Versione
1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 102.
La funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
La funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
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- 1. il testo con le modifiche alla CostituzioneValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 31 ottobre 2025 · 69.548485
[…] approvato ieri dal Senato, recante le norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (c.d. riforma della giustizia), che modifica il titolo II e IV della Parte II della Costituzione. […] In estrema sintesi, il testo sulla riforma della giustizia reca le seguenti modifiche alla Costituzione (in grassetto le modifiche): art. 87, c. 10 Cost.: [il Presidente della Repubblica] Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente art. 102, c. 1 Cost.: la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 24/07/2025, n. 124Provvedimento: […] LA CORTE COSTITUZIONALE […] comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito (d'ora in avanti: “decreto rilancio”), in riferimento agli artt. 3 e 102, secondo comma, Cost. […] L'art. 102, secondo comma, Cost. vieta l'istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione – a integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. – impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, […]Leggi di più...
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