Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2018, n. 5660
CASS
Sentenza 9 marzo 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, compiendo un nuovo accertamento sul titolo della responsabilità, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno - conseguente al suicidio, avvenuto durante il ricovero ospedaliero e in mancanza di adeguate misure preventive adottate dalla struttura sanitaria, di un soggetto affetto da gravi disturbi psichiatrici con tendenze autolesive - rilevando che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto aveva disposto condanna generica al risarcimento, sebbene da liquidarsi in sede civile).

Commentari2

  • 1Giudicato penale non rende superfluo accertamento del danno (Cass. 8477/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 giugno 2020

  • 2Sulla natura del giudizio di rinvio al giudice civile disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dalla Corte di cassazione in sede penale. L'applicazione del rito civile…
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 27 novembre 2019

    2. La ricostruzione del rapporto tra giudizi nella sistematica del codice di rito penalistico nella giurisprudenza di legittimità. Il ragionamento della S.C. muove dalla premessa che il passaggio dal codice di procedura penale del 1930 a quello del 1988 sia stato affiancato da un mutamento radicale dei principi posti a governo delle norme processuali: se il previgente codice era ispirato al principio inquisitorio improntato all'unità della funzione giurisdizionale e alla prevalenza della giurisdizione penale, con conseguente pregiudizialità necessaria del processo penale rispetto a quello civile[3], il sistema attuale è invece di tipo accusatorio, sorretto da una logica di parità e …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2018, n. 5660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5660
Data del deposito : 9 marzo 2018

Testo completo