Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità del decreto di giudizio immediato, ostandovi il principio di tassatività, la tardiva trasmissione della documentazione dell'attività di indagine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2009, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 23/09/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 2335
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 37675/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) G.C.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 69/2007 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di CATANIA, depositata il 16/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto della continuazione e per il rigetto nel resto.
RILEVATO IN FATTO
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale dei Minorenni di Catania che aveva ritenuto G.C. colpevole dei delitti di detenzione illegale di stupefacenti tipo marijuana e di cessione degli stessi e che, applicata la diminuente della minore età, riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 8.200,00 di multa.
L'imputato G. ha proposto ricorso per cassazione e ha concluso per l'annullamento d'essa in relazione alla assenza di prova utilizzabile in ordine alla efficacia drogante della sostanza sequestrata;
in ordine alla esclusione della configurabilità della lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; in ordine alla errata applicazione dell'art. 81 c.p.. All'udienza pubblica del 23/9/2009 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente G. denunzia:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 360 e 454 c.p.p in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). In sede di indagini preliminari è stato disposto accertamento tecnico irripetibile sulla sostanza stupefacente senza che sia stato dato avviso al difensore del G. e in una situazione processuale nella quale la richiesta di giudizio abbreviato (con accettazione del giudizio allo stato degli atti) e il pedissequo decreto sono stati notificati al difensore il 27/6/2006 mentre la relazione tossicologica fu allegata agli atti successivamente e precisamente il 4/8/2006.
La trasmissione di atti successivamente alla richiesta di giudizio immediato e alla trasmissione del fascicolo renderebbe inutilizzabili gli atti trasmessi successivamente.
La inutilizzabilità della perizia tossicologica toglierebbe fondamento alla contestazione di detenzione, cessione di sostanza stupefacente per difetto di offensività della condotta con quella sostanza.
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per illogicità e insufficienza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La negazione della applicazione del comma 5 è fondata tutta sul dato ponderale che viceversa non è eccessivo come verificabile da una ricognizione giurisprudenziale.
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Questa Corte rileva che il ricorso è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato.
Il primo motivo non ha fondamento giuridico perché in tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo processuale non consente al pubblico ministero selezioni di sorta;
ma la tardiva trasmissione della documentazione dell'attività d'indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato ne' si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sotto il primo profilo si rileva, il principio della tassatività della nullità e l'applicabilità di quel principio al decreto che dispone il giudizio immediato dell'art. 429 c.p.p., commi 1 e 2, nonché l'assenza di effetti dannosi per l'imputato.
Sotto il secondo profilo, che potrebbe far prospettare un'eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine d'instare per il giudizio abbreviato (Cass. Pen. Sez. 6^, sent. n. 5403 del 11 maggio 1995). Nel caso che ne occupa/la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato, sia ad opera del PM sia ad opera dell'imputato configura piuttosto una doglianza relativa alla riduzione delle conoscenze processuali dell'imputato, con la conseguente riduzione della consapevolezza delle scelte processuali adottate;
ma la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato è del 6/9/2006 segue il deposito della perizia tossicologica e in ogni caso non è stata seguita da alcuna scelta opposta giustificata da quel ritardato deposito.
Peraltro in tutti i casi nei quali, come nel caso del G., lo stesso imputato - secondo quanto è annotato dalla sentenza impugnata - ha ammesso gli addebiti, contestati e ha dichiarato di aver svolto attività di spaccio con il proposito di spacciare per una settimana, al fine di conseguire il guadagno di somme sufficienti a coprire la spesa necessaria a conseguire il patentino per la guida del motorino regalatogli dalla madre (atti Trib. minorenni fase Procura pg. 28), la censura relativa alla assenza di prova circa l'efficacia drogante della sostanza commerciata è neutralizzata dal significato delle ammissioni e delle dichiarazioni dello stesso imputato. Anche il secondo motivo è infondato perché la motivazione della sentenza impugnata dà espressa ragione dei principi di diritto che sovrintendono al riconoscimento o alla negazione della ricorrenza del fatto di lieve entità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, e si completa con la rilevazione della concreto realizzarsi del fatto addebitato, quale risulta dalla quantità della sostanza sequestrata e dalle già menzionate dichiarazioni dell'imputato circa l'entità, la durata egli obbiettivi della sua attività.
Infine deve essere rilevata la infondatezza del terzo motivo di impugnazione.
Le condotte contestate e confessate si distribuiscono su uno spazio temporale certamente rilevante, eccedente un tempo unico;
sicché gli atti di detenzione e di cessione sono stati accertati con riguardo ad una durata che non consente l'individuazione di una condotta unica e correttamente comporta l'applicazione dell'art. 81 c.p., come praticata dalla sentenza di appello.
Il rigetto del ricorso non comporta condanna alle spese, ritenuto applicabile, anche nel giudizio di cassazione, secondo l'insegnamento di Cass. SS. UU. N. 15 del 2000, l'esonero dall'obbligo di spese fissato in favore dell'imputato minorenne (al tempo della commissione dei fatti addebitati) dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010