Sentenza 6 aprile 2016
Massime • 3
In tema di impugnazioni, nel caso di rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, né può rilevarle d'ufficio.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356 del 1992, commesso dal cittadino all'estero, è punito secondo la legge italiana solo se l'autore del reato si trova nel territorio dello Stato e qualora il Ministro della giustizia abbia proposto richiesta in tal senso. (In motivazione la S.C. ha peraltro precisato che il difetto di procedibilità deve costituire oggetto di specifica eccezione da parte dell'interessato).
Ai fini della configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato.
Commentari • 4
- 1. Giurisdizione italiana all'estero (Cass. 36905/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2025
In tema di applicazione della legge penale, il principio di territorialità ex artt. 3 e 6 c.p. è derogabile nei soli casi tassativi previsti dagli artt. 7–10 c.p., fondati sui criteri della personalità, della difesa e dell'universalità, nel rispetto del principio di legalità e della sovranità degli Stati. La presenza del cittadino nel territorio dello Stato integra condizione di procedibilità per i delitti comuni commessi all'estero ex art. 9 c.p., anche quando ricorrono le ulteriori condizioni di cui ai commi 2 e 3. Per i delitti comuni commessi all'estero in danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, la perseguibilità in Italia ai sensi dell'art. 9, comma 3, …
Leggi di più… - 2. Art. 604 - Questioni di nullitàhttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 512-bis - Trasferimento fraudolento di valori (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (fattispecie nella quale la ricorrente che, in qualità di dipendente di una banca, avrebbe consentito ai soci occulti di una società di …
Leggi di più… - 4. Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2016, n. 40278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40278 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2016 |
Testo completo
402 7 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1076 Dott. Massimo VECCHIO -Presidente- Sent. n. sez. UP 6/4/2016 Dott. Carlo ZAZA Consigliere - - - Consigliere - R.G.N. 22894/2015 Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Consigliere - Dott. Roberto AMATORE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da: ME SA, nato a [...], il [...]; RA RT UI, nato a [...], il [...]; OT IT, nato a [...], il [...]; RP NO, nato a [...], il [...]; RP CA, nato a [...], il [...]; CA GI, nato a [...], il [...]; CA IO, nato a [...], il [...]; CE TI, nato a [...], il [...]; CH DO, nato a [...], il [...]; Di RG MA, nata a [...], il [...]; AL LE, nato a [...], il [...]; GA IA, nata a [...], il [...]; RO AR, nato a [...], il [...]; 1 IE AN, nata a [...], il [...]; ME UI, nato a [...], il [...]; TE GA, nato a [...], il [...]; PE CE, nato a [...], il [...]; IN SE, nato a [...], il [...]; UG SE, nato a [...], il [...]; UG SE, nato a [...], il [...]; CH LO AN, nato a [...], il [...]; MI SA, nato a [...], il [...]; LL AN, nato a [...], il [...]; CC CE, nato a [...], il [...]; DE ME, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 16/7/2014 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SE Corasaniti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi CE, UG cl.' 62, UG cl.' 73, IN, PE, MI, LL e DE e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti AN Barbieri, Gustavo Pansini, SE Pellegrino, Giovanni Aricò, Sebastiano Giaquinto, AN Briganti, Rosario Marsico, Claudio Blotti, Giovanni Battista Vignola, Giovanni Fariello Esposito, Stefano Montone, Alfredo Sorge, Raffaele Esposito, AN Abet, Saverio Senese, AN DE, Stefano Sorrentino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato, per quanto qui di interesse, le condanne, pronunziate anche agli effetti civili ed a seguito di giudizio abbreviato, dei sopra rubricati imputati per i reati, come rispettivamente contestati e ritenuti aggravati, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di stupefacenti, tentata estorsione, violenza privata, detenzione e porto d'armi, reimpiego di beni di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con minaccia o violenza, tutti connessi all'attività del clan camorristico "IN". 2 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati sopra rubricati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Quelli proposti con unico atto nell'interesse di RP CA, RP NO e Di RG MA articolano quattro motivi. Con i primi due viene dedotto difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 12-sexies I. n. 203/1992 dei beni sequestrati ai ricorrenti, non avendo la Corte territoriale confutato le articolate deduzioni svolte dalla difesa sul punto nei motivi d'appello in ordine alla lecita provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni immobili oggetto del provvedimento ablativo, limitandosi ad affermare che la consulenza di parte sarebbe confutata dai risultati delle investigazioni patrimoniali, le quali non potevano logicamente tenere conto degli esiti della prima. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine dell'esecuzione di una perizia finalizzata ad acclarare l'eventuale liceità degli acquisti, mentre con il quarto eccepiscono violazione di legge, rilevando come la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante l'epoca di acquisizione dei beni confiscati rispetto a quella della commissione dei reati per cui è intervenuta condanna, senza però valutare l'effettiva capacità reddituale dei ricorrenti al momento dei singoli acquisti e non in quello in cui si è proceduto al sequestro ai fini di confisca dei beni di cui si tratta. In data 1 aprile 2016 il difensore ha depositato memoria con la quale ha ribadito le richieste proposte con il ricorso.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di RO AR articola due motivi. Con il primo articolato motivo deduce vizi della motivazione in ordine alla prova della effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio camorristico di cui al capo 1), mentre con il secondo analoghi vizi vengono dedotti in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 per il reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 66).
2.3 Il ricorso proposto nell'interesse di CH LO AN deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla idoneità delle condotte contestate all'imputato a qualificarlo come partecipe del sodalizio camorristico di cui al capo 1) e alla commisurazione della pena.
2.4 Nell'interesse di IN SE hanno proposto ricorso i suoi difensori con atti autonomi ma sottoscritti da entrambi. Con il primo vengono articolati tre motivi. Il primo lamenta errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità nel caso concreto del concorso tra i due reati associativi contestati, rispettivamente, ai capi 1) e 2) nonostante l'identità strutturale e la sostanziale identificazione tra i due sodalizi. Con il secondo motivo analoghi vizi 3 A vengono dedotti con riguardo ai diversi fatti di trasferimento fraudolento di valori imputati al IN nel difetto della prova dell'idoneità elusiva di misure di prevenzione patrimoniali delle condotte contestate. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione ai fatti di cui al capo 102), consumatosi all'evidenza in Spagna e in relazione ai quali proprio per difetto di giurisdizione è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dei coimputati del IN. Il secondo ricorso articola quattro motivi. Il primo e il terzo sono sostanzialmente sovrapponibili al terzo ed al primo dell'altro ricorso, riproponendo le questioni relative al difetto di giurisdizione per il reato di cui al capo 102) ed all'assorbimento nell'associazione mafiosa di quella relativa al narcotraffico. Con il secondo motivo viene invece eccepita l'improcedibilità per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo 3) in quanto in riferimento allo stesso non è mai stata concessa dalla Spagna l'estradizione del IN, nemmeno in via suppletiva. Con il quarto invece viene dedotta errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al reato di cui al capo 2) in difetto della prova che la disponibilità delle armi del clan IN possa essere riferito all'attività dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Con motivi nuovi pervenuti il 19 novembre 2015 e redatti anche nell'interesse del RA la difesa ha infine ulteriormente sviluppato il primo motivo del ricorso principale.
2.5 Il ricorso proposto nell'interesse di RA RT UI dal suo difensore articola un solo motivo, sostanzialmente sovrapponibile ai motivi redatti nei ricorsi del IN in merito al difetto di autonomia tra le due associazioni ipotizzate nei primi due capi d'imputazione. Il ricorso presentato personalmente dall'imputato ripropone la medesima censura, lamentando altresì il difetto della prova della natura armata dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, della consapevolezza da parte dell'imputato della circostanza e del fatto che la stessa associazione fosse finalizzata al traffico di stupefacenti di tipo diverso dall'hashish, con la conseguenza che la pena relativa a tale reato doveva essere determinata in riferimento alla cornice edittale prevista in tal caso dal testo della disposizione incriminatrice antecedente a quello modificato nel 2006. 2.6 Con il ricorso proposto nell'interesse del ME SA si lamenta l'omessa valutazione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e il difetto di motivazione in ordine alla confisca dei beni sequestrati all'imputato nonostante la dimostrata capienza reddituale del medesimo.
2.7 I ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di CA GI e CA IO articolano due motivi. Con il primo i ricorrenti deducono errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione sulla configurabilità, anche sotto il profilo della tipicità 4 del fatto materiale e non solo dell'elemento soggettivo, dei reati di intestazione fittizia contestati agli imputati, anche in ragione della mancata confutazione delle argomentazioni svolte con le note difensive depositate all'udienza del 16 aprile 2014 tese a dimostrare che i beni oggetto delle imputazioni (un appartamento ed un gommone), seppure acquistati dal IN, vennero intestati ai CA in quanto oggetto di donazione in vista del matrimonio tra la figlia del primo e CA GI, con la conseguenza che gli odierni imputati non sono mai stati intestatari fittizi, bensì effettivi dei suddetti beni, come del resto emerso dalle dichiarazioni del collaboratore DE invece ignorate dalla Corte territoriale. Non di meno, nell'escludere la causale prospettata, la sentenza non avrebbe tenuto conto dell'avvenuta retrocessione degli stessi all'atto della rottura del fidanzamento ed avrebbe altresì le dichiarazioni rese dagli imputati, che mai avrebbero ammesso di essere meri prestanome. In definitiva i giudici del merito non avrebbero fornito la prova della permanente disponibilità da parte del IN di tali beni. Con il secondo motivo ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato in difetto della prova della consapevolezza da parte degli imputati di aiutare il IN ad eludere la normativa antimafia e comunque nonostante l'acquisita evidenza della già ricordata attivazione da parte degli imputati per la retrocessione dei beni loro intestati successivamente alla rottura del fidanzamento di CA GI. Né infine potrebbero essere mutuati in riferimento alla posizione di quest'ultimo le argomentazioni spese dai giudici dell'appello in relazione a quella del padre e relative al prestito accordatogli dal IN.
2.8 Il ricorso proposto nell'interesse di DE ME articola tre motivi. Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito all'applicazione non nella sua massima estensione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 I. n. 203/1991, rilevando in proposito il ricorrente come il riconoscimento della stessa, per conforme giurisprudenza, sia connesso esclusivamente allo spessore della collaborazione prestata, che nel caso di specie gli stessi giudici di merito hanno ammesso essere notevole. Analoghi vizi vengono denunziati con secondo motivo in merito al mancato riconoscimento dell'ulteriore attenuante di cui al settimo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sulla cui richiesta la Corte territoriale ha sostanzialmente omesso di motivare nonostante non vi sia dubbio sulla collaborazione prestata dal DE in ordine al contestato traffico di stupefacenti e sia stata riconosciuta l'autonomia tra i due diversi contesti associativi di cui ai capi 1) e 2) dell'atto imputativo. Con il terzo motivo gli stessi vizi vengono dedotti anche in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli per cui l'imputato ha riportato la condanna pronunziata dal G.i.p. 5 del Tribunale di Napoli il 20 settembre 2000, profilo sul quale si registra parimenti un assoluto difetto di motivazione nella sentenza impugnata.
2.9 Con il ricorso proposto nell'interesse di AL LE viene dedotto il difetto di motivazione in merito alla sussistenza della contesta aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 e alla concessione delle invocate attenuanti generiche.
2.10 Nell'interesse di CH DO hanno proposto ricorso entrambi i suoi difensori.
2.10.1 Il ricorso dell'avv. Vignola articola quattro motivi. Con il primo deduce l'omessa confutazione dei motivi d'appello e di quelli aggiunti e in particolare di quelli concernenti: a) l'esito negativo delle capitazioni telefoniche che hanno riguardato l'imputato; b) il difetto di qualsiasi prova della consumazione di illeciti in favore del clan IN da parte del CH nel corso del suo mandato come consigliere comunale di Quarto e durante le campagne elettorali del 2007 e del 2011, nonchè la mancata considerazione della sua contrapposizione agli interessi del sodalizio nell'esercizio della sua attività politica, come testimoniato dal collaboratore ON e da alcune intercettazioni trascurate dalla Corte territoriale;
c) il comportamento tenuto dal CH nella vicenda relativa al piano di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.), soprattutto in riferimento al fatto che fu egli stesso a provocare la "caduta" del sindaco e la conseguente mancata approvazione del suddetto piano - nonostante le pressioni subite dal clan IN e contrariamente alle dichiarazioni rese dal menzionato ON circa un suo ammorbidimento;
d) l'interessamento dell'imputato per l'apertura di una discarica nel territorio del comune di Quarto, progetto avversato dal clan IN, come confermato dal ON;
e) il difetto di qualsiasi prova di vantaggi ricavati dal CH in ragione della sua presunta intraneità al sodalizio camorristico ed invece l'acquisita prova di come egli non fosse mai stato coinvolto in indagini concernenti al criminalità organizzata ed avesse subito numerosi furti e rapine, nonché di come l'unico procedimento penale aperto a suo carico per il presunto acquisto di voti fosse stato archiviato.
2.10.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ulteriori vizi della motivazione in merito agli episodi assunti come prova della responsabilità dell'imputato e cioè la fittizia intestazione della villa abitata in Spagna dal IN SE e la visita effettuata al medesimo per risolvere il problema dell'individuazione di un sito di trasferenza nel territorio di Quarto. In proposito la sentenza impugnata avrebbe nuovamente omesso di confutare le articolate argomentazioni svolte con il gravame di merito per escludere che tali fatti costituiscano sintomi inequivocabili dell'intraneità del CH all'associazione di cui al capo 1).
2.10.3 Ancora vizi della motivazione, in connessione alla violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p., vengono denunziati con il terzo motivo in merito alla valutazione delle 6 dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In tal senso la Corte territoriale, nel limitarsi a rilevare la convergenza delle medesime al fine di fondarvi la prova della responsabilità dell'imputato, ne avrebbe omesso qualsiasi vaglio critico, omettendo per l'ennesima volta di confrontarsi sul punto con le plurime obiezioni sollevate con i motivi d'appello in merito alla prospettata inattendibilità delle stesse. In particolare alcuna risposta avrebbero trovato i rilievi concernenti: a) la smentita che le dichiarazioni del ON hanno trovato in quelle del RA IM sui prestiti usurai che anche il CH gli avrebbe concesso;
b) la smentita ricevuta dal Di NN sulla cessione all'imputato di ingenti quantitativi di hashish ad opera dell'ZO e dello stesso ON, che mai hanno indicato il CH tra gli acquirenti delle partite di stupefacenti cui ha fatto cenno il primo collaboratore;
c) la mancata acquisizione di riscontri alle dichiarazioni del D'US con riguardo alla cessione da parte dell'imputato di una pistola e della messa a disposizione degli affiliati di alcuni appartamenti;
d) l'intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni del ON, che pure aveva ammesso di aver dovuto ripetutamente minacciare il CH per farlo desistere dalle sue iniziative politiche in contrasto con gli interessi del sodalizio.
2.10.4 Con il quarto ed ultimo motivo viene infine denunciato l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla conferma della confisca "allargata" disposta sui beni dell'imputato e per l'ennesima volta la mancata confutazione dei rilievi svolti sul punto dalla difesa con il gravame di merito in relazione alla connessione temporale tra l'accumulo patrimoniale e il tempo del commesso reato, al difetto di prova della percezione di proventi illeciti da parte dell'imputato, alla prova positivamente fornita della lecita origine dei flussi finanziari del CH, alla redditività delle sue imprese.
2.10.5 Il ricorso dell'avv. Botti si concentra, sviluppandolo ulteriormente, il quarto motivo di quello dell'avv. Vignola, deducendo l'errata applicazione dell'art. 12-sexies I. n. 356/1992 e ribadendo come la Corte territoriale non abbia in alcun modo confutato le allegazioni difensive tese a vincere la presunzione relativa di illecito accumulo e comunque non abbia provato né il nesso di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato contestato, né la sussistenza della loro sproporzione rispetto alla situazione reddituale dell'imputato al momento della loro acquisizione.
2.11 Il ricorso proposto nell'interesse di LL AN deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonché alla commisurazione della pena.
2.12 Nell'interesse di MI SA hanno proposto ricorso i suoi difensori con atti autonomi. Entrambi i ricorsi deducono violazione di legge per il mancato annullamento della sentenza di primo grado ex art. 604 comma 4 c.p.p. da parte della Corte 7 territoriale in ragione della carenza assoluta di motivazione in merito alla posizione del MI. Viene osservato in proposito come a fronte della inesistenza di un effettivo apparato giustificativo a sostegno della pronunziata condanna, il giudice dell'appello non possa sostituirsi a quello di primo grado, ma debba per l'appunto annullare la sentenza impugnata, giacchè altrimenti verrebbe sottratto all'imputato un grado di giudizio. Regola questa che vale in particolare nel caso di specie in cui con l'appello era stata esclusivamente eccepita la nullità della sentenza emessa in prime cure per le ragioni esposte e non era stato quindi devoluto al giudice del gravame alcun tema di merito, condizione necessaria per la legittimazione del suo potere di procedere alla redazione della motivazione mancante. Con memoria trasmessa il 25 marzo 2016 l'avv. Sorrentino ha ribadito le censure relative aldifetto assoluto di motivazione.
2.13 Il ricorso proposto nell'interesse di IE AN deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla conferma della confisca dei suoi beni ai sensi dell'art. 12-sexies I. n. 356/1992. Ricordato di non aver rinunziato ai motivi d'appello concernenti la misura ablativa, la ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia ignorato le deduzioni difensive svolte sul punto e la copiosa documentazione prodotta a sostegno delle medesime al fine di evidenziare l'origine lecita dei beni confiscati e il difetto del requisito della sproporzione tra i medesimi e la situazione reddituale della IE. Per contro la sentenza avrebbe apoditticamente ritenuto sussistenti i presupposti di legge per disporre la misura ablativa, omettendo di fornire idonea dimostrazione della circostanza e soprattutto omettendo di verificare la loro sussistenza in riferimento ad ognuno dei beni oggetto di espropriazione. In particolare con riguardo alla villetta sita in Quarto in sentenza non avrebbero trovato risposta le argomentazioni svolte a confutazione dell'apoditticità della presunzione riproposta dai dell'inadeguatezza del prezzo di vendita dichiarato invece giudici del'appello - giustificato dal fatto che la sua costruzione non era stata completata. Del tutto immotivata sarebbe poi rimasta la conferma della confisca di una imbarcazione, dell'impresa individuale LAs CA e delle quote dell'Arcobaleno Service s.r.l. e dell'Euro Cargo s.r.l.
2.14 Con il ricorso proposto nell'interesse di PE CE vengono svolti tre motivo. Il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio camorristico di cui al capo 1). In tal senso il ricorrente lamenta l'apoditticità dell'affermazione della Corte territoriale per cui vi sarebbe sul punto convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori DE, ON, D'US e Di NN, quando solo quest'ultimo, come evidenziato con i motivi d'appello, avrebbe fornito elementi, peraltro generici, in relazione all'intraneità del PE alla consorteria, invece esclusa dagli altri. Quanto 8 poi alle intercettazioni ambientali, che secondo la sentenza costituirebbero riscontro alle dichiarazioni del citato Di NN, difetterebbe qualsiasi motivazione in grado di sostenere tale conclusione, come carente sarebbe la motivazione del provvedimento impugnato in merito alla prova dell'adesione dell'imputato al sodalizio o del suo apporto causale alla vita dell'associazione. Con il secondo motivo analoghi vizi vengono denunziati con riguardo all'affermata configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 16), profilo sul quale nuovamente i giudici dell'appello avrebbero omesso di motivare e soprattutto di confutare i rilievi difensivi svolti con il gravame di merito in relazione alla diversa ricostruzione dei fatti emersa dagli esiti delle indagini difensive versate in atti. Ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in ordine al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.
2.15 Il ricorso proposto nell'interesse di GA IA articola sei motivi. Con il primo la ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti ex art. 12-quinquies I. n. 356/1992, censurando l'omessa comparazione da parte della Corte territoriale del valore dei beni intestati con il complessivo ammontare dei suoi redditi, piuttosto che, in forza del principio di scindibilità del reato continuato, partitamente con quelli effettivamente posseduti nell'anno nel corso del quale è avvenuto l'acquisto di ogni singolo bene. Con il secondo deduce difetto di motivazione sui rilievi svolti con il gravame di merito specificamente in ordine all'intestazione della Nissan Micra, effettuata non per favorire il marito intraneo al clan IN, bensì in favore della nipote nella cui disponibilità il veicolo era costantemente rimasto. Con il terzo vengono denunziati ulteriori vizi della motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 e in particolare con riguardo alla consapevolezza dell'imputata della militanza mafiosa del consorte, avendo in proposito i giudici dell'appello omesso di confutare i rilievi svolti dalla difesa sul significato dell'intercettazione posta dagli stessi a fondamento del loro convincimento (n. 1267 del 9 maggio 2009). Con il quarto motivo la ricorrente in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo tipico dei reati contestati deduce il travisamento di un'ulteriore intercettazione (n. 603 dell'8 marzo 2009) pure utilizzata in sentenza e dal cui oggettivo contenuto illogicamente sarebbe stata tratta la prova del dolo di elusione in capo alla GA. E sempre sul punto con il quinto motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine all'affermazione della Corte territoriale per cui i familiari del potenziale candidato alle misure di prevenzione sarebbero i naturali interposti nel delitto di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1992. Affermazione effettuata per sottrarsi all'onere di individuare ulteriori elementi indicativi della fraudolenza dell'intestazione rispetto al 9 mero trasferimento del bene e che in tali casi invece la giurisprudenza di legittimità ritiene gravare sul giudice. Con il sesto motivo si lamenta infine l'illogica valutazione delle conversazioni intercettate tra il marito della GA e altro affiliato ad oggetto le intestazioni fittizie dal primo effettuate in esclusivo favore del cognato e comunque l'omessa confutazione della valenza delle stesse come prove a discarico evidenziata con i motivi d'appello.
2.16 Il ricorso di ME UI consta di otto motivi. Con i primi due vengono dedotti errata applicazione della legge penale, violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica di cui al capo 1) e alla configurabilità del delitto di intestazione fraudolenta contestato. Con riguardo al primo reato il ricorrente rileva il difetto di motivazione sul contributo partecipativo del ME e sulla sussistenza dell'affectio societatis e lamenta l'omessa considerazione di alcune dichiarazioni dei collaboratori e di alcune intercettazioni in grado di evidenziare come egli non sia mai stato in rapporto di intraneità con il sodalizio, ma mero debitore di quest'ultimo, avendo richiesto un prestito per arginare la crisi di liquidità della sua impresa ed utilizzato il danaro ricevuto non già per investirlo nei progetti edilizi in terra iberica dell'associazione, bensì per saldare i suoi personali debiti. E sotto il profilo logico la Corte territoriale avrebbe parimenti omesso di rilevare l'intima contraddittorietà di un prestito accordato a tassi usurai ad un presunto organico del sodalizio. Non meno contraddittoria è poi la decisione di escludere nei confronti del ME l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. Quanto all'altro reato contestato difetterebbe la prova dell'intento elusivo della normativa di prevenzione, non essendo a lui riconducibile la decisione di mantenere l'originaria intestazione della Vera NI anche quando, non avendo egli restituito il debito contratto, questa era sostanzialmente divenuta di proprietà del clan. Non di meno l'intestazione dell'impresa non potrebbe ritenersi fittizia nella misura in cui effettivamente la figlia del ME era l'unica ad essere titolare delle autorizzazioni amministrative che le consentivano di lavorare in Spagna dove l'impresa operava. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente lamenta poi errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione in merito alla conferma della confisca dei beni già oggetto di sequestro e l'omessa confutazione delle allegazioni difensive tese a dimostrare la proporzionalità del loro valore rispetto ai redditi prodotti lecitamente dall'imputato con le altre società da lui gestite prima della costituzione della Vera NI. Con i successivi due motivi analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla sussistenza delle aggravati riconosciute. Quanto a quella "mafiosa" il ricorrente evidenzia come la sentenza sostanzialmente non abbia motivato sul dolo specifico richiesto per la sua configurabilità, non essendovi prova ed anzi sussistendo prova di 10 segno contrario alla luce di quanto osservato in precedenza che l'imputato abbia agito, come necessario, all'esclusivo fine di agevolare il clan IN. Con gli ultimi due motivi viene infine eccepito il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulle deduzioni svolte in proposito con i motivi d'appello, nonché sulla commisurazione della pena.
2.17 Con il ricorso proposto nell'interesse di UG SE cl. 1973 vengono articolati due motivi. Con il primo viene eccepita la violazione dell'art. 649 c.p.p. in riferimento alla condanna dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 2). Osserva in proposito il ricorrente che l'addebito oggetto della pronunzia impugnata sostanzialmente coinciderebbe con quello contestato a UG SE cl. 62 al capo 55) e per il quale il ricorrente già ha riportato condanna definitiva nel proc. n. 22875/09 RGNR, atteso che in quello presente alcun ulteriore addebito è stato formulato nei suoi confronti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce invece errata applicazione della legge penale, violazione di legge e vizi della motivazione. In tal senso si lamenta l'apoditticità dell'attribuzione all'imputato del ruolo di custode delle partite di hashish commerciate dal gruppo criminale, quando della lunga attività del medesimo nel settore degli stupefacenti l'unico episodio che gli viene effettivamente contestato è quello oggetto della già menzionata condanna riportata in passato, di per sé insufficiente ad integrare la prova dello stabile inserimento del UG nel sodalizio e della sua effettiva volontà di adesione allo stesso. Quanto poi alle dichiarazioni dei collaboratori ON e Di NN utilizzate per completare il quadro probatorio, la Corte territoriale avrebbe omesso di replicare alle specifiche obiezioni svolte con i motivi d'appello in merito alla genericità ed intrinseca inattendibilità dei loro racconti e comunque non avrebbe spiegato le ragioni del credito probatorio riconosciuto agli stessi.
2.18 Il ricorso di TE GA deduce violazione di legge, errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione. Il ricorrente innanzi tutto eccepisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'indeterminatezza dell'imputazione nella descrizione della condotta contestata e dell'oggetto della sua finalità dissimulatoria. Sotto altro profilo denunzia l'omessa decisione dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa in entrambi i gradi di merito in violazione degli artt. 23 e 24 1. n. 87/1953. Infine lamenta difetto di motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare per relationem quella della decisione di primo grado, senza confrontarsi con le censure difensive o procedere ad una autonoma valutazione critica del materiale probatorio posto a fondamento della condanna dell'imputato. Con memoria depositata il 16 novembre 2015 il difensore del TE ha ancora insistito sull'omessa 11 deliberazione dell'eccezione di illegittimità costituzionale, mentre, con riguardo ai dedotti vizi di motivazione, ha rilevato come nelle more sia intervenuta l'assoluzione nel primo grado di giudizio di AN RO nel separato procedimento a suo carico. Poiché l'intraneità di quest'ultimo al clan IN costituiva il presupposto della contestazione di riciclaggio mossa al TE accusato per l'appunto di aver intrattenuto rapporti economici con il clan proprio attraverso il citato AN - l'esito negativo del procedimento relativo alla sua organicità al sodalizio camorristico dimostrerebbe viepiù l'inconsistenza della motivazione della sentenza impugnata. In data 10 marzo 2016 il difensore dell'imputato ha infine proposto motivi nuovi con i quali ha dedotto errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio contestato al TE alla luce della già menzionata assoluzione dello AN ed alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991. 2.19 Con il ricorso di CC CE vengono proposti due motivi. Il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione. Pur a seguito della rinunzia dei motivi d'appello sul merito delle accuse, secondo il ricorrente infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare sull'insussistenza della possibilità di prosciogliere l'imputato alla luce delle dichiarazioni e dei collaboratori di giustizia e degli esiti delle intercettazioni, convergenti nell'evidenziare la non organicità del medesimo al consorzio camorristico di cui al capo 1). Analoghi vizi vengono dedotti anche con il secondo motivo in riferimento all'imputazione di tentata estorsione di cui al capo 9), attesa l'inidoneità delle frasi pronunziate nel corso dei colloqui intercettati ad integrare la fattispecie contestata.
2.20 Il ricorso proposto da OT IT articola cinque motivi.
2.20.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione sui rilievi svolti con il gravame di merito in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo 1), atteso che, al di là dell'apodittica affermazione dell'idoneità del compendio probatorio di riferimento ad evidenziare la responsabilità del OT, l'apparato giustificativo della sentenza impugnata si limita a rinviare per relationem alla pronunzia di primo grado.
2.20.2 Con il secondo motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in riferimento alla menzionata partecipazione dell'imputato al clan IN. In proposito il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale non abbia rilevato le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni dei collaboratori DE e AN ritenute invece convergenti, le quali sarebbero in ogni caso generiche e comunque non gli attribuirebbero un ruolo di stabile intraneità alla consorteria criminale. Quanto invece a quelle di ON, Di NN e D'US, rese in 12 una fase successiva e in alcuni casi nel corso del processo, i giudici dell'appello avrebbero omesso qualsivoglia verifica della reciproca autonomia delle fonti. Anche di tali dichiarazioni il ricorrente lamenta l'assoluta genericità, rilevando come in ogni caso nuovamente dalle stesse non emerga una effettiva indicazione della sua intraneità al sodalizio camorristico. Parimenti inconsistente sarebbe poi il contenuto delle intercettazioni poste dalla sentenza a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
2.20.3 Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce, nell'ottica del difetto di motivazione, l'erronea qualificazione dei fatti addebitati ai sensi dell'art. 416-bis c.p. anziché dell'art. 378 c.p., fattispecie più aderente al profilo soggettivo delle condotte attribuite all'imputato sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori. Con il quarto motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, mentre con il quinto analoghi vizi vengono denunziati in merito alla conferma della confisca dei beni sequestrati all'imputato ignorando le allegazioni difensive tese a dimostrare la liceità del loro acquisto e lo svolgimento di attività lavorativa.
2.21 Il ricorso proposto nell'interesse di UG SE cl. 1962 articola tre motivi.
2.21.1 Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza di entrambi i reati associativi di cui ai capi 1) e 2). Osserva il ricorrente come per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini della contemporanea configurabilità delle due fattispecie previste dagli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309/1990 è necessaria che possano riscontrarsi strutture organizzative distinguibili e non vi sia identità nella componente soggettiva dei due sodalizi, talchè questi possano ritenersi autonomi nel senso che l'uno possa continuare ad operare anche senza l'altro. Nel caso di specie, invece, lo sdoppiamento delle incriminazioni non troverebbe giustificazione nell'assetto organizzativo del contesto associativo tracciato dal compendio probatorio di riferimento, che evidenzia l'operatività di un unico gruppo di persone impegnate in attività criminali diversificate. Ed a riprova di tale rilievo viene sottolineato come gli stessi giudici del merito, lungi dal fornire una motivata dimostrazione dell'autonomia delle due consorterie, si siano spinti fino a sostenere che la prova dell'affiliazione ad una di esse inevitabilmente debba refluire su quella dell'intraneità all'altra. Il difetto di autonomia dell'entità impegnata nel traffico di stupefacenti impedirebbe poi di configurare l'invece ritenuta aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, contestata con riguardo al reato previsto dalla legge speciale. Ma in realtà, sempre secondo il ricorrente, al di là della questione dell'assorbimento dell'imputazione di cui al capo 2) in quella del capo 1), la Corte territoriale comunque non avrebbe motivato sulla stessa 13 configurabilità del sodalizio dedito al narcotraffico, la cui esistenza è stata dedotta esclusivamente dalla realizzazione di una serie definita di delitti in materia di stupefacenti, senza spiegare perché in relazione ai medesimi non si registrerebbe una mero caso di concorso di persone nel reato continuato, posto che per l'integrazione della fattispecie associativa è necessaria la prova di un accordo per la realizzazione di un programma criminoso indefinito. Quanto poi alla prova della partecipazione del UG alle due associazioni, la Corte territoriale si sarebbe affidata alle dichiarazioni dei collaboratori senza dare conto delle verifiche compiute per corrispondere ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità per la loro valutazione e comunque senza rilevarne l'intrinseca genericità e contraddittorietà sui ruoli asseritamente svolti dall'imputato in seno ai due sodalizi.
2.21.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del UG per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416-bis c.p. Lamenta in tal senso il ricorrente come la sentenza non dia conto delle specifiche condotte materiali riconducibili all'imputato che ne connotino il ruolo apicale dell'associazione camorristica attribuitogli in maniera del tutto apodittica. Con il terzo motivo infine analoghi vizi vengono rilevati con riguardo alla condanna per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo 55), illogicamente fondata sugli esiti di una intercettazione ambientale dal contenuto neutro per quanto riguarda la comunicazione orale captata, nonché sulla discutibile interpretazione di quella gestuale.
2.21.3 I 16 novembre 2015 la difesa dell'imputato ha depositato motivi nuovi. Con il primo si ribadisce l'illogicità della motivazione relativa all'affermazione della partecipazione del UG alle due associazioni in quanto le dichiarazioni dei collaboratori selezionate come prova del fatto sarebbero eccessivamente generiche limitandosi all'astratta affermazione dell'appartenenza dell'imputato al clan IN, senza alcuna ulteriore indicazione di circostanze fattuali suscettibili di verifica esterna e risultando pertanto inidonee a costituire reciproco riscontro. Con un secondo motivo si lamenta la mancata confutazione delle doglianze svolte con i motivi d'appello in merito all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori ON, Di NN e D'US e in riferimento all'epoca in cui le stesse sono state rese. Analogamente la sentenza impugnata avrebbe omesso il confronto con le censure difensive riguardanti il significato probatorio attribuibile alle intercettazioni poste a riscontro delle propalazioni dei collaboratori, limitandosi a richiamarle. Infine con un terzo motivo vengono ribaditi i rilevi svolti con il secondo motivo del ricorso principale in merito alle lacune motivazionali sul ritenuto ruolo apicale ricoperto dal UG in seno al sodalizio camorristico. Ulteriori motivi nuovi sono stati depositati in data 17 febbraio 2016, con i 14 quali il difensore riprende le censure svolte nel secondo motivo del ricorso principale in merito all'attribuzione all'imputato di un ruolo apicale in seno al sodalizio.
2.22 Il ricorso proposto nell'interesse di CE TI deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla disposta confisca di beni a carico dell'imputato. In proposito il ricorrente eccepisce che i suddetti beni non appartengono al CE, bensì al figlio od ai suoceri, e che la Corte territoriale non ne ha dimostrato la disponibilità effettiva da parte dell'imputato, tanto più che quelli intestati ai secondi sono stati acquistati in epoca remota e comunque antecedente al matrimonio con la figlia degli stessi e, soprattutto, a quella a cui viene fatta risalire la consumazione dei reati associativi contestati (e cioè la seconda metà degli anni novanta). Conseguentemente risulterebbe violato il canone di ragionevolezza elaborato dalla giurisprudenza per attenuare la tendenziale indifferenza del tempo di acquisto del bene ai fini dell'operatività della misura ex art. 12-sexies I. n. 356/1992. Né sarebbe possibile ricondurre eventualmente l'intervento ablativo alla disposizione del settimo comma dell'art. 416-bis c.p. per il difetto di qualsiasi correlazione tra i beni confiscati e l'attività del sodalizio mafioso. Infine lamenta il ricorrente che le censure proposte con i motivi d'appello in merito all'assenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento non sarebbero state in alcun modo confutate dalla Corte territoriale, ricorrendo pertanto il difetto di motivazione denunziato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
2. Deve innanzi tutto prendersi atto della rinunzia al ricorso da parte dello CH LO AN e del suo difensore come da atti depositati nella cancelleria del giudice a quo il 19 maggio 2015. Parimenti va rilevato che, con atto a firma dell'imputato depositato all'odierna udienza dal difensore, anche RA RT UI ha dichiarato di rinunziare alla propria impugnazione. I suddetti ricorsi devono pertanto ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p. e i due ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma che si stima equa di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
3. Inammissibile è altresì il ricorso proposto nell'interesse di RO AR il quale aveva rinunziato nel giudizio di secondo grado ai motivi d'appello diversi da quelli sulla pena all'udienza del 16 aprile 2014. Va infatti ribadito che la rinuncia parziale ai motivi d'appello delimita irrimediabilmente l'oggetto della devoluzione al giudice del gravame 15 di merito. Pertanto, poiché, ex art. 597 comma primo c.p.p., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione relativi ai capi o ai punti oggetto dei motivi rinunziati (Sez. 4, n. 9857 del 12 febbraio 2015, Barra ed altri, Rv. 262448; Sez. 2, n. 46053 del 21 novembre 2012, Lombardi e altro, Rv. 255069; Sez. 2, n. 3593/11 del 3 dicembre 2010, ZO, Rv. 249269).
4. Per le stesse ragioni testè illustrate trattando la posizione del RO devono ritenersi inammissibili anche i ricorsi proposti nell'interesse di CC CE e di IN SE, avendo anch'essi rinunziato ai motivi d'appello non relativi alla pena all'udienza del 16 aprile 2014. 4.1 Come già ricordato, la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.
4.2 In tal senso va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.: da un lato, infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (ex multis Sez. 3, n. 19442 del 19 marzo 2014, Ferrante, Rv. 259418 e in motivazione).
4.3 Con particolare riguardo alla posizione del IN deve altresì ricordarsi che il più recente orientamento di questa Corte - cui il collegio intende aderire - è nel senso per cui, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunziati, il giudice dell'appello non sia tenuto a motivare su eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute eccepite con l'impugnazione di merito, né possa rilevarle d'ufficio (ex multis Sez. 4, n. 9857 del 12 febbraio 2015, Barra ed altri, Rv. 262448). In tal senso non sarebbe dunque più deducibile in questa sede l'eventuale difetto di procedibilità eccepito in relazione al reato di cui al capo 3). In realtà deve rilevarsi come l'eccezione di improcedibilità svolta con il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondata. 16 Infatti l'estradizione dell'imputato è seguita all'esecuzione nei suoi confronti di un mandato di arresto europeo e questa Corte ha già avuto modo chiarire come in tal caso il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della I. 22 aprile 2005, n. 69, non osti a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito del suddetto provvedimento (sia esso "processuale" od "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna, ferma la preclusione alla sottoposizione della persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (Sez. 2, n. 14880/15 del 12 dicembre 2014, P.G. in proc. Bindi, Rv. 263292).
4.4 Analogamente si è altresì precisato come la mancata rinunzia ai motivi attinenti alla misura pena non implica l'automatica conservazione di quelli attinenti alla sussistenza di specifiche circostanze aggravanti o attenuanti, che dunque devono ritenersi invece rinunziati (ex multis Sez. 2, n. 11761 del 30 gennaio 2014, Khribech, Rv. 259825; Sez. 1, n. 19014 del 11 aprile 2012, Sardelli e altri, Rv. 252861). Principio da cui discende l'inammissibilità anche del motivo del ricorso del IN riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/1990. 4.5 Infine, sempre con specifico riguardo alla posizione del IN, inammissibile perché manifestamente infondata è l'eccezione sul difetto di giurisdizione per il reato di cui al capo 102) perché commesso all'estero. In proposito deve infatti rilevarsi come, ai sensi dell'art. 9 comma 2 c.p., il giudice italiano abbia giurisdizione sul delitto di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1992 commesso dal cittadino all'estero, il quale può essere punito, però, solo se si trovi nel territorio dello Stato e qualora il Ministro della Giustizia abbia proposto richiesta in tal senso. Ciò che eventualmente difetta nel caso di specie è dunque tale richiesta che pacificamente costituisce una mera condizione di procedibilità (Sez. 6, n. 9106 del 21 febbraio 2013, P.M. in proc. Capriotti, Rv. 254706), circostanza che avrebbe dovuto costituire di autonoma eccezione invece non proposta dal ricorrente e ciò a prescindere dalla decisione assunta con la sentenza impugnata con riguardo alla posizione del CH, coimputato dello stesso reato, alla cui erroneità non può porsi rimedio in mancanza di ricorso da parte del PG.
5. In applicazione dei principi ricordati devono quindi ritenersi inammissibili anche i ricorsi di ME SA, LL AN e AL LE, avendo anch'essi rinunziato ai motivi d'appello all'udienza del 16 aprile 2014, salvo quelli attinenti la misura della pena non comprensivi, per le ragioni esposte, di quelli relativi alla concedibilità delle attenuanti generiche od alla contestazione della configurabilità di una aggravante. In realtà con il ricorso del ME sono state proposte anche doglianze concernenti la confisca ex art. 12-sexies I. n. 356/1992 disposta sui beni dell'imputato. 17 In proposito deve ricordarsi che, in difetto di esplicita riserva, la rinunzia ai motivi diversi da quelli sulla pena investe anche quelli relativi alla suddetta confisca, misura estranea alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. Non di meno deve osservarsi che il ME nel giudizio di secondo grado aveva escluso dalla rinunzia i motivi relativi alla confisca, ciò non toglie che le censure proposte sul punto con il ricorso debbano considerarsi comunque inammissibili in quanto generiche, essendosi il ricorrente limitato all'assertiva affermazione della compatibilità dei redditi prodotti a sostenere il loro acquisto a fronte dell'articolata motivazione con la quale la Corte distrettuale, coerentemente alle risultanze processuali citate in sentenza, ha ritenuto di dimostrare l'esatto contrario e con la quale il ricorso non si è in realtà confrontato. Generico ed assertivo e dunque parimenti inammissibile si rivela infine anche il secondo motivo del ricorso del LL ad oggetto la dosimetria della pena.
6. Alla rilevata inammissibilità dei ricorsi del RO, del CC, del IN, del ME, del LL e del AL consegue la condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma che si stima equa di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
7. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di MI SA sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici. -contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente non si è 7.1 La Corte territoriale - sottratta al devolutum, ma ha specificamente confutato la fondatezza dell'eccezione di nullità proposta con i motivi d'appello, rilevando come dal complesso della motivazione della sentenza di primo grado emergano le ragioni giustificative della condanna dell'imputato, indicando specificamente i passaggi della stessa da cui si evincono le ragioni della decisione relativa alla posizione del MI ed estrapolando dalla sua motivazione gli elementi probatori considerati a suo carico. In tal senso il giudice dell'appello ha assolto il suo obbligo di fornire una risposta al gravame di merito e legittimamente, a questo punto, ha proceduto all'ulteriore integrazione della motivazione resa in prime cure in relazione alla posizione dell'imputato.
7.2 Era a questo punto onere del ricorrente confutare la valutazione compiuta sull'infondatezza dell'eccezione, onere cui i ricorsi si sono sostanzialmente sottratti, limitandosi - peraltro solo nell'impugnazione vergata dall'avv. Sorrentino-a sostenere in maniera assertiva l'incondivisibilità della risposta fornita dal giudice dell'appello, facendo riferimento sostanzialmente all'assenza nella pronunzia di primo grado di un paragrafo specificamente dedicato al MI, circostanza di per sé irrilevante laddove per l'appunto dal complesso della motivazione della sentenza sia possibile - come, 18 -legittimamente ritenuto dalla Corte territoriale evincere che il giudice abbia effettivamente valutato la sua posizione, ancorchè eventualmente argomentando in maniera non esauriente le ragioni assunte a fondamento della sua condanna.
7.3 Conseguentemente anche il MI deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
8. I ricorsi di CA GI e CA IO sono invece infondati e devono conseguentemente essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
8.1 I ricorrenti - imputati per autonomi fatti di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1992 - non contestano che l'acquisto dei beni loro rispettivamente intestati sia avvenuto mediante provvista fornita dalla famiglia IN, ma lamentano in sostanza la tenuta dell'apparato giustificativo della sentenza in merito alla ritenuta fittizietà delle intestazioni ed alla sussistenza del dolo del reato. A sostegno delle proprie censure i ricorsi però evidenziano circostanze, asseritamente trascurate nel loro significato dai giudici di merito, di cui non viene precisata la decisività e che in realtà appaiono piuttosto idonee a corroborare l'assunto accusatorio. Infatti il gommone, per stessa ammissione dei ricorrenti, non è stato retrocesso, ma ceduto ad altra persona su indicazione che non poteva che giungere da chi l'aveva acquistato, mentre la retrocessione dell'appartamento si è esaurita nella mera voltura delle utenze senza che sia stato specificato in favore di chi - asseritamente in attesa dell'indicazione di un acquirente espressamente proveniente dalla famiglia IN. In tal senso logicamente la sentenza ha ritenuto tali circostanze idonee a comprovare come i beni siano costantemente rimasti nella disponibilità del IN SE e la consapevolezza da parte degli imputati di fungere da meri prestanome nella loro intestazione.
8.2 L'ulteriore obiezione per cui gli acquisti sarebbero stati mere donazioni nuziali ha trovato esauriente confutazione nell'osservazione per cui non è stato nemmeno precisato se fossero o meno state effettivamente fissate le nozze tra la figlia del IN e CA GI. Non di meno se l'obiezione avesse qualche fondamento logica avrebbe voluto che i beni venissero intestati alla figlia del IN e non al futuro genero od addirittura al futuro suocero, circostanza che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto incompatibile con la causale dell'intestazione prospettata.
8.3 Quanto alle doglianze fondate sulle dichiarazioni del collaboratore DE va rilevato come le stesse vengano strumentalizzate ad una lettura soggettivamente orientata e non considerate (e contestate) dai ricorrenti nella loro interezza. Infatti la sentenza 19 evidenzia che il collaborante ha rivelato fosse intenzione del IN andare a vivere nella villa asseritamente "regalata" a CA GI, evidenziando anche per tale verso la costante disponibilità da parte del medesimo dell'immobile e la fittizietà della sua intestazione. E' sì vero che lo stesso DE ha confermato l'intenzione del IN di regalare il gommone alla figlia, ma la circostanza è stata implicitamente ritenuta non decisiva dalla Corte nel momento in cui ne ha sottolineato l'ingiustificata intestazione a CA IO, all'evidenza ritenuta mezzo per aggirare la presunzione di intestazione fittizia ai prossimi congiunti prevista dalle norme di prevenzione.
8.4 In definitiva le censure dei ricorrenti, oltre a denunciare inesistenti difetti nella tenuta del ragionamento probatorio del giudice dell'appello, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio di cui la sentenza offre una interpretazione tutt'altro che illogica, degenerando nell'inammissibile sollecitazione a questa Corte di una rivalutazione del merito della decisione.
9. Il ricorso di DE ME è fondato.
9.1 Con il gravame di merito l'imputato aveva tra l'altro proposto motivi sufficientemente specifici sull'entità della riduzione della pena ex art. 8 I. n. 203/1991 applicata in primo grado, sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in riferimento al reato di cui al capo 2) e della continuazione dei reati giudicati nel presente procedimento con quelli oggetto della sentenza emessa nei confronti del DE dal G.u.p. del Tribunale di Napoli del 20 settembre 2000. - al contrario degli altri originariamente 9.2 Motivi cui il DE non ha rinunziato e che non sono stati formalmente o sostanzialmente proposti con l'atto d'appello esaminati dalla Corte territoriale.
9.2.1 Quanto all'entità della riduzione di pena per l'attenuante premiale la sentenza si è in realtà limitata a condividere la valutazione effettuata sul punto in prime cure in ragione del profilo delle contestazioni mosse all'imputato, con motivazione che risulta dunque meramente apodittica ed inidonea a costituire un'argomentata confutazione delle obiezioni difensive, tanto più che ripetutamente i giudici dell'appello hanno avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione la rilevanza della collaborazione prestata dall'imputato in apparente contrasto con la decisione invece assunta. Non di meno va ricordato come l'attenuante menzionata si fondi sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che 20 hanno determinato l'imputato alla collaborazione (Sez. 2, n. 34148 del 5 maggio 2015, D'Andrea e altri, Rv. 264529).
9.2.2 Sugli altri due motivi non rinunziati dall'imputato la sentenza ha invece serbato un ingiustificato silenzio che rivela un evidente difetto di motivazione. Conseguentemente con riferimento ai punti evidenziati la stessa deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. 10. Il ricorso di PE CE è fondato nei limiti di seguito esposti. 10.1 Va innanzi tutto precisato che il PE è stato condannato per il reato associativo di cui al capo 1) e per quelli contestati ai capi 3) e 16), ma, come descritto in precedenza, ha proposto ricorso esclusivamente con riguardo alla conferma della condanna per la prima delle imputazioni citate e in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 contestata nelle altre due. 10.2 In merito alla partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa di cui al capo 1) appaiono fondate le censure svolte nel primo motivo di ricorso circa la convergenza delle dichiarazioni dei diversi collaboratori, apoditticamente affermata dalla Corte territoriale senza confrontarsi con le specifiche obiezioni sollevate sul punto con il gravame di merito al fine di dimostrare l'esatto contrario. Non di meno la sentenza risulta, come eccepito, meramente assertiva nel ritenere che quelle del Di NN abbiano trovato pieno riscontro nelle conversazioni ambientali intercettate menzionate nella motivazione del provvedimento, valutazione che allo stesso modo era stata oggetto di specifica contestazione con i motivi d'appello. 10.3 Il secondo motivo è parimenti fondato, seppure nei limiti in cui viene denunziato il difetto di motivazione sulla configurabilità dell'aggravante citata in precedenza in relazione al reato contestato al capo 16). Questione puntualmente sollevata con il gravame di merito e nemmeno affrontata dalla sentenza che rivela dunque sul punto un vero e proprio difetto assoluto di motivazione. Va peraltro precisato che nei motivi d'appello il rilievo era stato avanzato con esclusivo riferimento, per l'appunto, al capo 16) citato e non anche in relazione all'ulteriore reato di cui al capo 3) per il quale analogamente l'aggravante era stata ritenuta dal G.u.p.. Conseguentemente il motivo di ricorso si rivela al contrario inammissibile nella parte in cui denuncia lo stesso difetto di motivazione relativamente alla sussistenza della medesima aggravante in riferimento all'imputazione concernente il traffico di stupefacenti di cui al capo 3). 10.4 In definitiva, anche con riguardo alla posizione del PE, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente al reato di cui al capo 1) ed all'aggravante citata in relazione al reato di cui al capo 16), mentre il ricorso deve 21 essere rigettato nel resto fermo restando l'assorbimento del terzo motivo concernente il trattamento sanzionatorio nell'accoglimento degli altri due. 11. Anche il ricorso di UG SE cl. 1962 è parzialmente fondato. 11.1 Il primo motivo è in realtà infondato e per certi versi anche generico, avendo i giudici del merito fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte e per cui i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso che sia, concorrono con quello di associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi e ciò in quanto i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalità tipica di tutti i delitti associativi -, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione (ex multis Sez. Un., n. 1149/09 del 25 settembre 2008, Magistris, Rv. 241883). 11.1.1 In effetti il delitto di cui all'articolo 74 del d.P.R. n. 309/1990 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quelli di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine - programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del citato d.P.R. n. 309/1990. Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, mentre se la medesima associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati. 11.1.2 Ed in tal senso si è altresì precisato che, quando il traffico di stupefacenti sia oggetto dell'attività associativa di tipo mafioso e, rappresentando una branca di tale attività, sia gestito da un'associazione finalizzata al traffico stesso, appositamente costituita e diretta dai componenti dell'associazione mafiosa, questi concorrono anche nel secondo reato, configurandosi, in altri termini, un concorso formale di reati nell'unicità del fenomeno associativo concretamente realizzato. E quando ciò accade, come affermato dalla Corte territoriale e infondatamente confutato nel ricorso, la prova dell'affiliazione ad una delle due associazioni influisce sulla prova dell'adesione all'altra, con la conseguenza che gli affiliati dell'una devono ritenersi affiliati anche all'altra compagine associativa, ancorchè la sussistenza dei due reati rimanga ovviamente ancorata a presupposti diversi, che a tal fine devono essere tutti specificamente provati 22 per di ciascuno di essi (Sez. 6, n. 4651/10 del 23 ottobre 2009, Bassano e altri, Rv. 245875). 11.1.3 E' dunque irrilevante, come eccepito dal ricorrente, l'identità dei soggetti impegnati sui due fronti criminali, né tale eventualità è incompatibile con la possibilità che una delle attività specializzate cessi e che dunque il sodalizio sopravviva in una soltanto delle sue forme. Inconferente poi la giurisprudenza citata nel ricorso, che riguarda il diverso problema dell'accertamento dell'unicità o pluralità di fenomeni associativi funzionale all'applicazione della regola del ne bis in idem. Tematica che presuppone però l'identità del titolo di reato cui l'unica o le ipotizzate autonome compagini associative devono essere ricondotte. Nella specie, invece, come già detto e come è opportuno ribadire, non è in dubbio che l'associazione sia unica, ma è la molteplicità e peculiarità del suo oggetto, per le ragioni illustrate, a determinare la sua contemporanea riconducibilità tanto allo schema d'incriminazione dettato dall'art. 416- bis c.p. come a quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 11.1.4 Come accennato, la Corte territoriale non solo ha fatto buon governo di tali principi - il che sarebbe di per sé sufficiente - ma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha anche ampiamente motivato alle pp. 111 e ss. della sentenza sulle ragioni che consentono di ritenere, sulla base delle risultanze processuali richiamate, integrata la fattispecie cui si riferisce la regula iuris sopra illustrata, motivazione con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontata, rinunciando così a confutarne i presupposti fattuali. 11.2 Quanto alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori, le doglianze del ricorrente si rivelano parimenti generiche, atteso che sul punto la sentenza si è ampiamente dilungata in apposito capitolo il cui sviluppo argomentativo non è stato in alcun modo confutato con il ricorso, trovando poi ideale complemento in merito alla convergenza delle dichiarazioni specificamente riguardanti la posizione del UG ed agli ulteriori riscontri esterni alle stesse in quello dedicato all'imputato. Con particolare riguardo poi alla lamentata omessa considerazione delle obiezioni difensive svolte sul punto con i motivi d'appello deve osservarsi come si tratti di censura in origine genericamente prospettata nel ricorso, non rilevando dunque le successive specificazioni svolte con i motivi nuovi. 11.3 Infondato al limite dell'inammissibilità è il terzo motivo (ripreso nel secondo motivo nuovo), in quanto propone censure che attengono al fatto, sollecitando una nuova valutazione delle intercettazioni utilizzate a conferma della precisa dichiarazione del Di NN sul coinvolgimento dell'imputato nel reato di cui al capo 55) e delle quali 23 シ la Corte territoriale ha fornito logica interpretazione sostenuta da una adeguata giustificazione argomentativa, circostanze che sottraggono la sua valutazione ad ulteriore sindacato in questa sede, tanto più alla luce della genericità ed assertività dei rilievi difensivi. 11.4 Coglie invece nel segno il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'ingiustificata attribuzione al UG di un ruolo verticistico in seno al sodalizio riconducibile all'alveo del secondo comma dell'art. 416-bis c.p. In tal senso deve infatti rilevarsi come nell'appello proposto dall'avv. Senese il profilo avesse costituito oggetto di specifica ed argomentata contestazione, anche attraverso la prospettazione della presunta contraddittorietà sul punto delle dichiarazioni dei collaboratori poste a fondamento della qualificazione del suo ruolo in seno al sodalizio. Rilievi che ancora una volta la Corte territoriale ha sostanzialmente omesso di confutare, limitandosi a ribadire la valutazione assunta in merito nella pronunzia di primo grado. 11.5 La sentenza, limitatamente a tale ultimo profilo, deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame, mentre nel resto il ricorso del UG deve essere rigettato. 12. Il ricorso di UG SE cl. 73 è fondato. 12.1 Il primo motivo è in realtà manifestamente infondato. Non è infatti in dubbio che i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 possano concorrere e che dunque l'intervenuta condanna per un fatto di illecita detenzione o cessione di sostanze stupefacenti non precluda un nuovo successivo giudizio per la partecipazione all'associazione nel cui programma criminoso lo stesso possa essere iscritto. Né, come ripetutamente affermato da questa Corte, è ultroneo in astratto dedurre la prova della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico dal concorso nei reati fine della medesima. Non si registra dunque alcuna violazione del divieto di un secondo giudizio, essendo pacificamente diverso il fatto contestato nel presente procedimento da quello per cui l'imputato già ha riportato condanna definitiva. La circostanza che la Corte territoriale abbia tratto la prova della condotta associativa dal reato fine non è dunque una questione che attiene alla sfera di operatività del suddetto divieto, ma a quella, affatto diversa, della tenuta dell'apparato giustificativo dispiegato per affermare l'effettiva attitudine probatoria del dato processuale selezionato a tal fine. 12.2 Coglie invece nel segno il secondo motivo. Dalla motivazione della sentenza emerge in maniera evidente che il UG è stato ritenuto partecipe del sodalizio di cui al capo 2) in quanto asseritamente indicato dai collaboratori come abituale custode delle partite di stupefacente gestite dall'omonimo cugino classe 1962 e cioè per un fatto di cui quello oggetto della pregressa condanna e contestato nel presente procedimento ad altri imputati costituirebbe una mera conferma, pur conservando la sua autonoma identità. Con il gravame di merito il UG aveva però devoluto alla 24 Corte territoriale una serie di obiezioni sull'attendibilità intrinseca del racconto dei collaboratori ON e Di NN e sullo stesso significato probatorio delle stesse e dell'episodio di cui al capo 55), nonché delle intercettazioni pure evocate dalla sentenza impugnata. Obiezioni che i giudici dell'appello non hanno, come invece loro onere, specificamente confutato incorrendo in un evidente vizio di motivazione. 12.3 Con riguardo alla posizione di UG SE cl.'73 la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame della posizione. 13. Fondato nei limiti di seguito esposti è altresì il ricorso di TE GA. 13.1 Inammissibile è in realtà l'eccezione di indeterminatezza del capo d'imputazione. Anche a prescindere dall'omessa documentazione della sua tempestiva originaria proposizione, va ricordato come l'imputato, una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizionato (quale è il rito con cui si è proceduto nei confronti del TE) non possa più eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (ex multis Sez. 6, n. 13133 del 23 febbraio 2011, Alfiero e altri, Rv. 249897). 13.2 Infondata è invece la doglianza relativa alla nullità della sentenza per l'omessa motivazione sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa. In proposito va osservato come l'insufficienza o carenza di motivazione in ordine alla reiezione di una eccezione di legittimità costituzionale di una norma non può, di per sè, costituire motivo di impugnazione, in quanto la questione medesima può essere riproposta in ogni ulteriore grado di giudizio, come sancito dall'art. 24 I. n. 87/1953; nel qual caso il giudice dell'impugnazione deve esaminarla ex novo, prescindendo dalla fondatezza o meno delle argomentazioni svolte al riguardo dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 3, n. 3780 del 8 marzo 1985, Lencioni, Rv. 168817). Né la questione di legittimità costituzionale ribadita con il ricorso può essere presa in considerazione dalla Corte, posto che la stessa è stata riproposta in maniera irrituale, non essendo stati indicati i parametri costituzionali asseritamente violati. 13.3 Fondate sono invece le censure mosse alla motivazione della sentenza in merito alla ritenuta sussistenza del reato ed alla affermata responsabilità dell'imputato. In realtà la Corte territoriale si è limitata a riprodurre pedissequamente il contenuto delle intercettazioni che hanno costituito la piattaforma accusatoria nei confronti del TE attribuendo alle stesse in maniera del tutto apodittica un valore probatorio in termini sostanzialmente di "autoevidenza", senza confrontarsi invece con le obiezioni svolte in proposito dal ricorrente con il gravame di merito proprio in ordine al loro significato, se non che limitatamente alla confutazione degli ipotizzati rapporti 25 commerciali tra la moglie dell'imputato e quella dello AN. Più specificamente il giudice dell'appello non ha spiegato pur essendo stato sollecitato in tal senso - le ragioni per cui le pur documentate conversazioni tra il TE ed il succitato AN abbiano avuto ad oggetto il reimpiego di beni di provenienza delittuosa ed una effettiva attività di riciclaggio, circostanze che la Corte territoriale sembra desumere dalla supposta intraneità del secondo al clan IN, senza però precisare né da dove discenda tale dato, né perché i beni oggetto del presunto riciclaggio debbano ritenersi provento delle attività illecite di tale sodalizio. 13.4 Anche con riguardo alla posizione del TE la sentenza deve essere dunque annullata con rinvio per nuovo esame. Rimangono ovviamente assorbiti i motivi nuovi, ferma restando la possibilità per l'imputato di documentare nel giudizio di rinvio l'intervenuta assoluzione dello AN nel procedimento a suo carico. 14. Fondato, seppure nei limiti di seguito esposti, è anche il ricorso di CH DO. 14.1 Il primo motivo è invero infondato al limite dell'inammissibilità. Ricordato che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata e che, pertanto, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 29434 del 19 maggio 2004, Candiano ed altri, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13 maggio 2011, CA e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254107), deve osservarsi come le censure del ricorrente si risolvano o nella soggettivamente orientata interpretazione delle dichiarazioni del ON ovvero nell'evidenziazione di circostanze asseritamente trascurate, ma di cui non viene precisata la decisività attesa la loro intrinseca oggettiva neutralità rispetto al thema decidendum. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore citato la Corte territoriale, nel riportarle, ha evidenziato come questi abbia riferito dei contrasti avuti con l'imputato nella gestione politica del comune di Quarto, inquadrandoli però costantemente nel contesto della sua sostanziale intraneità all'organizzazione mafiosa e fornendo specifica spiegazione del significato delle sue azioni di "disturbo" con la quale il ricorso non si è effettivamente confrontato. Per quanto riguarda le altre obiezioni sollevate con il motivo in esame, deve rilevarsi come la sentenza abbia individuato un compendio probatorio in grado di giustificare la condanna del CH. Non sussisteva dunque alcun onere per il giudice dell'appello di spiegare le ragioni della ritenuta irrilevanza delle circostanze negative prospettate dalla difesa di per sé, per l'appunto, neutre rispetto 26 alle evidenze di segno positivo valorizzate e dunque oggettivamente irrilevanti, tanto più che, come detto, il ricorrente non ne ha saputo illustrare l'eventuale decisività. 14.2 Fondato è invece il terzo motivo, cui accoglimento rende superfluo l'esame del secondo. Invero con quest'ultimo motivo (che sarebbe altrimenti inammissibile perché generico e versato in fatto) il ricorrente ha contestato il significato probatorio dell'intestazione fittizia al CH dell'abitazione occupata dal IN in Spagna e della visita effettuata a quest'ultimo dall'imputato. Significato che la Corte territoriale ha attribuito alla luce del più ampio contesto probatorio costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori ON, Di NN e D'US, le quali dunque hanno assunto, nello sviluppo argomentativo del giudice dell'appello, un ruolo decisivo nella dimostrazione di quello che è il carattere dominante della fattispecie contestata al CH e cioè l'organico e stabile inserimento nel sodalizio camorristico. 14.3 In tale ottica colgono allora nel segno le censure mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza in merito alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei singoli collaboratori, che non ha tenuto conto dei numerosi rilievi svolti dalla difesa con i motivi d'appello e che in ogni caso si è tradotta in enunciati meramente assertivi. In tal senso va evidenziato come il ricorrente avesse effettivamente eccepito che le dichiarazioni del ON, quanto al coinvolgimento del CH nell'attività usuraia, fossero state smentite da una delle vittime (il NT) che aveva negato che i prestiti concessigli dall'imputato vantassero tassi illeciti. E' sì vero che il teste ha altresì evidenziato come il CH avesse ricevuto dalle sue mani anche somme destinate al ON (cui invece venivano effettivamente riconosciuti tassi usurai), ma la Corte territoriale non solo non ha confutato l'obiezione difensiva nella sua specificità, ma nemmeno implicitamente, non spiegando in via più generale in che termini il narrato del ON certamente idoneo ad evidenziare la vicinanza dell'imputato al clan IN - dimostri anche la sua intraneità alla cosca. Circostanza la cui prova la sentenza sembra affidare alle dichiarazioni degli altri due collaboratori, che però si esprimono in tal senso in maniera assai generica (che necessitava dunque quantomeno di essere elaborata in maniera argomentata) e comunque facendo riferimento ad episodi illeciti specifici sulla cui fondatezza nulla viene riferito, tanto più a fronte delle precise contestazioni sul punto svolte in merito all'assenza di riscontri o addirittura alla sementita che tali racconti avrebbero trovato nelle risultanze processuali. Tali lacune motivazionali risultano dunque esiziali nella tenuta del discorso giustificativo reso dalla Corte e non consentono di superare il vaglio di legittimità. 14.4 Parimenti fondato è il quarto motivo relativo alla confisca, non avendo anche su questo punto la sentenza tenuto conto delle obiezioni difensive, soprattutto nella misura in cui la misura ha comportato l'ablazione di beni acquisiti ed attività costituite, 27 in epoche assai risalenti. In proposito è opportuno ricordare come il più recente insegnamento di questa Corte qui condiviso sia nel senso per cui, nel caso di - - confisca "allargata", la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 1, n. 41100 del 16 aprile 2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 7 maggio 2013, D'Ettorre, Rv. 256882). In tal senso era dunque onere del giudice del merito datare l'adesione del CH al clan IN e poi procedere, cespite per cespite, alla menzionata valutazione di ragionevole compatibilità temporale degli acquisti, che non significa necessaria effettuazione in costanza di consumazione del reato, purchè l'espropriazione non riguardi beni che è per l'appunto irragionevole ritenere iscritti nell'ambito di operatività della presunzione di illecita accumulazione. Al contrario la sentenza ha compiuto un giudizio complessivo ed indistinto sulla sussistenza dei presupposti per procedere all'ablazione (recependo a tal fine in maniera del tutto acritica le risultanze degli accertamenti patrimoniali svolti nel corso delle indagini), senza, come detto, tenere conto delle specifiche obiezioni svolte con i motivi d'appello, né dei tempi di acquisizione dei singoli beni e del loro rapporto con il tempo del commesso reato. Tutto ciò, peraltro, nel contesto della mancata precisazione da parte dei giudici del merito dell'effettivo titolo dell'intervento ablativo. Infatti, la sentenza nell'introduzione al capitolo dedicato al tema (p. 260) - ha tanto ambiguamente quanto genericamente sostenuto che le confische disposte nel primo grado di giudizio debbano essere confermate ai sensi del comma settimo dell'art. 416-bis c.p., qualora l'ablazione riguardi beni costituenti il corpo del reato di associazione mafiosa ovvero il prodotto od il profitto del medesimo, ovvero ai sensi dell'art. 12-sexies I. n. 356/1992 negli altri casi, senza poi specificare quale sia il titolo ablativo ritenuto operante con riguardo ai beni espropriati all'imputato nel caso di specie. 14.5 In definitiva anche con riguardo al CH la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame della sua posizione. 15. Il ricorso di ME UI è parzialmente fondato. 15.1 I primi due motivi sono peraltro inammissibili in quanto esulano da quelli per cui è possibile proporre ricorso per cassazione ovvero risultano generici. Ed infatti il ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione del fatto che si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito e non confutata - nel suo sviluppo argomentativo - nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una 28 rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.. In tal senso anche la eccepita mancata valutazione da parte del giudice del merito di alcuni dati probatori sconta a monte l'assertiva prospettazione di una personale interpretazione del loro significato, senza peraltro potersi prescindere dal fatto che tali dati vengono solo genericamente evocati, senza che ne venga riportato o allegato il contenuto ed altresì senza che venga con precisione indicato l'atto del procedimento che ne costituirebbe la fonte. 15.2 Parimenti generici sono il quinto e il sesto motivo che omettono qualsiasi confronto con la motivazione resa in sentenza in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 in merito al reato contestato all'imputato al capo 65) e che comunque presuppongono inevitabilmente quella rilettura delle risultanze processuali la cui prospettazione si è già ritenuta inammissibile. Ed altrettanto generici ed assertivi risultano gli ultimi due motivi, posto che legittimamente la Corte territoriale ha fondato il rigetto delle attenuanti generiche sulla gravità dei fatti contestati, mentre le doglianze sulla commisurazione della pena si limitano all'enunciazione dell'oggetto della censura. 15.3 Colgono invece nel segno le censure svolte con il terzo ed il quarto motivo di ricorso in merito alla confisca disposta a carico dell'imputato. Infatti con il gravame di merito la difesa aveva svolto circostanziati rilievi tesi a dimostrare la proporzione tra il valore dei beni oggetto di ablazione ed i redditi lecitamente prodotti dal ME. Rilievi - sulla cui fondatezza non spetta ovviamente a questa Corte pronunziarsi che non - hanno trovato nemmeno implicitamente confutazione nel discorso giustificativo della sentenza, che in merito a tale profilo rivela dunque un evidente difetto di motivazione e che sul punto deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame, mentre nel resto il ricorso del ME deve essere rigettato. 16. Anche il ricorso di OT IT è parzialmente fondato. 16.1 Il primo motivo è invero generico, nella misura in cui non precisa quali sarebbero gli specifici rilievi sollevati con i motivi d'appello che non avrebbero trovato anche solo implicitamente confutazione nella motivazione della sentenza impugnata. Né ha qualche fondamento l'obiezione per cui questa si sarebbe limitata a rinviare alla pronunzia di primo grado, avendo invece la Corte territoriale provveduto a giustificare in maniera autonoma la decisione assunta. 16.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo nella parte in cui eccepisce l'omessa considerazione della presunta contraddizione tra le dichiarazioni del DE e 29 quelle del AN, contraddizione invero inesistente. Ed infatti la sentenza ha evidenziato come quest'ultimo, parlando dell'imputato, abbia riferito solo della sua qualifica di autista del CE, rilevando però come la dichiarazione del DE circa l'ulteriore ruolo di guardaspalle del IN assunto dal OT abbia trovato preciso riscontro nel racconto degli altri collaboratori. Né il fatto che il AN non ne abbia parlato non significa, come pretenderebbe sostanzialmente il ricorrente proponendo una lettura soggettiva orientata del compendio probatorio di riferimento, che egli abbia escluso la circostanza ovvero che egli non ne sia stato a conoscenza. 16.3 Infondate sono poi le doglianze relative alla mancata valutazione della genesi della collaborazione del ON, del Di NN e del D'US, atteso che i giudici dell'appello li hanno ritenuti attendibili in ragione dei ruoli ricoperti in seno al sodalizio e del fatto che gli stessi hanno innanzi tutto ammesso le loro responsabilità in merito ai fatti rispettivamente ascrittigli, circostanze ritenute in maniera tutt'altro che illogica idonee a garantire la genuinità delle informazioni riversate nel processo ancorché quando questo era stato già avviato. Non di meno l'obiezione difensiva risulta in qualche modo generica nella misura in cui non rivela in che termini il racconto dei menzionati collaboratori sarebbe stato irrimediabilmente inquinato dalla loro eventuale conoscenza degli atti processuali, posto che la sentenza evidenzia come ognuno di essi ha narrato particolari non già emergenti dalle propalazioni dei citati DE e AN. Per il resto il secondo motivo si risolve nella soggettivamente orientata interpretazione del significato probatorio del complesso delle suddette dichiarazioni e delle intercettazioni menzionate in sentenza, compendio probatorio dal quale in maniera non manifestamente illogica i giudici dell'appello hanno inferito la convinzione circa la stabile intraneità del OT al sodalizio criminoso di cui è accusato di essere partecipe. Il che rivela la manifesta infondatezza del terzo motivo, atteso che una volta motivatamente ritenuto sussistente il reato contestato non residuava alcun onere di argomentare ulteriormente sull'impossibilità di qualificare diversamente il fatto, ipotesi che rimane implicitamente esclusa dalle conclusioni assunte. 16.4 Il quarto motivo è parimenti infondato, atteso che per consolidato insegnamento di questa Corte la ritenuta gravità del fatto è parametro idoneo a motivare la mancata concessione delle generiche, mentre nel resto le doglianze del ricorrente si risolvono nel tentativo di sollecitare una rivisitazione nel merito della decisione dei giudici territoriali, inammissibile in questa sede a fronte per l'appunto di una motivazione idonea a sostenerla. 16.5 Fondato è invece il quinto motivo di ricorso. Anche in questo caso, con il gravame di merito e con le successive memorie depositate nel corso del giudizio d'appello, l'imputato aveva sottoposto alla Corte territoriale una serie di rilievi tesi a contestare 30 l'assunto relativo al mancato possesso di redditi compatibili con il possesso dei beni oggetto della disposta confisca o comunque soprattutto con riguardo a quelli immobili - - la fonte lecita del loro acquisto che la Corte territoriale non ha in alcun modo confutato come invece necessario. Limitatamente alle statuizioni relative alla misura ablativa la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio anche nei confronti del OT, il cui ricorso nel resto deve invece essere rigettato. 17. Parimenti fondato è il ricorso di GA IA. 17.1 Con riguardo alla materialità delle condotte di intestazione fittizia contestate le doglianze svolte con il primo motivo di ricorso sono in realtà infondate nella parte in cui si riferiscono ai veicoli acquistati dall'imputata in epoca più risalente, giacchè in proposito la Corte territoriale ha fornito adeguata dimostrazione della sproporzione tra il loro valore e la situazione patrimoniale e reddituale della GA, sostanzialmente nullatenente all'epoca. Le stesse doglianze colgono invece nel segno con riguardo al terzo veicolo, acquistato invece nel 2007, al culmine di un biennio in cui la stessa sentenza documenta come la stessa abbia formalmente percepito redditi astrattamente non del tutto incompatibili con il contestato acquisto. Sul punto il giudice dell'appello - a fronte della specifica sollecitazione propostagli con il gravame di merito - aveva dunque il dovere di rivelare le ragioni della ritenuta irrilevanza di tale circostanza - il che non è avvenuto fermo il principio per cui nel caso la fittizietà dell'intestazione venga desunta dall'incapienza patrimoniale del formale intestatario di una pluralità di beni e questi siano stati acquistati in tempi diversi, tale incapienza deve essere dimostrata in riferimento all'epoca dell'acquisto di ogni singolo bene. 17.2 Sono poi fondate le censure della ricorrente relative all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della contestata aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 (motivi dal secondo al quarto). Ancora con riguardo alla vettura acquistata nel 2007 (la Nissan) la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le obieizioni svolte dalla difesa in merito al soggetto nell'interesse del quale sarebbe stato effettuato e nella cui disponibilità il bene sarebbe rimasto. Più in generale la prova del dolo specifico del reato è stata affidata dai giudici del merito alla sostanziale presunta "autoevidenza" di alcune conversazioni telefoniche intervenute tra l'imputata e il marito (e cioè il soggetto nel cui interesse sarebbe stata effettuata l'intestazione fittizia) intercettate nel corso delle indagini preliminari, senza rivelare secondo quali percorsi logici il loro contenuto (riportato integralmente dalla sentenza impugnata) dovrebbe effettivamente dimostrare l'assunto accusatorio, soprattutto con riferimento alla consapevolezza da parte della GA dell'intraneità del coniuge al clan IN. Con specifico riferimento alla menzionata aggravante va poi ricordato come la stessa, nella 31 sua forma "finalistica" - all'evidenza quella ritenuta -, presuppone che l'autore del reato abbia agito allo scopo di favorire il sodalizio mafioso e non un suo singolo componente, aspetto sul quale la sentenza ha sostanzialmente omesso qualsiasi motivazione, nonostante il giudice dell'appello, anche in tal caso, fosse stato espressamente sollecitato ad esprimersi con i motivi d'appello, anche in ragione della natura dei beni oggetto dell'asserita intestazione fittizia. 17.3 Gli evidenziati vizi della sentenza ne impongono dunque l'annullamento con rinvio per nuovo esame anche in relazione alla posizione della ricorrente, con la precisazione che gli ulteriori motivi svolti dalla medesima sono infondati o inammissibili. 17.3.1 Quanto al quinto motivo, il Collegio è a conoscenza che nella giurisprudenza di questa Corte si è formato di recente un orientamento per cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, la natura fittizia del trasferimento in capo a soggetti interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto che evidenzino in concreto l'oggettiva capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. 1, n. 17064 del 2 aprile 2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703/13 del 9 novembre 2012, Lo Giudice, Rv. 254528). Principio questo che non si ritiene di poter condividere, giacchè - come pure affermato da altro indirizzo interpretativo cui si intende aderire ed al quale in definitiva si è ispirata la Corte territoriale è necessario non confondere gli elementi integranti la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1992 con i criteri di giudizio ovvero con le presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai fini dell'adozione di provvedimenti di natura ablatoria, anche perché assimilare le due "situazioni", aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare l'arbitraria, e perciò inammissibile, creazione di una sorta di "zona franca", di una causa di esclusione della punibilità a norma del menzionato art. 12-quinquies e comunque, accedendo alla tesi qui contrastata, comporterebbe l'artificiosa ed arbitraria necessità per la sussistenza del reato dell'integrazione di elementi estranei al perimetro di tipicità del fatto incriminato (Sez. 6, n. 37375 del 6 maggio 2014, P.m. in proc. Filardo, Rv. 261656). 17.3.2 Con riguardo infine alle doglianze svolte con il sesto motivo il ricorso si rivela invece generico, nella misura in cui non si confronta con l'effettivo sviluppo del discorso giustificativo della sentenza in merito alla naturale prossimità dei familiari come intestatari fittizi riferito alle abitudini del Montalto non illogicamente desunte dal tenore dell'intercettazione evocata dalla ricorrente. 18. Fondati sono infine anche i ricorsi di CE TI, IE AN, RP CA, RP NO e Di RG MA. 32 18.1 Del ricorso del CE va preliminarmente precisato l'oggetto. Ed infatti le doglianze effettivamente sviluppate dal ricorrente riguardano esclusivamente i beni immobili confiscati e non anche quelli mobili pure assoggettati alla misura ablativa. Ciò premesso deve per l'appunto rilevarsi che anche in questo caso con il gravame di merito erano state avanzate specifiche obiezioni in merito all'effettiva titolarità dei beni ed alla risalenza del loro acquisto che non sono state esaminate dalla Corte territoriale. Limitatamente alla confisca dei suddetti beni immobili, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 18.2. Fondato è anche il ricorso della IE, il quale analogamente verte esclusivamente sulla confisca dei beni nella sua titolarità, tema espressamente escluso dall'imputata al momento della rinunzia ai motivi d'appello. Anche in questo caso con il gravame di merito erano state svolte specifiche obiezioni ancorate alla documentazione versata in atti in merito all'origine dell'acquisto dei beni assoggettati alla misura ablativa, al possesso da parte dell'imputata di redditi di fonte lecita idonei a giustificare i relativi investimenti ed all'inconsistenza della presunzione relativa al prezzo della villetta sita in Quarto. Obiezioni che non hanno trovato confutazione alcuna nella sentenza, la quale ha apoditticamente confermato l'intervento ablativo senza precisare come già evidenziato in precedenza trattando della posizione del CH l'esatto - - titolo a cui deve ritenersi ispirato in relazione ai beni in concreto espropriati. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo esame in ordine alla confisca disposta nei confronti della ricorrente. 18.3 Da ultimi, come accennato, devono ritenersi fondati - seppure nei limiti di seguito esposti anche i ricorsi di RP CA, RP NO e Di RG MA. - Invero sono infondate le censure svolte con il terzo ed il quarto motivo, atteso che il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per svolgere una perizia non integra di per sé un vizio della sentenza, ma può al più evidenziare i limiti della tenuta della sua motivazione, mentre, con riguardo al parametro di sproporzione, la Corte territoriale ha condotto la propria valutazione non in riferimento al momento dell'applicazione della misura, bensì in relazione all'epoca dei singoli acquisti. Colgono invece nel segno le doglianze dei ricorrenti nel lamentare il difetto di motivazione sui rilievi svolti con i gravami di merito sulla lecita provenienza della provvista impiegata nell'acquisto dei beni confiscati e nell'apoditticità della confutazione della consulenza di parte. Anche in relazione alle posizioni dei suddetti ricorrenti la sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo esame in ordine alla confisca disposta nei loro confronti. 33 A
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: CH DO;
GA IA;
TE GA;
UG SE (classe 1973); nonché nei confronti di: OT IT limitatamente alla confisca;
RP CA in ordine alla confisca;
RP NO in ordine alla confisca;
Di RG MA in ordine alla confisca;
ME UI limitatamente alla confisca;
PE CE limitatamente al delitto associativo di cui al capo 1 ed all'aggravante dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, ritenuta in relazione al capo 16; UG SE (classe 1962) limitatamente alla qualificazione delle condotte associative;
DE ME in ordine all'omessa pronunzia sull'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 T.U. Stup., sul riconoscimento della continuazione e sulla dosimetria della pena;
CE TI in ordine alla confisca dei beni immobili;
IE AN in ordine alla confisca;
e rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di UG SE (classe 1962), ME UI, PE CE e OT IT. Rigetta i ricorsi di CA GI e CA IO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di CH LO AN, RA RT UI, RO AR, IN SE, CC CE, ME SA, LL AN, MI SA e AL LE, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende di somma che determina per RA RT e per CH LO in euro cinquecento e per ciascuno degli altri in euro duemila. Così deciso il 6/4/2016 Il Consigliere-estensore Il Presidente Luca Pistorelli Massimo Vecchio Saulus Veceliis DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 28/SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise