Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione dibattimentale per le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria opera solo riguardo ad affermazioni che attengano al fatto già posto ad oggetto delle indagini, e dunque non sussiste per procedimenti concernenti altri illeciti. Ne consegue che le dichiarazioni mediante il cui compimento sia stato posto in essere un reato sono pienamente utilizzabili nella fase dibattimentale del relativo procedimento. (Fattispecie in tema di simulazione di reato commessa riferendo falsamente alla polizia dell'avvenuto furto di un'autovettura).
Commentario • 1
- 1. la sentenza CEDU sui diritti difensivi violatiAnna Tommasini · https://www.filodiritto.com/ · 13 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2005, n. 10089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10089 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 15/02/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 257
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 36711/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DR NI;
2. NN RE;
3. ST LO;
avverso la sentenza in data 26.5.2004 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito l'avv. DOMINICI Giuliano, difensore di RE MI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con distinti ricorsi NI AG, RE MI, LO MI ricorrono per Cassazione avverso la sentenza in data 26.5.2004 della Corte di appello di Palermo che - in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Trapani il 7.2.2001 - li ha dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 367 c.p. e li ha condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno.
2. Nel suo ricorso NI AG lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 367 c.p.. In particolare nel primo motivo del suo ricorso il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente fondato la sua pronuncia su di una inammissibile interpretazione estensiva dell'art. 367 del codice penale laddove ha ritenuto che la simulazione di reato
- relativa al furto di una autovettura LA EM - possa essere posta in essere anche a mezzo di "dichiarazioni spontanee" rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p. senza considerare che tali dichiarazioni non rientrano tra le denunce, querele, richieste ed istanze menzionate nella norma incriminatrice. Inoltre la difesa del ricorrente osserva che le dichiarazioni del AG sono state ritenute false solo perché difformi da quelle degli altri due coimputati senza che sia stata raggiunta alcuna certezza probatoria sul reale svolgimento dei fatti ed in assenza di elementi idonei a corroborare l'ipotesi formulata dalla Corte territoriale secondo cui il AG ed i due coimputati hanno rilasciato le loro dichiarazioni dopo essere stati fermati dai Carabinieri mentre "si stavano dirigendo nel luogo in cui si trovava in sosta la LA EM... per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine".
2.1. Con altro motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente eccessività della pena inflitta.
3. Nel suo ricorso RE MI lamenta la "violazione di legge per eccesso di potere" e la "inosservanza o erronea applicazione della legge penale" conseguenti all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 367 c.p., alla mancanza di motivazione in riferimento a quanto statuito dal primo giudice ed alla manifesta illogicità della motivazione.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha errato nel ritenere che egli ed i suoi due coimputati non avessero ragioni per rendere alla polizia giudiziaria dichiarazioni a tutela di se stessi in quanto non erano in stato di fermo. Al contrario essi si trovavano ad Alcamo per recuperare, previi contatti, l'autovettura dell'MI che era stata rubata (comportamento, questo, non certamente lecito che li aveva indotti a scappare alla vista degli agenti) ed erano inoltre sospettati all'atto delle dichiarazioni spontanee per una rapina ai danni del Monopolio dal cui procedimento sono poi stati estromessi con archiviazione.
Sotto altro profilo ci si duole che la sentenza impugnata non abbia rappresentato le ragioni per cui manca negli atti del procedimento qualunque verbalizzazione o atto di ufficio in merito all'asserito avvistamento della autovettura LA EM, fin dal momento del fermo, nelle campagne tra Alcamo e Partitico e si sostiene che la Corte territoriale è caduta in contraddizioni quando ha tentato di giustificare tale assenza.
Inoltre il fatto che le dichiarazioni spontanee siano state ab origine ritenute false ha bloccato ogni attività di indagine ( non è tale infatti il controllo del terminale del CED in ordine ai furti di auto) ed ha posto le basi perché si possa parlare di reato impossibile.
3.1. Infine ci si duole che la mancata concessione delle attenuanti generiche non sia stata motivata in modo congruo attesi i modesti precedenti dell'MI.
4. Il terzo ricorrente, LO TR, denuncia in primo luogo la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 530 c.p.. affermando che la Corte palermitana ha erroneamente ritenuto configurabile la simulazione di reato sulla base di dichiarazioni rese in sede di spontanee dichiarazioni ai carabinieri, assimilando impropriamente il reato di cui all'art. 367 c.p. a quello di calunnia.
Il ricorrente aggiunge poi che, risalendo i fatti al settembre 1997, è ormai maturato il termine prescrizionale.
DIRITTO
1. I ricorrenti NI AG, RE MI e LO TR sono stati condannati per il reato di cui all'art. 367 c.p. per aver falsamente affermato nel verbale di spontanee dichiarazioni rese ai carabinieri del NORM di Alcamo - e l'MI anche in apposita denuncia presentata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo - essere avvenuto il furto, ad opera di ignoti, di una autovettura LA EM di proprietà della convivente dell'MI.
2. Con il primo motivo dei loro ricorsi NI AG e LO MI lamentano che la Corte di appello abbia ritenuto che il reato di cui all'art. 367 c.p. possa essere realizzato attraverso dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p.. Il motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare che il peculiare regime di non utilizzabilità in dibattimento riservato alle dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato senza l'assistenza di un difensore è ispirato a finalità di tutela del diritto di difesa dell'indagato che potrebbe risultare pregiudicato dal fatto che tali dichiarazioni vengono rese senza una previa conoscenza dell'addebito. Il principio di garanzia che sta alla base di questa disciplina non può però trovare applicazione quando le spontanee dichiarazioni rese in assenza del difensore riguardino fatti penalmente rilevanti che non ineriscono all'addebito per il quale sono in corso le indagini.
In tali ipotesi ammettere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee equivarrebbe a creare uno spazio di assoluta irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato e, sotto il profilo soggettivo, ad ammettere una sorta di incapacità penale dell'indagato che non potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati commessi mediante le dichiarazioni spontanee. (Cass., 2^, 8.10.1992, Lo Bello;
Cass. 20.10.1994, Crescini;
Cass. 27.11.1995, Birba;
Cass., 24.4.1996, Quattrocchi). In quest'ottica si è ritenuto, in particolare, che la garanzia dettata dall'art. 350, comma 7, c.p.p. non può estendersi a ciò che travalica il diritto di difesa, pur inteso nella sua più ampia latitudine, e si è perciò escluso che essa possa valere nel caso di dichiarazioni spontanee aventi un contenuto calunnioso. Alla luce di queste considerazioni sulla estensione e sui limiti del regime di garanzia per le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, del codice di rito il collegio ritiene che il delitto di simulazione di reato può essere posto in essere "mediante" dichiarazioni spontanee rese da due soggetti che affermano falsamente che è avvenuto il furto di una autovettura e - avvalorando e confermando le parallele dichiarazioni spontanee di un terzo soggetto che ha presentato apposita denuncia di furto - portano a conoscenza della polizia una notizia criminis che ha una potenziale attitudine giuridica a determinare l'inizio di un ingiustificato procedimento con turbamento del normale svolgimento dell'attività giudiziaria.
Tale conclusione è del resto pienamente conforme al costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, che sono concordi nel ritenere che il termine "denuncia" contenuto nell'art. 367 c.p. non deve essere interpretato in senso puramente tecnico ma deve piuttosto essere inteso in senso lato in modo da ricomprendere ogni altra informazione sulla esistenza di un reato.
2. Nel secondo motivo del suo ricorso il AG svolge una censura relativa alla motivazione della sentenza impugnata osservando che le sue dichiarazioni sono state ritenute false solo perché difformi da quelle degli altri due coimputati senza che sia stata raggiunta alcuna certezza probatoria sul reale svolgimento dei fatti. Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità sì appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della decisione impugnata si sottrae alla censura che le è stata mossa perché il giudice di appello - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la falsità delle dichiarazioni dei tre coimputati in ordine al furto compiendo un analitico confronto delle versioni da essi fornite, ponendo in luce le macroscopiche divergenze tra i diversi racconti e le plateali contraddizioni in cui i coimputati sono incorsi e giungendo, su questa base, alla conclusione che narrazioni così radicalmente divergenti su fatti recentissimi non possono che avere un carattere fittizio ed essere connotate da totale falsità.
2.1. In ordine alla doglianza del AG che riguarda le attenuanti generiche occorre in particolare ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio - positivo o negativo che sia - deve essere sì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Il giudice del merito non è perciò tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ricavabili dagli atti del procedimento ne' a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 c.p. ma può assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad indicare anche in forma estremamente sintetica - come è avvenuto nel caso in esame - le ragioni che l'hanno indotto al rigetto della richiesta: i plurimi precedenti penali, le modalità della condotta, il giudizio negativo sulla personalità.
3. Nel primo motivo del suo ricorso RE MI sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere che egli ed i suoi due coimputati non avessero ragioni per rendere alla polizia giudiziaria dichiarazioni a tutela di se stessi in quanto non erano in stato di fermo. Al contrario essi si trovavano ad Alcamo per recuperare, previi contatti, l'autovettura dell'MI che era stata rubata (comportamento, questo, non certamente lecito che li aveva indotti a scappare alla vista degli agenti) ed erano inoltre sospettati all'atto delle dichiarazioni spontanee per una rapina ai danni del Monopolio dal cui procedimento sono poi stati estromessi con archiviazione. La censura non coglie nel segno sia per le considerazioni in precedenza svolte sui limiti invalicabili della garanzia dettata dall'art. 350, comma 7, c.p.p. sia perché, nel formularla, il ricorrente dimentica il fatto che egli non si è limitato ad affermare falsamente il furto in sede di dichiarazioni spontanee ma ha anche presentato apposita denuncia del furto dell'autovettura; così che appare sostanzialmente irrilevante ai fini della sua posizione ogni doglianza che resti circoscritta alla questione della configurabilità del delitto di simulazione di reato commesso mediante dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, del codice di rito.
3.1. La difesa dell'MI ha poi insistito, anche in sede di discussione, sulla circostanza che le dichiarazioni spontanee del suo assistito sono state ab origine ritenute false e che ciò ha bloccato ogni attività di indagine (non è tale infatti il controllo del terminale del CED in ordine ai furti di auto) ed ha posto le basi perché si possa parlare di reato impossibile.
Il collegio osserva che, con riguardo alla simulazione di reato, l'ipotesi di reato impossibile resta circoscritta al caso in cui il fatto denunciato appaia sin da principio inverosimile e quindi del tutto inidoneo a determinare la semplice possibilità dell'inizio del procedimento penale o delle indagini preliminari di polizia (Cass., 28.5.1985, Barone). Ora è evidente che, in astratto, la segnalazione del furto di un auto è una notitia criminis del tutto verosimile e che, in concreto, anche in ragione della pluralità delle forze di polizia investite dalla segnalazione (i carabinieri attraverso le dichiarazioni dei tre coimputati ed il commissariato di polizia attraverso la denuncia di MI) la tesi della immediata percezione della falsità della denuncia non trova alcun adeguato conforto nella ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata.
3.2 In ordine all'ultima doglianza del ricorrente MI secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche non è stata motivata in modo congruo attesi i suoi modesti precedenti, il collegio ribadisce in linea generale le considerazioni svolte in relazione ad analoga doglianza del AG e rileva che la Corte ha assolto al suo obbligo di motivazione indicando in forma sintetica le ragioni che l'hanno indotta al rigetto della richiesta: i precedenti penali, le modalità della condotta, il giudizio negativo sulla personalità.
4. Resta infine da considerare il secondo ed ultimo motivo di ricorso del MI con il quale si assume l'intervenuta prescrizione del reato. Sul punto è sufficiente ricordare che il reato di cui si discute è stato commesso dall'imputato il 9.9.1997 e che pertanto non è ancora decorso il termine prescrizionale massimo per esso previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160, comma 1, c.p.
5. I ricorsi vanno pertanto respinti ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005