Sentenza 27 settembre 1995
Massime • 4
La circostanza che l'indagato sia (o sia stato) Ministro della Repubblica non fa cambiare natura al concorso nell'associazione per delinquere di stampo mafioso che gli sia stato contestato non già per la sua attività di ministro, bensì per la sua attività di uomo di partito, occasionalmente divenuto ministro in un momento della storia di quel concorso. (Fattispecie in tema di competenza, relativamente alla quale la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha escluso la competenza funzionale del cosiddetto tribunale dei ministri, per affermare quella del giudice ordinario).
Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario che, a norma dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico, non vale anche per il deposito dei provvedimenti del giudice. Ne consegue che il termine per il deposito dell'ordinanza assunta dal tribunale del riesame all'esito del relativo procedimento scade, perentoriamente, non nel momento in cui gli uffici vengono chiusi al pubblico, bensì nell'ultima ora, e cioè nella ventiquattresima ora, del decimo giorno dalla ricezione degli atti necessari per la decisione.
Ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.
Il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) - cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuol dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'"iter" argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro "iter", in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità. (Fattispecie in tema di impugnazione di provvedimento cautelare).
Commentari • 14
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Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 30
Dott. Guido GUASCO Presidente
1.Dott. OR BUOGO Componente
2. " RT TI " REGISTRO GENERALE
3. " NT EL " N. 17564/95
4. " Mariano BATTISTI (Rel.) "
5. " SE IN "
6. " OR TT "
7. " OV TR "
8. " NT IG "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN CA ,n. ad Asmara il 20 agosto 1939;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 21.3.1995. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Mariano Battisti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Uditi i difensori avv.ti SE De Luca e VO Riela che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, con ordinanza del 13/02/1995, disponeva la applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CA NN, ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di associazione per delinquere, ordinaria e di tipo mafioso, per avere, "avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della democrazia cristiana siciliana, di esponente principale di una importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale del partito, nonché di membro del consiglio nazionale, contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali dell'associazione per delinquere 'Cosa nostra', mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche e amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale - amministrazioni comunali, provinciali e regionali - e sub istituzionale - l'attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro e altre utilità, in favore di membri di organizzazione criminali di stampo mafioso, in Agrigento, Trapani e Palermo sino al marzo 1994.
2 - Il tribunale di Palermo, con ordinanza depositata il 25 marzo 1995, confermava il provvedimento del g.i.p.. 3 - I difensori proponevano ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, con il primo motivo aggiunto, violazione e falsa applicazione dell'articolo 309, comma 9, c.p.p.-, in relazione all'articolo 172 e all'articolo 606, comma 1, lettera c), dello stesso codice, per essere stata depositata l'ordinanza del tribunale alle ore 15,30 dell'ultimo giorno utile e, quindi, fuori termine, atteso il disposto di cui all'articolo 172, comma 6, c.p.p., secondo il quale "il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico".
4 - La V sezione, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza del 14/07/1995, constatato, sul tema, un contrasto nella giurisprudenza di questa suprema corte, rimetteva il ricorso alle sezioni unite.
L'ordinanza sottolineava che al costante indirizzo, secondo il quale il termine di cui all'articolo 172, comma 6, non ha come destinatario il giudice, la stessa V sezione, con sentenza dell'11/04/1995, n. 1017, aveva opposto - e proprio in applicazione dell'articolo 309, comma 9, c.p.p. - che, nel vigente codice, quel termine vale anche per il giudice, sicché è privo di efficacia, ai sensi dell'articolo 309, comma 10, dello stesso codice, il provvedimento di custodia cautelare che non sia stato depositato, qualora il deposito avvenga nell'ultimo giorno utile, prima della scadenza dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di cancelleria.
5 - Il primo presidente aggiunto assegnava il ricorso alle sezioni unite.
I difensori presentavano una memoria e, sempre su questo tema, producevano anche un parere "pro veritate".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo aggiunto, che ha determinato la remissione del ricorso a queste sezioni unite, è privo di pregio.
Sino alla sentenza n. 1017/95, fatta propria dal ricorrente, la giurisprudenza di questa suprema corte, nella interpretazione sia dell'articolo 181 dell'abrogato codice di rito, sia del corrispondente articolo 172, comma 6, del vigente codice, è sempre stata nel senso che il termine, disciplinato da queste due norme, è termine per il compimento di determinate attività delle parti e non termine per il giudice, per il compimento di atti da parte del giudice, quali, ad esempio, l'adozione e, soprattutto, il conseguente deposito dei provvedimenti.
I - Nel codice abrogato erano in questo senso, tra le altre, Sez. I, 20/02/1984, n. 363 e Sez. I, 04/04/1990, n. 953, secondo le quali, appunto, "l'articolo 181 si riferisce esclusivamente agli atti posti in essere dal 'pubblico', cioè da soggetti estranei all'ufficio perché prende in considerazione attività che attengono soltanto alle parti private, mentre il giudice, quale organo dello stesso ufficio, può compiere la sua attività senza vincoli di orario ed è tenuto solo a rispettare i termini generali".
La prima di queste sentenze riguardava un provvedimento del tribunale del riesame, che, anche secondo il codice abrogato - articolo 263, ter, ultimo comma - doveva essere adottato entro un certo termine a pena della perdita di efficacia.
II - Entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale l'indirizzo è rimasto immutato, essendosi soffermate sul problema, e avendolo risolto come per il passato, Sez. I, 18/04/1991, n. 1871, Sez. I, 03/05/1991, n. 2096, Sez. VI, 11/06/1992, n. 2211, Sez. I, 06/04/1993 n. 1489, Sez. VI, 18/10/1994, n. 3966, Sez. VI, 24/05/1995, n. 2028 e, prendendo espressamente le distanze dalla sentenza n. 1017/1995, Sez. I, 1/6/1995, n. 3346. III - La sentenza n. 1017/1995, che ha ritenuto di non dovere condividere il precedente, costante indirizzo, se ne è allontanata offrendo, a ben vedere, un unico argomento, dopo avere citato alcune delle sentenze secondo le quali era certo che il termine, di cui all'articolo 172, comma 6, - già articolo 181 dell'abrogato codice di rito non riguardasse il giudice, i cui provvedimenti in camera di consiglio - spiegavano quelle sentenze - "deliberati senza vincolo di orario, vengono poi completati, ai soli fini della rilevanza esterna, anche cronologica, dall'attestazione del deposito in cancelleria".
Secondo la sentenza n. 1017/1995, questa massima non tiene, però, conto "della differente valenza attribuibile alla nuova norma, rispetto alla valenza dell'articolo 181 del codice previgente", non tiene conto che, "mentre la norma contenuta nell'articolo 181 era stata formulata in un articolo distinto e separato dal precedente, l'articolo 180, che dettava le regole generali sui termini processuali, la corrispondente norma è inserita, nel nuovo codice, come comma 6 dell'articolo 172, il quale tratta delle regole generali sui termini processuali".
Innegabilmente diversa è la collocazione sistematica delle due norme e "questa diversa collocazione sistematica - così la sentenza n. 1017 - non può avere altro significato che quello di promuovere la regola da particolare a generale".
"E, infatti, - si aggiunge - la Relazione al progetto preliminare testualmente afferma che 'l'unificazione discende dalla considerazione che anche la determinazione del momento della scadenza del termine stabilito per presentare dichiarazioni, depositare documenti e compiere atti in un ufficio giudiziario costituisce una di quelle regole generali che la norma, secondo la rubrica, intende enunciare".
"Ritenere, dopo tali specificazioni, - conclude la sentenza - che la norma indicata possa riferirsi solo alle attività delle parti, specialmente quando, dalla decorrenza di un termine di decadenza, discendano conseguenze cosi rilevanti in tema di libertà personale, come la perdita di efficacia di una misura coercitiva, significa interpretarla nel senso più sfavorevole per l'indagato, di tal che, anche per questa ragione, quella interpretazione non appare condivisibile".
IV - La sentenza n. 3346/1995, che, come si è accennato, ha preso esplicitamente le distanze da quella n. 1017/1995, ha replicato che "il criterio sistematico adottato dal nuovo codice di rito non può considerarsi elemento decisivo per poter affermare che la norma dettata dal sesto comma dell'articolo 172 c.p.p. abbia una valenza estensibile indistintamente a tutti i soggetti che debbano fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere altri atti in un ufficio giudiziario, che tali attività sono, chiaramente, attività delle parti e non attività del giudice".
2 - Queste sezioni unite condividono l'indirizzo di gran lunga prevalente per le seguenti ragioni.
I - Se è vero che la Relazione al progetto preliminare afferma che l'unificazione - delle disposizioni già contenute negli articoli 180 e 181 del c.p.p. del 1930 - discende dalla considerazione che anche la determinazione del momento della scadenza del termine stabilito per fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere atti in un ufficio giudiziario costituisce una di quelle regole generali che la norma, secondo la rubrica, intende enunciare", non è meno evidente che la Relazione si limita, semplicemente, a prendere atto, a registrare, si potrebbe dire, che anche la regola che determina questo termine è regola generale.
La Relazione, cioè, constata che, oggettivamente, ontologicamente, quella determinazione altro non era e 'altro non è che una regola generale dettata per "la scadenza speciale dei termini", regola, quindi, che doveva trovare la sua opportuna, logica, collocazione, nella rubrica delle regole generali.
L'argomento, l'unico, addotto dalla sentenza n. 1017/95 per pervenire alle conclusioni cui è giunta, dà, pertanto, per scontato ciò che scontato non è e che è da escludere categoricamente che lo sia, cioè che il legislatore del nuovo codice di rito, con la diversa collocazione della norma, abbia voluto dire, significare, che la natura di quel termine non è quella presa in considerazione dal codice abrogato.
Quando la Relazione dice che "la determinazione della scadenza di quel termine costituisce una regola generale" dice, invero, che quella determinazione, che è identica nei due codici, è di per sé, è nella sua essenza, una regola generale, donde la opportunità, se non proprio la necessità, di mettere in risalto questa sua natura, sempre identica, meglio di quanto non abbia fatto il codice precedente.
II - E', del resto, sufficiente scorrere in parallelo le norme degli articoli 180 e 181 del codice abrogato e quella dell'articolo 172 del codice vigente per rendersi conto che si tratta, sul piano formale, letterale, delle stesse regole, fatta eccezione per qualche differenza lessicale, di dettaglio.
Se fosse vero quanto sostiene la sentenza n. 1017/95, è da credere che il legislatore del nuovo codice, al quale era nota la interpretazione che, ancorandosi alla lettera della legge, la giurisprudenza aveva sempre dato della norma dell'articolo 182, se avesse voluto muoversi nella direzione indicata dalla sentenza della quale si sta parlando, non si sarebbe limitato ad una mera constatazione - la constatazione della natura di regola generale propria anche della regola che si interessa di quel termine speciale - che nulla, ovviamente, avrebbe aggiunto, ma avrebbe reso esplicita l'intenzione, attribuitagli dalla sentenza, con opportuni e significativi segni linguistici.
III - Il deposito della sentenza continua, invece, a non avere nulla a che vedere con "il fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in un ufficio giudiziario", con le attività descritte nell'articolo 172, comma 6, c.p.p.-, le stesse che erano descritte nell'articolo 182 del codice abrogato.
a - Depositare un provvedimento significa consegnarlo al cancelliere perché questi, datone atto, faccia luogo, quando è previsto, al procedimento con il quale il provvedimento viene portato a conoscenza degli interessati e siffatto "depositare o consegnare" non ha, ictu oculi, nulla in comune con il "fare dichiarazioni". Si può anche, sottilizzando, riconoscere che quella consegna contenga una dichiarazione implicita, la dichiarazione che quel documento è un atto da depositare.
Il legislatore, però, con la espressione "fare dichiarazioni" non allude affatto alle dichiarazioni implicite;
in secondo luogo, e soprattutto, nel deposito, nella consegna del provvedimento al cancelliere, ciò che rileva non è quella dichiarazione, espressa o implicita che possa essere, ma la consegna,, il trasferimento del provvedimento dal giudice al cancelliere, sicché, per un verso, la eventuale dichiarazione non ha alcuna rilevanza se non è accompagnata da quella consegna e, per altro verso, quest'ultima non ha bisogno di essere accompagnata da dichiarazioni, essendo eloquente di per sé.
b - Depositare un provvedimento non è neppure un depositare documenti.
Il legislatore, nell'articolo 172, comma 6, non può aver usato il sostantivo "documenti" dimenticando il significato che, in altra parte del codice, attribuiva a questo termine e, appunto, la collocazione che di quel significato era logica conseguenza. Ai documenti è riservato, nel codice, il capo VII del titolo II del libro terzo, ed è noto che il capo si interessa dei documenti, che il titolo si occupa dei mezzi di prova e che il libro tratta delle prove, di tal che il "deposito dei documenti" è il deposito di qualcosa attinente alle prove e, in particolare, ai mezzi di prova. Non si nega che anche le sentenze o le ordinanze possano essere "documenti"; ma, sicuramente, non le ordinanze emesse nel corso del processo o le sentenze nelle quali sfocia il processo, ché a queste ultime il legislatore riserva un termine completamente diverso, dedicando alle stesse il titolo II del libro II, titolo che si occupa degli atti e provvedimenti del giudice, libro che disciplina, in genere, gli atti: quelle sentenze e quelle ordinanze rilevano in quel processo come atti e non come documenti.
c - Né, infine, l'attività di deposito delle sentenze o delle ordinanze può farsi rientrare in quell'altra, l'ultima, contemplata dall'articolo 172, comma 6, consistente nel compiere altri atti. Il termine "deposito" è termine tecnico usato, dal codice,per quanto riguarda i provvedimenti del giudice, in via generale nell'articolo 128 C-P-P-4, la cui rubrica reca deposito dei provvedimenti del giudice, e ripetuto ogniqualvolta - tra i tanti, articolo 548: deposito della sentenza articolo 617: motivazione e deposito il legislatore intenda fare riferimento a questa peculiare attività con la quale il giudice si "libera" del provvedimento ponendolo nelle mani del cancelliere.
Non si vede davvero perché mai questa attività, definita con il termine tecnico di deposito, dovrebbe, in altra parte del codice, nell'articolo 172, comma 6, essere tradotta con il generico termine di compimento di (altri) atti.
IV - Si impone, pertanto, la conclusione che il termine "speciale", di cui all'articolo 172, comma 6, del c.p.p., non è termine che valga anche per il deposito dei provvedimenti del giudice, conclusione che, indiscussa nella vigenza del codice abrogato, non può essere posta in forse dalla dimostrata irrilevanza della diversa sistemazione data dal vigente codice alla norma e che è avvalorata dalla perfetta corrispondenza letterale della norma abrogata e di quella oggi in vigore, lettera che non consente di includere il deposito della decisione in una delle attività descritte, con gli stessi termini, dalle due norme.
3 - Se le riflessioni imposte dalla natura del termine speciale e dalla lettera della norma conducono necessariamente a questa conclusione, non v'è spazio per la interpretazione alternativa fatta propria dalla sentenza n. 1017/1995 e, quindi, per l'affermazione, che vi si legge, che la "lettura" della norma, che si sta proponendo, è "sfavorevole per l'indagato".
Se la natura di quel termine è identica nei due codici e se la formulazione della norma è tale che nessuna delle attività nella stessa previste - "fare dichiarazioni, depositare documenti, compiere altri atti" - può logicamente comprendere il "deposito della decisione" e se, conseguentemente, il termine per il deposito della ordinanza scade, perentoriamente, non nel momento in cui gli uffici vengono chiusi al pubblico, sebbene nell'ultima ora - nella ventiquattresima ora - dell'ultimo giorno, tutto il vantaggio o, se si vuole, tutto il "favore" possibile è assicurato, all'imputato o all'indagato, dal rispetto di questo termine.
4 - L'utilità che l'indagato ricaverebbe dalla interpretazione sostenuta dalla sentenza n. 1017/1995 è, peraltro, tutta da dimostrare, ove si consideri, ad esempio, che l'indagato, se ha diritto alla decisione entro il decimo giorno, non potrà prenderne materialmente visione che il giorno successivo qualora la stessa sia depositata nell'ultimo "secondo" utile prima della chiusura al pubblico dell'ufficio, ché, spirato il termine, il cancelliere può legittimamente opporre la chiusura dell'ufficio e, quindi, la impossibilità di mostrare il provvedimento.
Ove, inoltre, - ed è un altro esempio - il giudice non depositi il provvedimento entro quel termine, ma qualche ora dopo, non per questo la perdita di efficacia del provvedimento, prevista dal comma 10 dell'articolo 309 per il caso in cui la decisione non intervenga entro il termine prescritto, determinerebbe immediatamente, in quello stesso pomeriggio, la liberazione dell'indagato o dell'imputato.
Questi ha certamente diritto ad essere scarcerato;
ma, la scarcerazione non è, per così dire, automatica, occorrendo per la liberazione della persona sottoposta alla misura la ordinanza del giudice che procede, come esige l'articolo 306 c.p.p., e quel giudice non potrà Emetterla, o d'ufficio o su istanza - da presentarsi nelle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico - se non il giorno successivo a quello del deposito, dopo avere accertato che la decisione non è intervenuta nel termine stabilito dalla legge. È opportuno, infine, mettere in rilievo - si tratta di un argomento ad hominem, ma non per questo meno rilevante - che il giudice, dinanzi ad un termine, certamente tutt'altro che ampio, e, soprattutto, perentorio, come è quello voluto dall'articolo 309, comma 10, c.p.p.-, si vedrebbe sottratto, senza alcuna apprezzabile utilità per l'indagato o imputato, del tempo prezioso per offrire adeguate risposte a temi, quali quelli che concernono la libertà personale, che, se debbono essere trattati sempre con il dovuto approfondimento, non di rado esigono particolare approfondimento e studio e, quindi, tempo.
5 - Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione dell'articolo 1 e seguenti della L. 05/06/1989 n. 219 in relazione all'articolo 96 della Costituzione e articolo 6 e seguenti della legge costituzionale 16/01/ e in relazione all'articolo 21, 185 e
606, comma 1, lettera c), C.P.P.".
Si eccepisce l'incompetenza funzionale del tribunale del riesame di Palermo e la conseguente nullità assoluta della ordinanza cautelare rilevando che "il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere per reati di concorso in associazione per delinquere e di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso per aver contribuito alle attività e al raggiungimento degli scopi dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra" mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della sua stessa area, collocati in centri di potere istituzionali e sub istituzionali, onde agevolare l'attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso".
"Tra queste tipologie di condotta - si precisa - viene espressamente indicata anche l'attività diretta a procurare posti di lavoro a soggetti collegati con l'organizzazione mafiosa, e al NN è stato contestato di avere, nella qualità di Ministro dell'Agricoltura, con decreto ministeriale a sua firma del 26/07/1983, nominato tale AR preparatore in prova nel ruolo del personale ausiliario ed assegnato per l'impiego all'Istituto Sperimentale per la Valorizzazione Tecnologica dei prodotti agricoli, sede periferica di Palermo".
Da queste premesse di fatto - si osserva - non può non dedursi, tenendo anche conto dei parametri fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza 20/07/1994, De ZO, che, avendo il NN commesso il reato o una frazione del reato contestatogli mentre era Ministro dell'Agricoltura, "funzionalmente competente ad eseguire le indagini preliminari e ad emettere il provvedimento cautelare per questa chiarissima ipotesi di reato ministeriale era, è, il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale del locus commissi delicti, donde la nullità del provvedimento impugnato e dell'ordinanza cautelare".
Il motivo è infondato.
I - Il tribunale, nel risolvere questo problema, dopo aver ricordato che le SS.UU hanno definito il reato ministeriale come quello "commesso in rapporto strumentale e soggettivo con l'esercizio delle funzioni ministeriali", ha osservato che, "nel caso in questione, la condotta di concorso esterno nel reato di cui all'articolo 416 bis c.p., contestata all'indagato, non può ritenersi in tale rapporto con le funzioni di Ministro ricoperte dal NN, poiché si tratta di una molteplicità di episodi che abbracciano un arco temporale di oltre un ventennio durante il quale l'indagato aveva assunto diversi incarichi pubblici e istituzionali".
"La circostanza - ha puntualizzato il tribunale - che qualche episodio si sia verificato nel periodo in cui il NN era Ministro non vale a radicare la competenza del c.d. tribunale dei ministri, poiché gli indizi in precedenza delineati comprovano che il suo rapporto con le organizzazioni mafiose non era collegato allo svolgimento di una particolare e transitoria funzione pubblica bensì alla posizione di potere acquisita all'interno del partito della D.C. e, quindi, in tutte le amministrazioni pubbliche da questa governate".
II - Queste considerazioni hanno un nocciolo di verità che sarà posto in evidenza tra poco.
Preme, per adesso, rilevare che la sentenza delle SS.UU., citata dal ricorrente e dalla stessa ordinanza impugnata, ha fissato il principio, che è stato richiamato e nel motivo e nel provvedimento del tribunale, dopo aver premesso che "tutti i reati attribuiti a De ZO risalivano all'epoca in cui lo stesso aveva ricoperto la carica di Ministro della Sanità' e precisando, nella motivazione, che "tutti i reati attribuiti all'imputato con l'impugnata ordinanza erano stati commessi dal De ZO nell'esercizio delle sue funzioni, che era la stessa oggettiva formulazione dei capi di imputazione ad evidenziare tale incontestabile realtà" e che "in tutte le numerose ipotesi di corruzione attribuite a De ZO si è fatto espresso e costante riferimento alle funzioni da lui esercitate e si è sostenuto che la condotta realizzata era in contrasto con il dovere di imparzialità".
La sentenza, a questo punto, si è soffermata ad analizzare le condotte del De ZO e ha posto in risalto che le stesse "si collocavano tutte nell'ambito delle funzionari competenze del ministro della sanità".
La sentenza, inoltre, ha indugiato espressamente anche sul reato di associazione per delinquere e, ancora una volta, ha detto che "tutto il programma del sodalizio criminoso cosi come ricostruito dall'accusa, s'identifica nella sistematica realizzazione di illeciti profitti attraverso l'arbitraria utilizzazione delle funzioni e delle competenze del Ministro della sanità e dei suoi collaboratori".
III - Ebbene, è innegabile la profondissima differenza tra la fattispecie, oggetto della sentenza delle SS.UU del 20/07/1994, e la fattispecie, oggetto del presente provvedimento.
In quella "la stessa oggettiva formulazione del capo di imputazione evidenziava che tutti i reati attribuiti all'imputato erano stati commessi nell'esercizio delle funzioni di Ministro della sanità", mentre in questa il capo di imputazione descrive il NN come uomo di partito, come uomo sul quale "Cosa Nostra" contava in quanto uomo di partito.
Il NN interessava a quest'ultima, stando al capo di imputazione trascritto anche nel motivo, per la "strumentalizzazione della sua attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della sua area - ed è sintomatico che si parli delle sole attività amministrative di ""esponenti della sua area"" collocati in centri di potere istituzionali o sub-istituzionali, onde agevolare l'attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro", ecc..
Nella formulazione del capo di imputazione, in altri termini, manca un qualsiasi riferimento al NN come ministro e manca per la decisiva ragione che quel capo traduce, sintetizzandola, la storia dei rapporti tra il NN e "Cosa Nostra" così come descritta nell'ampio provvedimento del g.i.p. e nella ordinanza del tribunale, storia che, secondo questi due provvedimenti, mostra, fa constatare, il NN collegato alla organizzazione grazie al potere che l'indagato aveva nel partito anche per il sostegno elettorale ricevuto dalla stessa organizzazione, sostegno che, stando all'accertamento dei giudici di merito, gli è stato assicurato, dato, per oltre un ventennio.
IV - In questa situazione di fatto, radicalmente diversa rispetto a quella presa in esame da SS.UU. 20/07/1995, si spiega come il tribunale abbia potuto scrivere che "il rapporto del NN con le organizzazioni mafiose non era collegato affatto allo svolgimento di una particolare e transitoria funzione pubblica, ma, per l'appunto, alla posizione di potere acquisita all'interno del partito della D.C." e il nocciolo di verità, proprio dell'ordinanza impugnata, sta, esattamente, in questo insistere sul fatto che i gravi indizi di concorso nel reato associativo, i gravi indizi di "contributo" oggettivamente rilevante per le fortune della organizzazione colgono il NN essenzialmente, ontologicamente, potrebbe dirsi, come uomo di partito e non come ministro.
Il concorso nel reato associativo, contestato al NN, non è, in altre parole - come lo è, invece, nella fattispecie presa in esame dalle SS.UU. - il concorso del NN - ministro, ma il concorso del NN - uomo di partito, occasionalmente ministro in un momento della storia di quel concorso.
Quest'ultimo, così come contestato, è un quid costellato di numerosi episodi di collegamento del NN con l'organizzazione mafiosa, che iniziano con il NN uomo di partito e continuano con il NN sempre nelle vesti di uomo di partito.
L'essere stato l'indagato ministro, in un certo momento, non fa cambiare di segno, di natura, il concorso, che, nonostante quell'episodio, resta pur sempre, nella sua realtà, nella sua storia anche giuridica, il concorso di un affermato uomo di partito, il quale, peraltro, per prestare quel suo contributo non avrebbe assolutamente avuto bisogno, secondo la ricostruzione della vicenda offerta dal provvedimento impugnato, di essere ministro, donde la semplice o, si potrebbe dire, mera occasionalità di quel contributo come ministro.
Dire che il NN abbia concorso come ministro significherebbe, dunque, dire una cosa storicamente inesatta, se il concorso va valutato, come deve esserlo, per quello che è, per quello che è stato ricostruito, sia pure ai fini della misura della custodia cautelare, dai giudici di merito.
E affermare che il NN non ha concorso come ministro altro non significa se non sostenere che non è stato concorrente "nell'esercizio delle funzioni di ministro", essendosi nutrito questo concorso di episodi che avevano una loro ben definita cornice: e" questa cornice - l'essere stato il NN un determinato uomo di partito che ha fatto nascere e alimentato il concorso nel reato, che resta - giova ripeterlo - "quel concorso" anche se uno di quegli episodi - il quale senza tutti gli altri, senza quella cornice, sarebbe stato quanto meno di dubbia interpretazione, anche in forza della sua ritenuta legittimità ha avuto come attore il NN mentre era ministro.
6 - Con il secondo motivo, articolato in due parti, si deduce, sub a), "difetto di motivazione e nullità dell'ordinanza impugnata", sul presupposto che "la stessa è carente di motivazione in ordine al requisito soggettivo del concorso".
a - Si osserva che l'elemento soggettivo consiste, nel reato contestato al NN, nella "coscienza e volontà di cooperare con la propria condotta al fatto criminoso collettivo", sicché l'accertamento di questo elemento del reato, "assume un rilievo preponderante nella configurazione del tipo di reato contestato". "Il giudice del riesame" - si sostiene - "non ha speso una sola parola intorno a questo requisito costitutivo ed essenziale del concorso, nonostante fosse stato sollecitato con uno specifico motivo, a verificare l'esistenza del dolo cooperativo". "Occorreva fornire" - si aggiunge - "una dimostrazione, desunta dal comportamento concludente dell'indagato, che le persone con le quali è venuto in contatto erano notoriamente affiliate alla mafia o da lui conosciute come tali".
"Al contrario, dagli atti del processo risulta che nel momento in cui i contatti sono avvenuti, esse apparivano personaggi insospettabili: NI era un noto professionista, AR un impiegato e EL il rappresentante di una casa editrice, che solo in seguito è stato indagato e riconosciuto come appartenente alla mafia".
"D'altro canto" - si conclude - "in tanto si può presumere l'esistenza di un collegamento causale tra la condotta del partecipe esterno e l'associazione, idonea oggettivamente a rafforzare il sodalizio criminoso, in quanto si dimostri, con sufficiente determinatezza, che il ricorrente era in grado di valutare ex ante il rapporto criminoso tra la sua condotta atipica e la condotta tipica del socius".
b - Si sostiene, sub b) , che "il difetto di motivazione sull'elemento soggettivo rileva sotto altro profilo, cioè sotto il profilo dell'assenza di una motivazione sulla gravità degli indizi, espressamente richiesta dall'articolo 273, n.1 c.p.p., e sanzionata di nullità dall'articolo 292, lettera c, c.p.p.". "Ammesso e non concesso si dice che la tipologia dei comportamenti elencati nell'ordinanza impugnata siano idonei a giustificare congetture e illazioni sul conto dell'indagato, ciò non consente di formulare un giudizio dì gravità, così come è richiesto dalla legge, idoneo a giustificare un provvedimento limitativo della libertà personale".
"Un generico riferimento causale agli scopi della associazione, che prescinde dal collegamento con singole condotte poste in essere dagli autori dell'associazione a delinquere, deve essere integrato necessariamente da un'indagine sul dolo cooperativo". c - Con il secondo motivo aggiunto si denuncia, infine, "violazione dell'articolo 606, lettera e), c.p.p., anche in relazione all'articolo 292,, lettera c), stesso codice".
Si eccepisce che 'nell'indicare i gravi indizi di colpevolezza, la cui sussistenza giustifica l'adozione della misura cautelare disposta nei confronti del NN e, nell'esprimere, intorno a ciascuno di essi, la valutazione che si riporta nell'impugnato provvedimento, il tribunale del riesame ha mostrato di seguire un iter argomentativo carente sotto il profilo della interpretazione del materiale probatorio acquisito e di una corretta applicazione delle regole della logica", sicché "ne risulta la nullità, in alcuni casi per mancanza della motivazione e in altri per manifesta illogicità della stessa".
"Il tribunale aveva l'obbligo di individuare la natura e la congruità del contributo esterno all'organizzazione mafiosa attribuibile al NN, valutandolo con un giudizio ex ante e cioè riportandosi al momento in cui l'azione venne posta in essere e alla luce delle circostanze che in quel momento potevano essere conosciute;
inoltre, andava verificato se il NN nelle circostanze di fatto e di tempo, di volta in volta indicate, sia stato consapevole della qualità e collocazione mafiosa dei propri interlocutori e se, avendo tale consapevolezza, abbia accettato di contribuire al mantenimento e al consolidamento dell'organizzazione;
infine, si doveva precisare se le condotte poste in essere dal concorrente esterno presentavano uno spessore proporzionato alla natura e agli scopi dell'associazione mafiosa, giacché, per la realizzazione del reato de quo, si richiede un contributo idoneo a realizzare le finalità essenziali e tipiche dell'associazione, in modo tale da consolidarne le potenzialità criminali". "Una carriera politica lunga alcuni decenni, articolata in molteplici momenti di pubblica rilevanza, sul piano nazionale e non solo su quello siciliano, è stata ricostruita ed interpretata alla luce delle propalazioni provenienti da alcuni collaboranti, che, a prescindere da ogni considerazione, non citano fatti specifici, ma solo 'dei sentito dire"; per di più è stata "illustrata" con episodi lontani nel tempo e scollegati tra di loro, peraltro valorizzati oltre il dovuto e interpretati in maniera illogica e arbitraria". Il motivo, a questo punto, si sofferma su quelli che si possono chiamare i "numerosi capitoli" che, nella logica della ordinanza impugnata e nella logica della ordinanza del g.i.p. - il quale ha trasfuso nel provvedimento, facendola propria, la richiesta del P.M. articolata in un decina di "capitoli", tesi a dimostrare i rapporti del NN con vari gruppi mafiosi e la consapevolezza del NN di avere a che fare con mafiosi - provano, appunto, che il NN era stato in stretto contatto con più gruppi o personaggi mafiosi conoscendone perfettamente questa loro "qualità". Nel motivo si ripercorrono questi "capitoli" e, per ciascuno, si pone in risalto "la non corretta interpretazione del materiale probatorio, la non corretta applicazione delle regole della logica";
si sostiene, inoltre, che la interpretazione logica corretta è quella proposta, di volta in volta, nello stesso motivo. d - Evidenti ragioni logico-giuridiche impongono un esame congiunto, e pressoché interamente capovolto, delle tre censure. Il problema dei rapporti del NN con gruppi o persone mafiosi, con la consapevolezza che fossero tali, è, infatti, pregiudiziale, che, soltanto se questo problema è stato risolto adeguatamente dal provvedimento impugnato ha senso porsi i successivi problemi dell'elemento soggettivo e della gravità degli indizi. Il primo è, innegabilmente, il problema chiave, perché, se è vero che il NN sapeva di trattare con mafiosi, come si sostiene nelle due ordinanze, se, poi, ha fatto qualcosa a favore di questi ultimi lo ha fatto sapendo, necessariamente, che erano mafiosi e, quindi, con la consapevolezza, - che diventa "dolo" se quel qualcosa si è risolto in concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso - di essersi mosso a favore di mafiosi. I - Ebbene, prendendo atto che il ricorrente nell'ultimo motivo afferma, tra l'altro, che "il tribunale del riesame ha mostrato un iter argomentativo palesemente carente sotto il profilo della interpretazione del materiale probatorio acquisito e di una corretta applicazione delle regole della logica", deve ricordarsi che il vizio di manifesta illogicità, che, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), delegittima il ricorso per cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuol dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in quella sede, che "l'iter argomentativo", offerto dal giudice, è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione, un altro iter, in tesi ugualmente corretti sul piano logico.
E' il giudice, in altri termini, che non deve aver rispettato i canoni della logica, di tal che se ha logicamente coordinato gli atti al suo esame a nulla vale opporre che quegli atti si prestavano a diversa lettura, a diversa interpretazione con lo stesso crisma di logicità.
II - Fatta questa premessa e, soffermandosi sul primo dei "capitoli", sul quale si intrattiene il ricorrente - il capitolo "dichiarazioni di NI OA - si legge, nel motivo, che, in merito all'argomento ritenuto il cardine dell'accusa proveniente da NI, l'ordinanza accredita la tesi che "il NN aveva molteplici ragioni per richiedere l'intervento del EL al fine di ottenere l'appoggio del NI" e che "il NN era perfettamente consapevole della spiccata pericolosità sociale del EL e dei suoi numerosi referenti mafiosi".
"Tutto ciò - si nota - aderendo pedissequamente alla formulazione di una ipotesi proveniente dal NI, che non trova alcun riscontro di natura obiettiva e che, per di più, si pone in contrasto con la normale evoluzione dei fatti avvenuti a quell'epoca e che sono stati puntualmente ricostruiti dall'imputato".
"L'unico argomento trovato a sostegno è dato dalla circostanza che il EL aveva nella sua disponibilità circa dieci numeri di utenze telefoniche ove l'indagato avrebbe potuto essere rintracciato, la qualcosa può servire a dimostrare che NN o un suo segretario ha intrattenuto rapporti con EL, che, non lo si dimentichi, era un agente di note case editrici, può servire, cioè, a dimostrare che il EL era un sostenitore elettorale del NN".
"Non si evince da nessun argomento che questi, a quell'epoca, sapesse che NI era un mafioso: come tale il collaborante non era conosciuto da nessuno".
"Può, dunque, affermarsi senza paura di smentita che si è in presenza di un procedimento argomentativo privo di logica comune". III - Secondo queste proposizioni, dunque, giudici di merito non avrebbero dimostrato o, meglio, avrebbero illogicamente dimostrato sia che il NN sapesse che il EL fosse un mafioso - e che se ne fosse servito, in quanto tale, per procurarsi voti - sia che sapesse che anche il NI fosse mafioso.
La tesi non può essere condivisa.
a - Il tribunale, nel suo provvedimento, ha rinviato alle pagine 179/182 dell'ordinanza del g.i.p. nelle quali il EL è, anzitutto, descritto come uno dei partecipi alla riunione del 13/02/1982 tenutasi in contrada "Maddalusa" di Agrigento, indetta allo scopo di stringere i vincoli del sodalizio mafioso tra i partecipi e nelle quali si aggiunge che il EL - che è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso - dopo aver negato di conoscere il NN, ha ammesso di averlo conosciuto, di possederne dieci recapiti telefonici e di averlo incontrato a Palermo, nella di lui segreteria politica, e altre volte a Montecitorio.
Il tribunale ha scritto, poi, che il NN, nel suo interrogatorio, si è limitato all'asserzione, "assolutamente risibile", che unici rapporti intrattenuti con il EL erano dovuti alla attività di quest'ultimo, rappresentante di una casa editrice di testi giuridici.
Il g.i.p., richiamato in continuazione dal tribunale, è stato più ricco di particolari su questo interrogatorio, avendo sottolineato anche che il NN ha aggiunto di "non sapere se il EL avesse o meno svolto a suo favore attività di propaganda politica nel corso di campagne elettorali, tendendo tuttavia ad escluderlo in quanto sapeva che il EL era di Palermo", che l'indagato ha dichiarato di ignorare che il predetto fosse collegato con ambienti mafiosi e che ha ammesso che "il EL aveva potuto frequentare la sua segreteria politica di Agrigento, ma solo per la sua attività di agente". Soltanto dietro contestazione - ha aggiunto il g.i.p. - il NN ha finito "per non escludere che il EL si fosse recato anche nella sua segreteria politica di Palermo, ma mai a Montecitorio, mentre non sapeva spiegare il possesso delle utenze telefoniche a lui intestate sia a Palermo che ad Agrigento che a Sciacca, nonché delle utenze telefoniche dei suoceri".
A questo punto, il g.i.p. ha tratto alcune conclusioni. "La fragilissima trama difensiva ordita dall'indagato - così il g.i.p. -, l'acclarato inserimento del EL in un qualificatissimo contesto mafioso, le cui commissioni con l'ambiente politico risultano provate dalle indagini esperite, le ammissioni del EL, l'oggettiva ed eclatante conferma di un cosi rilevante numero di utenze telefoniche, anche riservate, quali quelle dei suoceri del NN, annotate nella sua agenda, costituiscono già di per sé univoca e chiara prova del ricorso, da parte dell'indagato, all'intermediazione mafiosa del EL presso i suoi coassociati per il procacciamento di voti per sé e per i suoi uomini".
Il tribunale ha concluso in termini pressoché identici. "Il NN era perfettamente consapevole della spiccata pericolosità sociale del EL e dei suoi numerosi referenti mafiosi, al punto che, come lo stesso EL ha dichiarato al G.I. nell'ambito del maxi-processo di Agrigento e come risulta dal rinvenimento, nella sua disponibilità, di circa dieci numeri di utenze telefoniche ove l'imputato avrebbe potuto essere rintracciato, aveva stretto con lui un legame particolarmente intenso, finalizzato alla acquisizione di consensi elettorali, sicché sulla base di tali elementi non può che ritenersi assolutamente risibile, oltreché priva di alcuna giustificazione documentale, l'asserzione del NN secondo la quale gli unici rapporti intrattenuti con il EL erano dovuti alla sua attività di rappresentante di una casa editrice di testi giuridici". Opporre a tutto ciò, come si fa nel motivo, che l'unico argomento contro il NN, in questo sono i "circa" dieci numeri di telefono e concedere - cosa neppure ammessa dal NN, stando a quegli interrogatori - che il EL può essere stato, al più, un sostenitore elettorale dell'indagato, significa, oggettivamente, opporre molto poco, significa non aver neppure scalfito quanto i giudici di merito hanno logicamente dedotto sui rapporti EL NN e sulla consapevolezza che questi aveva della qualità mafiosa del primo, significa, cioè, non aver affatto dimostrato, come pur si ritiene, che il provvedimento impugnato abbia sul punto peccato, e gravemente, di logicità.
Se il EL era, innegabilmente, quello che era, se ha negato, in un primo momento, di avere avuto rapporti con il NN, se successivamente li ha ammessi costrettovi anche dall'accertamento che era in possesso di ben dieci numeri di telefono, anche quello dei suoceri, del NN, se quest'ultimo dice di aver avuto rapporti con il EL solo per l'acquisto, per nulla dimostrato, di testi giuridici, se non sa spiegare o non vuole spiegare perché mai il EL avrebbe dovuto avere tutti quei numeri di telefono, se tutto questo è vero, affermare, come si fa nel motivo, che il giudice di merito è stato illogico, quanto ai rapporti EL- NN, vuol dire fare affermazioni del tutto apodittiche. b - Ma, il EL, secondo la logica dei provvedimenti dei giudici di merito, conduce al NI e se quei giudici già nell'esaminare i rapporti EL-NN hanno correttamente provato che l'indagato aveva avuto determinati, intensi, rapporti con il EL e li aveva avuti per la particolare "qualità" di quest'ultimo, deve riconoscersi che, nel trattare dei rapporti EL-NI- NN, hanno indubbiamente irrobustito questa prova, così come deve prendersi atto che di questi ulteriori passaggi logici nel motivo non si fa il minimo cenno, se non per dire che "il NI non ha avuto alcun riscontro' e che "si pone in contrasto con la normale evoluzione dei fatti avvenuti a quell'epoca".
I giudici di merito hanno messo in risalto che il NI, quando parla dei suoi rapporti con il NN, dice che l'indagato "sapeva perfettamente della sua collocazione mafiosa" e lo dice servendosi di un argomento, innegabilmente logico, fatto proprio dai due provvedimenti, che si articola nella seguente proposizione. Egli, NI, aveva conosciuto il NN nei primi anni del 1970;
eppure, questi si era rivolto a lui, non direttamente, ma servendosi del EL, 'con il quale - aggiunge il NI - mostrava di avere grande confidenza": si era rivolto al EL "anche se"- ha puntualizzato, appunto, il NI - "egli mi conosceva già da tempo".
Dinanzi a queste affermazioni, i giudici di merito, i quali hanno dedicato non poco spazio all'attendibilità intrinseca del NI e alla solidità oggettiva delle dichiarazioni dello stesso - e neppure al riguardo nel ricorso si obietta qualcosa di specifico - hanno potuto e, si può dire, dovuto concludere che il NN si era rivolto al NI avvalendosi del EL perché ben sapeva che questi apparteneva alla mafia.
Se il EL era "mafioso" e se il NN - il quale, secondo la ricostruzione logica dei giudici di merito, ha parlato dei suoi rapporti con il EL in termini "assolutamente risibili" - sapeva, e lo si argomentava anche da quella risibile ricostruzione, che il EL, con il quale aveva molta confidenza, era mafioso, non stupisce - questa la limpida conclusione tratta da quei giudici - se l'indagato, pur conoscendo il NI da ben dieci anni, lo abbia fatto avvicinare dal EL.
Il EL e il NI erano mafiosi: questa, secondo l'ordinanza del tribunale, la ragione che ha portato il NN a servirsi del EL per avvicinare il NI e per convincerlo ad interessarsi delle sue vicende elettorali.
Concludendo su questo "capitolo", deve dirsi che i giudici di merito hanno dedotto la perfetta, reciproca, conoscenza, da parte dei protagonisti, delle loro qualità e dei loro ruoli sia dalle dichiarazioni del EL sia dalle dichiarazioni del NI, avallate, le prime, anche dallo stesso NN con quella che il tribunale ha definito, dimostrandolo, difesa assolutamente risibili e, le seconde, sia dalla credibilità e logicità intrinseca del NI, sia dai riscontri oggettivi, avendo i giudici di merito messo, tra l'altro, in luce che tutto quanto il NI aveva riferito sulla vita politica del NN era risultato rispondente al vero.
II - Il motivo si sofferma, subito dopo, sull'assunzione di TO AR, sulla quale il ricorrente aveva fatto leva per porre il problema della competenza funzionale del tribunale per i ministri. Si obietta, tra l'altro, che "il tribunale ignora o omette di considerare che, stando agli atti processuali, i motivi dell'assunzione del AR non sono quelli che si leggono nella ordinanza: il AR era un consigliere comunale della D.C., proveniente dalle file del PCI, segnalato al NN da SE CO, esponente democristiano di spicco al Comune di Palermo:
per queste ragioni e non per altre venne assunto con provvedimento del tutto legittimo;
il AR, in ogni caso, non era mafioso e non poteva essere conosciuto come tale dal NN". L'assunto è del tutto generico, nel senso che non si misura minimamente con la ricostruzione di questa assunzione che si legge nei due provvedimenti di merito e, in particolare, nella ordinanza del tribunale,, provvedimenti nei quali si dà per certo, basandosi sulle dichiarazioni del NI, che il AR era stato assunto dal NN perché sollecitato dal NI e non dall'CO. Per le ordinanze del g.i.p. e del tribunale, inoltre, il AR era stato assunto dal NN per fare una cortesia al NI, a colui la cui collocazione mafiosa', secondo l'espressione dello stesso NI, era nota al NN, a colui che si sarebbe interessato delle fortune elettorali dell'indagato. Quell'assunzione rientrava, in altri termini, per i due provvedimenti, tra le contropartite che il NN doveva agli appartenenti alla mafia "e, quindi, alla mafia" - per l'appoggio che ne riceveva, al che, secondo la corretta logica dei due provvedimenti, può benissimo non essere stato affatto di ostacolo che il AR non fosse mafioso o che il NN non lo sapesse. Anche in questo caso, dunque, il motivo non è riuscito a dimostrare la manifesta illogicità dell'ordinanza, l'illogicità dell'iter argomentativo della stessa.
III - Quanto ai apporti tra il NN, IE FE e IN RI, cosi come ricostruiti dalla ordinanza, il ricorrente osserva che l'ordinanza "non indica in quali circostanze e in che modo il preteso spessore criminale del FE e dell'RI si sia manifestato prima del loro ingresso nella corrente del NN". La censura è infondata.
a - il tribunale, dopo aver premesso che ampiamente riscontrate risultavano le dichiarazioni rese dal NI in ordine alla esistenza dello stretto legame tra il NN e un potente quanto inquietante "comitato d'affari, facente capo al notaio IE FE e al senatore IN RI", ha sottolineato che il riscontro proveniva da tutta una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche, svolte all'interno dello studio FE. Dalle stesse emergeva uno spaccato davvero impressionante della trama di relazioni con politici, amministratori e ambienti deviati della massoneria, nonché della capacità di questo "comitato di affari" di influire e di condizionare l'operato delle Istituzioni dello Stato, compresa la magistratura, rapporti - ha precisato il tribunale - che hanno ricevuto ampia conferma dalle dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia, in seguito alle quali nei confronti del FE è stata emessa ordinanza di custodia cautelare per il delitto di cui agli articoli 110 e 416 bis c.p.. "Quanto all'RI, poi, - ha puntualizzato il tribunale - il suo inserimento all'interno di "Cosa Nostra" è stato recentemente consacrato dalla emissione di analoga ordinanza basata sulle dichiarazioni di vari collaboratori, i quali hanno concordemente riferito che tutta la sua attività politica era sistematicamente posta al servizio della predetta organizzazione mafiosa". b - Il tribunale, dunque, ha cercato e trovato una conferma, un avallo alle affermazioni del NI, secondo il quale, come si legge a pagina 16 dell'ordinanza, "era notorio nell'ambiente politico che il FE, insieme all'RI e so a Muratore IN, costituiva un 'comitato d'affari", punto di riferimento della politica e dell'imprenditoria con interessi economici sia a Palermo che nel trapanese che nell'agrigentino". Il tribunale ha mostrato, alla luce di quelle intercettazioni, lo spessore di questo comitato, la cui ampia trama, accuratamente descritta, giustificava senz'altro, sul piano logico, quanto riferito dal NI circa "la notorietà presso i politici di quel ""comitato d'affari"", sicché il NN, che era certamente un politico, era ben consapevole della loro personalità e della loro vicinanza alle organizzazioni mafiose".
L'ordinanza, anche sul punto, ha una sua logica assolutamente trasparente.
III - L'ordinanza è ineccepibile anche per quel che riguarda i "rapporti del NN con il gruppo mafioso di AS SE".
Il tribunale, premesso che "l'esistenza dei rapporti del NN con il temibile e sanguinario clan dei AS di Porto Empedocle era stata rivelata da due attendibili collaboratori di giustizia, i quali avevano dichiarato che il AS intratteneva continui contatti con l'indagato", ha aggiunto che "le dichiarazioni dei collaboranti hanno trovato un valido riscontro negli accertamenti operati sui tabulati SIP dell'utenza cellulare utilizzata dal AS, durante la sua latitanza".
"Tali accertamenti" - prosegue il tribunale - "hanno rivelato che quest'ultimo, tra il 17 dicembre 1991 e il 15 gennaio 1992, aveva chiamato ben nove volte la segreteria politica del NN e in almeno un'occasione quegli accertamenti hanno permesso di ritenere probabile che la telefonata sia stata personalmente ricevuta dall'indagato".
Nel motivo si obietta che "l'ordinanza è costretta a ridimensionare la portata dell'accusa", che "limita ad una sola occasione la probabilità che la telefonata sia stata personalmente ricevuta dall'indagato poiché si ritiene che lo stesso, all'ora e nel giorno indicati, era presente nei locali della segreteria, anche se la produzione documentale effettuata dalla difesa pone seriamente in dubbio tale ricostruzione".
La censura è infondata.
Il tribunale e ancor di più il g.i.p., al quale, peraltro, il tribunale rinvia in continuazione, hanno dedicato molto spazio a questi rapporti e alle telefonate concludendo, il tribunale, prudentemente, per la "probabilità" che almeno una delle telefonate fosse stata ricevuta dal NN.
L'ordinanza, però, non si è soffermata soltanto su quelle telefonate;
ma, per ritenere riscontrate le dichiarazioni dei collaboranti, ha citato, in aggiunta alle riflessioni sulle telefonate, la deposizione del "teste AT ZE, persona" - così il tribunale - "legata da amicizia con FI DO, soggetto organicamente inserito nel gruppo criminale del AS, sulla cui attendibilità l'attendibilità dello ZE - non v'è alcuna ragione di dubitare, trattandosi di un teste del tutto estraneo e disinteressato".
L'DO aveva confidato allo ZE, il quale sapeva che l'altro faceva parte di una associazione per delinquere di stampo mafioso, che 'egli, i suoi familiari e i suoi amici facevano campagna elettorale per il NN".
La conclusione del tribunale è, a questo punto, nel senso che "il quadro" - tutto, evidentemente, il quadro - "indiziario delineato appare, in definitiva, particolarmente univoco nell'indicare che il NN - consapevole dei profondi mutamenti che alla fine degli anni '80 erano intervenuti all'interno del tradizionale equilibrio delle organizzazioni mafiose operanti nell'agrigentino - aveva instaurato un legame anche con i clan emergenti pur di mantenere il suo serbatoio elettorale e, quindi, il suo potere".
Nel motivo non si fa parola di questa deposizione e delle conclusioni che il tribunale ha tratto collegando questa deposizione e quelle telefonate.
IV - Secondo l'ordinanza impugnata "un significativo elemento di prova a carico dell'indagato è costituito dalle molteplici intercettazioni ambientali nei locali del consorzio ""Sciacca terme"", dalle quali emergono i suoi rapporti con alcuni degli esponenti mafiosi di Sciacca, quali Di AN RE, MI AC e LA AZ.
L'ordinanza, fatta questa affermazione, rinvia "alla fedele sintesi della trascrizione operata nel provvedimento del g.i.p." e commenta nei termini seguenti.
"Risulta evidente come il tenore delle conversazioni e gli argomenti discussi presuppongono l'esistenza di un rapporto di scambio tra l'indagato e i vari interlocutori, i quali, peraltro, in più occasioni, avevano manifestato la preoccupazione che il NN non aveva dato corso alle loro richieste al fine di evitare di esporsi e tale suo atteggiamento aveva determinato anche una reazione particolarmente violenta del MI, il quale aveva espresso l'intenzione di ucciderlo".
"Quest'ultimo passaggio - così il tribunale non può essere interpretato nel senso sostenuto dalla difesa, ossia che la mafia aveva deciso di sopprimere il NN a causa della sua condotta intransigente e indisponibile, poiché ciò appare il risultato di una valutazione isolata di un brano di una conversazione che, invece, va inserito nel più ampio contesto dal quale origina".
"Tenendo conto, pertanto, del contesto complessivo delle conversazioni in questione, il significato da attribuire al passaggio in esame non può che essere uno, ossia la necessità di adottare una reazione violenta verso il NN colpevole di non avere più sostenuto come in precedenza l'organizzazione mafiosa". Nel motivo si contestano le conclusioni del tribunale sostenendo che quest'ultimo soffre di "dietrologia che non dovrebbe trovare ingresso in un provvedimento giudiziario".
Il tribunale, però, come si è visto, ha tenuto espressamente conto delle obiezioni della difesa dedicandovi ampio spazio in termini difficilmente contestabili sul piano logico e affermando, in particolare, che i rilievi della difesa erano il risultato evidente di una valutazione isolata di un brano della conversazione che, invece, andava inserito nel più ampio contesto dal quale originava, contesto posto in chiara evidenza dal provvedimento del g.i.p. al quale il tribunale ha rinviato espressamente.
I giudici del riesame, in buona sostanza, ancora una volta hanno interpretato il testo di una serie di conversazioni telefoniche avendo presenti le obiezioni della difesa e rispondendo alle stesse in un certo modo, assolutamente logico.
Il ricorrente non ha dimostrato la illogicità di quella risposta, non ha provato, in particolare, che non era affatto vero che la propria interpretazione fosse "il risultato di una valutazione isolata di un brano di una conversazione".
V - Le stesse considerazioni valgono per "le dichiarazioni di LI CC, figlio di un sottufficiale ucciso nel 1992, il quale, parlando dei rapporti tra il padre e il NN, ha riferito che, "tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, suo padre era stato convocato dal predetto e che, nel corso della conversazione, il NN aveva manifestato al padre la propria preoccupazione per avere ricevuto minacce dì morte": nella circostanza il NN avrebbe detto al padre che "o uccidono me o uccidono MA. Questa frase "evidenziava" - nota il tribunale - "quale fosse il reale stato d'animo del prevenuto nel periodo in cui, pur non essendo ancora stato commesso l'omicidio di IM, serpeggiava, evidentemente, una grave preoccupazione per gli eventi che sarebbero seguiti da un fatto che aveva pesantemente sconvolto tutte le famiglie mafiose siciliane, cioè la accertata impossibilità di 'aggiustare' il maxi-processo di Palermo".
Il ricorrente, nel motivo, oppone, come ha fatto per gli altri "capitoli", una diversa interpretazione a quella, logica, data dai giudici di merito, i quali hanno anche osservato - e il motivo non offre alcuna risposta sul punto - che "soltanto in seguito alle reiterate contestazioni del p.m. l'indagato aveva ammesso di avere avuto un incontro riservato con il m.llo LI, in ciò contraddicendo le sue precedenti dichiarazioni secondo le quali egli con il LI aveva avuto soltanto incontri casuali" e che, "a parte questa parziale ammissione, l'indagato aveva ostinatamente negato le circostanze riferite dal LI andando incontro ad una serie di plateali incongruenze chiaramente evidenziate dal P.M., le quali portano ragionevolmente a ritenere che egli aveva voluto nascondere il reale contenuto dell'incontro, soprattutto in relazione a quella compromettente frase".
Tutto ciò è, innegabilmente, "logica", corretto "iter argomentativo" alla luce anche delle contraddittorie dichiarazioni e incongruenze" - delle quali il giudice di merito può tenere senz'altro conto - "delle spiegazioni offerte dall'indagato e non, come si afferma nelle ultime proposizioni del ricorso, affermazione apodittica".
7 - Il problema, agitato dal ricorrente nel secondo motivo, dell'elemento soggettivo del concorrente esterno nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso va risolto, secondo quanto si è già accennato a suo tempo, avendo ben presente la ricostruzione, esaminata nelle pagine che precedono, dei rapporti tra il NN e la "mafia".
Se è vero, e si è visto essere stato logicamente argomentato, che il NN ha avuto la consapevolezza di trattare con ambienti e persone mafiosi per chiedere sostegno elettorale e se è vero che ha remunerato questo sostegno in un certo modo, nel modo descritto nel capo di imputazione e in determinate pagine del provvedimento impugnato - con appalti, licenze, concessioni, posti di lavoro, ecc. -, il problema dell'elemento soggettivo trova la soluzione si può dire in re ipsa, sicché non meraviglia se il tribunale, che ha provato, sia pure - non va mai dimenticato in sede di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà, la natura dei rapporti del NN con determinate persone, non abbia speso molte parole sul tema, ma, si sia soffermato su quel retroterra mettendo in luce che il NN sapeva con chi aveva a che fare - e abbia sottolineato che certi comportamenti, ritenuti gravi indizi di colpevolezza, fossero frutto di quel retroterra, fossero il corrispettivo prestato dal NN per il sostegno ricevuto.
Queste SS.UU. - è opportuno ricordarlo - si sono interessate del problema del dolo, che deve sorreggere la condotta del concorrente esterno nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nella sentenza 05/10/1994, Demitrj. Questa sentenza ha affermato, anzitutto, che il concorrente esterno non può avere il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di fare parte dell'associazione, di esserne partecipe, e nella volontà di contribuire a tenere in vita l'associazione e a farle raggiungere gli obiettivi, gli scopi, che si è prefissa.
Ha affermato, poi, che il concorrente esterno, pur non essendo partecipe, può avere, però, un proprio dolo specifico, consistente nella volontà, non, evidentemente, di far parte dell'associazione, ma di contribuire alla realizzazione dei fini della stessa. Ha detto, infine, che il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e abbia, quindi, i suoi partecipi con il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione.
Ebbene, nella logica del tribunale c'è posto almeno per il dolo generico, per un corrispettivo alle associazioni mafiose o ai mafiosi, in quanto tali, con la consapevolezza, da parte del NN, di dare un contributo, anche prescindendo - e disinteressandosene, magari, completamente - dall'efficacia del proprio contributo alle fortune dell'associazione stesso.
8 - Ciò chiarito, non può, però, non rilevarsi che il discorso diventa, a questo punto, per cosi dire difficile, per non dire impossibile, vista quella che appare come una innegabile carenza dei motivi.
Questi ultimi, invero, si sono soffermati - lo si è visto - sui temi della tempestività del deposito della ordinanza, della competenza funzionale, della logicità della ricostruzione dei rapporti NN/organizzazioni/o persone mafiose, del dolo e, infine, anche sul tema della gravità degli indizi.
Ma, quest'ultimo, che doveva essere il tema o uno dei temi per eccellenza, è stato trattato in termini assolutamente generici, nel senso che la giurisprudenza di questa suprema corte dà dell'aggettivo "generico" quando accerta se i motivi di impugnazione sono, come debbono esserlo, specifici.
Nella parte - l'ultima - del motivo, in cui il ricorrente si intrattiene sulla "gravità degli indizi", non v'è, cioè, alcun puntuale, doverosamente specifico, riferimento ai gravi indizi, a quelli che i giudici di merito hanno ritenuto gravi indizi, cioè ai fatti o episodi di concorso nel reato di associazione per delinquere, così come non v'è alcuna puntuale, appunto specifica, contestazione delle considerazioni fatte dai giudici di merito per dimostrare che quei fatti, quegli episodi costituivano gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorrente si occupa, in termini specifici, solo dell'assunzione del AR - ed è questo fatto o episodio marginale del concorso che giustifica la precedente risposta ai rilievi, su quelli che si sono definiti "distinti capitoli" dei rapporti
NN/organizzazioni/persone mafiose, che si leggono nel secondo motivo - sia per dedurne la competenza funzionale del tribunale per i ministri, sia per contestare la ricostruzione dell'episodio, offerta dal tribunale.
Gli altri "gravi indizi" sono stati del tutto ignorati, eppure il tribunale ha dedicato spazio ai rapporti con i cugini VO e un intero paragrafo alle ingerenze in materia di "appalti, finanziamenti e altre agevolazioni", ponendo in evidenza, tra l'altro, "l'intervento del NN presso AV VE e presso AN SI.
Solo contestando in modo specifico questi fatti o episodi discutendo l'analisi che ne ha fatto il tribunale avrebbe avuto senso indugiare a dare un preciso volto giuridico all'elemento soggettivo del reato contestato al NN e a precisare che cosa debba intendersi per gravità degli indizi, senza, peraltro, dimenticare che già l'episodio AR rappresenta, data la cornice in cui nato - i rapporti NN/NI - quanto meno un indizio, la cui gravità, in termini di contributo a chi, nell'organizzazione mafiosa, contava, i giudici di merito hanno messo in rilievo con chiarezza.
9 - Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'Istituto penitenziario per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 23 della L. 08/08/1995 n. 332. Così deciso in Roma il 27/09/1995.