Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
In tema di riabilitazione è meramente apparente la motivazione del provvedimento concessivo, consistente nell'impiego in un modulo prestampato, recante la mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di cui all'art. 179 cod. pen., nella parte in cui essa determina le condizioni per una pronuncia favorevole o contraria, senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice (Nel caso di specie il modulo faceva generico riferimento alle condizioni di legge per denegare la riabilitazione e conteneva una mera indicazione, inserita a penna, di una nota "in atti".)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 43433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43433 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/11/2005
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 3766
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001137/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO UG N. IL 28/03/1957;
avverso ORDINANZA del 23/01/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
OSSERVA
Con ordinanza in data 23 gennaio 2004, depositata il 1 giugno 2004, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato la istanza di riabilitazione presentata da ST IO in relazione alle sentenze della Corte di Appello e della Corte di Assise di Appello di Milano, rispettivamente in data 28/11/1978 e in data 08/03/1986, con cui era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e lire 180.000 di multa e di ulteriori mesi quattro di reclusione e lire 20.000 di multa, aggiunta in continuazione alla condanna 28/11/1978, per i reati di rapina continuata e di violazione delle norme sul controllo delle armi.
Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che non sussistevano le condizioni di legge per la concessione del beneficio invocato non risultando che il condannato avesse dato prove continue e costanti di buona condotta "risultando come indicato nella nota in atti". Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del ST lamentando violazione di legge per difetto assoluto di motivazione che appariva incomprensibile ed illogica, tanto più che la nota in atti si limitava a riferire che il ST non aveva tenuto comportamenti censurabili a ben ventisei anni di distanza dai fatti per cui aveva riportato condanna.. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è in effetti fondato.
In tema di riabilitazione è meramente apparente la motivazione del provvedimento sia di concessione che di negazione, consistente nell'impiego di un modulo prestampato senza alcuna integrazione e personalizzazione dello stampato, recante la predisposizione di espressione riproducete pedissequamente la formulazione della norma di cui all'art. 179 c.p., nella parte in cui essa determina le condizioni di una pronuncia favorevole o contraria (V. Cass. Sez. 4^, 07/04/1999 N. 520). Occorre invece, ai fini di adempiere all'obbligo di motivazione proprio di tutti i provvedimenti giurisdizionali ed in particolare delle sentenze e delle ordinanze, a norma dell'art. 125 c.p.p., comma 3, che il modulo contenga opportune integrazioni, che consentano di superare elementi rilevanti configgenti con la soluzione adottata, come avviene qualora il soggetto ricorrente abbia dedotto a sostegno della sua istanza determinate ragioni che il giudice è tenuto a prendere in considerazione, se del caso per rigettarle, dimostrando comunque di averle esaminate. È ammessa in tal caso anche la motivazione per relationem, ma occorre che faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua alla esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (v. Cass. Sez. Un. 21/06/2000, Primavera).
Orbene, nel caso in esame, la motivazione consistente in un modulo prestampato che fa riferimento generico alle condizioni di legge per la denega della riabilitazione, contiene in verità la indicazione, inserita a penna, di una nota "in atti". Tuttavia, a parte il rilievo che il troncamento della frase non consente di capirne il significato e non è indicata neppure la data e la provenienza di tale "nota", pur potendosi dedurre che il riferimento sia alla nota 06/08/2003 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lodi, unica in atti, non può ritenersi che si tratti di legittima motivazione per relationem poiché tale informativa, consistente in due sole righe, attestando che "il signor ST IO non ha tenuto comportamenti censurabili" appare favorevole al ricorrente ed è quindi del tutto incongrua rispetto ad una motivazione di rigetto per mancanza, da parte del condannato, di prove di buona condotta, che, al contrario, risultano dalla nota indicata.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato per mera apparenza della motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con conseguente rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005