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16 settembre 2010
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8 dicembre 2011
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18 settembre 2012
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Art. 99
Deferimento all'adunanza plenaria
1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. ((L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' restituire gli atti alla sezione.))
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.
5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.
Deferimento all'adunanza plenaria
1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. ((L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' restituire gli atti alla sezione.))
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.
5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.
Commentari • 470
- 1. La mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale determina sempre l'esclusione della ditta offerente dalla procedura di affidamento?Interlandi Lucia · https://www.diritto.it/ · 25 febbraio 2016 · 36.712074
[…] comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 – così come interpretata, in funzione nomofilattica, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, […] a differenza quindi delle due ordinanze soprarichiamate di rimessione alla Corte di giustizia UE: rispettivamente del T.a.r. per il Piemonte e Consiglio di Giustizia Amministrativa, relative, più in generale, alla compatibilità col diritto dell'UE della disciplina della funzione nomifilattica da parte dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sancita dall'art. 99 c.p.a. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 22/09/2022, n. 963Provvedimento: […] Non si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione alla Plenaria, come sollecitato dalla parte appellante durante la discussione orale, perché presupposto unico per la rimessione alla Plenaria da parte di una Sezione è che vi sia un contrasto giurisprudenziale attuale o potenziale (art. 99 c. 1 c.p.a.), situazione che qui non ricorre, non essendovi alcun contrasto giurisprudenziale attuale. […] Quanto alla rimessione alla Plenaria delle “questioni di massima di particolare importanza”, la stessa è consentita solo al Presidente del Consiglio di Stato come si evince dal combinato disposto dei c. 1 e 2 dell'art. 99 c.p.a.Leggi di più...
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