Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 11692
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

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Ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che, invece, attiene alla possibilità di disporre la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies della suddetta legge dei beni in questione.

Quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale; qualora non sia possibile individuare il luogo ove si è costituita o radicata l'associazione, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3 , stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 11692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11692
    Data del deposito : 8 marzo 2016

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