Codice Penale-art. 546 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
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1 luglio 1931
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27 febbraio 1975
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6 giugno 1978
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- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 28/12/2006 n° 42363Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Giurisprudenza • 269
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2018, n. 28424Provvedimento: […] lett. b) ed e) cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione della norma processuale di cui al combinato disposto degli artt. 192 e 533 comma 1 cod. proc. perchè la Corte territoriale ha dichiara- to la penale responsabilità dell'imputato siccome erroneamente ritenuta provata "al di là di ogni ragionevole dubbio" sulla base di elementi indiziari privi dei caratteri di gravità precisione e concordanza 4) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: inosservanza ed erronea ap- plicazione dell'art. 546 cod. proc. pen . poichè è omessa e contraddittoria la enunciazione delle ragioni per le quali il Giudice del gravame ha ritenuto non attendibili le "prove contrarie", […] in riferimento al reato contestato nella forma del tentativo di cui all'art. 546 cod. pen […]Leggi di più...
- art. 192 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- onere di specificazione vizi·
- appropriazione indebita·
- querela·
- rinnovazione istruzione dibattimentale·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- vizio di motivazione·
- art. 546 cod. proc. pen.·
- art. 533 cod. proc. pen.