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24 ottobre 1989
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8 agosto 1992
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23 agosto 1995
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6 aprile 2001
6 aprile 2001
Art. 503. Esame delle parti private 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame puo' rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gia' deposto.
4. Si applica la disposizione (( dell'articolo 500 comma 2 )) .
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di
assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame puo' rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gia' deposto.
4. Si applica la disposizione (( dell'articolo 500 comma 2 )) .
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di
assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.
Commentari • 84
- 1. La menzogna nel processo penale: il testimone e l’imputatoAvv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/ · 226.06679
[…] Pur rimanendo nell'ambito giudiziario, l'esame dell'imputato (ex art. 503 c.p.p.[3]) assume connotati diversi, ma non meno importanti. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 272
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 19618Provvedimento: […] Infine, questa Corte ha affermato il principio - che, seppur datato, è pienamente condivisibile e perfettamente conforme ai consolidati principi del processo accusatorio più volte ribaditi da questo Giudice di legittimità - che nel processo accusatorio è un diritto delle parti quello di contestare il contenuto della deposizione di un testimone (art. 500 c.p.p., comma 1) o di un'altra parte (art. 503 c.p.p., comma 3) sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone o dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. […]Leggi di più...
- fattispecie·
- sulla base delle loro dichiarazioni contenute nel fascicolo del p.m·
- efficacia probatoria·
- contestazione del contenuto della deposizione di un testimone o di una altra parte·
- dichiarazioni difformi rese dall'imputato prima del giudizio·
- rinnovazione dell'istruzione dibattimentale·
- limiti·
- acquisizione al fascicolo per il dibattimento a seguito delle contestazioni·
- giudizio di appello·
- legittimità·
- giudizio·
- contestazioni·
- istruzione dibattimentale·
- esame dei testimoni·
- acquisizione nel fascicolo del dibattimento