Articolo 201 del Codice di procedura penale
Articolo 224Articolo 230
Versione
24 ottobre 1989
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16 giugno 2023
Art. 201. Segreto di ufficio 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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