Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2005, n. 10089
CASS
Sentenza 15 febbraio 2005

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Massime1

Il divieto di utilizzazione dibattimentale per le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria opera solo riguardo ad affermazioni che attengano al fatto già posto ad oggetto delle indagini, e dunque non sussiste per procedimenti concernenti altri illeciti. Ne consegue che le dichiarazioni mediante il cui compimento sia stato posto in essere un reato sono pienamente utilizzabili nella fase dibattimentale del relativo procedimento. (Fattispecie in tema di simulazione di reato commessa riferendo falsamente alla polizia dell'avvenuto furto di un'autovettura).

Commentario1

  • 1la sentenza CEDU sui diritti difensivi violati
    Anna Tommasini · https://www.filodiritto.com/ · 13 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2005, n. 10089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10089
Data del deposito : 15 febbraio 2005

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