Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
Commentari • 20
- 1. Omicidio colposo: L'Ente proprietario di una strada, ad uso pubblico, riveste una posizione di garanziahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2020 dal Tribunale di Locri, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di C.D. e M.G. per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in danno di G.P. e, ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena, per ciascuno degli imputati, in anni uno di reclusione applicando ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. è stata confermata la condanna di C. e M. - in solido con la responsabile civile Amministrazione Provinciale di …
Leggi di più… - 2. Non basta indicare il reato più grave: va motivato ogni aumento per continuazione (Cass. pen. n. 20084/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2025
1. Introduzione La sentenza n. 20084/2025 emessa dalla Cassazione penale, sezione IV, rappresenta un decisivo intervento interpretativo in tema di trattamento sanzionatorio nei casi di reato continuato. Il Supremo Collegio ha esaminato la corretta applicazione degli aumenti di pena legati al riconoscimento della continuazione, concentrandosi sull'obbligo motivazionale del giudice nel quantificare ciascun incremento per i reati satelliti. La questione, che ha visto contrapporsi più orientamenti ermeneutici, assume particolare rilevanza alla luce del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena. 2. Il contesto fattuale e la decisione della Corte d'Appello di Napoli …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 4. Appello: se la pena supera la media edittale è necessaria una specifica e dettagliata motivazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
Leggi di più… - 5. Stalking e diffamazione in chat di classe: Cassazione penale n. 39414/2025Avv. Claudio Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 1 aprile 2026
Articolo a cura di: Avv. Claudio Calvello Stalking configurabile anche con pochi episodi e diffamazione via chat di classe: rilevanza penale e limiti della Cassazione La Corte di Cassazione affronta un caso di atti persecutori e diffamazione in ambito familiare e scolastico, chiarendo che lo stalking può sussistere anche con un numero limitato di condotte purché idonee a produrre effetti destabilizzanti. Ribadisce che la diffamazione si integra anche in chat di gruppo, essendo sufficiente la comunicazione a più persone. Viene inoltre dichiarata la prescrizione del reato di diffamazione con eliminazione della pena, pur restando fermi gli effetti civili. La sentenza conferma i limiti del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2013, n. 21294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21294 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 20/03/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 647
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 477/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA FF N. IL 24/09/1982;
avverso la sentenza n.'4095/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 24/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Torino, con sentenza del 29/3/2012, dichiarato RR FA colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, effettuata la riduzione prevista per il rito abbreviato, condannò lo stesso alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
1.1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 24/10/2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminò la pena in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
2. Avverso quest'ultima statuizione il RR propone ricorso per Cassazione.
2.1. Con l'unico motivo posto a corredo del ricorso il ricorrente denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile in ordine alla quantificazione della pena.
Secondo il RR la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato sul punto, analizzando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Proprio tenuto conto del buon comportamento processuale, dell'ampia confessione e della situazione familiare, evidenze che la Corte torinese aveva apprezzato per concedere le attenuanti generiche, la pena avrebbe dovuto essere più mite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Trattasi di doglianza manifestamente infondata e, quindi, inammissibile.
Dal capo d'imputazione è dato cogliere la particolare gravità dei fatti (disponibilità di quasi 2,5 Kg. di cocaina e di quasi 500 gr. di hashish e possesso di cospicua strumentazione idonea al confezionamento e al taglio di grandi quantitativi di stupefacente) e la sensibile riduzione della pena operata in sede d'appello mediante la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione tiene puntualmente conto delle emergenze valutabili in positivo, qui evidenziate dal ricorrente.
Nel resto, la statuizione d'appello ha, seppure, per via implicita, fatto proprie le argomentazioni svolte dal primo giudice, che, all'evidenza, poggiano sulla gravita dei fatti.
In definitiva, le favorevoli circostanze alle quali fa riferimento il ricorrente, sono state ben tenute presenti dalla Corte territoriale, che proprio perciò, ha concesso, nella massima estensione, le attenuanti generiche. Nè, occorre che il giudice reiteri l'elencazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass., 2, n. 11077 del 17/2/2009). In ogni caso, condivisibilmente questa Corte ha già affermato (Cass., 4, n. 44766 del 25/9/2007) che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile, nei casi in cui la pena sia applicata in misura media, e, ancor più se prossima al minimo, pur ove questi si limiti a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.. Proprio il richiamo all'equità ha evocato, nel caso qui in esame, la Corte torinese, confermando una pena base, assai al di sotto della media matematica e ben più prossima al minimo assoluto che al massimo (come noto il reato contestato è punito con la pena della reclusione da sei a venti anni e con la multa da Euro 26.000,00 a Euro 260.000,00).
4. In conseguenza di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria in parola consegue la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria, giudicata congrua, di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013