Articolo 146 del Codice di procedura penale
Articolo 148Articolo 166
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24 ottobre 1989
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29 luglio 2016
Art. 146. Conferimento dell'incarico 1. L'autorita' procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
(( 2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui ai commi precedenti. ))
Entrata in vigore il 29 luglio 2016
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