Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 30
CASS
Sentenza 27 settembre 1995

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

La circostanza che l'indagato sia (o sia stato) Ministro della Repubblica non fa cambiare natura al concorso nell'associazione per delinquere di stampo mafioso che gli sia stato contestato non già per la sua attività di ministro, bensì per la sua attività di uomo di partito, occasionalmente divenuto ministro in un momento della storia di quel concorso. (Fattispecie in tema di competenza, relativamente alla quale la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha escluso la competenza funzionale del cosiddetto tribunale dei ministri, per affermare quella del giudice ordinario).

Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario che, a norma dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico, non vale anche per il deposito dei provvedimenti del giudice. Ne consegue che il termine per il deposito dell'ordinanza assunta dal tribunale del riesame all'esito del relativo procedimento scade, perentoriamente, non nel momento in cui gli uffici vengono chiusi al pubblico, bensì nell'ultima ora, e cioè nella ventiquattresima ora, del decimo giorno dalla ricezione degli atti necessari per la decisione.

Ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) - cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuol dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'"iter" argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro "iter", in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità. (Fattispecie in tema di impugnazione di provvedimento cautelare).

Commentari14

Mostra tutto (14)
  • 1Lesioni, atti persecutori e violenza sessuale: la Corte ribadisce i confini della procedibilità d’ufficio (Cass. Pen. n. 31853/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2025

    Il ricorso è fondato. 1. Giova alla migliore comprensione dei motivi del ricorso una sintetica ricostruzione degli essenziali snodi procedimentali. Con ordinanza del 9 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania applicava a G. la misura degli arresti domiciliari. 1.1. Il procedimento a suo carico era nato in forza della denuncia presentata il 15 novembre 2024 dalla parte offesa, G. M. che, spaventata e piena di lividi (in tal senso le fotografie scattate in quella sede dal personale di Polizia Giudiziaria che, peraltro, direttamente constatava lo stato di prostrazione della ragazza oltre che la contestuale ricezione, da parte della stessa, di …

     Leggi di più…

  • 2RICORSO PER CASSAZIONE: REQUISITI GIUSTIFICATIVI DELLA DECISIONE.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

  • 3Concorso esterno e associazione per delinquere semplice: rimessa (e
    Silvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 4La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso:
    Silvio Civello Conigliaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, nella versione ufficiale in francese disponibile sul sito della Corte, clicca qui. 1. La sentenza in epigrafe origina da un procedimento a carico di Bruno Contrada, condannato in via definitiva nel 2006 dalla Corte d'Appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.) per avere, tra il 1979 e il 1988, giovandosi della posizione chiave ricoperta nelle forze dell'ordine, «sistematicamente contribuito alle attività e alla realizzazione degli scopi criminali dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra"» fornendo ad alcuni associati «informazioni confidenziali concernenti le investigazioni e le operazioni di …

     Leggi di più…

  • 5Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …

     Leggi di più…
Mostra tutto (14)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 30
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30
Data del deposito : 27 settembre 1995

Testo completo