Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/1999, n. 1004
CASS
Sentenza 30 novembre 1999

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Gli atti redatti da una commissione medica incaricata di accertare lo stato di invalidità civile eventualmente presente nelle persone sottoposte al suo esame, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, attestano i risultati degli accertamenti da lui compiuti e possono integrare delitto di falsità ideologica, ex art. 479 cod.pen. Non ha infatti rilievo il fatto che si tratti di diagnosi implicanti valutazioni, dal momento che, anche la valutazione, quando rappresenti falsamente la realtà, può esser falsa.

In tema di falsità ideologica, poiché la qualità di pubblico ufficiale non presuppone necessariamente un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, essendo -viceversa- sufficiente che l'agente partecipi ad attività autoritativa o certificativa, regolate da norme di diritto pubblico, devono ritenersi pubblici ufficiali (in quanto svolgenti pubbliche funzioni di certificazione) i componenti le commissioni incaricate di accertare le condizioni di invalidità che giustifichino l'erogazione di prestazioni assistenziali a carico dello Stato.

In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (Fattispecie in tema di falso ideologico, nella quale l'imputato ricorrente, componente di una commissione medica, aveva dedotto mancanza e manifesta illogicità di motivazione, lamentando che il giudice di merito non aveva tenuto conto, da un lato, del fatto che la diagnosi del consulente tecnico del PM si era discostata di poco da quella della commissione -e che, per altro, poteva anche essersi verificata una modifica delle condizioni del paziente- dall'altro, che la suddetta commissione non disponeva dei migliori strumenti di accertamento diagnostico. La Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha dichiarato, sul punto, inammissibile il ricorso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/1999, n. 1004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1004
Data del deposito : 30 novembre 1999

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