Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 2
È configurabile il concorso formale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale, in quanto le rispettive fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni giuridici diversi.
In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività.
Commentari • 3
- 1. Il testimone ostile tra prassi applicative e prospettive de iure condendoJacopo Scarpellini · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2021
Abstract “Ogni testimone è un editor: non ti dice tutto ciò che ha visto e sentito, per quanto sarebbe possibile, ma ciò che ha visto, sentito e trovato significativo, e ciò che trova significativo dipende dalle sue percezioni.” Patrick Devlin, The Criminal Prosecution in England 66 (1960). Tale affermazione si coglie ancora di più nell'analisi del testimone ostile, soggetto dimenticato dalla prassi e dal codice ma che tuttavia rivendica ancora oggi una disciplina ad hoc. “Every witness is an editor: he tells you not everything he saw and heard, for that would be possible, but what he saw and heard and found significant, and what he finds significant depends on his perceptions.” Patrick …
Leggi di più… - 2. Domande suggestive al testimone? Vietate anche al giudice (Cass. 7373/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2019
L'art. 499 c.p.p., come è esplicitamente indicato nella sua intestazione, detta le "Regole per l'esame del testimone", indica cioè i criteri cui il giudice deve attenersi dell'ammettere o vietare le domande delle parti. Il giudice, pertanto, deve vietare in modo assoluto le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (comma 2); vietare alla parte che addotto il teste o che ha un interesse comune con lo stesso di formulare (e domande in modo da suggerirgli le risposte (comma 3); assicurare durante l'esame del teste la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni (comma 6). E' evidente che il divieto di …
Leggi di più… - 3. Testimone suggestionato, non sereno o non spontaneo? Prova valida (Cass. pen., 18702/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Ouertatani, Rv. 241090); nè determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2008, n. 35910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35910 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
O S C U R A TA
359 10 /0 8 10
Sent. N. 1614 N. 26116/2007 Reg. G.
P.U. del 25.6.2008 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Guido De Maio Presidente Dott.
Pierluigi Onorato Consigliere
C Ciro Petti
:
Alfredo Maria Lombardi 66
Margherita Marmo 66
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Giacomo Gonzi, difensore di fiducia di O.K.B.M.
avverso la sentenza in data 2.2.2007 della Corte n. a "omissis"
di Appello di Firenze, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Montepulciano in data 14.2.2005, venne condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 81 cpv. e 609 bis c.p.; b) di cui all'art. 572 c.p., in esso assorbito il reato di cui agli art. 81 cpv. e 610
c.p. (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
+
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Giacomo Gonzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di colpevolezza di in ordine ai reati: a) di cui agli art. 81 cpv. eO.K.B.M.
609 bis c.p.; b) di cui all'art. 572 c.p., in esso assorbito il reato di cui agli art. 81 cpv. e 610 c.p.
(capo c), ascrittigli per avere costretto in più occasioni G.J.U. con violenza,
2
stringendole le braccia, tenendola ferma e costringendola ad aprire le gambe con la forza, a subire atti sessuali, consistiti in rapporti vaginali, orali, anali, e costringendola con minacce a depilarsi la zona vaginale, provvedendovi personalmente in alcune occasioni, nonché per avere maltrattato la predetta sua convivente, mediante i descritti rapporti sessuali, picchiandola, G.
minacciandola di morte ed ingiuriandola.
Secondo la ricostruzione fattuale della vicenda riportata nella sentenza la cittadina polacca entrata clandestinamente in Italia nel 2002, aveva iniziato una relazione G.J.U. con lo 0. esercente l'attività di fornaio con regolare permesso di soggiorno, e dal settembre del predetto anno aveva convissuto con l'imputato nella abitazione di questi. 2
Ben presto lo 0. aveva manifestato un carattere violento, picchiando la donna e usandole violenze di ogni tipo. L'imputato, ossessionato dalla gelosia, controllava gli spostamenti della parte lesa e la minacciava per ogni ritardo, la accusava di tradimenti, si faceva consegnare dalla medesima l'intero salario e le nascondeva il passaporto, allorché lei diceva di volerlo lasciare.
In tali circostanze lo O. aveva più di una volta puntato il coltello alla gola della donna e la aveva percossa con schiaffi al volto e tirandole i capelli. Le aveva provocato lividi sulle braccia e sulle cosce ed una volta anche lesioni ad un occhio, mentre in altra occasione la aveva minacciata di morte stringendole il filo della ricarica del telefono cellulare attorno alla gola.
I rapporti sessuali, che inizialmente erano stati del tutto consensuali, in seguito erano stati pretesi dall'imputato anche quando la ragazza si rifiutava. In tali occasioni lo 0. costringendola con la violenza e con minacce, aveva imposto alla| i rapporti e le attività sessuali di cui G.
all'imputazione. la quale in varie La parte lesa aveva raccontato tali vicissitudini ad una sua amica| B.O.
occasioni aveva constatato le lesioni provocate dall'imputato alla anche all'interno delle G.
cosce.
La B. aveva, quindi, convinto la G. a trasferirsi a casa sua, ma la cosa si era resa possibile solo grazie all'intervento dei Carabinieri nella abitazione dello 0. avvisati dalla B. i quali trovarono la ragazza piangente, che si lamentava dei continui maltrattamenti e diceva di volersene andare via.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame, con i quali l'imputato aveva dedotto la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, censurato le modalità dell'esame della parte lesa nel corso del dibattimento di primo grado e dedotto l'inattendibilità della stessa, nonché chiesto che venisse escluso il reato di maltrattamenti in quanto assorbito in quello di violenza sessuale.
La Corte ha, invece, accolto l'appello del P.M., escludendo la diminuente del fatto di speciale tenuità di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p. ed ha ritenuto assorbito il reato di violenza privata in quello di maltrattamenti, rideterminando la pena inflitta all'imputato nella misura precisata in epigrafe. O S C U RA TA
3
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando la violazione ed errata applicazione degli art. 181 e 429 lett. c) c.p.p., ripropone l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dei capi di imputazione.
Il ricorrente, dopo aver riportato il capo di imputazione relativo al delitto di violenza sessuale continuata, deduce in sintesi che lo stesso, per come formulato, non consente di individuare con esattezza e precisione quanti siano gli episodi di violenza e quali le modalità della condotta per ciascuno di essi, mentre la loro collocazione temporale risulta genericamente situata nel periodo tra il dicembre 2002 e la metà di luglio 2003; che tale indeterminatezza si riverbera anche sui capi di imputazione successivi.
Si osserva sul punto che la necessità della enunciazione del fatto oggetto di contestazione in forma chiara e precisa è imposta, a pena di nullità, dall'art. 429, comma primo lett. c), c.p.p.; che all'esito dell'udienza preliminare deve essere, pertanto, fissata in termini precisi e definitivi l'imputazione; che la necessità di una corretta formulazione dell'imputazione è imposta anche dall'art. 6, comma 3 lett. a), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Si censura, quindi, la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha respinto la relativa eccezione, osservando che la necessità di una contestazione chiara e precisa è stata espressamente imposta in termini rigorosi dalla riforma di cui alla L. n. 479/99; che l'imputazione non può trovare la propria integrazione in altri atti processuali e che, nel caso in esame, anche le risultanze dell'istruzione dibattimentale non potevano ritenersi idonee a rendere precisa la contestazione, poiché la parte lesa non ha mai descritto in modo puntuale i singoli episodi di violenza sessuale, né ne ha indicato la collocazione temporale.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p., ai fini della ammissione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 495 c.p.p., e la carenza di motivazione sul punto.
Si osserva che la difesa dell'imputato, in sede di controesame della parte lesa nel corso del giudizio di primo grado, aveva formulato alcune domande su temi di indagine ritenuti rilevanti ai fini difensivi, ma che il presidente del tribunale non le aveva ammesse senza altre precisazioni;
che la corte territoriale ha, a sua volta, omesso di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la prova richiesta sul punto senza alcuna motivazione.
Con il terzo mezzo di annullamento si deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 191
c.p.p..
Con il motivo di gravame si deduce la inutilizzabilità, quale mezzo di prova, della deposizione resa in dibattimento dalla di cui si riportano le dichiarazioni, per essereG.J.U. O S C U R ATA
inficiate dalla introduzione di elementi di suggestività nelle domande formulate dal pubblico ministero.
Con l'ulteriore mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si deduce, in estrema sintesi, che nella valutazione della attendibilità della parte lesa i giudici di merito non hanno applicato i rigorosi criteri cui detta valutazione deve essere informata;
che, in particolare sul punto dovevano tenersi distinti i criteri in base ai quali veniva vagliata la credibilità oggettiva e soggettiva della teste dall'esame dei riscontri alle dichiarazioni della stessa;
che in ordine alla prima di tali valutazioni non sono stati presi in esame i rilievi critici formulati dalla difesa dell'imputato a proposito della personalità della parte lesa e del contenuto generico e non univoco degli atti di violenza sessuale asseriti, che si sarebbero inseriti in un rapporto di coppia caratterizzato dalla consensualità dei rapporti sessuali e dalla loro natura non convenzionale;
che nella valutazione degli elementi di riscontro non si è tenuto conto del carattere generico delle dichiarazioni rese da alcuni testi, tra i quali la| B.O. ed il fatto che gli stessi riferivano fatti appresi dalla stessa parte lesa, mentre sono state svalutate, senza adeguata motivazione, le deposizioni dei testi addotti dalla difesa dell'imputato. Con lo stesso motivo di gravame si censura l'apparato argomentativo a sostegno della affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 572 c.p.. Si deduce che la motivazione della sentenza risulta carente sia con riferimento alla individuazione dei fatti specifici che avrebbero caratterizzato il delitto di maltrattamenti, sia in ordine alla necessaria connessione tra gli stessi, quale estrinsecazione di una volontà unitaria di sopraffazione della parte lesa, che caratterizza il delitto.
Con il quinto motivo di gravame si denuncia per violazione di legge il ritenuto concorso tra il delitto di maltrattamenti e quello di violenza sessuale continuata.
Si deduce che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 609 bis c.p. è, analogamente a quanto già affermato per i reati di violenza privata e di minacce, in rapporto di specialità con il delitto di cui all'art. 572 c.p., sicché quest'ultimo doveva ritenersi assorbito dal reato di violenza sessuale continuata.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente denuncia, infine, violazione ed errata applicazione dell'art. 609 bis, u.c., c.p. e la carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Si deduce che la motivazione in base alla quale la corte territoriale, ha escluso la citata diminuente, ritenuta sussistente, invece, dai giudici di primo grado, si palesa disancorata dai principi giurisprudenziali secondo i quali la diminuente deve ritenersi applicabile in tutte le fattispecie in cui, avuto riguardo alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, si debba ritenere che la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, sicché in proposito è necessaria una valutazione globale, non limitata alle componenti oggettive del fatto, bensì estesa a quelle soggettive ed agli elementi indicati dall'art. 133 c.p..
Il ricorso non è fondato. O S C U R A T A
5
E' stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che "In tema di indeterminatezza del capo di imputazione, il principio enunciato negli articoli 374 e 412 del previgente codice di rito - per il quale l'imputazione non può, a pena di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano - è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di
Individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata.….……....”
(sez. V, 200503407, Capozzi ed altri, RV 231414; conf. sez. IV, 200434289, Mayer, RV 229070) 5
Orbene, nella specie sono state puntualmente indicate nel capo di imputazione le modalità della condotta criminosa posta in essere dall'imputato, la identità della parte lesa e l'arco temporale del rapporto intercorso tra i protagonisti della vicenda in cui i fatti di abuso sessuale e gli altri comportamenti prevaricatori si sono verificati.
Nel caso in esame, peraltro, la censurata indeterminatezza della contestazione è necessariamente legata al fatto che tali condotte si sono reiterate nel tempo e si inseriscono in una comunione di vita protrattasi per circa un anno, sicché la lamentata indeterminatezza, nel caso in esame, appare indefettibilmente legata alla natura stessa della fattispecie criminosa sia con riferimento alla violenza sessuale continuata che al delitto di maltrattamenti.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di nullità già dedotta dall'imputato nella sede di merito sul punto, osservando che le contestazioni formulate nei confronti dello O. peraltro integrate dalle ulteriori specificazioni emerse dall'istruzione dibattimentale, hanno consentito all'imputato di svolgere adeguatamente le proprie difese.
Anche il secondo mezzo di annullamento è infondato.
L'art. 499, comma sesto, c.p.p. attribuisce al presidente del collegio un potere di intervento, anche di ufficio, per assicurare il carattere pertinente delle domande formulate dalle parti e che l'esame sia condotto senza ledere il rispetto delle persone.
Si palesa, pertanto, evidente che le domande non ammesse e per la cui ammissione è stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, sono state ritenute non pertinenti dal presidente del collegio giudicante di primo grado, configurandosi, pertanto, nella specie la mancata ammissione di tali domande quale corretto esercizio del potere di cui alla disposizione citata.
Peraltro, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, al fine di disporre il riesame di testi già escussi, è consentita, ai sensi dell'art. 603, primo comma, c.p.p., solo quando il giudice di quel grado non sia in grado di decidere allo stato degli atti.
Si palesa, quindi, evidente che la motivazione della gravata sentenza implica la assoluta esaustività del materiale probatorio acquisito ai fini del decidere.
Nel motivo di ricorso inoltre non sono neanche precisate le ragioni per cui le domande non ammesse dovevano ritenersi decisive O S C U R A T A
6
E' altresì infondato il terzo motivo di gravame.
La violazione del disposto di cui all'art. 499 c.p.p., con riferimento alle caratteristiche delle domande che devono essere poste ai testimoni, non è sanzionata da nullità, sicché per il principio di tassatività vigente in materia l'esame del teste condotto mediante la formulazione di domande non pertinenti o suggestive non ne determina la nullità e, tanto meno, l'inutilizzabilità, riferendosi tale sanzione alle prove vietate dal codice e non certamente alla regolarità della assunzione di quelle consentite.
Peraltro, le domande formulate dal P.M. non appaiono affatto suggestive ed eventualmente tale vizio può formare oggetto di censura solo nella sede di merito ai fini della attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione.
E' infondato il quarto motivo di gravame.
La sentenza si palesa esaustivamente motivata ed immune da vizi logici in ordine alla attendibilità della parte lesa, valutata sotto tutti i profili.
Peraltro, le censure del ricorrente si esauriscono nella richiesta di una nuova lettura del materiale probatorio per desumerne una valutazione più favorevole alla tesi difensiva dell'imputato, inammissibile in sede di legittimità.
E' stato già affermato da questa Suprema Corte in relazione al quinto motivo di gravame che "Il delitto di maltrattamenti in famiglia concorre con quello di violenza sessuale quando le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledono anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, attesa la diversità dei beni giuridici offesi” (sez.
III, 16.5.2007 n. 22850, P.G. e P.C. in proc. Recupero, RV 236888; conf. sez. III, 5.12.2003 n. 984,
Menna, RV 227680)
Sussiste, pertanto, il concorso formale tra i reati di cui all'art. 572 c.p. e 609 bis c.p. secondo il più recente e prevalente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in quanto le ipotesi delittuose previste dalle norme citate tutelano beni giuridici diversi.
Nella fattispecie in esame, in ogni caso, correttamente è stato ravvisato il concorso, in quanto le violenze e le prevaricazioni poste in essere dall'imputato ai danni della parte lesa non si esaurivano nei fatti di abuso sessuale, ma questi ultimi, secondo quanto accertato in punto di fatto dai giudici di merito, si inserivano in un contesto caratterizzato dalla continua sopraffazione della parte lesa da parte dell'imputato determinata da ragioni di gelosia e dal carattere violento dello 0.
E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
La esclusione della diminuente del fatto di speciale tenuità da parte dei giudici di merito costituisce corretta applicazione di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia
(cfr. sez. III, 200347730, El Kabouri, RV 226965; sez. III, 200402597, Bruttomesso, RV 227397), dovendosi tener conto di tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa.
Pertanto, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza della diminuente sulla base di una valutazione che ha correttamente tenuto conto della carica di aggressività mostrata dall'imputato, k2 O S C U RA TA
7
del clima di prevaricazione imposto alla parte lesa e della rilevante sofferenza fisica e morale inflitta alla vittima
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 25.6.2008.
IL PRESIDENTE
Одешай IL CONSIGLIERE RELATORE везит ин IL CANCELLIERE
LLERIA DEPOSITATAM
TIPRENA 19 SET 2008
IL CANCELLIERE CÍ L(Paolo Mensurati).. CORTE