Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/1994, n. 5403
CASS
Sentenza 15 novembre 1994

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

La differenza tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, attraverso il collegamento con il privato, determinato dal "pactum sceleris", si realizza da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta, perciò, l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici; mentre, nel secondo caso, la parzialità si rivela nell'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche e rendendolo, pertanto, illecito e contrario ai doveri di ufficio, in quanto reso nell'interesse del privato.

In tema di falso documentale l'elemento che caratterizza l'atto pubblico deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti alla attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative, cui è addetto.

In tema di falsità documentale, deve escludersi che una scrittura privata o un altro documento "ab origine" non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell'inserimento di esso nella relativa pratica dell'"iter" conseguenziale occorrente per il provvedimento finale. A meno che il documento ricevendo un contenuto aggiuntivo in virtù di successive integrazioni di fonte pubblicistica, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, non divenga atto pubblico, restando così assoggettato alla disciplina di cui all'art. 476 cod. pen..

In tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo processuale non consente al Pubblico Ministero selezioni di sorta; ma la tardiva trasmissione della documentazione dell'attività d'indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato ne' si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sotto il primo profilo si rileva, il principio della tassatività della nullità e l'applicabilità al decreto che dispone il giudizio immediato dell'art. 429, 1 e 2 comma e l'assenza di effetti dannosi per l'imputato. Sotto il secondo profilo che potrebbe far prospettare un'eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine di instare per il giudizio abbreviato.

Non può essere considerato autonomo oggetto di falsità documentale la cosiddetta "pratica", intesa nel senso di nuova e distinta entità unificante una pluralità di atti in funzione di collegamento e come tale provvista di una sua efficacia dimostrativa autonoma, rispetto a quella dei distinti documenti, che concorrono a formarla.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/1994, n. 5403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5403
    Data del deposito : 15 novembre 1994

    Testo completo