Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2014, n. 9677
CASS
Sentenza 14 luglio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che, limitandosi ad affermare l'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa per ritenere provata l'ipotesi accusatoria, non aveva in alcun modo indicato le ragioni alla base di tale valutazione).

Commentari3

  • 1Motivazione apparente: sussiste in caso di asserti vaghi e richiami al”compendio probatorio in atti”
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 aprile 2023

    1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2022 il Tribunale di Ferrara, all'esito del gravame interposto da M.C., ha confermato la sentenza in data 21 giugno 2021 con la quale il Giudice di pace di Ferrara aveva affermato la responsabilità della stessa imputata per il delitto di diffamazione in pregiudizio di Z.C. e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti statuizioni civili in favore dello Z..2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 125 …

     Leggi di più…

  • 2Misura cautelare per indagato alloglotta: va tradotta solo se ..(Cass. 33802/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2020

    Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare. Corte di Cassazione Sezione IV sentenza n. 33802/2017 udienza 18 maggio 2017 - deposito 11 luglio 2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: O.A. nato 11 16/06/1986 a BENIN CITY(NIGERIA) avverso l'ordinanza del 28/02/2017 del TRIB. LIBERTA di TRENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il Proc. …

     Leggi di più…

  • 3Indagato alloglotta: onere della prova (Cass. 33802/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2017

    Il giudice cautelare deve motivare con elementi specifici e correlati alla comune esperienza in ordine all'acquisita conoscenza della lingua italiana da parte di chi non l'ha avuta come madrelingua e, a fronte di circostanze non certo deponenti a favore della conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana non può replicare con mere asserzioni apodittiche, senza attestare di aver effettuato alcun accertamento. Nel caso di intangibilità dell'ordinanza genetica impositiva di una misura cautelare, ove la mancata conoscenza della lingua italiana sia emersa nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294 …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2014, n. 9677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9677
Data del deposito : 14 luglio 2014

Testo completo