Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/2008, n. 25932
CASS
Sentenza 29 maggio 2008

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Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

La persona offesa che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro, di persona o per mezzo di difensore, la cui nomina rappresenta un onere da assolvere nei casi in cui sia prevedibile il compimento di atti che ne impongano la presenza, mentre costituisce un obbligo nell'eventuale giudizio di legittimità, a pena di inammissibilità. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; conf. sez. V, 2 febbraio 1993 n. 351, Motolese, non massimata sul punto; contra, sez. V, 21 gennaio 1999 n. 365, Zotti, non massimata sul punto).

Una denuncia irrituale, che si debba perciò considerare alla stregua di una denuncia anonima, pur essendo uno scritto di per sé inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana. (Fattispecie in cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la sua dimestichezza con l'idioma italiano, sottolineando, peraltro, che la non recente acquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio gli avrebbe imposto l'onere, non assolto, della prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 143, comma primo, cod. proc. pen.).

In sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il Tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso del P.M. e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; sez. II, 7 marzo 2007 n. 11940, Lamiranda, non massimata).

Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo o probatorio la persona offesa che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate ha facoltà di intervento spontaneo, che non solo non produce alcuna irregolarità o nullità procedurale, ma rappresenta la manifestazione minore di una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla legge. Ne consegue che all'interveniente qualificato sono attribuite le stesse prerogative riconosciute al soggetto che ha proposto la richiesta di riesame, e quindi anche quella di produrre documenti e altri elementi di prova, nonché di partecipare all'eventuale giudizio di legittimità, da altri o da lui stesso promosso, con correlativo diritto a ricevere, in quest'ultimo caso, i prescritti avvisi, conformemente al disposto degli artt. 325, comma terzo, 311, comma quinto e 127, comma primo, cod. proc. pen.. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

La perdita di efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte dell'autorità procedente, entro il quinto giorno dall'istanza, non essendo richiamato, nell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., il comma quinto del precedente art. 309, che prevede il predetto effetto caducatorio per le misure cautelari personali. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

In tema di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/2008, n. 25932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25932
Data del deposito : 29 maggio 2008

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