Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2014, n. 21875
CASS
Sentenza 20 marzo 2014

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Massime2

La nullità conseguente all'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, è a regime intermedio, e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

La nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedi in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore.

Commentario1

  • 1La validità delle notificazioni come strumento di difesa
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 gennaio 2026

    abstract: La Corte nomofilattica affronta il tema della nullità delle notificazioni, soffermandosi sui rapporti tra elezione di domicilio, dichiarazione di residenza e notificazione presso il domicilio legale ai sensi dell'art. 161, co. 4 c.p.p. La decisione dà conferma della necessità di garantire la conoscenza sostanziale degli atti, mediante la rituale formazione degli stessi e l'effettività delle sanzioni processuali. In tal senso, il regime di nullità delle notificazioni si erge a presidio delle garanzie di difesa. Sommario: 1. Premessa – 2. Il ruolo di garanzia delle nullità delle notificazioni – 3. Gli avvertimenti all'indagato: diritti “minori” da non trascurare – 4. Nullità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2014, n. 21875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21875
Data del deposito : 20 marzo 2014

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