Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 4
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo.
Ai fini della configurabilità del reato di induzione o favoreggiamento della prostituzione, la nozione di "prostituta" differisce da quella di "mantenuta" per il fatto che, mentre la prima si attiva in virtù di un accordo di scambio per effetto del quale alla dazione di soldi segue la prestazione sessuale, la seconda agisce all'interno di un rapporto di libero amore che, sebbene interessato e caratterizzato da cospicue regalie, si svolge al di fuori di vincoli di sinallagmaticità.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, n. 8 legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione agli artt. 2, 13, 19, 21, 25 e 27 Cost., in quanto il concetto di "agevolazione" nel quale si risolve la condotta di favoreggiamento della prostituzione non viola i principi di legalità, determinatezza e offensività della norma penale, né la disposizione incriminatrice contrasta con il principio di laicità dello Stato.
Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi.
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Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte costituzionale ha finalmente preso posizione su un tema da tempo al centro di intensi dibattiti nella dottrina penalistica e nell'opinione pubblica: quello della legittimità costituzionale delle incriminazioni previste dalla legge n. 75 del 20 febbraio 1958, nota come “legge Merlin”, in relazione alle ipotesi in cui l'esercizio della prostituzione debba essere considerato libero e volontario. La legge Merlin, come risaputo, non incrimina la prostituzione in sé, ma sottopone a sanzione penale esclusivamente le varie “condotte satellite” a essa correlate, finalizzate ad agevolarne …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2015, n. 49643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49643 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento