Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Fattispecie relativa all'interpretazione di messaggi "s.m.s.").
In sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato, sia con riguardo all'elemento soggettivo, il cui apprezzamento deve tenere conto di tutti gli elementi accertati. (Fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte, annullando con rinvio, ha ritenuto non inverosimile che la condotta di uno degli indagati potesse essere stata compiuta in assenza di dolo, osservando che non risultava irragionevole l'affermazione dello stesso di aver presunto la legittimità della richiesta di accesso al sistema informatico proveniente da un collega d'ufficio in ragione della fiducia derivante dal comune rapporto di lavoro).
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Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l'erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento specializzante del reato di cui all' art. 640-ter c.p. , rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di carte di pagamento clonate, disciplinata …
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Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale di Potenza, sezione del Riesame, aveva confermato un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a due reati ambedue di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73 DPR 309/90. Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi addotti, in relazione ad uno dei due capi di accusa, deduceva il fatto che il Tribunale del Riesame non avrebbe sufficientemente risposto alle censure relative alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2013, n. 7465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7465 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 28/11/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1594
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 13818/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IC, nata a [...], l'[...];
BI NO, nato a [...], il [...];
RT FA, nata a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 5/3/2013 del Tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riguardo alle posizioni del BI e della RT e per l'inammissibilità del ricorso della LE;
uditi per LE IC gli avv. Nicola Di Mabio e Giosuè Bruno Naso, per BI NO l'avv. Michele Nannarone e per RT FA l'avv. Francesco Maresca, che hanno tutti concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 marzo 2013 il Tribunale di Perugia, in riforma del provvedimento con cui il G.i.p. della stessa città aveva rigettato le richieste cautelari del pubblico ministero e su impugnazione ex art. 310 c.p.p., di quest'ultimo, applicava a LE IC, BI NO e RT FA la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici di Sostituto Commissario, Sovrintendente ed Assistente Capo della Polizia di Stato rispettivamente ricoperti in relazione al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, aggravato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 615 ter c.p., e dell'art. 61 c.p., n. 10, commesso in concorso con IN ED.
I fatti in contestazione riguardano plurime interrogazioni effettuate allo SDI dalla postazione della IN presso gli uffici della Squadra Mobile di Perugia da parte della stessa, nonché della RT e del BI (ognuno utilizzando le proprie credenziali), al fine di ottenere informazioni concernenti MA NC, psicologa incaricata come consulente d'ufficio dal Tribunale dei Minorenni nel procedimento per l'affidamento del figlio della LE, superiore gerarchico della IN e del BI e considerata, nella prospettazione accusatoria accolta dal provvedimento impugnato, la mandante degli accessi al sistema informatico, ritenuti abusivi dai giudici dell'appello cautelare in quanto compiuti non per esigenze attinenti ad indagini in corso presso l'ufficio cui tutti gli indagati appartenevano.
2. Avverso il provvedimento ricorrono per mezzo dei rispettivi difensori tutti e tre gli indagati.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse della LE articola due motivi. Con il primo si denunciano vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata, evidenziando come il Tribunale abbia estratto dal compendio indiziario contenuti probatori invero inesistenti, sostenendo tale operazione attraverso affermazioni inevitabilmente apodittiche. In particolare, con riguardo alla ricostruzione del movente dell'indagata cui il provvedimento assegna un ruolo fondamentale nel giudizio di gravità indiziaria, il ricorso sottolinea come il momento in cui l'indagata avrebbe avuto effettiva conoscenza del contenuto della consulenza della MA sia stato arbitrariamente ed illogicamente fatto coincidere con quello in cui il difensore della LE ne aveva preso solo sommaria visione presso la cancelleria (il 13 novembre 2012), anziché con quello in cui lo stesso aveva ottenuto il rilascio della copia formale dell'atto (il successivo 21 novembre). Non di meno, sempre con riguardo alla configurabilità del presunto movente, il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare come all'udienza del 10 dicembre 2012 dinanzi al Tribunale dei Minorenni, per come risulterebbe dal relativo verbale, l'indagata non si fosse opposta al percorso terapeutico suggerito dalla MA. Quanto al presunto colloquio tra la LE e la IN negli uffici della Squadra Mobile la mattina del 14 novembre 2012 e l'altrettanto presunto mandato ad accedere allo SDI che la stessa mattina la prima avrebbe conferito alla seconda via sms, tali circostanze sarebbero state ancora una volta arbitrariamente ricavate dal Tribunale, conferendo capacità rappresentativa ad elementi di valore del tutto neutro e ciò a tacere del fatto che appare illogico che l'incarico a commettere un crimine possa essere dato per telefono. Ulteriore travisamento sarebbe poi stato consumato in merito all'inequivocabile significato del documento difensivo relativo alla partecipazione dell'indagata ad una riunione in Questura la mattina del 16 novembre 2012. La ricorrente contesta ancora l'interpretazione fornita dai giudici d'appello di alcune delle frasi scambiate tra l'indagata e la RT via sms ed intercettate nel corso delle indagini, rilevandone nuovamente l'arbitrarietà rispetto all'evidenza testuale. Ed analoghe censure il ricorso muove con riguardo ai messaggi intervenuti tra la LE e l'avv. NA, evidenziando altresì la contraddittorietà della motivazione sul punto, atteso che è lo stesso provvedimento impugnato ad ammettere come l'interpretazione del significato di tali messaggi assunta a fondamento della valutazione di gravità indiziaria non possa ritenersi con certezza quella corretta. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta ulteriori vizi motivazionali dell'ordinanza in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando il difetto di specificità sul punto delle argomentazioni svolte dai giudici perugini. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, infatti, sarebbe stata omessa l'illustrazione delle precise circostanze di fatto dalle quali lo stesso poteva essere desunto, mentre con riguardo a quello di recidivanza difetterebbe la doverosa analisi complessiva delle modalità del fatto e della personalità dell'indagata pur normativamente imposta ai fini della valutazione dell'esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c).
2.2 Anche il ricorso del BI articola due motivi. Con il primo lamenta l'errata applicazione della legge penale, atteso che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 615 ter c.p., sarebbe necessario che l'agente acceda al sistema informatico violando le prescrizioni all'uopo stabilite dal titolare del medesimo, cosa non avvenuta nel caso di specie, atteso che il BI avrebbe compiuto attività compatibile con quella per cui aveva conseguito le credenziali di accesso, agendo su sollecitazione della collega IN - e dunque nella legittima convinzione che l'interrogazione SDI richiestagli attenesse ad altrettanto legittime esigenze investigative della medesima - e senza trasgredire alcuna disposizione organizzativa, invero mai adottata dal funzionario responsabile della Squadra Mobile, rimanendo dunque irrilevanti gli eventuali scopi che avrebbero mosso l'indagato. In ogni caso le evidenziate circostanze renderebbero comunque palese per il ricorrente il difetto in capo allo stesso del dolo necessario per il perfezionamento del reato in contestazione, come del resto il Tribunale avrebbe potuto evincere dalle dichiarazioni rese dal BI nel corso del suo interrogatorio. Con il secondo motivo vengono invece dedotti vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, segnalandosi in proposito come il Tribunale si sia limitato ad astratte congetture in merito all'effettiva configurabilità del pericolo di recidivanza, anche tenuto conto del fatto che il BI è stato nel frattempo privato dell'abilitazione SDI, mentre con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio non sussisterebbe alcun concreto elemento - nè il provvedimento impugnato l'avrebbe esposto - in grado di giustificare l'adozione di una misura cautelare con riferimento all'art. 274 c.p.p., lett. a).
2.3 Il ricorso proposto nell'interesse della RT articola a sua volta due motivi, in larga parte sovrapponibili a quelli del BI. Con il primo infatti si lamenta l'errata applicazione dell'art. 615 ter c.p., rilevandosi come l'esecuzione dell'accesso per finalità diverse da quelle investigative attiene per appunto agli scopi della condotta - di per sè irrilevanti ai fini della tipicità del fatto - e non costituisce di per sè una violazione delle prescrizioni imposta dal titolare del sistema. Per converso l'indagata avrebbe operato con lo SDI utilizzando ritualmente le proprie credenziali e per compiere un accertamento che rientrava nelle sue competenze, accertamento richiestogli da una collega dello stesso reparto, senza che ciò dovesse implicare la conoscenza delle finalità irrituali per cui era stata avanzata. Tutti profili sui quali la ricorrente denuncia anche il difetto di motivazione da parte del giudice dell'appello cautelare. Ed analoghe censure alla motivazione del provvedimento impugnato vengono avanzate con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ritenute dai giudici dell'appello cautelare, rilevando l'astrattezza dell'apparato giustificativo adottato a sostegno della ritenuta configurabilità del pericolo di recidivanza e di quello di inquinamento della prova. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'esaminare i motivi sopra illustrati appare opportuno trattare innanzi tutto le doglianze relative all'errata applicazione dell'art. 615 ter c.p. proposte con i ricorsi di BI e RT, per il loro potenziale valore assorbente.
1.1 Doglianze che peraltro si rivelano infondate.
1.2 Tanto l'ordinanza impugnata, quanto i ricorrenti si sono richiamati al dictum delle Sezioni Unite, per cui integra il delitto previsto dall'art. 615 ter c.p., colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema (Sez. Un., n. 4694/12 del 27 ottobre 2011, Casani ed altri, Rv. 251269). Il Tribunale ha richiamato tale principio per sostenere l'abusività degli accessi contestati, ritenendo in tal senso che gli indagati avessero violato le prescrizioni rilasciate dal dominus loci, avendo gli stessi interrogato il sistema nonostante nella schermata d'ingresso fosse chiaramente indicato che la consultazione era consentita esclusivamente a fini investigativi;
i ricorrenti, per converso, per negare la configurabilità del reato in contestazione, rilevando come, l'utilizzo delle proprie credenziali da parte degli indagati e lo svolgimento di ricerche oggettivamente compatibili con quelle per cui le stesse credenziali erano state rilasciate, costituiscano elementi incompatibili con l'affermata abusività degli accessi, dovendo considerarsi lo scopo per cui questi erano stati effettuati del tutto irrilevante.
1.3 Non appare a questo punto superfluo richiamare il passaggio saliente della motivazione di tale pronunzia e verificare l'applicazione che in concreto del principio affermato hanno fatto le Sezioni Unite.
1.4 Con riguardo al primo profilo la sentenza Casani recita:
Rilevante deve ritenersi, perciò, il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (nozione specificata, da parte della dottrina, con riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro) sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito.
In questi casi è proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta.
Il dissenso tacito del dominus loci non viene desunto dalla finalità (quale che sia) che anima la condotta dell'agente, bensì dall'oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all'uso del sistema. Irrilevanti devono considerarsi gli eventuali fatti successivi: questi, se seguiranno, saranno frutto di nuovi atti volitivi e pertanto, se illeciti, saranno sanzionati con riguardo ad altro titolo di reato (rientrando, ad esempio, nelle previsioni di cui agli artt. 326, 618, 621 e 622 c.p.). Ne deriva che, nei casi in cui l'agente compia sul sistema un'operazione pienamente assentita dall'autorizzazione ricevuta, ed agisca nei limiti di questa, il reato di cui all'art. 615 ter c.p., non è configurabile, a prescindere dallo scopo eventualmente perseguito;
sicché qualora l'attività autorizzata consista anche nella acquisizione di dati informatici, e l'operatore la esegua nei limiti e nelle forme consentiti dal titolare dello ius excludendi, il delitto in esame non può essere individuato anche se degli stessi dati egli si dovesse poi servire per finalità illecite.
Il giudizio circa l'esistenza del dissenso del dominus loci deve assumere come parametro la sussistenza o meno di un'obiettiva violazione, da parte dell'agente, delle prescrizioni impartite dal dominus stesso circa l'uso del sistema e non può essere formulato unicamente in base alla direzione finalistica della condotta, soggettivamente intesa.
Vengono in rilievo, al riguardo, quelle disposizioni che regolano l'accesso al sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto tempo la permanenza si può protrarre, da prendere necessariamente in considerazione, mentre devono ritenersi irrilevanti, ai fini della configurazione della fattispecie, eventuali disposizioni sull'impiego successivo dei dati.
1.5 Soprattutto da quest'ultimo passaggio della motivazione emerge chiaramente l'effettiva estensione del principio affermato dalle Sezioni Unite, che, infatti, nell'applicarlo hanno ritenuto configurabile il reato ex art. 615 ter c.p., in una fattispecie in cui un carabiniere aveva consultato proprio lo SDI per esigenze diverse da quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati per cui era stato legittimato ad operare sul sistema. Nell'occasione la Corte non ha coerentemente preso in considerazione le finalità per cui il militare aveva agito e la loro radicale estraneità ai compiti di istituto (procurare informazioni riservate sul conto di un soggetto al coniuge separato del medesimo), ma ha ritenuto abusivo l'accesso in quanto oggettivamente contrastante con la prescrizione di cui si è detto, nonostante lo stesso militare avesse utilizzato le proprie credenziali e le informazioni raccolte rientrassero per tipologia tra quelle per cui egli era legittimato, sussistendone i presupposti, a consultare la banca dati.
1.6 La fattispecie in relazione alla quale è stato affermato il principio invocato dai ricorrenti risulta all'evidenza sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio e pertanto la verifica sulla correttezza dell'applicazione della legge penale da parte del Tribunale si riduce a quella dell'accertamento della natura delle indicazioni contenute nella schermata d'ingresso allo SDI. Questione che invero il ricorso del BI ha eluso - sostenendo apoditticamente l'assenza di prescrizioni che vietassero agli operatori legittimati accessi non motivati da esigenze investigative - e che invece quello della RT, in maniera non meno assertiva, si limita a risolvere relegando il motivo dell'accesso nella sfera delle finalità irrilevanti per la configurabilità del reato.
1.7 In proposito deve invece ritenersi che gli accessi contestati agli indagati siano stati effettuati invito domino, in quanto la preventiva espressa selezione da parte del titolare del sistema di una determinata situazione quale presupposto per la consultazione dello stesso costituisce indubbiamente una prescrizione che definisce le condizioni oggettive che legittimano l'operatività sullo SDI anche e soprattutto da parte dei soggetti autorizzati ad operarvi in quanto in possesso delle credenziali di accesso. L'indicazione contenuta nella schermata menzionata nell'ordinanza - e cioè che le informazioni contenute nella banca dati erano "consultabili esclusivamente durante l'attività investigativa" - poneva dunque un espresso e perentorio divieto di accedere al sistema per esigenze diverse da quelle d'indagine, con la conseguenza che lo scopo "privato" dell'ingresso non attiene meramente alla sfera delle altrimenti irrilevanti finalità dell'agente, ma rappresenta la prova dell'oggettiva violazione del menzionato divieto. In breve: la condotta imputata deve considerarsi normotipo non tanto perché gli indagati hanno agito per finalità estranee ai compiti d'istituto, quanto perché non hanno interrogato lo SDI per l'unica ragione per la quale erano autorizzati a farlo. Nè può ritenersi che tale prescrizione non fosse conosciuta dagli odierni indagati, atteso che a tacer d'altro - come efficacemente sottolineato dal provvedimento impugnato - per ricercare le informazioni cui volevano accedere dovevano prima "cliccare" sul tasto di conferma dell'avvenuta lettura della schermata di cui si è detto.
2. Il ricorso del BI deve invece ritenersi fondato sotto altro profilo.
2.1 Il ricorrente, infatti, coglie nel segno laddove, sotto la rubrica della violazione della legge penale, invero lamenta soprattutto il difetto di motivazione in merito alla sussistenza del superamento della soglia di gravità indiziaria in relazione alla consapevolezza da parte dell'indagato che l'accesso sollecitatogli dalla collega IN (le cui credenziali, in quanto inferiore in grado, non le consentivano la consultazione di alcune categorie di dati) non fosse motivato da effettive esigenze d'indagine. Deve infatti ribadirsi che, in sede cautelare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo all'elemento oggettivo del reato, sia con riguardo all'elemento soggettivo, il cui apprezzamento può essere eseguito sulla base dei fatti che costituiscono la condotta materiale, ma deve tenere conto di tutti gli elementi accertati (Sez. 5, n. 42368 del 23 settembre 2004, Stabile ed altri, Rv. 229952). Posto che il BI e la IN operavano a stretto contatto nell'ambito dello stesso ufficio non è inverosimile, come prospettato dall'indagato nel corso del suo interrogatorio, che la fiducia determinata dai rapporti di colleganza gli avesse fatto presumere la legittimità della richiesta senza svolgere alcuna verifica in proposito. Ed il Tribunale non ha spiegato perché tale ipotesi sarebbe smentita dalle risultanze in atti, ma nemmeno ha giustificato la deduzione per cui sicuramente il BI venne richiesto di interrogare lo SDI direttamente dalla LE e non dalla IN, affermazione che in ogni caso avrebbe richiesto l'esplicitazione delle ragioni per cui anche in questo caso egli avrebbe effettivamente saputo ab initio di agire nell'interesse privato della sua dirigente e non per compiti di istituto (nè in tal senso può considerarsi sufficiente l'evidente paralogismo cui fugacemente sono ricorsi in alcuni passaggi i giudici perugini per cui, raggiunta la prova della consapevolezza della IN e della RT, se ne dovrebbe indurre anche quella del BI).
2.2 Infondata è invece l'analoga doglianza avanzata, peraltro in maniera assai generica e confusa, con il ricorso della RT. Infatti con riguardo alla posizione di quest'ultima i giudici dell'appello cautelare hanno dedotto in maniera tutt'altro che illogica la consapevolezza dell'indagata sulla natura dell'incarico ricevuto dalle sue stesse "parole" e cioè dal contenuto degli sms che la medesima si è scambiata con la LE il 17 dicembre 2012, la cui interpretazione è stata giustificata in maniera altrettanto logica - e dunque insindacabile in questa sede - dal Tribunale alla luce dell'intero contesto indiziario, risolvendosi le obiezioni in proposito sollevate dalla ricorrente nell'inammissibile tentativo di sollecitare questa Corte ad un riesame del merito ella valutazione compiuta nel provvedimento impugnato.
3. Fondati sono anche i motivi proposti sia dal BI che dalla RT con riguardo alle esigenze cautelari.
3.1 Deve infatti ammettersi che la motivazione resa dal Tribunale sul punto con specifico riguardo alla posizione dei due indagati non può ritenersi sufficiente. Infatti, con riguardo a quella di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), il provvedimento si concentra sulla posizione della LE e sulle circostanze indicative della sua personale pericolosità, deducendone in maniera tanto automatica, quanto apodittica anche quella dei due indagati summenzionati, per di più in difetto di qualsiasi analisi della personalità dei medesimi e senza tener nemmeno conto dell'occasionalità delle condotte loro eventualmente ascrivibili e dell'eventuale rilevanza dei rapporti di colleganza e/o subordinazione gerarchica che li legavano alla menzionata LE, correttamente individuata come l'ideatrice del disegno criminoso alla cui realizzazione avrebbero collaborato.
3.2 Anche con riguardo alla configurabilità del pericolo di inquinamento probatorio la motivazione non risponde ai parametri di completezza che definiscono le condizioni di legittimità dell'ordinanza che la contiene. Infatti, ancora una volta le giustificazioni offerte dal Tribunale riguardano precipuamente la posizione della LE. È quest'ultima infatti la vera protagonista degli episodi di presunto inquinamento cui il provvedimento fa riferimento, mentre la rilevanza sintomatica del comportamento tenuto dalla RT in una delle occasioni menzionate avrebbe richiesto una specifica dimostrazione da parte del Tribunale. Quanto al BI l'ordinanza in nessun modo chiarisce quali sarebbero le circostanze di fatto da cui sia stata dedotta la summenzionata esigenza cautelare, atteso che egli è rimasto estraneo agli episodi citati.
4. Infondato e per certi aspetti invero inammissibile è infine il ricorso della LE.
4.1 Posto che diverse delle censure avanzate dalla ricorrente con il primo motivo si risolvono nella denuncia di presunti travisamenti della prova è opportuno innanzi tutto ricordare i principi fissati da questa Corte in merito alla deducibilità di tale vizio. Come noto, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche "da altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame". Ciò comporta, in altre parole, che all'illogicità intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio. L'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'"atto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame". Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. Qualora, poi, la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023;
Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141). Infine va ricordato che il vizio in questione concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168).
4.2 Ciò premesso, quanto all'omessa valutazione del contegno tenuto dalla LE all'udienza dinanzi al Tribunale dei Minorenni, la doglianza è palesemente inammissibile, non avendo la ricorrente manifestato le ragioni della presunta decisività della circostanza. Manifestamente infondata ed anche generica è invece la censura relativa alla presunta retrodatazione del momento in cui l'indagata avrebbe avuto conoscenza del contenuto della relazione della MA. In proposito, infatti, il Tribunale ha fornito esauriente e non manifestamente illogica giustificazione del suo convincimento, mentre la lamentela si risolve, nella sua ultima sostanza, nell'obiezione per cui il difensore della medesima non avrebbe potuto comunicarle, nemmeno per grandi linee, il contenuto della suddetta relazione avendone effettuato il 13 novembre 2012 solo una rapida lettura in cancelleria. Obiezione che appare tanto assertiva quanto illogica, atteso che, se tale è l'oggetto del contendere, non si comprende per quale motivo il legale della LE, anche attraverso una eventualmente veloce lettura, non avrebbe potuto comprendere il senso delle conclusioni assunte dalla consulente, essendo quindi in grado di riportarlo alla propria cliente.
4.3 Parimenti inammissibili sono le doglianze - sempre sollevate con il primo motivo di ricorso - relative ai contatti tra l'indagata e la IN la mattina del 14 novembre 2012. Infatti i giudici del merito hanno tratto l'evidenza del contenuto di tali contatti (e cioè quello di concordare le ricerche sullo SDI) dalla significante coincidenza temporale tra gli sms che le due donne si sono scambiate e gli accessi abusivi compiuti dalla postazione della IN, nonché dal fatto che questi ultimi fossero finalizzati all'acquisizione di informazioni di esclusivo interesse della LE. La linea argomentativa così sviluppata appare immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerente al compendio probatorio di riferimento, mentre la ricorrente si è limitata a contestare in maniera apodittica la presunta neutralità dell'intervenuto scambio di messaggi senza, per l'appunto, confrontarsi compiutamente con il ragionamento svolto dal giudice dell'appello cautelare, rivelando in tal modo l'assoluta aspecificità dell'impugnazione sul punto, mentre l'osservazione sulla presunta inverosimiglianza del conferimento di un mandato criminale per telefono risulta priva di pregio logico oltre che assolutamente generica. Quanto poi, all'arbitrarietà della svalutazione di quella che sarebbe una sorta di prova d'AL (e cioè il documento da cui si evincerebbe che la LE la mattina dello stesso 14 novembre era stata convocata alla riunione della Commissione protezione sociale e benessere del personale) la ricorrente non si è premurata, se non in maniera del tutto apodittica e generica, di confutare le puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale per contestare la decisività della circostanza e cioè che non vi sarebbe prova che la riunione si fosse effettivamente tenuta o che l'indagata vi avesse partecipato, ma, soprattutto, che l'orario della medesima non sarebbe incompatibile con la possibilità per la LE di incontrare prima del suo inizio la IN nei locali della Questura e ciò a tacere dell'oggettivo riscontro dei contatti tra le due costituito dai già menzionati sms.
4.4 Con riguardo, infine, alle censure relative all'interpretazione resa dal Tribunale in merito al contenuto dei messaggi, oggetto di intercettazione, scambiati tra la LE e, rispettivamente, la RT e l'avv. NA, non può non evidenziarsi come le stesse si riducano alla prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) del citato art. 606. Ciò premesso e ricordato che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190), deve comunque evidenziarsi come, in merito alla corrispondenza tra l'indagata e la RT, il Tribunale abbia seguito un ragionamento rigoroso e pienamente giustificato dall'oggettivo contenuto degli sms intercettati, atteso che la menzionata RT ha effettivamente ammesso, attraverso i propri messaggi, di aver effettuato l'accesso allo SDI e di averlo fatto su richiesta della LE. In maniera del tutto logica, dunque, i giudici perugini - alla luce dell'intero contesto indiziario che invece la ricorrente ha cercato comprensibilmente, ma non per questo legittimamente, di atomizzare - hanno letto le risposte fornite dall'indagata come il tentativo di arginare le incaute ammissioni della collega proprio nel timore - rivelatosi fondato - di essere oggetto di intercettazione. Quanto invece ai messaggi scambiati con la NA, sempre premesso quanto sopra illustrato, è invece sufficiente ricordare che gli stessi sono stati citati dal Tribunale solo ad abundantiam - come è reso evidente dal testo del provvedimento impugnato - ne' il ricorso ha saputo altrimenti dimostrare la decisività assunta dall'elemento di prova nella tenuta del ragionamento probatorio seguito nel provvedimento impugnato.
4.5 Venendo al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsene l'assoluta genericità, nonché la manifesta infondatezza.
La motivazione del provvedimento impugnato si è infatti diffusa, come già accennato trattando della posizione degli altri ricorrenti, nell'esplicitazione delle ragioni poste a sostegno della valutazione sulla sussistenza, con riguardo alla posizione della LE, del pericolo di inquinamento della prova e di quello di recidivanza. Quanto al primo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha operato specifico e pertinente riferimento agli episodi - descritti nelle pagine precedenti del provvedimento - ritenuti indicativi del tentativo di polluzione, episodi la cui univocità di significato non richiedeva ulteriori annotazioni. In relazione al pericolo di reiterazione, il provvedimento impugnato insistendo in maniera circostanziata e con argomentazioni tutt'altro che illogiche sulle modalità del fatto, ha tratto conclusioni parimenti rigorose sulla sua gravità e sulla personalità dell'indagata - dovendosi ricordare in proposito come, ai fini dell'affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, il giudice può porre a fondamento della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto da cui ha dedotto anche la sua gravità (Sez. 5, n. 35265 del 12 marzo 2013, Castelliti, Rv. 255763) - mentre il ricorso si limita in proposito a denunciare generici difetti di motivazione senza preoccuparsi di confutare quella effettivamente resa dal Tribunale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con riguardo alle posizioni di BI NO e di RT FA, nei confronti di quest'ultima limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso della RT.
Rigetta il ricorso di LE IC che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014