Articolo 1 del Codice di procedura penale
Articolo 01Articolo 2
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24 ottobre 1989
Art. 1. Giurisdizione penale 1. La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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