Sentenza 21 novembre 2017
Massime • 1
In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
Leggi di più… - 3. Fonti aperte usate per scienza privata del giudice? (Cass. 21310/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 giugno 2024
Le c.d. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete internet, possono costituire parametro al fine di valutare l'utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione o l'incolpazione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sent., (data ud. 26/04/2022) 01/06/2022, n. 21310 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SERRAO Eugenia - Presidente - Dott. ANTEZZA Fabio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.G., nato a (OMISSIS), difeso di fiducia dall'avv. AC; avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, in funzione di …
Leggi di più… - 4. Intercettazioni: interpretazione diversa dal giudice di meritoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2023
1. La questione: interpretazione dell'intercettazione Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava un'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 90, oggetto dei capi 15) e 16) dell'imputazione provvisoria. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore di uno degli indagati che, tra i motivi ivi addotti, deduceva plurimi vizi della motivazione, in parte mancante, in parte illogica e contraddittoria, per travisamento delle intercettazioni ambientali e telefoniche. Potrebbero interessarti anche: Intercettazioni: gli aspetti privacy della riforma Nordio …
Leggi di più… - 5. Frode informatica: sussiste in caso di utilizzo di carte clonate per il prelievo di carburanteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l'erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento specializzante del reato di cui all' art. 640-ter c.p. , rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di carte di pagamento clonate, disciplinata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2017, n. 6722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6722 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2017 |
Testo completo
06722-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE сл TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/11/2017 PIERO SAVANI - Presidente - Sent. n. sez. 3048/2017 DONATELLA GALTERIO ANGELO MATTEO SOCCI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N.45636/2017 CLAUDIO CERRONI ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA FF nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per: «Inammissibilità del ricorso>>. Udito il difensore, Avv. Fabio Greco, che ha concluso per: «Accoglimento del ricorso». RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con decisione del 9 febbraio 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cassino del 13 marzo 2013, rideterminava la pena inflitta a Di RO FA in anni 4 di reclusione ed € 9.000,00 di multa, relativamente al reato di cui agli art. 81, cod. pen. e 73, T. U. stup. perché, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, cedeva reiteratamente a NA NO lo stupefacente di cui ai capi A, B, e C;
in Pontecorvo e altrove, fino al 23 maggio 2010. Con la recidiva reiterata specifica, ex art. 99, comma 5, cod. pen. (capo R, dell'imputazione). Il Tribunale aveva assolto Di RO FA dal reato di cessione di stupefacente sub C, perché il fatto non sussiste, e lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed € 27.000,00 di multa, riuniti i reati con il vincolo della continuazione.
2. Ricorre per Cassazione Di RO FA, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, relativamente alla responsabilità del ricorrente, per la cessione dello stupefacente di cui alla lettera A), come richiamata nel capo R) dell'imputazione. La motivazione delle due decisioni di merito è palesemente illogica e travisa le risultanze probatorie. Tutta la motivazione si basa sulla telefonata del 10 aprile 2010, n. 241, relativamente allo stupefacente sequestrato nel febbraio 2010. La decisione impugnata tuttavia non analizza logicamente le alternative ricostruzioni della telefonata, più coerenti sotto il profilo logico, ovvero lamenti per crediti concessi a clienti. Il sequestro è del 22 febbraio 2010, mentre la conversazione è intervenuta circa due mesi dopo, il 14 aprile 2010, quindi anche la 1 Ars Molle Gen distanza temporale tra i due eventi non li collega. Inoltre l'imputato in reato connesso (LI OV) non accusa il ricorrente, mentre parla di altri due coimputati. 2. 2. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in ordine al mancato riconoscimento del quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup., relativamente all'episodio di cessione sub. C), come richiamato nella lettera R), dell'imputazione. Solo sulla base di una cifra (€ 1.500,00) non si concede il quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. tale cifra del resto è emersa in una conversazione telefonica, travisata, intercorsa oltre un mese dopo dei fatti tra il Di RO e il NA. L'unico riscontro oggettivo del processo è rappresentato daun sequestro di una modica quantità, soli 10 gr., in danno di De AN e AR. 2. 3. Violazione di legge, art. 597, cod. proc. pen. laddove il giudice d'appello ha escluso le circostanze attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, pur ritenendo implicitamente non sussistente la recidiva. Il giudice di primo grado riconoscendo la recidiva ne aveva annullato gli effetti con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sede di appello si omette qualsiasi considerazione in ordine alla recidiva, e quindi deve ritenersi una formale disapplicazione della stessa. Tuttavia in sede di determinazione della pena la sentenza di secondo grado incorre in una palese violazione dell'art. 597, cod. proc. pen. ovvero esclude le circostanze attenuanti generiche, concesse invece dal giudice di primo grado. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato, limitatamente al trattamento concessione delle circostanze attenuanti generiche;
sanzionatorio, 2 Arp Mella Sear inammissibile nel resto perché proposto con motivi manifestamente infondati, generico e peraltro articolato solo in fatto, e reiterativo dei motivi di appello;
inoltre, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. 3. 1. Relativamente alle circostanze attenuanti generiche, si deve rilevare che la sentenza di primo grado aveva concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva (pag. 26 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata, invece, non considera le circostanze attenuanti generiche, le nega, e quindi la decisione sul punto deve annullarsi, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 3. 2. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve rilevarsi l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale, in quanto l'annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio (vedi Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014 - dep. 11/11/2014, Barchetta ed altri, Rv. 26105001 e Sez. 1, n. 36331 del 30/06/2015 - dep. 08/09/2015, Cafasso, Rv. 26452801).
4. Il ricorso risulta inammissibile nel resto. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, О affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la 3 Conf Motta Soci stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di - impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, DA ed altri, Rv. 200705). 4. 1. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) contiene esaustiva motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con analisi di tutto il materiale probatorio e rileva la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli (capo R, in relazione ai capi A e C, dell'imputazione) da numerosi elementi probatori (nemmeno contestati con il ricorso per Cassazione o con l'appello), ovvero: dalle conversazioni intercettate emergeva come il NA, unitamente a De AN, LA e IN, era solito rifornirsi di stupefacente dal Di RO, dimorante nel Comune di Giugliano, da smerciare poi nella Provincia di Frosinone;
LA, De AN e NA con tre distinte autovetture si sono recati da Sora a Giugliano nei pressi dell'abitazione del Di RO (due autovetture erano seguite dalla P.G., tramite GPS) per l'acquisto dello stupefacente le affermazioni degli - imputati del viaggio per altri motivi, vengono analizzate e logicamente ritenute non reali dalla decisione impugnata -; le conversazioni telefoniche intercettate nel viaggio di ritorno a Sora dei tre acquirenti;
le tre autovetture viaggiavano "di conserva", ovvero l'autovettura con il carico di stupefacenti in mezzo e le altre due che precedevano e seguivano la stessa per evitare controlli di P.G. casuali -; tutte le intercettazioni potevano leggersi per la ricostruzione dei fatti come operata dal primo giudice e confermata dalla sentenza impugnata. 4 Arx Mollan face Inoltre, nel ricorso per Cassazione sul punto, si ritiene travisata una intercettazione ma non viene allegato il relativo contenuto, di cui sostanzialmente si assume il travisamento, e quindi anche per questo il ricorso deve ritenersi generico, non autosufficiente e non specifico: «Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi 0 dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901). Per le intercettazioni cfr. Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 25951601: «In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile». L'omessa allegazione del contenuto della telefonata, ritenuta travisata, non consente a questa Corte il controllo sul denunciato travisamento della prova (difformità decisiva ed incontestabile). Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: «Il ricorso per Cassazione, per travisamento del contenuto di una intercettazione, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione del contenuto della telefonata, o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta telefonata, in quanto necessario ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione, come inteso dal giudicante, poichè la difformità deve risultare decisiva ed incontestabile».
5. Relativamente alla richiesta applicazione del quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. per l'episodio sub C, del capo R, dell'imputazione, la decisione impugnata contiene adeguata motivazione, non 5 مو contraddittoria e non manifestamente infondata, rilevando come «Oltre al dato quantitativo, deve essere apprezzato il riferito e complessivo contesto criminale nel quale i descritti fatti illeciti sono stati consumati e l'ampio lasso temporale di diversi mesi (almeno da febbraio a giugno 2010) nel quale i reati sono stati commessi». In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti). (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017 - dep. 07/09/2017, Nafia e altri, Rv. 27076701) Inoltre anche per il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup., si ritiene travisata la telefonata, senza allegare il contenuto della stessa, relativamente alla somma dell'acquisto dello stupefacente per non meno di € 1.500,00. dichiarato6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00. 6 Angeblattes faci
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 21/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Piero SAVANI срцев Полько бржуй DEPORT 2013 TERE AL CAND ani Luc