Versione
24 ottobre 1989
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16 giugno 2023
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Art. 201. Segreto di ufficio 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
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- 1. Quaderno Antiriciclaggio UIF n. 20 del 2023Federica Colazzo · https://www.antiriciclaggiocompliance.it/ · 25 aprile 2023 · 138.4771
[…] L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. ».L'obbligo di scambio informazioni e di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale rileva in quanto le autorità hanno la possibilità di collaborare fra loro, anche derogando alle disposizioni in tema di segreto d'ufficio, prima tra tutte l'art. 201 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2025, n. 11454Provvedimento: […] contenuto logico tale da soddisfare l'esigenza di rivalutazione della questione devoluta al riesame, è necessario che il ricorrente indichi, con specifiche argomentazioni, i punti sui quali la motivazione della sentenza appare a suo avviso inadeguata o non rispondente alle richieste prospettate, verificandosi, in caso di generica formulazione della denuncia, l'inammissibilità dell'impugnazione quale comminata dal penultimo comma dell'art. 201 cod. proc. pen..* (Sez. 6, n. 9290 del 11/07/1988, [...], Rv. 179191 - 01)Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
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- Tribunale di Sorveglianza