Sentenza 3 dicembre 2021
Massime • 3
In tema di prova documentale, l'ordinanza di custodia cautelare emessa in un diverso procedimento penale, in quanto documento equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato pronunciata in un distinto processo, pur potendo legittimamente essere acquisita al fascicolo dibattimentale nel contraddittorio delle parti, può essere utilizzata come prova limitatamente all'esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quel processo, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio alla sola sentenza irrevocabile.
In tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e la contravvenzione di gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione.
In tema di giudizio immediato, gli atti di indagine acquisiti prima dell'esercizio dell'azione penale, ma non depositati dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta ex art. 454 cod. proc. pen. (nella specie, intercettazioni telefoniche effettuate in un diverso procedimento) sono utilizzabili a condizione che, in caso di ammissione della prova che su di essi si fonda, sia garantito all'imputato il diritto pieno ed effettivo al contraddittorio, mediante la legittimazione all'esercizio postumo di facoltà difensive non tempestivamente esercitate per cause indipendenti dalla sua volontà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2021, n. 39076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39076 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
Testo completo
39076-22 REPUBBLICA LINA' In nome del Popolo ITno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2299/2021 GASTONE ANDREAZZA -Presidente - UP 03/12/2021- ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 6573/2021 -Relatore- AL ACETO GIUSEPPE NOVIELLO EN SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SI AL nato a [...] il [...] TR TR nato a [...] il [...] TT GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AL ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi. uditi, per le parti civili, gli AVV.TI MARCO DAL TOSO, MASSIMILANO LEONETTI, TIZIANA SGOBBI, quest'ultima sostituto processuale dell'AVV. ALESSANDRA ZIMITTI, che si riportano alle conclusioni depositate in udienza insieme con le rispettive note spese;
uditi per gli imputati, gli AVV.TI PIRRO CARLALBERTO NICOLA e DI BLASIO FEDERICO, difensori di SI AL, I'AVV. MAZZACUVA NICOLA, difensore di TR TR, l'AVV. STEFANI JACOPO, difensore di TT GI, che chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. 6573/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22/09/2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 10/10/2019 del Tribunale del medesimo capoluogo, esclusa la recidiva contestata al OS LD, ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di cinque anni e un mese di reclusione, ha escluso il concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. in capo alle costituite parti civili, Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano, ha confermato nel resto la sentenza impugnata che aveva dichiarato OS LD, ON TR e TO AN colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen., contestato al capo A della rubrica, il OS ed il ON colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, contestato al capo B della rubrica, nonché del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, contestato ai capi C, D ed E della rubrica, il TO colpevole del reato di cui al capo E della rubrica, il OS ed il TO colpevoli del reato di calunnia di cui all'art. 368 cod. pen. contestato al capo F della rubrica. Per i Giudici di merito gli imputati, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con plurime operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, avevano gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali, costituiti prevalentemente da rifiuti indifferenziati urbani, per non meno di 37.000 metri cubi, in particolare utilizzando un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciato alla società «I.P.B. S.r.l.»>, ma ritenuto inefficace nei confronti dell'affittuaria «l.P.B LI S.r.l.» per mancanza di deposito di valida fideiussione. Nello specifico, avevano gestito in modo del tutto clandestino e abusivo presso la «IP LI S.r.l.», dal 1° marzo 2018 al 4 ottobre 2018, rifiuti, costituiti prevalentemente da una miscellanea di rifiuti di origine diversa (tipologie di materiali post-consumo di uso comune nonché rifiuti da produzione industriali/artigianali) in "balle reggiate", stoccati presso il sito di Milano via Chiasserini 19-21, gestito in affitto d'azienda da «IBP LI S.r.l.»>>, successivamente trasferiti, in parte, presso le discariche abusive situate in Verona San MA, EL, Fossalta di Piave. Per tale condotta gli imputati sono stati ritenuti penalmente responsabili del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. rubricato al capo A. Per la abusiva gestione dei singoli siti adibiti a discarica (Milano, Verona San MA, EL, Fossalta di Piave) sono stati ritenuti colpevoli anche del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato ai capi B (sito di Milano, contestato ai soli OS e ON), C (sito di Verona San MA, contestato a OS e ON) e D (sito di Fossalta di Piave, contestato ai tre ricorrenti). Il OS ed il TO sono stati altresì condannati per il reato di cui agli artt. 110, 368 cod. pen. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sapendolo innocente, avevano simulato le tracce del reato di gestione illecita di rifiuti a carico di EL AS ZE, già dipendente della «IP LI S.r.l.», il OS chiedendogli, quale datore di lavoro, di assumere la carica di procuratore della società «ZE UA IT S.r.l.» (società conduttrice del capannone utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti in Fossalta di Piave) e successivamente apponendo la sua firma apocrifa in calce al contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto anche dal TO quale legale rappresentate della società «PR LI S.r.I., proprietaria del capannone, il TO riferendo falsamente alla polizia giudiziaria di aver consegnato allo stesso le chiavi del capannone, così determinando l'avvio di un procedimento penale a suo carico.
2.Hanno proposto ricorso per cassazione i sigg.ri OS LD, TO AN e ON TR.
3.OS LD propone nove motivi.
3.1.Con il primo deduce il vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione dei motivi di appello. Lamenta che, a fronte di specifiche censure sulla insussistenza della propria responsabilità in merito alla gestione illecita tanto del sito di Via Chiasserini, quanto di quelli localizzati in Verona San MA, Fossalta di Piave e EL, nonostante le concrete evidenze atte a fornire certezza sia in merito alla sussistenza, nei confronti della «IP LI S.r.l.», di un valido titolo autorizzativo, sia in relazione ai soggetti che hanno avuto effettiva disponibilità delle discariche abusive, la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado riproponendone integralmente la motivazione senza un reale ed effettivo esame delle censure proposte che riguardavano argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli trattati in primo grado.
3.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione illogica e apparente in relazione alla integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., con riferimento alla ritenuta illiceità dell'attività svolta nel sito di Via Chiasserini di Milano, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla disapplicazione della normativa statale di riferimento con applicazione analogica "in malam partem" della normativa regionale. Afferma che, sulla scorta di una corretta interpretazione dell'art. 29-sexies, commi 4 e 9-septies, d.lgs. n. 152 del 2006, la società «IP LI S.r.l.», in quanto cessionaria dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla 2 società IP S.r.l.», doveva ritenersi autorizzata alla gestione dell'impianto senza la necessità di una nuova, preventiva garanzia finanziaria di natura fidejussoria non essendo più applicabili le disposizioni della delibera di giunta regionale n. 19461 del 19/11/2004 a seguito delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 46 del 2014. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale (cui la Corte di appello ha fatto acritico riferimento), il rilascio della polizia fideiussoria non costituisce (più) condizione sospensiva di efficacia dell'AIA (come previsto dalla DGR n. 19461/2004) tanto più che nel caso in esame la polizza era già stata comunque rilasciata dalla società cedente. Il diverso argomentare del primo Giudice (avallato dalla Corte di appello) aprirebbe le porte ad un'interpretazione delle disposizioni statali in materia penale diversa da regione e regione con palese violazione dell'art. 117, comma 2, Cost. che attribuisce la potestà punitiva penale alla esclusiva competenza dello Stato.
3.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di apparenza e mancanza di motivazione con riferimento all'interpretazione del contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 23/10/2018 tra le due funzionarie della Città Metropolitana di Milano, le dott.sse Raffaella IT e Antonella Perosa, che il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto irrilevante ma dalla quale risulta che la voltura dell'AIA era stata ritenuta dal loro superiore gerarchico, dott. De Vita, valida ed efficace. L'interpretazione fornita dalla Corte di appello è contraddittoria, illogica, apodittica ed unilateralmente orientata ad avallare l'ipotesi accusatoria senza nemmeno valutare possibili ipotesi alternative ragionevolmente percorribili alla luce della testimonianza resa dall'Ing. MA che aveva avvalorato quanto ritenuto dal dott. De Vita in ordine alla persistente validità dell'AIA. Peraltro, aggiunge, la Corte di appello non ha nemmeno accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione della testimonianza del dott. De Vita sul rilievo che questi non fosse a conoscenza di quanto accaduto prima dell'assunzione dell'incarico di nuovo responsabile dell'ufficio.
3.4.Con il quarto motivo deduce il travisamento della prova in relazione alla propria partecipazione alla gestione dei tre siti di Verona San MA, EL e Fossalta di Piave. La prima prova travisata è costituita dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere, applicata nei suoi confronti e depositata dal PM in data 20/06/2019, che la Corte di appello erroneamente afferma non riguardare le discariche oggetto dell'odierno processo e dalla quale, invece, emerge che l'unico gestore delle discariche di Verona San MA e EL era MA AN che il ricorrente aveva conosciuto a fine agosto 2018 e con il quale aveva avuto contatti solamente nel periodo compreso tra il 10 e il 20 settembre 2018, per 3 quanto riguarda il sito di Verona, e dal 22 al 23 settembre dello stesso anno per quanto riguarda il sito di EL. Ulteriore travisamento riguarda la testimonianza dell'ing. GA, consulente tecnico del PM, dalla quale risulta che i due siti, quello di Verona San MA e quello di Fossalta di Piave, erano pieni di rifiuti illecitamente stoccati in gran quantità già dal 22 marzo 2018 ed anzi in quest'ultimo già dal 2017. 3.5.Con il quinto motivo deduce la apparenza e quindi la mancanza di motivazione in relazione allo scambio epistolare occorso tra il 05/07/2018 e il 13/07/2018 tra Città Metropolitana, «IBP IT S.r.l.» e l'ing. MA e, dunque, successivamente alla dichiarazione di falsità della polizza fideiussoria. Afferma che la prova documentale sottoposta in visione, nel corso del giudizio di primo grado, ai testimoni MA e IT, era stata integrata in appello con ulteriori produzioni (lo scambio epistolare sopra indicato) del tutto neglette dai Giudici territoriali secondo cui i nuovi documenti (mai visionati dai suddetti testimoni) nulla aggiungevano rispetto al compendio probatorio già in atti. Sennonché, tale documentazione aggiunge smentiva in maniera inequivocabile la rottura definitiva con la Città Metropolitana a seguito della presentazione di una polizza fideiussoria risultata poi falsa, affermata dal primo Giudice e ribadita dalla Corte di appello con motivazione viziata.
3.6.Con il sesto motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia contestato al capo F, inadeguatamente ritenuto provato, dai Giudici distrettuali, dal mero possesso del contratto recante la firma falsa di El KI, documento che egli stava tentando di occultare, condotta, quest'ultima, in evidente contrasto con la volontà di accusare qualcuno simulando a suo carico le tracce di un reato.
3.7.Con il settimo motivo deduce l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile della società «IP S.r.l.» e di CA TI per difetto dello "ius postulandi", ai sensi degli artt. 78, comma 1, e 100, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità delle disposizioni risarcitorie. Osserva che l'Avv. Antonella TI, socia della «IP S.r.l.»> con una quota di partecipazione al 20%, in quanto titolare del diritto ad agire in giudizio per la tutela degli interessi patrimoniali della società legalmente rappresentata da CA TI, ha esercitato il patrocinio rappresentando se stessa senza aver conferito la necessaria procura speciale ad un difensore. Il fatto che la persona titolare del diritto ad agire in giudizio sia un avvocato, non la esonera dalla necessità di stare in giudizio per mezzo di un (diverso) difensore munito di procura speciale.
3.8.Con l'ottavo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 185, cod. pen., 74 e 538 cod. proc. pen., 2043 cod. civ., in relazione alle 4 statuizioni civili in favore della Città Metropolitana di Milano, del Comune di Milano e della società «IP S.r.l.>>. La Corte di appello, afferma, facendo ricorso alla motivazione "per relationem" non ha effettuato alcuna autonoma valutazione sull'esistenza del nesso eziologico tra le condotte ascritte al ricorrente ed il danno patrimoniale o non patrimoniale direttamente cagionato alle parti civili. Il mero deposito di rifiuti, aggiunge, non può costituire, secondo l'id quod plerumque accidit, antecedente causale necessario dell'incendio del relativo impianto di stoccaggio (peraltro di natura dolosa) che avrebbe potuto verificarsi anche in assenza dei rifiuti o in presenza di valida autorizzazione.
3.9.Con il nono motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche a fronte di specifico motivo di appello sul punto. Insufficiente, afferma, il mero richiamo ai precedenti penali ed alla gravità dei fatti senza una valutazione della capacità a delinquere e dei motivi della condotta sui quali la Corte di appello non ha speso una sola parola.
3.10.Con motivo aggiunto di ricorso, il OS ha ulteriormente sviluppato le ragioni a fondamento del secondo motivo del ricorso introduttivo. Ribadisce, al riguardo, che l'art. 29-sexies, comma 9-septies, d.lgs. n. 152 del 2006, non si presta ad equivoci interpretativi nella parte in cui non subordina l'efficacia dell'AIA alla prestazione di una garanzia fideiussoria, con conseguente illegittimità della interpretazione della Corte di appello che, in violazione del divieto di analogia "in malam partem" e della riserva assoluta di legge, insiste nel richiamare la delibera di giunta regionale che subordina tale efficacia alla prestazione di una garanzia non richiesta dalla legge ad essa sopravvenuta.
4.Il TO propone quattro motivi.
4.1.Con il primo deduce l'erronea applicazione degli artt. 110, 452- quaterdecies cod. pen. e 256, d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Lamenta che la condotta dell'aver dato in affitto, oltretutto a prezzi di mercato ed in tempi sicuramente non sospetti, il capannone della PR LI S.r.l.» (di cui era liquidatore) alla società «ZE UA IT S.r.l.» per la gestione di uno (quello di Fossalta di Piave) dei tanti siti dell'organizzazione diretta dal OS non può integrare gli estremi del concorso nel reato abituale di traffico illecito di rifiuti. Al più gli potrebbe essere imputata una condotta connivente/tollerante, giammai concorsuale, il concorso nel reato di gestione di discarica abusiva, ma egli non sapeva nulla di come operasse IP/ZE UA, né delle vicende amministrative che riguardavano il rapporto di IP LI con la Città Metropolitana di Milano. La scoperta, postuma, dell'illecito utilizzo del 5 capannone costituisce un 'post-factum' penalmente irrilevante a fronte, oltretutto, di un'attività inizialmente (ed apparentemente) lecita (il ricorrente riporta, sul punto, stralci delle dichiarazioni rese dal IR come a loro volta riportate nell'atto di appello). Gli elementi di prova indicati dalla Corte di appello dimostrano, come detto, una possibile connivenza, giammai un concorso nel reato di traffico illecito di rifiuti, considerato che egli, successivamente alla stipula del contratto di locazione, non aveva prestato alcuna attività. Non rilevano, in senso contrario, i contatti telefonici con il ET e l'incontro del 17/11/2018 a Desenzano del Garda con il IR, il ET ed il OS, elementi dai quali desumere, casomai, il concorso nella gestione illecita del sito di Fossalta di Piave, le cui sole vicende la sentenza impugnata afferma che egli conosceva. V'è piuttosto da dire che l'incontro di Desenzano prova che egli nulla sapesse dell'attività illecita dei suoi presunti complici se è vero secondo la tesi - accusatoria che l'incontro era finalizzato a farlo tacere;
prova ne sia: a) il fatto - che il IR, conversando con altri, si riferisce a lui chiamandolo per cognome;
b) che prima della stipula del contratto del 21/06/2018 non v'erano stati contatti telefonici con gli altri sodali;
c) che dopo l'incendio del sito di Milano nessuno lo aveva contattato. Sotto altro profilo contesta che la propria condotta possa essere qualificata come gestoria del capannone.
4.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, e relativo vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Richiamando gli argomenti oggetto del primo motivo, ribadisce che la mera messa a disposizione del capannone non può integrare la contravvenzione contestata al capo E della rubrica né la motivazione utilizzata per confermare la responsabilità per il reato di cui al capo A (traffico illecito di rifiuti) può essere tralaticiamente utilizzata a tal fine. Egli - afferma si è limitato a concedere in - affitto il capannone ma non ha né realizzato, né gestito la discarica, sicché è contraddittorio affermare che, ai fini della integrazione del reato, da un lato è sufficiente la messa a disposizione del capannone, dall'altro che egli è responsabile della gestione della discarica stessa.
4.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen., il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese il 16/11/2018 in violazione delle garanzie stabilite dagli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. Premette che l'accusa muove dalle sole dichiarazioni auto-indizianti da lui rese alla Polizia Locale di Fossalta a seguito del ritrovamento del contratto di affitto presso la casa dei genitori del OS e afferma che tale ritrovamento, cui era seguito un servizio di O.C.P. presso il capannone e l'accertamento di quanto in esso contenuto, imponeva l'adozione delle cautele di cui all'art. 63, cod. proc. pen. Inoltre, non vi sono elementi per ritenere la sua responsabilità per i fatti descritti nella prima parte della rubrica (convincimento di EL AS ad assumere la carica di legale rappresentante di ZE UA, di redazione del contratto, di falsificazione della firma dell'EL AS) e, afferma, la motivazione della Corte di appello sul punto è del tutto apparente e contraddittoria non essendo emerso un solo elemento dal quale ragionevolmente inferire tale responsabilità a titolo concorsuale con il OS, cui la Corte di appello fa riferimento pressoché esclusivo nel ricostruire i relativi fatti. Nè tale vuoto può essere colmato con la mera consapevolezza della falsità della firma apposta sul contratto di affitto.
4.4.Con il quarto motivo invoca l'annullamento delle statuizioni civilistiche di condanna.
5.Il ON propone dieci motivi.
5.1.Con il primo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 752/18 per violazione degli artt. 267, 268, 430, 454, comma 2, 526, 546 e 598 cod. proc. pen., siccome acquisite al fascicolo del dibattimento solo all'esito dell'esame del testimone AN (avvenuto a dibattimento ampiamente avviato) benché presenti nel fascicolo del pubblico ministero prima della emissione del decreto di giudizio immediato e non offerti in 'discovery' alla difesa. Esclusa in radice la possibilità, sostenuta dalla Corte di appello, di considerare tali intercettazioni un'indagine integrativa ex art. 430 cod. proc. pen. (a tacer d'altro comunque non consentita per le intercettazioni), resta il fatto aggiunge il ricorrente che la acquisizione delle intercettazioni effettuata solo - dopo l'esame del testimone che era il suo interlocutore nelle conversazioni ん intercettate, lo ha privato anche della possibilità di controesaminarlo.
5.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 192, 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen., in relazione all'individuazione dei canoni di imputazione soggettiva o comunque alla sua ritenuta compartecipazione a tutti i fatti indicati nella rubrica, anche in relazione all'elemento degli ingenti quantitativi di rifiuti, e relativo vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Afferma che la attribuzione alla sua persona di tutte le condotte descritte nella rubrica si basa su argomenti illogici e su una valutazione niente affatto organica del quadro probatorio;
in particolare: -viene ritenuto gestore di fatto "preponderante" delle società GEA LOG S.r.l.» e «WASTE SOLUTION S.r.l.», legalmente rappresentate dal fratello che, però, è suo coimputato e non risulta estromesso dalla gestione operativa delle due società; 7 la affermata "preponderanza" della gestione, che non esclude l'operatività dell'amministratore di diritto, non si traduce nella sentenza impugnata nella indicazione degli specifici settori di intervento dell'imputato né degli atti gestionali a lui riferibili e, dunque, nella indicazione di prove della sua compartecipazione a singoli fatti-reato, temporalmente datati, diverse dalla mera amministrazione di fatto degli enti interessati;
mancano, peraltro, le prove della sua effettiva attività gestoria di fatto alla stregua degli insegnamenti giurisprudenziali sul punto, non essendo sufficiente l'affermato svolgimento dell'attività di procacciatore di affari riferita dal ricorrente in sede di interrogatorio del 25/03/2019; -manca, dunque, l'esatta individuazione dei comportamenti illeciti a lui effettivamente attribuibili in chiave concorsuale al fine di accertare precisamente le condotte poste in essere ai sensi dell'art. 110 cod. pen. in relazione a tutte le condotte materialmente poste in essere dal OS sin dal marzo del 2018, e che tuttavia egli aveva conosciuto solo nell'estate di quell'anno (come pure la Corte di appello riconosce), con evidenti ricadute anche sulla attribuzione a lui degli ingenti quantitativi di rifiuti oggetto di imputazione;
- dall'ordinanza di custodia cautelare applicata a ventiquattro persone, relativa, tra gli altri, allo sversamento di ingenti quantità di rifiuti nei siti di Verona San MA, EL e Fossalta di Piave, richiamata in motivazione dalla Corte di appello, non risulta in alcun modo il proprio coinvolgimento;
non è certo che egli avesse impartito direttive di dettaglio ai propri autisti - (lo afferma la sentenza di primo grado) così che non è possibile, sul piano logico, attribuirgli con certezza come fa la Corte di appello - tutti i trasporti effettuati - dagli autisti AI AI, CU IN e TI IN che, peraltro, erano lautamente pagati in nero dal OS, tanto più che il contratto tra «IBP LI>> e GEA LOG» era stato stipulato a fine giugno 2018, con esclusione alla sua persona anche dei trasporti effettuati in precedenza;
il OS, anzi, era persona perfettamente in grado di muoversi in autonomia ed aveva certamente l'intenzione di sostituire una volta per tutte la GEA LOG S.r.l. sopratutto perché di lì a poco il ON avrebbe scoperto quanto il OS aveva ordito alle sue spalle;
- quanto ai reati di gestione illecita di rifiuti, la Corte di appello si è sforzata di interpretare una serie di conversazioni intercettate per trarne la prova della consapevolezza del ricorrente della illiceità dei siti di raccolta dei rifiuti senza però individuare condotte, esattamente collocate nel tempo, di compartecipazione, in accordo con il OS, ritenuto il 'dominus' ed il vertice apicale della gestione dei rifiuti stessi, all'allestimento di mezzi e attività continuative. 8 5.3.Con il terzo motivo, che riguarda il sito di Verona San MA, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 42, 43, 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 192, 530, 533, 546, 598 cod. pen., in relazione all'accertamento dei requisiti soggettivi necessari per l'integrazione dei reati di cui ai capi A e C della rubrica e relativo vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Riprendendo gli argomenti sviluppati con il secondo motivo, ribadisce che la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive volte a contrastare ogni singola contestazione dei fatti;
i Giudici distrettuali si sono limitati ad una "valutazione d'insieme" delle risultanze istruttorie senza confrontarsi dettagliatamente sui vari analitici rilievi difensivi. Nello specifico: -la Corte di appello non ha argomentato l'assunto secondo il quale egli era conoscenza dell'esistenza del capannone non autorizzato di Verona San a MA e che avesse partecipato personalmente al relativo trasporto e raccolta dei rifiuti, benché la stessa Corte di appello dia più volte atto di un accordo esclusivo tra il OS ed il AN per la gestione del sito ed il trasporto dei rifiuti stessi, salvo poi ritenere inattendibile il AN nella parte in cui esclude il ON dagli accordi presi con il OS e credibile quando lo accusa;
-il ricorrente non figura nell'elenco delle persone sottoposte a indagine dall'A.G. di Verona per la gestione del sito di Verona San MA;
nessun elemento può trarsi dalle intercettazioni (ferma la loro inutilizzabilità): del sito di Verona si fa cenno nella sola conversazione intercorsa con il AN il 19/09/2018 dalla quale non emerge alcun accordo da parte del ricorrente per trasportare un carico di rifiuti presso il sito di Verona, né la sua compartecipazione nel conferimento di 1000 tonnellate di rifiuti, né la sua piena consapevolezza dell'utilizzo illecito del sito, tantomeno la selezione tra clienti "buoni" e clienti "non buoni" (questi ultimi autorizzati al trasporto di rifiuti nel sito di Verona); - da tale conversazione emerge solamente l'effettiva opposizione del ricorrente a un trasporto di rifiuti presso il sito di Verona con la conseguenza che non gli si può attribuire la ipotizzata compartecipazione per l'intero quantitativo di rifiuti ivi stoccati;
l'estraneità del ricorrente alla gestione illecita del sito di Verona, come detto, è stata espressamente affermata dal AN nel corso del suo esame e ribadita dal OS, ma la Corte di appello ha immotivatamente ritenuto inverosimile l'esistenza di un accordo tra il AN ed il OS per il conferimento dei rifiuti a Verona all'insaputa del ON, né ha spiegato per quale ragione i due coimputati avessero deciso di fornire una versione favorevole alle sorti processuali del ricorrente;
dai tabulati telefonici non è mai emersa la presenza del ON nel sito di Verona;
del tutto congetturali e frutto di travisamento della prova sono le valutazioni della Corte di appello sulle condotte tenute dal ricorrente dopo il sequestro del sito di Verona e di un camion della GEA LOG che vi si trovava;
ancora una volta i Giudici distrettuali omettono di considerare che la GEA LOG non sapeva nulla dell'accordo tra il OS ed il AN per il trasferimento di rifiuti da IBP LI allo stabilimento di Verona San MA.
5.4.Con il quarto motivo, che riguarda il sito di EL, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 42, 43, 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 192, 530, 533, 546, 598 cod. pen., in relazione all'accertamento dei requisiti soggettivi necessari per l'integrazione dei reati di cui ai capi A e D della rubrica e relativo vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Anche con riferimento al sito di EL, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non dà conto della sua partecipazione alla realizzazione del capannone di EL nonché ad ogni trasporto, stoccaggio, abbandono di ogni rifiuto conferito nel medesimo sito. Anzi, la Corte di appello, afferma, per contrastare i rilievi difensivi sul punto indica una serie di elementi che invece depongono per la sua estraneità a tali fatti (il riferimento è alle conversazioni intercorse tra il OS ed il AN il 22 ed il 24 settembre 2018) e valorizza la circostanza che quest'ultimo era stato presentato al OS proprio dal ON per trarne l'illogica conseguenza della responsabilità di questi (anche) per i fatti di EL, come se una mera presentazione potesse costituire fonte di responsabilità penale. Inoltre: a) è lo stesso Tribunale ad aver riconosciuto che egli non era mai stato localizzato nello stabilimento di EL in base ai tabulati telefonici;
b) i testimoni GO e ZA avevano affermato di non aver mai conosciuto, né sentito parlare del ricorrente;
c) il ON non era mai stato coinvolto nella attività di localizzazione del sito;
d) dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra il OS ed il AN risulta che era costoro a gestire il trasporto dei rifiuti;
e) nessuna conversazione intercorsa tra OS, ET e AN da una parte e ON dell'altra riguarda il sito di EL;
f) da nessuna delle conversazioni intercorse tra OS, ET e AN emerge che il ON fosse anche solo incidentalmente a conoscenza del sito di EL. Si tratta di dati dei quali la Corte di appello non dà inspiegabilmente conto rendendo ancor più manifesto il dedotto vizio di motivazione.
5.5.Con il quinto motivo, che riguarda il sito di Fossalta di Piave, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 42, 43, 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 192, 530, 533, 546, 598 cod. 10 pen., in relazione all'accertamento dei requisiti soggettivi e psicologici necessari per l'integrazione dei reati di cui ai capi A ed E della rubrica e relativo vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Ancora una volta, afferma, la sentenza impugnata non distingue le specifiche condotte ascrivibili al ricorrente con riferimento ai fatti concernenti la discarica di Fossalta di Piave, peraltro temporalmente collocati tra il marzo e l'ottobre 2018 laddove la società GEA LOG aveva stipulato il contratto di noleggio con IP LI solo il 21/06/2018, gli autisti erano stati assunti, su richiesta di IP LI, tra il 26 giugno ed il 19 settembre 2018, i contatti telefonici con il -tra il OS ed il OS iniziano a fine estate 2018, quelli - molto più numerosi ET e tra questi ed il IR il 4 maggio 2018. Si tratta sottolinea di circostanze di evidente rilievo se si considera che per l'integrazione del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è necessario accertare la gestione illecita di un ingente quantitativo di rifiuti. La Corte di appello utilizza, a fini accusatori, la (sola) stipula del contratto di nolo a caldo (21/06/2018, in periodo niente affatto concomitante con quello di reperimento del capannone di Fossalta da parte del OS;
evidente il travisamento del fatto, stigmatizza il ricorrente) e l'oggetto del contratto stesso (la direttrice Milano-Venezia); si tratta afferma il ricorrente di prospettazione - - evidentemente congetturale smentita dalle obiettive risultanze probatorie sopra indicate. Ancora una volta manca una specifica verifica della consapevolezza del ON di allestire una discarica senza autorizzazione in quel di Fossalta di Piave. Vi sono piuttosto risultanze obiettive che escludono la propria responsabilità; si riferisce, in particolare: a) alle dichiarazioni rese da AN TO (che ha escluso di conoscerlo); b) alla "relazione Zennaro" che ha escluso che le utenze telefoniche a lui in uso avessero mai agganciato le celle telefoniche di Fossalta di Piave e che quelle in uso al TO ed al IR lo avessero mai contattato;
c) al fatto che non aveva preso parte all'incontro del 17/11/2018 in Desenzano sul Garda tra IR, TO, OS e ET;
d) al fatto che costoro nelle loro conversazioni telefoniche non avevano mai fatto riferimento alla sua persona.
5.6.Con il sesto motivo, che riguarda il sito di Milano Via Chiasserini, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 42, 43, 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 192, 530, 533, 546, 598 cod. pen., in relazione all'accertamento dei requisiti soggettivi necessari per l'integrazione dei reati di cui ai capi A e B della rubrica e relativo vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Lamenta che la effettiva conoscenza della inefficacia dell'autorizzazione della discarica di Milano è stata illogicamente desunta dal fatto che altro operatore, avendo avuto accesso al portale INLINEA della Città Metropolitana di Milano, 11 aveva per ciò solo ritenuto necessario richiedere a IP LI la fideiussione a nome di quest'ultima così sostanzialmente dando prova, al più, di una responsabilità da comportamento negligente del ricorrente. E tuttavia, aggiunge, la stessa Corte di appello ammette la possibilità che IP LI esibisse, se richiesta, la polizza fideiussoria falsa così privando di pregio anche l'argomento della "negligente ignoranza" posto dal primo Giudice a fondamento della responsabilità dell'imputato in alternativa alla consapevolezza della illiceità della gestione del sito, peraltro iniziata molto tempo prima che il ON conoscesse il OS. Nè si comprende la ragione per la quale non sono stati presi ad esempio tutti gli altri operatori economici che pure hanno conferito nel sito in questione e che non sono stati ritenuti partecipi del traffico illecito di rifiuti. A tali considerazioni si deve aggiungere, sostiene il ricorrente, l'obiettiva incertezza della questione relativa alla sospensione dell'efficacia della volturazione dell'AIA al rilascio di una nuova garanzia finanziaria, questione quantomeno controversa con conseguente riflesso sulla consapevolezza da parte del ON della illiceità della gestione del sito di Milano.
5.7.Con il settimo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 43, 110, 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 190, 530, 533, 546, 598 cod. pen., in relazione alla conclusiva affermazione di responsabilità per ogni e qualsiasi fatto-reato contestato in rubrica in qualsivoglia epoca commesso con conseguente vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Lamenta che la Corte di appello ha sostanzialmente omesso di esaminare le censure mosse alla sentenza di primo grado che gli attribuiva la responsabilità di ogni e qualsiasi condotta descritta nelle singole imputazioni con motivazione decisamente contraddittoria, illogica, perché incoerente con le stesse premesse di fatto poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, e congetturale. Nè la Corte di appello ha considerato che l'amministratore di diritto di GEA LOG e WASTE SOLUTION aveva fatto tutto quanto in suo potere, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 152 del 2006, per registrare i (soli) formulari che venivano inviati e/o consegnati dagli autisti (che, peraltro, erano del luogo, non provenivano dalla Campania ed erano sconosciuti a GEA LOG perché assunti direttamente dal OS da cui prendevano ordini, come esplicitamente riconosciuto dal Tribunale) e che è davvero singolare, come aveva fatto il Tribunale, imputare al ricorrente anche i conferimenti presso il sito di Verona San MA sul rilievo che, pur ignorando che non fosse autorizzato, avrebbe potuto sincerarsene richiedendo l'esibizione dell'autorizzazione prima dei conferimenti e non dopo. Si era inutilmente censurato in appello il ragionamento del Tribunale che aveva bollato le deduzioni difensive e le relative prove come "eventualità meramente ipotetiche" e "alternative" che non escludevano, però, per stessa ammissione del 12 primo Giudice, la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della propria colpevolezza per tutti i singoli fatti contestati dalla rubrica (sopratutto se si considera che egli è intervenuto sulla scena solo nel mese di giugno 2018). In conclusione, mancano le prove che egli: a) sapesse che l'AIA relativa al sito di Milano fosse inefficace (non lo sapeva del resto nessun altro operatore economico); b) sapesse che i rifiuti IP LI venissero trasportati presso gli altri siti sopra indicati.
5.8.Con l'ottavo motivo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e deduce, al riguardo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Osserva che la Corte di appello ha liquidato con clausola di stile la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche fondata su indicatori specifici (incensuratezza e buon comportamento processuale) totalmente negletti.
5.9.Con il nono motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 81, 132, 133, 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio per tutti i fatti di cui alla rubrica e relativo vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Lamenta che la Corte di appello, a fronte di puntuali deduzioni difensive sull'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio (sopratutto se paragonato a quello riservato al OS), si è limitata ad una generica valutazione di congruità e adeguatezza della pena rispetto all'entità dei fatti complessivamente considerati senza tener conto che egli aveva conosciuto il OS solo a fine giugno 2018 e che, a differenza di questi, egli è incensurato e non ha assunto alcun ruolo cruciale per l'intero traffico dei rifiuti, come erroneamente affermato dalla Corte di appello. A non diversi rilievi si espone, afferma il ricorrente, il calcolo degli aumenti per la continuazione immotivatamente diversificato per i reati-satellite di cui ai capi Be E per i quali è stato previsto un trattamento sanzionatorio più severo. Anche per questi aumenti, il ricorrente lamenta l'ingiusta parificazione con il trattamento riservato al OS sul quale, pure, la Corte di appello non ha preso posizione.
5.10.Con il decimo motivo, che riguarda la disposta confisca dei beni a lui riconducibili, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 452- quaterdecies, comma quinto, cod. pen. e di ogni altra disposizione in materia di confisca ai sensi degli artt. 546 e 598 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. Osserva al riguardo quanto segue: 13 - è errato, per quanto già esposto in precedenza, sovrapporre la propria persona alla società GEA LOG SR con conseguente erroneità della confisca degli autoarticolati ad essa intestati;
le quote societarie della GEA LOG SR sono effettivamente di titolarità altrui;
congetturale la affermata interposizione fittizia;
-la confisca per equivalente del profitto nella sua interezza, a prescindere da quanto effettivamente percepito da ciascun concorrente, confligge con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena sanciti a livello costituzionale e sovranazionale, con conseguente necessità di accertare l'entità del profitto effettivamente percepito a seguito del concorso nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati.
2.Il ricorso di OS 2.1.Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. In disparte l'ampia ed articolata motivazione della sentenza impugnata, la manifesta infondatezza della deduzione difensiva si evince con chiarezza dal contenuto dei motivi successivi nei quali si dà (contraddittoriamente) conto delle argomentate ragioni della decisione assunta e della loro, altrettanto argomentata, non condivisione da parte del ricorrente. La motivazione apparente è quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 01) o che «sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Rv. 263100 - 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682-01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 01; ) e, più in generale, è apparente la motivazione che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la 14 decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). La sentenza impugnata è del tutto immune alle censure che il ricorrente le muove in modo oltretutto generico visto che non indica gli specifici e decisivi argomenti difensivi che sarebbero stati del tutto negletti dalla Corte di appello.
2.2.Il secondo motivo (ed il motivo aggiunto) pongono una questione che esige un preliminare chiarimento fattuale.
2.3.Si legge nella sentenza impugnata: «IP era destinataria dell'Autorizzazione Dirigenziale del 25/07/2011, avente ad oggetto il "Rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale", con termine di efficacia individuato nel 24 ottobre 2018. Nel giugno del 2017, la IP aveva rappresentato a Città Metropolitana di Milano di voler sostituire l'AIA in vigore con un'autorizzazione unica ex art. 208, d.lgs. 152/2006, e aveva chiesto la proroga dell'AIA fino alla naturale scadenza del titolo. Il 25 luglio 2017, la Città Metropolitana di Milano aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività e la proroga dell'AIA, in attesa dell'emissione di provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208, d.lgs. 152/2006. Il 28.2.2018, IP ed IP LI s.r.l. avevano stipulato il contratto di affitto d'azienda. L'8 marzo 2018, IP LI aveva richiesto la voltura dell'autorizzazione AIA del 25/07/2011: la Città Metropolitana comunicava che l'istanza di voltura doveva essere intesa come finalizzata ad ottenere l'intestazione di un nuovo provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208, d.lgs. 152/2006. Il 21 marzo 2018, Città Metropolitana di Milano chiedeva a IP LI di presentare polizza fideiussoria;
la richiesta veniva sollecitata il 4.4.18 ed il 1.6.18. Il 4.6.18 IP LI presentava una polizza fideiussoria a proprio nome, apparentemente emessa il 1 giugno 2018 dalla società ARGO GLOBAL. II 6.6.18 Città Metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione della garanzia. Il 7.6.18 Città Metropolitana di Milano, scoperta la falsità della polizza, comunica l'annullamento del provvedimento di accettazione e specifica l'impossibilità di esercitare l'attività di gestione rifiuti. Il 20.7.2018 IP comunicava che il contratto di affitto di azienda con IP LI avrebbe dovuto considerarsi risolto di diritto per ripetute inadempienze della controparte;
conseguentemente il 26.7.2018 Città Metropolitana di Milano comunicava ad IP LI il preavviso di rigetto dell'istanza di autorizzazione ex art. 208; seguivano osservazioni presentate da ON per IP IT. L'11 ottobre 2018 veniva effettuato il sopralluogo presso il sito di via Chiasserini da parte di personale della Città Metropolitana di Milano, coadiuvato da operanti della Polizia Locale;
riscontrando la presenza di circa 16.000 mc di rifiuti classificati con il codice CER 19.12.12. Il 19 ottobre 2018 Città Metropolitana di Milano aveva comunicato ad IP LI s.r.l. l'improcedibilità dell'istanza di voltura dell'AIA a suo tempo 15 avanzata, ordinando contestualmente, ai sensi dell'art. 29-decies co. 9 lett. d) del d.lgs. 152/2006, la chiusura dell'impianto per esercizio in assenza di autorizzazione. Il 19 ottobre 2018 il sito di via Chiasserini veniva posto sotto sequestro».
2.4.In tesi difensiva, IP LI non avrebbe dovuto rilasciare una nuova, autonoma polizza fideiussoria a proprio nome, essendo sufficiente - a dire del OS quella rilasciata alla società IP titolare dell'autorizzazione volturata a - suo favore;
in ogni caso, afferma, il rilascio di tale garanzia non costituiva condizione di efficacia dell'autorizzazione volturata. Tale opzione interpretativa trova appiglio letterale nel comma 9-septies aggiunto all'art. 29-sexies, d.lgs. n. 152 del 2006, dall'art. 7, comma 5, lett. f), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, secondo il quale: «A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie». La positiva previsione della garanzia finanziaria da prestare entro l'anno dal rilascio dell'autorizzazione costituisce, secondo il ricorrente, argomento forte a sostegno della immediata efficacia dell'autorizzazione stessa;
il fatto poi che tale previsione fosse stata inserita con decreto legislativo successivo alla delibera di giunta regionale n. 19461 del 19/11/2004 impediva la persistente applicazione di tale provvedimento amministrativo, soccombente, sul piano del rapporto tra fonti, alla norma statale.
2.5.Si potrebbe obiettare, in punto di fatto, che comunque sin dal 07/06/2018 la Città Metropolitana di Milano aveva espressamente annullato la voltura e inibito l'ulteriore prosecuzione dell'attività di gestione del sito di Via Chiasserini. A prescindere dalla dedotta questione di diritto, è incontestabile che IP LI non è mai stata titolare dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto. Va al riguardo ricordato che, sulla base della sequenza procedimentale riportata senza sbavature probatorie dalla Corte di appello, la Città Metropolitana di Milano aveva comunicato a IP SR che l'istanza di voltura dell'AIA doveva essere intesa come richiesta di un nuovo provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone che «l'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: ...lett. g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto». In linea con tale previsione, la legge reg. Lombardia n. 26 del 12/12/2003, impone che tutte le autorizzazioni in materia di gestione di rifiuti, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, siano 16 soggette a fidejussione (art. 17). Correttamente, dunque, è stata applicata al caso di specie la delibera di giunta regionale n. 19461 del 2004 che subordinava l'efficacia di tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, all'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate.
2.6. Anche a voler ritenere applicabile al caso di specie la disciplina autorizzatoria prevista dall'art. 29-sexies, d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di autorizzazione integrata ambientale, il ricorrente neglige che: a) in termini generali, non è inibito alle singole regioni adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive di quelle stabilite dalla normativa statale (art.
3- quinquies, d.lgs. n. 152 del 2006); b) le modalità di rilascio delle garanzie finanziarie di cui al comma 9-septies dell'art. 29-sexies d.lgs. n. 152 del 2006, si applicano alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 2014, non a quelle (come l'autorizzazione rilasciata a IP) precedenti, per le quali, quindi, le Regioni erano libere di stabilire se e come subordinarne il rilascio a garanzie finanziarie.
2.7.Le argomentazioni che precedono spiegano l'infondatezza nel merito e l'irrilevanza processuale della questione dedotta con il terzo motivo non potendo certamente costituirsi il pubblico ufficiale interprete autentico (men che meno vincolante) della legge che il giudice è chiamato ad applicare in piena autonomia nell'esercizio suoi proprio della giurisdizione (art. 101, comma secondo, Cost.; artt. 1 e 2 cod. proc. pen.). Ne consegue che l'opinione del superiore gerarchico delle funzionarie della Città Metropolita di Milano era (ed è) assolutamente irrilevante.
2.8.Il quarto motivo è totalmente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
2.9.Va innanzitutto ricordato che oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione deve cioè essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha dunque un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). 17 2.10.La Corte di cassazione può conoscere «gli atti del processo specificamente indicati» (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) solo quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. - 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
2.11.Il travisamento, è necessario ribadirlo, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede, postulando l'esistenza di fatti certamente inesistenti ovvero come l'inesistenza di fatti certamente esistenti. Solo in questi casi il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento sussiste quando emerge che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
2.12. Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438; cfr., altresì, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217 -01).
2.13.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, 18 nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.
2.14.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento come detto per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
2.15.Nel caso di specie, oggetto di travisamento sarebbero l'ordinanza custodiale emessa in altro procedimento e la testimonianza del CTP GA, prove assunte nel corso del giudizio di primo grado ma delle quali il ricorrente non deduce: a) né che erano state a loro volta travisate dal Tribunale e che del relativo vizio percettivo era stata investita la Corte di appello;
b) né che si tratta di prove non utilizzate ai fini della sentenza pronunciata dal Tribunale;
c) né la natura decisiva, avuto riguardo agli specifici elementi di prova positivamente indicati dalla Corte di appello a sostegno del coinvolgimento del ricorrente nella gestione dei siti di Verona San MA e di EL e alla sussistenza dei reati a lui contestati, con argomenti non specificamente impugnati dal ricorrente.
2.16.Ed infatti la Corte di appello illustra, alle pagine da 54 a 61, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della ribadita affermazione della penale responsabilità del OS (anche) per i fatti di cui ai capi C) D) ed E), argomenti del tutto negletti in questa sede perché non oggetto di specifico motivo. Il che 19 rende ancor più pregnante l'onere di spiegare la decisività delle prove (asseritamente) travisate, e ciò senza considerare che il OS più che il travisamento (nei termini sopra indicati) pare compulsare una diversa valutazione del materiale probatorio in questione.
2.17.Si aggiunga che l'ordinanza di custodia cautelare emessa in un procedimento penale diverso, in quanto documento equiparabile alla sentenza pronunciata in un distinto procedimento non ancora passata in giudicato, pur potendo essere legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti, può essere utilizzata come prova limitatamente alla esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 29729 del 12/06/2019, Rv. 276342 - 01; Sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015, Rv. 263121 - 01; Sez. 4, n. 9797 del 05/12/2001, dep. 2002, Rv. 218315 - 01).
2.18.Sicché il travisamento non può mai riguardare la valutazione che del contenuto dell'ordinanza fa il giudice della cognizione del diverso processo,il cui metro di giudizio, peraltro, è totalmente diverso da quello del giudice della cautela. Nè il ricorrente sostiene che l'ordinanza cautelare avesse espressamente negato il suo coinvolgimento dei fatti, costituendo la sua mancata iscrizione nel registro degli indagati un'evenienza del tutto neutra.
2.19.La considerazioni esposte in sede di esame del secondo e del terzo motivo privano di rilevanza la questione dedotta con il quinto motivo.
2.20.Il sesto motivo è infondato.
2.21.Il capo F della rubrica imputa al ricorrente, in concorso con il TO, il reato di calunnia di cui agli artt. 110, 81, cpv., 368 cod. pen.
2.22.La Corte di appello dà atto che il OS non ha contestato la materialità del fatto e dà altresì conto del rinvenimento dell'originale del contratto (la cui falsità è incontestata anch'essa) nella cantina dell'abitazione dei genitori del ricorrente «unitamente a biglietti da visita e (...) timbri autoinchiostranti riferibili alla società, nel corso di un tentativo di occultamento di documentazione, monitorato dagli inquirenti» (pag. 62 della sentenza impugnata). In sede di appello, il OS aveva dedotto la mancanza di prove di una sua presunta consapevole opera agevolatrice «in ordine alla contraffazione del contratto di sublocazione PR-ZE UA IT. Anzi - aveva affermato le prove raccolte in dibattimento porta[va]no ad escludere la sussistenza dell'ipotizzata volontà di concorrere con TO nel reato di calunnia. Sottolinea[va] l'appellante come le condotte di OS e di TO [fossero] evidentemente destinate al raggiungimento di finalità differenti;
ricorda[va] poi come El SK avesse sottoscritto la procura notarile per nomina di procuratore 20 speciale della ZE UA IT ed avesse acceso un conto corrente bancario per realizzare i pagamenti per conto della società; ribadi[va] (...) come l'affitto del capannone di Fossalta fosse volto alla commercializzazione del pellet» (pag. 23 della sentenza impugnata). La risposta della Corte di appello è in linea con le questioni devolute, senza le sbavature logiche attribuite dal ricorrente: il tentativo di occultamento del documento prova, sul piano logico, la consapevolezza della calunnia reale ai danni dell'El KI, non escludendola affatto.
2.23.Il dolo del reato di calunnia indiretta deve essere valutato al momento della materiale contraffazione del contratto, quando cioè il ricorrente ed il TO avevano scientemente precostituito la (falsa) prova della (illecita) gestione del capannone da parte dell'inconsapevole El KI, indotto proprio dal OS ad assumere (formalmente) la carica di legale rappresentante della società (apparentemente) gestrice del sito. La realizzazione della (falsa) traccia del reato è stata posta in essere nella piena consapevolezza del rischio della scoperta del sito e, dunque, della sua illecita gestione e del proprio coinvolgimento;
ché, anzi, l'esistenza del sito venne alla luce proprio a seguito del rinvenimento del contratto che condusse gli investigatori a Fossalta di Piave ed al TO che fece il nome proprio dell'El KI («Giova ricordare come il disvelamento circa l'esistenza della discarica abusiva di Fossalta di Piave fosse stato reso possibile dal rinvenimento nella cantina dei genitori di LD SI di una cartelletta intestata "ZE UA IT" all'interno del[la] quale vi era una scrittura privata relativa ad un contratto di locazione ad uso commerciale, privo di data, stipulato tra PR LI RI (locatore) e ZE UA IT SR (conduttore), rappresentata dal procuratore EL AS ZE, nominato il 5.3.2018, che era stato dipendente di IP LI RI dal 21.3.2018 al 6.8.2018 (...) Durante il sopralluogo si presentava sul posto, previo invito da parte degli operanti, l'appellante AN IRtta, già amministratore ed all'epoca liquidatore di PR LI S.r.I., società proprietaria del capannone affittato a ZE UA IT S.r.l. (...). Agli operanti che gli chiedono conto dei soggetti a cui riferire il deposito di rifiuti, TO fornisce i dati di El KI, omettendo qualsivoglia riferimenti ai reali gestori di tale sito, da lui -come emerso con granitica certezza -ben conosciuti»; pag. 82 della sentenza impugnata). La condotta del OS prova dunque l'iniziale intenzione degli autori della calunnia, intenzione che, come detto, l'occultamento del falso contratto non solo non esclude, ma anzi rafforza posto che tale condotta è stata posta in essere in costanza di consumazione del reato di gestione illecita dei rifiuti ed al fine non certo di tutelare la posizione dell'El KI, ma la propria.
2.24.Il settimo motivo è manifestamente infondato. 21 2.25.Il fatto che l'Avv. Antonella TI, patrono della parte civile IP S.r.l.», legalmente rappresentata da CA TI, detenesse una quota del capitale della società stessa, non comporta la conseguenza che ne trae il ricorrente: l'aver cioè agito sostanzialmente in proprio.
2.26.La convergenza sulla medesima persona fisica dell'interesse personale e di quello dell'ente rappresentato in giudizio non è circostanza che di per sé esclude la diversa soggettività giuridica dell'uno (il socio) rispetto all'altra (la società) e non è dunque ostativa alla validità della procura speciale rilasciata al socio stesso, in quanto avvocato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.
2.27.Anche a voler astrattamente seguire la tesi difensiva, il fatto, riconosciuto da questa Corte (Sez. 5, n. 42871 del 21/11/2002, Rv. 224131 01; Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, Rv. 203401-01), che il socio possa a sua volta agire in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato alla società dal medesimo reato (e possa dunque costituirsi a sua volta parte civile) postula, in concreto, che: a) il socio abbia effettivamente subito il danno in questione;
b) si sia effettivamente costituito parte civile. Tutte evenienze che non risultano nel caso di specie.
2.28.L'ottavo motivo riguarda le statuizioni civili di condanna a favore della Città Metropolitana di Milano, del Comune di Milano e di «I.P.B. S.r.l.>>. In particolare, il Tribunale aveva condannato l'odierno ricorrente, in solido con gli altri odierni ricorrenti, al risarcimento del danno non patrimoniale (danno all'immagine) cagionato ai due enti pubblici dal reato di cui al capo A della rubrica definitivamente liquidato, in via equitativa, nella misura di euro 50.000,00, a favore del Comune di Milano, e di euro 60.000,00 a favore della Città Metropolitana di Milano. Aveva inoltre condannato gli odierni ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato ai due enti pubblici dal reato di cui al capo B della rubrica da liquidare in separata sede, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva. In particolare, il danno patrimoniale era stato identificato nelle spese di ripristino del luogo e di ogni altro esborso patito in diretta conseguenza dell'incendio del capannone, incendio quantomeno agevolato, sul piano causale, dall'abusivo accumulo di rifiuti in conseguenza della illecita gestione da parte di «IP LI S.r.l.». Infine, aveva condannato gli imputati al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alla società «I.P.B. S.r.l.» dai reati di cui ai capi A e B da liquidare in separata sede con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva. Il danno patrimoniale era stato identificato nel pregiudizio economico derivante dalle spese sostenute per la disinfestazione del capannone di Via Chiasserini e per altri esborsi indicati nella sentenza di primo grado (pag. 137 della sentenza del Tribunale) ritenuti però non esaustivi «vista l'entità dell'evento incendiario e delle negatività ancora non consolidatesi sotto il 22 profilo economico» (di qui la genericità della condanna). Il danno non patrimoniale era stato ritenuto sotto il profilo del danno all'immagine della parte civile patito sia per effetto delle negative ripercussioni mediatiche conseguenti all'incendio del sito di via Chiasserini, sia in relazione al delitto di traffico, perpetrato servendosi dei beni aziendali di proprietà dell'affittante e con lo schermo di una società la IP LI SR che recava addirittura una - denominazione parzialmente sovrapponibile a quella della parte civile» (pag. 137 sentenza primo grado).
2.29.All'evidenza, l'unica statuizione civile di condanna suscettibile di passare in cosa giudicata è quella relativa al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato agli enti pubblici dalla condotta descritta al capo A. Orbene, con riferimento a tale specifica voce di danno, l'appello era del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a contestarne l'inesistenza quale logica conseguenza dell'insussistenza del reato. Alla censura di genericità non si sottrae, sul punto, nemmeno l'odierno ricorso che si sofferma sull'incendio del capannone di Via Chiasserini di Milano e sul nesso eziologico con la condotta a lui ascritta ai capi A e B, ma non spende una sola parola sul danno non patrimoniale (di natura evidentemente diversa e che ha titolo nel fatto-reato in sé) e sui criteri equitativi della sua liquidazione.
2.30.La condanna generica al risarcimento del danno di cui all'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., non esige, per sua natura, alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, essendo sufficiente, a tal fine, l'accertamento del fatto-reato (cd. "danno evento") potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625 - 01; Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418 14; Sez. 6, n. 12199 del 11/03/2005, Molisso, Rv. 231044; Sez. 6, - n. 14377 del 26/02/2009, Giorgio, Rv. 243310; Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv. 257551). Inoltre tale statuizione, ai sensi dell'art. 651, cod. proc. pen., non ha normalmente efficacia di giudicato in ordine alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Sez, 4, n. 1045 del 16/12/1998, Selva, Rv. 212284).
2.31.Tali principi sono stati ribaditi anche dalle sezioni civili della Corte di cassazione, secondo le quali non sono vincolanti, per il giudice civile, «le valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile» (Cass. civ., Sez. 3, n. 8360 del 08/04/2010, Rv. 612361; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 14648 del 04/07/2011, Rv. 618452; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. 3, n. 5660 del 09/03/2018, Rv. 648292 01, secondo cui la sentenza del giudice penale che, accertando - l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia 23 altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati).
2.32.Ne consegue che non hanno alcuna rilevanza, in questa sede, le considerazioni difensive in ordine alla sussistenza effettiva del nesso di causalità tra i fatti ascritti all'imputato e i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle parti civili, oggetto di condanna generica al risarcimento. Tali deduzioni, infatti, sollecitano un esame nel merito dell'esistenza del "danno conseguenza" in ordine al quale la sentenza impugnata non fa stato nel giudizio civile essendosi il giudice penale limitato ad affermarne l'astratta potenzialità a cagionare il danno stesso.
2.33.La concreta quantificazione del danno operata in primo grado ai soli fini della provvisionale immediatamente esecutiva non è impugnabile in questa sede (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268180-01; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, Rv. 186722-01).
2.34. L'ultimo motivo neglige la copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il richiamo ai precedenti dell'imputato (nel caso di specie recidivo qualificato) costituisce motivazione sufficiente e insindacabile.
2.35.Si tenga presente, oltretutto, che la pena base (tre anni e due mesi di reclusione) determinata per il reato più grave (art. 452-quaterdecies cod. pen.) è stata commisurata in misura inferiore alla media edittale (pari a tre anni e sei mesi di reclusione, come determinata in applicazione del criterio stabilito da Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 01). La quantificazione della pena in 24 misura inferiore alla media edittale esonera il giudice da una stringente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Ciò nondimeno, nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto riferimento alla gravità dei fatti, all'elevato pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, per la quantità di rifiuti non correttamente gestiti, per il ruolo rivestito nella vicenda, per i plurimi precedenti penali e per il fatto che il ricorrente non aveva arrestato la propria condotta neppure di fronte ai sequestri delle discariche abusive.
3.Il ricorso di TO 3.1.Il primo motivo si risolve nell'inammissibile proposta di rilettura e rivalutazione degli elementi di prova dai quali i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno desunto la sua consapevole e fattiva collaborazione nella consumazione del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. La deduzione del vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale non tollera scollamenti tra il fatto descritto nel provvedimento impugnato e quello ricostruibile in base alle prove assunte nel dibattimento delle quali, oltretutto, non viene dedotto, nel caso di specie, nemmeno il travisamento. Nè l'illogicità della motivazione può essere il frutto di una diversa e alternativa lettura delle prove stesse: tale possibilità dimostra che il ragionamento del giudice di merito non è manifestamente (i.e.: ictu oculi) illogica.
3.2.Orbene, la tesi della ignoranza della complessiva attività illecita nella quale si inseriva la porzione di condotta materialmente ascritta al ricorrente contrasta, sul piano della coerenza logica, con il comportamento da lui stesso tenuto dopo la scoperta del sito di Fossalta di Piave allorquando, invece di chiamare immediatamente l'apparente sottoscrittore del contratto di affitto del capannone (ZE El KI), aveva contattato due persone diverse (IR e TO, che egli ben sapeva essere vicine al OS) ed alla polizia giudiziaria aveva immediatamente (e falsamente) riferito che l'El KI (che egli sapeva innocente) era in possesso delle chiavi del capannone nel quale venivano stoccati i rifiuti inviati dal OS.
3.3.La Corte di appello (pagg. 82-85) spiega con abbondanza di argomenti le ragioni del pieno e consapevole coinvolgimento del TO nell'attività illecita imbastita dal OS, escludendo che il ricorrente si fosse "limitato" a mettere a disposizione il capannone di Fossalta di Piave. Le odierne deduzioni difensive costituiscono una sostanziale riedizione di quelle già devolute in appello e disattese dai Giudici distrettuali con motivazione del tutto immune dalle censure mosse dal ricorrente. 25 3.4.Quanto alla possibilità del concorso (morale e/o materiale) di persone nel delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente evidenziare che, trattandosi di fattispecie monosoggettiva a concorso non necessario (Sez. 3, n. 36119 del 30/06/2016, Rv. 267760 01; Sez. 3, n. 15630 del 12/01/2011, Rv. 249984 - 01; Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, Rv. 233292 01), il reato può essere consumato tanto da una sola quanto da più - persone, anche in forma omissiva (Sez. 3, n. 41583 del 10/09/2021, Rv. 282458 01). Tale eventualità non è esclusa dalla natura di reato abituale proprio del delitto in questione che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Rv. 268920 - 01) e si consuma con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito (Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Rv. 282632 01; Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Rv. 275395). Il reato abituale - non è di per sé incompatibile con la possibile consumazione in forma concorsuale. Il requisito organizzativo, che costituisce la cifra tipica del delitto in questione, non solo tollera, ma in qualche modo evoca il materiale coinvolgimento di più persone che concorrano all'esecuzione di una o più delle condotte descritte dalla fattispecie (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La possibilità del concorso eventuale di persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è del resto evincibile dall'art. 452-decies cod. pen. che, anche con specifico riferimento al reato in questione, prevede l'applicazione della circostanza attenuante del ravvedimento operoso a favore di colui che aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria «nell'individuazione degli autori» del reato. Del resto, la tesi difensiva porta ad escludere la possibilità stessa che più persone si accordino e pongano in essere le attività sanzionate dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. o che la sua esecuzione rientri nel programma di una associazione per delinquere.
3.5.Ai fini, dunque, della integrazione del reato è necessario e sufficiente che l'agente ponga in essere anche una sola delle condotte (o una parte di esse) descritte dalla norma, nella consapevolezza della abusività della condotta stessa e del contesto nel quale essa si inserisce.
3.6.La Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha positivamente riconosciuto che il ricorrente aveva messo a disposizione il capannone di Fossalta di Piave per consentirvi lo stoccaggio di rifiuti abusivamente gestiti dal OS e dagli altri concorrenti, nella piena consapevolezza del contesto nel quale la sua condotta si inseriva.
3.7.Le considerazioni che precedono militano a favore dell'infondatezza del secondo motivo. Va solo aggiunto che tra il reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, contestato al capo E della rubrica, e il delitto di attività organizzate per 26 il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. non è configurabile un rapporto di specialità, sicché il ricorso nella fattispecie concreta sia degli elementi formali dell'uno (mancanza di autorizzazione) che quelli sostanziali dell'altro (allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate), può dar luogo al concorso di entrambi i reati ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen.
3.8.Il terzo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3.9.La questione di diritto posta (l'inutilizzabilità, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., di dichiarazioni autoindizianti rese da chi, al momento della dichiarazione eteroaccusatoria, era già gravato da indizi di reato) postula la preesistenza, alle dichiarazioni, di fatti indizianti a carico del ricorrente ma che dalla lettura della sentenza impugnata non emergono in alcun modo. Che la Corte di appello ne predichi la sussistenza è affermazione difensiva che non trova riscontro dalla lettura della sentenza impugnata dalla quale risulta, al contrario, la assoluta novità della questione posta per la prima volta in appello. Le deduzioni fattuali poste dal ricorrente a sostegno di indizi di reato preesistenti alle due dichiarazioni (e la stessa descrizione delle modalità di conduzione dell'atto di indagine e delle domande a lui rivolte dalla polizia giudiziaria) non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità con la conseguenza che l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni con le quali il TO aveva falsamente accusato l'El KI viene deprivata della sua sostanza. Che dunque al caso di specie si applichi, in tesi difensiva, l'art. 62, comma 2, cod, proc. pen. piuttosto che il comma 1 della stessa norma, costituisce affermazione che non trova riscontro né dalla lettura della sentenza impugnata, né - sopratutto - dalla lettura della sentenza di primo grado.
3.10.Ciò che infatti rileva, ai fini dell'applicazione dell'art. 62, comma 2, cod. proc. pen., non è la preesistenza in sé dell'indizio di reato alla dichiarazione resa da chi avrebbe dovuto essere sentito sin da subito in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini, bensì la conoscenza dell'indizio; orbene, che la polizia giudiziaria nell'approcciarsi a raccogliere dal TO informazioni utili alle indagini che stava conducendo nei confronti del OS fosse già a conoscenza del coinvolgimento del primo nelle attività illecite imbastite dal secondo non risulta da nessuna delle due sentenze di merito. Il sol fatto che il TO avesse concesso in affitto il capannone di Fossalta di Piave è circostanza neutra, di per sé non indiziante di alcunché.
3.11.Sotto altro profilo, l'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., riguarda le sole affermazioni inerenti al fatto già costituente oggetto delle indagini e non si estende alle dichiarazioni il cui compimento potrebbe dar luogo ad un reato diverso da quello 27 oggetto dell'indagine già avviata (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Rv. 243846 01; Sez. 6, n. 10089 del 15/02/2005, Rv. 231838 - 01; Sez. 6, n. 649 del 27/11/1995, Rv. 203645 01). Vertendosi, nel caso di specie, in tema di calunnia, ciò che rileva è unicamente il fatto che le dichiarazioni rese dal TO fossero potenzialmente lesive del bene tutelato e che potessero dunque dare la stura a indagini nei confronti dell'innocente falsamente incolpato. Questo concetto è stato ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione in tema, per esempio, di dichiarazioni calunniose rese nel corso dell'interrogatorio nullo per violazione del diritto di difesa (Sez. 1, n. 46682 del 02/11/2021, Rv. 282318 01, secondo cui integra il delitto di calunnia la - condotta dell'indagato o dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio, pur se affetto da nullità per violazione del diritto di difesa, renda dichiarazioni idonee a costituire una falsa incolpazione nei confronti di un terzo;
nello stesso senso, Sez. 4, n. 36861 del 12/05/2009, Rv. 244981 01; Sez. 2, n. 15471 del - 13/03/2001, dep. 2003, Rv. 224293 01; Sez. 6, n. 5343 del 06/03/1996, Rv. - 205074-01).
3.12.Il dato storico della "notitia criminis" falsamente denunziata ha una sua autonomia concettuale che comporta la trasformazione delle dichiarazioni rese da mezzo di prova del reato per il quale si procede in vero e proprio corpo del diverso reato di calunnia.
3.13.Quanto al concorso con il OS, il ricorso è generico e inammissibilmente rivalutativo. Tanto il primo Giudice quanto la Corte di appello hanno desunto la piena compartecipazione del TO anche alle fasi ideative della calunnia reale dal comportamento da questi tenuto subito dopo essere stato contattato dalla polizia giudiziaria che aveva scoperto l'esistenza del contratto apparentemente (e falsamente) sottoscritto dall'El KI. Il ricorrente deduce la natura apparente della motivazione (deduzione totalmente infondata), ma una cosa è l'apparenza, altro è il governo logico delle prove a disposizione del giudice. Esiste un'evidente connessione logica tra i reati di cui ai capi A, E ed F che il ricorrente non coglie o comunque neglige completamente. La concessione del sito di Fossalta di Piave, il comportamento tenuto subito dopo la scoperta del contratto, la conversazione telefonica intercorsa con l'El SK che chiedeva contezza delle ragioni della sua convocazione da parte della polizia giudiziaria, costituiscono elementi di prova che rendono non manifestamente illogica la conclusione che il TO avesse concorso nella stessa fase di redazione del contratto di affitto strumentale alla realizzazione dei delitti di cui ai capi A ed F e che egli, senza tentennamenti di sorta, sapeva non esser mai stato sottoscritto dalla persona che appariva come affittuaria. E ciò senza considerare che, costituendo quel contratto titolo per l'utilizzo del capannone ed avendolo 28 egli sottoscritto quale locatore, risulta arduo sostenere l'estraneità alla falsità di quel contratto stesso.
3.14.Il quarto motivo è genericamente (ed inammissibilmente) formulato in termini assertivi quale conseguenza dell'auspicato accoglimento degli altri motivi.
4. Il ricorso del ON 4.1.Il primo motivo è infondato.
4.2.La questione posta riguarda l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento acquisite prima dell'esercizio dell'azione penale ma non depositate dal pubblico ministero con la richiesta di giudizio immediato.
4.3.Nel caso di specie, l'intercettazione era stata stata disposta nell'ambito di una parallela indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Torino per i reati di cui agli artt. 452-quaterdecies cod. pen, e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006. Nel gennaio 2019, alcune posizioni (tra le quali quella del ON) erano state stralciate e trasmesse per competenza al Procuratore della Repubblica di Milano;
i supporti magnetici erano giunti al pubblico ministero meneghino solo l'8 aprile 2019, non accompagnati, tuttavia, dai relativi "brogliacci" di ascolto, sicché se ne ignorava il contenuto. Una settimana dopo il PM aveva chiesto il giudizio immediato nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti alcuni dei quali sottoposti a misura cautelare detentiva al momento della richiesta;
il 17/04/2019 GIP aveva emesso il decreto fissando la prima udienza dibattimentale per il 12/06/2019. Intanto, l'11 giugno 2019, il NOE CC di Milano aveva provveduto all'ascolto ed alla trascrizione delle conversazioni, depositando nota conclusiva il successivo 16 luglio. All'udienza dibattimentale del 18 luglio 2019 il Pubblico Ministero aveva dato atto del deposito delle intercettazioni presso la propria segreteria e ne aveva chiesto la trascrizione peritale (subito disposta dal Tribunale).
4.4.Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità applicando, innanzitutto, il principio affermato da Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Rv. 272901 01, secondo cui l'omesso deposito di atti d'indagine preliminare (in - quel caso il verbale di dichiarazioni della parte offesa del reato di usura) contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. Aveva quindi affermato la natura esclusivamente endoprocessuale del "vizio" dedotto che non ha alcuna incidenza sulla validità dell'atto introduttivo del giudizio e sui diritti della difesa posto che, 29 quanto al primo (l'atto introduttivo), la difesa non ha alcuna possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato e, quanto ai secondi (i diritti della difesa), che la tardiva trasmissione degli atti di indagine consente certamente la restituzione in termini ai fini della richiesta di riti alternativi o la richiesta di prova contraria. Nel caso di specie, il ricorrente aveva deliberatamente escluso di volere accedere a riti alternativi e aveva alla fine rinunziato ad escutere nuovamente il testimone AN pur essendogliene date stata la possibilità.
4.5.La Corte di appello, nel disattendere le eccezioni difensive, ha invece ritenuto applicabile, al caso di specie, l'art. 430 cod. proc. pen., che consente al pubblico ministero di svolgere attività integrativa di indagine, aggiungendo, in linea con alcune pronunce di questa Corte (infra, § 4.7), che la mancata trasmissione degli atti di indagine al GIP con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato ne determina l'inutilizzabilità ai soli fini dell'emissione dell'atto richiesto (nel caso di specie, il decreto di giudizio immediato).
4.6.Il ricorrente contesta l'applicazione, al caso di specie, dell'art. 430 cod. proc. pen., ed invoca il principio affermato da Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273860-01, secondo cui il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi. Tale sentenza, afferma il ON, è l'unica, nel panorama giurisprudenziale, ad aver affrontato espressamente la questione della utilizzabilità delle prove non trasmesse dal PM con la richiesta di giudizio immediato risolvendola nel senso della loro inutilizzabilità. Del resto, afferma, l'art. 430 cod. proc. pen. è norma che consente al pubblico ministero di esercitare attività integrativa di indagine, non di recuperare al fascicolo del dibattimento atti di indagine già esistenti al momento del rinvio a giudizio e non offerti in "discovery".
4.7.Va in primo luogo ricordato che la sentenza citata dal ricorrente non ha fatto altro che applicare al giudizio immediato il principio costantemente affermato da questa Corte di cassazione secondo il quale il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Rv. 01, Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Rv. 247192 01, entrambe 265552 - - espressamente richiamate dalla citata Sez. 1, n. 37289 del 2018; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rv. 278583 - 02; Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Rv. 242762 01; Sez. 1, n. 21376 del 09/03/2004, Rv. 228990 - 30 01; Sez. 6, n. 4108 del 17/02/1996, Rv. 204434 - 01, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmettere al G.I.P. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno). Nell'ambito di questo indirizzo, alcune pronunce ritengono che gli atti non trasmessi, qualora ipoteticamente favorevoli all'imputato, sono suscettibili di successiva acquisizione ad opera del giudice su iniziativa della difesa o d'ufficio (Sez. 1, n. 21376 del 2004, cit.; Sez. 1, n. 18362 del 2002, secondo cui la semplice sanzione di inutilizzabilità degli atti non trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio ha senso quando si tratta di atti contrari alla posizione dell'imputato, mentre appare totalmente incongrua allorché gli atti non inseriti nel fascicolo del dibattimento contengano elementi a lui favorevoli); altre ancora sostengono che l'inutilizzabilità riguarda la fase dell'udienza preliminare e presuppone che gli atti non siano stati comunque trasmessi ed acquisiti (Sez. 4, n. 47497 del 2008, cit., che precisa che gli atti tardivamente trasmessi al giudice erano già conosciuti dalla difesa al momento del regolare deposito di tutti gli atti relativi alle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. Secondo tale pronuncia quand'anche volesse ritenersi che la violazione dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., sotto il profilo della sottrazione di atti al fascicolo delle indagini, determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., occorrerebbe pur sempre dimostrare che la segnalata sottrazione abbia determinato una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa;
nel senso che l'inutilizzabilità rileva ai soli fini del rinvio a giudizio, Sez. 1, n. 4071 del 04/5/2018, Rv. 278583 02; Sez. 1, n. 22053 del 27/02/2013, Rv. 256077).
4.8. La tesi della inutilizzabilità degli atti non trasmessi dal PM con la richiesta di rinvio a giudizio è stata per la prima volta affermata da Sez. 6, n. 9443 del 04/06/1993, Rv. 196015 01, secondo cui il pubblico ministero è - tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari, ex art. 416, comma secondo, cod. proc. pen., l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini. La sanzione della violazione di tale obbligo va ravvisata esclusivamente nella inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista autonoma sanzione di nullità per il mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno». La sentenza non indica le ragioni della inutilizzabilità della prova essendosi limitata a negare che il mancato deposito degli atti ne determinasse la nullità per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. dedotta dalla difesa.
4.9.Successivamente, Sez. 1, n. 4707 del 26/02/1999, Rv. 213025-01, pur nel ribadire il medesimo principio di diritto, ha precisato, in motivazione, che anche a voler ritenere che l'art. 416, comma 2, c.p.p., ponendo a carico del 31 pubblico ministero l'obbligo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli atti attraverso cui l'indagine preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo processuale nella sua interezza, induca a considerare la sottrazione di atti a detto fascicolo, salvo i casi specificamente previsti nell'art. 130 disp. att. c.p.p., come illegittima ed idonea pertanto a determinare una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., soluzione che forse appare più appagante di quella finora accolta (cfr. Corte cost., 5 aprile 1991, n. 145, in Cass. pen. Mass. ann., 1991, II, 486), occorre pur sempre dimostrare che la segnalata sottrazione abbia determinato una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa». Anche Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, Rv. 226651 - 01, pur ribadendo che la violazione dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, ha tuttavia precisato che l'imputato non può limitarsi ad una generica indicazione degli atti non trasmessi, ma ha l'onere di specificarne il contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne la eventuale rilevanza.
4.10. La sentenza Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Rv. 272901-01, citata dal Tribunale, esclude l'applicazione della categoria della inutilizzabilità della prova non trasmessa/depositata con la richiesta di rinvio a giudizio ritenendo г applicabile quella della nullità (a regime intermedio) della prova stessa: la categoria dell'inutilizzabilità non si presta ad essere utilizzata per afferma- sanzionare, come nel caso di specie, la violazione del diritto di difesa discendente dall'incisione delle prerogative difensive correlate ad una determinata fase processuale (...) il deposito intempestivo di un elemento di prova incide proprio sul diritto di difesa, nella misura in cui impedisce all'indagato di esercitare i diritti correlati alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari». La lesione delle prerogative difensive, spiega la Corte, «trova il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità generale a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., che, ove sia riconosciuta, non si risolve nella eliminazione dell'atto dal compendio probatorio, ma piuttosto, in una restituzione delle garanzie difensive, con (eventuale) regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione e riedizione della sequenza procedimentale corretta». La dichiarazione di inutilizzabilità, invece, «si risolve nella definitiva eliminazione dal compendio probatorio di elementi di prova assunti in contrasto con divieti di legge (art. 191 cod. proc. pen.) e produce la estrema conseguenza delle eliminazione della prova viziata dal patrimonio conoscitivo utilizzabile per la decisione;
si tratta di un evento patologico "residuale" che non è stata riconosciuto nè nei casi di prova raccolta in modo irregolare (...) né nei casi in cui si verifichi una violazione del diritto di difesa correlata ad un difetto della progressione processuale, risolvibile con l'attivazione 32 dello strumento restitutorio della nullità generale a regime intermedio». La ritardata ostensione di un verbale disponibile fin dalla chiusura delle indagini preliminari, dunque, deve essere inquadrata, conclude la sentenza, «nella categoria della nullità generale a regime intermedio, con le correlate conseguenze in tema di oneri di deduzione e sanatorie». Nel caso esaminato dalla sentenza il ricorrente aveva dedotto l'inutilizzabilità di una prova dichiarativa disponibile fin dal momento in cui era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma ostesa solo nel corso dell'udienza preliminare e prima della richiesta di rito abbreviato. Tale richiesta aveva sanato, secondo la sentenza, la dedotta nullità in ossequio al principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale nel giudizio abbreviato sono deducibili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche.
4.11.Il fatto che nel caso di specie l'azione penale sia stata esercitata con la richiesta di giudizio immediato e che l'imputato non abbia chiesto il giudizio abbreviato rende non del tutto calzante il principio affermato da Sez. 2, n. 20125 del 2018, non essendo stato specificato, peraltro, nemmeno il profilo di nullità che vizia l'atto, né quale sia tale atto (la prova stessa, la richiesta di rinvio a giudizio o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari).
4.12.Il Collegio ritiene che la questione posta dal ricorrente, pur nella peculiarità del caso di specie, debba essere esaminata in una prospettiva diversa e di più ampio respiro. Va in primo luogo specificato che è improprio parlare di "inutilizzabilità/nullità della prova" venendo, piuttosto, in rilievo l'utilizzabilità o meno, a fini di prova, degli atti di indagine non inseriti dal pubblico ministero nel fascicolo trasmesso al giudice contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio (o, come nel caso di specie, alla richiesta di giudizio immediato) o depositato contestualmente all'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. Non si tratta solo di una puntualizzazione terminologica: al di fuori dei casi tassativamente previsti dal legislatore (per esempio, in quelli previsti dagli artt. 268, comma 7, 270, comma 2, 431, 500, comma 4, 503, comma 5, 512, 512- bis, cod. proc. pen.) l'atto di indagine, in quanto acquisito al fine di consentire al PM di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 cod. proc. pen.), appartiene ad una fase nettamente separata da quella nella quale il giudice è chiamato ad esprimersi sulla regiudicanda. L'atto di indagine può essere considerato una prova (potenziale) solo quando ne è consentita l'utilizzazione diretta ai fini del giudizio, quando, cioè, lo stesso imputato rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova (concordando, artt. 431, per esempio, l'inserimento di alcuni atti nel fascicolo del dibattimento - comma 2, 493, comma 2, cod. proc. pen. -, o chiedendo di essere giudicato direttamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero) oppure quando è lo stesso legislatore a consentire, come visto, il passaggio 33 dell'atto dal fascicolo del pubblico ministero a quello del giudice. Al di fuori di questi casi l'atto di indagine costituisce mero elemento di conoscenza del possibile esito dell'esercizio dell'azione penale (art. 125, disp. att. c.p.p.), utilizzabile dal PM ai fini delle richieste al giudice e messo a disposizione delle altre parti del rapporto processuale, primo fra tutti la persona sottoposta alle indagini/imputata. In questo senso (e solo in questo) l'atto di indagine può essere considerato alla stregua di una prova (o di un elemento di prova) potenziale: perché consente di prevedere se e in che modo esso possa concorrere alla formazione della base conoscitiva del giudice investito della domanda di processo. Per esempio, le informazioni contenute nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero non costituiscono tecnicamente prova del fatto con esse rappresentato fino a quando non vengono incanalate nel processo mediante l'assunzione della relativa prova testimoniale, tuttavia tali dichiarazioni consentono sin da subito al PM (e, in una diversa prospettiva, anche alle altre parti che hanno accesso al fascicolo) di orientarsi nelle proprie scelte processuali, chiedendo l'ammissione della relativa prova testimoniale e fornendo il canovaccio per la formulazione delle domande e le eventuali contestazioni;
è in questo modo che le parti rendono il giudice partecipe delle rispettive conoscenze: incanalandole nel processo mediante le prove dichiarative e documentali assunte nel corso del dibattimento. Allo stesso modo, un documento acquisito nel corso delle indagini preliminari non costituisce prova fino al momento della sua ammissione da parte del giudice del dibattimento (art. 495, comma 3, cod. proc. pen.). Occorre dunque avere ben chiara la distinzione tra atto di indagine (tendenzialmente ignoto al giudice) e prova (fonte di conoscenza del giudice) perché non sempre l'inutilizzabilità del primo inficia l'utilizzabilità della seconda.
4.13.Orbene, è indubbio (Corte cost., sent. 5 aprile 1991, n. 145) che con l'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero deve trasmettere al giudice il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per l'udienza preliminare (art. 416, comma 2, cod. proc. pen.; art. 454, comma 2, cod. proc. pen.; art. 459, comma 1, cod. proc. pen.). In caso di citazione diretta a giudizio il fascicolo contenente la documentazione di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. è depositato nella segreteria del pubblico ministero a disposizione delle parti (art. 552, comma 4, cod. proc. pen.).
4.14.La trasmissione/deposito degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero costituisce adempimento doveroso finalizzato, come anticipato, non solo a consentire al giudice di decidere sulla domanda ma, prima ancora, di garantire all'imputato l'effettività del diritto di difesa informandolo della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico» (art. 111, comma terzo, Cost.; art. 34 6, § 3, lett. a, Convenzione E.D.U.; artt. 6 e 7, Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;
infra §§ 4.17-4.18; 4.26).
4.15. L'esercizio dell'azione penale, tuttavia, non impedisce al pubblico ministero di compiere attività suppletiva (art. 419, comma 3, cod. proc. pen.) e integrativa di indagine (art. 430 cod. proc. pen.), in ossequio al principio di continuità dell'attività investigativa, salvo l'obbligo di mettere a conoscenza l'imputato dei relativi risultati (in relazione al principio di continuità investigativa e alle sue conseguenze, Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Rv. 273884 - 01, secondo cui l'attività integrativa d'indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale - richiedendosi, tuttavia, che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen.; ribadisce, sia pure ad altri fini, tale principio, Sez. 1, n. 4105 del 21/01/2020, Rv. 278188 01).
4.16.Va subito detto, per contrastare quanto sostenuto sul punto dal ricorrente, che l'attività di ascolto e trascrizione da parte della polizia giudiziaria delle conversazioni intercettate contenute su supporti magnetici trasmessi da altra autorità giudiziaria (nel caso di specie, in assenza dei relativi verbali, i cd. "brogliacci") non richiede la partecipazione dell'imputato ed è quindi attività che può essere posta in essere anche nell'ambito dell'attività di indagine suppletiva e/o integrativa (si veda, sul punto, Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Rv. 236763 - 01, secondo cui sono utilizzabili, salvo la verifica di attendibilità del teste da compiersi nel dibattimento, i verbali di riconoscimento vocale dell'identità degli า interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che avevano ascoltato le telefonate, redatti a seguito di attività integrativa di indagine svolta dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto per lo svolgimento di tale incombente non sono previste le formalità della perizia e quindi non è necessaria la partecipazione dell'imputato o del suo difensore). E' altrettanto vero, però, che nel caso di specie i supporti contenenti le registrazioni erano già in possesso del PM al momento della richiesta di giudizio immediato, non avendo alcuna rilevanza il fatto che egli ne ignorasse il contenuto, circostanza che, di per sé, non giustifica la scelta di non ostendere la prova. Nè le indagini integrative possono consistere nel "recupero" di prove non oggetto di tempestiva "discovery" ancorché già acquisite nel corso delle indagini preliminari;
in questo senso, le deduzioni difensive sono certamente fondate. 35 4.17.Non v'è dubbio che esiste una evidente correlazione tra il deposito degli atti di indagine e il diritto di difesa (pieno ed informato), trattandosi di incombente procedurale in assenza del quale il contraddittorio, pur formalmente instaurato con la valida costituzione del rapporto processuale, sarebbe sostanzialmente svuotato del suo contenuto più importante: l'effettiva conoscenza delle ragioni dell'accusa che costituisce la "conditio sine qua non" dell'esercizio effettivo (non solo formale) del diritto di difesa. Lo ha già chiarito la Corte costituzionale che, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, ha affermato che tale norma non conferisce al P.M. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stesso P.M. l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini. Conseguentemente la trasmissione dell'intero fascicolo processuale da parte del P.M. comporta, da un lato, che nessun atto inerente alle indagini espletate fino all'udienza preliminare possa essere sottratto alla piena conoscenza delle parti e dall'altro, che nessuna indebita limitazione possa essere apposta alla cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini dell'adozione delle determinazioni allo stesso spettanti, con conseguente insussistenza della lesione dei diritti garantiti e protetti dagli art. 24, 101 e 102 Cost. (Corte cost., sent. n. 145/1991, cit.). L'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) priva il pubblico ministero della disponibilità non solo dell'azione ma anche della prova (Corte cost., sent. n. 111/1993; infra, § 4.23) impedendogli di occultare (o comunque non ostendere) prove, per esempio, favorevoli all'imputato (inequivocabile, al riguardo, il principio evincibile dall'art. 358 cod. proc. pen.).
4.18.Tali principi sono stati affermati anche dalla Corte E.D.U. secondo la quale la mancata ostensione delle prove può integrare una violazione sia del principio della parità delle armi che del principio del contraddittorio (LA c. Finlandia, n. 27752/95 del 27 aprile 2000; JE c. Polonia, n. 38184/03 del 24 aprile 2007). L'art. 6 §§ 1 e 3, Conv. E.D.U., impone, infatti, che l'accusa riveli alla difesa tutte le prove di cui è in possesso, siano esse a carico o a discarico dell'indagato (WE e IS c. Regno Unito (GC), n. 28901/95), fermo restando che, nell'ambito dei procedimenti penali, possono concorrere diversi tipi di interessi da controbilanciare con i diritti dell'indagato, quali, ad esempio, quello alla sicurezza nazionale, o la necessità di proteggere testimoni che siano a rischio di ritorsioni, ovvero quello di mantenere riservate le tecniche investigative adottate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini;
in alcuni casi potrebbe essere necessario non rendere note alla difesa alcune prove al fine di tutelare i diritti fondamentali di un altro individuo o proteggere un importante interesse pubblico. In questi casi, al fine di assicurare all'indagato un equo processo, è 36 necessario che ogni difficoltà incontrata dalla difesa a causa di una limitazione dei propri diritti sia sufficientemente controbilanciata da specifiche garanzie procedurali adottate dall'autorità giudiziaria (Doorson c. Olanda, n. 20524/92, 26 marzo 1996). L'adeguatezza delle informazioni rese deve essere valutata tenendo conto di quanto stabilisce l'art. 6 § 3, lett. b), della Convenzione, che garantisce a chiunque il diritto di avere il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la propria difesa, così come alla luce del più generale diritto ad un equo processo, tutelato dall'art. 6 § 1 CEDU (Mattoccia c. IT, n. 23969/94; RI e ND c. Svezia, n. 67930/01 del 5 settembre 2006; Can s. Austria, n. 9300/81; Gregadevie c. Croazia, n. 58331/09, 10 luglio 2012). L'art. 6 § 3. lett. b), Conv. E.D.U., in particolare, tutela l'accusato dai rischi derivanti da un processo celebrato frettolosamente (CH e LL c. Svizzera, n. 8463/78, 9 luglio 1981; BO c. Svizzera, n. 7854/77, 12 luglio 1978), in quanto, sebbene sia importante che i processi siano celebrati celermente, ciò non potrà mai avvenire a discapito dei diritti procedurali di una delle parti (OAO Neftyanaya YA Yukos c. Russia, n. 14902/04, 20 settembre 2011). Pertanto, le facilitazioni di cui ciascun accusato dovrebbe godere includono l'opportunità di conoscere, al fine di preparare la propria difesa, gli esiti delle indagini svolte durante la relativa fase procedimentale (EY ed altri c. Azerbaijan, n. 35485/05, 45553/05, 35680/05 e 36085/05, 26 luglio 2011; OAO Neftyanaya YA Yukos c. Russia, cit.); inoltre, l'accusato non deve essere ostacolato nell'ottenere copia di tutti i documenti rilevanti del fascicolo né nel formare e consultare gli appunti presi a tale scopo (MU c. Polonia, n. 38886/05, 28 aprile 2009; SE c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; JE c. Polonia, n. 38184/03, 24 aprile 2007; ZN c. Russia, n. 15591/03, 26 giugno 2008; MA c. Lituania (GC), n. 74420/01).
4.19.Dunque, per la Convenzione EDU, come interpretata dalla Corte EDU, l'obbligo della "discovery" incondizionata degli atti di indagine non è assoluto e ammette deroghe giustificate da interessi concorrenti ritenuti meritevoli di particolare tutela che giustificano la volontaria sottrazione di alcune prove di accusa alla conoscenza dell'imputato. Se ne deduce che solo l'assenza di tali interessi rende intollerabile, sul piano della parità delle armi e del giusto processo, la parziale "discovery" degli atti di indagine. Lo stesso principio è affermato dall'art. 7 § 4 della direttiva 2012/13/UE, cit., secondo il quale l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il proce- 37 dimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale». E' un dato di fatto che, ad oggi, tale principio non è stato recepito, nemmeno dal d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101 Attuazione della Direttiva - 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Solo la legge 27/09/2021, n. 124, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - prevede, all'art. 1, comma 9, lett. f, che siano predisposti idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine entro il quale il PM deve decidere se esercitare o meno l'azione penale, il pubblico ministero stesso non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, «tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012». Ad oggi, però, non sono stati emanati i decreti legislativi delegati.
4.20.Per l'ordinamento interno, dunque, l'obbligo di deposito degli atti è (e certamente lo era al momento della richiesta di giudizio immediato) assoluto e inderogabile: nessuna norma del codice di rito consente (e giustifica) l'occultamento delle prove d'accusa. Si tratterebbe di una palese violazione del principio del contraddittorio sancito, nella sua duplice proiezione della parità delle parti e nella formazione della prova, dall'art. 111, commi secondo e terzo, Cost., e del suo logico corollario per il quale la colpevolezza dell'imputato non può essere fondata su una prova sottratta alla conoscenza e al vaglio critico dell'imputato stesso.
4.21.L'esigenza di mantenere segreta (e tutelare) la fonte dell'informazione travasata nel processo penale dall'ufficiale o dall'agente di polizia giudiziaria o dal personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica osta non solo all'utilizzazione probatoria dell'informazione stessa, ma persino alla sua acquisizione (art. 203 cod. proc. pen.). La tutela dell'incolumità e della sicurezza del collaboratore e del testimone di giustizia o dell'agente sotto copertura, impone speciali modalità di assunzione della prova (artt. 146-bis, 147-bis, 147-ter, disp. att. c.p.p.), ma non ne giustifica l'occultamento. La segretezza degli atti di indagine compiuti dal pubblico o dalla polizia giudiziaria non può mai valicare il confine segnato dalla chiusura delle 38 indagini e il mantenimento del segreto, oltre quel limite, può operare solo all'esterno del rapporto processuale e mai valere nei confronti dell'imputato il quale conserva il diritto pieno e incondizionato di accesso agli atti che lo riguardano direttamente (art. 329 cod. proc. pen.; cfr., sul punto, Sez. 1, n. 18362 del 2002, cit., secondo cui, al fine dell'assolvimento dell'onere di trasmissione al g.i.p., con la richiesta di rinvio a giudizio, della documentazione relativa alle indagini espletate, il P.M. ha il potere di individuare e allegare gli atti che attengono strettamente ai soggetti e alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale e, nell'esercizio di esso, ben può stralciare, mediante degli "omissis", parti di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell'ambito del medesimo atto processuale. Resta salva la possibilità, secondo la citata pronuncia, di un "recupero" dibattimentale soltanto delle prove favorevoli all'imputato, non essendo più utilizzabili quelle a suo carico). Il segreto legittimamente opponibile (artt. 200, 201, 202, 270-bis, cod. proc. pen.) impedisce l'acquisizione dell'informazione probatoria e/o l'assunzione della prova nei confronti di tutte le parti del processo e dello stesso giudice (e prima ancora degli inquirenti in fase di indagini preliminari), non ponendosi in questi casi un'ipotesi di occultamento della prova stessa. Sotto altro profilo, l'esigenza di evitare la diffusione di notizie già acquisite nel corso del procedimento ma che devono rimanere segrete nell'interesse dello Stato consente che il dibattimento venga celebrato, in tutto o in parte, a porte chiuse (art. 472 cod. proc. pen.), non di certo la mancata ostensione della prova.
4.22.Il fatto che il pubblico ministero italiano non ha la disponibilità dell'azione e della prova è chiaramente sanzionato dal controllo del giudice penale sull'inazione (artt. 408 e segg. cod. proc. pen.), dalla possibilità di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale (art. 412 cod. proc. pen.), dai penetranti poteri del giudice dell'udienza preliminare, che può indicare al PM il compimento di indagini integrative (art. 421-bis cod. proc. pen.) o provvedere egli stesso all'attività di integrazione probatoria (art. 422 cod. proc. pen.), dalla possibilità del giudice del dibattimento di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 507 cod. proc. pen.) anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove" (Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, secondo cui il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. In tali casi, all'ammissione di una prova "nuova" il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie;
più recentemente, Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 - 01, anche alla luce della nuova formulazione 39 dell'art. 111 Cost., ha ribadito il principio che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. Condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p.).
4.23.Come affermato dal Giudice delle leggi, con il nuovo codice di procedura penale e' stato introdotto un criterio di separazione funzionale delle fasi processuali allo scopo di garantire la terzietà del giudice e di privilegiare il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la formazione nel giudice di un convincimento libero da influenze pregresse. Tuttavia, il fine primario e ineludibile del processo penale rimane la ricerca della verità che esclude che il pubblico ministero possa disporre della prova. La Corte costituzionale ha respinto l'assunto circa l'immanenza, nel nuovo codice, in dipendenza della "scelta accusatoria", di un principio dispositivo riguardo alle prove e quindi, in sostanza, anche riguardo alla 'res iudicanda', che non trova infatti riscontro nel tessuto normativo, ed ha sottolineato che riconoscere come disponibile dalle parti la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale, sarebbe incontrovertibilmente in contrasto, oltre che con l'art. 2, n. 73, della legge di delega - che il "potere del giudice di disporre l'assunzione dei mezzi di prova" prevede senza limitazioni con i principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale, con l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi, che tali principi intendono garantire, e, in definitiva, con lo stesso carattere indisponibile della libertà personale: «sarebbe contraddittorio afferma la Corte -, da un lato, garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le negligenze o le deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che costui formuli l'imputazione (art. 409, quinto comma); e, dall'altro, negare al giudice dibattimentale il potere di supplire ad analoghe condotte nella parte pubblica. L'attribuzione di tale potere ha, anzi, un fondamento maggiore, perché i principi di legalità ed uguaglianza - di cui quello di obbligatorietà dell'azione è strumento (cfr. sentenza n. 88 del 1991) - esigono che il giudice sia messo in grado di porre rimedio anche alle negligenze ed inerzie del difensore [rectius: pubblico ministero] » (Corte cost. sent. n. 111/1993 che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale). 40 4.24.La tutela del diritto (effettivo) di difesa va, dunque, coniugata (e posta in relazione) con i principi cardine del processo italiano della indisponibilità dell'azione e della prova da parte del PM e, più in generale, del fatto che il processo penale costituisce strumento per l'accertamento (tendenziale) della verità sottratto, in quanto tale, alla disponibilità delle parti. Si tratta di verificare se davvero, alla luce delle predette coordinate, il mancato deposito integrale degli atti di indagine, determinando una lesione del diritto di difesa (sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio pieno ed effettivo), comporti l'inesorabile inutilizzabilità della prova, ciò nonostante assunta, ai fini della decisione (art. 526 cod. proc. pen.). Ciò nella consapevolezza che nel nostro ordinamento l'inutilizzabilità della prova non ostesa non può essere concepita come una reazione processuale all'inerzia (colpevole o meno che sia) del PM;
tale interpretazione sancirebbe, di fatto, l'effettiva disponibilità dell'azione e della prova, così che l'inutilizzabilità dell'atto di indagine non osteso suona piuttosto come una presa d'atto di una scelta processuale ormai irreversibilmente consumata con l'esercizio dell'azione e non più recuperabile in sede dibattimentale a scapito, appunto, della funzione del processo come sopra indicata e del potere stesso dl giudice di procedere d'ufficio all'accertamento della verità.
4.25.Tanto premesso, la questione della utilizzabilità dibattimentale degli atti di indagine non depositati dal PM contestualmente all'esercizio dell'azione penale non può essere posta in termini assoluti prescindendo, cioè, dalle diverse modalità con cui può essere esercitata l'azione e dalle conseguenti scansioni procedurali imposte a tal fine dal codice di rito. In caso di richiesta di rinvio a giudizio o di decreto di citazione diretta a giudizio è necessario che l'atto di impulso sia preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen.; l'avviso segna il momento preciso nel quale deve essere effettuata la "discovery" degli atti di indagine sino ad allora compiuti ed in relazione ai quali viene garantito all'indagato un contraddittorio endo-procedimentale anticipato (pur sempre pieno ed effettivo) che gli consente di interloquire sul preannunciato esercizio dell'azione penale concorrendo ad orientare le determinazioni del PM nei termini e modi di cui al comma 3 dell'art. 415-bis. La mancanza dell'avviso è sanzionata con la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma 1, cod. proc. pen.) e del decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552, comma 2, cod. proc. pen.). Ora, mentre gli atti di indagine compiuti prima del deposito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari devono essere portati a conoscenza della persona sottoposta alle indagini, quelli compiuti successivamente (anche) ai sensi dello stesso art. 415- bis, comma 4, cod. proc. pen., seguono una diversa sorte: in caso di richiesta di rinvio a giudizio devono essere trasmessi al giudice dell'udienza preliminare 41 insieme con gli atti di indagine eventualmente espletati dopo la richiesta (art. 419, comma 3, cod. proc. pen.); in caso di citazione diretta a giudizio, restano nel fascicolo del pubblico ministero a disposizione delle parti. Ciò consente di pervenire ad una prima conclusione: solo il mancato deposito dell'atto di indagine espletato prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari pone una questione di nullità non della prova (rectius, dell'atto di indagine) bensì dell'atto con cui il PM esercita l'azione penale;
negli altri casi (ed in quelli nei quali il corretto esercizio dell'azione non è subordinato all'anticipata "discovery") si pone il diverso problema della utilizzabilità, ai fini della ammissibilità della prova, dell'atto di indagine non depositato.
4.26.Orbene, come detto, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari apre una fase endo-procedimentale che permette all'indagato l'interlocuzione anticipata sull'esercizio dell'azione penale fornendo (o rappresentando) al PM gli elementi che, in tesi difensiva, sono in grado di incidere sulle determinazioni di questi (artt. 326, 358 cod. proc. pen.). Si tratta di uno strumento procedurale (certamente atipico rispetto al modello accusatorio puro che non tollera intrusioni dell'indagato in questa fase "delibativa") introdotto dall'art. 17, legge n. 479 del 1999, per consentire alla persona sottoposta a indagini di intervenire nel procedimento, prima ancora che nel processo. La non integrale "discovery" degli atti di indagine compiuti prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non lede il diritto al contraddittorio nella formazione della prova ma l'effettività del diritto di difesa, sotto il profilo del diritto di intervento della persona sottoposta a indagine (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.), diritto che l'art. 415-bis garantisce presidiando con la sanzione della nullità l'atto con cui il PM esercita l'azione penale in assenza dell'avviso stesso. Che venga in gioco l'esercizio effettivo del diritto di difesa, non è inutile ricordare la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, che stabilisce norme minime per quanto riguarda le informazioni sui diritti dell'indagato o imputato (così il considerando n. 20). L'art. 6 (Diritto all'informazione sull'accusa), in particolare, impone agli Stati membri di far sì che «alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni devono essere fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, «al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa». L'art. 7 (Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine) stabilisce che per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che alle persone arrestate e detenute o ai loro avvocati «venga garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o 42 imputato». Il § 3 aggiunge che «l'accesso alla documentazione è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l'esame».
4.27.Tanto premesso, sulle conseguenze dell'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari persiste un irrisolto contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento, la nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.,rientra tra le nullità di ordine generale a regime intermedio, con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., essa deve essere eccepita o rilevata d'ufficio, immediatamente dopo il suo verificarsi e, comunque trattandosi di nullità verificatasi "antecedentemente al giudizio" - entro la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 5, 16/06/2006, n. 29931, Rv. 235149; Sez. 5, 22/10/2008, n. 43763, Rv. 241808; Sez. 4, 20/12/2012, dep. 2013, n. 1043, Rv. 253843; Sez. 2, 06/03/2008, n. 13477, Rv. 239751; Sez. 1, 02/12/2018, n. 47529, Rv. 242075; Sez. 6, 24/10/2013, n. 45581, Rv. 257807; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Rv. 262821 01; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. - 272025 01; Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475 01); secondo un - altro indirizzo, si tratta di nullità relativa sottoposta al regime di deducibilità ed ai termini previsti dall'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, Rv. 264272 01; Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Rv. 262104 - 01; Sez. 2, n. - 35420 dell'11/06/2010, Rv. 248302 - 01; Sez. 3, n. 25223 del 17/04/2008, Rv. - ん 01). Secondo 01; Sez. 6, n. 23246 del 06/02/2003, Rv. 225668 240255 questo orientamento la nullità della richiesta rinvio a giudizio prevista dall'art. 416 comma 1 cod. proc. pen., riguardando il primo atto relativo all'udienza preliminare, rientra fra quelle relative di cui all'art. 181, comma 2 cod. proc. pen., e deve essere dedotta prima del decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a procedere ovvero, nel caso in cui non si proceda con udienza preliminare, nel termine stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen., per la proposizione delle questioni preliminari, restando altrimenti preclusa. Il principio è affermato sia in relazione alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio sia con riferimento ai casi di citazione diretta in quanto, si osserva, anche in tale ultima ipotesi la nullità deve ritenersi consumata in una fase antecedente a quella del "giudizio", che ha inizio - come si desume dalla impostazione sistematica del libro VII del Codice di Procedura Penale- con il deposito in cancelleria degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, degli atti urgenti e delle liste testimoniali (Sez. 5, n. 29931 del 16/06/2006, Rv. 235149). 43 4.28.Orbene, vero è che, come affermano le pronunce del primo indirizzo, viene in rilievo il diritto di intervento della persona sottoposta alle indagini, garantito dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e sanzionato dall'art. 180 cod. proc. pen., e tuttavia, osserva il Collegio, la tutela di tale diritto deve essere parametrata (e dunque limitata) alla specifica fase nel quale l'intervento è assicurato e nella quale, si badi, non è ancora stata confezionata alcuna accusa formale. La tutela del diritto di intervento della persona sottoposta alle indagini nella fase procedimentale delle indagini preliminari (nettamente separata da quella processuale vera e propria) costituisce condizione di validità dell'esercizio dell'azione penale ma non si traduce nel diritto della persona sottoposta alle indagini di interloquire sulle scelte del pubblico ministero il quale, fermo l'obbligo di procedere all'interrogatorio dell'indagato che ne faccia richiesta, non deve nemmeno dar conto della scelta di non dar corso alle (eventuali) richieste istruttorie. Nemmeno il giudice può azzardare un sindacato dei criteri utilizzati dal PM nel determinarsi all'esercizio o meno dell'azione dovendo egli solo verificare, in caso di positivo esercizio della stessa, l'adempimento dell'obbligo procedurale. Trattandosi di condizione di validità dell'azione che vizia esclusivamente l'atto con cui il PM esercita l'azione penale, il suo esame deve essere effettuato nell'udienza preliminare o, in mancanza, nella fase processuale deputata all'esame delle questioni preliminari (art. 491 cod. proc. pen.). Una volta superata indenne la fase introduttiva del giudizio, il processo non può rimanere esposto al rischio di un annullamento dovuto ad una patologia che affligge addirittura la fase antecedente l'esercizio stesso dell'azione penale ed alla costituzione del rapporto processuale. Sarebbe paradossale, altrimenti, che le nullità concernenti l'incidente probatorio e l'udienza preliminare, che il codice qualifica espressamente come "relative" pur concernendo il diritto dell'imputato a intervenire, siano considerate meno gravi della violazione del diritto di questi di interloquire con il PM sulle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Va piuttosto evidenziato che le nullità che concernono il decreto che dispone il giudizio devono essere eccepite entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e non v'è dubbio che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio non preceduta dall'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., vizia per derivazione, ove tempestivamente dedotta ma erroneamente esclusa dal GUP, il decreto che dispone il giudizio (art. 181, comma 1, cod. proc. pen.). Nè vi sono ragioni logiche o sistematiche per escludere che allo stesso regime sia sottoposta la nullità relativa del decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552, comma 2, cod. proc. pen.). Tale interpretazione è oltretutto più coerente, come si vedrà, con l'indirizzo di questa Corte in tema di conseguenze dell'omesso deposito degli atti di indagine (infra § 4.29) che pure incide fortemente sul diritto di intervento dell'imputato nella fase pre-processuale. 44 4.29.Sin qui l'ipotesi dell'omesso deposito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ipotesi non del tutto diversa, quanto alle conseguenze, da quella dell'omesso deposito degli atti di indagine preliminare.
4.30.Si è affermato, al riguardo, che l'omesso deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone giudizio. Ciò sul rilievo che la sanzione di nullità non è prevista né dall'art. 416, né dall'art. 429 del codice di rito e che il diritto di difesa dell'imputato è comunque assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito (così Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273527 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 44422 del 15/10/2003, Rv. 226346 01). Fermo restando quanto si dirà sulla - inutilizzabilità degli atti di indagine, non v'è dubbio che le condizioni di validità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio e del decreto di citazione diretta a giudizio sono espressamente disciplinate dagli artt. 416, comma 1, 429, comma 2, e 552, comma 2, cod. proc. pen. nessuno dei quali contempla l'ipotesi del deposito parziale degli atti di indagine;
né la validità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è espressamente subordinata all'effettivo, integrale deposito degli atti di indagine: l'art. 415-bis cod. proc. pen. non lo prevede. Ciò che viene in rilievo sarebbe, semmai, la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della violazione del diritto di intervento che il legislatore, come detto, ha inteso anticipare alla fase procedimentale. Sotto questo profilo, non vi sono motivi per escludere che l'omesso deposito integrale degli atti di indagine (ipotesi piuttosto rara, in verità, ma pur sempre possibile) possa essere equiparato, quanto agli effetti, all'omesso avviso di conclusione delle indagini che vizia, come detto, sia la richiesta di rinvio a giudizio che il decreto di citazione diretta a giudizio. Un avviso di conclusione delle indagini preliminari non accompagnato dall'effettivo deposito degli atti di indagine produce lo stesso effetto dell'omesso avviso: è un atto inutile sul piano funzionale, silenzia il diritto della persona sottoposta alle indagini di interloquire sul materiale d'accusa pronto ad essere utilizzato contro di lei. E' un dialogo senza costrutto, un non- dialogo, frutto di una forzatura procedurale che non può essere "premiata" con la formale constatazione del deposito del (solo) avviso.
4.31.Non diversa è l'ipotesi dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari accompagnato dall'incompleto o comunque parziale deposito degli atti;
è condotta che lede comunque il diritto della persona sottoposta alle indagini di intervenire proficuamente nella fase pre-processuale e di interloquire, con piena conoscenza degli atti di accusa a suo carico, sulle scelte del pubblico ministero. Si tratta, in ogni caso, di nullità (per omissione) concernente la 45 specifica fase delle indagini preliminari essendo evidente che l'anticipata interlocuzione PM-persona sottoposta alle indagini precede l'esercizio dell'azione e può sfociare anche in una richiesta di inazione. Trattandosi di nullità concernente gli atti delle indagini preliminari, deve essere qualificata come "relativa" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 181, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita nei termini ivi previsti ed è sanata nei casi previsti dall'art. 183 cod. proc. pen. Una volta presentata la richiesta di rinvio a giudizio o notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, l'imputato può verificare, dall'esame del fascicolo del pubblico ministero, se con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stata depositata o meno tutta la documentazione relativa alle indagini sino ad allora effettuate. In conclusione: l'omesso o incompleto deposito degli atti di indagine compiuti prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. costituisce nullità relativa concernente gli atti delle indagini preliminari e deve essere dedotta nei termini stabiliti dall'art. 181, cod. proc. pen. e non può essere rilevata d'ufficio. Ne consegue che, una volta aperto il dibattimento, se il pubblico ministero chiede l'ammissione di una prova sulla base di un atto di indagine compiuto prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e tuttavia osteso solo in sede di esercizio dell'azione penale, l'imputato non potrà più dedurre la nullità dell'atto introduttivo del processo;
resta salva l'ipotesi che la richiesta venga effettuata per la prima volta dal PM dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, dovendosi in tal caso ritenere pienamente ammissibile la deduzione di nullità dell'atto introduttivo del processo se tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (sempre che l'imputato abbia interesse all'osservanza della disposizione violata e/o la nullità non sia stata sanata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.). Dunque, non è in discussione in questo caso l'utilizzabilità o meno della prova (rectius, dell'atto di indagine), bensì la nullità dell'atto introduttivo del processo, sempre che, ovviamente, sia fornita la prova dell'esistenza dell'atto osteso alla data di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
4.32.La prospettiva cambia radicalmente quando, come nel caso di specie, l'esercizio dell'azione penale non deve essere preceduto dalla fase interlocutoria normalmente aperta con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (o, il che è lo stesso, quando il PM utilizzi ai fini delle sue richieste i risultati di attività di indagine effettuate dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari), poiché in questi casi non viene in rilievo il corretto esercizio dell'azione penale bensì il diverso tema, specificamente posto dal ricorrente, della utilizzabilità degli atti di indagine non trasmessi dal PM con la richiesta di giudizio immediato (o, comunque, con la richiesta di rinvio a giudizio o con il decreto che dispone il giudizio). La mancanza, nel rito immediato, di una fase interlocutoria anticipata 46 (o comunque, in caso di rinvio a giudizio o di citazione diretta a giudizio, l'utilizzo di atti posti in essere dopo la chiusura di tale fase interlocutoria endo- procedimentale) pone direttamente il problema della utilizzabilità di tali atti, problema che deve essere risolto tenuto conto, in termini generali, di quanto già affermato in tema di indisponibilità dell'azione (e delle prove), del rispetto del principio del contraddittorio (sostanziale) nella formazione della prova (art. 111, comma quarto, Cost.), e, in maniera più specifica, delle regole stabilite dall'art. 458, cod. proc. pen., in caso di abbreviato richiesto a seguito di giudizio immediato, e dall'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., in caso di giudizio ordinario.
4.33.Nel giudizio abbreviato richiesto a seguito di decreto di giudizio immediato le prove utilizzabili per la decisione sono quelle espressamente indicate dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., che richiama, a sua volta, gli artt. 438, commi 3, 5 e 6-bis, 441, 441-bis, 442 cod. proc. pen. L'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., in particolare, stabilisce che «ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza». Sono dunque utilizzabili: a) la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti (eventualmente) compiuti dinanzi al GIP;
b) gli atti trasmessi dal PM dopo la richiesta di giudizio immediato ma prima dell'emissione del decreto stesso (non essendo diversamente interpretabile il richiamo alla documentazione di cui all'art. 419, comma 3, cod. proc. pen.; c) le prove assunte su richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., e quelle contrarie chieste dal PM ai sensi del medesimo quinto comma dell'art. 438 cod. proc. pen. d) le prove assunte d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.; e) gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima della discussione (art. 421, comma 3, cod. proc. pen.) 4.34.Manca qualsiasi riferimento all'attività di indagine cd. integrativa di cui all'art. 430 cod. proc. pen., trattandosi, all'evidenza, di attività posta in essere dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio ed al solo fine di «proporre richieste al giudice del dibattimento».
4.35.Ne consegue che i risultati dell'attività di indagine acquisiti prima dell'esercizio dell'azione penale ma non trasmessi dal pubblico ministero, e dunque non contenuti nel suo fascicolo, al momento della richiesta di giudizio abbreviato formulata ai sensi dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., non sono utilizzabili non tanto perché "viziati" quanto perché il giudice semplicemente non li conosce (e non può conoscerli) siccome esclusi dalla platea degli atti utilizzabili ai fini della decisione, secondo quanto prescrive l'art. 442, cod. proc. pen. 47 4.36.Residua l'ipotesi che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., il PM produca l'atto di indagine acquisito prima della richiesta di giudizio immediato e tuttavia non inserito nel fascicolo trasmesso al giudice insieme con la richiesta. Trattandosi di atto che deve essere inserito nel proprio fascicolo il PM non necessita di essere autorizzato al deposito "tardivo" con la conseguenza che l'imputato può, alternativamente: a) revocare la richiesta di giudizio abbreviato;
oppure b) confermare puramente e semplicemente la richiesta di giudizio abbreviato;
c) subordinare la richiesta all'assunzione di prova contraria o comunque ad un'integrazione probatoria.
4.37.Va al riguardo escluso che il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., equivalga all'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato segnando il limite oltre il quale la richiesta del rito speciale non è più retrattabile.
4.38.La questione è già stata autorevolmente affrontata dalla Corte di cassazione chiarendo, al suo livello più autorevole, che l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., non determina l'ammissione al giudizio abbreviato che richiede, al tal fine, un'apposita ordinanza (in tal senso, Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohonba, Rv. 250348 01, che ne ha tratto la conseguenza che i termini di durata - massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen.).
4.39.Spiega in motivazione la Corte che: a) ai sensi del comma 2 dell'art. 458 cod. proc. pen. il giudice, prima di emettere il decreto che fissa l'udienza per la celebrazione del rito abbreviato, deve valutare l'ammissibilità della richiesta;
ed è pacifico che, in caso di richiesta di rito abbreviato non condizionata, la valutazione del giudice è limitata soltanto alla verifica dei requisiti formali richiesti per l'accesso al rito, essendo stato escluso dalla legge n. 479 del 1999 (cd. legge Carotti) il requisito della necessaria definibilità del processo allo stato degli atti;
b) le rilevanti modifiche apportate al giudizio abbreviato dalla c.d. legge Carotti, che, con la previsione della richiesta condizionata alla integrazione probatoria, ha aperto la via a una dilatazione dei tempi di definizione dei relativi processi, hanno reso necessaria una integrazione, dell'art. 303 cod. proc. pen., che disciplina i termini di durata della custodia cautelare, il cui comma 1, lett. b- bis) cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, prevede la perdita di efficacia della custodia cautelare, quando, dalla emissione della ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, o dalla sopravvenuta 48 esecuzione della custodia» siano inutilmente decorsi i termini ivi indicati;
c) costituisce dato certamente significativo, che il legislatore, che con lo stesso testo legislativo aveva modificato anche l'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., ha individuato il "dies a quo" per il computo dei termini di custodia cautelare nella ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato», senza fare alcuna differenza tra le ipotesi di rito abbreviato condizionato e incondizionato;
d) l'art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen., fa riferimento ad un provvedimento tipico del giudice art. 125 cod. proc. pen. -, che è ben distinto dal decreto e che deve essere motivato a pena di nullità; e) si tratta di un dato certamente significativo, che il legislatore, che con lo stesso testo legislativo aveva modificato anche l'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., ha individuato il "dies a quo" per il computo dei termini di custodia cautelare nella «ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato», senza fare alcuna differenza tra le ipotesi di rito abbreviato condizionato e incondizionato;
in buona sostanza, pur avendone l'opportunità, il legislatore non ha disposto alcunché in merito ad una eventuale equiparazione tra il decreto di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. e l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato;
f) l'omesso riferimento al comma 4 dell'art. 438 cod. proc. pen., secondo il quale sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato»>, non può implicare che della ordinanza ammissiva del rito non vi sia necessità nelle ipotesi di rito abbreviato "atipico"; g) è piuttosto vero che lo stesso comma 2 dell'art. 458 cod. proc. pen, nell'ultima parte stabilisce che nel caso di cui all'art. 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato»; h) se è dunque possibile revocare l'ordinanza ammissiva del rito è del tutto evidente che una ordinanza che lo disponga deve necessariamente esservi, nonostante il mancato espresso richiamo del comma 4 dell'art. 438 cod. proc. pen.; i) la funzione del "decreto di fissazione dell'udienza" di cui all'art. 458, comma 2, è di mero impulso processuale: il giudice, investito dalla richiesta di giudizio abbreviato, valutata la tempestività e l'esistenza degli altri requisiti formali della richiesta, rimetterà le parti dinanzi al giudice competente a valutare l'ammissibilità e la fondatezza del rito richiesto ed a celebrare, eventualmente, il giudizio abbreviato;
I) se si ritiene che il momento iniziale del rito abbreviato disciplinato dall'art. 458 cod. proc. pen. sia quello della ordinanza ammissiva del rito emessa nella udienza svolta nel contraddittorio delle parti, si riconoscerà all'imputato la possibilità di precisare, ai sensi dell'art. 438, comma 2, cod. proc. pen., la propria istanza anche con l'ausilio della difesa tecnica, mentre se il momento iniziale fosse da individuare nel decreto 'de plano' che fissa l'udienza l'imputato sarebbe privato di tale strumento, con un risultato non rispondente alle ragioni di economia processuale che costituiscono la ragione giustificatrice 49 del rito;
la facoltà accordata all'imputato di precisare la richiesta in contraddittorio assicura, assieme ad una maggiore garanzia del diritto di difesa, le più ampie possibilità di raggiungere le finalità deflattive del rito, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (Corte cost., sent. n 115 del 2001).
4.40.Vale la pena sottolineare che nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, il ricorrente aveva chiesto il giudizio abbreviato "secco" ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.
4.41.Costituisce declinazione pratica di tale insegnamento il principio affermato da Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 259719 - 01, secondo il quale, poiché il giudizio abbreviato (anche in quel caso, non condizionato) richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione, fino alla adozione di quest'ultima, non è precluso al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive indipendentemente dai casi previsti dall'art. 441 bis, cod. proc. pen. (nello stesso senso, più recentemente, Sez. 2, n. 23573 del 08/07/2020, Rv. 279481 - 01, in un caso di giudizio abbreviato "secco" chiesto a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato).
4.42.Non è condivisibile il principio affermato da Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017, Rv. 270563 01, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., mentre, laddove è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale (nello stesso senso, Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Rv. 263708 - 01; Sez. 6, n. 20803 del 29/03/2017, Rv. 269892 01). Secondo tale indirizzo, il - superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile.
4.43.Il Collegio non condivide tale indirizzo, sia perché fa leva su una lettura riduttiva di Sez. U, Ohonba, sia perché presuppone un diverso atteggiarsi della richiesta di giudizio abbreviato a seconda che sia condizionato o meno ad una integrazione probatoria: nel caso di "giudizio abbreviato secco", il rito sarebbe introdotto dal decreto di fissazione dell'udienza; nel caso di "giudizio abbreviato condizionato", il rito sarebbe introdotto dall'ordinanza adottata dal giudice nel contraddittorio tra le parti. Sennonché, di tale diversificazione di effetti non v'è 50 traccia né nell'art. 458 comma 2, né nell'art. 303, comma 1, lett. b-bis) cod. proc. pen. che, nello scandire i termini di fase ai fini dell'efficacia delle misure cautelari, fa riferimento puramente e semplicemente alla «ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato», senza ulteriori aggettivazioni. Il fatto che il decreto che fissa l'udienza camerale ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. costituisce mero atto di impulso processuale, adottabile anche dal giudice incompatibile, non legittima l'approdo interpretativo dell'indirizzo qui disatteso.
4.44.Ulteriore argomento a sostegno dell'indirizzo qui condiviso è costituito dal fatto che se la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato si ritenesse irrevocabile a seguito dell'emissione del decreto di cui all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato si troverebbe esposto al rischio di essere giudicato in base ad una platea probatoria da lui non scelta perché diversa da quella depositata con la richiesta di giudizio immediato. Ipotizzando che il pubblico ministero ponga in essere atti di indagine dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, l'applicazione dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., richiamato espressamente dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., impedirebbe all'imputato (ormai ammesso al rito abbreviato nell'ignoranza di tale attività) di rilevare l'inutilizzabilità relativa degli atti di indagine a lui sconosciuti (cfr., al riguardo, Sez. 6, n. 48099 del 08/10/2019, Rv. 277625 01, secondo cui gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato).
4.45.Poiché, come detto, non è possibile impedire al PM di depositare nel proprio fascicolo atti di indagine compiuti, in tesi, anche prima dell'esercizio dell'azione penale (persino dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e successivamente alla stessa richiesta di giudizio abbreviato), l'imputato può sempre revocare la richiesta di giudizio abbreviato, ma se conferma la propria richiesta o se la integra ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., il giudice potrà utilizzare la prova "nuova" (nel senso di: non ostesa in precedenza) non perché "sanata" (ben altro è l'oggetto della sanatoria prevista dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.) bensì perché atto contenuto nel fascicolo del pubblico ministero sulla cui base l'imputato ha scelto di essere giudicato.
4.46.Anche nel rito abbreviato "ordinario" il problema della utilizzabilità degli atti di indagine non trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio trova la sua fisiologica soluzione nell'impossibilità del PM di produrre atti successivamente all'ordinanza di ammissione del rito che riguardino prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato (Sez. 1, n. 13739 del 28/02/2020, Rv. 278975 - 01; Sez. 2, n. 4014 del 02/10/1992, dep. 1993, Rv. 195013 - 01; Sez. 2, n. 1996 del 02/12/1991, dep. 1992, Rv. 189156 51 -01). Va al riguardo precisato che se si tratta di atti preesistenti all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'imputato può sempre dedurre la nullità della richiesta di rinvio a giudizio;
in ogni caso, il giudice dell'udienza preliminare non può escluderne la produzione, ai sensi dell'art. 421, comma 3, cod. proc. pen., per il sol fatto che si tratta di atti non trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio. Ne consegue che, poiché la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta fino a quando non siano formulate le conclusioni (art. 438, comma 2, cod. proc. pen.), la utilizzabilità dell'atto si indagine non osteso in sede di esercizio dell'azione penale dipenderà esclusivamente dalla scelta dell'imputato.
4.47. Nel dibattimento, invece, le prove utilizzabili ai fini della decisione sono esclusivamente quelle «legittimamente» acquisite ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
4.48.Deve trattarsi, dunque, di prove presenti nel fascicolo del dibattimento al momento della chiusura del dibattimento stesso perché non espunte all'esito della fase preliminare di cui all'art. 491, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2471 del 10/01/2014, Rv. 261823 01; Sez. 1, n. 4502 del 10/11/1997, Rv. - 210409 01; Sez. 1, n. 1079 del 16/01/1995, Rv. 201235 01) e/o perché M acquisite nel corso dell'istruzione dibattimentale.
4.49.Parte della giurisprudenza di legittimità, come visto, fa ricorso alla categoria della inutilizzabilità per escludere la possibilità di un legittimo utilizzo dell'atto di indagine non osteso dal PM al momento dell'esercizio dell'azione penale. Il Collegio non condivide tale conclusione che confonde (e pone sullo stesso piano) la prova con l'atto di indagine. Lo dimostra il fatto, per fare un esempio, che l'accertamento tecnico non ripetibile inutilizzabile nel dibattimento h ai sensi dell'art. 360, u.c., cod. proc. pen., non cessa di essere comunque un atto di indagine utilizzabile dal PM per chiedere l'ammissione dell'esame del consulente tecnico e la successiva acquisizione al fascicolo del dibattimento del relativo elaborato scritto. Allo stesso modo, l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio della persona in stato di detenzione non documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva (art. 141-bis cod. proc. pen.) non impedisce al PM di chiedere l'esame dell'imputato e di utilizzare tale verbale come canovaccio per formulare le proprie domande, salva l'impossibilità di utilizzarlo ai fini delle contestazioni (art. 503, comma 3, cod. proc. pen.) o di darne lettura ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen.
4.50. Le prove inutilizzabili sono (solo) quelle vietate dalla legge (art. 190 cod. proc. pen.) o acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge stessa (art. 191 cod. proc. pen.). Poiché, nel giudizio ordinario, la prova si forma nel dibattimento, l'esistenza o meno del "corrispondente" atto di indagine nel fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato non incide di per sé sulla valutazione di utilizzabilità/ 52 inutilizzabilità della prova. In un solo caso, il legislatore ha sanzionato con l'inutilizzabilità la prova (rectius: gli atti di indagine) irritualmente acquisita nel corso delle indagini preliminari: si tratta degli atti di indagine compiuti dopo l'inutile scadenza del termine stabilito dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. E tuttavia, anche in quel caso, nulla impedisce al PM di indicare la prova nella relativa lista testimoniale dovendo il giudice solo verificare che essa non sia vietata dalle legge e non sia manifestamene superflua o irrilevante (artt. 190, 495 cod. proc. pen.); la sanzione della inutilizzabilità può solo sterilizzare la possibilità dell'utilizzazione dell'atto di indagine ai fini delle contestazioni (ai sensi degli artt. 500 e 503 cod. proc. pen.) oppure della sua lettura. Insomma nessuna norma sanziona espressamente con l'inutilizzabilità la prova acquisita ai fini della decisione per il sol fatto che il relativo atto di indagine non sia stato oggetto di preventiva "discovery", non essendo previsto un espresso divieto in tal senso. Proprio l'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fornisce lo spunto per una ulteriore riflessione: se l'atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine (e tuttavia osteso in sede di esercizio dell'azione penale) non impedisce al PM di utilizzarlo ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento (seguendo al riguardo la stessa sorte processuale dell'attività integrativa di indagine), non si vede per quale ragione l'atto di indagine non depositato impedisca al PM di utilizzarlo ai fini delle proprie richieste di prova. Nemmeno l'utilizzazione dell'attività integrativa di indagine del pubblico ministero è espressamente subordinata dall'art. 430 cod. proc. pen. al deposito della relativa documentazione;
la conoscibilità dell'atto (integrativo) di indagine non incide sulla valutazione della rilevanza e non superfluità della prova richiesta dal pubblico ministero, ma, come si vedrà (infra, §§ 4.52-4.53), sul diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo della effettività del contraddittorio (nel senso che la violazione dell'obbligo di immediato deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine, è priva di specifica sanzione processuale, essendo demandato al giudice del merito il compito di impartire le opportune disposizioni affinché la difesa sia reintegrata nelle sue prerogative, previa adozione degli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità, cfr. Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Rv. 254029 01; secondo Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Rv. 221896 01, è ->> sufficiente il deposito dell'atto, non essendo necessario l'avviso del suo deposito).
4.51.E' errato, perciò, parlare di inutilizzabilità della prova: l'atto investigativo non osteso non vizia la prova in sé ma pone il diverso problema della legittimità della sua acquisizione (e formazione della prova) nel processo nel contraddittorio effettivo delle parti, questione che mal si presta ad essere ricondotta nell'ambito dei casi previsti dagli artt. 190 e 191 cod. proc. pen.. Non 53 si tratta, infatti, di prove vietate dalle legge o acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge: il mancato deposito dell'atto di indagine nel fascicolo del pubblico ministero al momento dell'esercizio dell'azione penale (o anche successivamente, in caso di attività integrativa di indagine) non rende inutilizzabile ai fini della decisione la prova acquisita dal giudice perché tale omissione non costituisce, di per sé, condizione di «legittimità» dell'acquisizione stessa;
tanto ciò è vero che «prova legittimamente acquisita» è anche quella assunta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. La preesistenza o meno nel fascicolo del PM dell'elemento di prova da quest'ultimo sollecitato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non costituisce criterio di valutazione ai fini dell'ammissione officiosa della prova stessa;
più in generale, si può affermare che tale criterio è estraneo alla valutazione di ammissibilità della prova ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. Come già affermato dalla Corte di cassazione, il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591-01, secondo cui l'assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale;
si rimanda, più in generale, alle considerazioni svolte al § 4.24).
4.52.La questione è diversa e coinvolge, come già detto, il diritto di difesa dell'imputato che non ha potuto compiutamente (ed effettivamente) essere esercitato in conseguenza della non completa ostensione delle prove a suo carico.
4.53.La parziale (o omessa) "discovery" del materiale probatorio comporta indubbiamente, come già visto, una compressione del diritto di difesa dell'imputato e una possibile violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6, Convenzione EDU, rendendo non equo il processo. Ciò però non determina di per sé l'inutilizzabilità (tantomeno la nullità) della prova che il pubblico ministero chiede di acquisire al processo ma impone che venga ristabilita l'equità del processo stesso legittimando l'esercizio (postumo) di facoltà difensive non tempestivamente esercitate per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato; questi, dunque, ben potrà chiedere di essere ammesso alla controprova (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.), che vengano ammesse 54 prove non inserite nella lista testimoniale (art. 493, comma 2, cod. proc. pen.) oppure, ancora, di essere restituito nel termine per esercitare facoltà difensive compresse dall'ostensione parziale della prova (come chiedere, per esempio, il giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato) o persino chiedere l'annullamento dell'atto introduttivo del giudizio (decreto che dispone il giudizio o di citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'atto di indagine non osteso risultasse acquisito prima dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.). Il diritto al contraddittorio non ha una proiezione solo formale, ma anche sostanziale perché dà per scontata la partecipazione dell'imputato al processo nella piena consapevolezza e conoscenza delle fonti di prova a suo carico. Quando viene meno la sostanza, il rispetto della sola forma non tiene indenne l'atto dal vizio sanzionato dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Solo la violazione di queste prerogative difensive vizia la prova acquisita in violazione del diritto al contraddittorio. La prova acquisita al dibattimento sulla base di un atto di indagine non osteso, può dirsi "legittimamente acquisita", ai sensi dell'art. 526, cod. proc. pen., solo se l'imputato è stato posto in condizione di esercitare, in relazione a detta prova, i diritti che la mancata, tempestiva ostensione dell'atto di indagine gli aveva impedito di esercitare;
in caso contrario la prova non può essere utilizzata ai fini della decisione, non perché vietata dalla legge o perché assunta in violazione di un divieto di legge, bensì perché illegittimamente acquisita in violazione del diritto al contraddittorio presidiato dalla nullità sancita dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. In termini generali, si può conclusivamente affermare che l'utilizzo, a fini di prova, di atti di indagine non ostesi dal pubblico ministero comporta, in caso di ammissione della relativa prova, la necessità di garantire il diritto dell'imputato al contraddittorio pieno ed effettivo ristabilendo l'equilibrio leso dal comportamento del pubblico ministero;
solo il mancato ristabilimento di tale equilibrio rende il processo non equo e rende nulla la sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
4.54.In tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo processuale non consente al Pubblico Ministero selezioni di sorta;
ma la tardiva trasmissione della documentazione dell'attività d'indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato ne' si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sotto il primo profilo rilevano il principio della tassatività della nullità e l'applicabilità al decreto che dispone il giudizio immediato dell'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e l'assenza di effetti dannosi per l'imputato. Sotto il secondo profilo, che potrebbe far prospettare un'eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine di instare per il giudizio abbreviato (Sez. 55 6, n. 5403 del 15/11/1994, Rv. 201816-01; in senso analogo, in motivazione, Sez. 4, n. 4149 del 23/09/2009, dep. 2010, Rv. 246259-01).
4.55.Nel caso di specie, il ricorrente aveva rinunciato a esaminare nuovamente il AN ed aveva categoricamente escluso la volontà di chiedere il giudizio abbreviato con conseguente insussistenza della dedotta "inutilizzabilità" della prova (le intercettazioni telefoniche), non ostesa dal PM in sede di richiesta di giudizio immediato.
4.56.Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibilmente fattuali e generici perché ripropositivi delle medesime questioni di fatto devolute in sede di impugnazione della sentenza di primo grado e risolte dalla Corte territoriale in base a prove delle quali non viene dedotto il travisamento e con motivazione che, dall'illustrazione del contenuto di quelle prove, trae conclusioni, sulla responsabilità del ricorrente, non manifestamente illogiche che sfuggono, pertanto, alle censure mosse con l'odierno ricorso.
4.57.L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di sollecitare l'indagine di legittimità secondo la prospettiva del fatto ricostruibile piuttosto che su quella del fatto ricostruito (supra § 2.9).
4.58.Gli argomenti difensivi, infatti, replicano, in buona sostanza, quelli già dedotti in sede di impugnazione della sentenza di primo grado e disattesi dalla Corte di appello senza sbavature logiche e in assenza di (mai dedotti) travisamenti.
4.59.Il criterio di imputazione dei fatti (anche) all'odierno ricorrente è stato chiaramente indicato dalla Corte di appello, sulla falsariga, del resto, dell'editto accusatorio, nella amministrazione di fatto delle società «Gea Log S.r.l.» e Waste Solution S.r.l.» attraverso le quali, secondo i giudici di merito, sono state poste in essere le condotte rubricate ai capi A, B, C, D, ed E della rubrica. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: a) la «Waste Solution S.r.l.» aveva conferito alla «I.P.B. IT S.r.l.» circa 3.349,40 tonnellate di rifiuti, risultandone essere il maggior cliente;
b) la «Gea Log S.r.t.» era stata impiegata solo per eseguire il 75,86% dei trasporti di rifiuti gestiti illecitamente da «I.P.B. IT S.r.l.»; c) i tre autisti, dipendenti a tempo indeterminato della «Gea Log S.r.l.>> che erogava loro un regolare stipendio mensile, erano stati assunti su richiesta di «I.P.B. IT S.r.l.»; d) la «Gea Log S.r.l.», almeno fino al 26/11/2018, quando cioè il ON era stato sentito in Questura, si era completamente disinteressata, anche sul piano dei relativi adempimenti formali e documentali, dei trasporti dei rifiuti (IP IT le aveva consegnato solo parte dei FIR utilizzati per i trasporti;
la PG aveva rinvenuto numerosi FIR dei viaggi effettuati privi di data e orario, dell'indicazione del peso dei rifiuti trasportati, della firma del destinatario;
solo dopo essere stato sentito in Questura, il ON si era preoccupato di chiedere la documentazione ai vari produttori di rifiuti ottenendo 56 anche risposte basite); e) tra «Gea Log S.r.l.» e «I.P.B. IT S.r.l.>> era stato sottoscritto il 21/06/2018 un contratto di trasporto di rifiuti che indicava una tratta ben precisa (Milano-Venezia) nella quale ricadeva Fossalta di Piave;
il 20/09/2018, dopo il sequestro del sito di Verona-San MA e di uno degli automezzi della "Gea Log S.r.l.», il contratto era stato modificato con l'indicazione "noleggio giornaliero" (nolo a caldo) e l'eliminazione del riferimento alla tratta "Milano-Venezia"; f) era stato il ON a mettere in contatto il OS con il AN, onde consentire al primo l'utilizzo delle discariche abusive di Verona e EL, prendendo parte ai relativi accordi. La Corte di appello, inoltre, si sofferma nell'illustrare il comportamento tenuto dal ON dopo il citato sequestro dell'automezzo (e relativo rimorchio) della Gea Log S.r.l.»; questi, in particolare: a) lo stesso giorno del sequestro aveva inviato al OS le fotografie del relativo verbale;
b) il giorno dopo si era incontrato con questi ed il ET per discutere dell'accaduto; c) aveva successivamente aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'autista (finito con un nulla di fatto) al solo fine di "depistare" le indagini. A questi elementi, i Giudici territoriali aggiungono: a) la conversazione telefonica intercorsa tra il ON ed il AN il 03/09/2018 (dalla quale traggono argomento per affermare l'esistenza di un accordo tra i due interlocutori ed il OS); b) la conversazione telefonica intercorsa tra il ON ed il AN il 19/09/2018 dalla quale hanno desunto, concordemente con il primo Giudice, la piena consapevolezza, da parte del primo, dell'utilizzo della discarica abusiva di Verona San MA. Quanto alla amministrazione delle due società, la sentenza impugnata ricorda che lo stesso ON non aveva mai negato di esserne stato l'amministratore di fatto, citando le stesse parole dell'imputato (pag. 69 della sentenza).
4.60. Tanto premesso, il Collegio si limita ad osservare che:
4.61.la gestione di fatto delle due citate società è stata ammessa dallo stesso ricorrente che non deduce, al riguardo, il travisamento delle relative dichiarazioni, rendendo del tutto generico il motivo sul punto;
4.62.la circostanza che l'amministratore di diritto non fosse stato esautorato delle sue prerogative non esclude la responsabilità del (co) gestore di fatto dell'impresa mediante la quale sono state consumate le condotte specificamente ascritte a titolo di concorso (conferimento e trasporto di rifiuti);
4.63.la Corte di appello descrive con precisione gli indicatori non solo della gestione di fatto delle sue società, ma anche del coinvolgimento del ON nelle attività illecite del OS;
57 4.64.al riguardo, manca un positivo confronto con le ragioni espressamente indicate dalla sentenza impugnata a sostegno della decisione assunta, come sopra sintetizzate;
4.65.prova ne sia il fatto che il ricorrente neglige completamente il dato relativo alle quantità di rifiuti movimentate dalle due società trincerandosi dietro l'irrilevante deduzione d'aver conosciuto il OS solo nell'estate del 2018; 4.66.trattandosi di reati commessi in concorso con altre persone, l'unicità del fatto ne giustifica la contestazione unitaria sotto il piano spaziale e temporale (luogo e data di consumazione del reato); ciò che conta è che il giudice non attribuisca all'imputato i fatti ai quali è rimasto estraneo perché commessi prima del suo intervento nella consumazione del reato stesso (il che è avvenuto nel caso di specie avendo i Giudici di merito indicato in modo specifico il titolo del concorso dell'imputato nei reati a lui ascritti costituito si ripete dalla gestione - delle società mediante le quali sono state poste in essere le condotte incriminate);
4.67.peraltro, le condotte descritte nel capo A solo in parte sono contestate come antecedenti al mese di giugno 2018 (solo quelle descritte sub n. 1), quelle descritte ai capi C, D ed E sono tutte successive al 1° giugno, quelle descritte al capo B sono contestate come commesse anche (non solo) in epoca precedente al mese di giugno 2018; 4.68.l'ordinanza di custodia cautelare, al pari della sentenza non irrevocabile, può essere acquisita al processo a norma dell'art. 234 cod. proc. pen. solo per provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri, di uno specifico reato e non anche come prova dei fatti in essa affermati, posto che l'art. 238 bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Rv. 276342 01; Sez. 6, n. 15912 del - 28/01/2015, Rv. 263121 01; Sez. 4, n. 9797 del 05/12/2000, Rv. 218315 - 01);
4.69.l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia 58 indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta, inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito in ordine anche alla valutazione di (parziale) inattendibilità del AN e al pieno e consapevole coinvolgimento del ricorrente nei fatti a lui ascritti;
4.70.nel resto, le deduzioni difensive sono inammissibilmente fattuali poiché attingono a piene mani al materiale probatorio del quale, come detto, non viene dedotto (quantomeno correttamente) il travisamento ma solo una lettura alternativa e parziale.
4.71.L'ottavo motivo è manifestamente infondato.
4.72.L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Peraltro, già prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in 59 considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza;
in senso analogo, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044 01). Ne consegue che l'obbligo di - motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460).
4.73. Nel caso di specie, la Corte di appello ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo della mancanza di fatti positivamente valutabili a favore del ricorrente e della pendenza di altro procedimento per fatti analoghi presso altra autorità giudiziaria. L'imputato, dal canto suo, si limita a dedurre il proprio stato di incensuratezza e il proprio buon comportamento processuale senza negare, però, la corrispondenza a vero dei fatti ritenuti dalla Corte di appello ostativi all'invocata attenuazione della pena.
4.74.Il nono motivo sollecita l'inammissibile rivalutazione, da parte del giudice di legittimità, dei criteri utilizzati nell'esercitare la discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio che è affare esclusivo del giudice 60 di merito. Peraltro, la pena-base del reato più grave (art. 452-quaterdecies cod. pen.) è stata fissata in misura (tre anni di reclusione) inferiore al medio edittale (pari a tre anni e sei mesi di reclusione;
cfr., sul criterio di calcolo, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 01) e alla pena-base inflitta al OS (tre - anni e due mesi di reclusione). Questa Corte ha più volte precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 2019, cit.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato la decisione del primo Giudice in considerazione della congruità della pena e della sua adeguatezza all'entità dei fatti. Il che rende insindacabile la decisione assunta, non di certo mediante il dedotto malgoverno delle norme sostanziali e processuali indicate dal ricorrente e l'inammissibile rivalutazione delle proprie condotte.
4.75.Il decimo motivo è infondato.
4.76.Il Giudice di primo grado aveva ordinato la confisca, per quanto qui rileva: a) dei mezzi di proprietà della «Gea Log S.r.l.» trovati all'interno del sito di Via Chiasserini «poiché pacificamente utilizzati per il traffico di rifiuti»; b) dei veicoli rinvenuti dal NOE il 20/09/2018 presso il sito di Verona San MA, poiché evidentemente utilizzati per la gestione della discarica abusiva di via Lugnano 41»; c) delle quote, ancorché nominalmente intestate a terzi, delle società «Gea Log S.r.l.» e «Waste Solution S.r.l.» gestite in via esclusiva dal ON che ne sfruttava l'operatività, in modo stabile e continuato, anche per realizzare finalità illecite;
d) in via principale e diretta, della somma di euro 1.086.000,00 pari al profitto del reato corrispondente all'ammontare dei pagamenti ricevuti da «IP IT S.r.l.» per i conferimenti nel sito di Milano, Via Chiasserini;
e) solo in via residuale, dei beni mobili e immobili in disponibilità degli imputati, nel caso di impossibilità di reperire il profitto nelle casse della società, per un valore equivalente al profitto stesso.
4.77.In sede di appello, l'imputato aveva contestato la legittimità della confisca sotto tre profili: a) la impossibilità di sovrapporre la «Gea Log S.r.l.>>, ente dotato di personalità giuridica, estraneo in quanto tale al reato, alla persona fisica dell'imputato; b) la mancanza di prova della fittizia intestazione delle quote societarie;
c) la mancata specificazione, in violazione del principio di proporzionalità e individualizzazione della pena, della quota di profitto ascrivibile, nelle forme per equivalente, al ON. 61 4.78.Le questioni devolute in appello sono identiche a quelle (ri)proposte in questa sede con il decimo motivo.
4.79.Vero è che la Corte di appello non ha specificamente risposto alle questioni poste con i primi due profili di doglianza e, tuttavia, è agevole osservare che il ON non è legittimato a contestare la legittimità di un provvedimento ablatorio di beni che egli stesso espressamente deduce non esser suoi.
4.80.Quanto alla violazione del principio di proporzione, va in primo luogo stigmatizzata la genericità della deduzione difensiva posto che il ricorrente non specifica: a) se il sequestro diretto del profitto ai danni di IP IT è andato a buon fine oppure no (nel qual caso verrebbe meno l'interesse alla doglianza); b) se, in caso negativo, nei suoi confronti è stato effettuato il sequestro per equivalente e in quale misura concreta (anche al fine di verificare in concreto quale sia il valore dei beni sequestrati).
4.81.In ogni caso, la Corte di appello ha correttamente richiamato l'insegnamento, ormai prevalente e consolidato, di questa Corte di cassazione secondo il quale la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento, ma non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo (cfr., Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Rv. 279494-01; Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Rv. 272968 - 01; Sez. 3, n, 56451 del 05/12/2017, Rv. 273604 - 01; Sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015, Rv. 264343 01). Ciò sul rilievo che in caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280886 01). Nè l'esecuzione della misura per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.n1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni (Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Rv. 280322-01). 62 5.Al rigetto dei ricorsi consegue l'onere delle spese del procedimento nonché la condanna al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e IP SR che liquida in complessivi euro 3.500,00 ciascuno per Comune di Milano e IP SR e in euro 2.500,00 per Città Metropolitana di Milano, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza LD Aceto Alola Viel DEPOSITATA IN CANCELLEY 17 OTT 2022 ALRE ESPERTO 63 3 6