Sentenza 30 novembre 1999
Massime • 3
Gli atti redatti da una commissione medica incaricata di accertare lo stato di invalidità civile eventualmente presente nelle persone sottoposte al suo esame, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, attestano i risultati degli accertamenti da lui compiuti e possono integrare delitto di falsità ideologica, ex art. 479 cod.pen. Non ha infatti rilievo il fatto che si tratti di diagnosi implicanti valutazioni, dal momento che, anche la valutazione, quando rappresenti falsamente la realtà, può esser falsa.
In tema di falsità ideologica, poiché la qualità di pubblico ufficiale non presuppone necessariamente un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, essendo -viceversa- sufficiente che l'agente partecipi ad attività autoritativa o certificativa, regolate da norme di diritto pubblico, devono ritenersi pubblici ufficiali (in quanto svolgenti pubbliche funzioni di certificazione) i componenti le commissioni incaricate di accertare le condizioni di invalidità che giustifichino l'erogazione di prestazioni assistenziali a carico dello Stato.
In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (Fattispecie in tema di falso ideologico, nella quale l'imputato ricorrente, componente di una commissione medica, aveva dedotto mancanza e manifesta illogicità di motivazione, lamentando che il giudice di merito non aveva tenuto conto, da un lato, del fatto che la diagnosi del consulente tecnico del PM si era discostata di poco da quella della commissione -e che, per altro, poteva anche essersi verificata una modifica delle condizioni del paziente- dall'altro, che la suddetta commissione non disponeva dei migliori strumenti di accertamento diagnostico. La Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha dichiarato, sul punto, inammissibile il ricorso).
Commentari • 12
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/1999, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE V. PANDOLFO Presidente del 30/11/1999
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere N. 2079
Dott. MARIO ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 14414/1999
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI OR, n. a Ostuni il 9 gennaio 1943 ZZ RO, n. a Lucera il 21 giugno 1943 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 12 gennaio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dott. M. Matera che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori avv. N. Marseglia e R. Maggi
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce confermò la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai delitti di falso ideologico e truffa di OR LI e di RO ZZ, entrambi medici specialisti in oculistica componenti della commissione per l'accertamento dello stato di invalidità civile, imputati di avere falsamente attestato l'assoluta cecità di alcuni pazienti al fine di far loro percepire indebitamente il trattamento assistenziale spettante agli invalidi civili.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
OR LI propone due motivi d'imputazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art.479 e 640 c.p., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano ritenuto la falsità delle diagnosi sufficiente di per sè a integrare entrambi i delitti contestati. Sicché, con riferimento alla truffa, non è stato indicato quale sarebbe stato il suo profitto personale;
quanto al falso ideologico non si è tenuto conto della possibilità che, a causa della carenza di strumenti adeguati da parte della commissione in cui egli operava, fosse inconsapevole la falsa rappresentazione della realtà.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che i giudici del merito hanno ritenuto significative le pur sottili differenze tra le diagnosi della commissione medica di cui egli faceva parte e quelle del consulente del pubblico ministero, senza considerare che la commissione non disponeva di tutti i necessari strumenti di accertamento e che poteva essersi verificato un miglioramento delle condizioni dei pazienti nel tempo trascorso tra l'una e l'altra diagnosì. Il mancato accertamento di un qualsiasi movente per l'imputato avrebbe dovuto, invece, indurre i giudici del merito a escludere il dolo;
e, comunque, la sua incensuratezza avrebbe dovuto imporre il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
RO ZZ propone quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge lamentando che gli sia stata erroneamente attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, benché egli fosse stato nominato componente della commissione su designazione dell'Unione italiana ciechi e non avesse alcun rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito siano giunti a conclusioni opposte rispetto a situazioni analoghe. In particolare sostiene che in alcuni casi l'accertata possibilità di una cecità momentanea aveva indotto i giudici del merito ad assolvere sia i medici sia i pazienti dalle imputazioni loro contestate;
mentre nel caso del paziente HI, di cui egli era chiamato a rispondere, la conclusione era stata quella della condanna, nonostante l'identità della situazione patologica.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 479 c.p. in luogo dell'art. 480 c.p., sostenendo che nel caso in esame mancano gli elementi necessari per l'applicazione della prima norma, vale a dire la falsa attestazione che un fatto è stato compiuto dal pubblico ufficiale o è avvenuto in sua presenza ovvero la falsa attestazione della ricezione di dichiarazioni o l'omessa attestazione di dichiarazioni ricevute. E aggiunge che, secondo la giurisprudenza, le false valutazioni, quali sono quelle proprie di una diagnosi medica, sono punibili appunto come false certificazioni. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione dell'art. 62 bis c.p. Lamenta che i giudici del merito gli abbiano negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei suoi precedenti, senza considerare che si tratta di circostanze in senso tecnico, applicabili anche in presenza di un solo valore attenuante, indipendentemente dalla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'agente. Sicché i giudici del merito avrebbero dovuto considerare determinante il fatto che egli, partecipando alla visita di revisione nei confronti dello stesso paziente HI, ne aveva escluso l'invalidità, così contribuendo a impedire la protrazione degli effetti negativi per la Pubblica amministrazione.
2. I ricorsi sono infondati.
Va innanzitutto ribadito, quanto al primo motivo del ricorso di RO ZZ, che la qualità di pubblico ufficiale non presuppone necessariamente un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, essendo, invece, sufficiente, secondo quanto prevede l'art. 357 comma 2 c.p., la partecipazione ad attività autoritative o certificative regolate da norme di diritto pubblico (Cass., sez. VI, 23 novembre 1995, Loi, Cass, sez. VI, 10 luglio 1995, Caliciuri, Cass., sez. VI, 10 luglio 1995, Startari). E non v'è dubbio che svolgano pubbliche funzioni certificative le commissioni incaricate di accertare le condizioni di invalidità che giustificano l'erogazione delle prestazioni assistenziali a carico dello Stato. Sicché il dr. RO ZZ svolgeva certamente funzioni di pubblico ufficiale allorché partecipava ai lavori della commissione che rilasciò la diagnosi della cui falsità si discute. Quanto al motivo con il quale lo stesso ZZ lamenta la mancata applicazione dell'art. 480 c.p., anziché dell'art. 479 c.p., va rilevato che in realtà nel codice penale sono denominati "atti pubblici" tutti i documenti provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Quella di "atto pubblico", però, è una nozione che, nella legge come nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, si presenta con un duplice profilo di ambiguità, perché viene adoperata per indicare, in una prospettiva, ora il documento ora l'atto documentato, nell'altra, ora tutti i documenti pubblici ora solo quelli oggetti dei reati previsti dall'art.476 comma 1 e dall'art. 479 in relazione all'art. 476 comma 1 c.p. Quando si pone l'esigenza di definire l'atto pubblico rispetto alla scrittura privata, tutelata dall'art.485 c.p., il riferimento è solo al documento, senza alcuna considerazione per la natura e per gli effetti dell'atto documentato. Si afferma, allora, che la nozione penalistica di "atto pubblico" è più ampia di quella delineata dagli art. 2699 e 2700 c.c. (Cass., sez. V, 5 maggio 1976, Di Falco), sicché, ai fini penali, è "atto pubblico" ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni: anche quando si tratti di atti di corrispondenza, esterna (Cass., sez. V, 19 maggio 1967, Cutolo, Cass., sez. V, 11 novembre 1997, Marinone) o interna (Cass., sez. V, 6 novembre 1984, Orsini), o, comunque, di atti interni alla P.A. (Cass., sez. V, 6 novembre 1980, Alfieri, Cass., sez. VI, 21 marzo 1996, Bruno, Cass., sez. V, 26 marzo 1997, Lombardozzi), non tassativamente previstì dalla legge (Cass., sez. VI, 12 gennaio 1996, Macrì: "costituisce atto pubblico, tutelato come tale dalla disciplina sulle falsità documentali, qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione"), purché rientranti nell'ambito delle funzioni genericamente attribuite al pubblico ufficiale (Cass., sez. V, 30 aprile 1996, Ferrara, Cass., sez. V, 14 maggio 1997, Coletti). Si rende, invece, necessaria una considerazione per la natura e per gli effetti dell'atto documentato, quando occorre distinguere le diverse specie di atti che, come oggetti materiali, caratterizzano le falsità in atti pubblici fidefacenti, in certificati e autorizzazioni amministrative ovvero in copie e attestati di atti. Sicché, la nozione di atto pubblico in senso stretto, quale oggetto dei reati previsti dagli artt. 476 comma 1 e 479-476 comma 1 c.p., è residuale, comprendendo tutti quei documenti pubblici che non siano rappresentativi di atti definibili come "atti pubblici fidefacenti" (art. 476 comma 2 c.p.), come "certificati" o "autorizzazioni amministrative" (art. 477 e 480 c.p.) e come "attestati del contenuto di atti" (art. 478 c.p.). Con riferimento alla distinzione tra certificato e atto pubblico, questa Corte, in un'importante sentenza delle Sezioni Unite, individuò tre indirizzi giurisprudenziali(Cass., sez. un., 10 ottobre 1981, Di Carlo). Il primo assumeva a criterio di distinzione gli effetti dell'atto, che sarebbero costitutivi nell'atto pubblico, dichiarativi nel certificato (Cass., sez. V, 1 marzo 1979, Califano). Il secondo indicava quale criterio distintivo l'oggetto dell'atto, considerando atto pubblico quello che attesta fatti appartenenti alla sfera di attività o di percezione del pubblico ufficiale, certificato quello rappresentativo di fatti che risultino aliunde (Cass., sez. V, 6 luglio 1983, Vitello). Un terzo indirizzo, eclettico, combinava entrambi i criteri descritti e fu ritenuto preferibile dalla citata sentenza delle sezioni unite, che, peraltro, non ha risolto i contrasti giurisprudenziali in materia. D'altro canto, anche la dottrina, come la giurisprudenza, è divisa.
Secondo alcuni, che si richiamano al secondo degli indirizzi giurisprudenziali citati, il criterio distintivo è nell'oggetto dell'atto, sicché il certificato "contiene un'attestazione di fatti, i quali, seppure conosciuti dal pubblico ufficiale, non si sono verificati alla sua presenza". Secondo altri il carattere distintivo del certificato è nella sua natura "derivativa", contrapposta a quella "originaria" degli atti pubblici in senso stretto, giacché documenta "una situazione già giuridicamente costituita", in quanto già consacrata in una "pratica" di ufficio.
Più correttamente, ciò che caratterizza il certificato, secondo la dottrina del diritto amministrativo, è la riproduzione non solo del contenuto, ma anche dell'efficacia di una atto già compiuto e documentato. E la necessità che il certificato esprima una conoscenza già documentata come pertinente a un ufficio rende, innanzitutto, evidente l'inaccettabilità della tesi dottrinale e giurisprudenziale che vi ricomprende anche le attestazioni di fatti oggetto di una conoscenza personale del pubblico ufficiale, acquisita anteriormente alla redazione dell'atto (Cass., sez. VI, 17.1.1983, Medas).
Quanto agli effetti giuridici dell'atto, non è la loro natura costitutiva o dichiarativa a distinguere l'atto pubblico in senso stretto dal certificato, bensì la loro preesistenza (certificato) o la loro novità (atto pubblico), dato che il certificato, quale atto derivativo, non produce effetti giuridici suoi propri, ma riproduce solo quelli dell'atto che necessariamente presuppone. Ciò riconosce anche una parte della giurisprudenza, allorché afferma che sono atti pubblici in senso stretto alcuni atti formalmente derivativi, ma sostanzialmente originari, "in quanto, sia pure a mezzo dei fatti riprodotti da altri documenti, comprovano e rappresentano a loro volta un fatto giuridico nuovo avente una propria autonomia, nonché effetti giuridici propri" (Cass., sez. V, 26.5.1983, Piraino). È il caso degli atti di comunicazione (Cass., sez. V, 15.4.1983, Moccia) o di notificazione (Cass., sez. I, 4.12.1984, Pretore), che, pur essendo formalmente derivativi in quanto riproducano l'atto presupposto, hanno una propria distinta e autonoma efficacia giuridica.
Sicché, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni (Cass., sez. V, 17 novembre 1993, Martusciello;
Cass., sez. V, 21 febbraio 1995, Calami, Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, LI):
a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentatì, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente.
Nel caso in esame, non v'è dubbio che gli atti di cui si discute provenivano da un pubblico ufficiale e attestavano i risultati di accertamenti medici da lui compiuti. Nè ha rilievo che si trattasse di diagnosi, implicanti valutazioni, perché anche le valutazioni possono essere false, quando rappresentino falsamente la realtà, e integrare il delitto previsto dall'art. 479 c.p. se provengano da un pubblico ufficiale (Cass., sez. V, 9 febbraio 1999, Andronico).
Quanto al primo motivo del ricorso di LI, va rilevato che l'art. 640 c.p. assegna esplicitamente rilevanza anche agli artifizi e raggiri diretti a procurare ad altri un ingiusto profitto;
mentre nella giurisprudenza di questa corte è indiscusso che la falsità, ideologica o materiale, di un atto pubblico possa integrare gli estremi dell'artificio e del raggiro necessari a integrare la truffa (Cass., sez. V, 18 gennaio 1984, Arenare). Entrambi i ricorrenti hanno lamentato vizi di motivazione della sentenza impugnata. Ma questi motivi di ricorso sono inammissibili, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla consulenza medico legale del pubblico ministero e a una plausibile valutazione della significativa rilevanza delle differenze tra le diagnosi provenienti dagli imputati e quelle del consulente, sopravvenute a distanza di tempo che non consentiva, secondo i giudici del merito, di ipotizzare miglioramenti così importanti nelle condizioni dei pazienti. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). D'altro canto è anche generico il motivo con il quale ZZ deduce conraddittorietà della motivazione, perché non precisa quali siano i pazienti che, pur essendo in condizioni analoghe a quelle di HI, avrebbero ricevuto una diversa valutazione da parte dei giudici del merito;
e questa omissione non permette un confronto tra le motivazioni relative ai diversi capi della decisione. Entrambi i ricorrenti lamentano infine il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: ZZ sotto il profilo della violazione di legge, LI sotto il profilo del vizio di motivazione.
Deve escludersi, innanzitutto, che abbia fondamento l'assunto di ZZ, secondo il quale il giudice dovrebbe riconoscere le circostanze attenuanti generiche anche in presenza di un solo valore attenuante, indipendentemente dalla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'agente.
Nella giurisprudenza di questa corte, invero, è indiscusso che "nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice gode di una discrezionalità vincolata, per cui deve dar ragione dei criteri legali che sono sintetizzabili nella retribuzione (gravità complessiva di fatto) e nella prevenzione sociale (capacità a delinquere in termine di attitudine del reo a commettere crimini) (Cass., sez. IV, 18 maggio 1990, Sterlino); sicché, anche ai fini del riconoscimento delle circostanze generiche, "la valutazione degli elementi suscettibili di influire, ai sensi dell'art. 62 bis c.p., sulla concessione o sul diniego del beneficio, appartiene strettamente al giudizio discrezionale del giudice di merito che assume le sue determinazioni nella rappresentazione complessiva del fatto oggetto del procedimento, delle circostanze determinanti o anche solo marginali della ideazione ed esecuzione criminosa, e della personalità dei protagonisti, desunta dai comportamenti anche processuali e della natura e consistenza dei loro precedenti" (Cass., sez. V, 17 dicembre 1984, Masella). Nel caso in esame i giudici del merito hanno incensurabilmente ritenuto prevalente la valutazione negativa dell'abuso del ruolo professionale degli imputati nell'ambito di una funzione certificativa di particolare rilevanza per il corretto andamento della pubblica amministrazione. E, quanto a ZZ, hanno ritenuto che il pur minore numero di false attestazioni a lui adddebitabili dovesse essere valutato nel contesto dei suoi significativi precedenti penali;
mentre il mutamento della sua diagnosi nei confronti del paziente HI era spiegabile con il fatto che all'epoca della visita di revisione erano già iniziate le indagini e lo stesso HI era stato già visitato anche dal consulente del pubblico ministero.
Essendo, pertanto, corrette le argomentazioni della sentenza impugnata, deve concludersi con il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2000