Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 2
La nullità conseguente all'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, è a regime intermedio, e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
La nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedi in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore.
Commentario • 1
- 1. La validità delle notificazioni come strumento di difesaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 gennaio 2026
abstract: La Corte nomofilattica affronta il tema della nullità delle notificazioni, soffermandosi sui rapporti tra elezione di domicilio, dichiarazione di residenza e notificazione presso il domicilio legale ai sensi dell'art. 161, co. 4 c.p.p. La decisione dà conferma della necessità di garantire la conoscenza sostanziale degli atti, mediante la rituale formazione degli stessi e l'effettività delle sanzioni processuali. In tal senso, il regime di nullità delle notificazioni si erge a presidio delle garanzie di difesa. Sommario: 1. Premessa – 2. Il ruolo di garanzia delle nullità delle notificazioni – 3. Gli avvertimenti all'indagato: diritti “minori” da non trascurare – 4. Nullità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2014, n. 21875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21875 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento