Sentenza 4 maggio 2018
Massime • 4
In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.
Nell'ambito di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero è di quaranta giorni.
I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi.
Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate (nella specie, atti relativi alle intercettazioni telefoniche) non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio.
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Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2018, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2018 |
Testo completo
04071-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Presidente - Sent. n. sez. 588/2018 UP 04/05/2018- ROSA ANNA SARACENO - Relatore - R.G.N. 36002/2017 ROBERTO BINENTI ALDO ESPOSITO AR RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UM AR nato a [...] il [...] EA NT nato a [...] il [...] EA IC nato a [...] il [...] IO NI nato a [...] il [...] FU NT CL. 1958 nato a [...] il [...] SC CO nato a [...] il [...] A' GI nato a [...] il [...] A' SC nato a [...] il [...] EA GI nato a [...] il [...] CA AR nato a [...] il [...] OS IC nato a [...] il [...] OS NT nato a [...] il [...] LI GI nato a [...] il [...] NI VI nato a [...] il [...] FU IO nato a [...] il [...] FU IC CL. 1990 nato a [...] il [...] FU IC CL. 1933 nato a [...] il [...] US AR nato a [...] il [...] NI RO nato a [...] il [...] H avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo: per UM AR l'annullamento con rinvio con riguardo al trattamento sanzionatorio, motivi da VII a IX del ricorso;
per EA NT e LI GI annullamento con rinvio con riferimento ad aggravante art.7, rigetto nel resto;
per CA AR l'annullamento con rinvio;
per EA IC l'annullamento con rinvio relativamente ai motivi III e IV su trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto;
per US AR l'annullamento con rinvio con riferimento al trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto;
per SC CO l'annullamento con rinvio sul primo motivo, rigetto nel resto;
per A' SC, FU IO, NI RO, IO NI,NI VI, OS NT, OS IC, EA GI, A'GI, FU NT,FU IC cl.33, FU IC, RIGETTU DEI RIcons, udito il difensore L'avvocato CUTUGNO NT conclude chiedendo la confermare della sentenza e deposita conclusione e nota spese in comune all'avv. FERRERI NT. L'avvocato MAZZONE NT conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato FURFARO SANDRO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato PUNTURIERI MARINO M. conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi facendo presente che per alcuni reati vi è la prescrizione. L'avvocato GAITO ALFREDO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 14.23 l'udienza viene sospesa. Alle ore 15:28 l'udienza riprende. L'avvocato MISAGGI AR conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato SPEZIALE NT conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. L'avvocato ARICO' GIOVANNI conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. L'avvocato CALDERAZZO GI conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. L'avvocato BELCASTRO GI conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. l'avvocato GIANZI GI NT conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato GUTTA' ROCCO conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. пр 2 L'avvocato COMMISSO SC conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 19:15 il P.G.TAMPIERI LU viene sostituito dal P.G. LORI PERLA. L'avvocato ALBANESE CO conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. L'avvocato GERACE ARMANDO conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e deposita memorie difensive proprie e dell'avvocato OPPEDISANO. 3 Ritenuto in fatto 1. Al termine di articolate indagini preliminari, scandite da multiformi attività investigative e dall'acquisizione di un esteso compendio di dati conoscitivi, è stata esercitata l'azione penale nei confronti di numerose persone, molte delle quali attinte da misure cautelari inframurali e accusate di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso 'ndrangheta, nella sua articolazione denominata cosca SS, operante nel territorio ricadente nel comune di ER e zone limitrofe nonché oltre i confini nazionali, in Canada, nella città di Toronto, organizzata in diversi gruppi tra loro collegati in una società, in particolare 'ndrina di contrada NI, 'ndrina di contrada IA, 'ndrina di contrada Ferraro, 'ndrina di ER Superiore, 'ndrina di contrada Salvi e 'ndrina di contrada Oliveto (capo A di rubrica, in ER e Toronto dall'anno 2004 con condotta in atto fino all'anno 2010). Un secondo filone di indagini coinvolgenti numerosi degli odierni ricorrenti, tra cui taluni ritenuti esponenti o partecipi del consesso mafioso, ha avuto ad oggetto una distinta e separata struttura associativa finalizzata alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo A-bis) mediante la coltivazione di piantagioni di marijuana in c.da IA di ER, organismo associativo operativo in data antecedente all'anno 2006 e con condotta in atto. Indagini, queste ultime, scaturite da operazioni di captazione ambientale e da accertamenti e operazioni di polizia giudiziaria conclusesi con il sequestro di numerose piantagioni.
2. Il Tribunale di Locri, con sentenza emessa in data 7.7.2014, per quanto di interesse in questa sede, ha riconosciuto la responsabilità penale degli imputati, odierni ricorrenti, nei termini di seguito indicati:
1. UM RI, condannato per i capi A nella veste di promotore ed L (artt. 110 cod. pen. e 12 quinquies D.L. n. 306/1992), previa esclusione dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991, con la recidiva infraquinquennale e ritenuta la continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione;
2. GA RI, condannato per il capo A, nella veste di partecipe, alla pena di anni 11 di reclusione;
3. NI DO, condannato per il capo A, nella veste di partecipe, alla pena di anni 11 di reclusione;
4. FI ES, condannato per il capo A, escluso il ruolo di capo, organizzatore o promotore di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen., alla pena di anni 12 di reclusione;
5. AL NT, condannato per il capo B della rubrica (artt. 110, 629, comma 2, 628, comma 3, n. 3, cod. pen. e 7 L. n. 203/1991), alla pena di anni otto di reclusione ed euro 3.500 di multa;
6. NA GI, condannato per i capi A, quale partecipe, e B, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 15 di reclusione;
7. MU SC, condannato per i capi A, nella veste di partecipe, A bis, nella veste di promotore, B bis, C bis, D bis, E bis esclusa l'aggravante dell'art. 80 DPR 309/90, G bis, I bis esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90, M bis, N bis, O bis, P bis esclusa l'aggravante dell'art. 80 DPR 309/90, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 26 e mesi 2 di reclusione;
8. RE HE, responsabile dei reati di cui ai capi A bis, quale promotore, E bis, esclusa l'aggravante dell'art. 80 DPR 309/90, N bis, O bis, ritenuta la continuazione tra i medesimi e i reati giudicati con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Locri del 9 novembre 2009 (odierni capi B bis, C bis e D bis contestati ai concorrenti), alla pena di anni 25 di reclusione, nella stessa inclusa la pena inflitta all'imputato con la sentenza sopra indicata (rideterminata nei limiti di anni uno e mesi sei di reclusione per effetto del rito ivi prescelto);
9. RE GI, condannato per i capi A, quale partecipe, A bis, quale partecipe, B bis, C bis, D bis, E bis esclusa l'aggravante dell'art. 80 DPR 309/90, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione;
10. MU GI, condannato per i capi A bis, quale partecipe, B bis, C bis, D bis, P bis, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90, ritenuta la continuazione, alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione;
11. IO CO, condannato per i capi A bis, quale partecipe, E (artt. 81, comma 2, cod. pen., 2, 4 e 7 L. n. 895/1967) esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91, P (art. 648 cod. pen), limitatamente ad un unico episodio di ricettazione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91, N bis (art. 73 L.S.), ritenuta la continuazione, alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione;
12. FU NT, condannato per i capi A bis, escluso il ruolo di promotore, B bis, C bis, D bis, ritenuta la continuazione, alla pena di anni quattordici di reclusione;
13. FU HE '33, condannato per il capo A bis, quale partecipe, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di anni otto di reclusione;
14. FU HE '90, condannato per i capi A bis, quale partecipe, B bis, C bis e D bis, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata al capo A-bis, alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione;
5 15. CO NT, condannato per il capo A bis, nella veste di partecipe, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Locri dell'11 dicembre 2009 (odierni capi E bis e F bis), concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione, nella stessa inclusa la pena inflitta all'imputato con la sentenza sopra indicata (rideterminata in mesi 10 di reclusione per effetto del rito ivi prescelto); 16. CO HE, condannato per il capo A bis, quale partecipe, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Locri del 25 maggio 2010 (odierno capo E bis), concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di anni undici di reclusione, nella stessa inclusa la pena inflitta all'imputato con la sentenza sopra indicata (rideterminata nei limiti di anni uno di reclusione); 17. FU GI, condannato per i capi B bis, C bis e D bis, ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque di reclusione e euro 18.000 di multa;
18. FI ZO, condannato per il capo B bis alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e euro 15.000 di multa;
19. FÒ LO, condannato per il capo I bis, limitatamente all'acquisto di due buste contenenti marijuana, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90 e ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e euro 3.000 di multa con sospensione condizionale della stessa. Pene accessorie di legge e condanna, altresì, degli imputati UM RI, NA GI, NI DO, GA RI, MU SC, RE GI e FI ES, in solido, a risarcire alle parti civili Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di ER il danno cagionato dal reato di cui al capo A) della rubrica, liquidato in euro 500.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre accessori;
degli imputati IO CO, RE HE, CO NT, CO HE, RE GI, FU NT, FU HE '33, FU HE '90, MU SC e MU GI, in solido, a risarcire alla parte civile Comune di ER il danno cagionato dal reato di cui al capo A bis) della rubrica, liquidato in euro 200.000, oltre accessori.
2.1 La decisione, dopo ampia premessa sui fatti criminosi e sulle decisioni irrevocabili che hanno sancito l'esistenza della cosca SS, sui criteri di valutazione delle acquisite prove dimostrative della sua oggettiva storicità e operatività anche nel periodo storico dedotto in contestazione (anni 2004-2010), ha passato in rassegna le posizioni di ciascun giudicabile in relazione ai vari reati di rispettiva attribuzione, evidenziando gli elementi attestanti sia la perdurante 6 attività dell'aggregazione mafiosa e le singole condotte di partecipazione, sia la sussistenza della associazione per delinquere di cui all'art. 74 L.S., aggravata, come da accusa formulata, dal numero dei partecipanti.
3. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza pronunciata il 1° luglio 2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado che ha confermato nel resto, ha così provveduto: esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a AL NT in anni sei mesi dieci di reclusione ed euro 1.500 di multa;
-ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo N bis di rubrica perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta a RE HE in anni ventiquattro di reclusione;
ha rideterminato la pena inflitta a NI DO in anni dieci di reclusione;
ha rideterminato la pena inflitta a FU NT in anni tredici di reclusione;
ha assolto IO CO dal reato sub P e dal reato sub E, limitatamente alla detenzione dell'arma, per insussistenza del fatto;
ha rilevato l'estinzione del reato di cui al capo N bis e, per effetto, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in anni dieci mesi nove di reclusione;
ha rideterminato la pena inflitta a MU GI in anni tredici mesi sei di reclusione;
ha assolto MU SC dal reato sub G bis, dal reato sub I bis, limitatamente alla detenzione di 30 chilogrammi di stupefacente, ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi M bis e N bis e, per l'effetto, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in anni ventiquattro e mesi sette di reclusione;
ha rideterminato la pena inflitta a RE GI in anni quattordici e mesi otto di reclusione;
- ha assolto NA GI dal reato sub A;
ha escluso l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., rideterminando la pena inflitta per il reato sub B in anni sei mesi sei di reclusione e euro 1.300 di multa, con revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata e delle statuizioni civili;
-ha rideterminato la pena inflitta a FU HE '33 in anni sei mesi otto di reclusione. La sentenza impugnata ha innanzitutto respinto le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado sollevate da alcune delle difese in relazione agli esiti captativi posti a fondamento delle adottate statuizioni di reità; ha, quindi, sulla 7 base dei dati informativi offerti da precedenti sentenze irrevocabili, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, ricostruito in senso adesivo agli accertamenti contenuti nella pronuncia di primo grado le vicende e l'operato criminale della cosca mafiosa dei SS, capeggiata nel periodo storico in contestazione da SS GI classe 47, detto il ST, già definitivamente condannato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., contestato con le medesime coordinate temporali del reato per cui è giudizio, nel procedimento c.d. Crimine. Ha ripercorso gli elementi di prova acquisiti in ordine all'esistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti e, sul merito delle singole regiudicande, attraverso una riconsiderazione delle emergenze probatorie, ha confermato l'analisi valutativa delle condotte degli imputati svolta dalla sentenza di primo grado con particolare attenzione alla ribadita partecipazione al sodalizio criminoso ex art. 74 L.S. e alle condotte di partecipazione all'associazione mafiosa.
4. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati indicati in epigrafe.
4.1 UM RI, nel ricorso presentato a mezzo dei difensori di fiducia avvocati GI AS e GI Caldarazzo, ha articolato nove motivi di doglianza.
4.1.1 Con il primo denunzia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 415 bis, 416, 495, 270 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost., 6 CEDU e nullità della sentenza con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui ai decreti n. 951/2009 e n. 91/2010, segnatamente di quelle nr. 14738, 15412, 15413, 15565 e 15619 captate nella lavanderia Ape Green di SS GI e nr. 90, 95 e 102 registrate nell'abitacolo dell'autovettura in uso a MU EL;
captazioni pacificamente non contenute nel fascicolo del pubblico ministero all'atto della conclusione delle indagini (20 settembre 2011) e nemmeno nelle successive fasi della richiesta di rinvio a giudizio e dell'udienza preliminare, ma delle quali, a dibattimento avanzato, il P.M. aveva chiesto la trascrizione dopo aver depositato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nel procedimento nr. 7144 R.G.N.R. denominato Falsa Politica. Illegittimamente Tribunale, con le ordinanze del 15 marzo e del 21 giugno 2013, ne ha disposto la trascrizione nelle forme peritali, così consentendo l'acquisizione di materiale probatorio che avrebbe dovuto essere depositato con l'avviso di conclusione delle indagini o successivamente osteso con la richiesta di rinvio a giudizio, in modo tale da porre l'imputato in condizione di conoscere tutti gli elementi a carico e di operare le scelte processuali più confacenti alla sua difesa. L'informativa finale nel procedimento c.d. Falsa Politica era stata 8 depositata l'11 gennaio 2011, ben prima della chiusura delle indagini preliminari nel presente procedimento, quindi il P.M. era a conoscenza dei risultati delle captazioni;
erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che le intercettazioni erano state disposte in un procedimento diverso e che pertanto non erano soggette alle limitazioni temporali di cui agli artt. 415 bis e 416 cod. proc. pen.; al contrario i procedimenti, costituenti l'uno stralcio dell'altro, erano soggettivamente, oggettivamente e probatoriamente connessi, sicché del tutto inconferente è l'operato richiamo alla disciplina regolatrice di cui all'art. 270 cod. proc. pen. come pure alla disposizione di cui all'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., norma che non attribuisce all'accusa il potere di selezione degli atti, ma mira a tutelare al più esigenze di segretezza investigativa relative a persone o fatti diversi da quelli per cui l'azione penale è esercitata.
4.1.2 Con il secondo motivo denunzia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 13 L. n. 203 del 1991 in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. e agli artt. 2 e 15 Cost., per avere il P.M. emesso decreti di urgenza (nr. 1034/2007, 506/2008 e 428/2008) per la durata di 40 giorni, superiore a quanto consentito dalla legge, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni captate oltre il quindicesimo giorno. Ad avviso del ricorrente il Pubblico ministero non avrebbe potuto, con il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 267 cod. proc. pen., comma 2, determinare la durata delle captazioni per il termine più lungo, in quanto la L. n. 203 del 1991, art. 13 non ha sostituito né interpolato l'art. 267 cod. proc. pen., ma ha unicamente contemplato per l'autorizzazione del giudice requisiti meno rigorosi di quelli imposti dalla normativa generale quanto ai presupposti e previsto una maggiore durata delle intercettazioni. L'applicazione del termine più ampio di durata è tuttavia limitata ai soli casi contemplati dal primo comma della norma, come fatto palese dal tenore testuale della disposizione che, recitando "nei casi di cui al comma 1, la durata delle intercettazioni non può superare i quaranta giorni", contempla espressamente ed esclusivamente l'ipotesi in cui sia intervenuta l'autorizzazione del giudice su richiesta del P.M., non prevedendosi viceversa alcuna dilatazione temporale relativamente ai provvedimenti emessi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 267, comma 2; la facoltà di intervento in via d'urgenza, conferita al P.M. dall'articolo citato, resta regolata, anche nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, dalla disciplina codicistica, con la conseguenza che il decreto di urgenza, se convalidato, non può disporre una durata delle operazioni superiore ai quindici giorni. Il legislatore ha, infatti, volutamente escluso l'eccezionale estensione dei termini di durata nelle ipotesi in cui sia il pubblico ministero, e non il giudice, ad emettere il decreto, non garantendo il ristretto arco temporale previsto per la convalida, adeguata ponderazione della compressione del diritto alla 9 riservatezza, che al contrario è garantita nel caso di autorizzazione del giudice a seguito di richiesta.
4.1.3 Con il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 267, 271 e 125 cod. proc. pen., evidenziando che, con la reiezione della superiore eccezione, la Corte territoriale aveva ritenuto assorbito il succedaneo profilo di doglianza concernente il problema della proroga fuori termine e dell'assenza di motivazione utile in termini di autorizzazione dei successivi decreti di proroga. Epperò la censura involgeva anche la motivazione dei decreti di proroga come tali, redatti su fogli prestampati, con l'impiego di formule di stile, privi di una reale indicazione delle ragioni di prosecuzione dell'attività captativa.
4.1.4 Con il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 191 e all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere la decisione impugnata omesso di rispondere alla specifica censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore CO GI relative al riferito intervento del UM per bloccare a proprio vantaggio gli appetiti di CO MA sul costruendo centro commerciale Le Gru. In particolare con il motivo di appello si era censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato essere stata avanzata dalla difesa espressa richiesta di audizione del teste di riferimento (NI DO), richiesta al contrario formulata, anche con apposita memoria, all'udienza del 28.4.2014. La Corte territoriale non solo non ha fornito risposta alla dedotta eccezione di inutilizzabilità, ma ha esibito una motivazione manifestamente illogica, tacendo altresì sui plurimi profili di contraddittorietà e di evidente falsità inficianti le ondivaghe dichiarazioni rese dal collaboratore sullo specifico episodio, avuto riguardo in particolare all'epoca di inaugurazione del centro commerciale (dicembre 2001) e ai periodi di detenzione dei diretti interessati: da un lato CO MA, FR del propalante, rimasto detenuto ininterrottamente dal 1990 al 2005, dall'altro UM RI detenuto dal 1993 al 2004. 4.1.5 Con il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., commi 1, 3 e 7, in relazione all'art. 191 e all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere omesso la decisione impugnata di fornire risposta alla eccezione di parziale inutilizzabilità della testimonianza del teste qualificato, ispettore SO, in ordine alla presenza in Canada di un'articolazione della cosca mafiosa dei SS attiva nella città di Toronto, riferendo circostanze apprese dalla polizia canadese e, in particolare, da tale MA Di NI. La sentenza impugnata non ha offerto nemmeno un rigo di motivazione alla critica mossa alla prima decisione nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di provvedere sulla richiesta di audizione del teste di riferimento avanzata all'udienza del 19.2.2012. Nemmeno è stata considerata dai giudici di merito la 10 dedotta violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., avendo il teste SO riportato notizie che la sua fonte diretta (Di NI) aveva appreso da fonti confidenziali;
notizie -incontrollabili quanto infondate circa l'esistenza di una compagine associativa di oriundi sidernesi con interessi economici in Toronto- che avevano determinato la fuorviante chiave di lettura delle conversazioni registrate nell'autovettura di UM tra la fine del 2008 e il gennaio 2009. 4.1.6 Con il sesto motivo denunzia violazione di legge (in relazione agli artt. 416 bis, comma 2, cod. pen., 192, 530, 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione qualificata all'associazione mafiosa. 1) La sentenza impugnata si è limitata ad esibire una motivazione apodittica e stereotipata, strutturata attraverso la replicazione, insufficiente ed inefficace, dell'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, incorrendo nel medesimo errore metodologico di dare per accertati fatti, ipotesi, circostanze che avrebbero dovuto costituire oggetto dell'accertamento giudiziale e soprattutto omettendo di rispondere alle specifiche censure articolate nell'atto di appello. Si era, invero, evidenziato come, nei colloqui registrati all'interno dell'esercizio commerciale Ape Green, SS GI avesse declinato ai suoi interlocutori canadesi l'organigramma completo degli appartenenti alla società maggiore e minore di ER, elencandone i componenti attivi e addirittura dormienti, senza tuttavia attribuire alcun ruolo all'imputato e nemmeno citarne il nome. A fronte di siffatto dato, di indiscusso effetto dirompente per la logica accusatoria, la Corte si era limitata a ribadire l'opinabile percorso argomentativo della prima decisione: illogico nella parte in cui aveva assertivamente sostenuto l'incompletezza dell'elenco fornito dal SS;
fondato su premesse probatorie inesistenti nella parte in cui, travisando il contenuto della conversazione n. 2183 del 10.8.2009, aveva sostenuto che con riferimento alla 'ndrina di NI, di cui il ricorrente era in ipotesi elemento di vertice, SS avesse indicato il nome di due soli associati, mentre ne erano stati citati almeno venti. 2) E' stato, poi, del tutto pretermesso, nella valutazione compiuta, l'ulteriore dato a discarico rappresentato dalla mancata presenza dell'imputato ad una serie di summit a cui avevano partecipato autorevoli rappresentanti della 'ndrangheta unitaria, fotografati nel processo c.d. Crimine;
mentre la partecipazione del ricorrente alla riunione organizzata dalla mafia sidernese per l'azzeramento delle cariche della locale di ER é stata affermata sulla base di un'informazione probatoria da ritenersi inesistente (non essendo stata acquisita agli atti la relazione di servizio solo menzionata dal teste Di Bellonia, né essendo stati escussi gli autori del riferito avvistamento) e non pertinente (nulla potendosi 14 11 inferire dal mero, asserito transito del UM sull'autovettura condotta da AL NT nei pressi del ristorante luogo del convegno). 3) Illogica, contraddittoria e in parte silente sulle censure avanzate con l'atto di appello è, poi, la motivazione esibita a sostegno della certa identificazione dell'imputato nel RA più volte citato nella conv. n. 340 del 16 marzo 2008 e additato da TI BE quale responsabile di ER unitamente a RO (RE HE) e a 'NT, (AL NT). L'opzione interpretativa sostenuta è smentita dal dato testuale del colloquio, dall'unitarietà dell'argomentazione del locutore, indebitamente parcellizzata dai giudici di appello, dall'erronea identificazione del NT accostato al nome "Fra" in AL NT, in luogo di SS NT classe '25, soggetto distintamente evocato nella prima parte del colloquio anche attraverso l'indicazione del suo soprannome. 4) Manifestamente illogica, apodittica e ancora una volta fondata su una lettura travisante del dato probatorio è pure la ricostruzione del presunto incontro tra UM RI e il ST presso il centro commerciale "I Portici" sia sotto il profilo delle ragioni che lo avrebbero determinato, essendo priva di base fattuale certa, e anzi meramente congetturale, l'affermata successione del ricorrente a RA ZO al vertice della 'ndrina di NI, sia sotto il profilo dell'oggettiva verificazione della visita, non essendo stata videoripresa l'entrata del UM nel seminterrato de " I Portici" (ove, oltre alla lavanderia Ape Green, insisteva anche l'esercizio commerciale "Passa Parola"), ma solo la sua uscita alle ore 11.48, diversi minuti prima del momento in cui la voce dell'ignoto interlocutore del ST a nome RA cessasse di essere registrata (ore 11.57). Carenze e incongruenze dell'accertamento di polizia giudiziaria segnalate dalla difesa, ma di fatto ignorate dalla decisione ovvero liquidate con argomentazioni congetturali e implausibili, inidonee a giustificare la sfasatura temporale tra il dialogo intercettato e il dato videoripreso. Nemmeno la decisione si è confrontata con le argomentazioni scientifiche del consulente di parte per confutarne la chiara indicazione, all'esito delle esperite prove di ascolto, di assoluta incompatibilità tra la voce del UM e quelle dei locutori del ST;
risultando, infine, viziata da manifesta illogicità laddove ha attribuito valore indiziante al contenuto della conversazione, della quale contestualmente ha annotato la scarsa intelligibilità. 5) Ulteriori esempi di palese travisamento e di disapplicazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria sarebbero forniti: a) dalla ricostruzione della vicenda del bar Tentazioni nella quale, pur di dimostrare il controllo del territorio esercitato dall'imputato anche attraverso la protezione degli "amici" dagli sconfinamenti di altri imprenditori, è stato valorizzato un contatto 14 12 telefonico tra il ricorrente e TI BE inesistente nel materiale probatorio ritualmente acquisito ed è stata annotata la conducenza accusatoria di un successivo, anodino colloquio tra TI e AS;
b) dall'evanescenza probatoria della vicenda Kollmax, nella quale, una volta escluso l'ipotizzato tentativo di acquisizione della ditta di LL IC, è stata incongruamente stimata dimostrativa delle interferenze illecite nell'economia locale una banale proposta di acquisizione di uno specifico prodotto (l'intonaco modellabile) da commercializzare sul suolo canadese;
c) dalla ricostruzione della vicenda del Bar Garibaldi, in tesi dimostrativa del controllo esercitato sulle attività criminali della malavita locale, laddove la tempistica dell'incontro tra UM e DA GI e il contenuto del successivo colloquio intercorso tra gli stessi hanno smentito qualsivoglia coinvolgimento del ricorrente. 6) L' "apoteosi" del travisamento è stata raggiunta con la lettura in chiave mafiosa della vicenda relativa all'acquisto di un bar in Canada, pur essendo rimasto provato che UM non aveva un personale interesse economico all'investimento, al contrario riconducibile all'autonoma e privata iniziativa di NI DO;
che l'operazione non rivestiva interesse alcuno nemmeno per la cosca, né era stata condotta secondo specifiche direttive impartite dall'imputato ai propri emissari AL e GA;
che nemmeno consisteva in un tentativo di ridimensionamento degli associati FI CO e LO da tempo insediatisi sul suolo canadese;
che l'ipotesi dell'allargamento degli orizzonti mafiosi del gruppo sidernese capeggiato dal UM a scapito degli associati attivi in territorio estero era contraddetta dalla paziente opera di conciliazione asseritamente realizzata dal ricorrente per il superamento dei contrasti interni. 7) Quanto, infine, al consistente spessore indiziario conferito alla partecipazione dell'imputato al pranzo presso il ristorante Gourmet, in tesi organizzato da SS GI e MU EL per decretare la fine dell'appoggio politico della cosca all'associato FI ES e assicurarsi il sostegno dei responsabili delle 'ndrine al nuovo candidato di gradimento del ST, il percorso motivazionale è apodittico e manifestamente illogico, per avere i giudici di merito affermato la natura di summit dell'incontro desumendola esclusivamente dall'appartenenza dei commensali alla società mafiosa sidernese, dando così per scontato ciò che in realtà andava provato;
per averne sopravvalutato il significato li dove, alla stregua dell'operata lettura delle captazioni registrate nei giorni precedenti, l'incontro sarebbe stato funzionale alla mera ratifica di una decisione già previamente adottata dagli stessi organizzatori del pranzo (SS GI e MU EL); per non avere considerato le modalità della riunione, la mancata adozione di qualsivoglia 14 13 cautela e la circostanza dell'imminente ritorno a Toronto di FI CO, che avrebbe dovuto suggerire un'alternativa lettura dell'incontro, del tutto plausibilmente organizzato per salutare l'amico in partenza.
4.1.7 Con il settimo motivo denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 132, 133, 416 bis cod. pen. e vizio della motivazione per avere la decisione negato la sussistenza di un unico reato permanente realizzato con la condotta associativa in verifica e la condotta di partecipazione al medesimo consesso mafioso definitivamente accertata nel processo c.d. ER Group. Coerentemente il Tribunale aveva escluso la contestata recidiva specifica sul rilievo della prosecuzione della medesima condotta partecipativa, mentre la decisione impugnata ha negato la configurabilità di un unico reato, facendo leva sulla distanza temporale delle due condotte associative, sul periodo trascorso in detenzione e sull'avanzamento dell'imputato nella gerarchia mafiosa. Al contrario, proprio la ripresa dell'attività associativa subito dopo la scarcerazione e l'assenza di manifestazioni di recesso nell'arco temporale intercorrente tra l'accertamento definitivo e quello in corso depongono per l'esistenza di un unico reato con la conseguenza che, in accoglimento dello specifico motivo di appello, in luogo della pena autonoma inflitta al ricorrente per l'odierna contestazione associativa, si sarebbe dovuto apportare un incremento della pena già inflitta con la precedente condanna irrevocabile, commisurando la sanzione alla maggiore durata del reato permanente, così espressamente statuito in caso del tutto analogo a quello di specie da Sez. 2, n. 41727 del 04/07/2014, Rv. 261987. 4.1.8 Con l'ottavo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. con riferimento alla recidiva specifica, esclusa dalla sentenza di primo grado, e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva infraquinquennale. Pur pervenendo a soluzione coerente alla negata natura permanente della condotta associativa, la Corte territoriale, in difetto di impugnazione di parte pubblica, non avrebbe potuto ritenere sussistente la recidiva specifica contestata in riferimento alla precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., ma espressamente esclusa dal primo decidente. Con l'atto di appello, infatti, si era censurato l'immotivato aumento applicato per la recidiva infraquinquennale sulla base di un precedente risalente al 1989 e disomogeneo trattandosi di condanna per bancarotta fraudolenta. La sentenza impugnata, ignorando la doglianza, si è profusa nella motivazione sulla, esclusa, recidiva specifica, giustificandone l'incidenza sanzionatoria con motivazione manifestamente illogica siccome totalmente imperniata sul ruolo di vertice assunto dall'imputato nell'organigramma della cosca.
4.1.9 Con il nono motivo denunzia violazione o erronea applicazione degli artt. 157, 161 e 99 cod. pen.. La ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto 14 speciale della recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen. ha determinato l'erronea conferma della statuizione di condanna per il capo L) di rubrica in luogo della declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione adottata nei confronti degli altri concorrenti nel reato.
4.2 GA RI, per il tramite del proprio difensore, avvocato SC Lojacono, articola due motivi di ricorso.
4.2.1 Con il primo denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis cod. pen., violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa e degli indizi con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Quanto alla ritenuta partecipazione alla cosca SS anche nel periodo storico dedotto in contestazione, la decisione impugnata ha omesso di individuare gli elementi tipici della fattispecie normativa, con riguardo sia all'aspetto oggettivo che a quello soggettivo, e non è riuscita a delineare il contributo offerto dal GA al sodalizio di riferimento, necessario per poter ritenere che egli abbia preso parte allo stesso, in quanto gli elementi valorizzati in sentenza sono insufficienti a dimostrare il legame associativo e la permanenza del vincolo, risolvendosi in mere frequentazioni personali, giustificate da rapporti di parentela, affettivi e sociali con alcuni coimputati. La Corte territoriale non ha evidenziato concreti indicatori di attivazione, atti a dimostrare il fattivo reinserimento del GA nell'organizzazione dopo l'espiazione della pena riportata nel processo ER Group per il reato di partecipazione alla stessa cosca con condotta perdurante sino all'anno 1992, ma piuttosto ha incongruamente assegnato valore probatorio della postulata condotta partecipativa alle inconducenti interlocuzioni del ricorrente nella conversazione tra UM e FI CO, avente ad oggetto i dissidi insorti in territorio canadese a seguito dell'acquisto di un bar da parte di NI DO, senza nemmeno esplicitare le ragioni per le quali l'occasionale e limitato intervento verbale di GA debba essere letto nell'ottica dell'intervento funzionale alla ricomposizione dei contrasti interni e al rafforzamento della compattezza dell'organismo criminale e non piuttosto al superamento di una diatriba di natura familiare, giustificata dai legami parentali ed affettivi esistenti tra i collocutori. L'attivazione del ricorrente in favore dell'organizzazione risulta, pertanto, affatto indeterminata e non provata anche considerando la sua partecipazione al presunto summit elettorale organizzato per la scelta del candidato alla carica di sindaco del comune di ER. In assenza di informazioni sugli effettivi argomenti trattati nel corso dell'incontro, sull'eventuale adesione dei convitati ai progetti elettorali del capo cosca, sulle successive condotte volte al procacciamento dei voti o al condizionamento del corpo elettorale, anche tale 15 enfatizzata riunione appare indice equivoco della perdurante partecipazione al sodalizio criminale in esame. Non è stata dimostrata, dunque, nessuna condotta che possa apprezzarsi come effettivamente sintomatica della (ri)assunzione del ruolo di partecipe in capo al GA, tenuto conto altresì dell'intrinseca inconsistenza delle propalazioni accusatorie, generiche, sommarie e datate.
4.2.2 Il secondo motivo, con il quale si denunzia violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione, sviluppa tematiche analoghe a quelle articolate nel corrispondente motivo di ricorso del coimputato UM (v. supra §. 4.1.7), dolensosi il ricorrente del mancato riconoscimento dell'ultrattività della condotta partecipativa già accertata con la precedente sentenza definitiva, con i conseguenti riflessi in punto di determinazione della pena.
4.2.3 Con memoria difensiva, recante la data del 19.4.2018, l'avvocato Marino Maurizio Punturieri ribadisce, ulteriormente illustrandole, le censure formulate con il ricorso, denunziando in aggiunta la violazione dell'art. 81 cod. pen., comma 2, per non avere la Corte di appello (una volta esclusa la sussistenza di un unico reato permanente comportante la commisurazione della pena già inflitta con la sentenza irrevocabile di condanna alla maggiore durata della condotta associativa) applicato la disciplina della continuazione tra il fatto- reato per cui è giudizio e quello di cui alla sentenza pronunziata nel procedimento c.d. ER Group.
4.3 NI DO, nel ricorso a firma del suo difensore di fiducia avvocato RI Missaggi, ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. -- Violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 192 cod. proc. pen., nonché apparenza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello desunto la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa anche dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CO GI e OP DO, affatto generiche perché assertivamente enunciative della sua affiliazione, ma scevre da qualsivoglia specificazione concreta della condotta partecipativa del ricorrente. Il dictum che, come nella specie, si riduca al limite estremo della pura e semplice asserzione dello status di associato dell'imputato, in termini del tutto sganciati da ogni apprezzabile ancoraggio fattuale, si risolve in un mero enunciato che, sottraendosi per la sua astrattezza ad ogni possibilità di controllo, risulta per ciò solo insuscettibile di conferma ai sensi dell'art. 192, comma 3. cod. proc. pen.. La Corte di appello non si è avveduta dell'estrema genericità delle propalazioni, consistite nella mera indicazione nominativa del ricorrente quale appartenente al gruppo organizzato dei SS e nel suo riconoscimento fotografico;
in aggiunta ha travisato il senso dell'eccezione di inattendibilità intrinseca dell'accusa rivolta dal 16 collaboratore CO, al quale la difesa non aveva inteso attribuire "intenti millantatori" (l'essere il mandante dell'uccisione del FR del NI), ma semplicemente rimarcare come non potesse escludersi l'esistenza in capo al dichiarante di sentimenti di rancore e di rivalsa nei confronti dell'accusato, ritenuto ostile per avere aderito alla fazione che aveva determinato la sterminio del gruppo avversario. Neppure ha valutato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'OP per mancato esperimento della procedura di cui all'art. 195 cod. proc. pen., avendo il difensore all'udienza del 15.3.2013 espressamente richiesto l'audizione dei testi di riferimento (Brusaferri, Dieni, Carbonaro). E per finire le propalazioni rese non avrebbero potuto né essere validate né a loro volta validare ulteriori elementi di prova, siccome frutto di un patrimonio conoscitivo datato e relativo a vicende antecedenti l'arco temporale dedotto in contestazione. Anche le conversazioni intercettate non offrono riscontri e, a fortiori, sono prive di autonoma evidenza probatoria. Con riferimento alla c.d. vicenda canadese sin dal giudizio di primo grado la difesa aveva sostenuto che l'imputato era portatore di un interesse economico personale ed esclusivo a rilevare il bar in Toronto, avendo il solo scopo di recuperare un credito vantato nei confronti dei titolari dell'esercizio, scaturito da una transazione commerciale debitamente documentata. La Corte di appello, persistendo nel travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, ha forzatamente ed erroneamente inferito l'intraneità del ricorrente sia dall'intervento ausiliatore di AL NT, sia dall'attività pacificatrice del UM, l'una e l'altra assertivamente stimate sintomatiche dell'esistenza di vincoli di solidarietà mafiosa, senza nemmeno peritarsi di chiarire "in cosa sia consistito nel concreto l'apporto 'ndranghetistico" del AL, legato al ricorrente da vincoli amicali ed affettivi;
nemmeno ha adeguatamente apprezzato i giudizi del UM che definiva NI un "elemento spurio", né le critiche di FI CO che ne stigmatizzava la goffaggine delinquenziale, passaggi dichiarativi dimostrativi della reale e concreta distanza tra il ricorrente e il preteso gruppo di riferimento;
nessuna effettiva valenza probatoria era da attribuirsi, poi, ai giudizi espressi da SS GI sul sostegno esternato dall'imputato in favore della candidatura del cugino CA RE, tanto più considerando che nessun incontro con il capo cosca è stato documentato né è risultato che l'imputato si fosse interfacciato con membri del sodalizio per interloquire sul sostegno politico della consorteria all'uno piuttosto che all'altro dei possibili candidati. In conclusione, la motivazione esibita è del tutto inadeguata a offrire coerente e logica dimostrazione della sussistenza del fatto materiale tipico, che è configurabile quando la condotta dell'imputato costituisca espressione di un ruolo 17 "dinamico e funzionale", idoneo, secondo i principi di materialità e di offensività, a delinerare il suo fattivo inserimento nell'organizzazione. -Apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. La motivazione della sentenza merita censura nella parte in cui non riconosce al ricorrente le attenuanti generiche, che si invocano con dichiarazione di prevalenza sulla contrapposta aggravante ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen.; Corte ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, valorizzando la gravità del fatto, sebbene abbia espressamente riconosciuto il ruolo subalterno del NI, indicandolo come "ultima pedina del carro"; non ha debitamente tenuto conto del fatto che il ricorrente non è stato nemmeno incidentalmente interessato dalle numerose indagini che hanno riguardato a più riprese la cosca di riferimento, né ha considerato il trattamento riservato nei procedimenti "Crimine" e " Infinito" agli imputati incensurati, i quali hanno beneficiato indistintamente delle attenuanti generiche. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, laddove la sentenza, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha inteso mitigare il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, rideterminando la sanzione "in misura coincidente al minimo edittale", ma poi ingiustificatamente scostandosi da esso.
4.4 FI ES, a mezzo dei difensori avvocati NT Mazzone e ZO Nobile, deduce: inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore CO GI limitatamente al narrato de relato da SS CO per mancata assunzione della testimonianza della fonte dichiarativa primaria;
- violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione della credibilità soggettiva del propalante e per l'utilizzazione probatoria di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili perché generiche, incostanti e imprecise al punto da individuare l'imputato quale cognato di SS CO che non è un affine del FI, ovvero dall'additarlo quale geometra anziché ingegnere;
violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assunzione di prova decisiva. La Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinnovo della perizia trascrittiva con particolare riferimento al colloquio del 18 marzo 2010 nel cui contesto GE DO avrebbe indicato il FI quale capo locale di ER, trascurando sia di prendere in considerazione l'opzione alternativa fornita dal consulente della difesa, secondo il quale la parola di interesse (capo locale) trascritta dal perito non era oggettivamente evincibile dall'ascolto della conversazione, sia di esplicitare, in termini rigorosi e convincenti, le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere l'apporto del perito e non quello 18 dell'esperto della difesa, immotivatamente sottovalutando e svilendo la validità scientifica del metodo utilizzato dal tecnico di parte per effettuare l'ascolto e trascrizione dell'indicata conversazione;
-- violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al disposto degli artt. 416 bis cod. pen., 125, 192, 194 e 546 lett. c) cod. proc. pen.. Nel confermare il giudizio di colpevolezza la sentenza impugnata si è appagata di aderire acriticamente alle argomentazioni esternate dal primo giudice;
lo sforzo giustificativo si è risolto nella mera elencazione di frammentari ed equivoci elementi di fatto di natura indiziaria e nell'acritica trascrizione di brani di intercettazioni chiosati da assunti apodittici, senza alcuna valutazione ragionata e argomentata dei dati probatori e soprattutto senza tener conto dei puntuali rilievi mossi con i motivi di gravame, così incorrendo in una motivazione apparente o fondata su spiegazioni avulse e dissonanti dalle risultanze processuali. Più in particolare con l'atto di appello si era stigmatizzata l'arbitrarietà ed illogicità del ragionamento probatorio condotto dal Tribunale nella lettura e nella valutazione delle singole componenti della sequela indiziaria: 1) si era contestata la conducenza accusatoria della vicenda Eurospin, evidenziando che il ricorrente era stato coinvolto nel progetto di apertura di un punto vendita della catena alimentare nella sua veste professionale e non istituzionale e che affatto lecite erano le ragioni del suo interessamento, mentre la Corte territoriale ha replicato l'opzione interpretativa del primo decidente, dando per scontato che il ricorrente fosse a conoscenza della caratterizzazione mafiosa dell'operazione; 2) inutilmente la difesa aveva rappresentato che anche la conversazione del 18 marzo 2010 non era rappresentativa di alcuna intraneità perché, in disparte la non completa intelligibilità dei suoi reali contenuti, in quel contesto dialogico il GE non aveva affermato un fatto, l'essere l'imputato capo locale di ER, ma si era espresso "in termini di paragone"; 3) analogamente le esternazioni di MU SC e di NO IC sono state incongruamente valorizzate in senso accusatorio, sebbene si risolvessero in apprezzamenti e considerazioni di natura personale sulle qualità umane ° professionali del FI e non, come sostenuto, in chiare indicazioni della sua appartenenza mafiosa;
4) nemmeno l'attribuzione al prevenuto della carica di santista è "affermazione consapevole" del MU, ma piuttosto un gesto di stizza coerente alle espressioni di disprezzo esternate nei confronti dell'imputato in quello specifico contesto;
14 19 5) irrilevanti sono, infine, i rapporti intrattenuti con i fratelli CA, cugini della moglie, perché mere relazioni parentali inidonee a costituire prova o anche solo indizio di appartenenza mafiosa. Osservazioni e argomenti, tutti, svalutati dalla Corte di merito che ha mostrato costante disinteresse al senso logico dell'opzione interpretativa offerta dall'appellante, convertendo in fonti di prova esiti dialogici, necessitanti al contrario di riscontri, violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen. e agli artt. 125, 192, 194, 533 e 546 lett. c) cod. proc. pen. e vizio della motivazione. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di reponsabilità, disattendendo i principi di diritto fissati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; ha omesso di individuare e delineare concreti contegni associativi;
ha desunto lo status di "uomo di onore" del ricorrente dalla sua discendenza da un affiliato alla 'ndrangheta e dalla fama di " buono cristiano" e di "uomo attivo", travisando il contenuto della conversazione del 7.1.2010 nel cui contesto lo stesso capo cosca ne affermava l'estraneità alla consorteria;
ha incongruamente valorizzato isolati e insignificanti episodi riconducibili ad una presunta gestione familistica della cosa pubblica, stimati dimostrativi della pretesa distorsione dell'attività istituzionale a vantaggio dell'ente criminale;
ha indebitamente pretermesso, nella valutazione operata, la ricca produzione documentale asseverante la regolarità dell'attività amministrativa svolta dall'imputato nella sua qualità di sindaco di ER, così incorrendo anche nell'errore revocatorio per omissione dell'informazione probatoria;
violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello riaffermato la colpevolezza dell'imputato in violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, valorizzando indicatori fattuali di dubbia portata probatoria;
violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. nonché vizio della motivazione sul punto per non avere concesso al prevenuto le attenuanti generiche e mitigato il trattamento sanzionatorio inflitto.
4.5 AL NT e NA GI, con due separati atti di ricorso dal contenuto sovrapponibile, a firma degli avvocati GI Caldarazzo e GI AS per il AL e del solo avvocato AS per il NA, hanno dedotto le seguenti censure.
4.5.1 Violazione di legge penale, sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 629 cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e) e 192 cod. proc. pen., vizio della motivazione e mancata acquisizione di prova decisiva in riferimento alla ritenuta ricorrenza della contestata fattispecie estorsiva. La conducenza accusatoria dell'unico dato probatorio posto a fondamento del giudizio di 20 colpevolezza, rappresentato dalla ricostruzione della vicenda operata dalla presunta parte lesa nella conversazione del 27.2.2008, captata a distanza di circa sei anni dalla verificazione del fatto, è stata giustificata in modo illogico, incorente, inadeguato, senza alcuna considerazione delle doglianze difensive. L'imputazione elevata delinea, sotto il profilo categoriale dell'azione, un'ipotesi di estorsione c.d. ambientale e, sotto profilo finalistico, un'ipotesi di estorsione negoziale, avendo, in tesi, prodotto il risultato di imporre alla persona offesa la stipula e l'esecuzione di un contratto che essa altrimenti non avrebbe accettato di concludere. Si era dedotto che le condotte attribuite ai ricorrenti, pur nella versione declinata nella intercettazione, erano ex se prive di reale valenza intimidatoria, il NA essendosi limitato a presentarsi al ER, impegnato nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile, dicendogli "Demo sapete qui le porte le dobbiamo fare noi"; i AL avendo ribadito all'imprenditore "Come vi aveva detto il cugino qui le porte dovreste farcele fare a noi...perché voi mi dovete dare conto a me". Imprescindibile e necessario appariva, pertanto, il positivo accertamento della percezione immediata da parte del destinatario della cogenza della richiesta e della sua piena consapevolezza della caratura criminale dei due interlocutori. Su tale decisivo aspetto la decisione impugnata risulta irrimediabilmente viziata da plurime evidenti illogicità: · per avere, da un lato, ritenuto che il ER avesse immediatamente identificato gli autori della richiesta estorsiva e, dall'altro, contraddittoriamente affermato che l'investigazione svolta dalla parte lesa dopo la ricezione della richiesta fosse finalizzata, prima ancora che a saggiare la cogenza della stessa, a verificare l'eventuale identità criminale dei richiedenti;
per avere altrettanto illogicamente ma anche apoditticamente affermato che l'imprenditore conosceva non solo l'identità anagrafica del NA, ma pure il rango criminale del suo casato e il suo risalente arresto nel corso delle indagini svolte nel procedimento c.d. ER Group;
per essere incorsa nel travisamento del significante perché nelle trascrizioni della conversazione eseguite dal consulente della difesa e dalla polizia giudiziaria (atti allegati al ricorso), come pure dall'ascolto diretto, la frase "so chi è", valorizzata dalla Corte di appello per ribadire la sicura conoscenza da parte del ER dell'identità dei due estortori, era stata declinata in forma di domanda e non di asserzione, recando l'apposizione finale di un punto interrogativo;
- per aver incongruamente valorizzato, a riprova della asserita percezione immediata della natura estorsiva della richiesta, il fatto che il ER avesse indicato il AL come "un collega" del NA. 21 Nessuna spiegazione razionale era stata poi fornita in ordine alla conciliabilità della percezione della portata intimidatoria della richiesta con la successiva sollecitazione di conferme circa l'identità criminale dei soggetti che l'avevano avanzata, gratuita e congetturale apparendo la tesi della verifica di esistenza di margini di contrattazione. Parimenti contraddittorio era l'ulteriore argomento speso in motivazione, nella parte in cui si affermava che la parte lesa prima di cedere all'imposizione avesse effettuato controlli funzionali non solo alla verifica di esistenza di margini di trattativa, ma anche a disvelare eventuali millanterie, giacché è intrinsecamente illogico ritenere che taluno rimanga intimidito da colui che supponga essere un probabile millantatore. Anche la ricostruzione dei successivi passaggi della vicenda evidenzia l'esistenza di costrutti contraddittori ovvero fondati Su dati processuali inesistenti: così l'individuazione dei soggetti compulsati nel corso delle parainvestigazioni, così la ricerca di legami di parentela tra i due estortori e la famiglia D'GO, in particolare ZO D'GO, inteso OC, dal quale il ER avrebbe appreso che i due estortori erano suoi "cugini"; legame parentale, la cui inesistenza la difesa aveva chiesto di provare, e che era stato affatto illogicamente valorizzato dalla Corte di appello non come vincolo anagrafico, ma come relazione di fratellanza o di solidarietà mafiosa. In conclusione, l'adesione postuma alla asserita imposizione di una fornitura di infissi non era direttamente collegabile alla condotta tenuta dagli imputati, dimostratasi inidonea a produrre un qualsivoglia effetto costrittivo, ma piuttosto riconducibile al timore di un pregiudizio insorto successivamente a ragione delle notizie acquisite all'esito delle investigazioni condotte dalla persona offesa e del quale non avrebbero, pertanto, potuto rispondere in via diretta i ricorrenti.
4.5.2 Violazione di legge penale, sostanziale e processuale (in relazione agli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), 192 cod. proc. pen., 7 L. n. 203/1991) e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso, per avere la Corte di appello, facendo leva su non pertinenti arresti di legittimità, affermato che l'aggravante non è elisa dall'eventuale atteggiamento dialettico della vittima della pressione, così incorrendo in entrambi i vizi denunziati, dappoiché la forza intimidatrice promanante dall'impiego del metoso mafioso deve essere percepita ex ante, mentre nel caso in disamina la persona offesa non solo non aveva identificato i soggetti locutori, ma aveva avuto la necessità di compulsare terzi per identificarli.
4.5.3 Il AL deduce, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.. per avere la Corte di appello, nell'affrontare il tema della recidiva, espresso un giudizio di pericolosità qualificata dell'imputato 22 sulla scorta di un risalente precedente penale per fatto commesso il 2.5.1990; tale giustificazione non rispetta i criteri valutativi e motivazionali per ritenere legittimamente operante la recidiva secondo le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35738 del 27/5/2010, che sottolineano il dovere di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità. Nel caso del AL la motivazione non si occupa delle predette verifiche, ma si limita, pur fronte della "distanza siderale" del precedente, a mere formule di stile, senza riferimenti alla situazione concreta o alle motivazioni difensive.
4.5.4 NA denunzia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla misura della pena inflitta e al rinnovato diniego delle circostanze attenuanti generiche. La decisione impugnata ha ignorato quanto evidenziato dalla difesa sul ruolo assolutamente marginale svolto dal ricorrente nell'episodio contestato e sulla sua positiva condotta processuale, mentre ha assegnato rilievo a indimostrati collegamenti con ambienti criminali di elevato spessore e alla misura di prevenzione da cui NA era stato attinto per l'imputazione associativa elevata nel presente procedimento, addebito dal quale è stato assolto.
4.5.5 Con ulteriore atto a firma dell'avvocato GI Sgambellone, l'imputato NA sviluppa censure sostanzialmente analoghe a quelle sopra sintetizzate. Denunzia violazione di legge e vizio della motivazione: -in relazione all'art. 629 cod. pen., dolendosi altresì del fatto che la Corte ha proceduto ad una valutazione unitaria delle posizioni degli imputati AL e NA sul presupposto di un concorso postulato, ma indimostrato;
in relazione all'art. 610 cod. pen., osservando che, a fronte dell'esiguità del margine di guadagno derivante dalla fornitura e posa in opera degli infissi, difetterebbero i requisiti dell'ingiusto profitto e del danno, invocando la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen.; in relazione all'art. 7 L. n. 203 del 1991, evidenziando che nella condotta del NA non sarebbe ravvisabile alcuna evocazione tanto esplicita quanto implicita della forza intimidatrice della consorteria mafiosa;
- in relazione, infine, all'immotivato diniego delle attenuanti innominate.
4.6 RE HE, a mezzo dei difensori avvocati NI Aricò e NT Speziale, ha impugnato la sentenza muovendo i seguenti rilievi.
4.6.1 Violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 192, 546, 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, per avere i giudici di secondo grado ritenuto, con improprio automatismo, la prova della partecipazione, in grado verticistico, del RE all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., fungibile ai fini della prova della condotta associativa ex 23 art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, travolgendo il dato del difetto di autonomia e libertà operativa dell'ipotizzata associazione ex art. 74, quello della medesimezza della compagine soggettiva dei presunti distinti sodalizi e quello, vieppiù decisivo, rappresentato dal fatto che il traffico di stupefacenti costituiva una delle attività criminali contemplate nel programma operativo della consorteria mafiosa. Pur a fronte di siffatte puntuali obiezioni, la Corte distrettuale si è limitata a sostenere la possibilità astratta della coesistenza delle due associazioni, la cui alterità era viceversa esclusa dalla medesimezza ontologica del fatto, tanto nella sua componente oggettiva quanto nella componente soggettiva. E quand'anche si fosse voluta predicare l'esistenza di un gruppo dedito alla coltivazione dello stupefacente, non si sarebbe potuto fare a meno di rilevarne l'operatività secondo condotte coordinate dalla consorteria mafiosa, "quale momento genetico ed organico della vita di questa". Il ricorrente rinviene ulteriori illogicità della motivazione sia laddove dalla esistenza dell'affectio societatis relativa alla struttura associativa mafiosa ha desunto l'esistenza di analoga affectio societatis per il sodalizio di cui al T.U. Stup., art. 74, sia laddove ha desunto l'esistenza di un pactum sceleris e di un programma delittuoso qualificato, preesistente alle vicende storiche di ogni singolo reato fine, svalutando il dato, decisivo per la corretta esegesi del compendio probatorio, del "connotato organizzato" dell'attività di coltivazione, necessitante di per sé sola di un'organizzazione logistica e della predisposizione di mezzi finanziari e strumentali, elementi erroneamente stimati sintomatici dell'esistenza dell'organismo associativo. Inoltre, il ricorrente non è interlocutore diretto dei dialoghi captati, ma solo terzo evocato dai colloquianti, delle cui esternazioni è stata data una lettura travisante, parcellizzata e fuorviante;
l'ingerenza del RE nell'individuazione e scelta dei soggetti ammessi a partecipare alla redditizia impresa come pure nelle decretate estromissioni, l'impiego della sua autorevolezza criminale per garantire da parte degli interessati il rispetto degli impegni assunti, dimostrano esattamente il contrario del postulato accusatorio, costituendo il più trasparente indice del controllo esercitato dall'imputato nel contesto territoriale gestito quale fiduciario e referente dei massimi vertici della consorteria mafiosa;
tanto a ulteriore ed ennesima conferma di una mera duplicazione dell'accusa.
4.6.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in punto di retta individuazione dei requisiti fattuali che valgono a fondare l'attribuzione del ruolo di capo dell'associazione qualificata. Difettano al riguardo specifici riferimenti in ordine alla pretesa collocazione funzionale, basata -in via pressoché esclusiva- sul contenuto delle conversazioni immediatamente successive alle operazioni di polizia esitate nel sequestro delle piantagioni e nell'arresto del RE, nel 24 corso delle quali SC MU, a titolo puramente personale, ipotizzava di costituirsi per scagionare l'associato mafioso.
4.6.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 L.S. per avere la Corte erroneamente ancorato il concorso dell'imputato nelle coltivazioni eseguite nell'anno 2008, di cui al capo O bis, oramai estinto per prescrizione, al suggerimento rivolto al MU di sostituire IO CO con FU DO, tanto essendo stato ritenuto, erroneamente, sufficiente a costituire prova della cointeressenza illecita del ricorrente.
4.6.4 Violazione del principio di proporzionalità della pena per il reato di cui al capo A bis. L'irragionevole sproporzione della pena irrogabile, e in concreto irrogata, per la partecipazione all'associazione dedita alla coltivazione di canapa indiana, ipotesi di evidente minore gravità rispetto alla partecipazione a sodalizio volto alla produzione e traffico delle droghe c.d. pesanti, avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a mitigare il trattamento sanzionatorio irrogato, "purgando" la condotta dal dato suggestivo del ruolo sovraordinato e apicale attribuito al ricorrente, così da fornire una risposta sanzionatoria aderente al concreto disvalore del fatto.
4.7 MU SC, con atto a firma degli avvocati CO Albanese e Sandro Furfaro, sviluppa sei motivi di ricorso.
4.7.1 Con il primo motivo il giudicabile denunzia vizio di motivazione in relazione all'accusa associativa ex art. 416 bis cod. pen.. In proposito eccepisce che dalle risultanze dialogiche valorizzate nella decisione non emergono elementi da cui si possa desumere la sua partecipazione;
l'unico dato che si ricava da tali conversazioni è che il MU, in uno stesso contesto dialogico, ha affermato di essere in possesso della dote della "santa", ma ha negato l'attualità fattiva della condotta associativa;
anche la sporadica contribuzione solidaristica in favore dei detenuti, pure ammessa dal ricorrente in alcune conversazioni, è indicatore fattuale equivoco e insufficiente, quando non sia vissuta come obbligo ripetuto e sistematicamente osservato. Di contro, la Corte di merito ha illogicamente svilito le deduzioni articolate nel gravame, con le quali era stato evidenziato il totale difetto di indicazioni accusatorie da parte dei collaboratori di giustizia;
l'omessa menzione del MU nell'organigramma dell'associazione per come ricostruito dal capo cosca SS GI e da TI BE;
l'assenza di qualsivoglia evocazione, anche solo indiretta, del ricorrente nel corso dei numerosi dialoghi registrati all'interno dell'Ape Green, luogo di ritrovo degli associati;
la scarsa conoscenza da parte del MU dei gradi e delle doti;
la proclamata condizione di succubanza e di assoggettamento ai vertici della 'ndrina di IA nell'attività di coltivazione della canapa indiana. 2 25 5 4.7.2 Con il secondo motivo denunzia vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una autonoma struttura associativa dedita al narcotraffico. Al riguardo assume che le conclusioni assunte dalla Corte territoriale in ordine alla responsabilità per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti siano fondate su un percorso argomentativo illogico e non coerente con le regole che governano la valutazione della prova. In particolare deduce che dai dialoghi intercettati emerga con evidenza l'insussistenza dell'affectio societatis, risultando la coltivazione "collettiva" frutto dell'intimidazione mafiosa. Analogamente al coimputato RE, si duole della duplicazione a suo carico delle accuse per il medesimo fatto, assumendo che il reato di cui all'art. 74 L.S. non sarebbe configurabile sia che il ricorrente abbia contribuito alle coltivazioni cedendo all'imposizione del capo 'ndrina RE HE, sia che, quale associato mafioso, abbia, mercé la coltivazione, contribuito al rafforzamento e alla realizzazione del programma dell'ente criminale.
4.7.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R n. 309/1990. Il ruolo di organizzatore spetta a colui che assume poteri di gestione all'interno del gruppo, mentre dalle conversazioni intercettate emerge che l'imputato, al pari degli altri coltivatori, era sottoposto alle direttive impartite e alle decisioni adottate da RE HE.
4.7.4 Con il quarto motivo denunzia vizio della motivazione in ordine alla ritenuta compartecipazione nei reati fine. Sebbene nella rubrica del motivo siano richiamate tutte le singole violazioni per cui è intervenuta condanna, il ricorrente sviluppa censure esclusivamente in ordine ai capi C bis e P bis dell'editto imputativo: - quanto al primo, si duole della confermata codentenzione del modesto quantitativo di stupefacente rinvenuto all'interno del casolare, asseritamente nella comune disponibilità dei soggetti coinvolti nella coltivazione. Gli elementi a suo carico rivestono carattere meramente indiziario e non riscontrano le regole della formazione della prova, non essendo stato nemmeno indicato chi fosse il proprietario del terreno sul quale insisteva il manufatto, né essendo stato precisato a quale titolo egli dovesse rispondere di un fatto non suo se attribuito sulla scorta del solo dato spaziale rappresentato dalla vicinanza del casolare ai terreni nella sua diretta ed esclusiva disponibilità; - quanto al secondo, lamenta la lettura travisante e parziale della conversazione del 5 ottobre 2009, alla cui stregua è stata ritenuta provata la disponibilità da parte dell'imputato di un quantitativo di trenta chili di stupefacente, pur a fronte della scarsa significatività del colloquio, nel corso del 26 quale il ricorrente aveva offerto contraddittorie indicazioni non solo sul quantitativo disponibile, ma anche sull'effettivo detentore della sostanza.
4.7.5 Con il quinto motivo censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sostenendo che non v'era ragione di non concederle, tanto più per la necessità di adeguamento della sanzione alla minore offensività del fatto in considerazione della natura della droga trattata.
4.7.6 Con il sesto motivo lamenta l'immotivato scostamento dal minimo edittale della pena in concreto irrogata per il più grave reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nella totale preterizione di una serie di elementi favorevoli, rappresentati dall'incensuratezza dalla età avanzata del ricorrente.
4.8 RE GI, con atto a firma dell'avvocato RO Guttà, lamenta:
4.8.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso. La motivazione offerta dal giudice di secondo grado è illogica, incoerente e contraddittoria perché valuta le scarne e generiche informazioni, desunte da conversazioni inter alios, sufficienti a fondare la statuizione di reità, sebbene da esse nulla emerga in ordine all'attivismo associativo del ricorrente. Con l'atto di appello si era innanzitutto contestata la certa identificazione dell'imputato nel soggetto additato da SS GI come PP i brigghiu, sebbene RE fosse a tutti noto con il soprannome di GL: su tale obiezione difensiva non esiste motivazione soddisfacente. Incoerente, poi, e frutto di un evidente travisamento del contenuto della conversazione, è l'avere illogicamente accomunato in capo al ricorrente sia la qualità di possibile portavoce della 'ndrina di IA sia la titolarità del grado di esordio di "giovanotto", attribuendo ad un dato, privo di base fattuale certa (la qualifica di giovanotto nel senso 'ndranghetistico del termine), idoneità dimostrativa dell'intraneità al sodalizio. Ma, se anche l'imputato fosse stato, nelle anzidette qualità, destinatario dell'invito a partecipare alla riunione di Polsi, siffatta circostanza (tenuto conto del dato, esso si certo, della mancata partecipazione di RE a tale cerimonia) sarebbe al più indicativa di uno status, di un precedente "accordo di ingresso", ma del tutto inidonea a provare, concretamente delineandolo, il ruolo attivo e funzionale dal medesimo svolto all'interno della consorteria. Quanto, poi, al dato emergente dalla conversazione tra MU EL e SS GI, nel cui contesto il primo rappresentava l'inopportunità della partecipazione di GL al summit elettorale del Gourmet, la valutazione operata dalla Corte di merito è affidata ad argomentazioni congetturali, arbitrarie 19 27 ed estremamente illogiche, oltre che fondata su non consentite presunzioni e inferenze totalizzanti, giacché l'aver annotato che il ricorrente fosse soggetto titolato a partecipare al delicato e riservato incontro si risolve nuovamente nell'erronea valorizzazione di un titolo statico e formale, di un indicatore logico inidoneo, al pari del primo, a determinare la ricostruzione indiziaria del concreto apporto associativo;
4.8.2 violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e agli artt. 192, 546, 533 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Con l'atto di appello si era dedotto: a) l'inesistenza del sodalizio criminoso, quanto meno sino all'anno 2008, per come emerso dalla stessa ricostruzione storica della vicenda offerta da MU SC nelle genuine interlocuzioni captate;
b) il difetto di prova della affectio societatis, risultando dallo stesso testo del provvedimento impugnato che l'aggregazione era stata imposta o stipulata per volere di un unico soggetto, RE HE;
c) l'inesistenza di un programma criminoso stabile e indeterminato;
d) l'assenza di una struttura organizzata e permanente. La sentenza ha ignorato tali profili di contestazione, omettendo di individuare un qualsivoglia ulteriore elemento che, sotto il profilo ontologico, valesse a differenziare le condotte dichiaratamente aggregative degli anni precedenti, rispetto a quelle che nell'anno 2009 erano state ritenute idonee ad integrare gli estremi del contestato reato associativo, ma anzi evidenziando indici privi di obiettiva rilevanza nella dimostrazione che la volontà dei contraenti avesse superato la soglia del mero rapporto aggregativo o dell'occasione accordo per la singola operazione di coltivazione;
4.8.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ribadita responsabilità per i capi C bis e D bis. Negando i principi basilari in materia di concorso di persone nel reato, i giudici di merito hanno arbitrariamente ricondotto anche all'imputato l'uso promiscuo dell'acqua procacciata con l'allaccio abusivo e la detenzione dello stupefacente rinvenuto nel casolare, asserita dotazione strumentale del sodalizio, senza ancorare l'accertamento della compartecipazione a dati obiettivi, indicativi di un effettivo contributo causale nella consumazione degli illeciti.
4.9 MU GI, per il tramite degli avvocati CO Albanese e SC SS, ha lamentato:
4.9.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, 125, 192, 546, 533 cod. proc. pen., quanto al giudizio di responsabilità di cui al capo A bis dell'imputazione. Le uniche fonti di prova sono costituite da poche videoriprese e da un numero ancora più sparuto di intercettazioni telefoniche e ambientali di contenuto equivoco e di ridotta valenza 28 M indiziaria. Con l'atto di appello, contestata la configurabilità stessa del reato associativo, si era annotato come le risultanze processuali utilizzate nel valutare la posizione del ricorrente fossero prive di effettiva portata dimostrativa della ritenuta condotta di partecipazione, siccome del tutto incongruenti rispetto al tema di prova. Nel corso dei prolungati e ripetuti servizi di osservazione l'imputato non era mai stato sorpreso in attività di controllo o di vigilanza delle piantagioni;
non risultava che avesse provveduto all'acquisto di semi o piantine;
quanto ai documentati, ma esigui, accessi ai fondi interessati dalle coltivazioni, neppure era stata scandagliata l'ipotesi alternativa, del tutto plausibile, di un'autonoma attività di produzione, condotta unitamente al genitore, MU SC, sulle porzioni di terreno di loro esclusiva pertinenza;
l'enfatizzata manifestazione di solidarietà economica in favore del sodale FU DO, dopo il suo arresto, riposava su un'unica conversazione ambientale monca e di non chiara decodificazione. Al riguardo la sentenza impugnata ha respinto le obiezioni sollevate dalla difesa sulla base di argomentazioni prive di fondamento razionale e giuridico, di fatto codificando la figura di associato senza ruolo, in quanto l'asserita disponibilità dell'imputato a mansioni di coltivazione, essiccazione e trasporto è del tutto arbitraria e frutto di erronea interpretazione delle risultanze dialogiche;
né la Corte territoriale si è peritata -benchè sollecitata con apposita memoria difensiva, rimasta inesplorata- di esplicitare gli elementi differenziali tra le posizioni, "simbiotiche e sovrapponibili", del ricorrente e del coimputato RE LO che, benché raggiunto dagli stessi elementi di prova, è stato mandato assolto da tutte le contestazioni;
4.9.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 73 d.P.R. n. 309/1990, 624-625 cod. pen., quanto al giudizio di responsabilità in ordine ai capi B bis, C bis, D bis, P bis. Anche in riferimento a tali addebiti la sentenza ha ritenuto riscontrate le accuse sulla base di una lettura erronea e illogica delle videoriprese che avevano immortalato MU mentre accedeva ai terreni unitamente a RE LO o trasportava sacchi con il padre SC o ne usciva con RE GI, recando in mano un contenitore vuoto di polistirolo, asseritamente utilizzato per il trasporto delle piantine. Siffatti insignificanti elementi erano stati posti a fondamento della "fantasiosa" ricostruzione di un suo materiale apporto concorsuale all'attività di coltivazione (capo B bis); così da un'isolato fotogramma, che lo ritraeva mentre teneva tra le mani un tubo da irrigazione, era stata desunta la sua compartecipazione al furto d'acqua (capo D bis); la codetenzione del quantitativo di marijuana di cui al capo C bis riposava sul mero rinvenimento della sostanza all'interno di un locale di asserito uso comune, mentre per la codentenzione del quantitativo di 30 kg. di marijuana (capo P bis) erano state valorizzate due conversazioni registrate il 29 5.9.2009: la prima di contenuto ambiguo e contraddittorio;
la seconda, travisata, di evidente portata liberatoria, in quanto il chiaro tenore delle interlocuzioni smentiva l'accusa di aver prelevato e occultato lo stupefacente per evitarne il rinvenimento nel corso di un'imminente perquisizione. Sicché la responsabilità penale dell'imputato è stata confermata in assenza di individuazione di concreti dati oggettivi indicativi delle condotte integranti gli specifici fatti di reato;
4.9.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis cod. pen., 133, 81 cod. pen.. Sebbene nell'atto di appello se ne fosse sollecitata l'applicazione per adeguare in senso più favorevole la pesante sanzione, la Corte territoriale ha rideterminato la pena senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di coerente giustificazione, stimando il giudicabile immeritevole del beneficio per una sorta di responsabilità oggettiva, ossia per avere ereditato la capacità criminale del padre. Infine, la determinazione della pena base non è avvenuta in entità prossima al minimo edittale senza che sul punto, come pure sulla misura delle frazioni di pena apportate in aumento, sia stata data una specifica motivazione.
4.10 IO CO, a mezzo del difensore avvocato AR Gerace, chiede che la sentenza sia cassata per le ragioni di seguito sunteggiate.
4.10.1 Violazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione per avere la Corte reggina erroneamente stimato provata la partecipazione del ricorrente all'associazione criminale finalizzata all'attività di narcotraffico. La difesa rimarca in alcune come CO IO compaia solo marginalmente e indirettamente conversazioni inter alios, peraltro prive di riscontri estrinseci. La decisione impugnata ha confermato la condanna, limitandosi a replicare le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza dare risposta alle specifiche censure contenute nell'atto di appello, concernenti segnatamente: a) la mancanza totale di accertamenti a carico dell'Ascione; b) l'inesistenza di intercettazioni telefoniche o ambientali sintomatiche di contatti con i presunti sodali;
c) l'assenza di qualsivoglia "dato empirico" dimostrativo di un patto adesivo tra l'IO e i consociati;
d) la mancanza di affectio societatis e di comunanza di interessi, posto che il ricorrente non era proprietario di terreni, non aveva investito risorse finanziarie proprie né conseguito benefici economici. Del ruolo svolto, dell'apporto fornito, dei suoi rapporti con gli associati non v'è traccia o menzione nella sentenza e negli atti processuali. Per desumere la sua consapevole adesione al sodalizio è stato valorizzato il singolo episodio di cui al capo N bis, reato peraltro già prescritto, al più indicativo dell' occasionale collaborazione dell'imputato all'attività di coltivazione condotta nell'anno 2007, 30 anzi ad un segmento limitato della stessa, essendone stato estromesso prima della maturazione delle piante. Estemporanea aggregazione nemmeno concertata, ma riconducibile all'esclusiva volontà di RE HE, che aveva unilateralmente deliberato il temporaneo impiego dell'imputato come pure il suo successivo "licenziamento".
4.10.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 e 7 L. n. 895/1967. L'IO, dal momento in cui era stato destinatario di un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, si era sempre astenuto dallo sparare nelle battute di caccia alle quali partecipava, come dimostrato dalle deposizioni assunte nel corso del dibattimento. La Corte, nel ritenere provata l'accusa dal contenuto delle intercettazioni, offre una motivazione insufficiente e in diritto errata, in quanto, pur supponendo che l'imputato abbia sparato con il fucile di chi era in sua compagnia, parimenti il reato di porto non sarebbe configurabile "secondo ermeneutica ortodossa", essendo esportabile e applicabile anche all'ipotesi del porto il principio valevole per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma, ossia la necessità di un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e oggetto detenuto e di un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente.
4.10.3 Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il Giudice a quo denegato il riconoscimento dell'invocata mitigazione di pena, senza differenziare la posizione del ricorrente in considerazione dell'effettivo contributo offerto, della natura dello stupefacente, dell'assenza di precedenti penali di rilievo.
4.10.4 Nella memoria depositata in cancelleria il 18.4.2018, il difensore del ricorrente ha dedotto motivi nuovi, con i quali ha ribadito l'estemporaneità e l'episodicità del contributo concorsuale dell'IO.
4.11 FU HE classe '33, a mezzo del difensore avvocato NT Speziale, articola un unico motivo di censura con quale lamenta violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La decisione impugnata, "laconica sino all'inverosimile" sul tema associativo, ha fondato il verdetto di colpevolezza a) sulla condanna riportata dal ricorrente per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90 nella operazione c.d. Napalm del giugno del 2009 (odierno capo B bis); b) sulla intercettazione ambientale n. 2400 del 18.6.2009, nel cui contesto MU SC avrebbe motivato il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda associativa con l'adesione del medesimo alle pressanti richieste dei nipoti che gli avevano chiesto ausilio nella coltivazione dello stupefacente;
c) sull'intercettazione ambientale n. 900 dell'11.4.2009, nel cui contesto sempre 31 MU avrebbe riferito di un recente allargamento della coltivazione anche a un pezzo di terreno di proprietà della moglie del FU;
c) sull'argomento suggestivo rappresentato dall'esistenza di stretti rapporti di affinità con RE HE, ritenuto promotore dell'associazione. Ma la Corte territoriale ha svilito, ritenendoli irrilevanti o ignorandone il contenuto, tutti i profili di contestazione articolati con l'atto di appello, con il quale si era dedotto che della ritenuta associazione criminale mancavano i requisiti oggettivi e soggettivi: non v'erano condotte espressive di programmatica gestione stabile di affari illeciti;
non era stata dimostrata l'autonomia strutturale della presunta aggregazione criminale rispetto ai reati fine, tanto più considerando la necessaria organizzazione logistica imposta dall'attività di coltivazione;
non v'era dimostrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie associativa, né di una suddivisione di ruoli, di impiego di capitali comuni, di una prospettiva di azione unitaria;
non si era tenuto in alcun conto né la circostanza che i presunti sodali, proprietari di terreni limitrofi, potessero condurre autonome coltivazioni, né la totale mancanza di autonomia della pretesa compagine associativa rispetto alla cosca mafiosa. La decisione impugnata ha poi ritenuto provata la responsabilità del ricorrente anche sulla base di intercettazioni, scarse e di contenuto equivoco, da cui ha evinto elementi a carico per mera supposizione e congettura;
il ricorrente ha posto in evidenza che dagli atti processuali non emerge che il terreno messo a disposizione per incrementare l'area destinata alle coltivazioni fosse di pertinenza della moglie, e invero nelle planimetrie redatte dalla polizia giudiziaria non compare il minuscolo appezzamento che si assume di proprietà di SE Immacolata.
4.12 FU HE classe '90 e FU NT, con atti distinti, ma contenutisticamente sovrapponibili, a firma del comune difensore avvocato Marino Maurizio Punturieri, denunziano:
4.12.1 violazione di legge in relazione agli arrt. 73, 80 d.P.R. n. 309/1990, omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione, per avere il Giudice del gravame erroneamente confermato la sentenza di condanna in ordine ai fatti di cui ai capi B bis, C bis, D bis. La decisione impugnata, prestando acritica adesione alle argomentazioni della sentenza di primo grado e omettendo di considerare le puntuali deduzioni difensive e la consulenza di parte descrittiva dello stato dei luoghi, è incorsa nella medesima interpretazione arbitraria e illatoria delle risultanze processuali, svolgendo un ragionamento privo di correttezza logica. Ha valorizzato i movimenti notturni di FU NT, registrati nel gennaio 2008, stimandoli quali indicatori dell'attività di vigilanza e di custodia delle piantagioni, ma ha trascurato di considerare che l'attività di semina o di messa a dimora delle piante non è eseguita nel mese di gennaio;
ha conferito 32 conducenza accusatoria alle videoriprese che avevano documento l'ingresso dei ricorrenti nei fondi su cui insistevano anche le illecite colture, ritenendo apoditticamente che esso fosse esclusivamente funzionale alle attività di cura e irrigazione delle piantagioni, senza considerare che i terreni erano monitorati solo dall'esterno sicché non era dato sapere a quali attività attendessero in concreto i ricorrenti, anche a ragione della verificata esistenza di coltivazioni lecite e della presenza di animali da allevamento;
ha immotivatamente stimato "confuse" le giustificazioni fornite da FU HE che aveva riferito di essersi recato sui fondi per accudire gli animali e coltivare gli ortaggi;
non ha esplicitato le ragioni per le quali il solo FU HE è stato ritenuto coinvolto nella coltivazione della canapa indiana, benché FU HE classe '33 avesse uno stuolo di nipoti (oltre 15), tutti residenti nell'immediate adiacenze degli appezzamenti monitorati, nei quali si erano recati innumerevoli volte. L'attribuzione di responsabilità per i fatti di cui ai capi C bis e D bis è stata apoditticamente affermata, sebbene non fosse stato provato su quali porzioni di fondo insistesse l'allaccio abusivo alla rete idrica comunale e da quali delle distinte piantagioni provenisse il modesto quantitativo di sostanza essiccata rinvenuta in locali che non erano di pertinenza degli imputati. Benché reiteratamente stimolata sul punto, anche attraverso espresso rinvio alle esternazioini di MU SC sulla suddivisione delle quote di piante da ciascuno coltivate e sulla conseguenziale ripatizione dell'affare in altrettante microquote, la Corte territoriale ha ingiustificatamente negato dignità alla tesi della coesistenza di tante autonome piantagioni slegate da un contesto associativo, con evidente negativo riflesso sulla determinazione dell'ingente quantità di cui alla relativa aggravante speciale, applicata ma rimasta indimostrata;
4.12.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 per avere il Collegio distrettuale ritenuto provato il fatto associativo sulla scorta degli stessi elementi di prova del reato fine, confondendo e indebitamente sovrapponendo dinamiche familiari e dinamiche associative;
4.12.3 vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio che la Corte avrebbe potuto mitigare in applicazione dei parametri dell'art. 133 cod. pen. e delle circostanze e situazioni oggettive e soggettive favorevoli ai ricorrenti, operando una riduzione delle frazioni di pena apportate in aumento per la continuazione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche;
4.12.4 omessa motivazione sull'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. n. 309/1990, sulla durata della misura di sicurezza, sulle statuizioni civili, ivi compresa la determinazione delle spese di lite. 33M 4.12.5 Con memoria depositata in cancelleria in data 18.4.2018 l'avvocato AR Gerace ha articolato motivi nuovi, nell'interesse di FU HE, che replicano, ulteriormente illustrandole, le censure dedotte con il primo e secondo motivo del ricorso principale.
4.13 CO NT, con atto a firma dei difensori avvocati RO Guttà e Caldarazzo GI e nei motivi nuovi depositati in data 18.4.2018, denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 per avere la Corte distrettuale stimato provata la partecipazione dell'imputato all'associazione dedita all'attività di narcotraffico. La difesa evidenzia come l'episodica partecipazione ad un singolo reato fine (capo E bis), per di più per un breve arco temporale, impedisca di ritenere provata la sua adesione al sodalizio e rimarca la manifesta illogicità del discorso giustificativo della decisione che, per un verso, ha riaffermato l'esistenza di un patto associativo desumibile dalla pluriennale collaborazione di RE HE con i coltivatori, tra cui i fratelli CO, per altro verso, ha motivato l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, annotando la perfetta sovrapponibilità temporale della condotta partecipativa e di quella concorsuale nella coltivazione dell'anno 2009. Nell'atto di appello era stato specificamente segnalato che nulla a carico dei CO era emerso in ordine alle coltivazioni eseguite negli anni precedenti e che l'unico episodio accertato nel 2009, nel quale si era risolta la condotta criminosa del ricorrente, era inidoneo ad attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un ruolo specifico, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative di crescita criminale. Sul punto non esiste risposta, posto che la motivazione indugia sulla fornitura di semi eseguita da RE HE, sulle piantine consegnate al CO da RE GI e FU DO, ma non spende una sola parola per dimostrare che il ruolo connesso a quella singola coltivazione facesse del CO un partecipe dell'associazione e non invece un mero concorrente nel reato fine. Non sono state evidenziate condotte esecutive di direttive associative o di collaborazione nelle attività connesse alle coltivazioni e allo smercio delle sostanze, mentre l'elemento probatorio, stimato decisivo, rappresentato dalla conversazione n. 4523 del 7.10.2009, nel cui contesto MU SC affermava che RE HE si è messo con CO (CO NT) e col BI (CO HE), era il frutto di una lettura fuorviante del contenuto della conversazione, per effetto della quale l'esternazione del MU era stata illogicamente interpetata come prova di un patto associativo piuttosto che di accordo raggiunto in ordine ad un affare specifico, esattamente quello contestato al capo E bis ai fratelli CO in concorso con MU SC, RE HE, CO GI e FU DO. 34 4.14 CO HE, a mezzo dell'avvocato AR Gerace, deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 74 T.U. Stup., articolando censure in tutto sovrapponibili a quelle dei computato CO NT e dolendosi altresì dell'omessa risposta ai puntuali rilevi critici formulati con l'atto di appello.
4.15 FU GI, con atto sottoscritto dal difensore avvocato AR Gerace e con i motivi nuovi a firma dell'avvocato Alfredo Gaito depositati in cancelleria l'11.4.2018, articola le seguenti censure.
4.15.1 Vizio di motivazione, travisamento del fatto, violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria, omessa specifica confutazione dei rilievi critici articolati con l'atto di appello, per avere la Corte ritenuto provata la partecipazione del ricorrente all'episodio delittuoso di cui al capo B bis. Il giudizio di responsabilità è stato esclusivamente fondato sugli accessi videoregistrati del ricorrente e, dunque, su risultanze ontologicamente incerte ed equivoche, muovendo dal presupposto congetturale della coralità della coltivazione e da quello, affatto irrilevante, della mera visibilità della piantagione. In particolare la motivazione è stata incentrata sul rinvenimento della piantagione illecita nei terreni sui quali il ricorrente era stato visto transitare nei giorni precedenti e successivi all'innesto delle piantine (31.3.2009). Al riguardo si censura la totale preterizione del dato, documentato dalle planimetrie versate in atti, dell'esistenza di dieci diversi e distinti appezzamenti con ingresso comune e della lecita attività di coltivazione di fieno svolta dal ricorrente in un terreno contiguo, raggiungibile solo ed esclusivamente passando per il fondo utilizzato per le coltivazioni delle pianti di marijuana. La Corte territoriale ha evidenziato che, a partire dal 28 febbraio 2009, appena due giorni dopo la conversazione, nel cui contesto MU discuteva del conferimento di un incarico lecito per la potatura ed il taglio di legna, GI FU era stato più volte ripreso mentre accedeva ai fondi a bordo di un trattore alla cui guida si alternava con il padre HE, proprio nei giorni in cui fervevano i preparativi per impiantare la marijuana. Non era stata però fornita alcuna risposta al rilievo difensivo, con il quale era stato annotato che i fotogrammi non avevano documento nessun incontro tra il ricorrente e il padre;
la decisione impugnata aveva poi operato un illogico e pretestuoso distinguo tra l'attività lecita di potatura, svolta dall'ignoto personaggio convocato da MU, e quella di aratura, svolta nello stesso contesto temporale dall'imputato, assiomaticamente stimata illecita mercé la sua vicinanza temporale al fatto di reato di cui al capo B bis. Parimenti apodittica, oltre che illogica, era da ritenersi poi l'operata valutazione dei fotogrammi che avevano immortalato il 5 maggio 2009 il FU 35 entrare con un carico di frasche, in tesi destinate a "coprire" la piantagione illecita, sebbene risultasse dalla conversazione dell'11.4.2009 che il MU avesse già provveduto all'incombente e la stessa Corte avesse riconosciuto che non era possibile affermare con certezza che le frasche rinvenute nella piantagione, in occasione del sequestro del 17 giugno 2009, fossero proprio quelle trasportate nel mese di maggio dal FU. E ancora, il ricorrente non compariva nella numerose videoriprese dei fondi su era stata impiantata la canapa;
ad arare il terreno il 31.3.2009 era stato RE GI;
non erano stati registrati contatti telefonici tra il FU e i suoi presunti sodali;
nemmeno il ricorrente era stato, anche solo incidentalmente, evocato nelle conversazioni intercettate.
4.15.2 Violazione di legge penale e processuale, carenza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 624-625 bis cod. pen., per avere la Corte ritenuto provata la sua responsabilità per i fatti reato di cui ai capi C bis e D bis, senza nemmeno peritarsi di esplicitare il percorso logico giuridico posto alla base del giudizio di colpevolezza e le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto rispondere della detenzione di un modesto quantitativo di sostanza, rinvenuto in luogo che non gli apparteneva, o fosse consapevole dell'operato allaccio abusivo alla condotta comunale e avesse concorso nella sottrazione di acqua.
4.15.3 Violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Giudice di appello negato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una mancata confessione e dell'età anagrafica del ricorrente.
4.16 FI ZO, a mezzo del difensore avvocato GI OP, muove le seguenti censure.
4.16.1 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo B bis), per avere la Corte di merito stimato prova sufficiente il mero dato della proprietà di una frazione del terreno interessato dalla coltivazione e lo stretto vincolo parentale con FI NT detto il topo e con FI ES che, sebbene estranei alla coltivazione, sono stati ritenuti intranei al sodalizio mafioso. Pur in difetto di dati fattuali dimostrativi di un suo concreto apporto nella coltivazione dei fondi e tanto meno di relazioni con i presunti complici, si è data per scontata la sua compartecipazione e individuato il suo apporto concorsuale nella messa a disposizione del terreno di sua proprietà, nella consapevolezza delle attività di coltivazione condotte negli appezzamenti limitrofi. E tuttavia non sono state esplicitate le ragioni per le quali dal solo dato della titolarità formale del terreno potesse essere evinta la compartecipazione 3614 dell'imputato all'impresa delittuosa, laddove i numerosi soggetti propretari dei terreni occupati dalla piantagione (SE, LT, TA, SO) non erano stati viceversa raggiunti da alcuna contestazione. Palese è poi la contraddizione della motivazione laddove, da un lato, afferma che tutta la contrada era rimasta silente e omertosa per volere della 'ndrangheta di fronte all'attività di produzione dello stupefacente, dall'altro esclude che anche il FI potesse avere tenuto una condotta meramente passiva, di assistenza inerte alla realizzazione dell'illecito. Il fatto poi che dell'imputato non sia stato documentato alcun accesso ai fondi nel corso del lungo periodo di monitaggio mostra la plausiblità della tesi dell'occupazione abusiva del terreno di sua proprietà. Anche le intercettazioni valorizzate nella decisione restituiscono una conoscenza postuma dell'abusiva occupazione del fondo, acquisita solo dopo le operazioni di polizia conclusesi con i sequestri e con gli arresti dei presunti sodali.
4.16.2 Erronea applicazione del disposto dell'art. 80 L.S. giacché difettando la prova di un concorso morale e materiale nelle coltivazioni impiantate nei terreni di proprietà aliena, non sussistevano elementi dimostrativi della consapevolezza in capo al ricorrente della potenzialità lesiva complessiva dell'intera coltivazione.
4.16.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sulla base di considerazioni di natura prettamente sociologica, all'esito di una generale, indistinta opzione valutativa, senza alcuna differenziazione delle singole posizioni e senza considerare l'incensuratezza, l'età avanzata e le precarie condizioni di salute del ricorrente.
4.17 FÒ LO, a mezzo del difensore avvocato Giovanna Beatrice Araniti, articola un unico motivo con il quale denunzia violazione della legge penale e processuale e vizio della motivazione in relazione alla confermata condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 di cui al capo I bis di rubrica. Lamenta in primo luogo omessa risposta e carenza anche grafica della motivazione sul motivo di appello con il quale era stata contestata l'identificazione dell'imputato nel locutore della conversazione del 4.5.2009, posta a fondamento del giudizio di colpevolezza. Assume viziata da illogicità la ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente consegnatogli da MU SC, evinta dalla lettura travisante e parcellare della conversazione del 4.5.2009 e frutto dell'omessa considerazione del documentato stato di tossicodipendenza del ricorrente, che avrebbe dovuto indurre la Corte ad esplorare l'ipotesi alternativa della destinazione all'uso personale. 37 Censura l'interpretazione della conversazione dell'8.6.2009, erroneamente stimata prova dell'attività di spaccio posta in essere dal ricorrente per conto del MU, da essa emergendo viceversa l'inesistenza di un rapporto di cointeressenza tra i locutori. Si duole dell'immotivato diniego delle attenuanti generiche e della mancata riconsiderazione della pena alla luce della cornice edittale ripristinata a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale. Assume, infine, che, essendo stato riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, autonoma figura di reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. Le impugnazioni all'odierno esame prospettano alcune tematiche in punto di fatto e di diritto, oggetto di comune contestazione, che il Collegio, per una migliore intelligibilità della presente motivazione, ritiene opportuno esaminare in via prioritaria con una trattazione unitaria, riferibile, anche per la valenza generale delle osservazioni di metodo, alle posizioni individuali di numerosi ricorrenti, cui seguirà quella dei singoli atti di ricorso.
1.2 I ricorsi degli imputati che nella contestazione di cui al capo a) vengono indicati quali componenti della cosca SS- e tali sono stati ritenuti nelle conformi decisioni di merito- (UM RI, GA RI, NI DO, FI ES, MU SC, RE GI) non denunziano vizi di legittimità della sentenza con riguardo alla riconosciuta esistenza e persistente operatività del sodalizio criminale contestato, ma denunziano vizi della sentenza nella dichiarata partecipazione dei singoli ricorrenti alla consorteria criminale. Le difese, pur con alcune varianti, lamentano la violazione dei criteri legali che presiedono alla valutazione della prova indiziaria: la condanna dei ricorrenti si fonda su dati probatori del tutto irrilevanti rispetto all'oggetto della partecipazione associativa;
i contributi conoscitivi offerti dalle prove dichiarative sono datati, riguardano accadimenti anteriori al periodo storico dedotto in contestazione e non evidenziano condotte specifiche dimostrative del mantenimento del vincolo associativo anche nel periodo successivo (UM, GA), sono estremamente generiche, riducendosi alla tautologica affermazione dello status di associato (NI), ovvero, nella declinazione dell'organigramma della cosca, non contengono nessuna specifica menzione di taluni imputati (MU SC, RE GI); le intercettazioni non hanno un contenuto chiaro, sono suscettibili di plausibili letture alternative e 38 soprattutto non tracciano con evidenza il ruolo ascritto ai ricorrenti dall'accusa. Manca, dunque, l'indicazione di specifiche condotte utili a riempire il ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al consorzio criminale di matrice mafiosa, essendosi la Corte di merito accontentata dell'avvenuta indicazione di uno status ovvero dell'esistenza di un presunto accordo di ingresso, entrambi insufficienti ai fini della riconoscibilità della condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso nel senso imposto dalla norma incriminatrice.
1.2.1 In proposito va ricordato che il giudizio di intraneità ad un'associazione mafiosa non presuppone, sul piano probatorio, necessariamente la dimostrazione di specifiche condotte di reato integrate all'interno del programma associativo e, dunque, di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmnata. L'illecito addebitato a colui che sia indicato in tesi accusatoria quale associato mafioso non consiste, infatti, nell'aver tenuto uno specifico comportamento, nell'aver mantenuto determinate relazioni personali, nell'avere tenuto azioni riprovevoli, ma richiede, sul terreno soggettivo, la sussistenza dell'affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati;
sul piano oggettivo, il «fattivo inserimento>> nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione sia pure per indizi - di un ruolo>> svolto dall'agente o comunque di singole condotte che per la loro - particolare capacità dimostrativa possano essere ritenute quali indici rivelatori» dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo, del prendere parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Cass. S.U., n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). E, in difetto di prove direttamente rappresentative dell'ingresso del singolo nella compagine criminosa, l'autorevole Collegio ha specificato come la dimostrazione della partecipazione possa essere legittimamente desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, tratte dalla realtà già riscontrata e dalle modalità di funzionamento dello specifico fenomeno criminoso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza quale stabile inserimento dell'associato nella configurazione organizzativa del sodalizio. Orientamento confermato dalle più recenti pronunzie, con le quali è stato ribadito che il giudizio di intraneità ben può riposare su significativi "facta concludentia" in grado di dimostrare, fuori da automatismi probatori, il fatto del vincolo associativo che lega il partecipe alla compagine, l'adesione al "pactum sceleris", la volontà individuale di appartenenza e quella del gruppo di annoverare e riconoscere il singolo tra i suoi esponenti. Così che se Se il semplice accordo di ingresso, cui non seguano indicatori di effettiva 39 attivazione, rappresenta un profilo statico della volontà di far parte, l'assunzione della qualifica di "uomo di onore", che esclude la semplice adesione morale implicando la volontà del gruppo di riconoscere il singolo quale parte dell'organismo collettivo, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole e ai suoi comandi, è già di per sé prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità ad agire, quale uomo di onore, al servizio della cosca, così rafforzando il proposito criminoso degli altri associati ed accrescendo le potenzialità operative e la complessiva capacità di infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio. Lo stesso è a dirsi nel caso di riconoscimento di cariche o di doti, giacché esso, "sul piano storico ed esperenziale, tende ad implicare una avvenuta attivazione in favore dell'organizzazione ... e dunque realizza - in senso probatorio una concreta sintesi di un percorso associativo", rappresentando "un indicatore fattuale ampiamente idoneo al fine di ritenere congruamente dimostrata la consistenza dell'apporto reso dal soggetto già formalmente affiliato e dunque la sua partecipazione" all'organizzazione criminale (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269040). Secondo quanto si esporrà per le singole posizioni, la sentenza impugnata, mediante ragionamento inferenziale rispettoso della logica e debitamente illustrato nei suoi snodi giustificativi, si è attenuta a tali principi e non merita censure.
1.2.2 Giova ancora precisare, in questa sede introduttiva, che il materiale probatorio esaminato è prevalentemente costituito dagli esiti della prova tecnica (intercettazioni ambientali e telefoniche), mentre i dati conoscitivi di natura dichiarativa si collocano in posizione affatto complementare rispetto alla ricca messe di intercettazioni, dotate di autoevidenza probatoria e, dunque, come concordemente rimarcato dai giudici del merito, già di per sé sole adeguatamente dimostrative della sussistenza del delitto associativo, ossia della perdurante operatività dell'aggregazione criminale esaminata e delle singole condotte di partecipazione. Ciò impone di esaminare da un lato le doglianze correlate all'attribuzione di peso dimostrativo alle captazioni di conversazioni rese inter alios, dall'altro le censure mosse alla valutazione delle prove dichiarative.
1.2.2.1 Quanto al primo profilo è appena il caso di ricordare che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto;
questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 40 Sicché i ricorsi che, sotto l'epigrafe del vizio di motivazione, propongono una diversa e alternativa lettura delle risultanze dialogiche, condotta nella decisione senza vizi logici e travisamenti cognitivi, sono in parte qua inammissibili, poiché il controllo di legittimità non ha ad oggetto il fatto, ma la motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione. Del pari destituite di fondamento sono le questioni che attingono il metodo valutativo delle captazioni nella parte in cui pretendono di assimilare i colloqui captati all'insaputa dei colloquianti al trattamento giuridico delle dichiarazioni rese in un contesto procedimentale formalizzato (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.). E', infatti, arresto pacifico quello, secondo quale gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscano fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, e che, tuttavia, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi debbano essere valutati alla luce del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842). La valenza dimostrativa delle captazioni è, invero, collegata al fatto che i colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione, rendendola tendenzialmente genuina e potenzialmente autosufficiente, quando sia rintracciabile chiarezza espressiva nella narrazione dei fatti vissuti e comunicati, e possa essere esclusa la veicolazione di dati non rispondenti al vero, per imprecisione, millanteria o interesse specifico del locutore. Criteri che risultano adottati nella decisione di merito, che ha correttamente valorizzato, sulla base di una lettura complessiva delle acquisizioni, anche i contesti e le occasioni delle interlocuzioni (confessorie o contenenti indicazioni di reità) e la qualità soggettiva dei colloquianti, per molti dei quali (TI BE, AL NI, AS IR, AS DO, GA GI, AL NT '62, SS GI '47, MU EL) l'intraneità all'associazione è stata già positivamente e definitivamente accertata nelle competenti sedi, per cui non vi è motivo di ritenere che essi parlino non seriamente delle questioni di volta in volta affrontate.
1.2.2.2 Quanto al secondo profilo, va evidenziato che priva di fondamento è la censura con cui si contesta l'omesso vaglio della credibilità soggettiva dei propalanti, al contrario oggetto di specifico esame nella sentenza di primo grado (pp. 60 e ss.), cui la decisione impugnata rinvia con motivata adesione, senza violare alcuno degli obblighi motivazionali tipici della fase. Va, poi, imprescindibilmente richiamato quanto autorevolmente evidenziato dalle Sezioni 41 Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145, secondo la quale la sequenza -consistente nel triplice vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere per - così dire rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari - passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente... In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti". Un'ulteriore precisazione è d'obbligo: quando la contestazione riguardi la partecipazione ad un'associazione per delinquere, la conferma dell'attendibilità dell'accusa proveniente da un collaboratore di giustizia può provenire anche da altro collaboratore, seppure riferisca un fatto diverso, ma comunque indicativo e significativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che sia collocabile in altro contesto temporale o che riguardi una differente condotta, purchè ricadente nel periodo indicato nell'imputazione. In tema di reati associativi, oggetto di accertamento è, difatti, la condotta di partecipazione o direzione, intesa quale stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio;
ne consegue che l'elemento di riscontro individualizzante non deve rappresentare le medesime circostanze o attività attribuite all'accusato dal chiamante in correità o in reità, che potrebbero persino non assumere un rilievo autonomo sul piano dell'illecito penale, posto che il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato, quanto la sua appartenenza all'organizzazione criminosa (tra le molte: Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263704; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Pg, Rechichi ed altri, Rv. 264380; Sez. 1, n. 10734 del 23/01/2013, Marrone, Rv. 254885; Sez. 2, n. 23687 del 3/05/2012, D'Ambrogio ed altri Rv. 253221). E ciò senza tacere che, nell'economia della decisione, i convergenti contributi conoscitivi fungono essi stessi da elementi di ulteriore corroborazione dei contenuti, piani e di elevata conducenza accusatoria, dei dialoghi captati, dei quali gli imputati sono diretti locutori o nel cui contesto sono significativamente evocati dagli associati.
1.2.2.3 Correttamente, poi, sono stati valorizzati: - gli esiti del processo c.d. ER Group of Crime, ripercorsi dal Tribunale di Locri nella sentenza n. 19 del 6 aprile 1996, passata in giudicato ed acquisita agli atti. L'accertamento giudiziale ha avuto ad oggetto la storica presenza nel 42 territorio sidernese della consorteria mafiosa, capeggiata sin dal 1987 da SS CO '50 (già condannato per associazione di stampo mafioso e omicidio, con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria n. 17/98); la violenta contrapposizione armata tra i SS e i CO (già ala combattente del medesimo gruppo criminale), il cui esito aveva definitivamente consacrato l'egemonia dei SS su ER e la definitiva sconfitta degli avversari;
la partecipazione alla consorteria di un gruppo di soggetti (SA RE, FI LO, UM RI, GA RI), addetti per anni alla sorveglianza armata del territorio anche allo scopo di prevenire attentati ai rappresentanti della cosca;
il ruolo di rilievo ricoperto dal UM, additato da più fonti come killer pericoloso e come l'associato più attivo nella guerra contro i CO;
-le conferme, quanto alla perdurante esistenza dell'associazione mafiosa per il periodo dal 2004 al 2010, provienti dagli accertamenti giudiziari passati in giudicato, in particolare dalla sentenza pronunciata nel processo il Crimine divenuta definitiva il 17.6.2016 (ove l'esistenza della cosca e la partecipazione ad essa per questo periodo è stata riconosciuta in capo a AL NT '62, OC DO, MU EL, con ruolo qualificato in capo a RZ SC e in veste apicale in capo a SS GI '47 e RE HE) e dalla sentenza pronunciata nei confronti degli imputati (TI BE, AL NI, GA GI, AS IR, AS DO e altri) che, in questo stesso processo, hanno definito la loro posizione con giudizio abbreviato. Nessuna acritica traslazione probatoria dai precedenti giudicati risulta realizzata in sede di merito, mentre del tutto legittimo è il riferimento al consistente patrimonio cognitivo raccolto nelle decisioni irrevocabili citate, nelle quali risulta accertata l'esistenza dell'associazione criminosa e il suo radicamento territoriale in un dato periodo storico, come pure la continuità del suo agire nello specifico periodo dedotto in contestazione, senza alcuna frattura finalistica e in presenza di una parziale identità soggettiva dei protagonisti, i medesimi che risultano collocutori delle conversazioni esaminate e dalle quali i giudici di merito hanno desunto, in piena autonomia valutatativa, i dati indicativi della attuale iperattività della consorteria e delle singole condotte di partecipazione, semplice e qualificata: così la mappatura della distribuzione del gruppo 'ndranghetistico sul territorio di ER e delle sue propaggini in suolo nordamericano e australiano;
così il significato del conferimento di doti e cariche quale riconoscimento del merito del destinatario in ragione della consistenza dell'apporto reso;
così la posizione verticistica degli associati in grado di sponsorizzare ed appoggiare le aspirazioni dei sodali a progredire nella gerarchia re 43 mafiosa, all'occorrenza provvedendo a "liberare il posto" nel gruppo capeggiato;
così i rapporti tra la cosca madre e la mafia sidernese operativa in Canada e la proclamata esigenza di un agire sinergico in vista del mantenimento del "bene comune"; così l'infiltrazione nella politica, "liberalizzata con prescrizioni".
1.3 Altra tematica che merita una considerazione unitaria riguarda la protrazione temporale della condotta partecipativa, che le difese degli imputati UM e GA, già condannati per la partecipazione al medesimo sodalizio nel processo ER Group, erroneamente delibata ai fini della assumono determinazione del trattamento sanzionatorio, invocando l'applicazione del principio sancito da Sez. 2 del 4.7.2014 n. 41727, secondo cui "in assenza di soluzione di continuità, la partecipazione del prevenuto al medesimo sodalizio mafioso, anche se contestata in tempi diversi, integra un unico reato permanente", con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio deve essere commisurato "alla maggiore durata del reato permanente, dovendosi escludere la continuazione". Il rilievo che stigmatizza l'illogicità della motivazione pone una questione di diritto, rispetto alla quale va verificata la sola correttezza della decisione adottata e non già dell'apparato argomentativo che la sostiene. E la soluzione offerta dalla sentenza impugnata è corretta in diritto. Va, infatti, precisato che la associazione per delinquere è reato permanente, i cui orizzonti temporali sono definiti dall'epoca a cui si riferisce l'imputazione e, nel caso di contestazione aperta, dalla pronuncia di primo grado. Nella fattispecie in esame gli imputati sono stati condannati per il delitto di associazione mafiosa nel processo ER Group con condotta commessa sino al dicembre 1992, mentre l'imputazione per cui è giudizio è stata contestata dall'anno 2004 con condotta in atto fino all'anno 2010. Ora, l'accertamento del reato non può che essere delimitato dall'orizzonte della contestazione e deve essere basato su elementi concreti e sulle prove acquisite. L'intervento della sentenza di condanna recide la connessione fattuale con il periodo successivo anche nel caso di prosecuzione della medesima attività illecita oggetto di accertamento, creando, proprio in ragione della cesura individuabile nella pronuncia, i presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione che, secondo consolidato orientamento di legittimità, non è incompatibile con il reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio. In caso di contestazione -una volta che chiusa è la data finale indicata nel capo di imputazione a segnare -il momento nel sul fatto sia intervenuto l'accertamento processuale definitivo 44 quale si determina la frantumazione della condotta criminosa, che imprime alla condotta successiva i connotati di un distinto reato (tra le molte: Sez. 1 n. 31479 del 07/06/2013, P.G. RB e altri, Rv. 256632). L'arresto di legittimità citato dai ricorrenti non è pertinente siccome fondato su presupposti affatto diversi. Detta pronuncia, difatti, afferiva alla diversa situazione di due procedimenti a carico dello stesso imputato e attinenti alla contestazione associativa realizzata nel medesimo gruppo territoriale in immediata successione temporale (dal maggio 2004 sino al gennaio 2006 e dal gennaio al marzo 2006). In sede di merito era stata disposta la riunione dei procedimenti ed era stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui alle distinte imputazioni. La Corte di legittimità ha evidenziato che la partecipazione del prevenuto al medesimo sodalizio mafioso senza soluzione di continuità integrasse un unico reato, in luogo del reato continuato come era stato valutato dal giudice del merito, e ha annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, da commisurarsi alla maggiore durata del reato permanente. Diversa è invece la fattispecie verificatasi nel caso concreto ove è intervenuta condanna definitiva per la partecipazione protrattasi sino al dicembre 1992, la cui pronuncia, per pacifica ermeneusi, comporta una cesura del reato permanente, con la conseguenza che la perduranza dell'associazione oltre l'interruzione realizza un nuovo reato con la necessità di autonoma determinazione della pena. Ove poi si tratti di militanza nella medesima struttura associativa, ancorché dispiegatasi lungo periodi differenti, ben potrà essere riconosciuto (verificata la sussistenza dei suoi presupposti) il vincolo della continuazione in fase di cognizione o esecutiva, in modo da ripristinare quella pena che, per tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato, sarebbe stata irrogata in modo unitario, se i due segmenti temporali fossero stati "processati" in un unico processo di cognizione. Ma i ricorrenti non hanno invocato in sede di merito il riconoscimento della continuazione tra il reato separatamente giudicato e quello in verifica, ma hanno richiesto l'incremento della sanzione irrogata nel separato giudizio, commisurandola alla maggiore durata dell'unico reato permanente: la Corte di merito correttamente ha disatteso la richiesta, respingendo il motivo di gravame.
1.4 Altra questione comune è quella sollevata dai ricorrenti, condannati per la fattispecie di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico. I ricorsi proposti dagli imputati pongono due questioni di fondo, dubitando da un lato (si veda in particolare il primo motivo di ricorso di RE HE) che sia possibile desumere da una condotta che esprime il ruolo dell'agente all'interno del sodalizio mafioso anche la partecipazione del medesimo soggetto all'associazione prevista dal T.U. Stup., art.74, tanto più se il traffico di sostanze пр 45 stupefacenti costituisca una delle finalità della stessa associazione ex art. 416 bis cod. pen., perseguita mantenendo l'assoggettamento dell'intero settore e la sua stabile gestione da parte della consorteria;
contestando, dall'altro, l'esistenza stessa di una struttura associativa ex art. 74, della quale difetterebbero i requisiti della stabilità del vincolo, di un comune progetto, della predisposizione di comuni risorse strumentali e finanziarie, di una suddivisione di ruoli. Mette conto rilevare che si tratta di censure già mosse con gli atti di appello e che il giudice di seconde cure non ha mancato di valutare.
1.4.1 Va, infatti, ribadito che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, possono concorrere con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 dep. 13/01/2009, Magistris, Rv. 241883). Non vi è alcuna preclusione di principio in ordine alla individuazione di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti costituita da membri di un'associazione mafiosa, anche quando quella sia ideata e viva quale articolazione del sodalizio mafioso. Il canone che permette di escludere la medesimezza del fatto, e quindi l'indebita duplice ascrizione di un solo comportamento trasgressivo (come lamentato espressamente dal ricorrente HE RE), è rappresentato dall'almeno parziale alterità dei beni giuridici tutelati e anche dalla struttura della fattispecie in parola, giacché il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere vincolo - tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo aggiunge quello specializzante - della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ne consegue che, laddove l'associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e del T.U. Stup., art. 74; ma se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i delitti. Tanto chiarisce che la motivazione impugnata è corretta, perché in linea con i principi giuridici che governano la materia. Nel dare risposta alla deduzione difensiva, secondo la quale la condotta degli imputati intranei al sodalizio mafioso, certamente tipica in relazione all'associazione prevista dall'art. 416 bis cod. pen., non potrebbe di per sè essere ritenuta concretante partecipazione al delitto di cui all'art. 74, il giudice d'appello 46 ha evidenziato come sia rimasto accertato, attraverso gli eloquenti dialoghi intercettati (diffusamente illustrati e commentati), l'autonomia e la autosufficienza dei due organismi: l'associazione funzionale alle coltivazioni di cannabis capace "di giovarsi dell'aurea e della protezione" della cosca mafiosa;
quest'ultima interessata a dirigere il businnes delle attività illecite redditizie, svolte nel contesto territoriale controllato, a mezzo di alcuni sodali che non a caso occupavano nella prima i posti di maggiore attivismo criminale: RE HE, titolare del potere mafioso sulla IA, il santista MU SC che vantava nel settore una ventennale esperienza, RE GI, reggente in pectore del ruolo di 'ndranghetista del FR HE. Benché non tutti i membri dell'organismo impegnato nelle colture di marjuana fossero adepti della 'ndrangheta, come gli approdi decisori hanno dimostrato, nella considerazione dei giudici di merito, è quest'ultima, attraverso il suo capo 'ndrina, a determinare la composizione soggettiva del sodalizio, "decidendo chi entra e chi esce" e al contempo garantendo a tutti i consociati la possibilità di svolgere le attività di coltivazione in tutta sicurezza sui terreni di proprietà, partecipando agli utili dai medesimi conseguiti. Al controllo della mafia sulle coltivazioni (anche su quelle condotte dagli intranei) e alla necessità di associarsi bene per evitare di essere disturbati si riferisce con chiarezza lo stesso MU nelle interlocuzioni con GA NT (progr. n. 375), affermando che, a dispetto del ruolo svolto nella compagine mafiosa, gli sarebbe stato impossibile intraprendere un'attività di coltivazione "senza associarsi in modo conforme ai desiderata dei capi, soprattutto della zona di riferimento: la IA", così evocando l'esistenza di ineludibili codici comportamentali, cui conformare il proprio agire. Concetto ribadito nella conversazione n. 3571 del 16.8.2009 in cui il santista MU distingue proprietà del terreno e controllo del relativo territorio, affermando che quest'ultimo appartiene a tutti e che, pertanto, è doveroso riconoscere "un contributo" per ogni attività produttiva in esso svolta, ivi comprese le coltivazioni, a chi detto territorio gestisce nell'interesse comune, così evocando, e condividendone la logica, un meccanismo contributivo tipico del fenomeno associativo. E che tale costola associativa operasse in modo organizzato, "mutuando la sua legittimazione dalla "mafia locale" e dal sistema organizzato di tipo mafioso" è plasticamente dimostrato dal disprezzo esternato da SS GI nei confronti dell'associato politico (ES FI), reo di una imperdonabile "trascuranza", quella di aver condiviso la scelta di far costituire parte civile il comune di ER nel processo per le coltivazioni, senza prima "passare parola" all'associato RE HE, rappresentante degli interessi della cosca in contrada IA. M 47 Assai perspicuamente, dunque, la sentenza impugnata ha annotato come l'aggregazione criminale in esame avesse dignità esponenziale sul piano associativo mafioso, per ciò solo travalicando il fenomeno della mera correità di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen., e assumendo valenza di fenomeno condiviso, organizzato e legittimato dal potere mafioso.
1.4.2 Quanto alla confermata esistenza della struttura associativa, i ricorsi, pur con alcune varianti e con argomenti calibrati alle specifiche posizioni processuali dei singoli imputati, adducono gli stessi elementi di censura, imperniati sulla totale inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e sull'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 74 L.S. Impropriamente la sentenza di appello ha ribadito il giudizio di sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico;
associazione, suffragata dagli stessi dati probatori posti a fondamento delle singole fattispecie ex art. 73 L.S., che si sarebbe manifestata nel solo anno 2009, in epoca coincidente con l'intervenuto sequestro delle piantagioni, in un contesto storico-ambientale in cui i ricorrenti, in assenza di ogni stabile accordo e della benché minima reale struttura organizzativa (con essa non potendo confondersi l'organizzazione logistica necessariamente richiesta dall'attività di coltivazione), rivestono il ruolo di singoli soggetti interessati a una personale e autonoma attività di coltivazione sui rispettivi terreni di proprietà. Il comune motivo di censura è infondato, oltre ad essere scandito da carente specificità, in quanto trasposizione dell'analogo motivo di appello, ampiamente vagliato dai giudici di secondo grado, senza concrete critiche al percorso decisorio sul punto e scivolando in assertive enunciazioni di principio. I giudici di appello hanno dedicato ampia parte della motivazione (prima nella trattazione della posizione processuale di MU SC -pp. 480 e ss.- e poi nella parte dedicata alle conclusioni comuni sul capo A bis -pp. 562 e ss.-) prorio alla disamina e verifica, sul piano dei dati probatori, degli elementi avvaloranti l'esistenza dell'associazione criminosa contestata agli imputati, ricostruita nella sua latitudine funzionale e referenziale, oltre che modale e soggettiva. All'esito di un rinnovato, autonomo e puntuale vaglio delle fonti di prova, la sentenza impugnata, con corretto e logico processo inferenziale, ha ribadito: l'esistenza di una compagine criminale operante ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990, quale costola o ramificazione del gruppo mafioso guidato da RE HE;
la presenza di tutte le componenti costitutive della fattispecie criminosa: organizzazione essenziale, ma scandita dalla ripartizione di ruoli anche con riguardo alle specifiche competenze e abilità dei singoli;
canali di comune approvvigionamento di semi e piante da innesto;
utilizzabilità di una comune 48 rete di distribuzione della sostanza;
ripartizione degli utili;
operatività dell'associazione avvalorata da connotati solidaristici e organizzativi tipicamente propri di un'organizzazione criminale (il vicendevole aiuto nell'attività materiale di coltivazione, ponendo a disposizione mezzi e braccia;
l'attività di sorveglianza dei fondi;
lo scambio di informazioni;
l'esistenza di regole interne da rispettare alla bisogna, coprendo le responsabilità altrui;
la solerzia degli associati nell'accollarsi spese legali e aiuti alle famiglie dei sodali detenuti). Evenienze, tutte, venute in luce con piena chiarezza in special modo dagli esiti della prova tecnica, rispetto ai quali le riduttive osservazioni dei ricorrenti non trascendono la soglia di legittime ma smentite proposizioni difensive. Ed invero, la Corte di appello ha indicato le principali fonti dimostrative dell'effettività ontologica dell'accusa associativa nelle intercettazioni ambientali (la cui chiarezza espressiva è testimoniata dalla testuale trascrizione di ampi stralci dei dialoghi): - quelle in cui è lo stesso SC MU, nel descrivere puntualmente la sua carriera ventennale di coltivatore, a riferire di una comune attività di coltivazione, condotta molti anni prima con un gruppo di persone, tra cui anche FI NT, detto il PO (nde: definitivamente condannato per la partecipazione alla cosca SS con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 16.7.2015, irrev. il 18.5.2017), esperienza non proseguita poiché i risultati non avevano soddisfatto le aspettative di guadagno degli associati;
di una seconda fase in cui aveva coltivato in autonomia la cannabis sui propri terreni ("... Mi hanno lasciato quattro o cinque anni a farla da solo. Non mi hanno toccato mai niente. Se ho fatto il dovere, lo dovevo fare ... piccole cose, andava u RO e si prendeva un po' di cime e cose ...); a tale fase di sostanziale "guardiania" dello RO (RE HE), in cui l'appoggio del capo 'ndrina era stato chiesto solo in termini di autorizzazione e di copertura "mafiosa", era subentrata, dal 2007 in poi, un'altra affatto diversa, in cui RO aveva preteso di entrare in "società", come socio di diritto non lavorante, compensato dalla presenza "fattiva" del FR RE GI, imponendo di inserire nel gruppo IO CO, poi decretandone l'estromissione per ragioni di sicurezza, essendo l'IO oggetto di attenzione investigativa, e sostituendolo con FU DO, ma soprattutto allargando la compagine soggettiva ("pianta per questo, pianta per quello, pianta qua, pianta là"), al punto che, alla fine, a furia di "fare parti" i terreni della IA erano diventati affollati come "lo spiazzo dopo l'uscita dalla messa" (progr. nn. 3569, 3571); - quelle registrate dopo l'arresto di RE HE, FU HE '33 e FU DO, sorpresi ad estirpare le piante dai fondi per scongiurare paventati sequestri, nel cui contesto MU confessava in diretta l'esistenza di una 49 gestione comune e organizzata delle piantagioni "in ragione del mutuo soccorso e dei comuni interessi con cui si gestivano gli appezzamenti del tutto limitrofi tra loro, con sorveglianza e cure comuni e reciproche", lucidamente preconizzando l'accusa associativa ("mettono l'associazione...l'associazione ce la facciamo tutti"); manifestava a più riprese l'esigenza di proteggere il ruolo apicale di RE HE ("... ce l'ha fatta a guardarsi una vita... ed è caduto come uno stupido") e la necessità di costituirsi con GL (RE GI), addossandosi ogni responsabilità; elaborava ogni utile strategia per scagionare il promotore e primo ideatore dell'associazione e limitare;
reputava necessario concordare una comune versione e informarsi su quella resa da FU DO nel corso del suo interrogatorio ("ora vediamo, ora ci consigliamo dai dobbiamo vedere di ragionarla, vediamo che dice l'avvocato ... non sappiamo nemmeno la versione che hanno fatto"), temendo possibili cedimenti da parte dello stesso FU e di CO HE (detto il BI); manifestava il suo disappunto per l'agire sconsiderato di RE HE, il quale contravvenendo agli accordi, ossia di tenersi lontano dalle piantagioni, essendo l'obiettivo principale dell'operazione, "furbo" come era, si era rovinato, con nocumento e ricadute negative per l'intero gruppo ("... Io l'ho avvisato centomila volte: non andare che ti fottono"); da reale ideatore e regista della gestione comunitaria degli appezzamenti, operava una ricognizione dei luoghi, abbinandoli al proprietario e/o al coltivatore, fornendo un'indicazione numerica delle piante, corrispondente al materiale rinvenuto, e dei fondi in cui i sodali si erano affrettati ad estirpare le piante, presagendo imminenti perquisizioni ("sono andati a staccare quella dal CH, che era a nome suo, e quella da VI..."); affermava che per i tre arrestati non vi era possibilità "di chiamarsi fuori" e che, pertanto, al fine di minimizzare i danni, la strategia vincente era quella di "tenersi" il singolo addebito, mantenendo il più assoluto riserbo sul nome degli altri sodali, la cui individuazione (e conseguente cattura), da un lato, avrebbe consentito agli inquirenti di comprendere la portata organizzata e duratura del fenomeno,,dall'altro, avrebbe precluso ogni forma di contribuzione solidaristica in favore dei detenuti (progr. nn. 2364, 2366, 2375, 2377, 2391, 2400, 2404, 2414, 2416, 2421, 2427, 2428, 2586); - quelle, registrate prima delle perquisizioni e dei sequestri, nel cui contesto si ribadiva la strategia concordata dagli associati, ossia che ciascuno avrebbe dovuto assumersi la responsabilità esclusiva "della sua parte" (come per l'appunto sostenuto dagli imputati nelle sedi di merito), per limitare i danni ed evitare l'accusa associativa e che sarrebbe stato il capo 'ndrina a garantire il rispetto degli accordi e ad evitare pericolosi "cantamenti", strategia univocamente sintomatica di una gestione collettiva e condivisa dei rischi della comune attività illecita (progr. n. 196 del 29.12.2008); ovvero si prevedeva 50 14 l'acquisto di qualche capo di bestiame o di ampliare le coltivazioni di ortaggi per mascherare le coltivazioni di cannabis ovvero si rimarcava la necessità di limitare gli accessi ai fondi da parte dei soci, per ragioni di sicurezza, sino al momento di "pilare", ossia sino alla fase della raccolta della marijuana (progr. n. 407 del 10.1.2009); - quelle da cui emergeva l'acquisto comune dei semi e la distribuzione degli innesti (progr. nn. 151, 827, 1615). Il complessivo dato captativo, dunque, nella considerazione dei giudici di merito, fornisce un'insuperabile riprova del fatto che le coltivazioni di contrada IA fossero un'unica entità, gestita in consorzio da più soggetti sotto il controllo del capo 'ndrina RE HE, a nulla rilevando che l'esigenza di associarsi fosse anche di tipo utilitaristico e non "di afflato spontaneo", ché il perseguimento dei propri personali interessi non contraddice l'affectio societatis, rendendola anzi "quanto mai necessaria e solida". La comune obiezione (qui replicata), con la quale era stata negata l'unitarietà del fenomeno associativo e propugnata la tesi di attività distinte sulla scorta dei diritti autonomi riferibili ai diversi proprietari degli appezzamenti, oltre ad essere smentita dai risultati della prova tecnica, era rimasta sconfessata scrivono i giudici di appello- anche dallo stato dei luoghi, documentato dal materiale fotografico acquisito agli atti e dai rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri di Locri, corredati da fotogrammi aerei della zona interessata dalle coltivazioni. Sul punto era sufficiente il rinvio alle deposizioni testimoniali che avevano sunteggiato quanto constatato de visu dai militari, il 17 giugno 2009, all'atto dell'irruzione e dell'arresto in flagranza di RE HE, FU DO e FU HE '33, colti ad estirpare le piante dopo l'operazione di polizia eseguita il giorno precedente e sfociata nel sequestro di analoghe coltivazioni eseguite in contrada Fossecali-Gonia di ER. I militari avevano descritto come piantagione unica quella di cui al capo B bis, suddivisa in due macroaree, la prima ripartita a sua volta in quattro sottozone (tutte comunicanti e con piante in parte staccate, in parte ancora infisse nel terreno) e la seconda in due sottozone riconducibili a MU SC, poste a distanza di venti metri dalle prime;
aree servite dai medesimi accessi e con divisioni ideali e fittizie, alle volte tracciate con le precarie reti arancioni dei cantieri autostradali o con piante di fichi d'india che presentavano varchi appositamente creati per consentire un agevole passaggio da una parte all'altra; servite dallo stesso sistema di irrigazione alimentato dall'allaccio abusivo alla condotta comunale e costituito da raccordi che si snodavano in ogni direzione;
servite inoltre da un vecchio caseggiato di uso comune, insistente proprio nella zona in cui erano stati trovati RE e i FU, le cui stanze erano adibite ad essiccatoio e a deposito dei 51 M sacchi di concime e in cui era stato rinvenuto anche il quantitativo di sostanza già essiccata di cui al capo C bis di rubrica;
gli stessi locali nei quali e dai quali erano stati visti entrare e uscire (come si dirà in seguito) MU SC, il figlio GI, come pure la gran parte dei ricorrenti raggiunti dall'imputazione di cui al capo B bis della rubrica. Le videoriprese avevano offerto, infine, un "panorama veritiero" degli avvicendamenti e della ripartizione dei ruoli: nelle attività di controllo (con appostamenti notturni e ronde), di coltivazione, di impiantamento, di inaffiamento, di trasporto di materiali e mezzi;
elementi, tutti, indicativi, attraverso la coniugazione del dato videoripreso e di quello percepito attraverso l'ascolto tecnico, della gestione corale delle coltivazioni. E dunque, a fronte di tale amplissima motivazione, strettamente ancorata alle risultanze processuali, è sufficiente la lettura degli atti di ricorso, massimamente generici, per constatare la correttezza della valutazione enunciata dai giudici dell'appello, che hanno ritenuto suffragata da persuasivi dati di prova l'accusa associativa e accreditato il consapevole ruolo svolto dagli imputati nel gruppo criminale.
1.4.3 Molti ricorrenti si dolgono, poi, della rinnovata condanna degli imputati- coltivatori della piantagione di cui al capo B bis anche per gli ulteriori addebiti di cui ai successivi capi C bis (detenzione ai fini di spaccio di 100 grammi di marijuana essiccata, funzionale all'estrazione di 63,5 dosi medie) e D bis (furto di acqua pubblica per l'irrigazione promiscua dei fondi). Le considerazioni sviluppate nella sentenza di appello, sull'associazione ex art. 74 e sulla coltivazione collettiva dell'unica piantagione di cui al capo B bis, necessariamente e con assoluta coerenza espositiva rifluiscono sulla valutazione dei dati probatori che attingono le imputazioni di cui all'art. 73 L.S. e agli artt. 624, 625 cod. pen. di cui ai menzionati capi della rubrica. La Corte di merito ha plausibilmente valorizzato il luogo del rinvenimento dello stupefacente: una struttura di muratura, insistente nel luogo in cui erano stati sorpresi all'opera RE HE e i FU (che per tali illeciti hanno riportato definitiva condanna), di uso comune, siccome adibita a deposito degli strumenti per la coltivazione, dei sacchi di concime (sacchi di iuta con la scritta "guanokalong", lo stesso concime -escrementi di pipistrello- che MU SC nel progr. n. 2169 dichiarava di utilizzare per la concimazione della cannabis), delle reti con telaio in legno utilizzate per l'asciugatura, operazione di cui si occupava MU GI (progr. n. 4346) e della quale si era già occupato nel passato per essere stato più volte videoripreso, già nell'ottobre 2008, mentre entrava ed usciva dalla struttura intento a spostare le reti;
luogo nel quale e dal quale anche gli altri imputati erano stati visti entrare e uscire con attrezzi e cassette. Non vi erano, 52 14 dunque, ragioni logiche per distinguere o distaccare dal carico di piante il quantitativo di marijuana essiccata, conservato nel locale di comune accesso e al servizio della comune attività, nel quale dunque ben poteva essere lasciato incustodito senza nessun timore che potesse essere depredato da terzi. Si è in presenza di una motivazione congrua e coerente e affatto inappuntabile è la valutazione di insignificanza, espressa dalla Corte di appello con riguardo alla richiesta di assoluzione dal reato di cui al capo C bis avanzata dai ricorrenti, del comune assunto fondato sull'asserito difetto di persuasivi dati probatori in ordine ai singoli apporti concorsuali. Quanto meno infondate sono anche le comuni censure che attingono il capo D bis della rubrica, reato perpetrato attraverso un allaccio abusivo alla rete idrica comunale, descritto nel verbale di sequestro del 17.6.2009, nel quale si era dato atto come l'intera zona di circa 1.200 mq. fosse irrigata promiscuamente, senza esclusioni strutturali di sorta, attraverso diverse tubazioni che si diramavano dall'abusivo innesto e che conducevano l'acqua a tutti gli appezzamenti (cfr. progr. n. 2589 tra MU SC e la moglie ER MA, nel cui contesto la donna avvisava il coniuge che i militari avevano scoperto gli allacci abusivi presenti nei terreni di cui al capo B bis come pure quello presente nel terreno dei CO).
1.4.4 Destituita di pregio alcuno è la doglianza comune a taluni ricorrenti con cui, pur senza articolare formalmente questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui non differenzia il trattamento sanzionatorio per l'associazione finalizzata al traffico delle c.d. droghe leggere, lamentano per ciò solo un cattivo esercizio della dosimetria sanzionatoria, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto porre riparo alla sostanziale irragionevolezza della scelta legislativa, condecedendo le attenuanti generiche ovvero Descludendo per taluni l'accertato ruolo apicale. L'inconsistenza della censura è di tutta evidenza, bastando qui rammentare che questa Corte ha già avuto modo di escludere l'assunta irragionevolezza della cornice edittale, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 citato "rientrando all'evidenza nella discrezionalità del legislatore la scelta di escludere che il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, in cui viene in rilievo la pericolosità del fenomeno organizzatorio in quanto tale, riceva un sanzionamento normativamente differenziato in relazione al solo elemento, in sé considerato, del diverso inquadramento tabellare delle sostanze stupefacenti che ne costituiscono oggetto" ( Sez. 6, n. 4445 del 02/12/2004 (dep. 08/02/2005), Messauodi, Rv. 230758) .
1.5 Un'ultima notazione si impone. La sentenza impugnata ha dato atto che i termini di custodia cautelare sono rimasti sospesi durante il primo grado nei 53 M termini di giorni 90 + 90 per il deposito della motivazione, dal 23.2.2012 al 23.4.2012 (gg. 59) per rinvio per adesione dei difensori allo sciopero di categoria, nonché dal 14.12.2012 fino al 7.7.2014 (data del dispositivo di sentenza) (per gg. 569) per complessità del dibattimento. In secondo grado i termini sono stati sospesi per complessità della procedura dal 4.4.2016 al 1/7/2016 per ulteriori gg. 87 nonché per i termini 90+90 per il deposito dei motivi. La sospensione dei termini di custodia è pari a complessivi giorni 1075. Nella medesima complessiva misura è rimasto sospeso il corso della prescrizione, per i principi, più volte ribaditi da questa Corte regolatrice, per i quali: La sospensione dei termini di custodia cautelare per la " particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso" (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino Rv. 258967; Sez. U, n. 23381 del 31/05/2007, Keci Rv. 236394); "Il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare" (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, (dep. 12/01/2015 ), Di ZO, Rv. 261557) e la sospensione opera nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura cautelare;
"Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza, ricomprende anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., ancorché quest'ultimo provvedimento non sia stato comunicato alle parti ed a condizione che l'ordinanza di cui all'art. 304, comma primo, lett.c, cod. proc.pen. sia stata adottata prima della scadenza del termine di durata della misura cautelare (Sez. 6, Sentenza n. 29150 del 09/05/2017, Briganti, Rv. 270696; Sez. 2, n. 50143 del 17/10/2017, Morabito, Rv. 271527).
2. I rilievi che si son sin qui ricordati nelle loro linee generali vanno ora trattati negli aspetti che attengono alle specifiche posizioni. Nel fare ciò, per evitare inutili ripetizioni, quando la censura non propone alcuna particolarità, si farà rinvio ai paragrafi ove la questione è stata trattata in termini generali. 54 UM RI 3. Il ricorso di UM RI è complessivamente infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
3.1 Il primo motivo ripropone le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali (otto conversazioni), di violazione delle norme processuali che ne disciplinano tempi e modalità di deposito da parte del pubblico ministero e di acquisizione come fonte di prova da parte del giudice, di violazione del diritto di difesa per ostensione incompleta degli atti. Il ricorrente censura la soluzione offerta dalla sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente applicabile al caso di specie il principio di diritto per il quale "Il mancato deposito, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche non determina l'inutilizzabilità delle stesse, allorché si tratti di intercettazioni disposte in un procedimento diverso, poiché le limitazioni temporali di cui agli artt. 415 bis e 416 c.p.p. sono operative solo con riguardo alle indagini espletate nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 6, n. 30966 del 16/05/2002, Benedetti, Rv. 222574; Sez. 1, n. 22053 del 27/02/2013, De Rosa, Rv. 256077). Tanto perché, osserva il ricorrente, nel concetto di diverso procedimento non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo della prova viene predisposto. Nel caso in esame unico era il contesto investigato e medesimo il delitto ipotizzato (art. 416 bis cod. pen.), con la conseguenza che il dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato non consentiva di ritenere l'alterità e diversità dei procedimenti. La Corte distrettuale non si è limitata, però, a richiamare i sopra citati arresti, ma ha espressamente vagliato l'obiezione difensiva, stimandola non pertinente al caso in disamina. L'art. 270 cod. proc. pen. mira a restringere i casi "di trasporto" del materiale tecnico di tipo intercettivo, prevedendo, con le sole eccezioni espressamente ivi contemplate, un divieto di utilizzazione nel procedimento diverso. Tale divieto, secondo pacifica ermeneusi, non è operativo in quei procedimenti che, per connessione oggettiva o soggettiva, debbono considerarsi "come unico procedimento, al di là del dato formale della differente iscrizione nel registro delle notizie di reato, o perché sorti unitariamente e poi oggetto di stralci successivi o perché solo formalmente iscritti separatamente ma occasionati da vicende tra loro unitarie, i quali non possono, al di là della loro iscrizione in tempi e modalità differenti, considerarsi sostanzialmente "diversi". Ma, ha aggiunto, diverso è il caso in cui il P.M., "iscrivendo separatamente altra informativa di reato nei confronti di altri indagati, con elementi di contatto con i personaggi e la materia dell'inchiesta in corso, perché in ciò necessitato dal 55 16 divieto di discovery, si vede costretto a non utilizzare questo materiale probatorio ai fini del rinvio a giudizio, con i rischi di minore efficacia dell'apparato dimostrativo sottoposto al vaglio dell'udienza preliminare, e con la possibilità solo eventuale e successiva, negli stringenti termini di cui all'art. 507 c.p.p., di recuperare la parte utile dell'ulteriore apporto investigativo quando e se sarà realizzabile". Ora, non è in dubbio che l'integrale discovery degli atti in vista dell'udienza preliminare sia funzionale, sul fronte del diritto di difesa, alle opzioni in rito e, sul fronte del compiuto esercizio della giurisdizione, al controllo circa l'adeguatezza dell'accusa (Corte cost. n. 145 del 1991). E tuttavia, l'attività di cernita del materiale d'indagine compiuta dal P.M. non può ritenersi in ogni caso viziata, rilevando ed essendo suscettibile di riverberare in termini di invalidità processuale soltanto allorché dalla mancata ostensione di apporti conoscitivi sia in concreto derivato un effettivo pregiudizio per gli interessi della difesa, piuttosto che per il compiuto esercizio della funzione di filtro svolta dal Giudice in sede di udienza preliminare ai fini della vocatio in iudicium. Con ciò si vuole dire che ciò che rileva non è una violazione del diritto di difesa meramente "virtuale", ma è necessario che l'incompleta allegazione degli atti si traduca in una effettiva, concreta lesione delle prerogative difensive. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha più volte espresso il principio di diritto, secondo cui "il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate ... non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi" - Sez. 1, n. 19511 del 15/1/2010, Basco e altri, Rv. 247192; Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Giangrasso, Rv. 242762, in motivazione). Non può poi dirsi che l'omesso parziale deposito comprometta gli interessi della difesa per la parte in cui non consente una scelta più consapevole in ordine ai riti speciali, specificamente al giudizio abbreviato. Infatti, è proprio l'inutilizzabilità per omesso deposito la risposta sistematicamente più coerente rispetto all'esigenza prospettata in ricorso, dal momento che impedisce modifiche postume del materiale utilizzabile nel giudizio abbreviato, così mantenendo efficacia alla determinazione difensiva di cristallizzare al momento della richiesta del rito gli elementi di prova. È poi ovvio che la difesa non può invece dolersi del deposito intempestivo in giudizio, adducendo che, ove avesse conosciuto l'atto, avrebbe potuto operare scelte diverse, e magari richiedere il giudizio abbreviato. La determinazione di accedere al rito ordinario comporta fisiologicamente che il materiale probatorio d'accusa possa anche incrementarsi, evenienza questa evitabile soltanto in forza dell'insindacabile scelta difensiva per un rito "allo stato degli atti". 56 Va da sè, poi, che detta inutilizzabilità vige ai fini della valutazione dei presupposti per il rinvio a giudizio e non è operativa nel dibattimento, atteso che, come è ovvio, una volta che il rinvio a giudizio sia intervenuto, il controllo di tutti i dati probatori (preesistenti e comunicati, preesistenti e resi palesi solo in dibattimento, acquisiti ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., acquisti direttamente in dibattimento) è pieno perché avviene in contraddittorio e innanzi al giudice terzo. D'altra parte, nel caso di procedimento coinvolgente una pluralità di imputati, la regola fissata nell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. trova un temperamento, giusta il disposto dell'art. 130, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in considerazione dell'esigenza oggettiva di procedere alla separazione dei processi e dunque in relazione all'esistenza di diversi e differenziati profili di indagine, implicanti corrispondenti scelte differenziate da parte della parte pubblica, o di possibili esigenze di mantenere secretati determinati atti in relazione a posizioni non ancora sufficientemente esplorate, allo scopo di scongiurare pregiudizi per il successivo corso delle investigazioni. Fermo restando che l'incompleta discovery degli atti può esporre l'inquirente al rischio che il materiale trasmesso in allegato alla richiesta ex art. 416 cod. proc. pen., in quanto frutto di una cernita di un più ampio compendio, sia poi stimato dal Giudice dell'udienza preliminare insufficiente a sostenere l'accusa in giudizio, stante l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi. Nel caso in esame è lo stesso ricorso a dare indirettamente atto, nella ricostruita sequenza, del fatto che la lamentata incompleta ostensione non era ingiustificata o frutto di arbitraria selezione О di parcellizzazione delle intercettazioni, laddove evidenzia che il deposito del materiale era stato comunicato all'udienza del 22.6.2012, nella stessa data in cui, nel procedimento c.d. Falsa Politica, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare che aveva utilizzato le risultanze tecniche di cui si discute. Va, comunque, rilevato, che la sentenza impugnata ha ricondotto il titolo della relativa acquisizione probatoria all'esercizio del potere discrezionale del giudice di integrare d'ufficio le risultanze dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., potere che può essere esercitato anche prima che sia terminata l'acquisizione delle prove indicate dalle parti (Sez. 3 n. 45931 del 9/10/2014, Rv. 260871; Sez. 5 n. 26163 dell'11/05/2010, Rv. 247896) e che può legittimamente riguardare anche le prove di cui le parti avrebbero potuto chiedere tempestivamente l'ammissione (Sez. Un. n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907), così come anche i mezzi di prova preesistenti ma legittimamente non trasmessi e resi conoscibili nei tempi previsti dagli artt. 415-bis, 416 e 493. 57 In conclusione, devono ritenersi insussistenti le lamentate violazioni di legge e infondata la riproposta questione di inutilizzabilità prospettata dal ricorrente.
3.2 Il secondo motivo - con cui si deduce la violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., nonché dell'art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, perché i decreti di intercettazione nr. 1034/07, 506/08, 428/08 emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero hanno superato il limite di 15 giorni previsto dall'art. 267 comma 3 cod. proc. pen., con la conseguenza che sarebbero inutilizzabili i risultati delle intercettazioni captate oltre il quindicesimo giorno dal loro inizio, è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente interpretato le disposizioni applicate, ponendo in luce che il termine ordinario di 15 giorni previsto dall'art. 267 cod. proc. pen., comma 3, in relazione alla durata massima delle operazioni di intercettazione, disposte con decreto del pubblico ministero, è derogabile nei processi di criminalità organizzata. Tanto si desume chiaramente dalla lettera del D.L. n. 152 del 1991, art. 13, che reca, al comma 1, una deroga espressa all'intera disciplina delle intercettazioni prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. («In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura penale...), e, dunque, anche al comma 3 di tale articolo, che fissa il limite temporale di 15 giorni per le intercettazioni autorizzate dal giudice per le indagini preliminari o disposte, in via d'urgenza, dal pubblico ministero, prorogabile per periodi successivi di quindici giorni. La portata generale di tale deroga trova conferma nel successivo comma 2, il quale prevede che «Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero;
in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale.» Tale disposizione fissa i termini di durata delle intercettazioni e delle relative proroghe per tutte le intercettazioni disposte ai sensi del precedente comma 1, ivi comprese quelle disposte o prorogate in via di urgenza dal pubblico ministero e, quanto alla proroga, detta una disciplina del tutto autonoma rispetto a quella dell'art. 267 cod. proc. pen., perché prevede che ad essa possa provvedere, in caso d'urgenza, direttamente il pubblico ministero. Il rinvio all'art. 267 cod. proc. pen., comma 2, riguarda ovviamente l'obbligo di convalida, ma non la durata del termine della proroga, che rimane quello speciale fissato dall'art. 13 citato, cioè venti giorni. 58 M Tale stato della normativa di settore è compendiato nel principio, enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le operazioni di intercettazione disposte dal pubblico ministero in via d'urgenza, nel corso delle indagini per delitti di criminalità organizzata, hanno la durata massima di quaranta giorni e, per i periodi di proroga, la durata di venti giorni (tra le molte: Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, Iaria, Rv. 244873; Sez. 2, n. 46767 del 20/11/2008, Crea, Rv. 242804; Sez. 6, n. 5655 del 07/03/1997, Ferraro, Rv. 209312). Nemmeno può affermarsi, come vorrebbe il ricorrente, che sulla questione della durata delle operazioni di intercettazione, che qui interessa, sia riscontrabile un contrasto di giurisprudenza. Invero, l'orientamento interpretativo uniforme è nel senso sopra indicato, mentre la sentenza numero 43971 del 2005, citata dai difensori, non contiene la affermazione e la motivazione di un diverso principio sul tema della durata delle intercettazioni disposte dal pubblico ministero. In tale sentenza, infatti, i giudici si sono limitati a prendere atto del principio di diritto formulato, in precedenza, nello stesso procedimento, con sentenza di annullamento della Cassazione del 19 novembre 2004, preoccupandosi soltanto di verificare che a quello fosse stata data esecuzione in sede di rinvio, come il codice di rito impone. Quanto alla sentenza del 19 novembre 2004 n. 2017, poi, deve notarsi che il principio da essa formulato è consistito effettivamente nella affermazione che la deroga prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, in tema di iniziale fissazione della durata delle intercettazioni disposte nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (fino a quaranta giorni), è prevista esplicitamente dalla legge soltanto in relazione ai poteri autorizzativi esercitati dal g.i.p e non anche dal p.m. che agisca in via di urgenza. Si tratta, tuttavia, di una affermazione non condivisibile perché non in linea con il dettato normativo e non coltivata neppure da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. Infatti, il potere di fissazione della durata delle operazioni di intercettazione, previamente autorizzate, salvo il caso di urgenza in cui il G.I.P. decide sulla convalida entro 48 ore dal decreto del P.M., è rimesso, dall'art. 267 cod. proc. pen., comma 3 e dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, che ne ricalca lo schema, al pubblico ministero, cui compete indicare modalità e durata delle operazioni entro il limite temporale previsto dalla legge. In tema di proroga, tuttavia, la medesima norma attribuisce al Giudice per le indagini preliminari la valutazione e la decisione sulla necessità di comprimere per un ulteriore termine la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, sicché, intervenuto il decreto di proroga del giudice, non è richiesto alcun ulteriore provvedimento del pubblico ministero dispositivo dell'intercettazione (Sez. 6, n. 59 11682 del 18/11/2010, PG in proc. Puddu, Rv. 249724, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, le modalità e la durata delle operazioni, previamente autorizzate, sono rimesse al P.M., salva la possibilità di proroga del termine da parte del giudice, che solo in tale specifica ipotesi indica l'ulteriore periodo di protrazione dell'attività di ricerca della prova;
Sez. 2, n. 6365 del 04/04/1996, Berti, Rv. 205376; Sez. 6, n. 1592 del 27/04/1998, Sinesi, Rv. 210919; Rv. 209312 citata). Se ne deve inferire, dunque, che non vi è alcuna insuperabile ragione, sintattica o sistematica, per sostenere che il potere di fissare la durata delle intercettazioni fino a quaranta giorni, nei processi di criminalità organizzata, su iniziale decreto autorizzativo emesso dal g.i.p. o, in via di urgenza dal p.m., spetti al primo e non piuttosto al medesimo pubblico ministero secondo lo schema operativo fissato, in via generale, dall'art. 267 cod. proc. pen.. 3.3 Non diversa sorte merita la censura, con cui genericamente si contesta motivazione contenuta nei decreti di proroga delle operazioni di la intercettazione di cui ai Rit. nr. 1023/07, 506/089, 428/08, asseritamente affidata a mere clausole di stile, redatta su moduli prestampati che rinviano alla richiesta del pubblico ministero o alle note della polizia giudiziaria, via via accluse, senza nessuna reale indicazione di elementi concreti giustificativi dell'adozione dei provvedimenti. Giova ribadire che il motivo di ricorso con cui si lamenta l'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni eseguite può essere esaminato dalla Corte di cassazione solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegua l'inutilizzabilità della prova) sia specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che pur trattandosi di - motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento l'applicazione di tale principio - presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga non solo specificamente indicato l'atto viziato, ma anche che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità della Corte (Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535), incombendo altrimenti anche un onere di allegazione (nel senso di materiale produzione) della risultanza, positiva o negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329). E poiché il ricorrente, pur indicando gli estremi dei provvedimenti in tesi viziati, né li allega, unitamente agli atti da essi richiamati, né precisa dove tali decreti si trovino, il motivo è inammissibile per genericità. 600 0 Il motivo è inammissibile anche per altro profilo. È arresto pacifico che, in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte indicare specificamente non solo l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, ma anche la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416; Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, NI, Rv. 266774). Mentre la difesa non ha indicato quale sia il contenuto delle specifiche intercettazioni coinvolte dalla eccezione, né la loro incidenza sul perimetro cognitivo generale del compendio probatorio, sicché risulta inibito il preliminare giudizio sulla rilevanza della questione.
3.4 motivi quarto e quinto possono essere congiuntamente esaminati.
3.4.1 Quanto alla eccepita parziale inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore CO GI per mancata audizione del teste di riferimento, NI MA, la censura è manifestamente infondata e dunque inammissibile ai sensi del precetto di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Per disattenderla è sufficiente rammentare che "in tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte presupposto dell'eventuale inutilizzabilità della testimonianza stessa ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 3 - finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa;
e ciò perché la disposizione di cui al predetto art. 195 c.p.p., comma 1, come si deduce dal suo tenore letterale, è all'evidenza ispirata alla ratio di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali" (Sez. 6, n. 761 del 10/10/2006, Randazzo, Rv. 235599; Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco e altri, Rv. 257238). Il collaboratore CO è stato esaminato all'udienza del 24.2.2014, mentre, per come riferisce lo stesso ricorrente, la richiesta è stata avanzata solo all'udienza del 28.4.2014. 3.4.2 Il quinto motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. con riferimento alla deposizione dell'ispettore SO, è generico e manifestamente infondato. I giudici territoriali hanno, infatti, evidenziato, nel motivare il rigetto dell'eccezione, che il teste SO si era limitato a riferire sinteticamante informazioni promananti dagli organi collaterali canadesi sul conto di FI LO e di GA RI, sottoposti ad attività di osservazione nell'ambito di indagini condotte su contesti criminali organizzati collegati al gioco di azzardo. 61 Tali sintetiche e preliminari precisazioni, di cui non v'era traccia nella motivazione della sentenza gravata, avevano costituito l'incipit della deposizione, avente ad oggetto l'attività di investigazione direttamente condotta dalla polizia giudiziaria italiana. La trama di relazioni e di condivisione di interessi mafiosi era stata invece ricostruita attraverso la viva voce degli imputati, diretti locutori dei dialoghi intercettati.
3.5 Le doglianze espresse con il vasto e articolato sesto motivo di impugnazione, depurato dagli accenti di mero segno fattuale e dalla sostanziale riproduzione dei motivi di appello che lo permeano, non hanno pregio, perché enunciano proposizioni valutative affatto distoniche rispetto alla decisione impugnata che, attraverso un percorso valutativo lineare e giuridicamente corretto, ha esposto gli elementi che corroborano il solido quadro probatorio asseverante la partecipazione associativa dell'imputato con un ruolo di sicuro rilievo operativo e funzionale, che lo vede agire quale referente dei vertici della cosca ed esponente della 'ndrina di NI . La sentenza non ricorre ad alcuna presunzione dimostrativa ne' a pretesi automatismi probatori nella diffusa e meticolosa analisi della posizione processuale dell'imputato, di cui pone in luce condotte ed eloquenti interlocuzioni che trovano una giustificazione soltanto nel quadro di una piena e consapevole partecipazione alla vita e alle attività illecite del gruppo criminale. Contriaramente a quanto si assume nel ricorso, la decisione ha incentrato il proprio vaglio esattamente sui rilievi critici articolati con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado e ne ha dimostrato per intero la inconducenza e fragilità alla stregua di un dettagliato esame delle risultanze processuali interamente ripercorse. E ha avuto buon gioco a disaggregare le censure "suggestive ma infondate" del prevenuto, facendo leva su oggettivi dati dimostrativi della sua piena adesione operativa al sodalizio, costituiti (al di là delle indicazioni provenienti dai collaboratori di giustizia) dalle captazioni che lo riguardano da vicino e che ne conclamano il ruolo verticistico.
3.5.1 Nessun serio rilievo è formulato dal ricorso per contraddire, ad esempio, le rilevanti conversazioni avvenute tra TI BE, AL NI, AS DO, AS IR (tutti condannati in via definitiva per il reato associativo nel troncone del presente procedimento definito con il rito abbreviato), il cui contenuto reca un'esplicita prova dell'avanzamento gerarchico del ricorrente, all'interno della cosca sidernese, rispetto al ruolo svolto sino all'anno 1992 di componente del gruppo di fuoco del sodalizio, addetto al controllo armato del territorio e particolarmente attivo nella guerra di mafia tra i SS e i CO, come definitivamente sancito nel processo "ER Group of Crime". 625 2 E' a UM RI che TI BE si sente in dovere di rispondere della sua qualità di 'ndranghetista e al quale indirizza la richiesta di sostenerlo nelle sue aspirazioni di avanzamento criminale all'interno della consorteria, di liberargli il posto auspicato tra le file dei suoi adepti e di sponsorizzarlo presso RE HE, all'epoca detentore di una carica che gli conferiva uno specifico potere valutativo (conv. n. 341 del 16.3.2008); -la severità dei giudizi del ricorrente è ben nota allo TI che lamenta di sentirsi costantemente sotto esame, ma apprezzata da AS IR come una rara dote, tipica dell'uomo che "si è fatto da solo", "asciutto di complimenti e severo con tutti i sodali" (conv. n. 25 del 20.3.2008); - giudizio quello formulato dal AS che trova diretto riscontro nella conversazione n. 2029 del 22.12.2008 tra UM e AL NT '62, nel cui contesto il primo stima ingiustificate le ambizioni dello TI e le sue pretese di avanzamenti non conquistati sul campo attraverso la dura gavetta 'dranghetista; -che tutti i locutori abbiano un obbligo di rendiconto verso il UM, sotto il cui giudizio sono chiamati ad operare, emerge ancora dalla conversazione n. 1981 del 18.6.2008, nel cui contesto è AS DO ad elogiare le doti di capo dell'imputato che può accordare o togliere la fiducia ai sodali, ma che nè la nega né la revoca a chi serba condotte "pulite" e lineari. Sicché logica ed aderente ai dati processuali è la motivazione della Corte di appello (e in precedenza della stessa sentenza del Tribunale) che ha sgombrato il campo dalle pretese incongruenze o contraddizioni, replicate con l'odierno ricorso, attraverso la rinnovata e autonoma lettura delle captazioni che non consentono perplessità sullo stabile inserimento dell'imputato nel sodalizio facente capo ai SS con il ruolo di direzione di un gruppo di accoliti, dei quali vigila severamente l'operato, pretendendo il rispetto dei codici comportamentali mafiosi, della solidarietà tra sodali, delle regole di sottomissione al volere dei capi, non mancando di rintuzzarne le aspirazioni ad avanzamenti non meritati. Mentre il ricorso, sottacendo i chiari esiti dei dialoghi testè esaminati, del tutto pretermessi, inutilmente (oltre che incautamente, chè anche sotto tale profilo le risposte fornite dalla Corte di merito sono appaganti, logiche e coerenti) indugia sulla conversazione n. 340 del 16.3.2008, contestando che i responsabili di ER, indicati dallo TI nei tre 'Nto, il RO (RE HE) e il RA", siano da identificarsi in NT AL e RA UM e non, secondo l'alternativa esegetica lettura condotta dalla difesa, in SS NT '25 e nel figlio di questi, SS SC detto lo Scelto. Peraltro, proprio in riferimento alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, è indispensabile sottolineare che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni 63 costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. E' possibile, quindi, prospettare in sede di legittimità un'interpretazione del significato di un dialogo intercettato diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un concreto travisamento della prova ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne indichi il contenuto in modo testualmente difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile. Situazioni, entrambe, non ravvisabili, quando si consideri che il ricorso non deduce alcun reale travisamento della prova, tale dovendosi ritenere solamente l'errore revocatorio sul significante e soltanto esso;
e nemmeno indica nessuna illogicità evidente desumibile dal testo della sentenza impugnata. La censura, fondata al contrario su una lettura esegetica alternativa a quella condotta dalla decisione, risulta rivolta non già a sottoporre al giudice di legittimità l'esistenza di un errore sul significante, bensì a sollecitare una diversa valutazione del risultato probatorio ovvero del significato della prova esaminata, estrapolando da essa singoli passaggi che si assumono capaci di supportare una diversa interpretazione;
dunque, inammissibilmente sollecita un impossibile sindacato di legittimità sul fatto.
3.5.2 In nessun enunciato assertivo incorre, poi, la motivazione nell'esame della conversazione n. 2138 del 10.8.2009 (della quale la difesa trascrive un ampio stralcio) e nemmeno è ravvisabile alcuna manifesta illogicità laddove i giudici di appello, in adesione al giudizio formulato dal primo decidente, hanno stimato depistante e pretestuosa l'analisi dei dialoghi tra il ST e gli interlocutori NI o UZ, di stanza in Canada, ai quali il primo aveva comunicato, "con tecnica casuale e passando rapidamente dal passato al presente, la geografia delle locali sidernesi, anche in termini di storia della 'ndrangheta, per metterli a conoscenza di quanto accaduto rispetto alle locali canadesi, ma senza citare necessariamente tutti i suoi alter ego o affiliati contemporanei o passati, senza cioè pretese di esaustività rispondendo alle esigenze pratiche di conoscenza rappresentategli dai suoi interlocutori, che già potevano essere pacificamente a conoscenza del ruolo e del risalente apporto operativo del UM, tanto da non necessitare di chiarimenti in proposito" (v. sentenza di primo grado Le 'ndrine di ER p. 114 e ss.). Del resto, è bastevole raffrontare il composito e variegato organigramma della cosca, come delineato dal complesso compendio probatorio esaminato dalle decisioni di merito e quello definitivamente accertato nelle sentenze acquisite agli atti, per avere contezza della inconsistenza dell'obiezione difensiva che, al contrario, stimando esaustivi i riferimenti soggettivi contenuti nei segnalati contesti 64 dialogici e discorsivi, nei quali nessuna menzione è fatta dell'imputato, ne annota "l'indiscusso effetto dirompente per la logica accusatoria", per essere oggettivamente indicativi dell'esatta e matematica perimetrazione soggettiva delle 'ndrine.
3.5.3 Non è inopportuno, poi, annotare come l'intero motivo, in parte qua (la sua stessa trama argomerntativa ne dà evidente contezza), sia articolato attraverso una disamina scompositiva, parcellare e di intero segno fattuale delle risultanze probatorie, in aperta violazione dei canoni valutativi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. che infondatamente assume violati dalla decisione. Del tutto correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno conferito scarso o nullo rilievo alle deduzioni volte a valorizzare l'assenza del UM, asseritamente inspiegabile per il ruolo ricoperto, a una serie di summit di 'ndrangheta o di occasioni particolari, nei quali era stata registrata la presenza di autorevoli rappresentanti della 'ndrangheta unitaria, come emerso nel processo Crimine (tutti enumerati ancora una volta nell'odierno ricorso), di contro banalizzando, sino a prospettarlo quale mera riunione conviviale, organizzata per salutare l'amico FI CO nell'imminenza del suo rientro in Canada, il summit del Gourmet del 18.5.2010, evento perspicuamente stimato di "valenza probatoria non certo meno qualificante di quelli citati in chiave difensiva". Ed invero, da un lato, la disponibilità del capo cosca, SS GI, "a conciliare i suoi impegni di officiante di cerimonie 'ndranghetistiche con le limitazioni di movimento cui era soggetto UM RI a causa della notificazione del provvedimento della sorveglianza speciale, acconsentendo allo spostamento del summit del Gourmet", organizzato, appunto, per decidere la successione del sodale FI ES e condividere la scelta del nuovo candidato sindaco al comune di ER;
dall'altro lato, la provata partecipazione del UM (e dei suoi fedeli associati NT AL e GA RI) ad una riunione avente ad oggetto una faccenda di valenza strategica per l'associazione, per volere del ST e di MU EL riservata ai maggiori referenti della cosca di ER (il ST, MU, UM, RO, AL NT, FU NT cfr. progr. 15412 e 15413 del 15.5.2010-), sono stati logicamente apprezzati quali dati definitivamente consacranti il ruolo di vertice dell'imputato all'interno della cosca sidernese. UM, al pari degli altri capi clan di riferimento delle varie zone di ER, avrebbe garantito al candidato prescelto, in conformità agli impegni assunti in "adunanza plenaria", un numero di voti pari alla cerchia di riferimento, dando conto "della famiglia sua", assicurando cioè il voto dei propri adepti, "giovanotti, cugini, amici e forestieri", così come emerge dalle parole di MU EL e del ST nelle conversazioni (oggetto di ineccepibile ermeneusi) in cui i due locutori commentavano positivamente l'esito della 65 riunione, compiacendosi del risultato raggiunto e del patto elettorale al quale si erano vincolati i rappresentanti delle varie contrade. Il riferimento a "voti" e "movimenti" dei soggetti menzionati (SS NT '25, SS SC '83, SS SC lo Scelto, RO) emergeva a tratti anche nelle antecedenti conversazioni progr. 8869 e 8870 del 28.12.2009 registrate all'interno della lavanderia Ape Green tra SS GI e il UM, riconosciuto in uscita dagli agenti operanti (oltre che immortalato dalle videoriprese), che lo avevano visto allontanarsi con altro soggetto sconosciuto a bordo della propria autovettura. Anche su tale dato fattuale, peraltro né dirimente né decisivo alla luce del composito quadro probatorio analizzato nelle decisioni, il ricorso lungamente si sofferma, riproponendo critiche alle quali la Corte di appello ha fornito risposte inappuntabili, osservando, da un lato, come fosse a dir poco singolare ritenere che il UM, con persona di sua fiducia, si fosse recato non presso la lavanderia del ST, ma presso il vicino esercizio commerciale "Passa Parola" per l'acquisto di pentole o di arredi da esterno;
dall'altro, motivatamente negando validità scientifica alle deduzioni del consulente di parte ing. Lupis ("utilizzato a piene mani dalle difese degli appellanti per approfondimenti scientifici ad ampio raggio e passando dai campi più disparati, dalle perizie foniche e trascrittive alle ricognizioni di luoghi e ambienti"), che aveva negato validità al rinoscimento dal vivo del UM operato dalla P.G., opponendo lo scarso livello delle immagini videoriprese, mentre, a tacer d'altro, il solo "confronto volgare tra i fotogrammi del UM e la sua foto non lasciavano perplessità di fondo", ovvero negando la riconducibilità della voce degli interlocutori del ST a quella dell'imputato, viceversa riconosciuta con assoluta certezza dagli operanti che " già da anni ascoltavano ed intercettavano il UM in ogni sua espressione telefonica e ambientale presso gli ambienti ed utenze allo stesso riferibili"; annotando in chiusura come nessun valore fosse poi da attribuirsi alla lieve discordanza di orario nelle due registrazioni (quella audio dell'ambientale all'interno della Ape Green e quella di videosorveglianza al suo esterno), essendo spessissimo gli orari dei dispositivi tecnici tra loro sfasati anche più di qualche minuto. Risposte, tutte, puntuali e non manifestamente illogiche, dalle quali il ricorrente semplicemente dissente, senza nemmeno peritarsi di precisare se e in quale misura l'espunzione di tale risultanza possa inficiare la tenuta del quadro probatorio e determinare un ribaltamento della decisione.
3.5.4 Nessun appunto, infine, può essere mosso alla lettura fornita dai giudici di merito, e dalla Corte di appello in particolare, alle numerosissime intercettazioni (tutte partitamente esaminte con doviziosa acribia e senza travisamenti cognitivi di sorta, neppure sostanzialmente denunziati), alla luce 66 delle quali è stata ricostruita la c.d. vicenda canadese. Non spetta certo a questa Corte ricostruire il senso e il contenuto di quelle interlocuzioni, ma solo verificare la logicità e l'intrinseca coerenza del percorso seguito dai giudici di merito nell'apprezzamento del risultato. E sotto tale aspetto il discorso giustificativo della decisione è assolutamente privo di mende logiche, laddove considera la vicenda "un aggiustamento tra mafiosi" dei dissidi interni e delle fibrillazioni innescate dall'acquisto di un bar a Toronto da parte di NI DO, spalleggiato nell'operazione -basata su interessi economici collegati alla ripartizione dei guadagni del bussiness del gioco di azzardo- dall'associato di rango AL, senza peritarsi di interpellare e consigliarsi con i fratelli FI CO e LO, storiche presenze sidernesi in quel paese, così sconvolgendo gli equilibri della criminalità organizzata locale e scompaginando il tavolo delle trattative, al quale i sidernesi avevano da tempo acquisitito il diritto di sedere nel rispetto delle regole territoriali del luogo e delle logiche spartitorie per zone, e ponendo in discussione la proverbiale unitarietà della 'ndrangheta calabrese, qualità unanimamente riconosciuta dagli esponenti delle altre organizzaziioni criminali. E il UM, "nelle abilità diplomatiche manifestate nella gestione della problematica insorta in Canada", plastica espressione "della sua metamorfosi...da comandante degli adepti impiegati dalla cosca nel controllo armato del territorio di ER durante la guerra contro i CO, a figura di vertice dell'associazione sidernese", vigila sull'operato degli accoliti, ne ascolta le ragioni, ne media i conflitti, li guida, "si tiene buona l'articolazione canadese", ascoltando lo sfogo di FI, ma ribadisce il rispetto dovuto a un fedelissimo sodale quale NT AL;
rievoca l'agire sinergico che aveva sempre contraddistinto l'operato di tutti, la fratellanza criminale che li lega ("questi sono fratelli miei e io muoio un domani con loro"); ricorda, infine, ai sodali, che la "linea nostra è unica e sola", richiamandoli alla compattezza del gruppo, al "camminare insieme" senza smarrire gli orizzonti associativi, al rispetto delle dinamiche legate agli interessi della cosca, ad evitare diatribe interne, elusive delle ferree regole solidaristiche, al recupero insomma del "bene comune", che ridonda a vantaggio di tutti, consentendo a ciascuno "di gestirsi una cosa bella e pulita" e alla famiglia mafiosa nel suo complesso di manovrare, indistubata, il potere 'ndranghetista a ER così come oltreoceano. A fronte di una disamina delle conversazioni nella loro stretta sequenza cronologica, condotta con logicità e nel rispetto dei contenuti fatti palesi dalle stesse espressioni utilizzate dai collocutori, le obiezioni difensive sono tutte orientate a proporne una lettura non indiziante, richiamando la natura solo familiare degli argomenti trattati tra congiunti, le finalità di protezione di interessi individuali e non già associativi, l'inconferenza, dunque, degli esiti intercettativi, ma così incorrendo in un inammissibile sconfinamento 67 14 nel fatto, giacché il ricorso spende inutili quanto infruttuosi tentativi di confutazione degli approdi valutativi, senza svolgere nessuna reale critica al percorso argomentativo che li sorregge.
3.5.5 Ed allora, aderente, anzi imposto dalle concrete risultanze di causa, oltre che in linea con gli insegnamenti di questa Corte regolatrice, è l'inquadramento della condotta associativa dell'imputato operato dai giudici di merito:" responsabile di un gruppo di accoliti ed in questa veste chiamato ad esserne il reggente, il compositore delle controversie e l'interlocutore- intermediario tra il suo gruppo e le sfere più alte dell'organizzazione...Egli, grazie ai meriti acquistati sul territorio e poi con gli anni di carcerazione sofferti in forza della sua appartenenza alla cosca, rientrato nel territorio di attribuzione del sodalizio ha conquistato via via maggiore fiducia e meriti agli occhi dei maggiorenti del gruppo, al punto da costituire il referente della contrada NI... un punto di riferimento per i sodali ...al punto da saperne recepire le lamentele e comporre i conflitti...Nonostante i rapporti privilegiati di amicizia o di affintà i suoi uomini sanno di dovergli rendere conto e gli incontri con il ST, SS GI cl. 47, oltre che la cura con la quale quest'ultimo si adopera per www consentirgli di essere presente al pranzo del Gourmet, confermano come egli eserciti di fatto funzioni apicali e di raccordo tra i massimi vertici del sodalizio ed i semplici partecipi o gli associati di vecchia data e con compiti qualificati, come quelli che a lui rispondono. In questo senso risulta integrato il requisito... che vuole il UM investito in concreto dell'esercizio di un potere "gestorio" e di "coordinamento" dei sodali". A fronte di tale soloida motivazione ancorata alle premesse fattuali dettagliatamente esaminate, gli argomenti censori, per lo più generici e di puro merito, cadono.
3.6 I settimo motivo è infondato per le ragioni esplicitate supra nelle considerazioni generali, §. 1.3, cui si rinvia.
3.7 Non assistiti da fondamento sono anche l'ottavo e il nono motivo di ricorso.
3.7.1 I rilievi in tema di recidiva non colgono nel segno. Con l'appello l'imputato aveva censurato l'aggravamento sanzionatorio apportato per la ritenuta recidiva infraquinquennale. Con il ricorso alla replicata doglianza si aggiunge quella che investe la recidiva specifica, esclusa dal Tribunale, ma indebitamente ritenuta dal Giudice d'appello. Ora, sebbene la decisione erroneamente menzioni anche la recidiva specifica, tale evidente refuso non ha comportato nessuna conseguenza nè sul carico sanzionatorio né sui termini di prescrizione. Quanto alla recidiva infraquinquennale la Corte di appello ha, poi, espressamente menzionato le precedenti condanne riportate dall'imputato 68 (ricettazione, evasione, bancarotta fraudolenta, detenzione illegale di armi, resistenza) e ha ritenuto giustificata e ragionevole la misura dell'aumento determinata dal Tribunale, tenuto conto della gravità del nuovo fatto criminale, indice di spinte delinquenziali rafforzate e radicalizzate nel tempo. La censura è, pertanto, manifestamente infondata (e nemmeno autosufficiente) sia laddove opina erroneamente applicata la recidiva infraquinquennale a fronte di un unico, disomogeneo e datato precedente penale, sia laddove denunzia il vizio di motivazione, pur a fronte delle corrette inferenze valutative enunciate nella decisione.
3.7.2 La ritenuta e applicata recidiva certamente incide sui termini di prescrizione del reato di cui al capo L di rubrica, non potendosi dubitare che quella infraquinquennale è circostanza aggravante ad effetto speciale, al pari di tutte le ipotesi di recidiva disciplinate dal secondo, terzo, quarto comma dell'art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664: "La recidiva che può determinare un aumento di pena superiore a un terzo è circostanza aggravante ad effetto speciale"). Tal che correttammente la Corte di merito ha indicato, ai sensi degli artt. 157, 160, ultimo comma, 162 comma 2, cod. pen., in anni tredici e mesi sei il termine necessario alla prescrizione del reato sub L), con decorrenza dal 9.1.2008 e scadenza al 9.7.2021. E ciò senza tener conto delle utili sospensioni intervenute nel giudizio di primo e di secondo grado per complessivi giorni 1075, mercè le quali, anche senza l'applicazione della recidiva, la prescrizione non è a tutt'oggi maturata. NI DO 4. Il primo motivo riposa su rilievi quanto meno infondati, al limite dell'inammissibilità perché tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito;
in parte generici e aspecifici in quanto reiterativi dei rilievi articolati in appello, rispetto ai quali la Corte distrettuale ha fornito puntuale risposta, senza che nel ricorso si riscontri una mirata critica alle argomentazioni spese. Le deduzioni con cui si sostiene che sarebbe stata violata la norma incriminatrice riguardano in realtà la motivazione. Non si censura infatti l'interpretazione della fattispecie astratta, bensì il contesto della giustificazione, laddove si è ritenuto che la fattispecie concreta ipotizzata poteva ritenersi dimostrata e realizzata in conformità alla fattispecie astratta. ΑΙ contrario di quanto sostenuto nell'impugnazione, la decisione ha dimostrato, con valutazioni aderenti a critica disamina del compendio conoscitivo acquisito al processo, la solidità del quadro indiziario delineatosi a carico del NI, desunto dalle conversazioni intercettate, trascritte nei brani di maggior 69 14 rilievo probatorio, che offrono lineare contezza della sua appartenenza al gruppo mafioso diretto con fermezza da UM RI.
4.1 La ricostruzione operata dai giudici di merito della c.d. vicenda canadese è, per vero, segno di una consolidata intraneità del ricorrente al fenomeno criminale di matrice 'ndranghetistica, non foss'altro che per l'interessamento e l'appoggio portato avanti con pervicace continuità da NT AL, vice del UM, nel sostenerne l'iniziativa economica (l'acquisto del bar), in aperto contrasto con i FI, in un settore nevralgico dell'attività associativa (la partecipazione agli utili del business del gioco di azzardo), e causa di contrasti e fibrillazioni interne, pazientemente e diplomaticamente ricomposte dal capo 'ndrina. Interessamento, scrivono i giudici di appello, che trova il suo antecedente logico e la sua scaturigine nel vincolo di solidarietà mafiosa che lega il AL ad un associato, quale è per l'appunto il NI. Tale il ricorrente è considerato anche da FI CO, che, nelle accese lamentele di cui è destinatario UM, pur spregiativamente annotando l'improntitudine criminale dell'imputato, il suo sentirsi e atteggiarsi -senza averne le basi- a boss di Toronto, stigmatizza l'operato non dell'estraneo ma dell'intraneo, criticandone veementemente il comportamento adottato in spregio alle regole spartitorie vigenti nel luogo e, vieppiù, la violazione delle regole interne al gruppo dei sidernesi, nel rispetto delle quali NI avrebbe dovuto informarsi preventivamente con i sodali della bontà economica dell'affare, "prendere consigli", ottenerne l'autorizzazione, uniformarsi agli interessi e alle decisioni assunte dai FI, piuttosto che metterli in cattiva luce "sulla piazza del gioco di azzardo gestito dagli americani con ampia fetta lasciata al controllo dei calabresi" e minarne la fama, faticosamente conquistata sul campo, ossia la tanto apprezzata unitarietà e compattezza del gruppo sidernese. Sempre FI CO si dichiara dispiaciuto dell'atteggiamento che, con il FR LO, è stato costretto ad assumere nei confronti del NI, comportamento dettato non certo dalla volontà di indebolire l'associato, ma imposto dalla situazione di difficoltà l'iniziativa, appoggiata da AL, aveva determinato, rappresentando una violazione degli accordi assunti al tavolo delle spartizioni, di cui i calabresi, in specie i FI, si sentivano onerati.
4.3 Le dure reprimende volte all'indirizzo del AL, reo di essersi schierato dalla parte del NI, al quale sosteneva che i FI avrebbero dovuto "dare più conto", erano giustificate dal fatto che il sodale nell'occasione avesse dato dimostrazione di aver perso l'orrizzonte associativo giacché, anziché riportare NI a più miti consigli, lo aveva difeso a spada tratta ("io con NI mi rispetto perché ci siamo cresciuti insieme"), schierandosi contro i FI, sebbene con costoro avesse condiviso la dura e risalente militanza 70 all'interno della compagine mafiosa ("gli abbiamo detto che NI non è come noi, che tu con noi ti sei cresciuto"). Con ragionamento ineccepibile sotto il profilo logico i giudici di merito hanno, dunque, motivato la differente ripartizione delle colpe attribuite da FI CO, direttamente proporzionale alla posizione di potere rivestita nel gruppo e al ruolo ricoperto nella gerarchia mafiosa: colpe incomparabilmente maggiori quelle del AL che, associato di rango e vice del UM, aveva caparbiamente aderito alla battaglia rivendicativa del NI, lasciandosi condizionare dalle prospettazioni di un sottordinato, senza assumere, come avrebbe dovuto, la posizione di arbitro tra i contendenti del medesimo gruppo, dando voce ad entrambi e sforzandosi di comprendere da quale parte fosse il torto o la ragione;
critica indirettamente rivolta anche al UM, sollecitato ad accordargli la fiducia di sempre e a non lasciarsi condizionare dai discorsi dell'uno o dell'altro. Del resto, annotano ancora i giudici di appello, la compattezza del gruppo è ribadita con fermezza dallo stesso UM ("qua, le cose erano e sono apposto..."), il quale non dubita della lealtà associativa del AL, ma neppure di quella del NI, bollato come "spurio" solo per la sua inclinazione a creare disguidi (come insegnavano i contrasti insorti in passato con i PI cognati di SS GI- che lo avevano estromesso dalla gestione di affari comuni), ma che avrebbe richiamato all'ordine e al rispetto della linea portata avanti dall'associazione, rintuzzandone le velleità ("come viene lo prendo io, se vuole ragionare, altrimenti và a vedere cosa c. deve fare, se vuole ragionare devono *** capire che la linea nostra è unica e sola"), nella certezza che egli avrebbe subito senza AT ("gli dico Mi vedi che noi ci vogliamo bene come fratelli siamo cresciuti insieme questo e quest'altro potresti fare a meno di farlo e ti ... potresti comportare diversamente"), così dimostrandosi infastidito, nelle interlocuzioni riservate intrattenute con AL, non per l'iniziativa in sé della quale il NI lo aveva sin dall'inizio messo al corrente ("si però lui, vedi che NI mi ha detto io me fotto di loro io non gli vado a chiedere niente, a me lo ha sempre detto"), ma per il modo scelto per condurre in porto l'operazione.
4.4 Dalle risultanze dialogiche passate in rassegna la Corte di merito ha pertanto inferito, in coerenza, non solo la presenza di vincoli gerarchici, tipicamente propri della struttura associativa di matrice mafiosa, rispetto ai quali l'imputato assume una posizione di sostanziale subordinazione, ma anche la sussistenza di cointeressenze con altri sodali che non hanno altra chiave di lettura se non quella dell'intraneità partecipativa. Tanto ha dedotto da diverse conversazioni, sulle quali il ricorso tace;
in particolare quella del 24.7.2008 tra NI, AL e UM, nel cui contesto il primo lamentava la mancata 71 19 ricezione della somma di 53.000 dollari che AL e i FI, nonostante gli accordi assunti, avevano deciso di destinare diversamente, senza interpellarlo, benché l'importo non sarebbe rimasto nell'intera disponibilità di NI, ma sarebbe stato in parte destinato agli "amici" ("se in caso si sparge la voce che mi avete dato qualcosa, che me lo dici che gli devo dare metà agli amici, che quelli che sono vicini a me gli do sempre la metà..."); e adduceva diversi esempi della inaffidabilità di FI CO, il quale, in un'occasione, dopo avergli prestato l'importo di 2.000 euro, ne aveva preteso la restituzione oggi per domani, costringendolo a ricorrere a un prestito e ciò benché NI vantasse un credito di 36.000 euro;
ovvero, in un'altra occasione, nella quale avrebbe dovuto consegnargli dieci milioni di lire, aveva avuto il coraggio di sostenere di averglieli già mandati tramite tale Davide. Frizioni, incomprensioni, soperchierie che inducevano l'imputato ad annotare amaramente come i FI fossero gli unici "cristiani", con cui non era riuscito ad instaurare un rapporto di fiducia ("io gli ho detto solo una cosa che nella mia vita due cristiani io ho incontrato che non hanno fiducia in me, lui qua (FI CO) e suo FR là (FI LO)...nella mia vita a quarantatre anni") e che assumono rilievo, nell'ottica chiaramente coerente alle prospettazioni accusatorie, siccome indicative dell'esistenza di non occasionali, e anzi risalenti, rapporti di dare-avere, dei quali l'imputato discuteva con il capo 'ndrina, rammaricandosi del trattamento riservatogli, pur avendo puntualmente osservato gli impegni solidaristici assunti con "gli amici", non da ultimo con GA RI, prossimo alla scarcerazione, al quale aveva immancabilmente corrisposto la contribuzione mensile ("... io gli sto dando soldi a lui e a RI ogni mese ... da come abbiamo iniziato quella volta, io la colpa che ho rallentato questo mese").
4.5 L'impugnazione non evidenzia, dunque, effettivi momenti logici per svilire il tenore inequivoco e il portato indiziario del dato captato che delinea condotte e contegni sintomatici dell'intraneità contestata;
momenti di contatto con i vertici del gruppo non altrimenti giustificati se non da un ruolo consolidato all'interno della cosca. Così tralascia di contestare con adeguata puntualità anche il rilievo attribuito in sentenza all'inserimento del NI nelle "manovre" poste in essere da SS GI per l'elezione del nuovo sindaco di ER. Il ricorso è completamente silente sulla conversazione n. 9873 del 18.1.2010, nel corso della quale è lo stesso ST a dare atto delle interlocuzioni direttamente avute con NI che punta su un canditato diverso da quello da lui prescelto, sponsorizzando il cugino CA DO ("c'è MI GI che viene e si spara a caglia con questi cazzi di cugini che non servono a niente..."). Anche tale dato a ben vedere è segno di una consolidata intraneità e dei rapporti correnti 72 con il vertice della cosca, in quel frangente impegnato ad un'analisi meticolosa della tipologia di consenso sui nomi dei successori del FI manifestata dai suoi adepti, "risultando fortemente sintomatico che tra gli uomini, evidentemente al suo gruppo criminale riferibili, di cui si preoccupa di capire l'orientamento vi è senz'altro il NI". Non è infatti in alcun modo precisato in ricorso a quale titolo NI avrebbe potuto perorare la candidatura del cugino direttamente con il capo cosca, mentre il suo ruolo subordinato e poco rilevante nell'economia della decisione rispetto ai responsabili di intere zone territoriali capaci di assicurare il consenso dei propri gruppi di riferimento (UM, AL, RE), dà ragione del giudizio tranciante formulato dal ST sul candidato proposto dal che doveva avere "la bontà di andarsi a coricare" (progr. 14143).
4.6 Il complessivo argomentare della Corte di merito, nella puntuale disamina del dato captato, copre l'intero insieme delle ragioni di doglianza espresse con l'appello, rendendone palesemente recessivo il portato, inconferente rispetto ad un quadro probatorio che staglia con la dovuta precisione i profili di responsabilità riferibili al NI e che smentisce tutti i profili difensivi segnalati, inutilmente reiterati in questa sede senza sminuire in alcun modo la correttezza della decisione adottata, giacché si articolano esclusivamente sul piano della dialettica, pretendendo di sollecitare diverse persuasioni.
4.7 Come s'è detto ai tentativi di contestare la lettura delle intercettazioni la sentenza impugnata ha adeguatamente replicato;
quanto alle dichiarazioni dei collaboranti non sono esse la fonte principale e nemmeno concorrente d'accusa, ma si pongono al più come mero e ultroneo elemento di riscontro dei contenuti dialogici, contraddistinti da autonoma idoneità dimostrativa, plausibilmente interpretati e pienamente convergenti.
4.8 Infondato appare anche il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il riferimento, pur breve, alla peculiare gravità del consesso associativo, con ramificazioni anche in Canada, del quale NI è provato partecipe rappresenta difatti un corretto richiamo ai parametri indicati nell'art.133 cod. pen., valevoli anche ai fini dell'art. 62 bis cod. pen., mentre la richiesta di comparazione con posizioni diverse, definite in separati procedimenti, non è in questa sede istitituibile.
4.9 Assistito da fondamento è, invece, l'ultimo motivo di ricorso. La Corte di appello ha ridotto la pena inflitta all'imputato da undici a dieci anni di reclusione, "in misura coincidente al minimo previsto per questo tipo di condotta", come testualmente affermato. Ma il minimo edittale per la partecipazione all'associazione armata è, ratione temporis, quello di anni nove di reclusione e la 73 пр Corte di appello non si è avveduta di applicare una pena da esso discosta. La correzione dell'evidente errore in cui è incorso il giudice di merito è operazione cui può procedere senza necessità di rinvio questa stessa Corte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. I) e dell'art. 621 cod. proc. pen., ultima parte. Di tal che la pena da infliggere al NI rimane fissata in anni nove di reclusione e la durata della libertà vigilata, fissata nel minimo ex art. 230 comma 1, n.1, cod. pen., va conseguentemente rideterminata in anni uno, ai sensi dell'art. 228, comma 5 cod. pen.. GA RI 5. Il ricorso non merita accoglimento per l'infondatezza delle delineate censure.
5.1 Il primo motivo, inframmezzato da pleonastici riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in realtà non prospetta elementi nuovi rispetto alle tesi difensive esposte con l'appello e nella sostanza si risolve nella rivalutazione di elementi probatori, che risultano logicamente apprezzati dalla Corte di secondo grado, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata ha adeguatamente valutato le circostanze critiche dedotte con l'atto di gravame, correttamente focalizzando l'attenzione sul pregresso contegno associativo dell'imputato preso in considerazione, per l'arco temporale a cavallo degli anni '80 e '90, dall'anteriore sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nel processo ER Group, basata sulle convergenti propalazioni accusatorie che lo additavano quale componente del gruppo di fuoco della cosca SS, attività condivisa con UM RI e con i fratelli FI CO e LO;
sul lungo periodo di latitanza trascorso dal 1998 al 2006 in Canada, mantenendo i contatti con i sidernesi nella sua stessa condizione, come reso palese dalle esternazioni di SS NT, l'avvocato, che nel colloquio con il FR GI (il mastro) del 22.11.2007, avanzava il sospetto che proprio RI, per le sue incaute condotte, avesse contribuito alla sua individuazione e conseguente cattura;
sulla conversazione del 17.8.2008, registrata nello stesso giorno della sua scarcerazione, durante il viaggio di ritorno da Teramo a ER, nel corso della quale UM, che già da tempo aveva ripreso il suo ruolo attivo nel sodalizio, avanzando nella scala gerarchica, si lasciava andare ad esternazioni entusiastiche sul predominio criminale e strategico dei sidernesi rispetto ai sanlucoti, agli africoti, ai platioti e ai natiloti, le cui doti erano certamente inferiori a quelle del gruppo di riferimento dei colloquianti. M 74 Come ben messo in rilievo dai giudici di appello dai predetti elementi, così come dalle convergenti indicazioni accusatorie dei collaboratori CO e OP, sicuramente riferibili a periodi antecedenti la subita carcerazione per espiazione pena, non potevano trarsi indici di certa conducenza accusatoria;
essi costituivano piuttosto l'humus sul quale si erano innestate le successive concludenti e inequivoche condotte dimostrative della perdurante partecipazione associativa dell'imputato. Indicazioni confermative provenienti, innanzitutto, dall'attività di mediazione direttamente spiegata nella composizione della frattura interna al gruppo, prodotta dalla vicenda dell'acquisto del bar a Toronto. È stato sottolineato come fosse chiaro che l'investimento economico effettuato senza la previa autorizzazione dei FI avesse compromesso l'unitarietà dei sidernesi come gruppo criminale operante in Canada, determinando pesanti interferenze nella gestione degli interessi economici illeciti coltivati in quel paese;
e come fosse altrettanto chiaro, dai lunghi dialoghi intercettati tra UM e FI CO, che GA, perfettamente a conoscenza dell'intera vicenda, della valenza e delle ricadute criminali dell'affare, interveniva attivamente nelle conversazioni, non da spettatore occasionale, da "invisibile passeggero" come egli stesso si era autodefinito, ma come soggetto direttamente interessato al superamento del conflitto interno, in nome della coesione del gruppo e dell'osservanza delle regole di 'ndrangheta; non mancando, da un lato, di blandire il cognato FI, esaltandone l'abilità strategica dimostrata nell'evitare che la crisi interna fosse foriera di più pesanti conseguenze nei rapporti e negli equilibri con le altre organizzazioni criminali locali;
dall'altro, non mancando di stigmatizzare il comportamento di FI LO nella sua interlocuzione con gli associati, mortificati attraverso la dazione di elemosine ma esclusi da ogni confronto dialettico. Mostrando, infine, aperta adesione alle considerazioni dello zio UM (non in quanto tale, ma quale vertice di contrada NI) e alle regole di condotta dal medesimo evocate, così finendo per suggerire, per la proficua gestione degli affari a ER così come a Toronto, di evitare il "farsi male apposta", di ricomporre le diatribe interne fondate sui singoli egoismi, "il tutto in nome di un bene comune che prescinde dai legami affettivi e che riguarda i pregressi e attuali legami delinquenziali tra i medesimi soggetti".
5.2 Ulteriore, decisivo elemento a sostegno della perduranza del vincolo associativo è stata ritenuta, poi, la partecipazione del GA al summit del Gourmet, incontro riservato ai maggiorenti delle diverse contrade, tenuti a rendere conto al capo cosca dell'agire dei gruppi dai medesimi diretti, e destinato a ratificarne la designazione del candidato sindaco, in nome della continuità del controllo mafioso della cosa pubblica. La partecipazione ad una 75 riunione riservata ai più fedeli referenti di SS GI e gli interessi ad essa sottesi confermano decisamente l'assunto accusatorio in punto di intraneità associativa, per essere il dato inequivocabilmente significativo di un legame criminale in atto e dell'affidamento e della fiducia riposta nel sodale dagli esponenti più significativi del gruppo.
5.3 La sentenza ha, dunque, esposto un corredo esplicativo logico e coerente con i dati probatori anche nella lettura delle emergenze dell'attività captativa, che ha interpretato in modo ineccepibile come dimostrative del perdurante legame associativo allo stesso gruppo, nelle cui file aveva già in passato attivamente militato. Di contro, il ricorso non svolge nessuna osservazione realmente pertinente ed efficace, ma si limita a contrapporre una lettura riduttiva, minimizzante e parcellare dei dati conoscitivi, coerentemente e inappuntabilmente apprezzati dai giudici di merito.
5.4 Per quanto riguarda i rilevi sul trattamento sanzionatorio essi sono infondati per le ragioni già esposte nel paragrafo 1.3 cui si rinvia.
5.5 Con riferimento, infine, alla memoria recante la data del 19.4.2018, a firma dell'avvocato Punturieri, l'inosservanza del termine di quindici giorni liberi per i deposito della stessa, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. per il procedimento in camera di consiglio, ma applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica (tra le molte: Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618), esime questa Corte dal prenderla in esame. Né va sottaciuto, peraltro, che essa introduce profili di doglianza (la violazione dell'art. 81 cod. pen.) non solo privi del carattere di specifica accessorietà al collegato motivo principale di impugnazione, concernente il trattamento sanzionatorio, ma allarga l'ambito del petitum introducendo censure nemmeno formalizzate nel giudizio di appello. FI ES 6. Il ricorso è nel suo complesso quanto meno infondato, non potendo essere mosso nessun appunto alla decisione impugnata che si distingue per la completezza e l'elevata persuasività dell'iter giustificativo che la sorregge e per le puntuali e specifiche risposte fornite a tutte le doglianze articolate con l'appello.
6.1 Manifestamente infondata è la censura relativa alla violazione dell'art.195, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e alla addotta inutilizzabilità della propalazione del collaboratore CO GI. Si tratta di questione sollevata per la prima volta con l'odierno ricorso, in quanto con l'appello (v.p. 310 della sentenza impugnata) la difesa aveva esclusivamente eccepito l'inutilizzabilità del narrato ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., sotto il profilo dell'inesistenza della fonte primaria indicata dal dichiarante;
mentre non risulta 76 affatto (e il ricorso non è autosufficiente sul punto) che la parte processuale si sia tempestivamente avvalsa del diritto di chiedere l'esame della fonte di riferimento. La sentenza impugnata ha d'altronde rilevato: "gioca sugli equivoci l'appello allorché allude alla fonte di conoscenze del CO GI, indicandola nel cognato del FI ES, tale SS CO (soggetto inesistente per non avere il FI alcun cognato di nome SS CO)", mentre in realtà "anche da una sommaria lettura delle dichiarazioni del CO emerge come egli avesse quotidiani rapporti con SS CO, cl. 50, figlio di SC, considerato il reggente della cosca SS alla morte di CR NT (...) lo stesso SS CO cl. 50, pure condannato all'ergastolo, oltre che definitivo per la sua partecipazione ad associazione di stampo mafioso".
6.2 Le ripetitive critiche mosse alla narrazione accusatoria del CO, additata come oggettivamente inaffidabile, mostrano semplicemente di ignorare le specifiche risposte fornite dalla Corte distrettuale (a pp. 330 e ss.) che, riportando per stralcio le dichiarazioni del collaboratore "per consentire l'esegesi diretta del suo dire", ha annotato la pretestuosità e l'infondatezza delle obiezioni difensive, evidenziando: a) che il propalante non aveva alluso all'omicidio di FI CO, padre del ricorrente, deceduto per cause naturali, ma all'omicidio di FI ZO, padre di CO e LO detti i Briganti e già capo della 'ndrina di NI;
b) che l'imprecisa indicazione dei vincoli parentali con SS CO non scalfiva l'attendibilità del loquente, alla luce del legame di affinità realmente esistente con SS GI, il mastro, la cui sorella si era unita in matrimonio con un FR dell'imputato, poi, deceduto;
c) inconsistente, se non labiale, appariva l'argomento con il quale si era stigmatizzata l'erronea attribuzione al FI del titolo di geometra in luogo di quello di ingegnere, laddove l'accostamento alla ben più nota qualità pubblica del IO ES (al quale il CO aveva inviato una lettera dal carcere per perorargli una battaglia contro il regime del 41 bis ord. pen.) rendeva insostenibile ogni ipotesi di assenza di conoscenza del soggetto.
6.3 Di contro, le chiare indicazioni del collaborante (la cui credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca sono state oggetto di rigoroso vaglio da parte dei giudici di merito) circa l'organico inserimento nella cosca SS dei fratelli FI ES e NT ben prima della morte del padre, definito un 'ndranghetista di vecchio stampo della IA, scrivono i giudici di appello, hanno trovato conferma nella sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (nel frattempo divenuta definitiva) pronunciata nei confronti di FI NT nel troncone del processo Crimine definito con il rito ordinario e, quanto all'odierno ricorrente, nelle "ampie e sicure conferme provenienti da 77 personaggi a vario titolo inseriti nella 'ndrangheta locale ed in quella "importata" al nord (...) che lo additano come esempio "raro" di 'ndranghetista affiliato e nondimeno politico "attivo" nelle varie competizioni elettorali". Bastando qui solo aggiungere che nell'economia della decisione il contributo propalatorio svolge un ruolo affatto secondario, l'ossatura dell'impianto accusatorio essendo viceversa rappresentata dalle captazioni ambientali di contenuto "autoevidente" e contraddistinte da autonoma capacità dimostrativa.
6.4 La Corte di appello ha più che adeguatamente motivato il diniego della rinnovazione dell'istruttoria, pur non essendo tenuta a darne specifica giustificazione. Mette conto rammentare, infatti, che la rinnovazione anche parziale della istruzione dibattimentale presenta carattere di eccezionalità e può disporsi solo nel caso in cui il giudice di appello ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, dovendo il giudice giustificare l'esercizio del potere discrezionale connesso al maturato convincimento della non decidibilità della regiudicanda allo stato degli atti, nel caso di rigetto la relativa motivazione può essere implicita nella stessa struttura argomentativa della decisione, evidenziante la sussistenza di elementi sufficienti per una idonea valutazione in punto di responsabilità dell'imputato. Inoltre, secondo l'insegnamento tradizionale di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite in una recente pronunzia (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936), la perizia non costituisce una prova in senso tecnico rimessa alla disponibilità delle parti, ma soltanto un ausilio integrativo delle conoscenze del giudice, la cui introduzione è rimessa alla sua valutazione discrezionale con l'unico limite di dare conto in modo logico ed esauriente delle ragioni della decisione. Per il suo carattere "neutro" e per il fatto di non consentire di preconizzare i suoi risultati come favorevoli ad una piuttosto che ad altra parte, essa non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.
6.5 Nemmeno giova al ricorrente invocare i principi interpretativi, espressi da questa Corte, in materia di prova scientifica e sui limiti al potere del giudice di esprimere giudizi in settori che pretendano il ricorso al sapere delle scienze ed alla tecnica, giacché la decisione ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha stimato immeritevoli di considerazione, e comunque ininfluenti ai fini della valutazione della prova, le osservazioni del consulente di parte. Il rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia trascrittiva della conversazione captata il 18 marzo 2010 all'interno del negozio di ortofrutta di GE Rosario, 78 nella parte in cui il FI era additato come "capo locale di ER", espressione di cui il tecnico di parte aveva viceversa negato l'ascolto, è stato diffusamente argomentato dalla Corte di merito che ha evidenziato: a) la completezza delle risposte fornite dal perito in sede di controesame, avendo il predetto ribadito di avere trascritto, nella pienezza del contraddittorio, quanto effettivamente ascoltato dopo la mera amplificazione del segnale e negando categoricamente di aver fatto ricorso ad una "interpretazione soggettiva" dei suoni;
b) le evidenti contraddizioni in cui era caduto il consulente di parte, giacché se la conversazione nel punto contestato era stata indicata come indecifrabile ovvero decriptabile in modo soggettivo, non poteva essere postulata come veritiera la trascrizione proposta dallo stesso consulente che pure aveva indicato non oggettivamente udibile l'eloquio nella parte considerata;
c) l'assenza di ulteriori contestazioni in ordine al dialogo sia nella sua trasposizione letterale sia nell'interpretazione offertane, aspetto questo- considerato dirimente giacché, al di là del tenore letterale dell'espressione "capo locale", il testo e il senso dell'intero dialogo ne confermavano la corretta esegesi condotta dai primi decidenti.
6.6 Infondate debbono reputarsi le critiche in tema di erronea conferma della responsabilità associativa mafiosa del ricorrente. Critiche per più versi generiche laddove si traducono nella trasposizione degli stessi motivi di appello, indeducibili quando delineano una rilettura e una reinterpretazione meramente fattuali delle fonti di prova apprezzate dalle due conformi decisioni, certamente non consentite in sede di legittimità, in special modo ove si ponga attenzione all'ampiezza descrittiva e alla giuridica correttezza dell'analisi che di dette fonti probatorie è stata compiuta in sede di merito. Motivi altresì privi di serio fondamento proprio alla stregua della lettura della sentenza di appello, che ha affrontato con rigore metodologico tutti i profili di censura esposti nel gravame dell'imputato, cui ha offerto esaurienti e logiche risposte.
6.7 Quanto alle prove della adesione al sodalizio mafioso, i giudici di appello hanno realizzato una prudente e logica valutazione delle captazioni di colloqui inter alios basata sulla verifica dell'inserimento nel gruppo criminoso dei soggetti colloquianti e sul contenuto obiettivo delle affermazioni rese nel corso delle conversazioni e hanno dimostrato con valutazioni lineari e coerenti- la solidità - del quadro indiziario delineatosi a carico del FI, valorizzando: -la citata conversazione n. 9873 del 18.1.2010 registrata a Genova, nel negozio di ortofrutta di GE DO (già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, quale elemento apicale del locale di Genova, in contatto con gli eponenti di spicco dell'organo di vertice denominato "Provincia"). Nel corso di un confronto sui meriti di un consigliere comunale di Alessandria, 79 candidato alle provinciali, GE, al suo interlocutore che evocava la regola di 'ndrangheta in base alla quale un affiliato non avrebbe dovuto svolgere attività politica, pur dando per scontata l'originaria esistenza di tale limitazione, precisava che doveva considerarsi ormai superata e portava l'esempio del sindaco di ER: partecipe della "società di ER" ed allo stesso tempo inserito nelle vicende politico-amministrative di quel comune. Ciò che contava, infatti, era che l'affiliato continuasse a comportarsi come tale, "da bravo amico" e "buon cristiano", usando la sua posizione in favore dell'associazione. Così ribadendo il concetto della "politica liberalizzata con prescrizioni" espresso chiaramente da SS GI nella conversazione del 21.5.2010, allorquando ricordava a MU EL come un tempo l'attività politica fosse preclusa agli affiliati, ma per la necessità delle cosche di "imprenditorializzare la mafia", la Provincia aveva deciso "di liberare la politica" e l'aveva fatto "liberalizzandola con prescrizioni", nel senso che agli associati era consentito partecipare alle competizioni politiche, ma a condizione di ottenere l'autorizzazione della cosca di appartenenza, mettersi a sua disposizione e, poi, "dare conto". Concetto nuovamente riaffermato nella conversazione n. 9873 del 18.1.2010, proprio a proposito del sindaco di ER, criticato aspramente dal capo cosca per non avere rispettato tali prescrizioni, cambiando schieramento politico senza averne ottenuto il permesso e mettendo "a tutti sotto i piedi"; la conversazione n. 340 del 16.3.2008 nel cui contesto TI BE e - NI preconizzavano un'imminente riunione delle famiglie per AL accordarsi sul candidato da sostenere alle elezioni politiche (individuato in ER CO), commentando negativamente il comportamento del FI che avrebbe fatto candidare la figlia, invisa agli associati a causa della sua relazione extraconiugale con un cognato del mastro. In particolare AL escludeva che avrebbe appoggiato tale candidatura, dicendosi pronto a rifiutare ogni tipo di allettamento ("per me neanche se mi dovrebbe dare 500 euro a voto oppure che prende impegni"), e prevedeva che anche i più strenui sostenitori ... del FI si sarebbero accordati sul nome del ER, la cui elezione alla camera avrebbe consentito a "S di avere il terreno libero per le regionali"; le conversazioni progr. 117, 1964, 8408 del 4.4.2007 (intercettate nell'ambito del procedimento c.d. Saggezza) nelle quali NO IC (condannato in via definitiva per associazione mafiosa quale componente del locale di Antonimina, oltre che capo consigliere di una struttura della stessa associazione denominata Corona) lo indicava come "sindaco buono" e "uomo di malavita", rampollo illustre del 'ndranghetista FI CO e membro "attivo" della famiglia SS, ammesso a partecipare alle riunioni di vertice del gruppo mafioso, come testimoniato dall'invito al matrimonio di 'drangheta di 80 EL EL e GI RB, recapitatogli direttamente da SS GI;
- la conversazione n. 996 del 14.4.2009 nel corso della quale il santista MU SC annoverava l'imputato tra gli otto- dieci sidernesi titolari della dote della santa, riconoscendogli un ruolo sovraodinato, in quanto egli si considerava un "santista inattivo", avendo scelto di collaborare con la società minore, mentre il sindaco era un "santista" attivo;
- i rapporti tra FI e i fratelli CA (AR, CO -capo locale di AN e OR) cugini della moglie, originari di Caulonia e condannati per associazione mafiosa, i primi due nel processo "Infinito" ed il terzo nel processo "Crimine". La natura criminale e non solo familiare delle verificate relazioni trovava conferma nella conversazione n. 1854 del 3.8.2009 tra SS GI e SS BE, nella quale il ST raccontava che già l'anno precedente CA OR aveva avuto problemi all'interno del locale di appartenenza e che personalmente aveva provveduto ad organizzare due riunioni per riabilitarlo agli occhi dei sodali, dolendosi del fatto di essere stato costretto ad intervenire personalmente quando della faccenda avrebbe potuto interessarsene ES FI, che era pure parente, così riconoscendo all'imputato analogo potere di interlocuzione in questioni di 'ndrangheta e di mediazione in favore del cugino nel locale di Caulonia, potere che FI deliberatamente e strategicamente non aveva inteso esercitare;
- i rapporti tra l'imputato e i sidernesi stanziati nelle locali di 'drangheta canadesi e australiane, in particolare con UZ GI (membro influente del locale di Thunder Bay) che lo aveva additato quale risolutore di una controversia insorta nel conferimento di cariche e doti (progr. 1212) e AN ON che lo aveva ospitato in Australia;
lo stesso ON che il 21 agosto 2009 aveva fatto visita a SS GI, educendolo sulle vicende di 'ndrangheta australiane e sulla possibilità che un affiliato potesse andare dal ST a "chiamarsi il posto" nella società di ER, mentre ancora non aveva ben chiarito la sua posizione nel luogo di origine (progr. 2726 -2727). Elementi che confermavano come non solo a Genova, ad Antonimina o a Caulonia, ma addirittura in Canada ed in Australia la fama che precedeva il sindaco era quella di un 'ndranghetista di autorevoli natali, che aveva il potere di dirimere controversie e di ripristinare equilibri;
gli incontri diretti e riservati con il capo cosca, preceduti da contatti telefonici e poi documentati da mirati servizi di osservazione, tra i quali assumeva particolare pregnanza probatoria quello tenutosi presso l'Ape Green nel luglio 2009, avente ad oggetto l'apertura di un punto commerciale della catena alimentare Eurospin, bloccata a causa dei contrasti insorti tra le famiglie 81 mafiose degli NO e dei AF, entrambe interessate all'affare. FI, interloquendo con il capo cosca con il linguaggio dell'associato ("si aspetterebbe da noi ST"; "perché non valutiamo ST") ne sollecitava l'autorevole intervento, proponendo di invitare gli NO e i AF a sedersi "allo stesso tavolo" e a spartirsi la torta, compartecipando sia alla realizzazione dell'immobile sia alla gestione delle successive assunzioni (progr. 17709); - le critiche rivolte all'imputato dal SS per avere fatto entrare nella consorteria persone non valide, come tale Meleca, a ulteriore conferma del dato della sua affiliazione, posto che solo un associato può proporre o caldeggiare l'ingresso di un estraneo alla società (conv. n. 1307 del 25.7.2009); l'esistenza di interessi economici comuni tra il capo cosca e l'adepto, soprannominato "fifty-fifty" per la percentuale pretesa su qualsiasi appalto comunale, anche su una "camionata di terra" (conv. 7385 del 27.11.2009); i favori elargiti dall'imputato all'associato OC DO la cui - - intraneità alla cosca SS è stata definitivamente accertata nel processo Crimine-, al quale aveva garantito una corsia privilegiata nei pagamenti dei lavori appaltatigli dal comune di ER (progr. 4374 e 4383); a Cataldo EL, intraneo al locale di Torino, intervenendo in suo favore sulla tempistica dei lavori di rifacimento della strada che portava alla sua residenza estiva (progr.3633, 3326, 3327, 4122,4414); ai gestori del ristorante Stella dello Ionio, presso il quale si tenevano le riunioni dei SS.
6.7 Anche la successiva definitiva rottura dei rapporti tra l'imputato e SS GI (ricostruita attraverso numerose conversazioni diffusamente esaminate) rappresentava ennesima conferma del legame associativo, essendo stata determinata non tanto da ragioni di natura personale (la relazione extraconiugale del cognato del mastro con la figlia dell'imputato che non era intervenuto, come avrebbe dovuto, per stroncarla sul nascere, letta da tutti gli uomini delle 'drine come una mancanza di rispetto nei confronti del capo cosca) quanto dalla revisione critica di tutte le mancanze dell'associato: l'opportunismo, "le trascuranze", i "movimenti non autorizzati", il suo cattivo comportamento come uomo d'onore, le ripetute violazioni delle regole di condotte alle quali avrebbe dovuto uniformarsi, prima tra tutte il rispetto della gerarchia mafiosa. Acutamente i giudici di appello hanno rimarcato come proprio la forza della reazione rabbiosa del SS, che aveva deciso di sospendere le attività di nomina e di conferimento delle cariche nel locale di ER per ristabilire l'ordine e dare un concreto segnale a tutti gli associati, costituisse la cifra della solidità e della profondità del legame preesistente con i FI ES ed NT "il PO". пр 82 6.8 A fronte di tale sovrabbondante quantità di elementi storici descritti a valutati con rigore logico, le censure sull'asserita carenza di prova della partecipazione associativa dell'imputato appaiono all'evidenza infondate: il ruolo di partecipe del FI risulta ricostruito in termini di certezza processuale e di corrispondenza alla previsione legale e i rilievi difensivi sono stati superati con precisi richiami ai dati istruttori e con valutazioni ragionate sull'attendibilità e pregnanza dei contenuti dialogici. In definitiva, risultano rispettati tutti i criteri legali dettati per la valutazione della prova indiziaria e la motivazione dà ampio conto delle ragioni della decisione, infruttuosamente censurata con l'impugnazione.
6.9 Generiche e manifestamente infondate sono, infine, le doglianze in punto di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza impugnata ha ampiamente giustificato la rilevata estrema gravità, difficilmente confutabile, del fatto criminoso ascrittogli (stigmatizzandone il ruolo "particolarmente subdolo e capace di mutare la sorte ed il destino del futuro di una popolazione in favore di disvalori penalmente rilevanti"), ostativo, in uno all'assenza di qualsivoglia concreto segnale di resipiscenza anche a fronte dell'evidenza probatoria, alla concessione delle attenuanti innominate e alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, per le medesime ragioni correttamente non attestato sui minimi edittali. Si tratta di giudizi di valore (e, quindi, di fatto) non contraddittori nè illogici, dunque non scrutinabili nella presente sede. AL NT e NA GI 7. NT AL e GI NA, condannati per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. aggravato dall'art. 7 L. n. 203/1991, commesso ai danni dell'imprenditore MO ER, contestano il giudizio di responsabilità perché confermato sulla scorta di un unico dato conoscitivo, costituito dall'intercettazione ambientale del 27.2.2008, censurando il ragionamento probatorio della Corte di appello, siccome contrario ai principi della logica e della disciplina di cui all'art. 192 cod. proc. pen., nonché sostanzialmente elusivo delle plurime e pertinenti obiezioni difensive articolate nell'atto di gravame. Per contrastare il giudizio di colpevolezza le impugnazioni rassegnano argomenti privi di fondamento e comunque già disattesi dalla Corte di appello con motivazione analitica, attenta e non manifestamente illogica. L'iter giustificativo della sentenza impugnata si snoda nella disamina accurata della richiamata intercettazione ambientale e nella corretta contestualizzazione della ricostruzione della vicenda estorsiva operata dalla parte lesa, esponendo sul punto un corredo esplicativo logico e coerente con il dato 83 probatorio anche nella lettura delle emergenze dialogiche, che ha interpretato in modo ineccepibile.
7.1 I giudici di appello hanno evidenziato che la conversazione, intercettata nel corso di altra indagine avente ad oggetto un tentativo di estorsione in danno della ditta Chegi s.r.1., di cui entrambi gli interlocutori erano soci, conteneva espliciti riferimenti alla guerra di mafia, alla storia criminale di NT SS detto l'avvocato, alla sua latitanza in Canada, ai legami tra i fratelli NT e GI SS (l'avvocato e il mastro) con l'imprenditore SS CO cl. 1950, dei Quagghia, già condannato alla pena dell'ergastolo per ipotesi omicidiarie commesse nell'ambito dell'inchiesta ER Group of Crime. In siffatto contesto, alla rievocazione da parte del ND di un tentativo di estorsione subito ad opera di un tale che -magari anche millantando l'esistenza di un legame parentale o criminale- si era presentato come cugino di 'NT l'avvocato, il ER si soffermava su un'analoga esperienza vissuta anni prima, consistita nella subita imposizione di una fornitura di infissi durante i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della famiglia NO. La richiesta gli era stata avanzata dapprima da un figlio della "buonanima del NA", il quale gli si era rivolto, dicendogli " sapete Demo, qua le porte le dobbiamo fare noi.."; era, quindi seguita la visita di "un altro collega suo ... 'NT AL", che gli aveva ribadito voi lo sapete che... queste porte che vi aveva " accennato il cugino, così e così... dovreste farcele fare a noi, gli ho detto: e ""* perché le dovete fare voi? Perché voi mi dovete dare conto a me!...". Il ER non aveva ceduto subito alla richiesta, ma aveva assunto informazioni dal SS del bar (identificato in NT SS, titolare di un esercizio commerciale ubicato nelle immediate adiacenze dell'immobile in costruzione) che gli aveva risposto che era il caso di assecondare la richiesta;
da tale GI CR aveva appreso che i due erano parenti del compare ZO D'GO, dal quale egli si era personalmente recato, ricevendo conferma che si trattava di cugini suoi. Quindi per evitare fastidi aveva commissionato al NA la fornitura di infissi.
7.2 La Corte ha, dunque, ritenuto provato, in punto di fatto, che i due imputati, prima il NA e poi il AL, si fossero recati due volte dal ER, rivendicando il lavoro degli infissi;
ha quindi evidenziato che l'imprenditore aveva sin dall'inizio piena consapevolezza dell'identità fisica dei propri interlocutori: il figlio del defunto NA e NT AL. L'assunto difensivo, secondo il quale costituirebbe un dato ineludibile che il ER non avesse identificato subito i suoi interlocutori, in quanto la frase "so chi è" riferita ai personaggi che gli si erano presentati, era stata declinata in forma di domanda e non di affermazione, sfugge alla comprensione di questo Collegio, apparendo 84 anzi finalizzato ad isolare singoli elementi e a parcellizzarne l'analisi, frantumando il quadro di insieme e trascurando che, come già detto, la realtà individuale dei soggetti era stata già chiaramente affermata, per l'uno indicandone la discendenza, per l'altro indicandone il nome. Inoltre, le impugnazioni non considerano che i giudici di appello hanno già offerto congrua replica proprio a tale specifica obiezione, giacché, premesso che nella narrazione operata dal ER gli individui in questione non avevano speso le proprie generalità, ma soltanto sottolineato la doverosità del comportamento preteso, hanno perspicuamente osservato:" ...alla luce delle dichiarazioni dibattimentali del ER, che ha ammesso di avere commissionato il lavoro degli infissi per quel cantiere di via LO Romeo proprio al NA GI, odierno appellante, figlio di NA ON ucciso in Davoli Marina, non può sussistere dubbio alcuno sul fatto che la buonanima del NA era NA ON, appunto, e che l'odierno appellante NA GI sia stato colui che ha rivendicato il lavoro degli "infissi" essendo titolare di impresa artigiana Euroinfissi come da visura storica in atti", ed hanno rimarcato come sempre il ER, nella sua deposizione, abbia ammesso di conoscere anche AL NT, gestore di una ditta di pompe funebri, e di averlo visto diverse volte presso il distributore di benzina riferibile al NA.
7.3 La sentenza ha poi annotato come le condotte tenute dagli imputati, contraddistinte dal metodo mutuato dalle organizzazioni criminali, il cui controllo egemonico sul territorio si manifesta anche attraverso comportamenti di violazione delle regole di mercato, "imponendosi come e quando vogliono", avessero un chiaro ed oggettivo contenuto intimidatorio, come tale percepito dal ER, "tanto da fargli mettere in atto un'opera di verifica dell'appartenenza di tali soggetti alla criminalità organizzata e di ineluttabilità dei termini imposti"; mentre "il saggio sulla rappresentatività effettiva dei suoi estortori ... passato da un vaglio sulla loro potenzialità criminale e da un tentativo di comprendere perentorietà dell'ordine", non era argomento spendibile per sostenere l'insussistenza del reato.
7.4 Osserva il Collegio che l'analisi della conversazione intercettata, condotta dalla Corte di appello, non presta il fianco ad alcuna critica, poiché, contrariamente a quanto sostenuto, peraltro in modo generico, nelle impugnazioni, erronea e palesemente illogica è la svalutazione dei comportamenti dei ricorrenti allorché apostrofavano il ER con le frasi "qui le porte dobbiamo farle noi", "qui dovete dare conto a me", giacché sotto il profilo strettamente semantico le stesse fanno discendere in termini necessitati l'obbligo di commissionare ai richiedenti la fornitura degli infissi e contengono un'implicita ma inequivoca minaccia di danni in caso di rifiuto da parte 85 dell'imprenditore. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha stimato il perentorio avvertimento obiettivamente idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, richiamando esso nelle forme, nei contenuti allusivi, nel riferimento alla zona (qui dovete dare conto a me) modalità operative caratteristiche di associazioni di tipo mafioso, così plausibilmente apprezzando la carica persuasiva del messaggio in relazione alle condizioni ambientali. Va, infatti, riaffermato il principio, secondo il quale perché si possa parlare di estorsione ambientale non è necessario, come si assume nei ricorsi, che la vittima debba conoscere gli estorsori e la loro caratura criminale, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria come tale percepita dalla vittima stessa alla luce della sottoposizione del - territorio, in cui detta richiesta è formulata, all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175).
7.5 Come pure deve ribadirsi che, in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D'Andrea, Rv. 254048; Sez. VI, n. 3298 del 26/01/1999, Savian, Rv. 212945) e ciò anche nell'ipotesi in cui tale soggetto, per sua scelta, mantenga un atteggiamento reattivo (Sez. 1 n. 14951 del 6.3.2009, rv 243731). Sicché, esclusa la necessità che la minaccia sia di tale natura da porre la vittima in uno stato di assoluta soggezione, né assumendo rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, ma solo implicitamente evocata, le descritte modalità comportamentali, ascrivibili all'agire tipicamente mafioso (non comprendendosi altrimenti a quale titolo, se non in forza della prevaricazione mafiosa, in assenza di rapporti di parentela ed amicizia, gli imputati potessero pretendere di ottenere la fornitura degli infissi), non appare dirimente la circostanza che il ER abbia chiesto e ottenuto conferma della ineludibilità della richiesta, dapprima interpellando i vicini più prossimi al caseggiato in costruzione, quindi recandosi in contrada NI dal compare ZO D'GO, alias น OC, già menzionato nella conversazione progr. 2183 tra SS GI ed NI RO quale appartenente alla cosca mafiosa. 86 7.6 Le ulteriori obiezioni soffrono di genericità o non colgono nel segno: così quella che contesta l'operata individuazione del SS in NT SS, titolare di un bar limitrofo all'immobile in costruzione, non essendo affatto implausibile che l'imprenditore, come scrivono i giudici di appello, avesse compulsato i vicini più prossimi al caseggiato, né essendo dirimente l'incensuratezza dell'informatore, in quanto era rimasto dimostrato che alla richiesta di chiarimenti su come regolarsi, avanzata dal ER (" sentite, qua passa così, così, così"), l'interpellato aveva risposto che era il caso di assecondare la richiesta, facendo comprendere la situazione ("li potete comandare...guarda qua, sono là, di sotto e ti danno fastidi... "); così quella che ribadisce la documentata assenza di parentela tra i ricorrenti e ZO D'GO, dolendosi dell'illogico rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attraverso l'audizione del predetto, ritenuta decisiva al fine di dimostrare l'inattendibilità delle propalazioni rese dal ER nel corso dell'intercettazione, e censurando altresì l'interpretazione dell'affermata parentela ("sì sono cugini miei") non come vincolo anagrafico, ma come fratellanza o solidarietà mafiosa. Interpretazione che, al contrario, appare plausibile e logica, giacché il termine "cugino", utilizzato come allusivo dell'esistenza di relazioni criminali, tipica espressione gergale con cui al sud si definiscono gli amici degli amici o i confratelli della 'ndrangheta (come ha evidenziato la Corte di merito), è lo stesso speso dal soggetto che aveva avvicinato AL ND, presentandosi come cugino di 'NT l'avvocato; lo stesso utilizzato dal AL nell'interlocuzione con la persona offesa ("queste porte che vi aveva accennato il cugino"), sebbene il legame intercorrente tra i ricorrenti fosse di zio per il AL e di nipote acquisito per il NA;
ed essendo chiaro il collegamento di quel termine alla cogenza della richiesta estorsiva, confermata dallo stesso D'GO nell'indicare i due postulanti come suoi cugini, tanto che il ER aveva capito che doveva comandarli e gli aveva fatto fare le porte. Del resto anche il termine "colleganza" ben si presta all'interpretazione di fratellanza mafiosa, come precisato dalla Corte territoriale, essendo il medesimo termine utilizzato dal ER per indicare il legame criminale tra 'NT l'avvocato e SS CO classe 1950 ("questo l'avvocato n.d.e- però dice che la comanda la cosa, dice che con SS erano colleghi...").
7.7 La sentenza impugnata ha, poi, rinnovato il giudizio di piena attendibilità delle indicazioni di reità fornite spontaneamente e con dovizia di particolari al socio ND, coerenti ai temi e ai toni del dialogo, non essendo nemmeno astrattamente ipotizzabile che il ER stesse mentendo all'amico, "per "vantarsi" di avere subito una estorsione, alla quale si era dovuto sottomettere 87 пр nonostante i "...baldanzosi tentativi di mostrarsi capace di resistere e di non abbassare la testa innanzi a chicchessia, soprattutto se millantatore come nel caso del presunto cugino di NT l'avvocato"; ha, inoltre, motivatamente condiviso il giudizio espresso dal Tribunale sulla testimonianza della parte lesa, nel corso della quale, l'imprenditore, sia pure per ragioni facilmente intuibili alla luce della caratura dei personaggi accusati e delle preconizzabili conseguenze del sostenere l'accusa in dibattimento in un contesto a lui ben noto ("sono nato a [...], sono cresciuto, invecchiato e sto morendo..."), aveva negato di avere ricevuto minacce dai ricorrenti, indicando nella sola bontà dell'offerta commerciale la causale della fornitura effettuata dal NA.
7.8 All'evidenza infondate sono, infine, le ulteriori censure mosse nel ricorso a firma dell'avvocato Sgambellone: il concorso dei due ricorrenti nella vicenda estorsiva è conclamato dalla palese comunanza di interessi palesata dagli imputati che si erano avvicendati negli incontri con l'imprenditore e dall'atteggiamento solidale e complice del AL che aveva ribadito, in termini ancora più perentori, la richiesta già formulata dal "cugino"; nemmeno merita censura la confermata definizione giuridica del fatto. La norma contenuta nell'art. 610 cod. pen. tutela la libertà di autodeterminazione spontanea dell'individuo, al di fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia legittimamente posta. Ma se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, che può anche essere non patrimoniale, con altrui danno, che non può non rivestire la connotazione di natura patrimoniale, ricorre il delitto di estorsione. E nell'estorsione contrattuale che si realizza, come nella specie, quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente vittima sia - costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (ex plurimis: Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, (dep. 27/02/2017), P.G. in proc. Mancuso e altri Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258168; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo e altri, Rv. 252283).
7.9 Il secondo motivo dei ricorsi è parimenti privo di fondamento. La Corte di appello ha riconosciuto correttamente contestata e ritenuta la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, valorizzando le concrete modalità attuative della richiesta, avanzata manifestamente e senza alcuna precauzione, nei confronti di persona a cui era nota l'identità degli agenti, con il ricorso a moduli operativi tipici dell'organizzazione criminale e con l'ostentazione di sicurezza di impunità propria dell'agire mafioso. La conclusione raggiunta 88 poggia su solide basi fattuali e, pur nella sintesi delle argomentazioni esplicative, su una motivazione congrua e perfettamente intelligibile, che in modo infondato viene criticata dai ricorrenti attraverso la replica di argomenti già svolti a sostegno della propugnata insussistenza del reato e già ritenuti infondati alla luce delle superiori considerazioni. Essendo appena il caso di ricordare che l'elemento caratterizzante dell'aggravante in esame non necessariamente deve essere diverso e più specifico rispetto alla minaccia integrante l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen.; ad integrare tale elemento non occorrendo pertanto un quid ulteriore e diverso, ma essendo sufficiente la verifica che la capacità persuasiva si riconnetta a determinate modalità della condotta espressione del tipico metodo mafioso, specie in un territorio notoriamente soggetto all'influsso della consorteria criminale e alle sue sperimentate modalità operative.
7.10 Anche il diniego di esclusione della recidiva per il AL è stato giustificato con osservazioni pertinenti ed efficaci che non presentano nulla di stereotipato: la Corte di appello ha ritenuto il contestato aggravamento sanzionatorio corretto e nient'affatto automatico, alla luce del precedente per detenzione di armi clandestine da cui l'imputato, considerato componente del gruppo armato del UM, risulta gravato e del reato per cui è giudizio, espressione di rinnovata e mai cessata pericolosità sociale e di indole restia al recupero dei valori di civile convivenza, nonostante i tentativi riabilitativi rappresentati dal regime preventivo in passato già impostogli e sistematicamente violato, così ponendo in relazione il fatto giudicato con i precedenti, il che soddisfa adeguatamente l'onere motivazionale.
7.11 Infine, è priva di fondamento anche la doglianza che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente NA: la sentenza ha ben evidenziato la gravità oggettiva del fatto- reato e il giudizio negativo sulla personalità, rispetto alla quale la motivazione non è affatto apparente, avendo il materiale probatorio delineato il rapporto di stretta collaborazione dell'imputato con il "graduato zio" e l'assenza di remore nel giovarsi della metodologia mafiosa e della capacità di intimidazione promanante dal vincolo mafioso. Per le medesime ragioni anche le scelte sanzionatorie operate in sentenza trovano congrua e logica giustificazione e non meritano alcuna censura. MU SC 8. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.
8.1 Con il primo motivo il ricorrente assume che, nel confermare il giudizio di colpevolezza espresso con la decisione del Tribunale quanto alla ritenuta 89 partecipazione all'aggregazione mafiosa, la sentenza impugnata si sarebbe appagata di aderire acriticamente alle argomentazioni esternate dal primo giudice, senza tener conto delle emergenze processuali di segno contrario (silenzio dei collaboratori di giustizia e mancata menzione dell'imputato nelle conversazioni intercettate presso l'Ape Green di SS GI o nell'autovettura di TI BE) e soprattutto dei puntuali rilievi mossi con i motivi di gravame, così incorrendo in una motivazione apparente o fondata su spiegazioni avulse e dissonanti dalle risultanze acquisite. Le doglianze sono prive di fondamento e in parte indeducibili, laddove propongono una non consentita rilettura degli elementi di fatto, elementi pur ripercorsi dalla sentenza di appello alla luce dei profili di gravame esposti nell'interesse dell'imputato.
8.2 La motivazione della decisione, che si coniuga alla sentenza del Tribunale (nella quale sono riportati ampi brani delle intercettazioni a carico del MU, asseveranti la stabile messa a disposizione delle proprie energie in favore della congrega mafiosa), non presta il fianco alle delineate critiche di sommarietà o incompletezza di analisi dei dati informativi offerti dalle risultanze processuali. La posizione del ricorrente è, al contrario, oggetto di una meticolosa e approfondita analisi, svolta attraverso una coerente e logica esegesi dei dati processuali, costituiti dalle captazioni e dalle specifiche dichiarazioni in esse formulate dallo stesso prevenuto. Con razionale fondamento i giudici di appello hanno rilevato come l'imputato, lungi dall'indulgere in non credibili divagazioni dirette ad accreditarsi presso l'interlocutore di turno, racconta in prima persona la propria condotta associativa, così giungendo a confessare il reato attribuitogli;
ed hanno altresì rimarcato come gli autoreferenziali enunciati del predetto non possano ricondursi a semplici millanterie, vuoi in considerazione dei riservati contesti comunicativi con interlocutori fidati, per i quali l'appartenenza del ricorrente al consesso mafioso era un dato acquisito, vuoi perché evocano circostanze, dettagli e contegni di terzi che solo un diretto partecipante può conoscere e riferire. Ciò vale per le conversazioni (progr. 61 del 21.12.2008 e progr. 2276 del 15.6.2009) nelle quali l'imputato commenta con la moglie LT MA, l'uccisione dei fratelli SA, indicando la causale di tali omicidi nella smania di potere delle vittime che le aveva portate a coltivare un progetto scissionista e indicando la chiave di lettura dell'attentato, anzi dei due attentati, al minore dei germani, ZO, decretati per porre fine al suo desiderio di vendetta e per stroncare ogni rivendicazione in proposito. Si tratta di dialoghi non riconducibili a "generici pettegolezzi" o ricollegabili a presunte notizie carpite dai media, ma contraddistinti da particolari inediti che gli stessi inquirenti sconoscevano, come 90 la condanna a morte pronunciata dal ST (SS GI) ai danni dello stesso genero SA ZO, poi graziato per avere abbandonato i propositi vendicativi, a differenza dei fratelli, ai quali invece era toccata una sorte diversa perché, accecati dalla bramosia di potere, avevano coltivato il progetto di formare una propria coschicella per contendere ai SS il controllo del territorio;
"descrizioni così particolareggiate e ipotesi così accreditate da non lasciare dubbio che le stesse siano state colte dall'interno della cosca in quella circolarità di informazioni che contraddistingue il patrimonio conoscitivo degli associati, soprattutto ove siano chiamati alle armi e si vedano costretti a coalizzarsi contro eventuali dissidenti". Ciò vale, a fortiori, per i colloqui con GA NT ( progr. n. 996 e 997 del 14.4.2009), nel corso dei quali è lo stesso MU a rivelare il suo grado all'interno della 'ndrina, dichiarando di essere in possesso del grado di santista e rimarcando l'esiguità a ER del numero dei titolari di cariche speciali come "la santa", carica riconosciuta agli associati con qualità personali non comuni, capaci di resistere alle pressioni di lunghe carcerazioni e alle lusinghe del trattamento premiale ("santisti penso che otto, dieci, eravamo tutti! A ER..! ...ma guardate che questi otto, dieci.. non dico che... veramente se prendevano il cianuro e li buttavano dal precipizio ma non.. non cantavano...Cantare, non cantavano!"). Ma il mero possesso della dote, riconosciuta agli associati che ricoprivano il primo livello della società maggiore, scrivono i giudici di appello, non delinea come ipotizzato dalla difesa- "l'immagine di un soggetto con status di mafioso, ma completamente non operativo", posto che è lo stesso imputato a confermare l'attualità della sua partecipazione, per sua scelta limitata negli ultimi tempi alla collaborazione con la società minore attraverso la raccolta dei fondi per i detenuti e i conferimenti nella bacinella dell'associazione, declinando viceversa gli inviti a partecipare alle riunioni, alle quali, per il grado ricoperto continuava ad essere puntualmente convocato ("mi chiamano sempre.. "). Medesimo l'oggetto della conv. n. 426 dell'11.1.2009 tra MU e il consuocero e sodale TA CO, nel cui contesto i locutori discorrono della loro partecipazione alle riunioni di 'ndragheta organizzate da RO, della recente riunione tenutasi a Garino per la raccolta di fondi destinati a SS CO '54 (condannato all'ergastolo) e riferiscono delle contribuzioni effettuate, per loro conto, quando impediti, dal figlio del primo e dal genero del secondo, MU GI. Indicazioni, tutte, stimate di elevato spessore probatorio siccome provenienti dalla viva voce dell'imputato che proclama la sua appartenenza al sodalizio nell'ambito di colloqui riservati, intrattenuti con locutori altrettanto ry 91 fidati: nessuna megalomania o millanteria, dunque, da parte del prevenuto, ma solo la genuina e spontanea affermazione del suo status di 'ndranghetista "sceso dalle vette in passato raggiunte, per non avere mantenuto condotte criminali di elevatissimo profilo in termini di rappresentatività mafiosa, ma con l'affectio societatis che ancora lo teneva legato alla 'ndrangheta nel presente". E ancora, sono state valorizzate le conversazioni con GA nel cui contesto, affrontando l'argomento della detenzione di SS NT l'avvocato, FR del ST, oramai detenuto in via definitiva, MU riferiva di avere manifestato la sua disponibilità a offrirgli un sicuro riparo in Inghilterra presso l'amico AW NT per favorirne la latitanza: SS, invece, aveva preferito il Canada dove era stato catturato. E il valore di siffatte indicazioni non era da riconnettersi tanto all'effettiva possibilità dell'imputato di fornire concreto ausilio ad un latitante qualsiasi, quanto d'offerta formulata ed esternata ad uno dei maggiorenti dei SS e di recente anche al capo 'ndrina della IA "RO", espressione del grado di prossimità e di affidamento che il ricorrente vantava da tempo risalente nei confronti dei vertici dell'associazione, della cui protezione attivamente si interessava a conferma del posto ricoperto all'interno della cosca. 8.3 È, dunque, dallo stesso MU che si apprende della sua passata e presente appartenenza alla consorteria: la dote di cui è in possesso, indicativa del concreto percorso mafioso effettuato dall'associato e del suo riconoscimento da parte dell'associazione, la perdurante convocazione ai summit di mafia, il puntuale assolvimento dell'obbligo di contribuzione, la raccolta dei sussidi per i detenuti rappresentano altrettanti concreti elementi di fatto e di condotta, idonei a storicizzare e a rendere concreta l'accusa e integranti confessioni di così ampia e genuina portata, da non abbisognare di ulteriori riscontri. Dall'analisi svolta nel provvedimento discende, pertanto, in termini di piena logicità e senza le discrasie lamentate con il ricorso, che la condotta di partecipazione associativa del MU è stata valutata in ragione di un rapporto di stabile ed organica compenetrazione del prevenuto con la trama organizzativa delle espressioni 'ndranghetistiche attive nel territorio di ER, in un'ottica dinamica e funzionale al rafforzamento degli assetti di criminalità organizzata monopolizzanti quel contesto territoriale;
mentre le censure prospettano, dietro lo schermo dei dedotti vizi di motivazione, una rivisitazione meramente fattuale delle emergenze probatorie, certamente non praticabile nella odierna sede di legittimità tanto più a fronte della completezza e del rigore logico del giudizio valutativo espresso dai giudici di merito.
8.4 Parimenti infondato è il secondo motivo con cui si denunzia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74 L.S. 92 14 Il ricorso replica la tesi dell'autonomia delle iniziative illecite dei presunti sodali (peraltro nemmeno liberamente esercitate ma condizionate dall'imposizione mafiosa), negando che nella vicenda in esame possano ravvisarsi gli elementi costitutivi dell'associazione qualificata operante nel settore del narcotraffico. Tanto implica, però, l'onere per il ricorrente di confrontarsi con la motivazione resa dal decidente, evidenziandone le cadute logiche, il compiuto travisamento della prova, la decisiva carenza. Nulla di tutto ciò è nel ricorso in parola, che riproduce immutati gli analoghi rilievi censori svolti con l'atto di appello e comuni a tutti i ricorrenti, mostrandosi oltre che generico e riduttivo (sì da lambire i contorni della aspecificità), avulso da una effettiva lettura critica della motivazione sviluppata nella sentenza, dal momento che non si fa carico di confutare, al di là di effimere critiche di carattere generale, l'analisi puntuale, sequenziale e sincronica dei dialoghi captati, del dato videoripreso, dello stato dei luoghi, del susseguirsi degli eventi che attestano la concreta operatività dell'aggregazione criminale.
8.5 Muovendo dal pertinente rilievo della piena conciliabilità accusatoria tra l'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. e l'associazione criminosa sanzionata dall'art. 74 L.S., la sentenza impugnata ha proceduto alla doviziosa rilettura delle risultanze processuali alla luce delle osservazioni critiche esposte dagli imputati appellanti ed è pervenuta, attraverso una più che esaustiva analisi, rigorosamente saldata ai dati probatori raccolti nel dibattimento di primo grado (sintetizzati nel superiore §.1.4.2, cui si rinvia), alle stesse conclusioni del Tribunale sulla sussistenza ed operatività dell'organizzazione criminosa di cui al capo A bis, scandita dai canoni della continuità spazio-temporale e della stabilità modale e referenziale dei contegni illeciti che ne costituiscono attuazione. Va, peraltro, ribadito che l'assetto organizzativo di un sodalizio deputato al traffico di stupefacenti presenta, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, segni distintivi più sfumati rispetto ad apparati criminali di altra natura, dovendosi privilegiare, più che rigidi schemi gerarchici distinti da ruoli funzionali fissi di ciascun membro, la sfera delle relazioni reciproche e incrociate tra i diversi consociati. Nondimeno, la sentenza di appello dimostra che l'associazione delinquenziale per cui è processo non possa riduttivamente essere considerata, secondo la comune tesi propugnata dalle difese, un aggregato estemporaneo o precario di soggetti mossi da autonomi e utilitaristici interessi o da momentanee ed effimere logiche comportamentali, al riguardo ponendo in meticoloso risalto i contenuti dei dialoghi intercettati (e ancora una volta le dichiarazioni dello stesso ricorrente) dimostrativi dell'esistenza di un unico condiviso progetto, della diretta cointeressenza di ciascun imputato nella realizzazione organizzata dell'attività di 93 coltivazione e nella gestione comune dei fondi limitrofi sotto la copertura mafiosa e sulla base delle direttive del capo 'ndrina RE HE, garante del rispetto delle regole interne, ma anche sotto la supervisione e le capacità organizzative dello stesso MU. Bastando qui solo aggiungere che, nel rispetto del principio di devolutività, non possono certo sottoporsi a settoriali e specifiche verifiche di pertinenza e logicità i passaggi argomentativi che esprimono l'analisi valutativa delle evenienze emergenti dai dialoghi intercettati e dei concludenti contegni di ciascun ricorrente, poiché lo stesso ricorso si astiene dal censurare tali specifici passaggi, limitandosi ad una critica tanto generale, quanto distonica rispetto alle conclusioni interpretative e logiche rassegnate dalla decisione. Decisione che ha correttamente insistito sui caratteri di permanenza e stabilità dell'azione illecita del gruppo criminoso, in continua espansione e avvinto da un vincolo di solidarietà nella comune conduzione "dell'azienda agricola della cannabis", atteso che se l'accordo tra più soggetti per realizzare uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale la linea di demarcazione tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non può che essere individuata proprio nell'indispensabile connotazione dell'accordo associativo penalmente rilevante con i crismi della permanenza costitutiva del sodalizio, cioè con i caratteri di un assetto stabile, nel quale i singoli associati, come nel caso in disamina, divengono, ciascuno nell'ambito dei compiti assunti, parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti. Merita, inoltre, aggiungere, da un lato, che il delitto di partecipazione all'associazione ex art. 74 si atteggia quale reato a cosiddetta forma libera, nel senso che qualunque contegno, con qualsiasi modalità attuato, purché causalmente collegato all'evento tipico, assume connotati realizzativi della materialità di tale fattispecie delittuosa;
dall'altro che, per la configurazione dell'associazione, accanto alla specificità dei reati fine, non è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione dotata di disponibilità finanziarie e strumentali, essendo sufficiente anche la semplice ed elementare predisposizione di mezzi, forniti pur occasionalmente da uno o più degli associati, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare con i crismi di una qualche stabilità temporale il progetto delinquenziale per cui il vincolo associativo è sorto. Tratti e connotazioni che certamente contraddistinguono, come ben messo in rilievo dalla decisione impugnata, l'aggregazione criminale per cui è giudizio.
8.6 Quanto al ruolo direttivo svolto dall'imputato all'interno della struttura associativa, i generici rilievi critici (terzo motivo) non hanno ragion d'essere, poiché le decisioni di merito hanno analizzato con particolare accuratezza la posizione processuale del ricorrente, valorizzando segmenti probatori che 94 possiedono obiettiva valenza indicativa di un effettivo ruolo organizzato svolto dal medesimo nell'ambito del contesto associativo di appartenenza, derivatogli dalla sua consolidata esperienza nel settore, come comprovato da plurime intercettazioni: è MU ad organizzare le piantagioni, a predisporre il terreno facendolo arare e scegliendo il concime migliore, a distribuire le piantine, a preparare gli innesti, a decidere le tecniche per ottimizzare il raccolto ed essiccare il prodotto, a raccordarsi con le esigenze del gruppo e dirigerne le attività, dispensando consigli, impartendo direttive, assicurando una costante presenza sul posto, né mancando di mettere a frutto anche le sue capacità di smistamento attraverso personali contatti con possibili acquirenti, così svolgendo un ruolo organizzativo e direttivo delle altrui condotte illecite, di fondamentale rilevanza siccome funzionalmente correlato alla stessa operatività del sodalizio.
8.7 Generico e manifestamente infondato è il denunziato vizio di motivazione in punto di confermata partecipazione criminosa dell'imputato ai reati di cui ai capi C bis e P bis, avendo le censure qui replicate trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata che ha ampiamente giustificato l'attribuzione del quantitativo di sostanza stupefacente essiccata, rinvenuto nel locale di uso comune, a tutti i soggetti interessati alla coltivazione delle piantagioni di cui al capo B bis (v. supra §.1.4.3), nello specifico valorizzando i documentati ingressi del ricorrente e del figlio GI all'interno della struttura utilizzata anche per essiccare il prodotto (cfr. al riguardo la specifica conversazione del 29.9.2009 tra il ricorrente e il figlio, addetto a tale precipua incombenza, svolta anche l'anno precedente, destinando proprio quei locali all'asciugatura del prodotto per salvaguardarlo dalle inclementi condizioni metereologiche); rimarcando, quanto al capo P bis (la comune detenzione da parte del ricorrente e di MU GI di un quantitativo di trenta chilogrammi di marijuana), il piano ed incontrovertibile contenuto delle conversazioni: quella identificata con il progr. 4462 del 5.10.2009, nel cui contesto l'imputato riferiva ad un soggetto rimasto ignoto di essere in possesso di 30 chili di marijuana di primissima qualità, acquistata a 1.200 euro al kg. che era disposto a rivendere a 1.800 euro al kg. se il suo interlocutore gli avesse procurato un compratore disposto ad acquistarne almeno dieci chili ("...io ho trenta chili dentro adesso!... digli se vuole, che gli do dieci chili, ma non come quella vostra, neanche i cani. Gli do dieci chili a milleotto ... ma roba di primissima qualità! Io l'ho pagata a milledue. Quaranta chili Sessantamila euro uno sopra l'altro ..."); quella contraddistinta dal progr. n. 4556 del 9.10.2009, da cui si ricava conferma del fatto che lo stupefacente era detenuto all'interno di un magazzino e si apprende che MU GI, informato da FI CO, era riuscito a mettere in salvo il prezioso carico, sottraendolo alle ricerche degli investigatori in procinto di eseguire una 95 14 perquisizione, caricandolo in macchina e poi trasferendolo in un luogo più sicuro ("Mi ha chiamato... siccome io... il mio primo pensiero è stato là! quella là l'ho tolta è a posto ...? Sono scappato là... L'ho messa nella macchina..."), per cui l'unica droga rinvenuta era risultata qualche "coppicedda" e "un rametto di canapa dimenticato nelle stanze superiori dell'abitazione. Siffatte chiarissime interlocuzioni, esaminate nelle due sentenze di merito, e la sequenza cronologica delle intercettazioni indicative del possesso di un cospicuo quantitativo di stupefacente (definito un'autentica "ricchezza") che l'imputato aveva tentato di piazzare pochi giorni prima, conclamano la penale responsabilità concorrente dei MU padre e figlio, non resa oggetto di puntuali critiche da parte del ricorrente, che si è limitato a replicare le medesime obiezioni, già delibate e coerentemente disattese dalla Corte territoriale, riproponendo una lettura alternativa e fattuale delle risultanze dialogiche.
8.8 Il motivo di censura sulla mancata concessione delle attenuanti innominate (sull'infondato presupposto di un dovuto riconoscimento del beneficio volto a superare l'irragionevolezza della severa cornice edittale per il fatto associativo avente ad oggetto droghe c.d. leggere) è generico e indeducibile, perché attiene a un profilo, quello del trattamento sanzionatorio, che è riservato all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è sottratto a scrutinio di legittimità, quando sia sorretto da una adeguata e logica motivazione, come deve constatarsi essere stato motivato nel caso di specie il diniego espresso dalla Corte di appello che ha stimato del tutto subvalente la formale incensuratezza o l'età del prevenuto, la prima manifestamente stridente con il suo passato e presente delinquenziale, di durata ultradecennale e messo al servizio di ogni tipo di criminalità organizzata, partecipando alla locale 'ndrangheta, ma anche svolgendo un'attività di impulso e promozione dell'attività di coltivazione di stupefacenti in forma organizzata;
la seconda per nulla ostativa alla prosecuzione dell'attività illecita nel settore del narcotraffico, anche dopo il sequestro delle piantagioni (come la vicenda di cui al capo P bis plasticamente conclama), risultando pertanto la elevata caratura criminale, fatta palese dalla intrinseca gravità dei fatti per cui è processo, del tutto preponderante rispetto agli inconsistenti, quanto infondati elementi favorevoli evocati nel ricorso.
8.9 Manifestamente infondata, perché smentita dalla lettura della sentenza impugnata, recante specifica e adeguata indicazione del percorso determinativo della pena base e degli incrementi sanzionatori operati, è il lamentato, e in tesi immotivato, discostamento dal minimo edittale della pena irrogata per il più grave reato di cui all'art. 74 L.S., pena attestata, al contrario, proprio sulla soglia insuperabile del minimo di legge e sulla quale è stato apportato il contenuto 96 P aumento di mesi sei di reclusione per l'aggravante del numero delle persone coinvolte nell'associazione. RE HE 9. L'impugnazione non merita accoglimento.
9.1 Il primo centrale motivo di ricorso relativo all'accusa associativa, in gran parte generico in quanto riproduce identiche doglianze formulate con l'appello, vagliate e disattese dalla Corte territoriale, è nel complesso quanto meno infondato. Certamente è infondato laddove assume che la decisione impugnata abbia utilizzato riscontri non individualizzanti, nel senso di non riferibili alla partecipazione all'associazione qualificata, perché proiettati su condotte che denotano esclusivamente l'affiliazione alla cosca mafiosa. Oltre a quanto si è reso esplicito al paragrafo 1.4.1 cui si rinvia, i giudici di appello hanno affrontato il tema della dedotta violazione del divieto di bis in idem (fondata sul rilievo dell'asserita assoluta coincidenza soggettiva tra il capo A bis e l'associazione mafiosa, per la quale l'imputato è stato definitivamente condannato nel processo il Crimine, e per essere il traffico degli stupefacenti una delle finalità dell'associazione di stampo mafioso, nella quale resterebbe assorbita la coltivazione della marijuana), fornendo ad esso puntuali risposte che certamente non si risolvono, come si assume, nel mero riferimento all'astratta possibilità di concorso tra i reati ex art. 416 bis cod. pen. e 74 L.S.. E' stato, difatti, osservato che, sebbene l'attività di coltivazione di massa fosse stata condotta con il benestare dell'associazione mafiosa proprio per la fattiva presenza del RE, titolare del relativo potere in contrada IA, al quale dunque occorreva rendere conto di tutte le attività illecite realizzate in quel contesto, ivi comprese le coltivazioni di marijuana, in nessun modo era paventabile la violazione del principio del ne bis in idem evocato nell'appello, per essere la contestazione elevata al capo A), per diversa specificità dell'accusa, per diversità dei concorrenti, per lo stesso contesto di operatività (ER, Canada, Australia e altre parti di Italia), per ampiezza del programma criminoso, non sussumibile nella contestazione formulata con il capo A bis, né questa potendosi ritenere assorbita nella prima, le singole condotte partecipative del ricorrente quella per la quale aveva già riportato condanna definitiva quale elemento apicale della Cosca SS e quella in disamina- non essendo ontologicamente omologabili, tanto meno coincidenti sul piano probatorio.
9.2 Ancora infondati, sino a lambire l'inammissibilità per l'aspecificità delle enunciazioni critiche sulle quali si fondano, sono gli argomenti spesi sulla dedotta insufficienza di prova della sussistenza degli estremi, oggettivo e soggettivo, del 97 KP sodalizio criminoso ex art. 74 L.S.. Anche sul punto non può che farsi rinvio a quanto già esposto nel paragrafo 1.4.2 e nella parte della presente motivazione relativa alla posizione di MU SC. La Corte distrettuale non si è adagiata sulle conclusioni del Tribunale, ma ha ripercorso meticolosamente le risultanze probatorie per giungere alla duplice conclusione della storica sussistenza dell'associazione criminosa ascritta agli imputati e della conclamata partecipazione alla medesima dell'odierno ricorrente. Il percorso argomentativo dei giudici di secondo grado è esauriente e giuridicamente corretto. La decisione di appello ha specificamente individuato il ricorrere di più indici dimostrativi della sussistenza dell'associazione per delinquere e ne ha indicato per ognuno i dati probatori di rilievo: pluralità di soggetti, tutti interessati ad una sistematica attività di coltivazione e cessione di droga (anche ovviamente volta ad assicurare a ciascuno personali guadagni) secondo un comune e stabile accordo;
cura nel garantire il comune approvvigionamento di semi, innesti, concime e di quant'altro necessario per assicurare e migliorare le tecniche di coltivazione;
costante obiettivo di realizzare adeguati profitti e guadagni, implementando l'attività; continua attenzione per evitare controlli delle forze di polizia;
comuni strategie difensive per limitare i danni in caso di perquisizioni e sequestri;
ripartizione di compiti da svolgere seguendo le direttive impartite da MU SC, volte a dissimulare il fenomeno organizzato della coltivazione;
ricorso ad espedienti (acquisto di animali o cura di ortaggi) al fine di ostentare l'esistenza di coltivazioni lecite dei fondi;
comune attività di essiccazione del prodotto;
collette in favore dei sodali detenuti. Con la conseguenza che alla sentenza di secondo grado non possono muoversi critiche di incompletezza ovvero di illogicità e contraddittorietà, avendo correttamente inferito la reale esistenza di una vera e propria organizzazione criminale ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 74; substrato organizzativo stabile e funzionale che valica i confini del concorso criminoso in una illecita continuata attività di coltivazione di stupefacenti.
9.3 Nell'esaminare, poi, la peculiare posizione del RE la Corte di appello ha buon motivo nel definire la sicura partecipazione associativa del ricorrente, proprio facendo leva sulla particolare analisi fraseologica e inferenziale dei contenuti dei dialoghi intercettati che ne delineano la stabilità dei rapporti con gli altri sodali e il ruolo apicale rivestito nel consorzio. La decisione ha messo in luce come alla "figura di protettore esterno" delle autonome coltivazioni condotte dal MU con il suo benestare, omaggiato con donativi di "cime" che provvedeva a rivendere, tenendo per sé i relativi guadagni, abbia fatto seguito il suo diretto intervento nell'organizzazione e direzione del lucroso affare, ai cui utili partecipava anche in assenza di una lavorazione fattiva dei 98 пр campi, coordinando gli associati, decidendo la composizione soggettiva del gruppo, consentendo nuovi ingressi (da ultimo quello dei CO), deliberando estromissioni (come nel caso dell'IO), allargando le coltivazioni ("pianta qui, pianta là"), facendosi garante della strategia associativa, ossia dell'obbligo del rispetto del patto consistente nell'accollo di responsabilità individuali nell'ipotesi di perquisizioni o di retate. La sentenza è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica e della linearità di analisi ed è immune dalle carenze valutative e dalle contraddittorietà logiche ipotizzate nel ricorso, bastando qui solo osservare che sicuro indice della contestata affectio societatis è l'estromissione dalla società dell'IO che avrebbe potuto attirare l'attenzione degli inquirenti sulle attività illecite condotte nei fondi di via Passoleo, come pure il diretto intervento del ricorrente (in violazione degli accordi secondo i quali avrebbe dovuto tenersi lontano dalle piantagioni) nella estirpazione e messa in sicurezza delle piante nell'imminenza del paventato intervento delle forze dell'ordine. Nessuna elusione dei criteri di valutazione delle prove dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. è dunque prospettabile, avuto riguardo all'ampiezza e rigorosa analisi dedicata dalla sentenza impugnata (sia nelle pagine riassuntive relative alla posizione dell'imputato sia, molto più diffusamente, in quelle dedicate alla posizione del MU) alla verifica critica degli elementi di prova che investono direttamente la persona del RE. Del resto, anche il lamentato vizio di travisamento della prova non è ritualmente dedotto, non avendo il ricorrente assolto l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, non essendo sufficiente la citazione di alcuni brani dei medesimi. E che di travisamento della prova non si tratti, nell'unica accezione ammissibile in questa sede dell'errore revocatorio per omissione o invenzione sui significanti, ne dà atto lo stesso ricorso quando lamenta "la lettura incongrua dei dialoghi" non correttamente intesi o comunque interpretati in modo "strumentalmente funzionale rispetto al giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente"; le censure hanno, pertanto, ad oggetto i significati attribuiti alle interlocuzioni e, dunque, la possibilità di una diversa interpretazione degli elementi indicati dai giudici del merito, non proponibile in sede di legittimità a fronte della completezza, coerenza e logicità della loro lettura ad opera delle conformi decisioni.
9.4 Inammissibile per genericità, resa palesa dall'intrinseca sommarietà dell'assunto, è il motivo con cui si contesta la rinnovata affermazione di responsabilità per il capo O bis di rubrica, che non risulta attinto da nessuna causa estintiva, in quanto il corrispondente termine prescrizionale non è a tutt'oggi decorso tenuto conto delle intervenute sospensioni. Il concorso 99 dell'imputato nella coltivazione condotta nell'anno 2008 discende dalla complessiva ricostruzione della vicenda associativa operata dai giudici di merito, dal fatto che fu proprio il ricorrente a decidere la sostituzione dell'IO con FU DO, unitamente al quale è stato tratto in arresto nel 2009, inverosimilmente sostenendo nella distinta sede processuale, conclusasi con la sua condanna per i fatti di cui agli odierni capi B bis e ss. della rubrica, di non avere in alcun modo partecipato alla coltivazione della piantagione di marjiuana, ma di essere accorso al momento dell'intervento degli operanti, su sollecitazione di FU DO, che si era pentito e voleva estirpare le piante per poi distruggerle.
9.5 Privo di giuridico pregio è, infine, il motivo in punto di trattamento sanzionatorio, con il quale si pretende di attenuare il rigore della sanzione, di cui si stigmatizza l'irragionevolezza per la mancata diversificazione della pena in funzione della tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto del narcotraffico, senza eccepire l'illegittimità costituzionale della norma (che a più riprese è stata ritenuta manifestamente infondata da questo stesso giudice di legittimità), ma di fatto sollecitando una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 2, L.S.. Vi è però che all'addotta "irragionevole sproporzione della pena irrogabile" non può essere posto rimedio "purgando" la condotta del ricorrente "dal dato suggestivo conferitogli di detentore di poteri decisionali", poiché la condotta contestata, puntualmente accertata alla stregua di solidi dati probatori, non è "suggestiva" ed è correttamente qualificata;
quanto alla pena in concreto irrogata essa è stata attestata sulla soglia insuperabile del minimo edittale, donde la ritenuta impraticabilità di alleggerimento del carico sanzionatorio, nemmeno attraverso la concessione delle attenuanti generiche, sul cui motivato diniego nulla il ricorso ha eccepito. RE GI 10. Quanto meno infondate devono ritenersi le critiche in tema di erronea conferma della responsabilità associativa mafiosa mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza, che si assume carente in rapporto alla deficitaria analisi degli elementi fondanti la condotta di partecipazione e manifestamente illogica per aver valorizzato elementi ambigui e non univoci, dai quali può farsi discendere al più un mero accordo di ingresso non seguito da nessuna manifestazione di concreto attivismo associativo. Critiche, scandite da ultronee digressioni sui principi affermati da questa Corte regolatrice, prive di spessore e per più versi, d'altra parte, indeducibili in questa sede, in quanto attingono il merito della decisione, prospettando una rilettura e una reinterpretazione 100 пр alternativa dei dati conoscitivi apprezzati dalle due conformi decisioni di merito con valutazioni lineari, coerenti e giuridicamente corrette. 10.1 Quanto alle prove dell'intraneità dell'imputato, che ricorso adduce inesistenti o insufficienti, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la conversazione progr. n. 3431 del 5.9.2009, nel cui contesto è lo stesso capo cosca SS GI che, nel raccontare a SS SC '83 del recente incontro tenutosi a Polsi per il conferimento della cariche di livello superiore, al quale non aveva potuto presenziare personalmente, riferisce al suo interlocutore di aver "invogliato i giovanotti" a parteciparvi, espressamente menzionando, tra i destinatari dell'invito, il MI PP i brigghju, il FR di RO (ST: potevano andare i giovanotti e non sono andati. Glielo avevo detto io, però...potevano andare i OT... EP i GG PP di ...; SS F: "PP? ...".ST: Il FR di RO;
SS F: "Ah! ..."). La conversazione captata rende innanzitutto evanescenti i dubbi avanzati dalla difesa dell'imputato sulla sua identificazione con un soprannome diverso da quello di abituale impiego, ossia GL, perché, come ben messo in evidenza dalla Corte territoriale e dal dato testuale del colloquio, il successivo chiarimento fornito dal locutore riconduce, senza possibilità di equivoci, il discorso intercettato alla persona del ricorrente, per l'appunto FR del capo della 'ndrina di IA. E, come chiarisce con efficacia la sentenza impugnata, quel che rileva è che l'individuazione del RE come possibile portavoce della IA, proveniente da soggetto apicale della cosca, come il ST, rappresenta un elemento decisivo a carico dell'imputato, il quale non avrebbe avuto alcun titolo a partecipare alla cerimonia rituale di investitura tenutasi a Polsi, nella quale si proclamavano cariche di livello superiore alla società di ER e alla quale partecipavano gli 'ndranghetisti di tutte le zone della Calabria, se non fosse stato un soggetto pienamente inserito nel sodalizio e riconosciuto tale dal suo esponente di vertice. Del tutto logica appare, poi, la considerazione dei giudici di appello sulla pregnanza probatoria delle conversazioni tra il ST e MU EL, registrate nel maggio 2010, propedeutiche all'organizzazione del summit di 'ndrangheta presso il ristorante Gourmet per l'individuazione del candidato politico da sostenere al posto del sodale FI ES. La necessità di un incontro ristretto tra gli associati più strutturati e referenti delle più importanti contrade induceva i due interlocutori ad escludere gli abituali accompagnatori di RO, quale lo GL ammesso a partecipare alle riunioni, ma che aveva dato prova in passato di scarsa affidabilità, veicolando il contenuto degli incontri e così compromettendo la segretezza degli affari in quelle sedi trattati. 101 10.2 Coerenti appaiono allora le conclusioni della Corte di appello sulla responsabilità associativa del ricorrente alla luce dei menzionati dati cognitivi, capaci di illustrare fatti rivelatori, sul piano logico ed esperienziale, dell'esistenza di uno stabile rapporto tra il soggetto e il gruppo di riferimento, per essere l'imputato individuato a rappresentare la IA e ER finanche a Polsi e titolato a partecipare ai summit locali, ragionevolmente accessibili soltanto a persona intranea al sodalizio e tale riconosciuta dai suoi esponenti, pur con le esternate riserve sulla sua scarsa riservatezza. 10.3 Le ulteriori censure del ricorrente che denunziano violazioni di legge e vizi di motivazione in riferimento ai reati di associazione dedita al narcotraffico, di detenzione di stupefacenti per fini illeciti ( capo C bis) e di furto aggravato di acqua (capo D bis), sono manifestamente infondati e privi di specificità, traducendosi nella replica dei medesimi motivi di appello, che la Corte territoriale ha compiutamente preso in esame, segnalandone l'incongruenza e assertività a fronte del cospicuo materiale probatorio che investe la posizione del RE. Fuor d'opera è il rilievo critico, che spende argomenti comuni a tutti gli altri ricorrenti, sulla mancata dimostrazione da parte della sentenza impugnata della ravvisabilità degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui all'art. 74 L.S.. Problematica che la sentenza ha affrontato attraverso una dell'effettività attenta disamina del materiale probatorio rivelatore dell'associazione e del relativo pactum sceleris e che ha ritenuto convincentemente dimostrata dai dati conoscitivi acquisiti attraverso le conversazioni intercettate e dal significativo riscontro ad esse offerto dalle videoriprese e dalle perquisizioni e sequestri, enunciando in modo logico e adeguato le ragioni che hanno determinato il suo convincimento ( v. supra § 1.4.2.) E', poi, pienamente pacifica la diretta partecipazione del ricorrente, seguita attraverso le genuine esternazioni di MU SC, attraverso i contatti telefonici e i dialoghi captati di cui il ricorrente è diretto interlocutore, attraverso le videoriprese che hanno documentato i suoi ripetuti accessi ai fondi e il diretto contributo prestato nell'attività di coltivazione e nella cura delle piantagioni sino al giorno dell'arresto dei sodali, con i quali anche il RE era impegnato nell'estirpazione delle piante per sottrarle al temuto sequestro. Le critiche svolte con i motivi di appello, meramente riprodotte nell'odierno ricorso, hanno tutte ricevuto una adeguata e coerente risposta dalla sentenza impugnata, ivi incluse, per quel che si è già puntualizzato nelle considerazioni in premessa alle posizioni di tutti i ricorrenti raggiunti dalle medesime imputazioni, quelle relative al rinnovato verdetto di colpevolezza per i capi C bis e D bis. Critiche generiche e meramente strumentali, nulla avendo opposto il RE 102 alla ribadita colpevolezza per il reato di cui al capo B bis, al quale le condotte illecite contestate nei capi seguenti della rubrica sono strettamente, logicamente e strumentalmente connesse. Non sottacendosi, poi, che i locali nei quali è stata rinvenuta la marijuana essiccata insistevano proprio sui terreni frequentati dal ricorrente -sino al giorno dell'arresto, al quale era fortunosamente scampato-, direttamente impegnato nell'attività di coltivazione di quegli appezzamenti pur non essendone né proprietario né usufruttuario. Né appare calzante l'addotta brevità della condotta di partecipazione all'attività di coltivazione, in tesi limitata al solo anno 2009, ma smentita dalle dichiarazioni del MU che attestano l'intraneità di GL all'associazione sin dal 2007, quale lavorante e longa manus del graduato FR HE. Le doglianze sollevate non hanno, pertanto, alcun pregio perché si astengono - così incorrendo in una sostanziale aporia censoria - dall'affrontare in reali termini critici tutte le coerenti considerazioni -aderenti alle risultanze processuali e all'analisi effettuata con assoluto rigore ricostruttivo- sviluppate dalla sentenza di appello a sostegno degli acquisiti elementi di prova dimostrativi sia della esistenza ed operatività del sodalizio sia della partecipazione ad esso dell'odierno imputato. MU GI 11. I primi due motivi che censurano la conferma della penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo e per i reati in continuazione (capi B bis, C bis, D bis e P bis), sono infondati, ai limiti della genericità, siccome pedissequa traslitterazione degli analoghi motivi di censura svolti avverso la sentenza di primo grado. Ad avviso del ricorrente, la decisione impugnata non avrebbe compiutamente enunciato, in risposta alle critiche poste con l'appello, gli elementi sui quali è fondata la sua partecipazione criminosa. Le poche conversazioni intercettate, direttamente o indirettamente riferibili alla sua posizione, mostrerebbero la fragilità e l'evanescenza della prova della sua adesione al sodalizio criminoso e del suo coinvolgimento nei reati fine. Mancarebbe qualsivoglia delineazione del ruolo svolto nel contesto organizzato;
la presunta consonanza di interessi con il padre non basterebbe per accreditare la responsabilità concorrente del figlio nei fatti attribuiti al congiunto;
non sarebbero emersi peculiari contatti del ricorrente con i suoi coimputati;
la sua presenza sui luoghi delle coltivazioni sarebbe assolutamente sporadica e i fotogrammi che la documentano non sarebbero in numero significativamente superiore a quelli afferenti il coimputato RE LO, mandato assolto da tutte le imputazioni. 103 11.1 Tanto posto, la realtà processuale e probatoria è di tutt'altro segno, delineando il coinvolgimento criminoso del ricorrente nel reato associativo e nei reati strumentali. Il giudizio in base al quale il giudice di primo grado ha valutato acquisita piena prova della penale responsabilità di GI MU per la partecipazione all'associazione scaturisce dalla analisi, aderente ai contenuti, agevolmente decifrabili, dei colloqui intercettati, che mettono in chiaro il diretto coinvolgimento dell'imputato nei traffici del gruppo criminoso, l'adesione alla sua progettualità antigiuridica e la consapevolezza della finalizzazione dei propri contegni alla attuazione di tale progettualità, in un contesto di unità di intenti e di azione con i coimputati. A tale analisi si è correttamente riportata la Corte di appello, giudicando incongrua la interpretazione alternativa dei colloqui proposta dall'appellante e non praticabili le contrapposte e congetturali letture, specificamente valorizzando: la conversazione n. 407 del 10.1.2009 tra MU SC e RE GI, confermativa della suddivisione dei compiti tra i vari associati e delle precauzioni adottate per prevenire la temuta accusa associativa. In tale contesto MU ribadiva la sua ferma volontà di evitare un'eccessiva presenza di persone sul posto che avrebbe potuto attirare l'attenzione delle forze dell'ordine e dar luogo ad arresti di massa. Per tale ragione aveva raccomandato a RO di tenersi lontano dalle piantagioni, ne aveva interdetto l'accesso al figlio "PP" e aveva impartito analoghe direttive a tutti gli associati, raccomandando loro di limitare l'accesso ai fondi fino al momento di "pilare", ossia fino al momento in cui sarebbero state effettuate le operazioni di raccolta della marijuana, che andavano svolte con la massima celerità e con il fattivo contributo di tutti i sodali per ridurre il rischio di interventi dei miliari e per verificare l'entità del raccolto;
la conversazione n. 3571 del 16.8.2009, successiva ai sequestri e agli arresti del precedente mese di giugno, nel cui contesto MU si doleva con il suo interlocutore del fatto che RE HE avesse violato l'accordo, in base al quale all'attività di irrigazione delle piantagioni avrebbero provveduto lo stesso MU, FU DO e RE GI, ma che a violare tali stringenti direttive era stato il suo stesso figlio, caparbiamente determinato a fornire il suo personale contributo, contravvenendo al divieto impostogli dal padre. Così restando chiarite le ragioni per le quali l'imputato era stato videoripreso un minor numero di volte rispetto agli altri sodali senza che potesse, per ciò solo, essere mesa in dubbio l'esistenza del legame comunque esistente con loro e del suo personale interesse al conseguimento del comune profitto, posto che da siffatta parallela fonte di reddito erano ritratte le risorse finanziarie impiegate nella costruzione della sua abitazione (" trentamila li ho spesi ora, ora per fargli il 104 colore, per fargli altre cose, per fargli il giardino, ma ho questo cazzo di figlio, solo che è testardo...pure lui voleva venire lì dentro, ed io... io li ho avvertiti, se viene lui, gli ho detto a u RO, prendo il piccone e stacco tutte le cose, mi dispiace. Andava di nascosto da me ...ed ogni volta che andava l'ho beccato ..."); il dato videoripreso che aveva attestato come l'imputato tra fine settembre e inizio di ottobre 2008 era stato più volte visto entrare e uscire dal caseggiato di uso comune, spostando le reti utilizzate per l'essiccazione della marijuana (3.10.2008) ovvero spostando con il padre sacchi apparentemente pieni (8.10.2008), intrattenendosi sul posto con alcuni sodali (14.1.2009), entrando e uscendo dal terreno con un tubo per l'irrigazione (21.5.2009); la già richiamata conversazione n. 4346 del 29.9.2009, da cui si traeva conferma di come l'imputato fosse specializzato nell'essiccazione del prodotto e addetto a tale specifica incombenza, della quale si era occupato anche l'anno precedente;
- il colloquio del 21.8.2009 da cui emergeva con chiarezza che anche il MU aveva personalmente contribuito alla colletta per FU DO in adesione ai propri doveri di solidarietà e di contribuzione per i carcerati. 11.2 Di tal che largamente sufficiente ed improntata a corretta logica deduttiva si mostra la decisione di secondo grado quando prende in esame la posizione del ricorrente, confermandone, nella sinergica convergenza del dato documentale e degli inequivoci contenuti dialogici, la colpevolezza per il reato associativo, per il concorso nell'attività di coltivazione (capo B bis) e nei connessi reati di cui ai capi C bis e D bis per le stesse coerenti ragioni poste a base del rigetto delle omologhe censure mosse dagli altri ricorrenti. 11.3 Affatto inconsistenti sono poi le doglianze che attingono la ribadita responsabilità per il reato di cui al capo P bis (si rinvia a quanto già evidenziato con riferimento alla posizione del concorrente MU SC al superiore §.8.7), oltre che all'evidenza indeducibili poiché si limitano a profilare una reinterpretazione del contenuto delle intercettazioni, tenuto conto, peraltro, della univoca significanza probatoria di quei dialoghi e della coerente lettura compiutane dalle due conformi decisioni di merito. 11.4 Manifestamente infondato è il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale enunciato le ragioni, affatto logiche e giuridicamente corrette, ostative al loro riconoscimento, evocando parametri dell'art. 133 cod. pen. utilizzabili anche ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. (in particolare, le evidenti capacità criminali dell'imputato, il suo innato senso al dovere della contribuzione per i detenuti, la protezione del materiale a rischio di sequestro, la particolare lucidità e rapidità nell'attuare manovre di depistaggio dei controlli dei militari, la prosecuzione 105 dell'attività illecita pur dopo i sequestri e gli arresti del giugno 2009), elementi che mostrano all'evidenza anche la mera labialità dei rilievi attinenti alla quantificazione della pena, peraltro pure mitigata dalla Corte di appello. IO CO 12. L'impugnazione va rigettata. 12.1 Infondati, al limite dell'inammissibilità, sono i rilievi enunciati sul capo A bis della rubrica. Tanto più che, da un lato, le critiche in proposito esposte sono sommarie e inframmezzate da pleonastici richiami a massime di giurisprudenza e che, d'altro lato, l'accurata disamina dei dati conoscitivi (la sequenza delle captazioni dei dialoghi intercorsi tra coimputati) porta in luce un materiale probatorio di univoca significanza valutativa e tale da disegnare un quadro accusatorio a sostegno della ritenuta condotta di partecipazione al sodalizio. Deve aggiungersi soltanto, per completezza, che l'analisi delle evenienze probatorie è compiuta dalla Corte distrettuale nella puntuale considerazione dei motivi di gravame formulati nell'atto di appello e qui meramente replicati, con i quali si lamenta l'omessa enunciazione degli elementi sui quali è fondata la partecipazione criminosa dell'IO, non potendosi dall'asserito concorso in un solo reato fine (capo N bis, dichiarato estinto per prescrizione) semplicisticamente desumersi una stabile condotta partecipativa e nemmeno l'affectio societatis, considerato, da un canto, che il coinvolgimento dell'imputato è da ritenersi riconducibile all'unilaterale determinazione di RE HE, dall'altro che l'IO non è proprietario né usufruttuario dei terreni destinati alla coltivazione, né sono emersi diretti contatti tra il ricorrente e gli altri coimputati. 12.2 La sentenza impugnata, ex adverso, illustra in dettaglio i dati indicativi della sicura partecipazione "al di fuori di ogni dubbio" dell'IO al sodalizio in esame, richiamando i dati emergenti dalle conversazioni intercettate, in particolare: dal dialogo n. 3571 del 16 agosto 2009, nel corso del quale MU SC riferiva dell'ingresso dell'imputato nella compagine sociale per volere di RE HE, il quale lo aveva sostituito nel 2008 con il cognato FU DO, a causa dei controlli di polizia giudiziaria cui l'IO era sottoposto (per il suo supposto coinvolgimento nel tentato omicidio di SA ZO), che avrebbero potuto pregiudicare la vita associativa. Il capo 'ndrina aveva stabilito la corresponsione di una sorta di indennizzo forfetario, ma all'imputato, considerato dai consorti come un componente a pieno titolo del gruppo, era stata riconosciuta la sua parte sui ricavi conseguiti, sebbene la sua attività si fosse arrestata prima del periodo di germinazione delle piante;
106 14 dal dialogo n. 197 del 29.12.2008 tra MU SC e RE GI, nel corso del quale i collocutori commentavano l'ingiustificato risentimento dell'IO per la sua temporanea estromissione, decretata dal capo 'ndrina al quale avrebbe dovuto rappresentare le sue rimostranze, e si interrogavano se anche per l'annata in corso avrebbero dovuto tenerlo presente "nelle collette", sebbene non più lavorante;
eventualità da cui RE GI si defilava strategicamente, preconizzando un raccolto inferiore ai precedenti e quindi una contrazione degli utili da riconoscere all'IO al pari degli altri soci non lavoranti (RE HE), che percepivano la retribuzione pur non venendo adibiti alle coltivazioni per ragioni di cautela in quanto soggetti sovraesposti ("io non metto niente questo è sicuro noi quest'anno non facciamo tanto... IO è troppo..."); -dal dialogo n. 1773 del 23.5.2009 tra MU SC e GA CO, nel corso del quale il primo nuovamente si soffermava sul fatto che l'IO, benché liquidato con la corresponsione della parte di sua spettanza, non si rassegnava, pretendendo di essere ammesso alla partecipazione agli utili o ad essere reinserito nelle coltivazioni e, comunque, vantando un diritto ad essere mantenuto dai sodali che, dal canto loro, si sentivano vincolati a contribuire anche dopo la sua formale fuoriuscita dalle coltivazioni;
-dalla conversazione n. 337 del 28.10.2007 nel cui contesto era lo stesso IO a vantarsi di essere uno degli ottanta giovanotti della IA guidati da RO;
conversazione che da un lato giustificava il suo inserimento nella società per volere del capo del sodalizio (così attestandosi il legame diretto esistente tra il ricorrente e il vertice della struttura associativa ex art. 74 L.S.), dall'altro fondava le pretese del ricorrente alla sua partecipazione di diritto agli utili sociali e le perplessità dei sodali sulla doverosità o meno di contribuzioni in suo favore, essendo stata la sua estromissione deliberata coattivamente, nell'interesse del consorzio stesso. 12.3 Dunque, la tesi centrale del ricorso, che punta sulla ristrettezza del lasso temporale in cui si sarebbe consumata la condotta collaborativa del ricorrente e sull'omessa dimostrazione dell'affectio societatis che deve necessariamente coniugarsi ad un'associazione criminosa, non ha pregio, poichè risulta avulsa da un'effettiva lettura critica della motivazione elaborata dai giudici di appello che, attraverso la disamina dei dialoghi intercettati, contenutisticamente convergenti e coerenti con l'impostazione accusatoria, e dei servizi di controllo di polizia giudiziaria sulle iniziali ronde notturne svolte dal prevenuto sui fondi di via Passoleo (dal medesimo giustificate con le asserite visite effettuate all'anziana madre), ha ripercorso gli elementi di prova asseveranti la corresponsabilità dell'IO per il fatto di reato a lui contestato. 107 19 Nè hanno pregio le notazioni sull'addotta brevità dell'ipotizzato contributo causale associativo fornito dall'imputato all'organizzazione. Per la sussistenza del reato di partecipazione ad associazione (comune, di tipo mafioso o qualificata ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990), non è necessario che il rapporto si inserisca nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, ben potendo assumere rilievo forme di partecipazione destinate ab origine a una durata limitata nel tempo e scandite da finalità che, oltre a includere oggettivi vantaggi per il sodalizio criminale in relazione agli specifici scopi illeciti suoi propri, si estenda anche al perseguimento da parte dell'imputato di vantaggi ulteriori e suoi personali di qualsiasi natura. Peraltro, l'elemento soggettivo del delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere punita dall'art. 74 L.S., non ha natura di dolo specifico, essendo integrato dalla coscienza e volontà di condividere efficacemente la realizzazione dell'accordo (pactum sceleris) e concorrere a realizzare il progetto delinquenziale in modo tendenzialmente stabile e permanente. Tale genere di verifica processuale non è stata affatto elusa, emergendo dal dato intercettivo (della cui genuinità nemmeno il ricorrente dubita, pur tentando di accreditarne alternative, e perciò inammissibili, letture) la prova di una consapevole adesione partecipativa dell'imputato alla comune progettualità criminosa, della coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo in modo stabile e permanente, tanto da dolersi con i sodali per la sua temporanea estromissione che, essendo dettata da ragioni volte a preservare la sicurezza dell'attività sociale e dunque dettata dall'interesse comune, non lo avrebbe privato del diritto (tale è il senso delle sue lamentele) alla dovuta remunerazione. Essendo appena il caso di aggiungere che la Corte di cassazione giudice della sentenza e non può esaminare direttamente le prove per valutarne autonomamente il significato, tanto più quando, come nel caso in esame, il rinnovato verdetto di colpevolezza sia fondato su dati di fatto univoci e significativi, coerentemente e logicamente valutati;
dati per nulla scalfiti dalle considerazioni censorie, sorrette da allegazioni di circostanze, per lo più di fatto, che non mutano l'oggetto del thema decidendum focalizzato dalle concordi decisioni dei giudici di merito, e che danno ragione dello strutturato, ancorché temporalmente delimitato, inserimento dell'IO nella aggregazione criminosa. 12.4 Esiti di giudizio non dissimili si impongono per le censure sollevate in relazione al reato di cui al capo E) di rubrica. Il fatto che l'imputato, pur essendo destinatario del decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, avesse in più occasioni portato in luogo pubblico un fucile da caccia è stato ritenuto provato alla stregua di plurime conversazioni (tutte partitamente analizzate nella decisione), nel corso delle quali l'imputato dichiarava di essere stato o di essere in procinto di andare a caccia, organizzava 108 battute di caccia, provvedendo all'acquisto delle munizioni ovvero si compiaceva del numero dei volatili abbattuti. Captazioni che, nella coerente interpretazione del giudice d'appello, "colgono genuine e spontanee manifestazione di euforia" per lo sport praticato e danno contezza della partecipazione diretta dell'imputato all'attività venatoria. E in ogni caso, anche a voler supporre con la difesa, che l'IO abbia sparato con un fucile da caccia di chi era in sua compagnia, la sua responsabilità non sarebbe per ciò solo elisa. Il concetto di porto di un'arma senza licenza altro non è che quello di avere a disposizione un'arma e di poterla eventualmente usare secondo la sua specifica destinazione, restando l'ipotesi di reato integrata anche dal porto momentaneo e anzi concorrendo nel reato anche colui che abbia dato in prestito il fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza (Sez. 1, n. 29444 del 21/06/2001 (Usai) Rv. 219583;Sez. 1 n. 1664 del 19/06/2018, (dep. ' 15/01/2019), Stefana Rinaldo, Rv. 274797). 12.5 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso con il quale si censura l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale idoneamente enunciato le ragioni ritenute ostative: la propensione a delinquere dell'imputato e a riciclarsi in qualsivoglia attività criminale;
le manifestazioni di entusiastico consenso nel confronti del capo 'ndrina; la mancata rassegnazione alla estromissione obbligata dalla compagine sociale. Ragioni non scrutinabili in questa sede. FU NT detto 'ngilla, FU HE classe '90, FU HE classe '33. 13. I ricorsi, congiuntamente esaminabili, depurati dai nessi meramente fattuali, appaiono quanto meno infondati. 13.1 La sentenza di appello (così come la sentenza del Tribunale) ha offerto un diagramma delle posizioni degli imputati aderente alle emergenze processuali e basato su canoni inferenziali logici e lineari, evidenziando l'assoluta chiarezza dei riferimenti alle loro persone venuti in luce - nella ridetta stabile veste di interessati e diretti collaboratori al ciclo produttivo della marijuana - dai diversi dialoghi intercettati tra MU SC e j suoi interlocutori, la cui incontrovertibile significatività è riscontrata, poi, dalle convergenti indicazioni provenienti dal dato videoripreso. 13.2 Rispondendo alle censure articolate con l'atto di appello (di cui i ricorsi sono copia letterale), la decisione impugnata ha osservato che i FU, oltre ad essere imparentati con il capo 'ndrina RE HE, rispettivamente genero e cognato di FU HE '33 e di FU NT, avevano rappresentato uno snodo fondamentale della associazione di via Passoleo, in primo luogo perché, 109 re abitando nelle immediate vicinanze dei terreni dedicati alle colture di marijuana, vigilavano i movimenti sospetti delle forze dell'ordine, come emerso all'esordio dell'inchiesta (gennaio 2008), quando sulle tracce di IO CO, attenzionato per l'attentato a SA ZO, erano state installate alcune telecamere che avevano documentato gli allontanamenti notturni di FU NT, il quale, spesso in compagnia di RE HE, trascorreva la notte nell'abitazione di un tale LT, residente in [...], posta a ridosso delle piantagioni e alla quale era stata estesa la videosorveglianza. Ha, poi, dato conto degli esiti individualizzanti delle risultanze dialogiche, passando in rassegna le numerose conversazioni nel corso delle quali SC MU aveva affermato che NT FU partecipava all'affare attraverso il terreno intestato al figlio HE '90 nonché contribuendo alle spese (conv. n. 3468 del 10.8.2009); che FU HE '33 era colui che si occupava maggiormente dei lavori ed era coinvolto in prima persona per avere ceduto alle pressioni dei figli e dei nipoti (conv. n. 2400 del 18.6.2009 e n. 4523 del 7.10.2009); che i FU, per pura ingordigia, avevano implementato le coltivazioni sino ad estenderle su un terreno di proprietà della moglie di HE classe '33 (SE Immacolata) con la messa a coltura nel 2008 di altre 400 piante, incuranti del fatto che la striscia di terra, esposta e visibile dall'esterno, nonostante le opere realizzate per il suo occultamento ("hanno fatto il nascondino (mmucciatella) ora hanno messo quattro tavole, quattro, quattro mazze di ..."), avrebbe potuto attirare l'attenzione delle forze dell'ordine (conv. n. 900 dell'11.4.2009 e n. 929 del 12.4.2009); che FU HE '90, sempre nel 2008, aveva piantato ottocento piantine insieme ad altri ragazzi, e che per puro caso non era stato pizzicato nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria del giugno del 2009, altrimenti si sarebbe "rovinato" (conv. n. 3468 del 10.8.2009). Ha, quindi, dato atto dei ripetuti ingressi sui fondi dei ricorrenti, da soli o in compagnia di altri coimputati, documentati dalle videoriprese ad ulteriore riscontro degli specifici dati individualizzanti ritratti dall'attività tecnica "parlata". 13.3 A fronte, le censure articolate nel ricorso di FU HE '33 e nel secondo motivo di ricorso di FU NT e FU HE '90 sull' esistenza degli estremi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui al capo A bis sono immeritevoli di considerazione, perché ripropongono tal quali tematiche comuni già trattate supra nel §.1.4.2, ove è stata evidenziata la sostanziale irricevibilità delle prospettazioni difensive. L'esistenza del sodalizio è stata ritenuta, difatti, dai giudici di appello con una decisione la cui trama motivazionale è del tutto esente dalle critiche di maniera rivoltele dai ricorrenti, rivelandosi coerente e sviluppata con criteri di corretta logica deduttiva che la rendono insuscettibile di possibili censure nell'odierno giudizio. Mette conto solo evidenziare, per la posizione concorsuale nel reato associativo degli imputati, che le due sentenze di merito 110 pongono in luce, sulla base degli oggettivi dati processuali, il ruolo criminoso svolto dagli stessi;
le conversazioni intercettate, passate in rassegna dalla Corte reggina, accreditano il pieno inserimento dei ricorrenti nelle dinamiche operative del gruppo criminoso, dimostrandone le dirette cointeressenze, il coinvolgimento nell'attività di coltivazione condotta coralmente e, certamente, per quanto sopra evidenziato, non coincidente, né temporalmente né ontologicamente, con le sole condotte illecite cristallizzate nei capi B bis, C bis e D bis di rubrica, per le quali FU HE '33 è stato già definitivamente condannato, rendendo in quella sede processuale, come ben messo in evidenza dai giudici di appello, giustificazioni pienamente aderenti alla strategie difensive elaborate dal gruppo per evitare l'accusa associativa. 13.4 La palese genericità delle censure (primo motivo dei ricorsi di FU NT e HE '90) esime dalla disamina delle correlate valenze di palese infondatezza delle stesse alla luce dei dati storico-fattuali esposti nella sentenza e legittimanti il giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati per i reati di cui ai capi B bis, C bis, D bis;
giudizio in nulla scalfito dalla parcellare lettura alternativa dei fotogrammi, non coniugata con le risultanze dialogiche e con lo stato dei luoghi oggettivamente fotografato dai militari all'atto delle perquisizioni e sequestri;
giudizio che si mostra impermeabile alle censure mosse negli atti impugnatori, riproducenti agomenti di stile: così quello dell'accesso ai fondi giustificato dall'esigenza di accudire animali o coltivare ortaggi;
così quello dell'indimostrata consapevolezza dell'allaccio abusivo alla rete idrica, pur essendo comune e da tutti indistintamente utilizzato l'artigianale impianto di irrigazione dei fondi;
così quello, poco più che labiale, che lamenta il mancato accertamento della provenienza della marijuana essiccata, rinvenuta nella struttura destinata al ricovero degli attrezzi, al deposito dei sacchi di concimi e all'essiccazione del prodotto ovvero quello con il quale ci si duole della mancata considerazione delle singole quote ai fini della valutazione dell'aggravante dell'ingente quantità. Temi che la sentenza impugnata ha affrontato e risolto sulla scorta di un percorso giustificativo logico, coerente con le emergenze processuali, scevro da discrasie o incompletezze valutative, con il quale i ricorsi omettono semplicemente di confrontarsi senza svolgere una reale analisi critica del contesto giustificativo della decisione. manifestamente13.5 Indeducibile e indondata è la doglianza sul trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate da FU NT con l'elevata pericolosità sociale dell'imputato, destinatario di due misure di prevenzione presonale e gravato da un precedente per inosservanza della sorveglianza speciale;
la pena inflittagli per il più grave delitto associativo è stata mitigata e 111 gli aumenti, contenuti e ragionevoli, sono stati ritenuti congrui e proporzionati all'entità degli illeciti. Aumenti confermati, per le medesime ragioni, anche per l'imputato FU HE '90, il cui trattamento sanzionatorio è stato ritenuto insucettibile di ulteriore mitigazione perché attestato sulla soglia insuperabile del minimo edittale (quanto al reato sub A bis) e ulteriormente ridotto per le circostanze attenuanti generiche, riconosciutegli dal primo decidente a ragione della sua giovanissima età, applicate nella massima estensione. 13.5 Infine, manifestamente infondato è il perentorio e assertivo rilievo censorio sul difetto di motivazione in punto di misure di sicurezza, pene accessorie e statuizioni civili;
sui punti richiamati la decisione impugnata motiva ampiamente alle pag. 697 e ss. CO NT e CO HE 14. Le impugnazioni, imperniate su ordini di rilievo sostanzialmente omologhi, non meritano accoglimento. Esse contestano la concretezza della partecipazione associativa dei ricorrenti, che si assume esclusivamente basata sulla condotta antigiuridica per la quale gli imputati hanno riportato separata e definitiva condanna (per il fatto-reato di cui all'odierno capo E bis di rubrica), replicando le critiche mosse al costrutto motivatorio della sentenza di primo grado, censure asseritamente pretermesse nella valutazione condotta dal Giudice d'appello. 14.1 Diversamente da quanto si sostiene, la Corte distrettuale non si è acriticamente adagiata sulla ricostruzione valutativa sviluppata dal primo decidente, ma ha compiuto un'autonoma disamina delle risultanze processuali, soltanto a conclusione della quale ha deliberato il giudizio di conferma della responsabilità associativa degli imputati, fondato sulla dimostrata concludenza e sintonia rappresentativa delle fonti probatorie, intercettazioni e servizi di polizia giudiziaria, collaterali al maturare del singolo ma significativo episodio di coltivazione ascritto ai ricorrenti, già reso manifesto dalle captazioni foniche. Ed è doveroso aggiungere che la sentenza si è fatta carico di rileggere le risultanze processuali alla luce delle osservazioni critiche esposte dagli appellanti, senza incorrere in nessuna carente o sommaria considerazione delle critiche mosse, esaminate nel nucleo essenziale e funzionalmente collegato al tema introdotto dalla regiudicanda, offrendo risposte adeguate e logiche alle quali i ricorsi mancano di correlarsi. 14.2 Non corrisponde al vero che la Corte di appello abbia accennato a precedenti esperienze associative dei CO nel settore della coltivazione della marijuana ma, tenendo ben presenti gli elementi differenziali della fattispecie associativa dal mero concorso di persone in uno specifico reato, ha 112 pe semplicemente negato che l'attività delittuosa contestata e accertata a carico degli stessi possedesse i caratteri della estemporaneità, della labilità o della mera apparenza associativa postulati dalla difesa, iscrivendosi al contrario in una consolidata rete di relazioni, in un contesto organizzato operante secondo criteri di reciproca mutualità, vigilato e diretto da un associato mafioso -titolare della gestione in esclusiva del traffico di stupefacenti nella zona-, nella piena consapevolezza dell'esistenza del sodalizio criminoso e di contribuire con le proprie azioni al radicamento e al perpetuarsi della consorteria. Nessuna censura è, dunque, formulabile nei riguardi della linearità del procedimento di valutazione probatoria e nei riguardi della logicità argomentativa con cui gli esiti valutativi sono trasfusi nella motivazione dell'atto decisorio. La sentenza impugnata correla, infatti, il rinnovato giudizio di responsabilità ad una composta serie di dati oggettivi sintomatici della ritenuta intraneità per come essa viene delineandosi alla luce delle emergenze probatorie fatte palesi dalle molteplici conversazioni ambientali, nelle quali MU SC - persuaso di essere al riparo da intrusivi mezzi di ascolto discorre senza far uso di linguaggi allusivi e criptici, così da rendere immediati i riferimenti veicolati in quei contesti dialogici. All'ampliamento della compagine soggettiva del sodalizio, non certo all'accordo per una estemponea attività di coltivazione, fa riferimento MU quando afferma che RE HE, leader indiscusso del gruppo, sempre pronto ad allargare il giro, "si è messo con CO (CO NT) e con BI (CO HE)" (conv. n. 4523 del 7.10.2009); è alla volontà espansionistica del capo 'ndrina che MU attribuisce la responsabilità delle perquisizioni e dei sequestri del 17 e del 18 giugno 2009 e la comune sorte dei sodali ("Questa è stata la disgrazia, ci guastammo tutti la testa, per fare assai, non ci siamo accontentati nessuno di poco..."), tra cui annovera anche i CO che, come gli altri, avendo sentore delle perquisizioni, avevano provveduto ad estirpare le piante (conv. n. 2428 del 19.6.2009: Il CO le ha tirate. Gli è andata bene, non lo so.... l'avvocato credo che deve sapere di queste cose ."); è RR * HE ad occuparsi, anche per i CO così come per tutti i sodali, della fornitura di semi e piante (conv. n. 929 del 12.4.2009: "il CO...il CH ne ha piantate assai ...sì ma viene da RO..."), ed è RE GI a riferire al MU (conv. n. 240 del 13.4.2009) il quantitativo preciso dei semi (240) e di piantine (140) fornite agli imputati, cifra prossima al quantitativo di piante rinvenute sui loro terreni, contigui agli altri fondi coltivati dai sodali;
semi e piantine che sono patrimonio comune dell'intero gruppo come testimoniato dalla conv. n. 190 dell'8.4.2009, nel corso della quale RE GI chiedeva al MU di mandare il figlio PP a prendere due "sportelli" da consegnare a CO NT, provvedendo poi il giorno seguente personalmente, insieme a FU 113 DO, alla consegna di un contenitore con diciotto piante di piccole dimensioni;
è sempre MU a paventare, all'indomani dell'arresto dei CO, prevedibili approfondimenti investigativi capaci di disvelare le correlazioni esistenti tra le varie coltivazioni (conv. n. 2367 del 19.6.2009), esternando la preoccupazione che proprio il BI, anello debole della catena, possa intraprendere un'attività collaborativa. "Apprensioni" nutrite, secondo la coerente valutazione operata in sentenza, per il gruppo in quanto tale, ad esso essendo riconducibili tutte le piantagioni, comprese quelle insistenti sui terreni dei ricorrenti, a prescindere dalla formale titolarità degli appezzamenti. Del resto solo l'esistenza di un accordo associativo con i crismi della permanenza e della stabilità, annotano ancora i giudici di appello, giustifica, da un lato, il timore che l'esistenza del legame sociale "venga fuori per bocca del debole BI", dall'altro è proprio in nome del legame sociale che si ipotizza il sacrificio di pochi (MU, GL, lo stesso BI) a vantaggio di RO, degli altri associati e al fine di contenere le accuse nei limiti delle responsabilità individuali per singoli appezzamenti (progr. 2367). Analisi in tutto aderente al valore rappresentativo degli elementi di prova raccolti, sviluppata con criteri di logicità e compiutezza, e che supera indenne lo scrutinio di legittimità. FU GI 15. La difesa dell'imputato, riconosciuto colpevole del concorso nei reati di cui ai capi B bis, C bis e D bis della rubrica, delinea nel ricorso, ulteriormente illustrandole nei motivi aggiunti, quattro ragioni di censura: le prime tre espressione di un unitario rilievo di erronea applicazione delle regole di valutazione della prova indiziaria, carente о insufficiente motivazione, travisamento del fatto, per avere la Corte di merito ritenuto di confermare la responsabilità del ricorrente per i reati contestatigli, pur difettandone convergenti e convincenti prove, e per avere violato l'obbligo di confutare in termini specifici e "ragionevoli" gli argomenti difensivi prospettati con l'atto di appello;
l'ultima, subordinata, relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, contraddittoriamente e illogicamente motivato. 15.1 I primi tre motivi di ricorso, che costituiscono articolazione (talora puramente ripetitiva) di una unitaria censura sull'adeguatezza della motivazione asseverante i coinvolgimenti criminosi del ricorrente nelle attività illecite dedotte in contestazione, non sono fondati, ponendosi ai limiti dell'inammissibilità per la loro inerenza ad ambiti di mera valutazione fattuale delle emergenze di causa, mentre appaiono manifestamente infondati laddove lamentano omessa disamina di tutte le specifiche doglianze formulate con l'atto di gravame. VP 114 Sotto tale ultimo aspetto non è inopportuno rammentare che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a svolgere una meticolosa analisi di tutte le deduzioni delle parti e ad esaminare tutte le risultanze processuali richiamate, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi in modo logico e adeguato le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, così che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Del resto il canone della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto che deve fondare ogni decisione (art. 546 c.p.p., comma. 1, lett. a), esclude il vizio di legittimità, quando nella motivazione il giudice abbia dato conto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo giudizio confermativo di una anteriore decisione di merito. Nel caso in esame, poi, l'appunto mosso è un fuor d'opera, giacché la sentenza impugnata non si è affatto sottratta al confronto con le deduzioni difensive, di cui ha dato meticolosamente conto, confutandole una per una e stimandole inidonee a contrastare la valutazione degli elementi di prova fornita dal Tribunale, le cui inferenze valutative ha pienamente condiviso, reputando inidonee a scalfirle le rivisitazioni probatorie avanzate nell'atto di gravame. 15.2 Quanto alla ribadita affermazione di responsabilità, la decisione non mostra il fianco alla esposta censura di erronea applicazione dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. in rapporto agli elementi di prova che attingono la posizione dell'imputato e che sono stati oggetto di meditata e logica esegesi, tale da non offrire spazio ad ambiti revisori nella presente sede di legittimità. Muovendo dalla accertata esistenza del comparto associativo ex art. 74 L.S., diretto dal capo 'ndrina RE HE, cognato dell'imputato, che aveva coinvolto le famiglie di un'intera contrada nel business delle piantagioni (la coralità delle coltivazioni non è, pertanto, una semplice congettura, come sostiene la difesa del ricorrente, ma dato correttamente inferito dalla puntuale analisi delle risultanze processuali), la sentenza rende ragione del coinvolgimento dell'imputato nell'attività di coltivazione di cui al capo B bis, passando in rassegna i suoi ripetuti accessi ai fondi attenzionati, registrati dalle telecamere installate sul posto. Così, dal 22.02.2009 venivano registrati vari movimenti tutti compatibili con la preparazione del terreno per la nuova coltivazione di marijuana, come i due viaggi di terra o letame eseguiti alle ore 9.02 e 9.54 dello stesso giorno da parte di un furgone cassonato, la presenza nei giorni successivi del MU che trasportava materiale vario con la sua Mercedes, l'ingresso nel terreno di mezzi agricoli, uno dei quali condotto anche da RE GI, e la presenza di 115 FU HE '33. Il 28 febbraio il trattore dei FU entrava nel terreno più volte, guidato sia da FU HE '33 che da FU GI, mentre sul fondo era già presente dalle 9.17 MU SC. L'obiezione difensiva, ossia che il mezzo agricolo sarebbe stato utilizzato dall'imputato per le colture lecite dallo stesso condotte su un appezzamento di terreno coltivato a fieno, è stata ritenuta poco convincente, sia perché intrinsecamente debole, non apparendo credibile che mentre FU HE preparava il terreno per impiantare, FU GI si faceva prestare il medesimo mezzo per coltivare il fieno, sia perché lo stesso imputato ha dichiarato di avere arato il terreno su incarico del MU, ancorché riconducendo tale intervento a terreni contigui ma sui quali erano eseguite colture diverse e lecite. E ancora, l'imputato usciva insieme al padre dai terreni con la zappa in mano il 9 aprile;
vi entrava a piedi il 12 aprile, attraversava il terreno su cui era impiantata la piantagione poi sequestrata, quindi usciva dal cancello rosso in compagnia di MU SC, con il quale si intratteneva a conversare;
il 18 aprile, immediatamente dopo l'ingresso di MU impegnato nel trasporto di alcune piantine, l'imputato entrava nel fondo con la zappa, spostandosi da una parte all'altra della piantagione;
altri accessi con soste di pochi minuti erano registrati il 22 e il 26 aprile. Il 3 maggio FU giungeva con un trattore con rimorchio carico di frasche alle 9.38 e usciva con il rimorchio vuoto alle 9.46, trasportando e deponendo materiale funzionale e abitualmente impiegato per coprire le piante di marijuana, come rilevato dai verbalizzanti intervenuti sul posto il successivo 17 giugno;
sempre nel mese di maggio erano registrati accessi al fondo il 5, l'8 e il 23; il 24 veniva visto uscire insieme a RE GI e FU DO, il 25 vi accedeva con il trattore seguito a piedi dal padre;
il 28 maggio veniva visto entrare nel terreno e lavorare nella coltivazione (non già limitarsi a transitare nella stessa per raggiungere l'appezzamento lecitamente coltivato a fieno, come sostiene la difesa) alternandosi nelle attività fino alle ore 16,48 con FU HE '33 e FU HE '90; il 29 entrava nel terreno alla guida di un trattore in compagnia del FR FU NT;
e ancora si recava in via Passoleo 1'8 giugno e il 16 giugno, il giorno prima degli arresti di contrada IA. 15.3 La posizione del ricorrente è stata, pertanto, oggetto di accurata verifica, senza che i giudici di merito siano incorsi in nessun travisamento della prova (che, giova ribadirlo, si riferisce all'errore sul significante e non sul significato) ma correlando, con il complessivo quadro istruttorio, gli esiti delle videoriprese, fedelmente rappresentati, che attestano la presenza fattiva del ricorrente sui terreni destinati alle coltivazioni in momenti topici dell'attività (al momento dell'aratura, come nell'epoca della maturazione delle piante "sempre 116 14 più attenzionabili" e necessitanti di frequenti accessi per la irrigazione), in sinergia operativa con gli altri concorrenti nel reato;
così fornendosi del dato videoripreso un'interpretazione plausibile in fatto, non manifestamente illogica e anzi sintonica con il complesso delle acquisizioni. A fronte, il ricorso muove obiezioni ripetitive, in una prospettiva atomistica e parcellare, nemmeno consentite in questa sede, segnatamente per quel che attiene alla pretesa di una reiterpretazione delle valenze semantiche dei dati videoripresi che vorrebbe vedere avallata da questa Corte. Ma il controllo di legittimità si appunta soltanto sulla coerenza strutturale interna della motivazione e non sulla decisione, restando preclusi il riesame o la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti (o preferibili) rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, al quale e solo al quale spetta definire il significato e il valore delle prove. Il sindacato di legittimità attiene alla forma esteriore nella quale si è manifestata quella valutazione;
forma, ovvero la motivazione, che deve essere compiuta, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni rispetto alle emergenze processuali, requisiti di cui certamente non difetta l'iter argomentativo esibito nel provvedimento. 15.4 Quanto alla residue censure in relazione ai capi C bis e D bis la decisione ha compiutamente esplicitato le ragioni del rinnovato verdetto di colpevolezza di tutti gli imputati concorrenti nella coltivazione di cui al precedente capo B bis, ostendendo un iter giustificativo immune da mende logiche e giuridiche. 15.5 Infine, la doglianza sull'asserito vizio di motivazione sottesa al confermato diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata. Deve osservarsi che la Corte di appello non ha negato il beneficio a causa della mancata confessione come riduttivamente prospetta la difesa, ma ha correttamente escluso di poter ritrarre elementi di favore dall'asserita condotta collaborativa dell'imputato, risultata, legittimamente, funzionale ad alleggerire la sua posizione, ma ininfluente in punto di meritevolezza delle attenuanti innominate. Ha rimarcato poi la gravità dei fatti, offrendo un'ulteriore e chiara spiegazione delle ragioni che avevano consentito il ricoscimento del beneficio ad altri imputati, stretti congiunti del ricorrente, nei confronti dei quali era stata valorizzata la giovanissima età (FU HE '90) ovvero l'età avanzata (FU HE '33). E tanto è sufficiente ad escludere il vizio denunziato, tanto più a fronte della genericità del corrispondente motivo esposto nell'atto di appello, non surrogato da indicazioni di elementi specifici avvaloranti la doglianza, ma не 117 consistito nella richiesta di "fare buon governo dell'art. 62 bis cod. pen.", avendo l'imputato collaborato e trattandosi di "personaggio onesto e incensurato". FI ZO 16. Esito non dissimile merita l'impugnazione proposta nell'interesse di FI ZO, dichiarato responsabile del solo capo B bis di rubrica. 16.1 Le enunciazioni di merito del primo motivo di ricorso, che ribadiscono la tesi dell'occupazione abusiva della particella di terreno riconducibile al ricorrente e della coltivazione ivi eseguita da altri a sua insaputa, sono palesemente contraddette dal percorso giustificativo della decisione impugnata, coerente con le risultanze probatorie e basato su ragionamenti immuni da discrasie o illogicità. La Corte territoriale ha ricordato come dalle indagini immobiliari sulla piantagione sequestrata fosse emerso che essa insisteva anche su terreni intestati a FI ZO e alla moglie LT NA;
che l'imputato era pienamente consapevole che anche tali porzioni dei fondi così come quelli limitrofi fossero coltivati a marijuana, tanto emergendo dalle conversazioni progr. 2586 e 2607 del 28 e 29 giugno 2009, nel cui contesto MU si lamentava del comportamento del concorrente che non lo aveva avvisato della presenza dei carabinieri, facendogli correre il rischio di essere arrestato;
dirimente e decisivo era poi il tenore della conv. n. 3468 del 10.8.2009, nella quale MU precisava che la parte del FI (le piante insistenti sulle porzioni di fondo di cui era poprietario) "era stata staccata su indicazioni dello stesso nell'imminenza delle perquisizioni, così restando asseverata l'effettiva partecipazione dell'imputato al fatto-reato contestato. Elementi, quelli testè menzionati, con i quali il ricorso omette ogni effettivo confronto, proponendo in realtà una valutazione del fatto storico alternativa a quella che, senza alcuna manifesta illogicità, ha formulato il giudice di secondo grado. 16.2 Quanto meno infondato è anche il motivo con il quale si lamenta la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, avendo la Corte di merito rimarcato, con argomentazioni esaustive e corrette, che la responsabilità per le coltivazioni del capo B bis era corale, riguardava " coloro che sapevano e lasciavano fare sul terreno degli altri e coloro che operavano ed avevano la parte sul terreno proprio, come nel caso del FI ZO, che partecipava all'investimento con la propria porzione, indiscutibilmente attingendo ai ricavi. Egli dunque faceva parte del fenomeno che consentiva la produzione dell'intera coltivazione, non solo quella del suo 118 pezzettino, che indirettamente finanziava in toto, sicchè l'aggravante, così come ritenuta per gli altri andava confermata". 16.3 Manifestamente infondate, oltre che indeducibili, sono pure le censure che involgono il diniego delle attenuanti generiche, in ordine al quale la motivazione non è né carente né apparente, laddove valorizza l'utilitaristico contributo "alla diffusione di un fenomeno pernicioso per la realtà sociale e la salute pubblica", richiamando altresì le ragioni (segnatamente, la particolare gravità del fatto), già enunciate in forma cumulativa per gli altri imputati;
e comunque, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice, come tale esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione. FÒ LO 17. Il ricorso è nel suo complesso quanto meno infondato. L'imputato è stato ritenuto responsabile, in concorso con MU SC, del reato di cui al capo I-bis di rubrica, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commesso il 4.5.2009, e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa. 17.1 La prima doglianza, con la quale si lamenta l'omessa risposta da parte della Corte di appello ai quesiti enunciati in merito all'esatta identificazione dell'imputato come del soggetto che interverrebbe nelle due conversazioni meritevoli di attenzione ai fini della verifica del reato in esame, avvenute a bordo dell'autovettura di MU SC, è manifestamente infondata. Nella nota n. 3 a p. 6 del ricorso è la stessa difesa a riportare il contenuto del verbale dell'interrogatorio dell'imputato (che si dice acquisito dal Tribunale), il quale non solo non ha sollevato problemi di inesatta o incerta identificazione, ma ha ammesso di avere acquistato da SC MU, in un'unica occasione, circa 200 grammi di marijuana. 17.2 Tanto è sufficiente a dimostrare la palese infondatezza dei rilievi critici, peraltro anche generici e indeducibili, sulla interpretazione delle risultanze dialogiche sulle quali riposa la responsabilità del prevenuto. Ciò non esime da rapide puntualizzazioni a riprova della logicità e solidità dimostrative che scandiscono l'apparato argomentativo della decisione, avendo i giudici di appello messo in evidenza come, dal piano contenuto della conversazione del 4.5.2009, emergeva che l'imputato e il MU erano in possesso di due buste di stupefacente, di diversa provenienza, del peso superiore a 190 grammi, destinate allo spaccio, del quale si sarebbe materialmente incaricato lo FÒ con successiva ripartizione degli utili. La eseguita commercializzazione della sostanza da parte dell'imputato era poi asseverata dalla successiva 119 conversazione dell'8.6.2009, nel cui contesto MU si lamentava per l'esiguità del guadagno conseguito. Nessuna lettura parcellizzata o travisata del dato intercettivo (integralmente trascritto nella sentenza di primo grado a p. 450 e ss.) è, dunque, dato cogliere nella decisione impugnata che, al contrario, ha chiarito la portata decisiva delle interlocuzioni tra i due coimputati;
del resto sull'acquisto della sostanza il ricorrente è confesso, né l'impugnazione individua vizi intrinseci della motivazione, ma si limita a spendere superflui e infruttuosi tentativi di confutazione. Che poi la condizione di tossicodipendenza dell'imputato non possa far velo (in termini di un presunto uso personale della droga acquistata) al suo coinvolgimento criminoso nella vicenda esaminata come soggetto deputato alla vendita al dettaglio dello stupefacente, è evenienza che non richiede particolari ragionamenti o analisi da parte dei giudici di merito (che pure hanno annotato come la condizione di tossicodipendenza "non esclude...il concorso dei due ruoli da parte del consumatore che pure spaccia per finanziare il proprio bisogno e dipendenza"), per la semplice ragione che l'attività di spaccio, nella specie, è rimasta comprovata dalla richiamata conversazione dell'8.6.2009 per le ragioni sopra sintetizzate. 17.3 Infondate sono le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle generiche. La Corte di appello offre una indiretta ma chiara spiegazione dell'immeritevolezza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. da parte dello FÒ come pure della mitigazione della pena, stimata congrua, quando ne rimarca il ruolo di acquirente stabile di stupefacente ai fini di vendita e di guadagno, come testimoniato dal materiale intercettivo esaminato in relazione al capo G bis di rubrica, ancorché la trattativa in corso (acquisto di oltre due chilogrammi di stupefacente) non fosse andata in porto. Va, poi, evidenziato che entrambe le decisioni di merito sono state adottate dopo la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
4- bis e 4- vicies ter d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006, rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli artt. 73, 13 e 14 d.P.R. n. 309 del 1990 e determinando la reviviscenza della normativa antecedente, che prevedeva sanzioni di diversa gravità per i fatti ritenuti lievi a seconda che concernessero sostanze droganti leggere o pesanti. Per la previgente disciplina, più favorevole e, perciò, applicabile all'imputato ex art. 2 cod. pen., comma 4, i fatti reato lievi concernenti sostanze come la marijuana erano punibili con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329. La pena inflitta è stata determinata, muovendo correttamente dalla cornice edittale vigente anteriormente alla introduzione delle norme oggetto di declaratoria di 120 incostituzionalità. Tale forbice sanzionatoria coincide, peraltro, con quella introdotta, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha modificato il d.l. 20 marzo 2014 n. 36, ridisegnando la cornice edittale del fatto lieve, senza alcuna distinzione tra droghe leggere e pesanti, riproponendo l'originaria sanzione prevista per le ipotesi di lieve entità aventi ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle II e IV nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 4 bis della legge Fini-Giovanardi, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 32/2014. 17.4 Manifestamente infondata, è, infine, la censura relativa all'omessa declaratoria di estinzione del reato perché prescritto prima della pronuncia della sentenza d'appello, a seguito della riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, reato autonomo e non più circostanza attenuante del reato di cui all'ipotesi base prevista dal medesimo art. 73. Ora, se pure è vero che la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. citato, così come modificata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, costituisce ipotesi autonoma di reato, il termine massimo di prescrizione, pari, ex artt. 157 e 160 cod. pen., a anni sette e mesi sei, considerata la data di consumazione del reato (4.5.2009) non era certamente decorso alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (1.7.2016), né la prescrizione risulta a tutt'oggi maturata tenuto conto delle intervenute sospensioni. 18. Conclusioni. Consegue a quanto esposto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in relazione alla posizione di NI DO, limitatamente alla entità della pena, che va rideterminata in anni nove di reclusione, e alla durata della libertà vigilata, che si ridetermina in anni uno. Il ricorso del NI deve essere rigettato nel resto. Vanno integralmente rigettati i ricorsi degli altri imputati, che devono essere di conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali. Causalità e soccombenza comportano altresì la condanna dei ricorrenti UM RI, GA RI, NI DO, FI ES, MU SC, RE HE, LE GI, MU GI, IO CO, FU NT, FU HE '33, FU HE '90, CO NT, CO GI alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, comune di ER, liquidate, alla luce dell'attività difensiva effettivamente prestata, come da dispostivo. 121
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI DO limitatamente alla entità della pena inflitta, che ridetermina in anni nove di reclusione, e alla durata della libertà vigilata, che ridetermina in anni uno;
rigetta il ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di UM RI, AL NT, RE HE, FU NT, IO CO, MU GI, MU SC, RE GI, FÒ LO, CO HE, CO NT, NA GI, FI ZO, FU GI, FU HE classe '90, FU HE classe '33, GA RI e FI ES che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché tutti, ad eccezione dei ricorrenti AL NT, NA GI, FI ZO, FU GI e FÒ LO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile Comune di ER, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2018 - 5 may 2018 & 2,32 → Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Rosanna SaracenoПовеше јога Angela Barth's DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 GEN 2020 ILGANCELLIERE Stefania FAIELLA 122