Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2019, n. 16765
CASS
Sentenza 18 novembre 2019

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In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, attengono alla funzione di rappresentanza dell'ente quelle spese che, per consuetudine o per motivi di reciprocità, sono sostenute in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del gruppo e soggetti esterni, appartenenti ad altri enti o rappresentativi della società civile, nonché le spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, sempre che tali esborsi siano rivolti a beneficio di soggetti esterni all'ente e che ne sia data giustificazione causale, con indicazione dell'interesse perseguito, dell'occasione e del destinatario.

Integra il delitto di peculato l'impiego di somme, prelevate dal Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, per spese connesse all'attività politica dei partiti e non invece ad iniziative del gruppo e/o volte al suo funzionamento, nonché per spese sostenute dai singoli consiglieri per la loro personale attività politica (cura del proprio consenso, incremento della personale visibilità, relazioni personali sul territorio, con l'informazione e con gli elettori), per spese relative ai rapporti personali tra i consiglieri, ovvero per l'organizzazione di altre attività scisse da quelle del gruppo consiliare.

In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, la verifica in ordine alla esistenza di un collegamento teleologico tra spese e finalità pubblicistiche va condotta in termini di congruità, valutando non già la riconducibilità delle spese a categorie astrattamente ammesse a rimborso, bensì l'effettiva inerenza delle stesse all'attività del gruppo, nonché il rispetto dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione all'entità e veridicità della relativa documentazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica in ordine alle modalità di utilizzo dei fondi non attiene al merito delle scelte ovvero dell'attività politica, ma alla conformità alla legge dell'azione amministrativa).

Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, aggravato dall'abuso delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge 9 gennaio 2019, n. 3, la richiesta di rimborso avanzata dal consigliere regionale, relativa a spese sostenute per finalità estranee all'esercizio del mandato, da imputare al fondo pubblico assegnato al proprio gruppo consiliare, poiché in tal caso la disponibilità giuridica del danaro - intesa quale possibilità di disporne con proprio atto - è un antecedente della condotta e la falsa rappresentazione della realtà (attraverso la produzione di giustificativi di spesa volti ad accreditare la legittimità del rimborso) è diretta a mascherare l'interversione del possesso, laddove nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'impossessamento del bene o del danaro costituisce l'effetto della condotta decettiva, necessariamente susseguente ad essa.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, i gruppi consiliari regionali rivestono qualifica pubblicistica essendo organi strumentali al funzionamento dell'assemblea regionale e non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri, partecipando direttamente all'attività assembleare mediante l'elaborazione dei progetti di legge, la preparazione di atti di indirizzo e controllo, l'acquisizione di informazioni, studi, statistiche e documentazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in considerazione della natura pubblicistica dei gruppi consiliari, i contributi erogati sono esclusivamente destinati a finalità istituzionali, non essendo consentiti utilizzi per iniziative dei partiti di riferimento, tantomeno per esigenze personali di ciascun componente del gruppo).

In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi destinati ai gruppi consiliari regionali, sussiste un intrinseco dovere di rendicontazione dell'uso del danaro attribuito dalla Regione, in conformità alle regole di gestione di tali fondi ed alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi, a prescindere da una specifica previsione normativa in tal senso, così come stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2014. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del reato, che la norma che ha previsto espressamente l'obbligo di rendicontazione sia stata introdotta in epoca posteriore al fatto, trattandosi di una esplicitazione del dovere già esistente di dar conto dell'utilizzo dei fondi pubblici).

In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, l'errore dei consiglieri circa la facoltà di disposizione del pubblico denaro, asseritamente indotto da regolamenti interni dei singoli gruppi che consentano il rimborso per una vasta tipologia di spese, con causale generica ed in assenza di un effettivo controllo, si risolve in un errore sulla legge penale e, pertanto, non esclude l'elemento soggettivo del reato. (Fattispecie in cui i regolamenti interni avevano un contenuto equivoco, rispetto al quale i consiglieri non avevano sollecitato alcun chiarimento in ordine alle spese consentite, confidando in un sistema di rimborsi sostanzialmente automatici, disposti in assenza di un effettivo controllo, solo formalmente svolto da personale amministrativo non indipendente e privo di effettivi ed autonomi poteri di verifica).

In tema di peculato mediante appropriazione di fondi assegnati ai gruppi consiliari, la prova dell'appropriazione può essere desunta anche da elementi indiziari lì dove, a fronte di documentazione giustificativa generica e di per sé non indicante il tipo di attività cui la spesa inerisce, emergano profili da cui desumere l'estraneità della spesa all'esercizio della funzione, quali l'accertata presenza del pubblico ufficiale in luoghi diversi da quelli indicati sul documento contabile, l'allegazione di una molteplicità di scontrini che, per frequenza e sistematicità, rivelano spese non collegate ad iniziative del gruppo; l'effettuazione di spese in luoghi e giorni incompatibili con lo svolgimento di attività istituzionale, l'effettuazione di prelievi, dal fondo assegnato al gruppo, anticipati e temporalmente distanti rispetto alla data della documentazione presentata per il rimborso.

In tema di peculato commesso mediante indebito utilizzo del Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, ai fini del concorso doloso del capogruppo che autorizzi il rimborso di spese sostenute dal consigliere per finalità non istituzionali, è necessario l'accertamento della piena consapevolezza da parte del primo dell'uso illecito del danaro pubblico, che non può desumersi dall'assenza di adeguate verifiche della conformità tra giustificativi di spesa ed iniziative del gruppo, né dall'ampiezza dei rimborsi consentiti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero dubbio, rimasto non risolto, sulla illiceità dei rimborsi autorizzati non è dimostrativo di dolo eventuale, perché compatibile con la negligenza, e dunque con l'imputazione del fatto al capogruppo a titolo di colpa cosciente).(Vedi Sez. 6, n. 10813 del 22/09/1994, Rv. 199925).

In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la invalidità del consenso espresso, per effetto di una modifica legislativa sopravvenuta, peggiorativa del trattamento sanzionatorio, giacchè non può ritenersi inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà. (Fattispecie relativa all'inserimento del peculato tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354, per effetto della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ciò che avrebbe precluso al ricorrente di accedere alle misure alternative alla detenzione ed alla sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.).

Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell' "an debeatur", essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno. (Diff.Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Rv. 199071-01).

Il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della "res" o del danaro, sicchè resta irrilevante la successiva restituzione da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato in relazione ad indebiti prelievi effettuati dal fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, il cui importo era stato restituito a seguito dell'avvio delle indagini penali e dopo essere rimasto custodito per molti mesi, senza alcun valido motivo, in luogo privato).

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale presuppone l'oggettivo esercizio delle pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare investitura, salvo il caso in cui vi sia stata usurpazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del delitto di peculato da parte dei componenti del consiglio regionale, per indebito utilizzo di fondi pubblici, l'intervenuto annullamento, da parte del giudice amministrativo, dell'atto di proclamazione dei consiglieri eletti, pur trattandosi di pronuncia caducatoria ad effetti retroattivi).

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo, tra l'altro, Giorgio D. e Andrea P. da alcuni specifici episodi di peculato; riconoscendo a Luca B. l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; rideterminando la pena per quest'ultimo e riducendo la pena accessoria per tutti gli imputati e la confisca per due di loro - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato: - Luigi Giuseppe V. in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 c.p., per essersi, nella sua qualità di capogruppo …

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    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …

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  • 4Art. 314 c.p. Peculato
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  • 5Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 del codice penale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2019, n. 16765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16765
Data del deposito : 18 novembre 2019

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