Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/12/2016, n. 12621
CASS
Sentenza 22 dicembre 2016

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nell'ipotesi in cui l'azione di prevenzione patrimoniale sia esercitata ovvero prosegua dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del "de cuius", essendo stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale disposte nei confronti del successore a titolo universale o particolare di persona deceduta, le nozioni di erede e di successore a titolo particolare, di cui all'art. 18, commi 2 e 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nell'ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall'art. 26, comma primo, D.Lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui inosservanza non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un'omissione rimediabile, anche d'ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che alla disposizione dell'art. 26, cit. è attribuibile una valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione "esterna", dell'effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che la confisca, sempre che sia stata disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è per sé stessa in grado di produrre).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le presunzioni di fittizietà previste dall'art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori. (In motivazione la Corte ha precisato che la non operatività delle regole sulle presunzioni di fittizietà in questione comporta l'applicazione della disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, secondo quanto previsto dagli artt. 20-24, D.Lgs. cit.).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è consentita, ai sensi degli artt. 18, comma terzo e 26, comma primo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la confisca del bene che si accerti essere stato dai successori del "de cuius" fittiziamente trasferito a terzi in mala fede; mentre, nell'ipotesi di terzi acquirenti in buona fede, può essere disposta nei confronti del successore la confisca per equivalente del valore del bene trasferito ex art. 25, D.Lgs. cit.

Nel procedimento per l'applicazione di misura patrimoniale nei confronti degli eredi di persona deceduta, il rinvenimento di altri beni, siano essi pervenuti ai successori ovvero a terzi intestatari del "de cuius", richiede necessariamente la presentazione di un'ulteriore, autonoma, proposta di applicazione della misura patrimoniale, che può ritenersi tempestiva solo se presentata entro il limite temporale stabilito dall'art. 18, comma terzo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'applicabilità dell'art. 26, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia - non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. 7 agosto 1992, n. 356.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/12/2016, n. 12621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12621
Data del deposito : 22 dicembre 2016

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