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24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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4 aprile 2024
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Art. 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato 1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. ((La persona offesa e' altresi' informata)) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all' articolo 624-bis del codice penale , l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a trenta giorni.
2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. ((La persona offesa e' altresi' informata)) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all' articolo 624-bis del codice penale , l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a trenta giorni.
Commentari • 479
- 1. Richiesta d’archiviazione del P.M.Giovanni Stampone · https://www.diritto.it/ · 22 marzo 2023 · 242.08038
[…] sarebbe lecito domandarci che cosa accadrebbe se l'opposizione alla richiesta d'archiviazione fosse proposta dalla P.O. non rispettando i venti giorni canonici, e, cioè, oltre il termine di legge sancito dal terzo comma dell'art. 408 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/2021, n. 30552Provvedimento: […] AM GA, è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, per il rinnovo della notifica dell'avviso, ex art. 408 cod. proc. pen. della richiesta di archiviazione alla persona offesa dal reato che lo aveva richiesto, in ragione della mancata prova dell'avvenuta notifica, pur disposta dal Pubblico ministero ed eseguita. 2. […]Leggi di più...
- compiuta giacenza·
- regressione procedimento·
- stasi procedimento·
- art. 410-bis cod. proc. pen.·
- abnormità processuale·
- poteri-doveri giudice·
- notifica avviso archiviazione·
- art. 408 cod. proc. pen.