosa, rileva il Collegio che esso, per il suo carattere obiettivamente singolare ed occasionale, non può costituire, da solo, in assenza di ulteriori significativi elementi processuali, un dato probatorio sufficente a confermare una effettiva partecipazione associativa, specie ove si consideri che, per consolida giurisprudenza, la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile con pena diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di 7 сви tipo mafioso (in termini Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997 - dep. 19/03/1997, Barcella ed altro, Rv. 207178).
1.7 Considerazioni analoghe, valgono, infine, anche per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia UE AS e per gli accertamenti di polizia giudiziaria relativi ai plurimi controlli in cui l'imputato risultava accompagnarsi a noti esponenti mafiosi.
1.7.1 Quanto al primo elemento probatorio, a prescindere dal rilievo che come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale trattasi "di dichiarazioni piuttosto generiche", risultano comunque fondati i rilievi difensivi secondo cui il contenuto di tali dichiarazioni, così come illustrato dai giudici di appello, si riferisce a fatti relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di commissione del fatto contestato (che riguarda l'arco temporale tra il settembre 1982 ed il dicembre 2000), e descrivono, oltretutto, delle condotte (la custodia di armi) attribuita però al fratello del ricorrente (Di MA MO) e che che avrebbe riguardato, per altro, una diversa compagina mafiosa (la famiglia di Resuttana).
1.7.2 Per quanto attiene, infine, il contenuto degli accertamenti di polizia, è agevole rilevare che la semplice frequentazione di componenti di un'associazione mafiosa, emergenza investigativa, per altro, affatto nuova nel presente giudizio, non può costituire elemento dimostrativo di un effettivo stabile inserimento dell'imputato nella compagine associativa.
2. Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, che in presenza di un quadro probatorio che valutato anche unitariamente non evidenzia elementi di prova certi che dimostrino l'effettiva partecipazione del Di MA all'associazione mafiosa Cosa Nostra, s'impone allora, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., in accoglimento del primo motivo d'impugnazione dedotto in ricorso, di carattere assorbente rispetto al secondo, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Ed invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui alla lettera 1) dell'art. 620 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio, poiché la rilevata insufficienza del quadro probatorio, insuscettibile di ulteriori apporti, non può essere colmata in un eventuale giudizio di rinvio. Principio giurisprudenziale, questo, già più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002 - dep. 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224182; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003, P.G., OT e altro, Rv. 226100), che merita di essere condiviso ed applicato soprattutto quando la sentenza di condanna, come nel caso in esame, sia fondata su elementi di prova inidonei a corroborare l'ipotesi accusatoria, e non delineandosi, neppure sulla base di una rinnovata valutazione 8 Фам dei fatti da parte del giudice di rinvio, la possibilità di rinvenire ed utilizzare ulteriori emergenze processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2015. Il Consigliere estensore Il PresidentePr gitt DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GIU 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 9