Sentenza 14 luglio 2014
Massime • 1
In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che, limitandosi ad affermare l'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa per ritenere provata l'ipotesi accusatoria, non aveva in alcun modo indicato le ragioni alla base di tale valutazione).
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Il giudice cautelare deve motivare con elementi specifici e correlati alla comune esperienza in ordine all'acquisita conoscenza della lingua italiana da parte di chi non l'ha avuta come madrelingua e, a fronte di circostanze non certo deponenti a favore della conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana non può replicare con mere asserzioni apodittiche, senza attestare di aver effettuato alcun accertamento. Nel caso di intangibilità dell'ordinanza genetica impositiva di una misura cautelare, ove la mancata conoscenza della lingua italiana sia emersa nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2014, n. 9677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9677 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente - del 14/07/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - N. 2436
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 53283/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Trapani il 12.3.2013;
nei confronti di:
AS IA, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 12.3.2013 il giudee di pace di Trapani assolveva AS IA, imputato dei reati di cui all'art. 594 c.p., comma 1 e art. 612 c.p., comma 1, commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, in danno di IN NT, con la formula "perché il fatto non sussiste".
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo lamentando il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la pronuncia di assoluzione del giudice di pace si fonda su di una motivazione apparente, costituita da affermazioni meramente apodittiche.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4. Ed invero, come affermato dal costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia, tra l'altro, "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1, 10/07/2007, n. 34974). In tema di vizio della motivazione delle sentenze, dunque, la motivazione deve ritenersi apparente e, pertanto, inesistente, quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (cfr. Cass., sez. 5, 19/05/2010, n. 24862, rv. 247682). Tale si appalesa la motivazione della sentenza oggetto di ricorso. A fronte di specifiche imputazioni, con cui viene contestato al AS di avere spedito al IN NT due messaggi di posta elettronica dal contenuto offensivo e minaccioso, il giudice di pace ha reso una motivazione palesemente inidonea a rappresentare le effettive ragioni posta a base della sua decisione. Dopo un articolato richiamo di precedenti della giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudice di pace esclude la responsabilità dell'imputato per insussistenza del fatto, sulla base di una serie di affermazioni apodittiche e tautologiche, incentrate sul reiterato concetto che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale (non indicati, nè sottoposti a valutazione critica) non consentono di ritenere "accertata con sufficiente certezza la condotta dell'odierno imputato AS IA, in ordine ai contestati reati di ingiuria e minaccia", ritenendo insufficienti a fondare l'ipotesi accusatoria, senza, tuttavia, indicarne le ragioni, le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
5. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Trapani, che provvedere a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Trapani per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015