Sentenza 7 giugno 2017
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., mentre, laddove è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale.
Commentari • 3
- 1. Art. 62 - Giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 458 - Richiesta di giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2017, n. 33908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33908 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
Testo completo
339 08 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 07/06/2017 FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - Sent. n. sez. 893/2017 ZI GIANESINI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANDREA TRONCI N.41112/2016 STEFANO MOGINI ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ED IA ER nato il [...] RI ZI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ER ANIELLO, che ha concluso per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori, Avv. ANGELA PORCELLI, nell'interesse del ED, ed Avv. FELICE CARDILLO, nell'interesse del PE, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi Аб RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 24.05.2016 la Corte d'appello di Roma confermava 1. la sentenza con cui il g.u.p. del Tribunale della Capitale, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato RI JA ED, AU RI e RO PE colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, per l'effetto condannando il ED responsabile degli episodi di importazione di alcuni - chili di cocaina dall'Argentina, di cui ai capi A) ed E), nonché dei fatti di rapina, consumata e tentata, oggetto degli addebiti sub C), F) e H) e dei collegati reati di ricettazione contestati ai capi G) ed I) - alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione ed € 38.000,00 di multa, oltre sanzioni accessorie, come per legge;
il PE concorrente nell'importazione di cocaina sub E) e nella tentata rapina e connessa ricettazione di cui ai capi H) ed I) - alla pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed € 26.000,00 di multa, oltre sanzioni accessorie;
il RI resposabile del solo delitto di ricettazione sub D), funzionale alla - rapina di cui al precedente capo C) alla pena anni uno, mesi quattro di - reclusione ed € 400,00 di multa.
2. Avverso detta pronuncia hanno interposto tempestiva impugnazione gli imputati tutti.
3. Il legale del ED formula cinque motivi di doglianza: violazione di legge, per aver il g.u.p., una volta malamente disattesa la I) richiesta di giudizio abbreviato, condizionata all'effettuazione di ricognizione di persona, quale avanzata dalla difesa, fatto luogo alla celebrazione del giudizio con rito abbreviato c.d. "secco", anziché procedere "con le forme prescelte dall'ufficio della Procura" ossia con rito immediato, così come richiesto dalla stessa difesa;
II) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla disposta condanna dell'imputato per violazione della normativa sugli stupefacenti, la relativa prova essendo stata tratta "unicamente sulla scorta degli esiti intercettivi delle conversazioni captate, senza riscontri oggettivi, né accertamenti sotto il profilo investigativo", nonostante l'inutilizzabilità di tale materiale probatorio per violazione dell'art. 267 co. 1 cod. proc. pen., con peculiare riferimento all'assoluta indispensabilità del ricorso allo strumento captativo, nella fattispecie ritenuto legittimo dalla Corte territoriale in forza di un "percorso motivazionale", ritenuto "del tutto illogico e privo di concretezza"; 2б III) vizio di motivazione, "per carenza, contraddittorietà e illogicità" della stessa, con riferimento a tutti i reati per i quali è intervenuta condanna del prevenuto, fatta eccezione di quello sub E): segnatamente, perché, per l'importazione di cocaina di cui al capo A), la sentenza impugnata si limita a ripercorrere pedissequamente i passaggi già tracciati dal primo giudice, giungendo in modo congetturale all'identificazione del ED e tralasciando di valutare i dati ostativi a tal fine indicati, non senza aggiungere l'assoluta plausibilità che il ED, ove corretta la sua identificazione, si fosse limitato a dare ospitalità al corriere, senza essere il destinatario della droga ed ignorando la presenza dello stupefacente;
per la rapina sub C), le intercettazioni in atti ferma l'eccezione di cui al - precedente punto II) appaiono "suggestive ma certamente non - dirimenti, preso atto che l'intera valutazione è elaborata in termini di 'presumibile presenza in un luogo molto vicino a quello di perpetrazione del reato' ", non avendo rilievo, ai fini dell'ipotizzato coinvolgimento del prevenuto, neppure il rinvenimento di oggetti provento della rapina in questione presso il RI;
per la tentata rapina e la ricettazione sub H) ed I), le censure difensive sono rimaste del tutto prive di risposta, anche in questo caso il giudice d'appello avendo acriticamente sposato la non condivisibile tesi del g.u.p., circa l'irrilevanza dell'obiettivo che gli agenti avevano di mira, al fine della valutazione della idoneità degli atti;
IV) violazione di legge e vizio di motivazione, in rapporto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in assenza di una "congrua e soddisfacente" esposizione delle ragioni a supporto della decisione negativa assunta;
V) vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, apoditticamente distaccatosi dal minimo edittale nella determinazione della pena base. Con atto a propria firma, il PE deduce le seguenti censure: 4. 1) "violazione e/o falsa applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 114 c.p.", in rapporto all'addebito di cui al capo E) della rubrica, stante l'assenza di un reale contributo materiale alla commissione del reato in questione da parte del prevenuto, limitatosi a verificare l'avvenuto arrivo del corriere, di fatto ritenuto perciò responsabile solo in virtù del rapporto di parentela con il ED e comunque dovendo apprezzarsi la condotta del ricorrente, ove mai rilevante sul piano penale, in termini di sicura marginalità, sì da giustificare l'applicazione dell'attenuante invocata;
3 2) violazione di legge, quanto al reato di cui al capo H), gli atti posti in essere dal PE - fermato all'interno di un centro commerciale, senza che sia stato identificato l'obiettivo della ipotizzata rapina, come discende dalle varie alternative prospettate in sentenza non integrando tentativo punibile, in applicazione del criterio della c.d. prognosi postuma;
3) violazione di legge, quanto al reato di cui al capo I), in difetto di alcun concreto elemento che possa coinvolgere il prevenuto nella ricettazione del motociclo in questione, posto nella esclusiva disponibilità del ED;
ulteriore violazione di legge, avendo la Corte d'appello fatto riferimento, 4) per la determinazione della pena base con riguardo all'art. 73 D.P.R. 309/90, alla "cornice edittale da 8 anni a 20 anni di reclusione", così pervenendo malamente all'affermazione della coincidenza della sanzione irrogata con i minimi di legge, senza considerare, con riferimento alle implicazioni della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, che, "nell'arco temporale di vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale dovrebbe trovare applicazione la c.d. 'legge FINI - GIOVANARDI' ”, giusta il richiamo all'art. 2 cod. pen. operato dalla stessa sentenza del giudice delle leggi, con conseguente corrispondenza del minimo edittale alla diversa ed inferiore misura di anni sei di reclusione, quanto alla componente detentiva.
5. Unica, infine, è la censura mossa dal RI, il quale, anch'egli con atto a propria firma, lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen., stante l'inidoneità delle intercettazioni in atti, cui si richiama la sentenza impugnata, "a far emergere alcun elemento utile a supportare l'impianto accusatorio nei confronti del prevenuto, atteso che le stesse non possono essere qualificate in ermini di certezza con riferimento al fatto da provare o essere addirittura utilizzate come surrogato di altre tecniche investigative", in difetto di qualsivoglia prova in grado di asseverare la disponibilità della moto di cui trattasi in capo a sé. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sicuramente inammissibile è il ricorso da ultimo illustrato: impone siffatta soluzione l'assoluta genericità che connota l'atto d'impugnazione, che si limita ad affermazioni di fatto apodittiche, senza in alcun modo confrontarsi con l'ampia motivazione svolta dal giudice territoriale, il quale, con ragionamento lineare e coerente e perciò incensurabile nella presente sede di legittimità [al di là della tipologia di vizio formalmente denunciato, sotto forma di violazione di legge, ex art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.], dà atto - fra l'altro dell'avvenuto 4 sequestro, nell'abitazione del RI, di gioielli provenienti dalla rapina materialmente commessa da due uomini identificati in sentenza per il ED - e per RA EB CALDERON, nei confronti dei quali si procede separatamente - utilizzando altresì il motociclo di cui trattasi;
della sicura consapevolezza in ordine alla provenienza illecita di detti preziosi, agevolmente desumibile dal tentativo, posto in essere dalla convivente del prevenuto all'atto dell'intervento dei Carabinieri, di disfarsi degli stessi lanciandoli dalla finestra;
delle conversazioni telefoniche da cui risulta che il RI, notiziato da tale Gabriel dell'avvenuta rimozione, da parte di militari dell'Arma, del mezzo in questione, parcheggiato sotto l'abitazione del prevenuto, si mette immediatamente in contatto con il succitato CALDERON, cui riferisce l'accaduto con preoccupazione, pur rappresentando come leggesi - "che la moto era stata 'lavata' e messa 'sotto protezione', intendendosi che non dovevano esserci rischi". Alla detta declaratoria seguone le statuizioni di legge, ex art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo.
2. Venendo, ora, al ricorso del ED, per certo manifestamente infondati sono entrambi i motivi che sottopongono alla Corte questioni di rito, peraltro riproponendo pedissequamente i medesimi argomenti già affrontati e compiutamente disattesi dal giudice d'appello.
2.1 Invero, quanto alla determinazione del g.u.p. di procedere con rito abbreviato c.d. "secco", la sentenza impugnata ha osservato come la stessa istanza di definizione del processo con rito abbreviato condizionato, depositata nella cancelleria del giudice competente il 27.01.2015, contenesse, seppur in via subordinata, anche la richiesta di procedere con rito abbreviato ordinario: donde l'inconsistenza della doglianza difensiva, del tutto silente in proposito, se non per osservare come, dopo il rigetto della richiesta condizionata, non fosse stata affatto reiterata l'istanza di ammissione al rito abbreviato non condizionato, rilievo all'evidenza privo di ogni consistenza. Mentre, per ciò che concerne il rigetto della richiesta principale, a prescindere da ogni altra considerazione, è agevole rilevare che l'opzione comunque espressa per il giudizio abbreviato "puro" preclude all'imputato la possibilità di successiva contestazione in ordine al rigetto dell'istanza prioritaria, in quanto avente lo stesso significato della omessa riproposizione di quest'ultima, a mente dell'ultimo comma dell'art. 438 del codice di rito (cfr., esattamente in termini, Cass. Sez. 1, sent. n. 37244 del 13.11.2013 - dep. 2014, Rv. 260532). Per vero, nel corso dell'odierna discussione innanzi al Collegio, la difesa dell'imputato ha palesemente modificato la propria impostazione, dolendosi del mancato accoglimento della pur formalizzata richiesta di revoca di ammissione al 5Аб rito abbreviato, una volta rigettata dal g.i.p. l'istanza di celebrazione del processo ai sensi dell'art. 438 co. 5 del codice di rito. L'assunto al di là del pur assorbente rilievo formale relativo alla tardività della questione, non sottoposta al vaglio della Corte territoriale non ha comunque fondamento. Nell'attuale sistema, l'ammissione al rito abbreviato c.d. "puro" costituisce esercizio di un diritto potestativo dell'imputato, atteso che al giudice non sono riconosciuti margini di sorta ai fini di una valutazione da cui possa scaturire il rigetto dell'istanza, onde l'agevole conclusione per cui la revoca dell'istanza medesima non può che avvenire fino al momento in cui la stessa non abbia prodotto i suoi effetti (cfr. Sez. 4, sent. n. 19528 del 28.03.2008, Rv. 239764, nonché Sez. 6, sent. n. 22480 dell'08.05.2013, Rv. 256645). Il che comporta che l'istanza di cui trattasi sia revocabile fino all'adozione del provvedimento di ammissione al rito speciale prescelto, qualora sia stata formulata ai sensi dell'art. 438 del codice di rito;
mentre, ove sia stata formalizzata a seguito di decreto di giudizio immediato come nel caso in esame - essa può essere - revocata solo fino al momento della fissazione dell'udienza per l'ammissione al procedimento speciale (cfr., esattamente in termini, Sez. 5, sent. n. 21568 del 19.03.2015, Rv. 263708 e, ancor più di recente, Sez. 6, sent. n. 20803 del 29.03.2017, Hotova ed altri, non mass.). Quanto precede lascia fermo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorché le stesse, sia pur al diverso fine di pervenire alla corretta individuazione del dies a quo ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, ex art. 303, co. 1 lett. b bis, cod. proc. pen., hanno ricostruito le - scansioni processuali in cui si articola la trasformazione del giudizio immediato in abbreviato, così chiarendo che il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale presuppone la sola verifica dei requisiti formali di ammissibilità della richiesta (quali la tempestività o la provenienza da soggetto legittimato) e costituisce, pertanto, atto di "mero impulso processuale", onde la decisione sull'ammissione del rito abbreviato sia esso ordinario o condizionato deve essere adottata all'esito dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, dal giudice che dovrà celebrare il giudizio (v. la parte motiva di Sez. Un., n. 30200 del 28.04.2011, P.M. in proc. Ohonba, Rv. 250348). Dal che, tuttavia, non discende affatto la revocabilità della richiesta di rito abbreviato prima dell'ordinanza di ammissione: ciò in quanto la richiesta di trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato scandita dal rigido termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., assistito dalla comminatoria di inammissibilità da un lato, presuppone (alla luce del chiaro enunciato normativo: "se la richiesta è ammissibile") un vaglio preliminare da parte del 6б giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità ictu oculi rilevabili (quali quelle di cui si è appena sopra detto); dall'altro, comporta l'attivazione della procedura disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, con l'emissione del provvedimento - ancorché, si ripete, ordinatorio di fissazione della camera di consiglio ai fini dell'ammissione e della celebrazione del rito. A significare, cioè, che si è qui in presenza di "effetti giuridici" che, una volta realizzatisi, rendono non più reversibile la richiesta di rito abbreviato formulata dalla parte ai sensi dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., in ossequio al principio di ordine generale precedentemente enunciato: donde l'ineccepibilità della decisione del g.i.p. di disattendere, perché non ammissibile, l'anzidetta richiesta di revoca, cui del resto la lettura del relativo verbale d'udienza dimostra che la difesa ebbe a prestare ossequio (cfr. anche Sez. Un., sent. n. 41461 del 19.07.2012, Rv. 253212, nel senso della revocabilità dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato nel solo caso disciplinato dall'art. 441 bis cod. proc. pen., nonché Sez. 6, sent. n. 17716 del 17.04.2014, Rv. 259344).
2.2 Quanto, poi, alla eccezione di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in atti, l'avvenuto arresto dell'originaria coimputata LE RI AY, sorpresa all'aeroporto di Fiumicino nel flagrante possesso di kg. 3,3 di cocaina, occultati nel bagaglio trasportato sul volo Buenos Aires-Roma ciò che - costituisce l'incipit dell'intero procedimento vale non solo ad integrare il - requisito dei gravi indizi di reità, ma anche quello dell'assoluta indispensabilità del mezzo captativo per la prosecuzione delle indagini, in funzione della individuazione dei complici di colei che appariva all'evidenza unicamente il corriere della droga, tenuto conto del contestuale sequestro, a carico della predetta AY, di due telefoni cellulari, risultati in contatto con varie utenze, e di un bigliettino contenente l'annotazione di un numero telefonico, con accanto l'indicazione "RI Italia": circostanze, quelle testé enunciate, tutte - "negli atti e nelle contenute come leggesi nel provvedimento impugnato richieste per disporre le anzidette attività di intercettazione, ragione per cui non vi è alcuna possibilità di enucleare carenze o illegittimità del sub-procedimento afferente all'attività captativa in parola, con conseguente infondatezza anche di detta contestazione". Non senza aggiungere, conclusivamente, che il ricorso in · peraltro disinteressandosi della motivazione del giudice d'appello, ma esame- facendo chiaramente riferimento a quella del g.u.p. circoscrive la doglianza al solo decreto n. 1274, senza in alcun modo specificare quali siano le conversazioni per l'effetto intercettate e le ragioni per cui il mancato utilizzo delle risultanze relative avrebbe l'effetto di disarticolare la "tenuta" del ragionamento svolto dal giudice, anche sotto tale profilo essendo perciò inficiata da 7 inammissibilità la doglianza in esame (cfr. Cass., Sez. 6, sent. n. 18725 del 19.04.2012, Rv. 252644).
3. Per ciò che attiene al vizio di motivazione dedotto con riferimento diretto alle statuizioni di colpevolezza a carico del ED, deve convenirsi sulla fondatezza delle sole doglianze relative all'imputazione di importazione di cocaina di cui al capo A) della rubrica. Invero, nel caso di specie del tutto evidente è la forzatura logica che inficia il discorso argomentativo svolto dalla Corte capitolina, che, dopo aver affiancato nella trattazione gli episodi di cui al predetto capo A) ed all'analogo capo E) susseguente al primo esattamente di un anno: 17.11.2012 e - 17.11.2013 pretende di trarre la prova del coinvolgimento del ED dalla dimostrazione della sua sicura implicazione nell'importazione del 2013, senza però fornire una dimostrazione coerentemente appagante di quali siano i passaggi logici che avallano siffatta conclusione: in particolare, resta nella sostanza non adeguatamente chiarito il motivo per cui l'annotazione "RI Italia", vergata su di un bigliettino, con accanto l'indicazione di un'utenza cellulare, rinvenuto in possesso della donna tratta in arresto quale corriere, in occasione dell'importazione del 2012 ossia LE RI AY dovrebbe - identificare il ED, tenuto conto che gli accertamenti svolti hanno consentito di riferire la formale intestazione della succitata utenza cellulare a tale AR CC, di cui non si dice se sia nome di fantasia o intestatario di comodo e, soprattutto, perché lo stesso dovrebbe identificarsi, ovvero comunque condurre al ED, atteso che non può essere in alcun modo reputata sufficiente, a tale ultimo fine, la circostanza che l'anzidetta utenza cellulare - quella, cioè, annotata sul bigliettino sequestrato alla AY sia risultata in - contatto, in epoca antecedente all'arresto di quest'ultima, con le utenze in uso ai fratelli EN AN e PA SE NI, pacificamente e pesantemente coinvolti nella successiva operazione del 2013, e che la stessa NI avesse contattato, durante un suo precedente soggiorno in Italia, il numero fisso intestato ai coniugi ED - PE. Quanto precede riveste valenza assorbente rispetto agli ulteriori profili sollevati dal ricorrente ed impone l'annullamento, in parte qua, dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello capitolina, che provvederà a colmare le su evidenziate lacune di ordine logico, diversamente facendo luogo a nuova determinazione della pena, in considerazione del fatto che proprio il reato di cui al capo A) della rubrica è stato reputato più grave e perciò posto a base del calcolo sviluppato in funzione della determinazione del trattamento sanzionatorio finale. 8 3.1 Senza meno inammissibili sono le censure riferite alla rapina di cui al capo C) della rubrica [e, per vero, anche alla connessa imputazione di ricettazione, sub D), che però è stata oggetto di provvedimento di separazione]. Si è qui in presenza di contestazioni del tutto generiche, a fronte di una motivazione chiara e lineare, che pone a base l'inequivoco significato di colloqui intercettati subito prima e subito dopo la rapina fra il ED ed il RI, ai quali si aggiungono la localizzazione delle utenze impiegate dai predetti giusto nella zona in cui è ubicata la gioielleria ove fu perpetrata la rapina in questione, nonché le circostanze già sopra sintetizzate, al punto 1. del presente CONSIDERATO IN DIRITTO, a proposito del rinvenimento di parte della refurtiva nell'abitazione del RI e del sequestro, sotto la sua abitazione, del motociclo utilizzato dai malviventi per la consumazione del reato in esame.
3.2 Eguale conclusione s'impone anche in ordine alle imputazioni di tentata rapina aggravata e ricettazione di cui ai capi H) ed I) della rubrica. Per vero, relativamente alla ricettazione anzidetta, non v'è che da prendere atto della totale assenza di censure in proposito, posto che, al di là della intestazione del relativo motivo, quelle formulate concernono unicamente il tentativo di rapina, in ordine al quale come detto si assume che erroneamente sarebbero stati reputati sussistenti tutti gli elementi costitutivi, nonostante il mancato accertamento dello "obiettivo effettivo e non ipotetico" che il ED ed il PE avrebbero avuto di mira. La richiamata doglianza, che reitera pedissequamente quella già sottoposta all'attenzione del giudice d'appello, non si sottrae ad una valutazione di radicale genericità, tenuto conto che la Corte distrettuale - con il cui costrutto argomentativo il ricorrente non si confronta affatto ha puntualmente confutato l'imprescindibile premessa in fatto del ragionamento difensivo, dimostrando, attraverso il riferimento all'esplicito tenore delle conversazioni intercettate, come il ED, il PE ed il loro complice (RI DO SO) avessero programmato di rapinare le due gioiellerie ubicate entrambe all'interno del Centro Commerciale ove furono tratti in arresto, in particolare valorizzando le indicazioni richieste, nel corso dei preparativi dell'azione criminosa, in ordine all'orario di apertura dei due esercizi, come pure l'atteggiamento di controllo del menzionato SO, relativamente ai "movimenti di persone in dette due gioiellerie", documentato dal servizio di osservazione appositamente predisposto dagli inquirenti. trattamento3.3 Anche le residue doglianze, afferenti entrambe al sanzionatorio, non sfuggono ad una preliminare valutazione d'inammissibilità. La Corte capitolina ha dato conto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla stregua "della gravità dei fatti e della spiccata capacità 9 criminale mostrata nel corso della preparazione ed esecuzione dei singoli reati" da tutti indistintamente gli allora appellanti, nonché ponendo l'accento sui precedenti a carico a dimostrazione ulteriore del giudizio assolutamente - negativo sulla personalità degli imputati - e sull'assenza di circostanza concrete suscettibili di favorevole apprezzamento ai fini del sollecitato beneficio: ne consegue la sicura congruità ed esaustività della motivazione, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. Quanto, poi, all'entità della pena, le censure sono improntate ad assoluta genericità, che ne preclude la disamina, salvo quanto si avrà modo di dire in prosieguo, nell'affrontare il motivo di doglianza sviluppato in proposito dalla difesa del PE. Venendo, infine, al ricorso del predetto PE, è agevole rilevare quanto 4. segue. Inammissibile, per genericità, è il primo motivo d'impugnazione: esso si 4.1 limita a ribadire la medesima doglianza già posta a base dell'appello a suo tempo proposto sia quanto alla sostanziale assenza di contributo causale da parte del prevenuto, sia, in subordine, quanto al ruolo minimale dallo stesso in ipotesi svolto senza minimamente prendere in considerazione e confutare le - argomentazioni della Corte che ha posto in evidenza, sulla scorta del contenuto delle conversazioni captate, come le stesse dessero conto del pieno e consapevole concorso del predetto PE, cui erano assegnate mansioni per certo subordinate rispetto al ED, ma non per questo minimali ed irrilevanti, sì da poter essere in qualsiasi momento fungibili, come invece richiesto dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale relativa all'invocata diminuente dell'art. 114 cod. pen.
4.2 Identica conclusione s'impone quanto alla seconda censura, concernente il tentativo di rapina sub H), che, sia pur sulla scorta del più corretto inquadramento come violazione di legge, reitera le medesime argomentazioni svolte dalla difesa del ED, valendo pertanto le considerazioni che si sono in precedenza svolte, circa la chiara individuazione operata dalla sentenza impugnata che non formula affatto varie ed alternative ipotesi, come si assume - ex adverso degli obiettivi dell'illecita azione criminosa, che il prevenuto, travisato con indosso una divisa della Polizia di Stato, il ED ed il SO si stavano apprestando a compiere, essendo già giunti all'interno del Centro Commerciale ove erano ubicati i due obiettivi e dove già stazionava il SO, con funzioni di "palo". Tanto vale anche con riferimento alla connessa ricettazione della moto di cui al capo I) della rubrica, nell'occasione materialmente utilizzata dal ED: 10б l'argomentazione di ordine logico spesa dalla Corte d'appello non è infatti apodittica, ma poggia sulle (non contestate) circostanze fattuali emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale e rimarcate in particolare dalla pronuncia del Tribunale, che espressamente richiama passi delle conversazioni intercettate, in cui il ED, discorrendo con il PE, accenna alla moto ed al luogo in cui la stessa si trova parcheggiata, così palesandone la piena consapevolezza della esistenza del motociclo che, per certo, in quanto destinato all'utilizzo per la consumazione del reato, non doveva consentire di risalire agli autori dell'azione criminosa.
4.3 Più articolato è il discorso da svolgersi in relazione all'ultimo profilo di violazione di legge dedotto dalla difesa, in punto di trattamento sanzionatorio. Il primo giudice, la cui pronuncia interviene già all'indomani della nota sentenza n. 32/2014 del giudice delle leggi, risulta aver determinato la pena base a carico del PE in misura di anni otto di reclusione ed € 36.000,00 di multa, a tal fine valorizzando la "notevole gravità dei reati ascritti" - sulla quale non mette conto di intrattenersi ulteriormente, trattandosi di profilo oggettivo, che trova esaustivo supporto nella descrizione degli illeciti ampiamente effettuata nel contesto della motivazione e la "elevata capacità a delinquere" - del prevenuto, quest'ultimo esplicitamente tratta dalle condanne definitive dallo stesso riportate "per delitti in tema di stupefacenti, per tentata rapina, per ricettazione e per reati in materia di carte di credito" (cfr. pag. 21 sent. g.i.p.). Conseguentemente, non ha alcuna rilevanza che la Corte d'appello - peraltro con specifico riferimento al coimputato ED - abbia erroneamente parlato di pena base coincidente con il minimo edittale, invero all'epoca dei fatti pari alla diversa ed inferiore misura di anni sei di reclusione;
il che è tanto più vero, ove si consideri che questa volta con specifico riguardo alla posizione del - PE il giudice territoriale ha posto l'accento, onde dare contezza del rigetto - della doglianza difensiva sul punto, sulla "estrema gravità del reato di cui al capo E)", oltre che sul ruolo, per nulla "defilato", proprio del prevenuto in seno al più ampio contesto criminale in cui era a pieno titolo inserito. D'altro canto, a maggior supporto di quanto precede, non è certo casuale che la pur agguerrita difesa del ED al di là della già rilevata - inammissibilità della censura, per via della genericità che la connota abbia nondimeno "calibrato il tiro" sotto il profilo del vizio di motivazione, dando atto dell'avvenuta irrogazione di una pena "ben oltre il minimo edittale", così implicitamente riconoscendo l'irrilevanza del mero refuso in cui è incorso il giudice d'appello. 11
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI JA ED, limitatamente al reato di cui al capo A) art. 73 D.P.R. n. 309/90 - e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul capo. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di RO PE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di AU RI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. фре й Così deciso in Roma, il 07.06.2017 Il Presidente Il Consigliere est. Audra Derneдетс DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO} Pera Esposito, 12