Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
La nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Commentari • 5
- 1. Art. 415-bis - Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminarihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 606 - Casi di ricorsohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2014, n. 34515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34515 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
345 15 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/07/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 22'r ALFREDO MARIA LOMBARDI - Presidente Dott. - Consigliere - SILVANA DE BERARDINIS Dott. REGISTRO GENERALE N. 14978/2014 - Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - -Rel. Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU MA N. IL 12/04/1963 avverso la sentenza n. 1570/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 22/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. su che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RU AT, condannato dal tribunale di Ancona alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 800 di multa per il furto aggravato commesso in danno della tabaccheria di SE DR in Castelfidardo, ha proposto appello, che la Corte territoriale di Ancona che ha respinto.
2. Egli propone oggi ricorso per cassazione per i seguenti motivi: a. nullità della notifica dell'avviso ex articolo 415-bis del codice di procedura penale e mancanza delle ricerche previste dalla legge;
a fronte della dichiarazione di intempestività dell'eccezione, emessa dalla Corte d'appello, l'imputato afferma che è solo con l'atto di impugnazione che ha potuto avanzare la questione processuale, non avendo avuto conoscenza del processo di primo grado. In secondo luogo, non avendo egli eletto domicilio, le ricerche avrebbero dovuto essere effettuate, ai sensi dell'articolo 159 del codice di rito, nel luogo di nascita e di residenza, cosa che certamente - afferma la difesa - non risulta essere stata effettuata. b. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 110, 624, 625 del codice penale e 125, comma 3, del codice di procedura penale. La sentenza sarebbe palesemente Der illogica nel momento in cui ricostruisce la vicenda di furto sulla base delle conversazioni telefoniche escludendo la partecipazione diretta dell'imputato, al quale sarebbe statal consegnata la merce a Milano dopo l'avvenuta sottrazione. Inoltre, non è si comprende quale sistema sia stato usato per indurre l'imputato ad effettuare la telefonata, né chi ha accertato la corrispondenza della voce ed in base a quali conoscenze tecniche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è palesemente inammissibile;
la prima censura è del tutto generica, non indicando nemmeno in quale momento e con quali 1 modalità l'imputato è venuto a conoscenza del procedimento a suo carico e quale sia in concreto e nello specifico la violazione di legge lamentata. Il ricorso, in ogni caso, non si confronta minimamente con le risposte, specifiche ed approfondite, che il giudice di appello ha formulato su analoghe eccezioni svolte contro la sentenza di primo grado. La Corte, invero, oltre a ritenere sanate le eventuali carenze in ordine alla notificazione dell'avviso ex 415-bis e del decreto di citazione a giudizio, in quanto non sollevate nel corso del giudizio di primo grado (sul punto, occorre ribadire che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti;
cfr. Sez. 2, n. 35420 del 11/06/2010, Sica, Rv. 248302; conff. Sez. 1, n. 47529 del 02/12/2008, Barcellona, Rv. 242075; Sez. 2, n. 13477 del 06/03/2008, Prinno, Rv. 239751; Sez. 6, n. 44960 del 03/11/2005, Piccolo, Rv. 233062; Sez. 4, n. 4871 del 10/12/2003, Bontempi, Rv. 229379), ha ritenuto, comunque, dandone adeguata motivazione, che le ricerche per l'emissione del decreto di irreperibilità fossero complete.
2. Il secondo motivo di ricorso è addirittura incomprensibile nella sua den prima parte, mentre la seconda censura è generica ed attiene comunque a valutazioni sulla prova che dovevano essere sollevate nel giudizio di merito;
in ogni caso la Corte, a riscontro dell'accertata corrispondenza vocale, ha osservato che si era pure accertata la disponibilità in capo all'odierno ricorrente della scheda cellulare oggetto di intercettazione.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 - dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
p.q.m.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4/07/2014 Il Presidente Il Consignere estensore Alfredo Lombardi Paolo Giovanni Demarchi Albengo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 5 A60 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Vanzuise осуш 3