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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 1. Giurisdizione penale 1. La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
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- 1. Qual è la differenza tra giurisdizione e competenza?https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 398.2355
[…] Laura Giusti La giurisdizione rientra tra i poteri fondamentali dello Stato, oltre al potere legislativo ed esecutivo e consiste nell'applicazione della legge penale alla fattispecie concreta da parte di un Giudice terzo e imparziale. L'art. 1 c.p.p. prescrive che la giurisdizione è esercitata dai Giudici ordinari. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2026, n. 22020Provvedimento: […] 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. con riferimento al comma 1 bis dell'art. 573 cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 33 comma 1 lett. d. lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150» ritiene che il comma 1 bis dell'art. 573 cod. proc. pen. sottragga irragionevolmente alla cognizione del giudice penale, per attribuirla a quella del civile, […]Leggi di più...
- art. 3 comma 24 d.l. 137/2020·
- art. 33 d.lgs. 150/2022·
- giurisdizione penale·
- art. 622 cod. proc. pen.·
- costituzione di parte civile·
- art. 8 d.l. 198/2022·
- giurisdizione civile·
- art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- rinvio al giudice civile·
- art. 576 cod. proc. pen.·
- art. 163 cod. proc. civ.·
- art. 530 comma 2 cod. proc. pen.·
- art. 646 cod. pen.·
- art. 78 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.