Sentenza 18 novembre 2019
Massime • 13
In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, attengono alla funzione di rappresentanza dell'ente quelle spese che, per consuetudine o per motivi di reciprocità, sono sostenute in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del gruppo e soggetti esterni, appartenenti ad altri enti o rappresentativi della società civile, nonché le spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, sempre che tali esborsi siano rivolti a beneficio di soggetti esterni all'ente e che ne sia data giustificazione causale, con indicazione dell'interesse perseguito, dell'occasione e del destinatario.
Integra il delitto di peculato l'impiego di somme, prelevate dal Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, per spese connesse all'attività politica dei partiti e non invece ad iniziative del gruppo e/o volte al suo funzionamento, nonché per spese sostenute dai singoli consiglieri per la loro personale attività politica (cura del proprio consenso, incremento della personale visibilità, relazioni personali sul territorio, con l'informazione e con gli elettori), per spese relative ai rapporti personali tra i consiglieri, ovvero per l'organizzazione di altre attività scisse da quelle del gruppo consiliare.
In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, la verifica in ordine alla esistenza di un collegamento teleologico tra spese e finalità pubblicistiche va condotta in termini di congruità, valutando non già la riconducibilità delle spese a categorie astrattamente ammesse a rimborso, bensì l'effettiva inerenza delle stesse all'attività del gruppo, nonché il rispetto dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione all'entità e veridicità della relativa documentazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica in ordine alle modalità di utilizzo dei fondi non attiene al merito delle scelte ovvero dell'attività politica, ma alla conformità alla legge dell'azione amministrativa).
Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, aggravato dall'abuso delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge 9 gennaio 2019, n. 3, la richiesta di rimborso avanzata dal consigliere regionale, relativa a spese sostenute per finalità estranee all'esercizio del mandato, da imputare al fondo pubblico assegnato al proprio gruppo consiliare, poiché in tal caso la disponibilità giuridica del danaro - intesa quale possibilità di disporne con proprio atto - è un antecedente della condotta e la falsa rappresentazione della realtà (attraverso la produzione di giustificativi di spesa volti ad accreditare la legittimità del rimborso) è diretta a mascherare l'interversione del possesso, laddove nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'impossessamento del bene o del danaro costituisce l'effetto della condotta decettiva, necessariamente susseguente ad essa.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, i gruppi consiliari regionali rivestono qualifica pubblicistica essendo organi strumentali al funzionamento dell'assemblea regionale e non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri, partecipando direttamente all'attività assembleare mediante l'elaborazione dei progetti di legge, la preparazione di atti di indirizzo e controllo, l'acquisizione di informazioni, studi, statistiche e documentazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in considerazione della natura pubblicistica dei gruppi consiliari, i contributi erogati sono esclusivamente destinati a finalità istituzionali, non essendo consentiti utilizzi per iniziative dei partiti di riferimento, tantomeno per esigenze personali di ciascun componente del gruppo).
In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi destinati ai gruppi consiliari regionali, sussiste un intrinseco dovere di rendicontazione dell'uso del danaro attribuito dalla Regione, in conformità alle regole di gestione di tali fondi ed alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi, a prescindere da una specifica previsione normativa in tal senso, così come stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2014. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del reato, che la norma che ha previsto espressamente l'obbligo di rendicontazione sia stata introdotta in epoca posteriore al fatto, trattandosi di una esplicitazione del dovere già esistente di dar conto dell'utilizzo dei fondi pubblici).
In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, l'errore dei consiglieri circa la facoltà di disposizione del pubblico denaro, asseritamente indotto da regolamenti interni dei singoli gruppi che consentano il rimborso per una vasta tipologia di spese, con causale generica ed in assenza di un effettivo controllo, si risolve in un errore sulla legge penale e, pertanto, non esclude l'elemento soggettivo del reato. (Fattispecie in cui i regolamenti interni avevano un contenuto equivoco, rispetto al quale i consiglieri non avevano sollecitato alcun chiarimento in ordine alle spese consentite, confidando in un sistema di rimborsi sostanzialmente automatici, disposti in assenza di un effettivo controllo, solo formalmente svolto da personale amministrativo non indipendente e privo di effettivi ed autonomi poteri di verifica).
In tema di peculato mediante appropriazione di fondi assegnati ai gruppi consiliari, la prova dell'appropriazione può essere desunta anche da elementi indiziari lì dove, a fronte di documentazione giustificativa generica e di per sé non indicante il tipo di attività cui la spesa inerisce, emergano profili da cui desumere l'estraneità della spesa all'esercizio della funzione, quali l'accertata presenza del pubblico ufficiale in luoghi diversi da quelli indicati sul documento contabile, l'allegazione di una molteplicità di scontrini che, per frequenza e sistematicità, rivelano spese non collegate ad iniziative del gruppo; l'effettuazione di spese in luoghi e giorni incompatibili con lo svolgimento di attività istituzionale, l'effettuazione di prelievi, dal fondo assegnato al gruppo, anticipati e temporalmente distanti rispetto alla data della documentazione presentata per il rimborso.
In tema di peculato commesso mediante indebito utilizzo del Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, ai fini del concorso doloso del capogruppo che autorizzi il rimborso di spese sostenute dal consigliere per finalità non istituzionali, è necessario l'accertamento della piena consapevolezza da parte del primo dell'uso illecito del danaro pubblico, che non può desumersi dall'assenza di adeguate verifiche della conformità tra giustificativi di spesa ed iniziative del gruppo, né dall'ampiezza dei rimborsi consentiti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero dubbio, rimasto non risolto, sulla illiceità dei rimborsi autorizzati non è dimostrativo di dolo eventuale, perché compatibile con la negligenza, e dunque con l'imputazione del fatto al capogruppo a titolo di colpa cosciente).(Vedi Sez. 6, n. 10813 del 22/09/1994, Rv. 199925).
In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la invalidità del consenso espresso, per effetto di una modifica legislativa sopravvenuta, peggiorativa del trattamento sanzionatorio, giacchè non può ritenersi inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà. (Fattispecie relativa all'inserimento del peculato tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354, per effetto della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ciò che avrebbe precluso al ricorrente di accedere alle misure alternative alla detenzione ed alla sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.).
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell' "an debeatur", essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno. (Diff.Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Rv. 199071-01).
Il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della "res" o del danaro, sicchè resta irrilevante la successiva restituzione da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato in relazione ad indebiti prelievi effettuati dal fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, il cui importo era stato restituito a seguito dell'avvio delle indagini penali e dopo essere rimasto custodito per molti mesi, senza alcun valido motivo, in luogo privato).
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale presuppone l'oggettivo esercizio delle pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare investitura, salvo il caso in cui vi sia stata usurpazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del delitto di peculato da parte dei componenti del consiglio regionale, per indebito utilizzo di fondi pubblici, l'intervenuto annullamento, da parte del giudice amministrativo, dell'atto di proclamazione dei consiglieri eletti, pur trattandosi di pronuncia caducatoria ad effetti retroattivi).
Commentari • 5
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo, tra l'altro, Giorgio D. e Andrea P. da alcuni specifici episodi di peculato; riconoscendo a Luca B. l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; rideterminando la pena per quest'ultimo e riducendo la pena accessoria per tutti gli imputati e la confisca per due di loro - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato: - Luigi Giuseppe V. in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 c.p., per essersi, nella sua qualità di capogruppo …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2019, n. 16765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16765 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2019 |
Testo completo
16765-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1685/2019 -Presidente- AN Petruzzellis ST Mogini U.P. 18/11/2019 Ercole Aprile R.G.N. 18766/2019 Alessandra Bassi Pietro RI -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da NE LE, nato a [...] il [...] De ST RT, nato a [...] il [...] DA MA, nato a [...] il [...] OR ER, nato a [...] il [...] RI RI, nato ad [...] il [...] TI OL, nato a [...] il [...] DERI LE, nato a [...] il [...] UR EL MI FI, nato a [...] il [...] OF ER, nato a [...] il [...] NE AN, nato a [...] il [...] AN LE, nato a [...] il [...] PI IO, nato a [...] il [...] RT ER, nato a [...] l'[...] La RO GI, nato a [...] il [...] RD LO, nato a [...] il [...] ST AN, nato a [...] il [...] AR ST, nata a [...] il [...] MO IA, nato a [...] il [...] TE LF RT, nato a [...] il [...] и LL NA, nata a [...] il [...] PI AR, nata a [...] l'[...] RE LE, nato a [...] il [...] RA ND, nato a [...] il [...] CO RT, nato a [...] il [...] nonché dalla parte civile CO (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) avverso la sentenza emessa il 24/07/2018 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro RI;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa EP Casella, che all'udienza del 31 ottobre 2019 ha concluso chiedendo: - l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di AN LE e TE LF RT;
-il rigetto dei ricorsi presentati da NE LE, De ST RT, DA MA, OR ER, NE AN, RT ER, La RO GI, RD LO, PI IO e PI AR, nonchè del ricorso presentato dalla parte civile CO;
-per RI RI, l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle spese individuali di pernottamento e vitto relative al soggiorno a Bardonecchia il 18/08/2010 di euro 199,00 e di euro 117,40 con conseguente rideterminazione della pena, da ridurre proporzionalmente in relazione all'aumento per continuazione interna calcolato dalla Corte di appello in complessivi giorni dieci di reclusione;
il rigetto nel resto del ricorso;
-per TI OL, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla spesa di eruo 100,00 relativa al pernottamento in data 23/11//2011 a NF, prsso l'hotel Palazzo Paleologi, con conseguente rideterminazione della pena, da ridurre proporzionalmente in relazione all'aumento per continuazione interna calcolato dalla Corte di appello in complessivi mesi uno di reclusione;
il rigetto nel resto del ricorso;
· per DERI LE, l'annullamento senza rinvio per il capo 21) per intervenuta prescrizione, per il capo 20), limitatamente all'importo di euro 400,00 per l'acquisto di cornici rimaste in dotazione dell'ufficio, con conseguente rideterminazione della pena, da ridurre proporzionalmente in relazione all'aumento per continuazione interna calcolato dalla Corte di appello in complessivi mesi tre uno di reclusione;
il rigetto nel resto del ricorso;
-per UR EL MI PP, l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle spese legali nella misura di euro 432,13, con conseguente rideterminazione della pena, da 2 ridurre proporzionalmente in relazione all'aumento per continuazione interna per il capo 23), specificamente indicato dalla Corte di appello in complessivi giorni dieci di reclusione;
il rigetto nel resto del ricorso;
-per ST AN lo stralcio della posizione processuale, in attesa della decisione della Corte costituzionale;
-per AR ST, l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla spesa di euro 4.800 perché il fatto non sussiste e l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto;
-per MO IA, l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle spese legali pari ad euro 6343,44 con conseguente rideterminazione della pena, da ridurre proporzionalmente in relazione all'aumento per continuazione interna calcolato dalla Corte di appello in complessivi mesi due di reclusione;
il rigetto nel resto del ricorso;
-per LL NA l'annullamento senza rinvio limitatamente all'importo di euro 620 quali spese di ristorazione presso il castello di Bubbio, con trasmissione degli atti per nuovo giudizio in ordine alla rideterminazione della pena;
il rigetto nel resto del ricorso;
-per RE LE, l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen.; rigetto nel resto il ricorso;
- per RA ND, l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto al capo B) per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione dell'aumento della pena inflitta a titolo di continuazione esterna, pari a mesi due di reclusione;
rigetto del ricorso nel resto;
per RT CO, l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen.; rigetto nel resto il ricorso;
udito all'udienza del 31 ottobre 2019 l'avv. ST Viti, in sostituzione dell'avv. Sorrento Tiziana, in difesa della parte civile CO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi, sempre all'udienza del 31 ottobre 2019, gli avv.ti MA Mussato, difensore di RT ER, AN Lageard, anche in sostituzione degli avv.ti Chiara Giuntelli e Lageard Marta, difensore di De ST RT, di UR EL MI PP e di LL NA, NI RO, in difesa di RA ND, ST LO, in difesa di OR ER, CE CH in difesa sempre di OR ER, FF RE RG, in difesa di AN LE, AU NI, in difesa di DA MA, RA SÀ, in difesa di RE LE, che hanno tutti concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
nonché l'avv. EN MA Ambrosetti, in difesa di LL NA e UR EL MI PP che ha concluso chiedendo o stralcio delle posizioni processuali degli imputati e comunque l'accoglimento dei ricorsi uditi all'udienza del 18 novembre 2019 gli avv.ti Roberta Angela Maccia, difensore di DERI LE, Tommaso Servetto, difensore di DERI LE, ST Bonaudo in difesa di 3 TE LF RT, ID EI, difensore di La RO GI, DO IR, in difesa Di RD LO, ST OR, in difesa di TI OL, NI EL, in difesa di CO RT, DO CA Alleva, in difesa di AR ST e di CO RT, CA LA, in difesa di OF ER e di NE AN, EN Collidà, in difesa di NE AN, LF CA, in difesa di RE LE, CH CR, in difesa di PI IO e PI AR, UC TI, in difesa di RI RI, CA EL ZZ, in difesa di NE LE, che hanno tutti concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi ed, eventualmente, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, nonché gli avv. EN NI, in difesa di MO IA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6 b), della legge n. 3 del 9 gennaio 2019 con riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. nella parte relativa all'inserimento nell'a 4 bis ord. Pen., del reato di peculato, e l'avv. LE GA, anche in sostituzione dell'avv. ND GA, in difesa di ST AN, che ha concluso chiedendo la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa alla questione su indicata, nonché, in subordine, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha sostanzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Torino aveva, da una parte, condannato gli imputati NE LE, RA ND, AN LE, ST EL, TE LF RT, RE LE, RT ER, NE AN, AR ST per alcuni dei fatti oggetto dei reati loro ascritti a vario titolo, ed al tempo stesso aveva assolto gli stessi imputati per altri fatti oggetto delle stesse imputazioni e gli altri odierni ricorrenti per i reato loro rispettivamente contestati.
1.1. Il processo ha ad oggetto la gestione dei fondi spettanti ai gruppi consigliari della Regione Piemonte erogati durante la legislatura iniziata con le elezioni del marzo 2010; secondo l'ipotesi accusatoria, accertati i versamenti dei fondi ai gruppi consigliari ed esaminata la documentazione giustificativa dei prelievi, sarebbe emersa una larga casistica di fatture ed altri documenti contabili afferenti a spese sospette o non rimborsabili. Sulla base di tale dato investigativo iniziale si era proceduto all'acquisizione di documentazione e dei tabulati telefonici dei consiglieri regionali al fine di verificare la presenza fisica di questi nel luogo ove risultava documentalmente compiuta la spesa per la quale si era chiesto ed ottenuto il rimborso, imputando la somma al Fondo istituito per il funzionamento dei Gruppi consigliari. Agli esiti di molteplici accertamenti investigativi, si era proceduto ad un duplice livello di imputazioni: a) ad alcuni imputati, nella qualità di consiglieri regionali e "capigruppi" anche mono- consigliari-, è stato contestato il reato di peculato, perché, avendo la disponibilità dei fondi 4 ن کے erogati dal Consiglio regionale, giacenti su un determinato conto corrente bancario, se ne sarebbero appropriati per finalità personali e comunque estranee a quelle istituzionali previste;
b) ad altri imputati, nella qualità di consiglieri regionali, è stato contestato il concorso doloso con i rispettivi capo-gruppo nel reato di peculato, cioè dell'appropriazione delle somme a loro erogate a seguito delle richieste di rimborso per spese non consentite. Agli imputati PI AR e PI IO è invece contestato il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per l'indebita percezione dell'intera retribuzione versata alla prima in forza di un rapporto lavorativo ritenuto fittizio;
non diversamente, si è proceduto nei confronti di RE LE per il reato di truffa per l'indebita percezione di rimborsi chilometrici maggiorati.
1.2. Il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, aveva assolto numerosi degli odierni imputati ponendo a fondamento della decisione due principi generali. Sotto un primo profilo, quanto al tipo di spesa imputabile al fondo di funzionamento dei gruppi consiliari, avrebbero dovuto considerarsi giustificate non solo quelle strettamente collegate all'attività istituzionale o endo-consigliare del Gruppo, ma, in ragione della doppia natura giuridica dei gruppi consigliari, anche quelle riguardanti l'attività e le iniziative "latu senso" politiche di questi, compiute anche attraverso i singoli consiglieri. I secondo principio riguardava il profilo probatorio e la distinzione tra spese ontologicamente incompatibili con la finalità di interesse pubblico (quelle, cioè, di per sé rivelatrici della loro strumentalità al soddisfacimento di interessi privati e, dunque, prive di collegamento funzionale con l'attività politico- istituzionale del consigliere o del gruppo) e quelle c.d. ambivalenti. Quanto alle prime, secondo il Tribunale, l'imputato avrebbe potuto sul piano probatorio sempre dimostrare il fatto liberatorio, e cioè che, pur in assenza di un collegamento evidente con il pubblico interesse, la spesa fosse comunque funzionale alla vita del gruppo consigliare. Per le spese ambivalenti, invece, riteneva il Tribunale che l'onere probatorio per il Pubblico Ministero non potesse dirsi assolto con la prova della effettiva esistenza della spesa e della percezione del rimborso, ma dovesse comprendere anche la prova positiva della finalità privata della spesa, senza che potesse assumere rilievo la mancata giustificazione dell'interessato.
1.3. Tali principi sono stati solo in parte condivisi dalla Corte di appello non tanto nella loro portata enunciativa, quanto, piuttosto nella loro concreta applicazione che, si assume, avrebbe condotto ad un ragionamento probatorio viziato. Secondo la Corte di appello, in tutti i casi, e dunque anche nel caso di spese c.d abnormi, la Pubblica Accusa avrebbe dovuto provare il dato storico della spesa e/o del rimborso a carico del gruppo consigliare, la non inerenza della spesa alle finalità legislativamente previste dal 5 contributo per il funzionamento del gruppo ed infine l'appropriazione da parte del Presidente del gruppo e dei singoli consiglieri del relativo importo. La prova della non inerenza e, sostanzialmente, della conseguente appropriazione, a dire della Corte, avrebbe potuto farsi discendere da valutazioni in concreto fondate caso per - sulla tipologia di spese, sulle circostanze in relazione alle quali la spesa era stata caso sostenuta e, dunque, sulla finalità perseguita, sulla documentazione contabile prodotta;
in particolare, la prova dell'appropriazione avrebbe potuto farsi derivare anche da situazioni altamente significative accompagnate dall'assenza, anche sul piano della mera allegazione, di giustificazioni ovvero da giustificazioni apparenti. I ricorsi degli imputati.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OR ER, assolto in primo grado e condannato dalla Corte di appello per il reato di peculato in relazione al capo 12); OR, nella veste di consigliere regionale ed in concorso con il presidente del suo Gruppo consigliare, si sarebbe appropriato della somma di 14.097,39. Sono stati articolati sei motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Con l'ordinanza del 26/03/2018 la Corte di appello avrebbe disposto la rinnovazione dibattimentale, quanto all'imputato, della sola testimonianza in relazione ad un'unica voce di spesa di tale RE, economa del gruppo consiliare della EG NO al quale apparteneva il ricorrente, ma non anche delle altre testimonianze "che sorreggevano l'assolutoria" (così il ricorso) e la cui valutazione sarebbe stata mutata dalla Corte. Il Tribunale, si assume, aveva ritenuto ambivalenti le spese rimborsate all'imputato ed a tale conclusione era giunto valutando le testimonianze in questione e, in particolare, quella di AN EL ER, che aveva descritto le occasioni e i contesti in cui sarebbero state originate le spese,creando un collegamento tra queste e le iniziative del gruppo;
non diversamente, la sentenza assolutoria era stata giustificata anche in ragione del contenuto delle testimonianze di tali GA, NI, NO. La Corte avrebbe invece ritenuto le spese per le quali l'imputato aveva chiesto ed ottenuto il rimborso neppure latamente coerenti con la funzione pubblica sottesa al Fondo regionale per il funzionamento dei Gruppi consigliari: secondo il ricorrente, ciò avrebbe implicato una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato. Si sostiene che, proprio in ragione della ricostruzione normativa operata dai giudici di merito, deriverebbe che i singoli consiglieri, come appunto il ricorrente, non avessero la disponibilità del denaro, che, invece, transitava dall'ente pubblico ai singoli gruppi e, tramite questi, al presidente del gruppo. Il singolo consigliere, si evidenzia, avanzava richiesta di 6 rimborso in relazione alle spese sostenute ed il capogruppo autorizzava il rimborso: solo dopo l'autorizzazione, il rimborso veniva effettuato ed il denaro usciva materialmente dalle casse del gruppo ed il consigliere ne conseguiva il possesso. Dunque, sarebbe viziato il ragionamento giuridico della Corte, secondo cui l'autorizzazione al rimborso in favore dei consiglieri, in caso di gruppi pluripersonali, costituiva non il momento della costituzione della disponibilità del denaro da parte del consigliere, che giuridicamente preesisteva per l'essere questi componente del gruppo in favore del quale l'erogazione delle somme era compiuta, ma semplicemente un atto interno alle formazioni consiliari che comportava la definitiva ablazione dalla totalità del fondo nella disponibilità collettiva ed - indivisa dei componenti del gruppo di una somma di cui il consigliere acquistava la disponibilità materiale esclusiva, così appropriandosene. Proprio per tale ragione, secondo la Corte, non sarebbero stati configurabili i diversi reati di cui agli artt. 316 ter o 640 cod. pen.: dette fattispecie non presupporrebbero, diversamente dal caso di specie, la preesistente disponibilità delle somme anche da parte del singolo consigliere. Secondo il ricorrente, invece, la costruzione giuridica descritta sarebbe errata nella parte in cui ritiene che il consigliere avesse il possesso delle somme già prima della autorizzazione del presidente del gruppo;
la tesi difensiva è che la disponibilità delle somme sarebbe acquisita dal singolo solo dopo l'autorizzazione del presidente del gruppo. Si ritiene, di conseguenza, che le condotte dovrebbero essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen., in quanto, proprio la presentazione della richiesta di rimborso delle spese implicherebbe quale logico presupposto l'attestazione relativa alla inerenza di quella spesa alle finalità per cui la Regione finanziava i gruppi consiliari, che, se non esistente, attribuirebbe alla richiesta il carattere di dichiarazione non veritiera, rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie invocata.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, quanto all'art. 314 cod. pen. e 4 L. Regionale Piemonte 10 novembre 1972, n.1, e vizio di motivazione. La Corte di appello, sulla base della normativa esistente all'epoca dei fatti, avrebbe erroneamente ritenuto che le spese rimborsabili fossero solo quelle previste dall'art. 4 della legge indicata e ciò avrebbe fatto affermando che erano a carico del fondo tutte le spese "per l'attività svolta dai gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei gruppi stessi"; si assume invece che, mentre le attività connesse ai lavori assembleari si declinerebbero in forma tipica, le iniziative dei singoli consiglieri, per loro natura, non sarebbero preventivamente catalogabili, essendo definite solo dal collegamento con l'attività del gruppo Consiliare, liberamente individuabili da quest'ultimo. Il gruppo consigliare della EG NO si sarebbe dotato di un regolamento il cui art. 16 prevedeva una vasta tipologie di spese rimborsabili, tra cui quelle "di ospitalità e accoglienza che prevedono anche la partecipazione di persone estranee al gruppo" oppure "gli omaggi di rappresentanza" che, invece, la Corte avrebbe ritenuto non rimborsabili. 7 Secondo il ricorrente, sarebbe viziato il ragionamento della sentenza che, da una parte, avrebbe affermato l'assoluta autonomia del Gruppo nell'individuare le iniziative che potevano dare luogo a spese rimborsabili, e, dall'altra, ritenuto rimborsabili solo le spese attinenti al funzionamento in senso stretto del gruppo, dimenticando, tuttavia, che il funzionamento comprendeva anche le iniziative dei singoli e che le spese per dette iniziative erano affrontate per il funzionamento del gruppo. Sotto altro profilo, si aggiunge, il controllo giudiziale sul potere discrezionale del gruppo di individuare le iniziative strumentali al funzionamento del medesimo troverebbe un limite proprio nell'art. 4 indicato. Né sarebbe stato spiegato dalla Corte perché, a fronte delle giustificazioni offerte, le spese rimborsate a OR esulerebbero dalla nozione di iniziativa del gruppo e perché non potrebbero dirsi attinenti ad attività inerenti la dimensione politica del gruppo;
il vizio consisterebbe in una arbitraria delimitazione del concetto di iniziativa che fungerebbe da preludio alla introduzione di limiti strutturali alle spese rimborsabili.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancanza di giustificazione delle spese per cui è intervenuta condanna;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha attribuito per OR valenza latamente probatoria alla "tardiva" giustificazione delle spese, compiuta solo con una memoria depositata ad istruttoria in corso. Sotto altro profilo, si evidenzia come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova della condotta appropriativa potrebbe farsi discendere dalla inosservanza dell'obbligo di rendiconto solo nei casi in cui sussista uno specifico obbligo in tal senso e non anche in quelli, come nel caso in esame, in cui detto obbligo sia estremamente vago o generico;
all'epoca dei fatti, si sostiene, i Presidenti dei gruppi dovevano solo compilare una nota riepilogativa, relativa alla utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, regolata sulla base di un modello estremamente generico, incentrato sulla tripartizione generale delle spese nelle macro- categorie delle spese di funzionamento, spese per l'attività funzionale dei gruppi e per oneri non ripartibili, Secondo il ricorrente, rispetto al contenuto dell'onere di rendicontazione, le spese sarebbero state congrue e coerenti, perché riconducibili tutte nelle macrovoci previste dalla normativa regionale e, in particolare, a quelle del regolamento interno del gruppo di appartenenza. Dunque, non vi sarebbe stata appropriazione;
tutte le spese sarebbero state sostenute nel contesto di iniziative del gruppo consiliare e la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui, davanti ad una sostanziale identica giustificazione, ha ritenuto di dover condannare l'imputato per una somma inferiore a quella originariamente contestata.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo del reato di peculato. La coincidenza tra le spese rimborsate e le indicazioni del regolamento interno rivelerebbe la buona fede del ricorrente;
non sarebbe decisivo, ai fini del dolo, la circostanza che il 8 regolamento potesse avere contenuti non conformi alla legislazione regionale, tenuto conto, nel caso di specie, che in nessuna occasione il ricorrente avrebbe chiesto rimborsi per spese diverse e non compatibili con quelle ragionevolmente riconducibili all'ambito delle attività che il gruppo svolgeva. La sentenza sarebbe viziata nella parte relativa alla valutazione della buona fede dell'imputato in ordine alla interpretazione delle spese rimborsabili.
2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen.; sul tema si evidenza la disparità di trattamento rispetto ad altra posizione processuale.
2.7. L'11.10.2019 è stata presentata una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato con cui sono stati ripresi ed ulteriormente sviluppati alcuni degli argomenti già trattati con il ricorso principale, quali quelli della prova della condotta appropriativa, della giustificazione fornita dal ricorrente delle spese rimborsate, della mancata rinnovazione della prova dichiarativa, ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis, cod. proc. pen.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OF ER. L'imputato è stato assolto in primo grado e ritenuto colpevole dalla Corte di appello del reato di peculato per essersi appropriato, quale consigliere regionale ed in concorso con il Presidente del suo gruppo consigliare, NE AN, della complessiva somma di 11,168,69 euro, della quale 70,00 per spese presso lo UV Store ed il resto per spese di ristorazione. Sono stati articolati sette motivi.
3.1. Con il primo si lamenta nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. La Corte avrebbe emesso condanna in relazione a spese non contestate. In particolare, sarebbe stato utilizzato in giudizio un elenco di spese diverso ed eccedente rispetto a quelle formalmente contestate dalla Procura della Repubblica: si fa riferimento ad una spesa di 600 euro del 31/12/2011 per fornitura pasticcini e per auguri riportata a pag. 241 della sentenza- ed ad una spesa di 44,91 euro del 7/12/2011. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di norma processuale in relazione all'art. 429 cod. proc. pen.; l'imputazione, per le ragioni già indicate, non sarebbe stata formulata in forma chiara e precisa, attesa la pluralità di tabulati rappresentativi del prospetto delle spese, la difficoltà di individuare le varie elaborazioni compiute dalla Guardia di Finanza, la contestazione sommaria perchè articolata per categorie merceologiche.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; si sostiene: quanto alle spese di ristorazione, che anche le spese per le quali è intervenuta condanna dovrebbero essere ricondotte alla "più ampia attività politico - istituzionale" dell'imputato, ed espressione della "battaglia politica" condotta dal gruppo politico di appartenenza;
la sentenza sarebbe viziata per avere fatto riferimento ad una miriade di consumazioni individuali in bar o 9 ristoranti, senza considerare le giustificazioni date da OF nel corso dell'esame, confermate peraltro dai suoi collaboratori TO ed SI. OF, si assume, avrebbe fatto in molte occasioni emettere due differenti scontrini, così da pagare personalmente il proprio pasto e quello dei propri collaboratori ed imputare al fondo solo quello dell'ospite legato alla attività politico istituzionale del gruppo;
ciò giustificherebbe la richiesta di rimborso avanzata sulla base di scontrini di consumazione individuale. La Corte, dopo avere enunciato i principi di riferimento e, in particolare, il carattere non tassativo delle spese rimborsabili in ragione della previsione di cui all'art. 4 della legge - regionale n. 12 del 1972- non avrebbe poi fatto discendere un corretta applicazione di detto principio. OF abitava a poche centinaia di metri dalla sede del Consiglio Regionale e questo spiegherebbe la ragione degli scontrini emessi nei pressi dell'abitazione; si fa inoltre riferimento alla spesa di ristorazione di 600 euro del 13.6.2010, che, si assume, sarebbe stata ritenuta illegittima e che invece riguardava una riunione del Gruppo cui avrebbero partecipato anche soggetti terzi. Si aggiunge, quanto all'acquisto presso lo UV store di una maglietta, che vi sarebbe stata una richiesta al Gruppo da parte di un bambino ammalato e la spesa sarebbe stata attribuita a OF solo "perché detratta dall'ammontare spendibile dal medesimo consigliere in forza di una suddivisione interna" (così il ricorso). In ogni caso, l'entità del fatto avrebbe comportato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del dolo;
la peculiarità della posizione del ricorrente, che avrebbe rinunciato ai rimborsi chilometrici ed avrebbe chiesto il rimborso del carburante solo se utilizzato sul veicolo espressamente dedicato all'attività politico istituzionale (circostanze, queste, che avevano indotto la Corte a riconoscere la legittimità delle spese in questione), avrebbe dovuto indurre la stessa Corte a valutare diversamente anche le spese di ristorazione, atteso il carattere latamente politico dei momenti di ristoro di cui si era stato chiesto il rimborso;
dunque, si sarebbe trattato di un errore di fatto scusabile.
3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge processuale e sostanziale quanto alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale a seguito del ribaltamento della sentenza assolutoria. Il Tribunale aveva ritenuto puntuale la ricostruzione compiuta dall'imputato e dalla sua collaboratrice SI in relazione alle ragioni per cui le spese fossero state imputate al fondo;
la Corte ha invece ritenuto che OF non avrebbe indicato i motivi che lo avevano indotto a disporre dei fondi pubblici: dunque vi sarebbe stata una diversa valutazione della prova dichiarativa che avrebbe imposto la rinnovazione della sua assunzione.
3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti che dovrebbero essere al più ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 316 ter cod pen. 10 Il tema è quello già affrontato.
3.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;
in ragione della durata della pena principale, inferiore a tre anni, la durata di quella accessoria avrebbe dovuto essere commisurata a quella principale.
3.8. I 10 ottobre 2019 sono stati depositati motivi aggiunti con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti già trattati con il ricorso principale, con particolare riguardo alla rinnovazione della prova dichiarativa.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RD LO, assolto in primo grado e condannato in appello per il reato di peculato, per essersi appropriato, quale consigliere del Gruppo del PDL ed in concorso con il capogruppo ED, della complessiva somma di 28.400 euro (capo 42). Sono stati articolati tre motivi.
4.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale. Il tema è quello della mancata rinnovazione delle prove dichiarative a seguito del ribaltamento della sentenza di assoluzione di primo grado;
il riferimento specifico è alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso del dibattimento, ritenute attendibili dal Tribunale e, si assume, non tali dalla Corte di appello.
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità penale. All'epoca dei fatti non sussisteva un obbligo giuridico di rendicontazione, introdotto per la Regione Piemonte solo dal 20/12/2012; la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'obbligo indicato e fatto discendere dalle lacune giustificazionali sulle spese la prova della condotta appropriativa e della sussistenza del reato. Il tema è quello del ragionamento probatorio, viziato, secondo il ricorrente, da una non consentita inversione dell'onere della prova.
4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla mancata riconduzione dei fatti alla diversa fattispecie di reato prevista dall'art. 316 ter cod. pen. così come modificato dalla legge n. 3 del 2019, che, si assume, sarebbe applicabile anche alle condotte distrattive commesse dai pubblici ufficiale con abuso dei poteri. Il tema è quello di cui si è detto.
4.4. Il 15 ottobre 2019 sono stati presentati motivi nuovi con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere adottato la Corte una motivazione rafforzata al fine di giungere al ribaltamento del precedente esito assolutorio e per non essere stata valutata una memoria difensiva depositata all'udienza dell'11.6.2018, riguardante l'assenza di un obbligo specifico di rendicontazione all'epoca dei fatti.
5. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN LE. 11 L'imputato è stato condannato, anche all'esito del giudizio di primo grado, per il reato di peculato contestato al capo 29), per essersi appropriato, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo misto unipersonale, della complessiva somma di euro 26.958,83 euro. Sono stati articolati tre motivi.
5.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità del momento consumativo del reato di peculato, individuato dalla Corte, secondo l'imputato, nel momento del prelievo delle somme dal conto corrente del gruppo. Si assume, invece, che AN avrebbe sempre riferito di avere prelevato le somme in questione e di averle conservate presso la cassaforte della propria agenzia assicurativa al fine di organizzare convegni al termine del suo primo anno di mandato, di avervi poi rinunciato, a causa del timore ingenerato dall'indagine della Procura di Torino, e, quindi, di aver restituito le stesse banconote sul medesimo conto corrente dal quale le aveva prelevate. Non vi sarebbe stata quindi nessuna confusione tra il denaro prelevato e quello di cui l'imputato già disponeva ed era titolare, atteso che, peraltro, le indagini avrebbero accertato come le somme restituite non fossero state prelevate da conti personali dell'imputato. Né vi sarebbe stata la prova della spendita del denaro e, quindi, della interversione del possesso;
la sentenza non avrebbe adeguatamente valorizzato tale dato obiettivo, arretrando il momento consumativo del peculato al momento del prelevamento del denaro dal conto. Tali considerazioni assumerebbero oltremodo valore, si aggiunge, ove si consideri che esistevano disposizioni che autorizzavano i consiglieri regionali a "tenere" un fondo cassa che sarebbe avrebbe potuto essere restituito (teste Crescimanno); sul punto, la motivazione viziata. L'imputato, inoltre, avrebbe speso una parte delle somme prelevate per finalità connesse alle iniziative del gruppo e ciò sarebbe indicativo della sua buona fede, tenuto conto delle deposizioni dei testi SA e RO, che avevano fatto riferimento alla volontà dell'imputato di organizzare convegni, poi in concreto non tenuti.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della normativa interna al consiglio regionale;
la sentenza sarebbe viziata per non avere considerato che solo con la deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 84 del 20 luglio 2012 sarebbe stato introdotto per la regione Piemonte un obbligo specifico di rendicontazione.
5.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità; l'imputato non avrebbe mai presentato una nota riepilogativa delle spese perché, essendo subentrato nel febbraio del 2012, non era tenuto a presentarla, "atteso che mancavano molti mesi al 2013". Secondo la Corte, la prova del reato sarebbe costituita dalla conservazione degli scontrini relativi ai prelievi effettuati per finalità diverse da quelle istituzionali, senza tuttavia considerare che non vi sarebbero elementi per ritenere che l'imputato intendesse davvero addebitare dette somme al fondo regionale (si fa riferimento ad un'agenda prodotta in cui 12 sarebbero state elencate le spese di cui intendeva chiedere il rimborso); tale ragionamento sarebbe illegittimo e realizzerebbe una inversione dell'onere della prova.
6. Ha proposto ricorso per cassazione RT ER condannato, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, per il reato di peculato per essersi appropriato, in concorso con il capogruppo consiliare ED, della somma complessiva di 55.191,12 euro (capo 38). RT era stato condannato dal Tribunale limitatamente alla somma di 2.841 euro. Sono stati articolati quattro motivi.
6.1. Con il primo si lamenta violazione di norme processuali quanto all'art. 429 cod. proc. pen.; non sarebbe stata compiutamente descritta la condotta concorsuale ascritta all'imputato, il dolo di concorso, e le coordinate di tempo e di luogo in cui sarebbe stato compiuto il contributo;
sul punto la risposta fornita dalla Corte sarebbe errata.
6.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. Il motivo di ricorso ricostruisce il quadro normativo di riferimento e riprende il principio contenuto nella sentenza impugnata secondo cui sarebbero state addebitabili al fondo non solo le spese specificamente indicate nell'art. 4 della L.R. n. 12 del 1972, ma anche quelle di tipologia non rigidamente predeterminata, ma necessariamente funzionali al rafforzamento dei legami tra i gruppi e l'elettorato; si assume, tuttavia, che, poste tali premesse, la Corte avrebbe poi operato una indebita confusione tra le spese di funzionamento e l'indennità riconosciuta al singolo consigliere. Quanto alle spese di funzionamento, si osserva che i gruppi avrebbero il potere di disporre delle somme a condizione che queste vengano impiegate per attività connesse all'esercizio del mandato rappresentativo;
il limite del sindacato sulle scelte discrezionali sarebbe solo di tipo esterno, non di merito, volto a verificare la rispondenza tra la documentazione prodotta dal consigliere, l'utilizzo del denaro ed il nesso funzionale con le iniziative sostenute dal gruppo. Quanto, invece, al tema della indennità di carica e del rapporto con il contributo di funzionamento, si evidenzia come la prima attenga alla somma fissa che il Consigliere percepisce in ragione della sua pubblica funzione e prescinde da ogni rendicontazione, mentre il secondo riguardi le somme poste a disposizione del Consiglio regionale da destinare agli scopi politici istituzionali e per le quali si pone il dovere di eventuale restituzione. L'imputato avrebbe usato le somme del fondo per il funzionamento ed in ragione delle iniziative del gruppo e sul punto, a fronte di testimonianze a discarico, la prova della responsabilità sarebbe carente e la motivazione viziata, essendosi la Corte limitata ad affermare che tutte le spese imputate al fondo avrebbero dovuto essere attribuite alla indennità di carica, così confondendo i due distinti profili. Sotto altro profilo, si contesta la ricostruzione della Corte in ordine alla individuazione delle singole voci di spesa che potevano essere poste a rimborso. 13 4 Si assume che secondo la Corte, quanto alla c.d. spese di rappresentanza, non ogni occasione conviviale potrebbe ricondursi alla rappresentanza del gruppo;
secondo il ricorrente, invece, non sarebbe stato considerato come la difesa avesse fornito prova positiva, attraverso le deposizioni di numerosi testimoni e le dichiarazioni dello stesso imputato, della pertinenza delle spese con il fine politico istituzionale, ad eccezione di quella sostenuta in occasione della prima comunione del figlio dello stesso ricorrente. Il Giudice di appello avrebbe rivisto la attendibilità delle prove dichiarative senza tuttavia procedere alla loro rinnovazione;
nel caso di specie, la Corte non si sarebbe limitata ad effettuare una diversa valutazione del solo compendio documentale, ma avrebbe operato una completa rivisitazione delle risultanze istruttorie, anche sotto il profilo delle prove dichiarative;
né il giudice di appello avrebbe ribaltato l'esito assolutorio con una motivazione rafforzata. Anche la prova della esistenza del dolo sarebbe mancante e sul punto la motivazione sarebbe lacunosa, non potendo l'elemento soggettivo del reato farsi discendere dal fatto che le spese fossero "numerose", a fronte di una normativa che consentiva il rimborso di macro- categorie di spesa.
6.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione, nell'ambito della procedura che portava al rimborso, della "condotta della teste ND" (così il ricorso), economa del gruppo del PDL, che operava una scrematura delle spese di cui era chiesto il rimborso;
dunque, una funzione, quella della ND, di controllo e di verifica della congruità e della inerenza delle spese di cui si chiedeva il rimborso, la cui documentazione veniva verificata anche da un altro soggetto, prima di essere trasmessa al Capogruppo. Dalla deposizione in questione dovrebbe discendere l'assenza di prova del dolo in capo all'imputato e del concorso di questi con il capogruppo, che non potrebbe farsi derivare se non ipotizzando la "complicità" dei soggetti, come la ND, deputati al controllo, a cui invece non è stato attribuito alcunchè.
6.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto al più essere ricondotti al reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen.; il tema è comune a quello già descritto.
7. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di LE DERI, assolto in primo grado e condannato dalla Corte: a) per il reato di peculato contestato al capo 20) (limitatamente alle spese di ristorazione a quelle per stampe e cornici ed a quella per il secondo abbonamento quotidiano La Stampa), commesso in qualità di consigliere e capogruppo del gruppo consigliare "Moderati"; b) per il reato di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 per il capo 21), quanto alla somma di 1.740 euro, di cui alla fattura n. 62 del 31.5.2011. Sono stati articolati otto motivi. 14 7.1. Con il primo si deduce omessa motivazione da parte della Corte sulla questione relativa alla rilevanza, ai fini della integrazione dei reati contestati ai capi 20) -21), dell'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio della Regione Piemonte ad opera della sentenza del T.A.R. n. 66 del 15.1.2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 17/02/2014. La tesi difensiva è che, essendo venuta meno la proclamazione degli eletti, non vi sarebbe stata l'acquisizione dello status di consigliere regionale con conseguente impossibilità di formare i gruppi consigliari;
sul punto, si articola un elaborato ragionamento con cui si richiama la sentenza n. 196 del 2003 della Corte costituzionale secondo cui, da una parte, l'annullamento giurisdizionale delle elezioni regionali non produrrebbe una scadenza o un scioglimento degli organi ma "il venir meno con efficacia retroattiva del titolo di legittimazione dell'organo elettivo", e, dall'altra, la "disciplina transitoria fino alla nuova elezione" dovrebbe essere regolata dalla potestà statutaria, che, tuttavia, quanto alla Regione Piemonte, nulla avrebbe previsto. Si fa rifermento a quanto sarebbe accaduto in una fattispecie sovrapponibile per la Regione Molise ed alla delibera del 29/11/2012 adottata dal Presidente della Camera dei Deputati;
la tesi difensiva è che, "in ipotesi di decadenza", resterebbero salvi gli atti amministrativi posti in essere o le leggi promulgate ma, nel caso di specie, non vi sarebbe nessun atto amministrativo o legislativo "essendo la formazione del gruppo un'associazione spontanea sia pure prevista - dallo Statuto Regionale- appartenenti alla medesima area politica" (così il ricorso). Dunque, si aggiunge, non sarebbe stato possibile sindacare il modo con cui l'imputato avrebbe speso le somme assegnate per la costituzione di gruppi consigliari perché questi non si sarebbero mai ritualmente costituiti e DERI avrebbe operato "come un "privato cittadino".
7.2. Con il secondo motivo si lamenta, quanto al capo 20), vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza in capo all'imputato della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale, ritenuto responsabile del reato di peculato in qualità di presidente del gruppo mono-personale "Moderati". Si sostiene che l'affermazione della Corte, secondo cui il presidente del gruppo assumerebbe la qualifica di pubblico ufficiale non solo in relazione alla attività connessa all'esercizio della funzione legislativa, ma anche per quel che concerne la gestione delle risorse economiche del gruppo sarebbe stata "non approfondita" (così il ricorso). I Gruppi consiliari avrebbero natura giuridica ambivalente e sarebbero qualificabili come libere associazioni non riconosciute e organi dei consigli;
sarebbe dunque indimostrata la sussistenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in relazione alla gestione economica volte a finanziare attività extraconsiliari;
in tal senso, si assume, non sarebbero decisive la considerazioni compiute né dalla Corte di cassazione nelle precedenti pronunce, né dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 2015, né, ancora, sarebbe decisiva l'attività di autocertificazione del capogruppo al momento della "rendicontazione" annuale, atteso che detto momento sarebbe successivo alla prospettata consumazione del reato di peculato e, 15 comunque, non si tratterebbe di un atto di certificazione in quanto, in ragione della disciplina all'epoca vigente, non si tratterebbe di una attestazione di conformità dell'utilizzo del contributo alle finalità previste dalla legge n. 12 del 1972. 7.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della condotta di appropriazione contestata all'imputato con particolare riferimento alle spese di ristorazione di cui al capo 20). Ricostruito il quadro normativo, si ritiene arbitraria l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le spese di ristorazione non inerirebbero al funzionamento del gruppo ove caratterizzate da informalità ovvero slegate da specifici eventi o necessità del gruppo stesso;
in tal modo la Corte avrebbe confuso tali spese con quelle di rappresentanza. Al di là delle spese di rappresentanza, si aggiunge, sarebbero rimborsabili anche le spese pur sempre collegate alle iniziative del gruppo anche in merito al rafforzamento dei legami con l'elettorato, come ad esempio, quelle volte a pubblicizzare l'attività del gruppo presso la pubblica opinione ed a raccogliere l'orientamento degli aderenti e dei simpatizzanti;
dunque, sarebbero rimborsabili anche le spese al bar, al supermercato od al ristorante (così il ricorso): la motivazione sarebbe errata nella parte in cui ha escluso la valenza politica di informali occasioni di incontro tra consigliere e potenziali elettori. Ammessa la sussistenza di uno spazio di attività "politica" dei gruppi, volto alla propaganda ed al mantenimento di un rapporto diretto con l'elettorato di riferimento, non sarebbe sindacabile la modalità di tale attivismo, ben potendo esso tradursi anche nella frequenza del consigliere presso determinati locali del territorio, al fine di incontrare i singoli elettori, nè sarebbe stato provato che le spese per consumazioni individuali sarebbero state compiute per sè stesso e non in favore di terzi.
7.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità e, in particolare, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova;
la Corte avrebbe, da una parte, affermato che la Pubblica Accusa deve provare per tutti i generi di spesa il dato storico della spesa e/o del rimborso a carico del gruppo regionale, la non inerenza della spesa alle finalità legislativamente delimitate del contributo per il funzionamento del gruppo ed, infine l'appropriazione, ma, dall'altra, avrebbe "costruito" in capo all'imputato un onere di allegazione concreto e circostanziato della riconducibilità delle spese stesse alle finalità legislativamente delimitate dal fondo;
si tratterebbe, si assume, di un'applicazione del principio civilistico della vicinanza alla prova. Secondo la Corte di appello, dalla mancanza di allegazioni o dall'inosservanza dell'obbligo di rendiconto deriverebbe la prova della interversione del possesso. Secondo il ricorrente, invece, tale onere di allegazione sarebbe contrastante con i principi probatori propri del processo penale ed il riferimento alla "vicinanza alla prova" sarebbe inconferente, perché proprio della ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito del processo civile e non adattabile al processo penale per il quale la responsabilità può essere affermata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, cioè solo dopo che il Pubblico Ministero fornisca prova 16 di essa;
si tratterebbe di un meccanismo, quello costruito dalla Corte di appello, che indebitamente alleggerirebbe l'onere probatorio del pubblico ministero. Comunque, si aggiunge, pur volendo recepire il ragionamento della Corte di appello, l'onere di allegazione da parte dell'imputato sarebbe stato nella specie soddisfatto, avendo l'imputato giustificato tutto.
7.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rilievo probatorio attribuito alla mancata giustificazione della spesa;
all'epoca dei fatti un obbligo di rendiconto non era normativamente previsto e la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione avrebbe chiarito che la mancata giustificazione causale della spesa costituirebbe un indizio della condotta appropriativa solo in presenza di uno specifico obbligo di rendicontazione.
7.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 20), che dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen., anche in ragione della modifica intervenuta con la legge n. 3 del 2019; i consiglieri avrebbero omesso di precisare, chiedendo il rimborso, che si trattava di spese aventi finalità in concreto estranee al funzionamento del gruppo e, dunque, la condotta consisterebbe in una omessa informazione, ben riconducibile alla fattispecie di reato prevista dall'art. 316 ter cod. pen.
7.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo 20), in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico;
l'imputato sarebbe stato in una situazione di errore sul fatto e non si rappresentò, né volle, la contestata appropriazione. In ogni caso, pur volendo ritenere che si sia trattato di un errore di diritto, si sarebbe dovuto accertare che non si versasse in una situazione di ignoranza scusabile.
7.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo 21). Il riferimento è alla fattura n. 62 del 31.5.2011, avente ad oggetto la stampa di 400 manifesti riportanti la scritta "Torino 9%. Grazie non i dimenticheremo- la coerenza paga". L'assunto è che la finalità politica dei manifesti non potrebbe essere ascritta ad una logica meramente partitica, ma andrebbe intesa quale mezzo per rinsaldare il legame con il territorio e, dunque, sarebbe riferibile al gruppo.
7.9. Il 10.10.2019 sono stati presentati motivi nuovi con cui si riprendono e si sviluppano alcuni temi già affrontati con il ricorso principale, quali quelli riguardanti la prova della condotta appropriativa, la ripartizione dell'onere della prova, la motivazione rafforzata e la mancata rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. dell'esame dell'imputato. 17 8. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di AN NE, ritenuto colpevole del reato di peculato per i reati previsti ai capi 26) (nei limiti delle somme addebitate a OF) e 27). NE avrebbe concorso, nella qualità di capogruppo (U.D.C), con OF, consigliere regionale, nel peculato contestato al capo 26), relativo ai rimborsi riguardanti le spese sostenute da OF, e, quanto al reato di cui al capo 27), si sarebbe appropriato di ulteriori somme per i rimborsi autorizzati a se stesso, per la complessiva somma di euro 51.141,97. L'imputato, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato solo per il capo 27) e limitatamente alla spesa sostenuta il 22.10.2010 per euro 1.250 Sono stati articolati sei motivi.
8.1. Con il primo si deduce violazione di norma processuale quanto alla correlazione tra accusa e sentenza: il tema è quello, già affrontato, della condanna per spese non contestate ed il motivo è, quanto al capo 26) strutturalmente sovrapponibile a quello presentato nell'interesse di OF;
quanto al capo 27) si fa riferimento ad una spesa per quattordici pasti del 13.6.2010. 8.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. In relazione al reato di cui al capo 26), il motivo è sovrapponibile a quello di OF;
la tesi è che OF avrebbe sempre fatto uso delle somme di cui aveva la disponibilità giuridica per il conseguimento delle finalità pubbliche per cui il fondo era costituito. Quanto al capo 27), si contesta, in ragione della natura giuridica dei gruppi consigliari, l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le spese di ristorazione non potrebbero considerarsi spese di rappresentanza in assenza di una correlazione con un evento o con un'occasione di rilievo politico istituzionale o in quanto prive dei caratteri di necessità. Si ritiene viziata la motivazione anche per quel che concerne le spese alberghiere e per gli abbonamenti volley, non avendo la Corte adeguatamente valutato la ricostruzione alternativa fornita dall'imputato, nonché in relazione all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
8.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato contestato. Quanto al capo 26) il motivo è sovrapponibile a quello di OF;
quanto al capo 27 vengono svolte le stesse considerazioni.
8.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge processuale quanto all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per il capo 26), per il quale l'imputato, così come OF, era stato assolto in primo grado. Anche in questo caso il motivo è sovrapponibile a quello di OF.
8.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto alla corretta qualificazione dei fatti che dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. 18 4 8.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge quanto alla durata della pena accessoria inflitta;
il motivo è identico a quello presentato nell'interesse di OF.
9.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RI RI condannato dalla Corte di appello per il reato di peculato contestato al capo 15), per essersi appropriato, quale consigliere regionale della EG NO ed in concorso con il capogruppo consigliare RO, della somma di 1.158,84 euro. In primo grado l'imputato era stato assolto per l'insussistenza del fatto. Sono stati articolati sei motivi.
9.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.; ricostruito il ragionamento della Corte ed il quadro normativo di riferimento, l'assunto è che per le spese per le quali è intervenuta condanna la Corte avrebbe commesso un triplice errore in relazione: a) al diritto sostanziale, affermando la illiceità ontologica dei rimborsi;
b) al diritto processuale, quanto alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative rivalutate;
c) alla ripartizione dell'onere probatorio Si riprende il tema del carattere non tassativo delle indicazioni di spesa rimborsabili dell'art. 4 della L. R. n. 12 del 1972 e si valorizzano le dichiarazioni del teste RO ignorate, si - sostiene, dalla Corte di appello nella loro valenza difensiva senza procedere alla rinnovazione- secondo cui gli orari di lavoro imponevano la permanenza dell'imputato in alberghi di Torino. Quanto ai contestati cinque pernottamenti a Torino, si assume che, a fronte di una precisa allegazione difensiva, confermata testimonialmente, l'accusa non avrebbe assolto all'onere di provare l'estraneità di tali spese rispetto a quelle rimborsabili;
non diversamente, per la spesa relativa all'hotel di Bardonecchia ed alla cena offerta alla segretaria GN, l'imputato avrebbe offerto ampia giustificazione (si trattava di recuperare un fascicolo di lavoro); le dichiarazioni della teste sarebbero state ritenute non attendibili, senza tuttavia disporne la rinnovazione. Né sarebbe stata adottata una motivazione rafforzata. Ancora, si fa riferimento: a) ai rimborsi per la spesa di acquisto di un navigatore satellitare e per la custodia del telefono fornito dal Consiglio regionale, atteso che, il primo, sarebbe stato un bene strumentale all'attività istituzionale e politica, ed il secondo un bene strumentale a custodire un'attrezzatura fornita dall'ente; b) alla ritenuta illiceità del rimborso al collaboratore DA, che pure aveva confermato in udienza la trasferta a Firenze per coadiuvare RI in un incontro istituzionale;
anche in questo caso, da una parte, non sarebbe stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, e, dall'altra, sarebbe stata emessa condanna pur riconoscendo da parte della stessa Corte la liceità del rimborso della spesa sostenuta per l'albergo in occasione dello stesso impegno, così riconoscendone il suo carattere istituzionale. Non diversamente, sarebbe incomprensibile la scelta di escludere la legittimità di taluni rimborsi sul presupposto che sarebbero stati inerenti a spese di ristorazione nel week end o in 19 giorni o periodi estivi, anche al di fuori del territorio regionale;
non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni di numerosi testimoni secondo cui l'imputato aveva presentato richieste di rimborso molto più contenute rispetto agli altri ed aveva l'abitudine di "pagare di tasca propria le consumazioni per sé". Né, a fronte di una sentenza di assoluzione, la Corte avrebbe adempiuto all'onere di motivazione rafforzata.
9.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso dell'imputato con il capogruppo;
in ragione del fatto che la disponibilità del denaro fosse riconducibile al solo capogruppo, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso dell'imputato sulla base della sistematicità della omissione del controllo da parte di questi, della palese non inerenza delle spese portate indebitamente a rimborso e del fatto che il regolamento della EG nord stabiliva una cifra mensile pro - capite.
9.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato contestato;
richiamata la giurisprudenza secondo cui il limite esterno alla funzionalità delle spese sarebbe costituito dalla irragionevole loro non rispondenza ai fini istituzionali allorchè la spesa risulti incongrua, illogica e irrazionale, si afferma che, rispetto alle spese indicate, sarebbe impossibile affermare l'esistenza del dolo tenuto conto che: a) la Corte ha ritenuto la somma di 2.500 euro rimborsata dal capogruppo derivante da spese effettive per il gruppo, b) l'imputato non si sarebbe fatto rimborsare alcune fatture, c) l'imputato avrebbe rinunciato al beneficio dell'auto con autista;
d) l'imputato avrebbe percepito solo la somma di 450 euro al mese a titolo di rimborsi;
e) l'imputato non avrebbe mai di fatto portato a rimborso esborsi per spese legali o per omaggi di rappresentanza, ovvero per consumazioni personali, se non in rarissimi casi per i quali la segretaria si è assunta la responsabilità. Tali circostanze sarebbero state riconosciute dalla Corte ma non adeguatamente valorizzate, essendosi fatta discendere la prova del dolo solo dalla rivisitazione critica delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato per spiegare alcuni errori materiali in qualche modo attribuibili alla segretaria che peraltro li avrebbe formalmente riconosciuti riguardanti la - richiesta di rimborso per scontrini relativi all'acquisto di beni di utilità personale.
9.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, che sarebbero al più riconducibili alla fattispecie di abuso d'ufficio; si tratterebbe di un uso di denaro pubblico per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre espressamente riconosciute dalle norme.
9.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen.; le ragioni sono sostanzialmente quelle indicate: i documenti posti a fondamento della richiesta di rimborso non sarebbero stati pertinenti e dunque sarebbero stati ideologicamente falsi.
9.6. Con il sesto motivo, si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non solo nel caso di riqualificazione dei fatti, ma anche per 20 l'ipotesi in cui fosse ribadita la sussistenza del reato di peculato, tenuto conto che la stessa Corte ha riconosciuto all'imputato l'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen: si assume che l'ultimo comma dell'art. 131 bis cod. pen. derogherebbe al limite edittale previsto dal primo comma nei casi in cui sia riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 10. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di DA MA, condannato, nella qualità di consigliere regionale della EG nord, per il reato di peculato contestato al capo 11), per essersi appropriato, in concorso con il capogruppo RO, della somma di 14.097 euro. L'imputato era stato assolto in primo grado. Sono stati articolati sette motivi, ovvero un unico motivo con sotto-argomenti; si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. 10.1. Ricostruito il quadro normativo e richiamata la sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, si sostiene che l'obbligo di controllo contabile non potrebbe estendersi al merito, al sindacato sull'autonomia politica dei gruppi: oggetto del controllo sarebbe solo la corrispondenza alla realtà della documentazione prodotta e l'esistenza di un nesso funzionale tra l'impiego del denaro e le iniziative politiche del gruppo, suscettibili di essere realizzate anche dal singolo consigliere. Ciò che avrebbe dovuto essere provato, tenuto conto che i gruppi consigliari perseguono le loro finalità istituzionali anche attraverso l'attività dei singoli, è che il ricorrente, al di là della c.d. indennità di presenza, avesse usato il contributo di finanziamento non per realizzare le iniziative del gruppo, ma per soddisfare le proprie esigenze già coperte dalla indennità di presenza: ciò non sarebbe stato compiutamente fatto. Il Gruppo sarebbe non un'entità monolitica, ma un organo composto da più persone,"che possono agire collettivamente... ovvero singolarmente sul territorio" (così il ricorso a pag. 9). Sulla base di tale premessa, si assume che: a) le spese di ristorazione e di pernottamento ben potrebbero rientrare fra quelle sostenibili per il consolidamento del gruppo con elettori e simpatizzanti, anche se sostenute per occasioni non strettamente connesse ad eventi ufficiali;
b) analoghe considerazioni dovrebbero essere compiute per le spese di rappresentanza, il cui ambito concettuale sarebbe stato irragionevolmente ristretto dalla Corte;
c) non diversamente, si dovrebbe argomentare per le spese per l'acquisto di carburanti e di trasporto sostenute nell'interesse del gruppo in vista della realizzazione delle iniziative consentite dalla legge ed erroneamente assimilate alle indennità previste per i singoli consiglieri;
d) anche le spese per le sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni al codice della strada non assumerebbero nella specie rilievo, trattandosi di rimborsi chiesti ed ottenuti sulla base di un errore di fatto, indotto, si afferma, da informazioni rilasciate dagli uffici;
e) le spese per ricariche telefoniche sarebbero ascrivibili alla collaboratrice AT e non all'imputato; f) gli arredi acquistati sarebbero stati riscattati dall'imputato; g) non rilevanti sarebbero le liberalità. 21 Rispetto a tale articolato quadro di riferimento si rivisita l'affermazione della Corte secondo cui anche all'epoca dei fatti esistessero limiti certi e conoscibili delle spese di cui era ammesso il rimborso. Sotto altro profilo si affronta il tema della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Si assume che, dopo la riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione del 1990, la condotta di distrazione non potrebbe assumere rilievo quanto al delitto di peculato e che, sul punto, la motivazione sarebbe carente nonostante il Tribunale avesse lungamente sottolineato l'aspetto della finalizzazione delle spese;
nella specie si sarebbe verificata una mera irregolarità amministrativa o una distrazione rilevante ai sensi dell'art. 323 cod. pen., ma non un'appropriazione. I rimborsi percepititi da DA riguarderebbero titoli di spesa ambigui, di tipologia non determinabile, che risentirebbe della "ampiezza" della legge vigente al momento della commissione dei fatti. Solo con le modifiche apportate nel 2012 tale ambiguità sarebbe stata in qualche modo eliminata, ma tali novità importanti non potrebbero essere utilizzate per interpretare le norme precedenti;
in relazione ai fatti per cui si procede vi sarebbe stata al più in presenza di una distrazione finalistica interna. Si aggiunge che, ove, invece, si volesse valorizzare la componente di frode delle condotte, allora i fatti dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. Sotto ulteriore profilo, si riprende il tema della inversione dell'onere della prova sulla base della distinzione fra spese incompatibili e spese ambivalenti e della adozione, da parte della Corte, di un criterio presuntivo non accettabile nel processo penale. Sotto ancora altro profilo, si deduce violazione di legge quanto all'elemento soggettivo, ritenuto sussistente nonostante la buona fede dell'imputato e la genericità delle norme e della integrazione delle stesse ad opera degli uffici regionali che avevano adottato un "unanimismo interpretativo" (così il ricorso) anche alla luce del regolamento del gruppo che non sarebbe stato affatto in discontinuità con la legge regionale. Per ultimo si lamenta violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. in ordine alla mancata riassunzione della testimonianza di IZ AT, di altri testi (es. PO, RI) e, più in generale, alla mancata adozione di una motivazione rafforzata. 10.2. Il 14.10.2019 è stata presentata una memoria nell'interesse dell'imputato con cui si ripercorrono e si sviluppano ulteriormente alcune delle argomentazioni già trattate con il ricorso principale e, in particolare, quelle relative alla natura giuridica complessa dei Gruppi consigliari, alla possibilità che le finalità proprie di essi siano perseguite anche dai singoli consiglieri, alla esistenza del nesso funzionale tra la spese e la finalità perseguita, alla prova della condotta appropriativa. 11. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TE LF RT, condannato per il reato di peculato, commesso, quanto al capo 50), nella qualità di consigliere regionale capogruppo del gruppo consiliare ed in concorso con UR EL, quest'ultimo 22 "Progettazione", e, quanto al capo 49), in concorso con ED UC, quest'ultimo capogruppo del Popolo della libertà. In primo grado l'imputato era stato condannato solo per alcune delle condotte a lui contestate. Sono stati articolati sei motivi. 11.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 429 cod. proc. pen.; il tema è quello della specificità della contestazione d'accusa, di cui si è sostanzialmente già detto, e della affermata lesione del diritto di difesa. La motivazione della Corte di appello, pur investita di un motivo di impugnazione specifico, sarebbe sul punto carente. 11.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla giustificazione delle spese portate a rimborso ed alla prova della condotta appropriativa. Il ricorrente avrebbe dato ampia giustificazione delle spese imputate al Fondo e sul punto la sentenza sarebbe silente, essendosi limitata a richiamare cinque spese e deducendo la loro illegittimità in ragione solo dell'ora, del mese e del giorno in cui sarebbero state documentate;
in tal senso si richiama, a titolo esemplificativo della giustificazione data dal ricorrente, la spesa sostenuta il 6.5.2010 per un pranzo di lavoro "con gli amministratori del Comune di Lessolo, sig.ri NO e AR;
né, si aggiunge, la Corte avrebbe spiegato perché la spesa relativa a cene con la direttrice regionale alle politiche sociali ovvero con un consigliere comunale dovrebbero considerarsi illegittime. La Corte non avrebbe tenuto conto delle motivazione del primo giudice ed avrebbe espresso un assertivo e generico giudizio di illegittimità, violando in tal modo l'obbligo di motivazione rafforzata. 11.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione delle norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale;
si fa riferimento alla legislazione regionale, di cui si è più volte detto, ed al regolamento interno del gruppo consigliare, che, si assume, la Corte non avrebbe potuto di fatto disapplicare. TE sarebbe stato consapevole della finalizzazione delle spese al raggiungimento degli scopi del gruppo in quanto inerenti ad eventi tipicamente connaturati all'esercizio del mandato politico (così il ricorso). 11.4. Con il quarto motivo si deduce travisamento della prova con riguardo ai tre dei complessivi sei eventi organizzati dall'associazione privata ABC Cavanese, di cui l'imputato era presidente;
il tema attiene alla rimborsabilità delle spese di ristorazione e si assume che nella specie si sarebbe trattato di cene istituzionali legate all'attività di promozione sul territorio. La Corte avrebbe ignorato il contenuto di alcune testimonianze che avevano fatto riferimento al fatto di essere stati invitati dalla segreteria personale dell'imputato e che questi "in quelle occasioni, si era presentato in qualità di Consigliere Regionale ed aveva portato i saluti del Consiglio stesso" (così il ricorso). Dunque, si assume, TE avrebbe svolto "attività di promozione del territorio come da direttive ricevute dal Gruppo". 23 con11.5. Con il quinto motivo si deduce la mancata assunzione di prove decisive riferimento al rimborso delle spese relative all'acquisto delle telecamere di video sorveglianza per l'importo di 2.040 euro;
si contesta l'assunto secondo cui dette telecamere sarebbero state utilizzate solo presso l'abitazione del ricorrente sin dal loro acquisto e si afferma, invece, che non potrebbe affatto escludersi che dette telecamere non fossero state utilizzate in precedenza presso l'Ufficio di TE in Regione. TE, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, avrebbe descritto la situazione incresciosa creatasi a seguito del suo impegno contro il fenomeno delle c.d. "mandrie vaganti e spiegato che le telecamere furono installate presso l'abitazione, dopo due anni dal loro acquisto, per ragioni di sicurezza, solo dopo una segnalazione di una vicina di casa, che aveva notato la presenza di persone sospette nei pressi delle abitazioni: di tale situazione, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte, l'imputato aveva informato la Prefettura. Si evidenzia inoltre come taluni individui entrarono effettivamente nella casa dell'imputato il 5.12.2012; si tratta di una serie di elementi che renderebbero verosimile l'assunto secondo cui quelle telecamere furono spostate solo successivamente dalla sede del Consiglio regionale alla abitazione dell'imputato. Sotto altro profilo si fa riferimento ad una "consulenza informatica", richiesta e non disposta, che avrebbe potuto verificare l'esistenza di tutti i files registrati ed alla richiesta di ascolto, rimasta inevasa, del maresciallo Laurenti, che avrebbe dovuto riferire della soddisfazione manifestata da TE per il fatto che i malfattori entrati nella sua abitazione, non avessero rubato "i documenti della Regione", nonché di IO IN, assistente del consigliere TE, che avrebbe dovuto confermare che quelle telecamere furono effettivamente installate all'interno degli uffici della Regione. 11.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen., atteso che TE avrebbe risarcito i danni alla Regione nella misura di 30.847,29 in data 23.9.2015, cioè prima della sentenza di primo grado. Il principio giuridico, secondo cui la restituzione ed il risarcimento debbano avvenire prima del giudizio, sarebbe "in malam partem" trovando giustificazione solo sul presupposto, difficilmente realizzabile, che il processo dovrebbe essere celebrato e concluso in un'unica udienza. 12. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di UR EL MI PP, condannato per il reato di peculato contestato ai capi 23) (commesso, nella qualità di consigliere regionale in concorso con ED, capogruppo del Popolo della Libertà) 25) (commesso, a titolo monosoggettivo, quale presidente del gruppo consiliare "Progettazione") - 32) (commesso nella qualità di presidente del gruppo consigliare "Progettazione", in concorso con TI RT, quest'ultimo quale consigliere regionale)- 50) (commesso quale presidente del medesimo gruppo, in concorso con TE RT) - 54) (commesso nella qualità indicata, in concorso con il consigliere LL NA). 24 In primo grado il ricorrente era stato assolto da tutti i reati a lui contestati per insussistenza del fatto, salvo per un fatto di cui al capo 50) e per le spese oggetto del capo 32). Sono stati articolati sei motivi. 12.1. Con il primo si lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione delle norme in tema di contributi per il funzionamento dei gruppi consigliari e conseguente erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. Si ricostruisce il quadro normativo previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1972, ci si sofferma sul principio di autonomia dei gruppi da esso derivante, sul criterio funzionale al fini di individuare le spese rimborsabili, sulla natura giuridica composita dei gruppi consigliari e sul rilievo dell'attività compiuta dal singolo consigliere, sulla nozione e sull'ambito applicativo delle c.d. spese di rappresentanza, che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, comprenderebbero, si assume, anche quelle di cortese ospitalità, quelle esterne rispetto a contesti ufficiali, se non aventi connotazioni meramente personali e di pura liberalità. Si evidenzia che solo con la legge regionale n. 16 del 2012 sarebbe stato introdotto il principio della c.d. onnicomprensività, in precedenza non contemplato, ed in tal senso la interpretazione dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 1972 sarebbe erronea. Sulla base della lunga ricostruzione normativa e sistematica, si afferma che le spese per cui UR è stato condannato rientrerebbero fra quelle funzionali al funzionamento del gruppo, attenendo, sostanzialmente tutte, a spese di ristorazione per sé stesso, ovvero per gli ospiti in occasione di incontri politici istituzionali, ad eccezione di una, relativa al proprio patrocinio legale (capo n. 23). 12.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto ad aspetti decisivi del provvedimento impugnato. La sentenza sarebbe viziata in relazione alla nozione di spese di rappresentanza, fatta coincidere dalla Corte con quella di spese che riguarderebbero il gruppo unitariamente inteso e che, quindi, non potrebbero inerire anche al singolo consigliere;
non vi sarebbe motivazione in relazione alla non riconducibilità a ragioni politico istituzionali delle singole spese poste a rimborso. In tal modo sarebbe stata disattesa la parte motiva contenuta nella sentenza assolutoria di primo grado, riformata attraverso una inversione dell'onere della prova, non consentita. Non diversamente, la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova dell'elemento psicologico del reato contestato, non potendosi in tal senso ritenere sufficiente il riferimento contenuto nella motivazione redatta nella parte generale della sentenza alla buona fede ed alla sussistenza di causa di esclusione della colpevolezza. Il tema è quello di aver ritenuto l'errore del pubblico ufficiale, relativo alle proprie facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali, un errore di diritto;
pur volendo ipotizzare, si aggiunge, che, nel caso di specie, l'errore abbia avuto per oggetto il precetto ovvero la norma extrapenale integratrice, nondimeno si tratterebbe di un errore scusabile, ai sensi dell'art. 5 cod. pen., in ragione della obiettiva ambiguità del dato normativo 25 regionale: si aggiunge che la sentenza di primo grado aveva sottolineato la meticolosità di UR nel selezionare le spese per le quali chiedere il rimborso. Sotto altro profilo, si assume che la sentenza sarebbe viziata nella parte relativa alla prova del concorso dell'imputato nei rimborsi relativi alle spese sostenute dai singoli consiglieri regionali;
non vi sarebbe la prova che il ricorrente fosse a conoscenza della condotta fraudolenta dei consiglieri. Dunque una motivazione inadeguata rispetto all'obbligo che gravava sulla Corte per riformare una precedente sentenza assolutoria. Sotto ulteriore profilo la sentenza impugnata sarebbe viziata anche in relazione all'ipotizzato concorso dell'imputato come consigliere semplice;
non vi sarebbe in tal caso la prova dell'accordo con il capogruppo consigliare in ordine alla rimborsabilità di spese non inerenti. Anche con riferimento al rimborso delle spese per patrocinio legale (capo 23- ricorso Bresso), per le quali l'imputato aveva ammesso di aver concordato la richiesta di rimborso con il capogruppo ED, la sentenza sarebbe viziata, perché contraddittoria, essendo giunta la Corte a differenti conclusioni con riguardo alla quota imputata alla consigliera LL, per la quale si è ritenuto trattarsi di vicenda non individuale e, dunque, rimborsabile perché riferibile al Gruppo consigliare. 12.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di norma processuale quanto all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc pen.; il tema è già stato affrontato e nella specie si fa riferimento alle dichiarazioni dello stesso imputato (secondo motivo) ed alle testimonianze di tali NE, TO, RT Gianni. 12.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alla mancata riconduzione dei fatti in esame alla fattispecie di abuso d'ufficio, esclusa dalla Corte sulla base dell'assunto secondo cui l'imputato avrebbe perseguito fini egoistici;
si tratterrebbe di una conclusione distorta trattandosi al più di ipotesi distrattiva, per avere al più destinato UR le somme "pur sempre nello svolgimento della propria funzione al servizio dell'ente Regione" (così il ricorso). 12.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 12.6. Con il sesto motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 317 bis cod pen. quanto alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici determinata in cinque anni;
le ragioni sono quelle già esposte. 13. È stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di LL NA, condannata solo in appello per il reato di peculato quanto ai fatti contestati ai capi 52), commessi, nella qualità di consigliere regionale, in concorso con il capo-gruppo ED, e 54), commessi, sempre nella qualità di consigliere, in concorso con UR. Sono stati articolati sei motivi. 13.1. Il primo motivo è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di UR. 26 13.2. Anche il secondo motivo di ricorso ricalca il secondo motivo proposto nell'interesse di UR;
si fa espresso riferimento alle spese sostenute per i diciotto "coperti" a Bubbio a ristorante al fine di incontrare i ristoratori della Val Bormida e dell'astigiano in relazione alle quali, tuttavia, la Corte avrebbe asseritamente ritenuto che l'appropriazione sarebbe configurabile in assenza di documentazione che attestasse l'evento, e ciò nonostante nell'occasione fosse presente il Sindaco del posto "per discutere di problemi di promozione turistica della zona" ; si sarebbe violato nella specie il principio secondo cui avrebbe dovuto essere sarebbe l'accusa a provare il fatto costitutivo della contestazione, tenuto conto, peraltro, della mancata riassunzione della prova dichiarativa. La sentenza sarebbe inoltre viziata anche quanto alla prova dell'elemento soggettivo del peculato;
il tema è quello dell'errore, della oggettiva ambiguità del dato normativo regionale, delle rassicurazioni ricevute dal capogruppo;
la Corte non si sarebbe confrontata con la motivazione della sentenza di assoluzione. Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto provato il concorso dell'imputata nel reato, desunta dalla mancanza di controlli e dalla sottoscrizione del regolamento di gruppo;
si tratterebbe di circostanze non dimostrative rispetto alle quali la Corte non avrebbe nemmeno indicato se ed in che misura l'imputata avrebbe preso parte alla redazione del regolamento in questione. 13.3. Con il terzo di deduce violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.; il tema è lo stesso già in precedenza illustrato;
si fa riferimento alle testimonianze di RO, NA, GA, Serra. 13.4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse di UR. 14. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di De ST RT, condannato per il reato di peculato quanto ai fatti contestati al capo 10), commessi, nella qualità di consigliere, in concorso con RO MA, Presidente del gruppo EG NO. L'imputato era stato assolto in primo grado. Sono stati articolati sei motivi. 14.1. Il primo motivo è strutturalmente sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di UR;
si sottolinea che la Corte di appello sarebbe incorsa in uno specifico errore in relazione all'applicabilità della diaria per le missioni all'estero, in realtà mai erogata all'imputato perché abolita, cosi come documentalmente provato e non considerato. 14.2. Anche il secondo motivo ricalca il secondo motivo proposto nell'interesse di UR;
si fa espresso riferimento alle spese di ristorazione relative a due o più persone -anche nel corso del fine settimana- ritenute erroneamente non rimborsabili dalla Corte in ragione del fatto di essere state sostenute in località prossime al luogo di residenza del consigliere e, dunque, non conciliabili con incontri di rilievo politico istituzionale;
sarebbe invece stato provato che De 2 2 27 7 ST, impegnato per tutta la settimana presso gli uffici regionali, approfittava proprio del fine settimana per svolgere il suo mandato politico elettorale sul territorio (teste Scalia). Sotto altro profilo, si segnala che, con riguardo ad alcune spese (ristorante Galli di Verbania), si tratterebbe di spese attribuite per errore all'imputato (si richiamano le dichiarazioni del titolare del locale che avrebbe riferito di non aver mai visto l'imputato nel suo locale); la sentenza sarebbe viziata anche quanto alla ritenuta sussistenza del dolo, alla esclusa rilevanza dell'errore e della buona fede, alla prova del concorso di persone fra l'imputato e il capogruppo consigliare della EG NO, alla distinzione tra spese ambivalenti e spese incompatibili;
le argomentazioni sono sostanzialmente le stesse utilizzate dagli altri ricorrenti e si fa riferimento specifico ad una spesa relativa ad una gara in moto organizzata in Liguria con alcuni amici che sarebbe stata portata a rimborso per chiaro errore, atteso che la fattura era stata emessa in favore di altro soggetto, e, dunque, la spesa non sarebbe stata dell'imputato alla comunque rimborsabile ed ad un'altra spesa relativa alla partecipazione Fiera del Tartufo ad Alba. 14.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione della prova dei testimoni escussi in primo grado. 14.4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse di UR ed attengono alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla loro riconducibilità al reato di abuso d'ufficio attesa la presenza di spese pur sempre collegate alle funzioni istituzionali (pranzi collaboratori, mobili acquistati), al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen., alla erronea determinazione della pena accessoria. 15. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di RE LE, condannato per il reati di cui ai capi b) (peculato, nella qualità di consigliere, in concorso con il capogruppo P.D.L. ED UC) e c) (truffa, perché, inducendo in errore il personale degli uffici della Regione Piemonte addetto al computo del trattamento economico dei consiglieri, con artifici e raggiri, consistiti nell'attestare di dimorare nel comune di Chiusa San LE, mentre invece la sua dimora stabile era a Torino, si sarebbe procurato l'ingiusto profitto di complessivi 23.140 euro relativi a rimborsi chilometrici). L'imputato è stato condannato in primo grado per il reato sub c) e, quanto al capo b), limitatamente alla fattura n. 60290 del 2011; la Cotte di appello ha confermato la condanna quanto al capo c) ed ha ampliato il giudizio di responsabilità quanto al capo b). Sono stati articolati sette motivi. 15.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo B) in relazione al rigetto della questione preliminare relativa alla nullità della imputazione per indeterminatezza e genericità; l'assunto è che ogni singolo episodio di rimborso contestato "avrebbe dovuto dare luogo ad un autonomo fatto per consentire all'imputato di comprendere quali fossero le spese oggetto di effettiva contestazione" (così il ricorso); si fa riferimento ad 28 una spesa non indicata nel capo di imputazione e contestata solo nel corso dell'esame dibattimentale. 15.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al capo b), violazione delle regole di valutazione probatoria ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio. La Corte di appello, da una parte, non avrebbe valorizzato le prove testimoniali, e, dall'altra, ne avrebbe travisato il senso, estrapolando alcune frasi ed isolandole dal contesto complessivo delle dichiarazioni;
il tema attiene anche all'unica fattura- relativa ad una borsa del valore di 550 euro- per la quale era stata riportata condanna in primo grado e che in realtà riguarderebbe una spesa mai contestata nel corso delle indagini;
non diversamente, quanto alle spese non giustificate, la Corte non avrebbe potuto trarre dall'assenza di spiegazione la prova dell'appropriazione. 15.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al capo c), violazione delle regole di valutazione ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio. Anche in questo caso il tema attiene alla valutazione di alcune testimonianze in ordine alla effettiva presenza dell'imputato in Chiusa San LE;
si riportano stralci delle dichiarazioni dei teste Melis, Rocci, ON. 15.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge- anche processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per il peculato in relazione alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative ai fini del ribaltamento della sentenza assolutoria. Il tema è quello già sviluppato;
la Corte avrebbe disposto la rinnovazione per una serie di testimonianze richieste dal Pubblico Ministero ma avrebbe rigettato le altre richieste, ritenendo non sussistenti le condizioni previste dall'art. 603 cod. proc. pen., con ciò omettendo di procedere d'ufficio alla riassunzione delle testimonianze che avevano contribuito all'esito assolutorio di primo grado;
si fa riferimento, fra gli altri, ai testi GO, IB, ON, GA, CC, TO, RD, VE, IN, RO, NT, delle cui dichiarazioni si riportano stralci. 15.5. Con il quinto motivo si lamenta, quanto al delitto di peculato e nella parte in cui è stata riformata la sentenza di assoluzione di primo grado, la inammissibilità dell'atto di appello del Pubblico Ministero, redatto con motivi aspecifici. Si fa riferimento, in particolare, alla genericità del motivi quanto alle spese per ristorazione, per le quali la stessa Corte di appello avrebbe operato una conformazione irrituale del motivo di impugnazione. 15.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione al reato di truffa, violazione di legge quanto all'art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dibattimentale con riguardo ad una perizia finalizzata a verificare l'attendibilità degli accertamenti investigativi riguardanti le celle telefoniche che sarebbero state impegnate dal ricorrente nel periodo in contestazione;
la richiesta sarebbe stata rigettata con ordinanza del 29 26.3.2018 sulla base di una mancata comprensione da parte della Corte di appello di quale avrebbe dovuto essere l'oggetto dei rinnovati accertamenti peritali, tradottasi in una motivazione contraddittoria. 15.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., che invece era stata ritenuta dal Tribunale;
la Corte avrebbe violato il divieto di "reformatio in peius" e, comunque, non avrebbe considerato una serie di elementi che avrebbero dovuto indurre a riconoscere la circostanza attenuante. 16. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TI OL, condannato solo in secondo grado per il reato di peculato contestato al capo 19), commesso, in qualità di consigliere regionale ed in concorso con RO MA, capogruppo del gruppo "lega NO - Bossi". Sono stati articolati sei motivi. 16.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ed il Tribunale con l'ordinanza emessa il 2.2.2015 rigettato l'eccezione di nullità del capo di - - imputazione per indeterminatezza del fatto. Secondo la Corte, la possibilità per le parti di accedere al compendio documentale renderebbe le imputazioni sufficientemente chiare, tenuto conto che gli imputati avrebbero reso interrogatori con cui spiegare ed esercitare il diritto di difesa sui singoli fatti e sui singoli rimborsi ottenuti. Tali assunti, si assume, non sarebbero tuttavia correlati alla specifica posizione del ricorrente, tenuto conto che per TI: a) non vi sarebbe nessun rinvio "agli atti del fascicolo processuale" (così il ricorso) per il reato contestato al capo 19); b) non vi sarebbe alcun richiamo specifico ai giustificativi fiscali nella indicazione della fonti di prova;
c) l'imputato non si sarebbe mai sottoposto ad interrogatorio;
d) la somma degli importi dei rimborsi spese indicata nel capo di imputazione sarebbe diversa rispetto alla cifra di cui complessivamente si contesta l'appropriazione e da quella che risulterebbe dal file predisposto dalla Guardia di Finanza;
e) gli atti versati nel fascicolo del Pubblico ministero non sarebbero intellegibili;
f) il capo di imputazione sarebbe generico. 16.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al reato di peculato, alla corretta applicazione della legge regionale n. 12 del 1972, alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento al principio di c.d. onnicomprensività del trattamento economico alla valenza del regolamento del gruppo consigliare della EG NO, alla corretta interpretazione dell'art. 3 della legge regionale indicata. Si sottolinea che il regolamento interno al gruppo consigliare non si sarebbe affatto posto in contrasto con la norma di legge ordinaria nella parte in cui, come invece avrebbe ritenuto la Corte di appello, da un lato, poneva a carico dei consiglieri oneri di allegazione adeguati e più pervasivi rispetto alla legislazione statale e, dall'altro, non richiedeva agli stessi consiglieri di 30 documentare di volta in volta l'inerenza delle spese sostenute rispetto alla funzione istituzionale;
si osserva che chi, come l'imputato, aveva rispettato il regolamento inevitabilmente si era trovato in difficoltà, a distanza di anni, a giustificare i rimborsi. Si aggiunge che l'art. 3 della legge regionale n. 10 del 1972, anche attraverso il richiamo alla legge 15 aprile 1961, n. 291, prevedeva il diritto al rimborso di varie tipologie di spesa in aggiunta alla indennità di missione, di trasferta e di trasferimento, sicchè sarebbe errata l'interpretazione secondo cui la legge regionale, riconoscendo un'indennità di presenza, di trasferta ed un rimorso forfettario delle spese di viaggio, non avrebbe consentito rimborsi ulteriori per spese legate allo svolgimento delle funzioni consiliari. Quanto alla errata applicazione dell'art. 314 cod. pen., si riprende il tema, di cui pure si è detto, secondo cui le somme versate sui conti correnti dei gruppi non fossero a disposizione di tutti i consiglieri ma solo del capogruppo;
la sentenza avrebbe fornito una nozione distorta di possesso e comunque di disponibilità del denaro. La ricostruzione operata dalla Corte di appello produrrebbe ulteriori effetti distorsivi in tema di prova dell'elemento psicologico ed alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, che, al più, sarebbero riconducibili alla fattispecie di abuso di ufficio o a quella di cui all'art. 316 ter cod. pen. 16.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di illeciti rimborsi in favore dell'imputato ed alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Il tema è quello del criterio di valutazione della prova, del solo apparente superamento da parte della Corte di appello della distinzione tra spese incompatibili e spese ambivalenti - posta a fondamento della decisione di primo grado- del cattivo uso delle regole probatorie. Da una parte, non vi sarebbe la prova che l'imputato avesse conseguito materialmente il rimborso che di norma avveniva attraverso denaro contante- delle spese ritenute illecite, dall'altra, la Corte avrebbe valorizzato il tema della mancata giustificazione, stravolgendo i principi affermati dalla Corte di cassazione secondo cui, invece, sarebbe sempre necessario da parte della Pubblica accusa fornire la prova dell'appropriazione, che potrebbe essere surrogata solo da situazioni altamente significative come quelle derivanti dalla assoluta mancanza di allegazioni o dall'inosservanza di un esistente specifico obbligo di rendiconto, in presenza del quale la mancanza di giustificazione finirebbe di per sé per evocare l'interversione. Nel caso di specie: a) il regolamento della EG NO non avrebbe previsto l'indicazione da parte del consigliere delle specifiche circostanze nelle quali la spesa era sostenuta;
b) non vi sarebbero situazioni altamente significative, in presenza delle quali la mancata giustificazione potesse surrogare la prova dell'appropriazione; c) non sarebbe stata provata dal Pubblico ministero la non inerenza delle spese alla funzione;
d) la Corte di appello non avrebbe spiegato se la richiesta di rimborso per le numerose spese di consumazione individuali non potesse giustificarsi in ragione di spese per collaboratori, oppure per supportare spese di ospitalità e rappresentanza in favore di persone che coadiuvavano il lavoro istituzionale e politico del consigliere, anche attraverso incontri nel week end;
la sentenza, per individuare le spese per 31 ristorazione e bar, avrebbe peraltro fatto riferimento ad un "atto elaborato dai Giudicanti, ma non inserito nè allegato alla motivazione della sentenza" (così il ricorso). Considerazioni analoghe vengono compiute quanto alle spese alberghiere e per altre tipologie di spese, anche in relazione alle spese per i collaboratori. In particolare, si fa riferimento alle spese di ristorazione individuale o collettive per euro 513,61 sostenute fuori dalla regione per le quali, secondo la Corte, non sarebbero state fornite giustificazioni;
si tratterebbe, secondo il ricorrente, di un errore, atteso che quelle spese sarebbero state sostenute a seguito di missione a VE autorizzata dal Consiglio Regionale;
dal "riepilogo stilato dall'ente autorizzante" emergerebbe che a TI fosse stata riconosciuta solo la diaria, ma non anche le spese sostenute per vitto ed alloggio;
analogo errore sarebbe stato compiuto per una missione a Verona ovvero, quanto alle spese alberghiere, per un pernottamento a Lu Monteferrato, in occasione di un evento del movimento giovanile della EG NO. 16.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del dolo del delitto contestato. Il tema è quello dell'errore scusabile: l'imputato sarebbe stato alla prima esperienza in consiglio regionale, sarebbe subentrato ad un collega, avrebbe sempre ritenuto la materia poco chiara e gli uffici regionali non avevano saputo fornire interpretazioni puntuali;
dette circostanze sarebbero state confermate da testimoni;
né sotto altro profilo, sarebbe stato provato il concorso doloso dell'imputato con il capogruppo consigliare. 16.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa rinnovazione delle prove dichiarative diversamente valutate;
si fa riferimento alle dichiarazioni di numerosi testi, tra i quali testi GN, BO, AN, GO, IM e EG escussi all'udienza del 23.9.2015 ed alla dichiarazione del coimputato RO, capogruppo, prodotta all'udienza del 14.4.2015 ed allegata al ricorso. 16.6. Con il sesto motivo si deduce violazione giuridica dei fatti, che al più sarebbero riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 323 o 316 ter cod. pen., così come modificata dalla legge n. 3 del 2019. 17. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di AR ST, condannata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di peculato contestato al capo 44), commesso in qualità di consigliere regionale ed in concorso con ED UC, capogruppo del gruppo consigliare del Popolo della Liberta. In primo grado la ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974, così riqualificati i fatti di peculato originariamente contestati. Sono stati articolati sette motivi. 17.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità ed, in particolare, alla corretta applicazione dell'art. 314 cod. pen. e della legge regionale n. 12 del 1972. 32 Si ricostruisce, in chiave critica rispetto agli assunti della Corte di appello, il quadro normativo di riferimento, il ruolo ed il funzionamento dei gruppi consigliari, il ruolo politico del singolo consigliere;
si sottopone a rivisitazione l'assunto della onnicomprensività degli emolumenti corrisposti al consigliere regionale ed il ragionamento probatorio posto a fondamento del giudizio di condanna;
si valorizza la necessità di considerare, diversamente da come avrebbe fatto la Corte di appello, il requisito della inerenza della spesa rispetto alla funzione, esclusa dal giudice di merito solo per la genericità delle allegazioni. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto di potere escludere il rimborso per talune categorie di spese, indipendentemente dalla verifica della loro inerenza all'attività dei gruppi, ed in tal senso si fa riferimento alle spese di rappresentanza, cioè proprio a quelle spese che, secondo il ricorrente, manifesterebbero "i tratti salienti del ruolo e dell'operatività del Gruppo Consigliare al di fuori dell'aula" (così il ricorso). 17.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione con riferimento ai punti della sentenza che avrebbero ritenuto provata la non inerenza della spesa e la interversione del possesso. L'accertamento sarebbe stato compiuto attraverso una sostanziale inversione dell'onere della prova, della quale la Corte sarebbe consapevole al punto da giustificarla con il principio della c.d. "vicinanza alla prova"; detto ragionamento probatorio sarebbe illegittimo e violerebbe la presunzione di non colpevolezza. La c.d. "vicinanza alla prova" sarebbe lo strumento attraverso cui si sarebbe costruita la prova della colpevolezza, in presenza di giustificazioni anche solo generiche, che invece erano state tenute in debito conto dal Tribunale. Si tratterebbe di un procedimento inferenziale in tema di prova indiziaria viziato perché basato su elementi sostanzialmente presuntivi. Si fa riferimento specifico alle spese per ristorazione, alle altre spese considerate dalla Corte di appello abnormi;
si richiamano, tra le altre, le deposizioni dei testi TA, FF e D'IN che avrebbero riferito della tipologia degli acquisti compiuti dall'imputata, della loro sporadicità, del loro costo modesto, nonché le dichiarazioni giustificative fornite dalla stessa imputata, anche in relazione alle spese c.d. abnormi. Quanto all'acquisto di una borsa di una noto stilista, si richiamano la deposizione di D'IN, secondo cui quella borsa sarebbe stata un mero contenitore di libri, nonché le dichiarazioni della ricorrente, secondo cui quella borsa sarebbe stata un premio per un concorso letterario organizzato per sensibilizzare la collettività sul tema della violenza sulle donne. Non diversamente, si richiama la spiegazione fornita per l'acquisto dell'apparecchio Microtouch ed al corso sull'utilizzo dei social media (teste Petragallo). La Corte, lungi dall'adottare una motivazione rafforzata in grado di superare la pronuncia assolutoria, si sarebbe solo limitata a censurare quest'ultima. 33 17.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova del concorso dell'imputata con il capogruppo consigliare. La prova sarebbe stata tratta da una serie di elementi indiziari non univoci, quali la genericità del regolamento, la verifica solo formale demandata alla segretaria del gruppo, l'entità dei rimborsi e la loro frequenza, la responsabilità del capogruppo per i medesimi fatti;
si tratterebbe di ragionamento puramente indiziario, fondato su singoli elementi non significativi. Si richiama la giurisprudenza della Corte in tema di concorso nel reato di peculato o nel reato di abuso d'ufficio. 17.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, al più riconducibili al reato di abuso d'ufficio o a quello di cui all'art. 316 ter cod. pen. Il tema è quello già trattato. La disponibilità comune del denaro accreditato per il gruppo potrebbe essere considerata "comune" solo per la parte finalisticamente effettivamente destinata al funzionamento del gruppo, ma non anche per le somme rimborsate in ragione di spese sostenute per finalità estranee. Se la finalizzazione estranea fosse stata manifesta quella erogazione non avrebbe potuto essere consentita;
dunque, si sarebbe celata da parte dell'imputata la reale intenzione, quella cioè di ottenere rimborsi per spese non consentite;
ne dovrebbe conseguire la riconducibilità dei fatti all'art. 640 o 316 ter cod. pen. 17.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge quanto agli artt. 43- 47 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato contestato. Il tema è quello della consapevolezza della illiceità della propria condotta, della percezione in termini di liceità del rimborso delle spese per le quali si discute, della volontà di conseguire il rimborso indebito, dell'errore scusabile tenuto conto: a) che nella specie non vi sarebbero spese incompatibili con la funzione istituzionale;
b) che la ricorrente non avrebbe chiesto il rimborso per le consumazioni finalizzate all'esclusivo suo sostentamento (teste Fornero); c) della genericità dei riferimenti normativi regionali all'epoca esistenti ed integrativi del precetto penale, atteso che l'art. 4 della Legge Regionale all'epoca vigente non chiariva il criterio con cui selezionare le spese, né i concetti di attività e funzionamento del gruppo. 17.6. Con il sesto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità affermata dal primo giudice per il reato di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e, in via subordinata, per la non applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La responsabilità era stata affermata in relazione alla spesa del 28.4.2011 presso un dato ristorante, per una determinata iniziativa: le giustificazioni dell'imputata sarebbero state smentite da quelle del teste ZO, gestore del ristorante, che avrebbe ricostruito il fatto in modo diverso;
secondo la Corte, la spesa in esame sarebbe stata volta a favorire il partito di appartenenza in vista delle imminenza delle elezioni locali: si sarebbe trattato di una cena elettorale in favore di IO ON. 34 Si contesta l'assunto della Corte secondo cui il teste ZO sarebbe stato un testimone diretto dei fatti narrati e si sostiene la limitata valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese, nonchè l'omessa considerazione della produzione documentale. Sotto altro profilo si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 17.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'aumento di pena per continuazione ed all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 18. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di CO RT, condannato per il reato di peculato, nella qualità di consigliere regionale, in concorso con il capo gruppo della EG NO RO MA. L'imputato era stato assolto all'esito del giudizio di primo grado per insussistenza del fatto. Sono stati articolati sei motivi. 18.1. Il primo è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse della coimputata AR. 18.2. Il secondo è strutturalmente identico a quello oggetto del ricorso proposto da AR, ma si fa riferimento ad alcuni titoli di spesa specifici riferibili all'imputato; si richiamano, a titolo esemplificativo, le spese effettuate in occasione di un viaggio a Boston, che si assume erroneamente considerato dalla Corte di appello come un viaggio di istruzione privata, senza tuttavia valutare nè la circostanza che, in occasione di quel viaggio, CO aveva programmato da tempo l'incontro al M.I.T. di Boston con uno specifico ingegnere, né le dichiarazioni rese dalla teste CH RO, collaboratrice dell'imputato, che aveva confermato l'appuntamento con il detto ingegnere. Secondo l'imputato la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non sarebbero state adeguatamente considerate le dichiarazioni dell'imputato, ritenute credibili dal primo Giudice. 18.3. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto sono sostanzialmente identici al terzo, al quarto, al quinto ed al settimo motivo proposti nell'interesse di AR. 19. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MO IA, assolto in primo grado e condannato in appello per il reato di peculato contestato al capo 45), commesso nella qualità di consigliere regionale ed in concorso con ED UC, capogruppo consigliare del P.D.L. L'imputato era stato assolto all'esito del giudizio di primo grado. Sono stati proposti otto motivi. 19.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta ammissibilità degli appelli proposti avverso la sentenza di assoluzione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello. 35 Si assume che gli appelli sarebbero aspecifici, ed in tal senso si ripercorre il contenuto degli atti di impugnazione con riguardo alle tematiche generali, alla specifica posizione del ricorrente, alle singole categorie di spesa, al tema dei c.d. scontrini a catena. L'assunto difensivo è che gli atti di appello non avrebbe contenuto una critica specifica alla decisione impugnata. Si evidenzia che, trattandosi di sentenza plurima e cumulativa, i motivi di impugnazione avrebbero dovuto attingere ogni specifico capo e punto della decisione;
che non sarebbe stato impugnato il punto inerente l'elemento psicologico del reato;
che sarebbero stati richiamati rimborsi solo per 1.983,32 euro, a fronte dei complessivi 14.549 euro indicati nella imputazione. La Corte avrebbe riformato la sentenza anche in relazione ad episodi non devoluti alla sua cognizione, con particolare riguardo alle spese per pernottamenti in albergo, su cui gli atti di impugnazione non avrebbero dedotto alcunchè. 19.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
si fa riferimento alle dichiarazioni dell'imputato, che sarebbero state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio e, viceversa, non attendibili dalla Corte di appello (vi è nel motivo un riferimento generico ad alcune testimonianze). 19.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla ricostruzione ed alla corretta applicazione del quadro normativo di riferimento ai fini del giudizio di colpevolezza;
il tema è quello già trattato. Ci si sofferma sul principio di onnicomprensività della retribuzione, che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non potrebbe riguardare gli emolumenti non predeterminabili, sul c.d. gettone di presenza, sulle spese c.d. ambivalenti, su quelle di rappresentanza;
sulla non decisiva valenza che dovrebbe attribuirsi all'art. 11 del regolamento di cassa n. 19 del 2009 atteso il suo valore meramente descrittivo;
sulle spese legali sostenute per ricorsi individuali riguardanti questioni di ineleggibilità o incompatibilità, ritenute non rimborsabili dal giudice di appello e rimborsabili da quello di Tribunale perché strumentali alla corretta composizione del gruppo;
nel caso di specie, si sottolinea, alla decadenza dell'imputato, sarebbe conseguito l'ingresso nel consiglio regionale di un consigliere di un'altra formazione politica. 19.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto elemento psicologico del reato (in tale contesto si riportano stralci di dichiarazioni rese dall'imputato giustificative delle spese, disattese dalla Corte senza procedere, come detto, alla rinnovazione della prova dichiarativa). 19.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, quanto alla omessa valutazione di quanto emerge dal prospetto delle singole spese. Si assume che sino al 24.7.2010 il presidente del gruppo consigliare del P.D.L. sarebbe stata DI CH, non coinvolta nei fatti di causa;
la sentenza sarebbe viziata per aver 36 condannato l'imputato anche per le spese sostenute nel periodo tra il 13.5.2010 ed il 24.7.2010, in cui il capogruppo era appunto un soggetto diverso da ED- rispetto al quale - nessuna forma di compartecipazione criminosa è stata ipotizzata. 19.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione dei fatti, che dovrebbero essere al più ricondotti alle fattispecie previste dagli artt. 316 ter ovvero 323 cod. pen. 19.7. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; la Corte non avrebbe considerato alcuni elementi. 19.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. 20. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di La RO GI, condannato per peculato in relazione al capo 40), nella qualità di Consigliere regionale in concorso con ED UC. L'imputato era stato assolto all'esito del giudizio di primo grado. 20.1. È stato articolato un unico motivo con una serie di sotto-argomentazioni. Ricostruito lo sviluppo del processo ed il quadro normativo, si lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione: a) alla mancata rinnovazione dibattimentale;
si fa riferimento alle dichiarazioni dello stesso La RO, di MO e della teste ND, che avrebbero sostenuto, in particolare, la rimborsabilità delle spese legali;
b) alla ritenuta non rimborsabilità delle spese legali relative ai giudizi elettorali ed alla ineleggibilità dell'imputato; l'assunto difensivo è che il rimborso di dette spese sarebbe stato autorizzato dal capogruppo in ragione del fatto che il giudizio elettorale coinvolgeva l'intero gruppo, l'interesse di questo a conservare i propri organi nella composizione derivata dall'atto di proclamazione, a preservare il ruolo politico del consigliere;
c) alla rimborsabilità delle spese diverse da quelle legali, all'assenza di dolo, alla buona fede indotta dai suggerimenti dei capigruppo e dei colleghi più anziani, al fatto che l'imputato si fosse dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio comunale di Novara così rinunciando alle indennità maturate e dunque alla contraddittorietà di detta condotta rispetto alla decisione di porre a rimborso una fattura per spese di ristorazione per complessivi 112 euro, all'assenza di giustificativi di spesa nel periodo feriale, alla mancanza di richieste di rimborso per spese c.d. incompatibili. L'assunto difensivo è che la Corte avrebbe trascurato numerosi e rilevanti elementi di fatto e valorizzato "fatti di secondaria importanza", così sostanzialmente travisando la prova;
d) alla ritenuta non rimborsabilità delle spese c.d. ambivalenti ed all'inversione dell'onere probatorio, alla mancata motivazione rafforzata;
37 21. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IO e AR PI, assolti in primo grado, e condannati dalla Corte di appello per il reato di truffa (capo a)- proc. riunito 687/14). Agli imputati è contestato, IO PI nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consigliare monosoggettivo RD RD l'ambientalista per CO" e AR PI quale beneficiaria del ingiusto profitto, di avere indotto in errore il personale degli uffici della Regione Piemonte con artifici e raggiri consistiti da parte di PI IO nel fare apparire come assunta alle dipendenze del gruppo consigliare la figlia, AR PI, che invece era impegnata a completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi, e, comunque, nell'omettere di comunicare, nel corso del rapporto di lavoro, che la figlia non avesse reso nessuna prestazione, così procurandosi l'ingiusto profitto di complessivi 75.274 euro Sono stati articolati sette motivi. 21.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale prevista a pena di nullità; il motivo attiene alla inammissibilità degli appelli proposti dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di assoluzione emessa all'esito del giudizio di primo grado;
gli atti di appello sarebbero fra loro identici e generici per aspecificità intrinseca ed estrinseca dei motivi. Gli appelli non si confronterebbero con il testo della sentenza impugnata in cui si era dato atto che il tipo di contratto della PI (co.co.co) che non comportava un vincolo di - subordinazione, di orario e di luogo di lavoro non consentiva di escludere che, pur con le modalità indicate, la collaborazione fosse stata effettiva e che PI AR avesse svolto le mansioni di addetta alla segreteria attraverso una attività di ricerca e di supporto politico Il Tribunale aveva ricostruito e valutato l'intero quadro probatorio ed aveva spiegato le ragioni per cui la documentazione prodotta dalla difesa, ritenuta inquinata dalla Corte di appello, fosse in realtà attendibile;
l'atto di appello sarebbe meramente ripetitivo delle tesi già proposte, svincolato dalla sentenza, collegato alla sentenza della Corte dei Conti che solo "allo stato" aveva ritenuto non provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa di AR PI. La sentenza avrebbe inoltre violato il principio devolutivo. ritenuta21.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ammissibilità degli appelli degli organi dell'Accusa, costruita "per relationem" e facendo riferimento alla "parte introduttiva" che, tuttavia, si evidenzia, non riguarderebbe affatto l'imputazione di truffa contestata agli imputati;
né nella parte della sentenza riguardante le singole posizioni degli imputati emergerebbero elementi a sostegno dell'ammissibilità degli appelli. 21.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità; la Corte si sarebbe limitata a valutare gli elementi probatori a sostegno della ritenuta colpevolezza senza, tuttavia, sussumere il fatto ricostruito nella fattispecie di reato contestata, tenuto conto che PI è stato condannato dalla Corte dei Conti "per colpa", "approssimazione", "omissione di controllo" (in tal senso si ripercorre la motivazione della sentenza della Corte dei Conti). 38 La Corte avrebbe utilizzato la sentenza della Corte dei Conti nella parte sfavorevole all'imputato ed omesso di considerare la decisione in questione nella parte favorevole;
PI sarebbe stato condannato in sede contabile per avere omesso di verificare, nella qualità di Presidente del gruppo consigliare, l'effettivo adempimento della prestazione di lavoro. La sentenza sul punto sarebbe carente anche in considerazione dell'obbligo di motivazione rafforzata cui la Corte era tenuta in ragione dell'intervenuta assoluzione in primo grado per insussistenza del fatto. 21.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa rinnovazione dell'esame degli imputati, le cui dichiarazioni di primo grado avrebbero avuto un ruolo decisivo L'atto di appello faceva espresso riferimento alla valutazione compiuta dal primo giudice delle dichiarazioni degli imputati e la Corte avrebbe espressamente ritenuto che dette dichiarazioni avallate dalle testimonianza "del clan familiare" (così la sentenza), non avrebbero avuto alcuna efficacia dimostrativa del fatto che PI AR avesse effettivamente lavorato. 21.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa rinnovazione dell'esame di alcuni testimoni, le cui dichiarazioni decisive sarebbero state diversamente valutate;
si fa riferimento al teste di polizia giudiziaria Di PA ed al consulente Benini;
Si evidenzia innanzitutto come, diversamente dagli assunti della Corte- secondo cui la testimonianza di Di PA non sarebbe stata valutata dal Tribunale di detta testimonianza si sarebbe in realtà dato atto nella sentenza e che solo per un errore materiale si sarebbe sbagliato il nome del teste a cui ci si riferiva;
il tema probatorio attiene al se, al momento in cui la polizia giudiziaria si presentò per la prima volta presso PI IO per le vicende in esame, la documentazione, poi prodotta per attestare la effettività del rapporto di lavoro, fosse già esistente e disponibile. Detta deposizione sarebbe stata diversamente valutata dalla Corte senza rinnovazione della prova. Sotto altro profilo, si lamenta l'eccessiva valorizzazione della sentenza della Corte dei conti emessa sulla base di regole probatorie diverse, non trasponibili nel giudizio penale e comunque con una valutazione "allo stato", cioè con una serie di parametri valutativi diversi dal canone dell'al di là del ragionevole dubbio;
ancora, si sostiene, tutta la ricostruzione sulla riferibilità della documentazione prodotta, ancorchè priva di data, a PI AR su cui si era registrata la consulenza della dott.ssa Benini e le dichiarazioni di questa sarebbero state diversamente valutate senza rinnovazione. La sentenza sarebbe viziata inoltre per non avere considerato una parte della documentazione e per avere espresso giudizi valutativi molto severi, ma esclusivamente soggettivi, in ordine alla qualità dei lavori che la PI avrebbe predisposto. 39 21.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa rinnovazione dell'esame di ulteriori testimoni (PI DR, PI ER, ER NA, SS OR). Si tratta di testi sentiti in primo, grado, non riascoltati in appello e per i quali la Corte ha disposto la trasmissione dei verbali di udienza per la ritenuta falsità del dichiarato. 21.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio;
le due posizioni, pur diverse tra loro, sarebbero state valutate in modo sostanzialmente simmetrico. 22. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RA ND, condannato, nella qualità di capogruppo monoconsigliare, per il reato di peculato (capo a) del proc. riunito n. 996/14) e per quello di cui agli artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e 4 della legge n. 659 del 1981. All'esito del giudizio di primo grado, l'imputato era stato condannato solo per alcuni dei fatti a lui contestati per il reato di cui al capo a), limitatamente alla somma di 19.652,43, e per quello di cui al capo b), per la somma di 10.282,00 euro. La Corte di appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado ma ha riconosciuto la responsabilità anche per ulteriori voci di spesa quanto al peculato, in relazione al quale si è ritenuta raggiunta la prova dell'appropriazione per complessivi 46.970,49 euro. Sono stati articolati otto motivi. 22.1. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta illegittimità dell'utilizzo del fondo per quel che riguarda la spese di ristorazione ed a quelle derivanti dal pagamento delle sanzioni al Codice della Strada. Si ricostruisce il quadro normativo e si afferma che la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto di poter sindacare la scelta di merito della spesa;
le spese di ristorazione sarebbero classificabili fra quelle ambivalenti, come correttamente fatto dal Tribunale e dunque occorreva dimostrare la non inerenza. 22.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla applicazione dell'art. 314 cod. pen. per avere la Corte ritenuto integrato il reato nonostante per le somme in contestazione l'imputato avesse provveduto a reintegrare la cassa del Gruppo tramite bonifici effettuati dal proprio conto personale già prima della presentazione del rendiconto riferito all'anno 2012 e di quello finale della legislatura;
dunque, si assume, al momento del rendiconto le somme contestate erano presenti sul conto del gruppo. 22.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di peculato in ordine alla sussistenza del dolo in relazione al rimborso delle spese sostenute per il pagamento di due contravvenzioni del Codice della Strada;
si assume che si sarebbe trattata di una mera negligenza, avendo l'imputato dimostrato di avere in altre occasioni pagato in proprio multe personali. 40 22.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di peculato per non avere la Corte attribuito rilievo all'errore scusabile del ricorrente, attesa la esistenza di una prassi secondo cui le spese di ristorazione e la sanzioni al codice della strada "venivano coperte dal Fondi di Funzionamento del Fondo". 22.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per il reato di peculato con riferimento al meccanismo dei c.d. "scontrini tappabuchi" (così il ricorso); si fa riferimento alle testimonianze di LL economa per il gruppo consiliare Insieme per Bresso- e di GI. LI avrebbe riferito che alcuni scontrini portati a rimborso fossero dei "tappa buchi", cioè strumenti per coprire uscite di denaro non giustificate da parte di RA. Tali dichiarazioni avrebbero trovato riscontro in quelle di GI ed in quelle rese da altro teste, tale EP TT, nonché nella consulenza tecnica del dott. Romano. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni rese da LI e GI non potrebbero considerarsi attendibili e non sarebbero peraltro adeguatamente riscontrate;
si fa riferimento: a) al fatto che, diversamente dalle dichiarazioni delle testimoni indicati, gli scontrini non fossero vistati da RA;
b) all'assunto accusatorio secondo cui la richiesta di rimborso fosse sempre previamente autorizzata dall'imputato; c) alla mancata adeguata valorizzazione delle dichiarazioni della teste SC, secondo cui le spese di ristorazione sarebbero state giustificate perché derivanti da pranzi di lavoro. La Corte di appello non avrebbe considerato adeguatamente: 1) le altre dichiarazioni a discarico assunte;
2) la esatta ricostruzione dell'episodio relativo alla contravvenzione stradale inflitta alla compagna di RA, l'on. TI, pagata, secondo la LO, con i soldi del fondo per il funzionamento del gruppo consigliare;
3) le spiegazioni fornite in ordine ai presunti ritardi con cui RA avrebbe consegnato i documenti giustificativi delle spese;
4) l'inconsistenza delle dichiarazioni della stessa LI in ordine allo "stipendio mascherato" che, a spese del gruppo, sarebbe stato attribuito alla SC per il 2012. Sotto altro profilo, si contesta la sentenza quanto alla valutazione della consulenza del dott. Romano in ordine al tema della confusione contabile realizzata dall'imputato e valutata compatibile e strumentale alla realizzazione del disegno appropriativo, alla ritenuta falsificazione della prima nota contabile nel 2012 dopo il sequestro penale della documentazione, alle presunte "pressioni" che RA avrebbe compiuto sulla LI dopo l'avvio della indagine della Procura al fine di modificare il rendiconto. Sotto ulteriore profilo, la sentenza sarebbe viziata quanto alla valutazione del teste TT che, secondo i giudici, avrebbe riferito che in alcune occasioni RA le avrebbe chiesto "pezze giustificative al fine di far quadrare i conti"; la teste, si assume, avrebbe fatto riferimento solo ad un circoscritto periodo temporale e tutto sarebbe spiegabile con un errore contabile risalente. 22.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 323 bis e 62, n. 4, cod. 41 pen: la Corte avrebbe fatto riferimento al danno complessivo arrecato e non al valore delle somme oggetto dei singoli fatti appropriativi. 22.7. Con il settimo e l'ottavo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità per il capo b) in relazione ai pagamenti relativi alle fatture n. 62 del 24.3.2011, emessa dall'impresa "Mille e una festa di Di Giorgio Francesca", e n. 506 del 31.5.2011 dalla società "CE Bona s.p.a.". Si fa riferimento, quanto alla prima fattura, alla non adeguata valutazione delle dichiarazioni del teste TO, che aveva sostanzialmente confermato le dichiarazioni di RA, e, quanto alla seconda fattura, alla omessa considerazione della buona fede dell'imputato. 23. Ha proposto ricorso per cassazione NE LE condannato, nella qualità di capogruppo del gruppo "Pensionati per CO", per peculato (Capo 1). Il Tribunale aveva condannato l'imputato solo per alcuni dei fatti contestati, limitatamente alla somma di circa 14.000 euro;
la Corte di appello ha ritenuto NE responsabile anche per fatti per i quali era intervenuta assoluzione e lo ha condannato per l'appropriazione della complessiva somma di circa 112.000 euro. Sono stati articolati ventidue motivi. 22.1.Con il primo si lamenta violazione di legge per la genericità della imputazione, dalla quale, si assume, non si sarebbe potuto avere contezza dei singoli fatti contestati;
ciò avrebbe violato il diritto di difesa, considerato che il ricorrente è stato chiamato a rendere giustificazione delle singole spese di cui aveva chiesto il rimborso. Le spese sarebbero state aggregate secondo criteri incomprensibili, in relazione a fatti plurimi, fra loro disomogenei ed anche i supporti informatici ed i fogli excel non sarebbero stati chiari;
ciò avrebbe di fatto precluso all'imputato di compiere le necessarie verifiche delle somme contestategli 22.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla qualificazione dei fatti, che dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen., come modificato dalla legge n. 3 del 2019; il tema è già stato trattato da altri ricorrenti. Si sarebbe dovuto tenere conto dell'assenza di disposizioni che attribuivano al Presidente dei gruppi consigliari la qualifica di agente contabile e della natura giuridica di detti gruppi. L'attività di rendicontazione, attraverso la nota riepilogativa, costituirebbe, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte, un elemento integrativo della fattispecie e ciò smentirebbe l'assunto secondo cui nella specie non vi sarebbero state false attestazioni e valorizzato per escludere la configurabilità dell'art. 316 ter cod. pen. 22.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge processuale in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza: l'imputato sarebbe stato condannato anche per spese di data ignota ovvero riferibili ad un periodo precedente a quello indicato nell'imputazione ( giugno 2010- settembre 2012). 22.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione;
si fa riferimento alle ordinanze del Tribunale del 20.2.2015, in 42 tema di ammissione della prova, del 23.9.2015, revocativa di alcuni testi della difesa in precedenza ammessi, del 15.3.2016, con cui furono rigettate le richieste di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc.pen. La Corte di appello avrebbe a sua volta rigettato la richiesta di rinnovazione dibattimentale sul presupposto che essa avesse ad oggetto testimonianze già assunte o prove per le quali non ricorrevano i presupposti previsti dalla legge. Quella della Corte di appello, a dire dell'imputato, sarebbe una motivazione contraddittoria, atteso che, da una parte, si sarebbe affermato che NE non avrebbe fornito giustificazione delle spese, ma, dall'altra, si sarebbe negata la rinnovazione della istruttoria dibattimentale- richiesta proprio dal ricorrente al fine di dimostrare la liceità delle spese;
si fa riferimento alla - teste AN, in relazione alle spese imputate dal gruppo per l'acquisto di un biglietto aereo, necessaria per dimostrare l'erronea attribuzione di alcune spese all'imputato, nonché al teste UT, per le spese in un bar di Asti, ai testi BI e CH con riguardo alle modalità di intervento della Guardia di Finanza per l'acquisizione della documentazione fiscale. 22.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversa valutazione di prove dichiarative, con particolare riguardo all'esame dell'imputato e dei numerosi testi indicati in ricorso;
tema è quello dell'omessa rinnovazione delle prove in questione. 22.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge penale quanto alla natura del gruppi consigliari, all'art. 21 della legge regionale n. 18 del 2012 e, di riflesso, all'art. 314 cod. pen.; l'attività dei gruppi, al di là di quelle istituzionali, in quanto compiuta da formazioni associative, sarebbe svolta in regime privatistico (art. 1 legge regionale n. 12 del 1972, modificato dalla I. n. 18 del 2012 in senso solo interpretativo) e, dunque, all'imputato non potrebbe essere riconosciuta la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale. 22.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di numerose disposizioni di legge (tutte analiticamente indicate); il motivo è molto articolato, l'assunto di base è che la Corte avrebbe interpretato "in malam partem" molteplici norme (si fa riferimento a quelle che disciplinano le dotazioni di base, a quelle indicate nel Manuale delle procedure contabili del Consiglio Regionale del Piemonte e che consentirebbero le spese per noleggio di automezzi, manutenzione e riparazione, quelle per l'acquisto di documenti di viaggio per l'utilizzo di mezzi pubblici di linea, quelle per sanzioni amministrative, le spese di rappresentanza, per viaggi e trasferte, per omaggi floreali ed altre di vario tipo). Si assume che all'epoca dei fatti non sarebbe stato vigente il principio di onnicomprensività e che l'imputato, in ragione di tali norme, aveva ritenuto di poter porre a carico del gruppo le relative spese. 22.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità; il tema è quello della prova dell'appropriazione, della inerenza della spese alle finalità del gruppo, del ragionamento probatorio fondato su una non consentita inversione dell'onere della prova;
sul tema si è già detto. 43 22.9. Con il nono motivo si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte motivato il giudizio di responsabilità facendo riferimento a tre "macro parziali" (così il ricorso) generici di somme, erroneamente ritenute illecitamente rimborsate, escludendo i quali residuerebbe tuttavia la somma di circa 37.000 euro, per la quale non sarebbe stato motivato alcunchè. 22.10. Con il decimo motivo si lamenta vizio di motivazione per non avere preso la Corte in considerazione le singole spese ed avere proceduto per macro voci, che, tuttavia, conterrebbero titoli non omogeni al loro interno. L'errore della Corte di appello, si evidenzia, sarebbe stato quello di far derivare, a fronte di poche spese ritenute illegittime, la illegittimità di tutte le altre spese relative alla stessa tipologia;
si richiamano sul punto numerose deposizioni testimoniali in relazioni ai diversi tipi di spese (teste Boldrini, in relazione ad incontri avuti con l'imputato a Roma, teste Placido, esponente di altra forza politica, relativa ad incontri avuto con NE, testi ER, GA, TT, CH, IN, NI, D'UN, PI ed altri ancora;
si riportano stralci del contenuto delle dichiarazioni rese). 22.11. Con l'undicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alle spese interne ed estranee alla contabilità del gruppo (così il motivo). Si sostiene che l'imputato sarebbe stato condannato per spese mai contabilizzate a carico del gruppo e per le quali non vi sarebbe la prova dell'avvenuto effettivo rimborso;
l'acquisizione della documentazione da parte della Guardia di Finanza dall'imputato non sarebbe stata spontanea ed i documenti sarebbero stati consegnati solo per la coercizione avvertita;
NE avrebbe riferito nell'immediatezza ai finanzieri che della documentazione relativa ai rimborsi l'unica persona competente fosse la sorella e che questa in quel momento fosse non reperibile. Si contesta la motivazione anche in relazione alla descrizione dello "stato" della documentazione rinvenuta, alla mancata consegna della documentazione per il 2012 e si assume che il sequestro della documentazione sarebbe stato irrituale. 22.12. Con il dodicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla condanna per le spese relative all'esercizio del 2012 nonostante per detto anno il ricorrente non avesse predisposto la nota riepilogativa, essendo questa stata redatta da un altro consigliere sopravvenuto;
si assume che detta nota rappresenterebbe invece un elemento integrativo della fattispecie e dunque, in relazione all'anno l'imputato non avrebbe potuto compiere il reato contestatogli. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. 22.13. Con il tredicesimo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta illiceità penale delle condotte contestate per le quali, si evidenzia, al momento in cui furono commesse esisteva incertezza normativa ed interpretativa da parte della stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, che solo dal 2013 avrebbe adottato criteri più rigorosi. Dunque, non sarebbe stato prevedibile da parte del ricorrente che i riferimenti a cui parametrare il giudizio di liceità della condotta fossero quelli in seguito adottati (il motivo è 44 articolato attraverso richiami alla giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo). 22.14. Con il quattordicesimo motivo si lamenta che la Corte di appello avrebbe condannato l'imputato per scelte rimesse alla sua discrezionalità politica e, dunque, non sindacabili in sede giurisdizionale. 22.15 Con il quindicesimo ed il sedicesimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo in relazione alle singole condotte;
la Corte non avrebbe adeguatamente considerato una serie di elementi di prova favorevoli all'imputato e non avrebbe riconosciuto rilevanza all'errore scusabile sulla norma extrapenale. 22.16. Con il diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n 4,- 62, n. 6, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 323 bis cod. pen. 22.17. Con il ventunesimo ed il ventiduesimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla pena inflitta a titolo di continuazione ed alla condanna alle statuizioni civili 22.18. È stata presentata una integrazione al ricorso con cui è stato formulato un ventitreesimo motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla esatta "quantificazione dei fatti in relazione alle condotte per cui NE LE è stato condannato" (così il ricorso). Si riprendono le argomentazioni già sviluppate con il ricorso principale in relazione alle varie tipologie di spese e si richiamano alcuni stralci di dichiarazioni di testimoni. Sotto altro profilo si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti che dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974 sul finanziamento ai partiti. Il 15 ottobre 2019 sono stati presentati motivi nuovi. 22.19. Con il ventiquattresimo motivo si lamenta violazione di legge di plurime disposizioni anche sovranazionali (art. 7 C.E.D.U.) e vizio di motivazione;
si ripercorrono gli argomenti già trattati nel ricorso principale, relativi al ragionamento probatorio seguito dalla Corte, alla prova della condotta appropriativa, alla legislazione vigente all'epoca dei fatti e si pongono in evidenza difetti motivazionali della sentenza che non avrebbe considerato come per molte delle spese oggetto della imputazione mancherebbe la prova della incompatibilità delle stesse rispetto alle finalità di funzionamento del gruppo. In tale contesto si fa riferimento alla violazione degli artt. 2 cod. pen., 25 Cost. e 7 .C.E.D.U., con particolare riguardo ai principi di tassatività ed irretroattività della norma penale, per essere la condanna fondata "su una pretesa di giustificazione richiesta solo ex post in assenza di un preventivo onere, laddove era per l'imputato ormai comprensibilmente improbabile (recte impossibile) risalire ad una dettagliata individuazione degli specifici destinatari e delle specifiche finalità della singola spesa" (così il ricorso). 45 22.20. Con il venticinquesimo motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte omesso di motivare sulla esistenza dell'offensività della condotta in termini di alterazione del buon andamento della pubblica amministrazione. 22.21. Con il ventiseiesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata cui la Corte sarebbe stata vincolata per effetto del ribaltamento in senso peggiorativo della sentenza di primo grado. 22.22. Con il ventisettesimo motivo si lamenta violazione di plurime disposizioni di legge in relazione alla mancata riassunzione delle prove dichiarative. 23. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di ST AN per il quale vi è stata una determinazione concordata in appello della pena per il reato di peculato di cui al capo 43). ST era stato condannato, all'esito del giudizio di primo grado alla pena di due anni e sei mesi di reclusione;
l'imputato ha concordato la pena in appello, con rinuncia a tutti i motivi, nella misura di un anno e sei mesi di reclusione. 23.1. È stato articolato un motivo di impugnazione con cui si deduce violazione di norma processuale prevista a pena di nullità con riferimento alla formazione del consenso di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen.; l'imputato avrebbe concordato la pena e rinunciato ai motivi di impugnazione sul presupposto di poter formulare al magistrato di sorveglianza misure alternative e godendo del termine di sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., sospensione esclusa per i reati c.d. ostativi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, fra i quali non era ricompreso il peculato al momento in cui la richiesta di concordato fu proposta. Il quadro di riferimento sarebbe strutturalmente mutato a seguito della entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha invece inserito il peculato tra i reati di cui all'art. 4 bis citato;
il tema è legato all'assenza di una norma transitoria e dunque all'applicabilità della nuova disciplina ai casi, come quello in esame, per i quali il concordato sulla pena è intervenuto prima della novazione legislativa. Dunque, un mutamento sopravvenuto peggiorativo, non prevedibile che vizierebbe in modo postumo il consenso al concordato. Si afferma, in ragione dell'invalidità del consenso, la sentenza dovrebbe essere annullata. 23.2. Si propone in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 6 lett. b della legge n. 3 del 2019 per contrasto con gli artt. 3-24-25-27-11 Cost- 6-7- Cedu Si tratterebbe di uno jus superveniens retroattivo, che violerebbe il principio di affidamento e la questione assumerebbe rilievo già in questa sede, atteso che, ove proposta al magistrato di sorveglianza ovvero in sede esecutiva, essa presupporrebbe già la presa in carico dell'imputato da parte del sistema carcerario, con conseguente sacrificio della libertà personale. 46 24. Ha proposto ricorso per cassazione il CO, costituita parte civile. Si deduce vizio di motivazione quanto al rigetto del motivo di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la domanda risarcitoria non provata quanto alla sussistenza di un effettivo danno. Secondo la Corte non vi sarebbe stato un nesso di derivazione fra i reati per cui si procede e la restrizione dei diritti dei cittadini e consumatori piemontesi, utenti dei servizi pubblici;
tale nesso sarebbe rimasto non provato. Secondo il ricorrente, invece, la Corte non avrebbe correttamente applicato il principio secondo cui ai fini della condanna generica al risarcimento non sarebbe necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di casualità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito. Non si sarebbe tenuto conto che, in assenza dei reati in esame "poteva essere probabilisticamente ipotizzabile" che le maggiori risorse pubbliche fossero destinate a difesa dei consumatori ed utenti, né di tutte le attività in concreto svolte dal CO sul territorio che avrebbero comportato un dispendio di energie umane ed economiche. 25. È stato presentato un contoricorso nell'interesse di NE LE avverso il ricorso del CO;
si assume che, a differenza di quanto sostenuto CO, nella specie non vi sarebbe un danno immediato e diretto derivante dal reato contestato al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati nei limiti illustrati di seguito. 2. È utile esaminare in via pregiudiziale una serie di temi in relazione ai quali sono stati presentati numerosi, comuni, motivi di ricorso da parte di molti degli imputati. Si tratta di molteplici questioni che attengono alla ricostruzione generale del quadro di riferimento normativo nel cui ambito si collocano i fatti oggetto del processo, alla prova della condotta appropriativa, del dolo del reato di peculato, alla possibile rilevanza di cause di esclusione della colpevolezza, al ragionamento probatorio compiuto dalla Corte di appello, alla prova della responsabilità concorsuale, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla struttura della motivazione, alla violazione dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. Al di là dei profili relativi alla struttura della motivazione della sentenza, sono state sollevate questioni di diritto in relazione alle quali è stato denunciato il vizio di violazione di legge e quello di motivazione. La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito tuttavia che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 47 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime «sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451). Le questioni di diritto proposte, dunque, devono essere valutate al fine di verificare se i giudizi di merito abbiano fatto corretta applicazione della legge. Sulla base delle considerazioni che seguiranno, si esamineranno poi le singole posizioni processuali ed i singoli motivi di ricorso, la cui valenza, quanto invece ai dedotti vizi di motivazione, deve essere esaminata considerando che l'onere motivazionale del giudice, anche nel caso in cui è richiesta una motivazione rafforzata, è soddisfatto attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti, senza che sia necessario un esame espresso delle stesse laddove ciascun rilievo risulti disatteso dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro, Rv. 275500; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111). Nella motivazione della sentenza, cioè, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi espressa di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame specificatamente ed in modo formale tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e delle risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che abbiano determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv.233187). Dunque, sono inammissibili i motivi di ricorso, di cui si dirà, che, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al motivo, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine, non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 48 3. La natura giuridica dei gruppi Consigliari ed il vincolo di destinazione delle somme erogate. Si tratta di un argomento rilevante ai fini della corretta definizione delle finalità in ragione delle quali sarebbe stato possibile fare uso delle somme messe a disposizione dei gruppi consigliari regionali da parte del Consiglio della Regione Piemonte. Il riferimento è innanzitutto alla sentenza n. 1130 del 1988 della Corte Costituzionale in cui fu affermato che " dal momento che i gruppi sono gli organi nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'assemblea i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri compiti, non è arbitrario che i gruppi consiliari vengano dotati di mezzi adeguati e di personale idoneo, affinchè ogni consigliere sia messo in grado di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società, alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attività istituzionali del Consiglio regionale". La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 187 del 1990 ebbe modo di precisare che "i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica". Dunque, i gruppi consigliari sono organi del Consiglio regionale al cui interno esprimono i partiti o le correnti che hanno presentato liste di candidati. I gruppi contribuiscono al funzionamento dell'attività assemblare ed ogni consigliere deve essere messo in condizione di concorrere, nel modo indicato, all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale;
un'attività, quella dei gruppi consigliari, in funzione di quella del Consiglio regionale. Si tratta di affermazioni riprese in seguito dalla stessa Corte costituzionale che, con la sentenza n. 39 del 2014, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, n. 609 del 01/09/1999, Rv. 529547), ha chiarito e valorizzato ulteriormente la connotazione pubblicistica delle funzioni svolte dai gruppi costituiti in seno ai consigli regionali, definendoli non solo come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ma anche "come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio", in quanto funzionalmente inerenti all'istituzione regionale. 4 949 Nello stesso senso Corte cost. n. 107 del 2015, in cui si è aggiunto significativamente che i gruppi consiliari contribuiscono in modo determinante al funzionamento ed all'attività dell'assemblea regionale, assicurando "l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica». Si tratta di principi recepiti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8145 del 2010, ha concorso a delineare ulteriormente la connessione tra gruppi consigliari e partiti politici. Secondo il giudice amministrativo infatti: "(...) in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale, i cui componenti esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato dai partiti e dagli elettori (...)". Il Gruppo consigliare non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere. Non diversamente, le Sezioni Unite civili sono giunte alle stesse conclusioni con l'ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23257 (cui hanno fatto seguito le ordinanze 21 aprile 2015, n. 8077, 28 aprile 2015, n. 8570, e 29 aprile 2015, n. 8622) con riguardo alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali ed alla ritenuta giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità erariale del componente del gruppo, autore di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi. Si è affermato che: a) i gruppi consiliari hanno "natura pubblicistica" "in rapporto all'attività che li attrae nell'orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea... regionale, nel cui ambito sono destinati ad operare"; b) i contributi pubblici sono erogati ai gruppi consiliari "con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge”: vincoli "dettagliatamente predefiniti... con esplicito esclusivo asservimento a finalità istituzionali del consiglio regionale e non a quelle delle associazioni partitiche o, tanto meno, alle esigenze personali di ciascun componente"; c) tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 cod. pen, comma 1, che la giurisprudenza penale della Corte attribuisce al presidente del gruppo partitico del consiglio regionale, questi, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo». (in tal senso, Sez. 6, n. 1561 del 14/01/2019, Fiorito, Rv. 274940). In questo contesto assume rilevante valenza Sez. U. civ. n. 12 marzo 2019, n. 10772 in cui la Corte, richiamando le proprie precedenti pronunce (Sez. U, 31 ottobre 2014, n. 23257; Sez. U, 21 aprile 2015, n. 8077; Sez. U, 28 aprile 2015, n. 8570; Sez. U, 29 aprile 2015, n. 8622; Sez. U, 8 aprile 2016, n. 6895; Sez. U, 7 settembre 2018, n. 21927; Sez. U., 17 dicembre 2018, n. 32618; Sez. U, 16 gennaio 2019, n. 1035 e 1034, quest'ultima con riferimento alla Regione Emilia Romagna) ha ulteriormente chiarito che "la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in 50 -pur in presenza di elementi di materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi va riconosciuta natura essenzialmente natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo". Nell'occasione, le Sezioni unite, richiamando Corte cost. n. 235 del 2015, hanno ulteriormente precisato che: a) in ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti); b) l'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei conti, affinché non debordi dai limiti esterni imposti alla sua giurisdizione, non può investire l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di merito» dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, ma deve mantenersi nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa (art. 1 della legge n. 20 del 1994), come ribadito anche dalla Corte costituzionale (n. 235 e 107 del 2015) e che l'astratta riconducibilità delle spese sostenute dai singoli consiglieri a determinate categorie di spesa, pur astrattamente previste, non vale, di per sé, a fare escludere necessariamente la possibilità che le singole spese siano «non inerenti» all'attività del gruppo, nei casi in cui non sia rispettato il parametro di ragionevolezza, soprattutto con riferimento alla entità o proporzionalità, oltre che all'effettività delle spese, anche sotto il profilo della veridicità della relativa documentazione;
c) in siffatto alveo rimane la verifica, rimessa alla Corte dei conti, della manifesta difformità», in ciò consistendo propriamente il giudizio di non «inerenza» delle attività di gestione del contributo erogato ai gruppi consiliari rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, in termini di congruità e di collegamento teologico delle singole voci di spesa ammesse al rimborso alle finalità pubblicistiche dei gruppi. Dunque: 1) un collegamento teleologico tra spese e finalità di preminente interesse pubblico da verificare in termini di congruità; 2) una verifica che non attiene al merito delle scelte ovvero all'attività politica, ma alla conformità alla legge dell'azione amministrativa, in cui l'astratta riconducibilità delle spese a determinate categorie, pur teoricamente previste, non esclude che le stesse siano non inerenti rispetto all'attività del gruppo, come definita dalla Corte costituzionale;
3) una verifica che si realizza anche attraverso il parametro di ragionevolezza, in relazione all'entità, alla proporzionalità, alla effettività delle spese, alla veridicità della relativa documentazione e che può condurre alla manifesta difformità della spesa rispetto al perseguimento delle finalità sottese al funzionamento del Gruppi consigliari. Un denaro, quello attribuito ai gruppi consigliari regionali, pubblico, gestito da pubblici ufficiali, funzionalmente vincolato nel senso indicato;
il gruppo consigliare non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere. 515 4 Non è in discussione il principio secondo cui, a seguito delle modifiche apportate alla norma -se si incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., con la legge n. 86 del 1990, l'origine o preferisce -la natura pubblica o privata del denaro altrui e/o delle altre cose mobili altrui, che costituiscono l'oggetto materiale del peculato, è un dato irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, che è integrato dal fatto appropriativo di denaro o cosa mobile "altrui" di pertinenza di qualunque soggetto giuridico, pubblico o privato, individuale o collettivo, e non più dal denaro o dalla cosa mobile "appartenente alla p.a." secondo la previgente disciplina normativa. Il tema, decisivo rispetto ai fatti oggetto del processo, attiene invece al se ed in che limiti l'attività del singolo consigliere componente di un gruppo consiliare, esterna rispetto alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea dell'ente pubblico territoriale, debba essere scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata. La questione è quella di definire la portata del vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati dall'ente al gruppo consiliare e, quindi, i limiti entro cui di quei contributi è possibile fare uso legittimo da parte del singolo consigliere. Limiti in relazione ai quali divenga possibile tracciare, con criteri compatibili con il principio di determinatezza delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità dell'avvenuto impiego (spendita) da parte del gruppo (e per esso del suo presidente e dei singoli consiglieri) dei contributi gli scopi e obiettivi che di essi contributi costituiscono causa.
2. La cornice normativa vigente all'epoca dei fatti per la Regione Piemonte: la legge regionale n. 12 del 10 novembre 1972, In relazione ai principi indicati deve essere valutata la legislazione regionale vigente al momento della commissione dei fatti per cui si procede. I giudici di merito e molti dei ricorrenti hanno correttamente ricostruito la base normativa di riferimento, facendo riferimento alla legge regionale n. 12 del 10 novembre 1972. Si sono richiamati: -l'art. 3 della legge in questione che prevedeva "per il funzionamento dei gruppi" a carico del bilancio del Consiglio regionale contributi annuali erogati in quote mensili costituite da: a) una quota fissa per ciascun gruppo;
b) una quota variabile per consigliere appartenente al gruppo;
-l'art. 4 della legge che prevedeva: a) il potere di ogni gruppo di provvedere, in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi, alle spese inerenti al proprio funzionamento;
b) il potere del "gruppo" di individuare le iniziative da porre in essere e di provvedere con atti interni alla gestione del fondo;
c) la previsione di imputare al fondo le spese: 1) per l'acquisto di libri e riviste;
2) per l'attività svolta dai gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio ed alle iniziative "dei 52 gruppi" stessi;
3) per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali ed esperti necessari per lo svolgimento delle "funzioni istituzionali” dei gruppi;
d) il carattere non tassativo dell'elenco contenuto nell'articolo in esame;
e) l'obbligo per i Presidenti dei Gruppi di presentare, ogni 31 gennaio di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale "una nota riepilogativa sulla utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, articolate per categorie e voci". Si è precisato come: - l'Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte avesse adottato la delibera n. 192 del 2000 con cui era stato previsto un modello di rendicontazione scarno, fondato su una tripartizione generica delle spese in macro-categorie, quali spese di funzionamento, spese per l'attività funzionale dei gruppi, spese per oneri non ripartibili;
- solo con la delibera del 29 febbraio 2012 fosse stato introdotto l'obbligo, posto a carico di ciascun presidente di Gruppo, di conservazione della documentazione giustificativa delle spese;
-l'art. 3 della legge in esame sia stato successivamente modificato dalla legge n. 16 del 2012, successiva all'inizio delle indagini oggetto del processo, che ha formalmente introdotto la previsione di un dettagliato onore di rendicontazione relativo all'esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo- ed una attestazione di regolarità delle spese annotate. Si è chiarito che: a) i fondi erano erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi, ed erano trasferiti mensilmente sui conti correnti di questi;
b) i fondi erano immediatamente a disposizione del gruppo e, quindi, di tutti i componenti di essi, sia del Presidente, che dei singoli consiglieri;
c) la gestione e l'operatività del conto su cui confluivano i fondi era devoluta al Presidente del gruppo che predisponeva ogni fine anno una nota riepilogativa riguardante l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e voci;
d) il Presidente del gruppo aveva accesso diretto ed immediato al denaro;
e) nella sua veste, il Presidente autorizzava, sulla base della documentazione prodotta dai singoli consiglieri, il prelevamento e, quindi, il rimborso della somma corrispondente a quella indicata dalla documentazione in favore dei consiglieri;
f) non erano previsti controlli di funzionari regionali sulla tipologie di spese effettuate dai gruppi o per la verifica dei documenti giustificativi;
g) ciascun gruppo organizzava al proprio interno, con proprio personale amministrativo, la gestione dei giustificativi di spesa consegnati dai consiglieri, che venivano inviati al Presidente per l'autorizzazione al rimborso. Ne deriva che al Presidente dei gruppi era attribuita una funzione di verifica, di lata vigilanza;
una funzione di verifica che trovava la sua ragione giustificativa nel dovere di predisporre la nota riepilogativa di fine anno articolata per categorie e per voci relativa alla - - utilizzazione dei fondi;
una nota riepilogativa in funzione della quale si segnalavano, 53 giustificandoli, i rimborsi compiuti e, indirettamente, la idoneità della documentazione strumentale a consentire la liquidazione delle somme. Una funzione di verifica e di vigilanza connaturata alla natura pubblica del denaro, connessa al dovere di eventuale restituzione delle somme rimaste inutilizzate, ed alla qualifica soggettiva del presidente dei gruppi consigliari. Il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale poiché partecipa, nel suo ruolo, alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonchè alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo (Sez.6, n. 1561 del 1/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940; Sez. 6, n. 49976 del 03/12/2012, Fiorito, Rv. 254033; Sez. 6, n. 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536), Il presidente del gruppo consiliare regionale, per "per ragione del suo ufficio", come previsto dall'art. 314, comma 1, cod. pen. viene a trovarsi in possesso delle somme di denaro oggetto delle erogazioni regionali. Era irrilevante che un espresso obbligo di rendiconto non fosse normativizzato all'epoca dei fatti. Sul tema assumono rilievo i principi posti dalla Costituzione. Nella materia della spesa pubblica rilevano gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost da cui derivano molteplici convergenti principi: - ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio;
-- la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale;
- l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa;
-tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza). La sintesi di tali principi è pertanto che sussiste un generale, intrinseco, ineliminabile dovere di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali. La Corte costituzionale ha chiarito che esiste un intrinseco dovere per i gruppi consigliari di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari;
si tratta di un dovere che costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. (Corte cost., n. 39 del 2014). La circostanza che solo successivamente sia stato introdotto per la Regione Piemonte un espresso obbligo di rendicontazione non assume decisiva valenza alla luce delle considerazioni esposte. Si tratta di una esplicitazione espressa del dovere di dare conto e che certo non può essere ritenuta rivelatrice a contrario di un fatto nuovo e sopravvenuto, di una frattura e di discontinuità con la cornice di riferimento precedente. 54 Dunque, ai sensi degli artt.
3-4 della legge regionale n. 12 del 1972, vigenti al momento in cui i fatti furono commessi, le spese di cui i consiglieri chiedevano il rimborso potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei gruppi solo se connesse alle funzioni istituzionali dei gruppi intesi quali organi o articolazioni strumentali rispetto all'operatività del consiglio regionale e non come appendici dei partiti di appartenenza - ed alle iniziative dei gruppi, in quanto articolazioni nel senso indicato;
il potere di individuare le iniziative anche in senso lato politico del gruppo era del "gruppo" (art. 4, comma 2, L. regionale n. 12 del 1972). I singoli consiglieri potevano, così come indicato dalla Corte costituzionale, dare attuazione, attingendo ai fondi pubblici, anche singolarmente, ma in modo conforme alle iniziative individuate dal gruppo per le finalità istituzionali di questi. Sulla base della ricostruzione normativa compiuta e dei principi richiamati, discende in negativo che: a) non potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei Gruppi consigliari le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri erano espressione, che non fossero connesse ad iniziative del gruppo, decise dal gruppo, volte al funzionamento del gruppo;
b) non potevano essere imputate al fondo le spese che i singoli consiglieri sostenevano per la loro personale attività politica, spese volte alla cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori;
rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento del consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consigliare, nel senso indicato;
c) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri avevano in ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo consigliare la fonte di riferimento e di legittimazione. d) non potevano chiaramente essere imputate le spese connesse alle esigenze private del consigliere. Dunque sono infondati tutti i motivi di ricorso che postulano una diversa ricostruzione dei principi di riferimento;
ci si riferisce a tutti i motivi con cui si è censurata la sentenza impugnata sulla base di ricostruzioni sistematiche che, facendo riferimento all'errata sentenza del Tribunale ed alla non corretta individuazione delle finalità istituzionali dei gruppi consigliari, finiscono per disegnare il senso e la portata della "inerenza" del potere di spesa rispetto allo scopo istituzionale in modo ingiustificatamente estensivo, al punto da farvi ricomprendere qualunque spesa e qualunque attività latamente politica del singolo consigliere, in realtà del tutto slegata dal funzionamento dei gruppi, perchè volta al perseguimento di finalità private. Si tratta di una interpretazione non consentita ed in ragione della quale si fanno derivare una serie di conseguenze giuridiche ulteriori su decisive tematiche di questo processo. Affermare che anche il singolo consigliere potesse dare attuazione alle iniziative del gruppo non consente affatto di ritenere che le spese derivanti da ogni atto o comportamento del 55 consigliere potessero essere imputate al fondo solo in ragione del rapporto con lo status di consigliere;
affermare che le iniziative del gruppo consigliare potessero essere attuate anche attraverso il singolo consigliere non consente affatto di ritenere che ogni condotta, ogni comportamento, ogni partecipazione del singolo consigliere ad un evento, anche pubblico, fosse espressione dell'iniziativa del gruppo consigliare e che quindi ogni spesa- in quanto di per sé legata all'attività del singolo consigliere- fosse imputabile al Fondo per il funzionamento. Sul tema è stato a lungo evocato un precedente giurisprudenziale di questa Sezione (Sez. 6, n. 33069 del 12/5/2003, Tretter, Rv. 226531), secondo cui l'attività di un gruppo consiliare, estranea alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea dell'ente pubblico territoriale, sarebbe sempre scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo, inteso come proiezione del partito politico dei cui progetti e interessi è portatore. Con la sentenza in questione la Corte ha affermato il principio secondo cui non risponde del delitto di peculato il presidente di un gruppo consiliare provinciale che si appropri di contributi ottenuti dalla provincia per l'esplicazione dei compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere spese di propaganda politica o di rappresentanza (nella specie, per l'acquisto di materiale propagandistico e di oggetto-regalo di modesto valore per gli elettori, per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri pre-elettorali), trattandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo. Si tratta di principi che devono essere rivisitati o comunque conformati in ragione della considerazioni generali in precedenza esposte.
3. Le spese c.d. di rappresentanza e quelle di ristorazione. Quanto appena evidenziato, consente di affrontare e chiarire il tema, anche questo a lungo discusso nel processo, della rimborsabilità delle spese c.d. di rappresentanza e di quelle di ristorazione. Il legislatore non ha individuato le singole categorie di spesa di rappresentanza ed è stata la giurisprudenza, soprattutto contabile, a specificare una serie di criteri e principi necessari per delimitarne l'ammissibilità e la liceità. Vi sono cioè degli elementi sostanziali e formali che consentono di delimitare la nozione di spesa di rappresentanza. La spesa deve essere strettamente correlata con le finalità istituzionali dell'ente; pertanto, "le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa" (cfr., Corte dei conti, Sez. 2, 20 marzo 2007, n. 64). La spesa deve avere inoltre uno scopo anche promozionale per l'ente; essa deve essere effettuata per l'immagine o per l'attività dell'ente: "Le attività di rappresentanza, in altri termini, garantiscono una proiezione esterna dell'amministrazione verso la collettività 56 amministrata e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto" (cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 30 luglio 2012, n. 356) Se, quindi, la spesa viene effettuata a fini promozionali di un singolo, per quanto rappresentativo dell'ente (es. il sindaco), la stessa non è ammissibile e non può essere considerata quale spesa di rappresentanza appena delineata (così, testualmente, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466). Inoltre, si sottolinea, la spesa deve rispondere a criteri di ragionevolezza, sobrietà, sia con riguardo all'evento eventualmente realizzato, sia con riferimento ai valori di mercato. (cfr., fra gli altri, Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sentenza 30 ottobre 2008, n. 394). Ancora, secondo la Corte dei conti, affinché possano essere considerate legittime le spese di rappresentanza, esse devono avere i caratteri dell'ufficialità e dell'eccezionalità. Nel primo senso, devono, quindi, finanziare "manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento" (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466, citata.) Ovviamente, come ripetuto sovente dalla giurisprudenza, la spesa non può essere rivolta nei confronti di politici o di dipendenti interni all'ente, ma dev'essere rivolta all'esterno (cfr., fra le altre, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza 30 marzo 2000, n. 160). Si aggiunge che, alla luce dei principi di trasparenza e del generale obbligo di motivazione, è necessario fornire una rigorosa giustificazione del fine istituzionale perseguito e de rapporto tra l'attività ledell'ente e la spesa;
spese devono essere rendicontate analiticamente, evidenziandone, in modo documentale, la natura, le circostanze che hanno generato la spesa, i modi e i tempi di tali erogazioni (Cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, sentenza 5 luglio 2013, n. 246). Una nozione di spesa di rappresentanza rigorosa ma coerente con i principi generali in precedenza indicati;
una nozione di spesa conforme alla consolidata definizione che di essa fornisce anche la Corte di cassazione secondo cui per "spese di rappresentanza" devono intendersi solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (fra le tante, Sez. 6, n. 36827 del 04/07/2018, M, Rv. 274023; Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Ardigò, Rv. 270794; Sez. 6, n. 10135 Raimondi, Rv, 254763). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. I giudici di merito hanno richiamato: 57 - l'art. 21 del regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale del - Piemonte, secondo cui le spese di rappresentanza riguardano "gli oneri per spese di ospitalità, per l'organizzazione e l'accoglienza di delegazioni in visita, quelle relative al cerimoniale, a mostre, rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e culturale, promozione di convegni, simposi, tavole rotonde, seminari di studio, nonché acquisto di pubblicazioni e altro materiale illustrativo e artistico da offrire a visitatori a documentazione della realtà regionale"; l'art. 11 del Regolamento di cassa comunale n. 19 del 2009 secondo cui per spese di - rappresentanza "devono intendersi unicamente quelle fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza della Regione Piemonte di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei ad essa. Tali tipologie di spese hanno lo scopo di suscitare sull'attività dell'ente l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati dell'opinione pubblica in genere e di ottenere vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza dell'attività istituzionale....In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza: 1) quelle riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro;
atti di cortesia e doni di valore simbolico, effettuati per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa della Regione Piemonte e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile;
2) quelle connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, alle attività di organismi alle quali la Regione Piemonte partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni istituzionali, ivi comprese le spese per l'acquisto di oggetti simbolici quali: targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, nonché le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri eventi analoghi. Sono escluse le spese: a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità; b) a beneficio di soggetti interni all'Ente; c) erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza;
d) prive di funzioni rappresentative verso l'esterno. Le spese di rappresentanza sono preventivamente richieste al Settore Relazioni esterne e Cerimoniale che provvede all'emissione del relativo buono d'ordine. Ai fini della liquidazione, le spese devono essere rigorosamente giustificate mediante: a) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
b) la qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa;
c) la presentazione di idonea fattura ovvero atto equivalente attestante l'ammontare della spesa". Dunque: a) rilevavano le spese effettuate per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa della Regione Piemonte e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile;
b) rilevavano le spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale;
c) non rilevavano quelle a beneficio di soggetti interni all'Ente, né quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza ovvero prive di funzioni rappresentative verso l'esterno; d) era 58 necessaria una rigida giustificazione causale, dell'interesse perseguito, dell'occasione, del soggetto destinatario. Si tratta di una previsione generale conforme ai principi, e che certo non poteva essere derogata per i gruppi consigliari, atteso che: a) questi non erano "altro" o "cosa diversa" rispetto all'ente Regione;
b) i gruppi consigliari gestivano denaro pubblico della stessa Regione;
c) le somme erogate per il fondo per il funzionamento dei gruppi facevano parte del bilancio della Regione;
d) le somme erogate dovevano essere utilizzate per le finalità di cui si è detto;
e) quelle somme, se non utilizzate, dovevano essere restituite;
f) rispetto a quelle somme vi era un intrinseco dovere di giustificazione e di controllo. Il tema non è quello, prospettato da molti ricorrenti, del se l'iniziativa del gruppo potesse essere attuata dal singolo consigliere, quanto, piuttosto, come già detto, del se esistesse una "iniziativa" del gruppo in ragione delle spese, di rappresentanza o di ristorazione, di cui i consiglieri chiedevano il rimborso. Le somme con cui veniva costituito il Fondo per il funzionamento dei Gruppi non costituivano una sorta di "zona franca", di elargizione liberale di denaro da parte della Regione che i singoli consiglieri potevano "modellare" e "piegare" liberamente in ragione del senso politico personale, del loro status, come se fossero state somme di cui si poteva disporre per creare o gestire il consenso politico del singolo o per tessere relazioni personali in prospettiva di convenienze e di utilità della propria carriera politica, all'interno o all'esterno del partito di appartenenza. Dunque, non sono spese di rappresentanza e non sono spese di ristorazione rimborsabili quelle prive di uno specifico collegamento con il gruppo, quelle cioè non imputabili al gruppo nel senso indicato, quelle aventi ad oggetto donativi del singolo consigliere in occasione di feste o ricorrenze, quelle giustificate in ragione dell'attività politica e della visibilità della sola persona;
non sono spese di rappresentanza quelle relative ad incontri con colleghi interni all'ente di appartenenza;
non sono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di incontri con avventori casuali, quelle sostenute per cene o pasti con i propri collaboratori, quelle sostenute in occasioni di incontri con politici, ma pur sempre sganciate da funzioni di visibilità del gruppo consigliare. Non sono spese di rappresentanza, cioè, tutte quelle estranee alla rappresentanza del gruppo, all'accrescimento della sua capacità operativa all'interno del Consiglio, e connesse solo alla proiezione esterna ed alle esigenze di visibilità del consigliere o del partito di appartenenza.
4. Il c.d. principio di onnicomprensività A lungo si è discusso del c.d. principio di onnicomprensività. 59 Al di là del se il principio indicato fosse normativizzato al momento in cui i fatti per cui si procede furono commessi, la Corte, richiamando la legge regionale n. 10 del 13 ottobre 1972 e le successive modifiche apportate ad essa, ha correttamente ricostruito il quadro normativo, chiarendo come, all'epoca dei fatti, ai consiglieri spettasse una indennità di carica, una indennità di presenza, un rimborso chilometrico predeterminato secondo una serie di variabili, un rimborso forfettario mensile anche "per le attività connesse alla espletazione del mandato", un trattamento di missione comprensivo del rimborso delle spese di viaggio e di una ulteriore indennità giornaliera, ma non anche delle spese di ristorazione (la legge 15 aprile 1961 n. 291 richiamata dal testo dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 1972, era stata, diversamente dagli assunti di qualche ricorrente, abrogata dall'art. 32 dela legge n. 836 del 18/12/1973, e comunque anche la legge n. 291 del 1961 non consentiva il rimborso delle spese di vitto). La Corte ha fatto inoltre riferimento: a) quanto alle spese per il pagamento delle sanzioni amministrative e, in particolare, per le contravvenzioni al codice della strada, alla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 92/2009 che prevedeva la facoltà per la Regione Piemonte di impugnare le contravvenzioni al Codice della Strada irrogate ai soli veicoli intestati all'Ente e condotti da personale che rivestiva la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
b) all'assenza di riferimenti per le spese legate all'uso di autovetture private;
c) alle dotazioni che l'Ufficio forniva personalmente ai consiglieri;
d) all'inesistenza di previsioni relative alla possibilità di chiedere ed ottenere rimborsi per spese legate a collaborazioni non formalizzate ovvero per regali ai dipendenti od a collaboratori, ovvero per spese per carburante. Rispetto al quadro di riferimento, correttamente ricostruito, i rilievi difensivi sono infondati per due ordini di ragioni. Il primo è che obiettivamente la legge disponeva il trattamento economico dei consiglieri, e, soprattutto, le spese di viaggio rimborsabili, il trattamento di missione, le indennità a questi spettanti "per le attività connesse alla espletazione del mandato" - dunque per tutte le attività connesse allo status di consigliere - sicchè per le spese diverse da quelli indicate non esisteva nessun riferimento normativo che potesse legittimare il rimborso. Sotto altro profilo, i ricorsi sono articolati tutti sul presupposto che, intanto si potesse procedere a rimborsi per ulteriori spese, diverse cioè da quelle disciplinate, in quanto quelle spese "diverse" fossero funzionali al funzionamento del gruppo consigliare ed al perseguimento delle finalità ad esso sottese. Ove pure si volesse ragionare in senso adesivo agli assunti dei ricorrenti, le loro tesi perdono tuttavia di valenza e rivelano la loro infondatezza perché, come si è detto e si dirà, le spese per le quali fu chiesto ed ottenuto rimborso non erano inerenti alle finalità istituzionali del gruppo.
5. La valenza dei regolamenti interni ai gruppi consigliari, l'errore sul fatto e la buona fede. Molto si è discusso della valenza dei regolamenti interni ai singoli gruppi consigliari. 60 L'art. 4, comma 2, della legge n. 12 del 1972 prevedeva all'epoca dei fatti, che "ciascun gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3". In tale contesto erano stati adottati alcuni regolamenti interni ai gruppi. I regolamenti in questione sono stati più volte evocati dai ricorrenti, da una parte, per affermare sul piano oggettivo la inerenza della spesa alle finalità del gruppo, e, dall'altra, per escludere il dolo del reato contestato, e, più in generale, per rivendicare, unitamente alla paventata esistenza di prassi consolidate, la buona fede degli imputati ovvero la giustificata erronea supposizione sulla "inerenza" della spesa. Si tratta di motivi di ricorso infondati. La Corte di appello ha spiegato, quanto al regolamento adottato dal gruppo della EG NO che: detto regolamento fu approvato e controfirmato da tutti componenti del gruppo il 21.9.2010; - l'art. 16 del regolamento prevedeva il rimborso per una vasta tipologia di spese, in parte in modo conforme alle previsioni legislative regionali ed ai principi generali di cui si è detto, in parte, invece, in modo avulso da detti principi;
si prevedeva infatti il rimborso per spese individuate per tipologie categoriali causalmente generiche, quali "spese di acquisto e manutenzione attrezzature e mobili", "rimborsi forfettari” di carburante senza specificazione alcuna," spese di rappresentanza, incontri ed eventi di carattere rappresentativo, comprensive di spese di ospitalità ed accoglienza, che prevedono la partecipazione anche di persone esterne al gruppo", "omaggi di rappresentanza"; la scheda da compilare da parte dei consiglieri consisteva nella mera elencazione degli importi, suddivisi in varie voci quali "ristorante e bar", "Parcheggi", "Autostrada" e "Varie" e che non si richiedeva alcuna certificazione;
il controllo del personale interno al gruppo consisteva nelia mera verifica della corrispondenza della spesa astrattamente indicata alle ampie tipologie previste dal Regolamento;
al personale era stato riferito che "tutto quello che erano spese per ristoranti e bar andavano a finire nelle spese di rappresentanza, come gli acquisti di articoli da regalo" (così la sentenza a pag. 138, anche in relazione alla teste RE, a lungo evocata dai ricorrenti). Analoghe considerazioni sono state correttamente compiute dalla Corte di appello anche per quel che concerne il regolamento del gruppo del PDL che: - già nella sua prima formulazione prevedeva riferimenti a spese di ristorazione per incontri sul territorio con elettori, a spese di viaggio senza alcun limite, a spese per l'acquisto di attrezzature, di computer e di telefoni, dei quali però si chiedeva il riscatto (inteso come alternativo alla riconsegna del bene), a spese per oggetti per i quali le forniture erano già assicurate ai consiglieri direttamente dalla Regione (così pag. 139 sentenza); 61 - successivamente il regolamento fu ampliato con "l'aggiunta delle spese di rappresentanza" "non meglio specificate"; - il 19 aprile 2012 il regolamento fu modificato nel senso che, da una parte, furono introdotte specifiche previsioni relative alla non rimborsabilità "di regali, spese per abbigliamento ed elettrodomestici", ma, dall'altra, fu prevista la rimborsabilità delle "spese .. inerenti ad attività politiche di ogni genere" (così pag. 139 sentenza). Si è aggiunto che anche per il gruppo in questione: - non erano previsti meccanismi di controllo effettivo;
- vi era un modulo che riguardava solo il riepilogo delle somme richieste, suddivise in varie tipologie, che veniva compilato dalla Segretaria del Gruppo, tale Ferranda, che verificava la corrispondenza dell'oggetto della spesa alle categorie per le quali era ammesso il rimborso "la cui genericità tuttavia implicava di fatto l'ammissione al rimborso di tutte le spese in bar, ristoranti, alberghi o per l'acquisto dei più svariati oggetti anche di uso personale e palesemente non inerenti alle attività di rilievo politico istituzionale del gruppo" (così la sentenza a pag. 140, in cui si è proceduto alla valutazione della deposizione della teste ND, anch'essa evocata da più ricorrenti). Sulla base di tali elementi, si è fatta discendere in maniera logica l'inferenza secondo cui, in ragione della tipologia di spese per le quali veniva disposto il rimborso e di cui si dirà esaminando le posizioni dei singoli ricorrenti anche all'interno dei gruppi non vi fossero - effettivi controlli e che il presidente autorizzava i rimborsi in modo automatico: dunque, secondo la Corte di appello, il sistema creato, tuttavia, proprio per le sue caratteristiche, non poteva originare nessun legittimo affidamento da parte dei singoli soggetti. Si tratta di una inferenza corretta, non manifestamente illogica. L'assenza di controlli all'interno dei gruppi, la genericità delle previsioni regolamentari sottoscritte da tutti, l'automatica autorizzazione al rimborso da parte del Presidente del gruppo non consentivano affatto di ritenere che quelle somme fossero liberamente utilizzabili e che "tutto" potesse essere rimborsato in nome dell'attività "politica" dei singoli consiglieri, come se quel regolamento interno, con quelle previsioni, ovvero quelle prassi potessero derogare alle chiare previsioni della legge regionale e ai principi basilari di ogni gestione di denaro pubblico. Regolamenti interni sul piano oggettivo equivoci, che certo non potevano sostituirsi alla legislazione regionale, ed indurre a ritenere che "tutto" potesse essere ricondotto ad una nozione di spesa di rappresentanza dilatata oltremisura al punto da rendere lecito tutto. Un regolamento che, per la sua portata, anche sul piano soggettivo, non poteva costituire un'ancora esimente. Sul punto si impongono due considerazioni. La prima è che, nonostante la pretesa incertezza nell'interpretazione di alcune nozioni fondamentali, come quelle di spese di rappresentanza, di iniziativa del Gruppo, di inerenza della spesa, non vi fu alcuna iniziativa formale e concreta da parte dei consiglieri volta a chiarire la situazione ed a chiedere spiegazioni, anche solo attraverso la formulazione di 62 quesiti, a organi qualificati;
l'assunto difensivo, che non può essere condiviso, è che l'assenza di dolo o l'errore che esclude la colpevolezza, dovrebbe conseguire ad una "prassi" derivante da un regolamento, a tacer d'altro, dal contenuto non decisivo, e da un contesto ambientale impermeabile ad ogni tipo di forma, fondato su meccanismi sostanzialmente automatici, basati- nella più benevola delle ipotesi- su una non facilmente comprensibile reciproca fiducia e sull'operato di un personale amministrativo, non indipendente e privo di effettivi ed autonomi poteri di controllo, che non aveva nessun interesse a far rilevare ciò che nessuno rilevava. Non è chiaro perché le dipendenti del gruppo, a cui si diceva che tutte le spese di ristorazione fossero rimborsabili, dovessero poi eccepire alcunchè; non è chiaro perché sarebbero in buona fede i consiglieri che dicevano al personale dipendente che tutto fosse rimborsabile. Al momento in cui i fatti si verificarono, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione erano già intervenute sulle specifiche questioni in ordine alle quali si discute;
il quadro di riferimento era sufficientemente chiaro e delineato. La seconda considerazione attiene a quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione ha già in passato chiarito in maniera condivisibile, e cioè che l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione del pubblico danaro per fini diversi da quelli istituzionali non ha alcuna efficacia scriminante, perché, per quanto la destinazione del pubblico danaro sia fissata da una norma amministrativa, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale integra il contenuto. Pertanto, l'illegittimo mutamento di tale destinazione, anche se compiuto dall'agente per ignoranza sui limiti dei propri poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costituisce errore o ignoranza sulla legge penale e, come tale, non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di peculato (Sez. 6, n. 13083 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266192; Sez. 6, n. 11451 del 29/04/1987, Matera, Rv. 176973; Sez. 6, n. 7882 del 26/03/1981, Rv. 150057). Ancora, in tema di peculato per ritardato versamento di somme riscosse dal pubblico ufficiale per conto della Pubblica Amministrazione non può ritenersi errore scusabile, atto ad escludere il dolo, quello che investe la norma amministrativa di contabilità che impone un tempestivo versamento: ciò in quanto tale norma è integrativa di quella penale. Conseguentemente risulta irrilevante una invocata prassi in senso contrario alla suddetta disciplina (Sez. 6, n. 10020 del 03/10/1996, Pravisani ed altro, Rv. 206365). Deve ribadirsi, peraltro, l'insegnamento di questa Suprema Corte (v., in motivazione, Sez. 6, n. 22523 del 20/03/2018, Aliberti, Rv. 273102), secondo cui nessuna valenza scriminante può attribuirsi ad un comportamento contra legem alla cui formazione lo stesso pubblico ufficiale abbia contribuito: grava, infatti, su chi è professionalmente inserito in un settore collegato alla materia disciplinata dalla norma integratrice del precetto penale, un dovere di diligenza "rafforzato" di informazione e di rispettare la legge ed i regolamenti che ne contemplano l'attività. 63 6. La prova della condotta appropriativa. Le considerazioni esposte assumono rilievo anche per quel che concerne la prova della condotta appropriativa, che non coincide affatto con l'assenza di giustificazione della spesa. Ai fini della prova della responsabilità penale e della condotta di appropriazione, si ripete in ogni occasione ed maniera del tutto condivisibile da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione: a) non può darsi di per sé rilievo alla mancanza di coeva giustificazione, nel senso che non può intendersi come intrinsecamente illecita la spesa per il solo profilo formale, salva la sua concreta verifica;
b) la prova della condotta appropriativa deve essere fornita dalla Pubblica Accusa. (Sez. 6, n. 38245 del 03/07/2019, De UC Cateno, Rv. 276712; Sez. 6, n. 35683 del 01/06/2017, Adamo, Rv. 270549). In tale contesto, quasi tutti i ricorrenti hanno predisposto articolati motivi di ricorso in ordine al ragionamento probatorio seguito della Corte di appello per ritenere raggiunta la prova della condotta di appropriazione. Si è discusso a lungo: a) di c.d. spese ambivalenti, cioè di spese la cui natura strutturale non sarebbe di per sé rivelatrice della loro incompatibilità ontologica rispetto alle finalità pubbliche attributive del potere di spesa;
b) della impossibilità, ai fini penali, di far discendere la prova della condotta appropriativa per le c.d. spese ambivalenti da una giustificazione incerta, incompleta dubbia, non univoca (Sez. 6, n. 2166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067); c) della erroneità del riferimento alla c.d. vicinanza alla prova ed alla estraneità di tale criterio rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Si tratta di un tema che, in relazione ai fatti specifici contestati nel presente processo, risente tuttavia di quanto già in precedenza detto in ordine: a) all'onere oggettivo in capo ai consiglieri di documentazione della spesa e della sua giustificazione, derivante dalla natura del denaro e dalla sua destinazione funzionale;
b) al dovere intrinseco di verifica e vigilanza che incombeva sul Presidente del Gruppo consigliare;
c) alla necessità che la spesa fosse finalizzata al perseguimento degli scopi per cui le somme erano erogate al fondo di funzionamento dei gruppi consigliari;
d) all'esatta individuazione delle finalità del Fondo, di cui pure si è detto. Il giudizio di ambivalenza, ovvero quello della strutturale incompatibilità della spesa rispetto alle finalità istituzionali del gruppo, è un giudizio di relazione che viene formulato avendo come polo di riferimento la corretta individuazione, nel senso indicato, della finalità dei gruppi consigliari;
la spesa è davvero ambivalente se è compatibile con le reali finalità del fondo, correttamente individuate;
nel caso di specie, come si dirà, molte delle spese sono state ritenute ambivalenti dal Tribunale e dai ricorrenti sulla base di un quadro generale normativo ricostruito in modo non corretto. Molte delle spese ritenute ambivalenti, se valutate alla luce dei principi indicati, sono in realtà di per sé incompatibili con le finalità del Fondo. Quanto alle spese effettivamente ambivalenti, il tema dell'appropriazione deve senza dubbio prescindere da meccanismi presuntivi e di distribuzione dell'onere della prova;
in tal senso va in parte rimodulato il principio affermato da Sez. 6, n. 23066 del 2009, Provenzano, secondo cui integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un 64 capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge. La questione ha una dimensione fattuale e probatoria, oltre che giuridica. La prova della finalità illecita della spesa per cui si chiede ed ottiene il rimborso è innanzitutto direttamente proporzionale alla "distanza", al "quantum" che intercorre tra la causa apparente della spesa rispetto alla ragione giustificativa dell'attribuzione del potere di spesa. La necessità di approfondire sul piano probatorio la causale della spesa si pone dunque in senso progressivo rispetto alla capacità dimostrativa della documentazione "ex ante" prodotta, cioè al momento in cui viene chiesto il rimborso;
quanto più sarà neutra o ambigua la documentazione originaria, tanto più potrà essere evidente la necessità di approfondire ed investigare. È possibile che le indagini colorino di significato indiziario l'originaria documentazione, ed allora, davanti a richieste di spiegazioni, può assumere rilievo la capacità dimostrativa della documentazione "ex post", eventualmente prodotta nell'ambito dello sviluppo dialettico del procedimento, ovvero le giustificazioni fornite. -In situazioni come quella in esame, in cui all'epoca dei fatti non era previsto uno specifico obbligo di rendiconto ma, nondimeno, esisteva un intrinseco ineludibile dovere di giustificazione, la prova dell'appropriazione è connessa innanzitutto alla rilevanza causale apparente della spesa, alla sua specificità originaria, per come rappresentata al momento in cui fu richiesto il rimborso, nel senso che è possibile che sin dall'inizio la spesa avesse una giustificazione documentale pienamente compatibile ovvero, viceversa, strutturalmente incompatibile con le finalità giustificative del potere di spesa (es., come si dirà, spesa per una festa di compleanno di un parente, per l'acquisto di farmaci per familiari ovvero di biancheria intima, ovvero per pagare stanze di albergo a soggetti terzi, o per un regalo privato, ovvero per incontri tra il consigliere ed esponenti del territorio riconducibili a ragioni solo latamente politiche personali ma del tutto scisse da quelle del gruppo consigliare, ovvero per ricariche telefoniche di congiunti, o per acquisti di prodotti da supermercato, o per manutenzione dell'autovettura privata, o per il pagamento di contravvenzioni stradali). In questi ultimi casi la prova della condotta appropriativa, per certi versi, è documentale. Nel caso in cui, invece, la documentazione originaria sia causalmente muta (uno mero scontrino relativo ad una consumazione tra due o più persone, o ad un acquisto da un dato negozio, una mera ricevuta di ristorazione, un documento contabile per una consumazione ad un bar) ovvero sia indicativa di una causale astrattamente compatibile con quelle giustificanti la spesa, ma tuttavia generica (es. "spese di rappresentanza" "spese di ristorazione"), il tema della prova della condotta appropriativa assume una valenza indiziaria e si sposta all'interno dell'accertamento processuale. 65 La questione si pone nei casi in cui, a fronte di una documentazione originaria muta od ораса, vi siano risultanze di indagini che colorino quella documentazione originaria di significato penalmente rilevante sotto molteplici profili;
ci si può riferire: a) ai casi in cui venga accertato che il consigliere si trovasse in un posto diverso da quello in cui risulta emesso il documento contabile per il quale si è chiesto il rimborso;
b) ai casi in cui, nel corso dello stesso giorno, risultino emessi più scontrini in luoghi diversi e distanti tra loro;
c) ai casi in cui risultino una quantità di scontrini o di documenti che, per frequenza e sistematicità, riveli una finalità non compatibile con quella istituzionale, perché esplicita la sostanziale inesistenza di una iniziativa del gruppo;
d) ai casi in cui la documentazione contabile riguardi spese avvenute in luoghi ovvero in giorni che solitamente si frequentano in periodi di vacanza, quando l'attività istituzionale dei gruppi consigliari è sospesa;
e) ai casi in cui le contabili di prelievi dal conto corrente siano anticipate e temporalmente distanti dalla data della documentazione per cui si chiede il rimborso. Si tratta di situazioni in cui le risultanze investigative si sviluppano sulla base di una documentazione "neutra" e portano a far emergere una situazione in cui il difetto di giustificazione della spesa si manifesta in modo chiaro e stringente, atteso il numero, il tipo, la sequenza, la sistematicità, l'oggetto, le coordinate di tempo e di luogo delle spese, le modalità di gestione complessiva del denaro. In tali contesti la dialettica probatoria può rivelare e fare emergere l'esistenza di situazioni altamente significative sul piano probatorio della condotta appropriativa. Non si intende fare riferimento ai casi in cui, a fronte di situazioni come quelle indicate ed ad una fisiologica richiesta di spiegazioni a seguito delle risultanze di indagini, il soggetto interessato produca documenti o alleghi circostanze che, pur incomplete, pur non decisive, lascino il fondato, ragionevole dubbio che quella spesa possa essere stata comunque sostenuta per il conseguimento delle finalità istituzionali. Assumono invece i casi in cui l'interessato, in situazioni come quelle descritte, non fornisca nessuna spiegazione ad esempio del perché sia stato chiesto il rimborso di una spesa sostenuta in un luogo ed in un tempo in cui egli era altrove ovvero adduca spiegazioni o produca documenti che, al di là dei convincimenti soggettivi, confermino, anche solo implicitamente, la causale esterna della spesa rispetto alle finalità attributive del potere e finiscono per provare l'interversione del possesso. Nel processo in esame, come meglio si dirà, a fronte di situazioni di per sé significative, sono state fornite giustificazioni che confermano, unitamente al complesso degli elementi già portati alla cognizione del giudice, l'appropriazione del denaro pubblico. Un procedimento probatorio indiziario e complesso, in cui il requisito della molteplicità degli indizi, che consente una valutazione di concordanza, e quello di gravità si completano a vicenda;
un ragionamento indiziario in cui elementi singoli di limitata valenza assumono rilievo per il loro numero elevato e per la loro cadenza sistematica e si accompagnano ad altri indizi, 66 forse numericamente minori, ma di maggiore consistenza dimostrativa del fatto da provare. (ex multis Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, P.G. in proc. Maggi, Rv. 259552). L'allegazione di un numero elevatissimo di scontrini o documenti relativi a consumazioni singole o tra due persone al bar o a ristorante (magari sempre lo stesso, in un giorno festivo o in un luogo di vacanza, ovvero in un contesto di successione reiterata nel corso dello stesso giorno o in giorni successivi, ma sempre alla stessa ora) rivela una inadeguatezza causale originaria che deve essere valutata unitamente alla circostanza che, esplicitamente sollecitato, l'interessato fornisca una spiegazione che colori ulteriormente il quadro probatorio. L'allegazione di scontrini o di spese di ristorazione sostenute in luogo in cui l'interessato risulta non esservi stato impone un onere giustificativo. Si tratta di profili che devono essere accertati sul piano processuale "caso per caso"; una fattispecie, quella di peculato, che, in casi complessi come quelli in esame, si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura, riscontro empirico ed accertamento probatorio, tra tipicità e contesti mutevoli;
una fattispecie in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi, che, senza cedere a semplificazioni incontrollate, siano tuttavia capaci di "studiare" le condotte ed il loro significato. Sono dunque infondati tutti i motivi che ruotano sull'assunto secondo cui la prova della condotta appropriativa sarebbe stata raggiunta sulla base di una non consentita inversione della prova;
come si dirà in prosieguo, nella specie, la prova del fatto reato è stata raggiunta in forza di un corretto ragionamento indiziario.
7. Il concorso di persone nel reato e la struttura della motivazione. Alla luce della considerazioni esposte, deve essere tuttavia valutata la struttura formale delle imputazioni e delle contestazioni mosse agli odierni imputati anche sotto un altro profilo. I ricorrenti, come detto, sono stati chiamati a rispondere, alcuni, a titolo mono-soggettivo nella veste di presidente del gruppo consigliare di appartenenza per le somme di cui essi stessi si sarebbero appropriati, ed altri a titolo di compartecipazione criminosa. Si tratta di un tema centrale del processo che involge due tematiche diverse e complementari. La prima è quella della prova del concorso doloso di persone e del come la responsabilità concorsuale sia stata ritenuta provata. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le 67 attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto;
-ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico con prognosi di mera pericolosità ex ante sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo;
la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso;
- il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale;
poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. 68 8 8 8 Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901). Dunque, ai fini della prova della responsabilità concorsuale è necessaria la prova del contributo oggettivo del correo e del di lui dolo, nel senso indicato. La seconda tematica di rilievo, a cui prima si è fatto riferimento, attiene alla struttura della motivazione, dell'onere motivazionale a cui la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere in generale e, in particolare, al fine di fornire la prova della responsabilità concorsuale, tenuto conto che molti degli imputati per gli episodi contestati erano stati assolti dal Tribunale perché il fatto non sussiste. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: da un lato, quella del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata;
dall'altro, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in ossequio ai principi di rango convenzionale (art. 6, comma 3, lett. d, CEDU) e costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) di immediatezza della prova, del rispetto del contraddittorio e, più in generale, del giusto processo. Non diversamente, si è evidenziato, l'obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente;
tale obbligo non opera invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo. Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata e, dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod proc. pen, quando il giudice deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado ed arrivare a spiegare altrettanto razionalmente perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui 69 una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. Si applica inoltre in tutti i casi la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che l'art. 533 cod. proc. pen. è ormai diventato la regola fondamentale di giudizio. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480). Il tema su cui riflettere è allora cosa debba intendersi per motivazione rinforzata. Si nota correttamente in dottrina che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisone la maggior solidità possibile. La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio: tappe che di nuovo possono essere tanto di - - diritto sostanziale quanto di diritto processuale, segnate direttamente dalla legge oppure ricavabili da indicazioni giurisprudenziali espresse e consolidate. Insomma, si osserva acutamente in dottrina, una motivazione sempre più vincolata nelle sue cadenze. Dunque, occorrerà verificare come la Corte di appello abbia ritenuto raggiunta la prova del concorso nel reato di peculato da parte del singolo consigliere regionale con il "suo" Presidente e di questi per le somme di cui si sarebbe appropriato il consigliere e se, in particolare, sia stato nella specie assolto l'onere di motivazione rafforzata ai fini del raggiungimento della prova del contributo concorsuale e del dolo di concorso, nel senso in precedenza indicato.
8. L'utilizzazione del fondo e la disponibilità del denaro;
la riconducibilità dei fatti agli 316 ter - 640 cod. pen. Dalle considerazioni esposte discendono ulteriori corollari in ordine ad altre tematiche e questioni a lungo dibattute nel processo. Si fa riferimento ai molteplici motivi di ricorso, di cui si detto, secondo cui i fatti in esame, se provati, avrebbero dovuto al più essere ricondotti alla fattispecie prevista dall'art. 316 ter cod. pen., soprattutto a seguito della modifica apportata alla norma in esame dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019. Prescindendo da quello che si dirà in ordine alle singole posizioni processuali, si tratta di motivi infondati. Con la legge n. 3 del 2019 non è stata introdotta una nuova fattispecie penale, ma si sancito un aggravamento della pena nei confronti del pubblico agente che compia il fatto previsto dall'art. 316 ter cod. pen. con abuso della qualità o dei poteri. 70 In dottrina si è evidenziato come si tratti di una modifica di difficile comprensione. Sotto un primo profilo, si osserva come, consistendo la condotta tipica nel conseguimento di contributi ecc. mediante l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi materialmente o ideologicamente, ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute, è obiettivamente non semplice comprendere come il fatto possa essere realizzato in un contesto funzionale, caratterizzato da un abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. Pur volendo prescindere da tali questioni, che non trovano soluzione nei lavori preparatori, ed ammettere che la circostanza aggravante abbia un suo autonomo spazio operativo, nondimeno non pare configurabile un concorso apparente di norme rispetto all'art. 314 cod. pen., attesa la sostanziale diversità strutturale che intercorre tra i fatti tipizzati dagli artt. 314 e 316 ter cod. pen.; una diversità strutturale che trova conferma nella clausola di sussidiarietà con cui esordisce l'art. 316 ter, riferita non all'art. 314, ma all'art. 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), ed è appena il caso di notare che, sulla base del costante orientamento interpretativo della Corte di cassazione, non si dubita che il delitto di truffa non possa concorrere con l'art. 314 cod. pen. in relazione a un medesimo fatto, in quanto questo presuppone il possesso, mentre quello, al contrario, richiede artifici o raggiri finalizzati ad acquisire il possesso. Nel caso di specie, si è già detto di come il denaro, per effetto della erogazione da parte del Consiglio regionale ai gruppi consigliari, fosse, al momento in cui le condotte furono commesse, già nella disponibilità di questi e, in particolare, non solo del presidente ma anche dei singoli consiglieri componenti del gruppo. Questo consente di escludere che le condotte contestate possano essere inquadrate nella fattispecie decettive richiamate dai ricorrenti. Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". Entro tale prospettiva, dunque, l'appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui di cui si abbia il possesso si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l'interversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario. Il delitto di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione ovvero il delitto previsto dall'art. 316 ter cod. pen., anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2019, presuppongono che l'agente, attraverso una falsa rappresentazione della realtà, consegua per sé o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato dall'impossessamento di un determinato bene, di cui prima non aveva l'autonoma disponibilità. 71 La differenza di fondo fra i due illeciti risiede nel fatto che nel delitto di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta incriminata, mentre nelle due fattispecie indicate l'impossessamento della cosa si ottiene come effetto della condotta illecita. È al rapporto tra possesso, da una parte, e falsa rappresentazione della realtà, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora quest'ultima sia finalizzata a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato;
qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa o della indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Ciò che rileva è il modo con il quale si acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savorgnano, Rv. 241186). Nel caso di specie, la disponibilità giuridica da parte del Presidente e dei consiglieri era già sussistente rispetto al momento in cui gli imputati chiedevano di imputare al fondo le spese da loro stessi anticipate. Nel peculato esiste "di per se un profilo propriamente "giuridico" di rilevanza del rapporto tra l'agente e la res. Mentre nell'appropriazione indebita il presupposto della condotta è integrato per effetto del mero "possesso penalistico", che nei suoi termini essenziali rappresenta una disponibilità materiale a qualsiasi titolo vantata dal soggetto attivo, nel peculato il presupposto della condotta è arricchito dalla "qualità soggettiva" dell'agente, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, così che il rapporto con la res presenta in ogni caso una rilevanza, anche sul versante propriamente giuridico. In questo senso deve leggersi anche il requisito di possesso o disponibilità dell'agente "per ragione del suo ufficio o servizio", giacche il richiesto rapporto di "dipendenza funzionale" tra la disponibilità e l'esercizio della funzione pubblica (o del servizio pubblico), nel "rafforzare" in punto di tipicità il presupposto possessorio, ne esprime il significato propriamente "giuridico'. Già in epoca precedente la riforma introdotta con la 1. 26 aprile 1990, n. 86, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la nozione di possesso assunta dall'art. 314 cod. pen. attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. Si ritiene, infatti, non necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne, mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 72 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, Finocchi, Rv. 211008). Nella nozione di possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio stato, inoltre, ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto, come nel caso di specie, di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998). Sez. 6, n. 4129 del 19/02/1993, Resta, Rv. 194522, ha, tuttavia, precisato che il concetto di disponibilità «non può essere allargato fino a comprendervi una qualsiasi relazione, anche mediata ed eventuale con la cosa o con il denaro, valendo invece ad indicare quei soli poteri giuridici che consentono all'agente, che sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a substanziare la condotta di appropriazione.» Di conseguenza, sono stati esclusi dal concetto di disponibilità quei poteri del pubblico ufficiale che possono assimilarsi non già alle facoltà del "dominus", ma a quelle del creditore in un rapporto obbligatorio e che gli consentono di esigere la prestazione della controparte o di adempiere alla propria, ponendo le premesse per l'adempimento altrui. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ampliato la nozione penalistica di possesso con riferimento alle c.d. procedure complesse, quali le ordinarie procedure di spesa. Si è, infatti, ritenuto che il possesso del denaro della pubblica amministrazione può anche essere mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali quando le norme interne dell'ente pubblico prevedono che l'atto dispositivo sia di competenza di un organo collegiale ovvero richieda l'intervento di più organi dello stesso ente (Sez. 6, n. 10680 del 21/09/1988, Barone, Rv. 179605; Sez. 6, n. 5502 del 11/01/1996, Zini, Rv. 204987). Nella fattispecie in esame, rispetto alla comune disponibilità giuridica, la disponibilità materiale del denaro era nella sola esclusività del Presidente, il quale autorizzava il rimborso della spesa sostenuta dal singolo consigliere sulla base della documentazione da questi prodotta. Un'autorizzazione che presupponeva, come detto, una verifica della inerenza della spesa rispetto alle finalità per le quali il fondo era costituito;
una verifica da compiersi alla luce della documentazione prodotta, che di per sé avrebbe potuto essere muta, amorfa (uno scontrino), e che, tuttavia, doveva essere decriptata e riempita di "colore" per essere ricondotta alle astratte categorie di spese rimborsabili. Una disponibilità giuridica comune a tutti;
una disponibilità materiale esclusiva del presidente. Il singolo consigliere, attraverso la richiesta di rimborso, dell'autorizzazione del presidente e del conseguimento del rimborso, otteneva la materiale disponibilità della somma di cui aveva 73 n già in precedenza la disponibilità giuridica, appropriandosene definitivamente. (per tutte, Sez. 6, n. 49990 del 11/07/2018 Spreafico, Rv. 274227; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395). Per completezza, è utile evidenziare come il tema della riconducibilità dei fatti alla fattispecie prevista dall'art. 316 ter cod. pen., perda di concreta valenza anche in ragione della struttura del fatto oggetto della imputazione, in cui è stato contestato il concorso doloso tra il presidente del gruppo ed il singolo consigliere, dunque una forma di manifestazione del reato costruita in ragione di un concorso doloso che esclude in radice la possibilità che il presidente potesse autorizzare la spesa solo per effetto di una falsa rappresentazione della realtà.
9. La rinnovazione in appello della prova dichiarativa. Le considerazioni esposte consentono di affrontare anche il tema della rinnovazione della prova dichiarativa in appello, anch'esso oggetto di numerosi motivi di ricorso. Ciò che deve essere verificato è se nel caso di specie, come hanno sostenuto numerosi ricorrenti, siano stati violati i limiti e la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nel caso di riforma in appello di una sentenza di assoluzione. È noto come le Sezioni Unite, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 CEDU così come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle Corti europee e le regole di - formazione e valutazione della prova dichiarativa in appello, nel caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, abbiano ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e quella convenzionale, facendo applicazione dei principi affermati dalle cd. sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, nonché dall'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituiscono un vincolo per il giudice nazionale, se riferiti ad un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero ad una decisione "pilota" (sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015). La Corte di cassazione ha chiarito come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implichi che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato), a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero cha adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (cfr. Rv. 267487). Costituisce, infatti, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto 74 dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; AN c. Romania del 05/03/2013 e ER c. Romania del 09/04/2013; LO c. Italia del 29/06/2017). La Corte ha successivamente ribadito tale principio con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, ad eccezione dei casi in cui la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione. In tale contesto si pone la modifica normativa operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando") sul testo dell'art. 603 cod. proc. pen. L'arti. 1, comma 58, della legge citata ha inserito nell'art. 603 un nuovo comma 3-bis, che così recita: Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». È utile fare riferimento anche ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza "Troise", intervenuta subito dopo l'entrata in vigore dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). Con la sentenza in questione si è testualmente precisato che: a) l'obbligo di rinnovazione è stato limitato dal legislatore alla sola ipotesi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna;
b) l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice "deve" procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati con la sentenza "Dasgupta". Dunque il presupposto per l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa è costituito dalla diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva. Si tratta di un aspetto centrale del tema: quanto più è ampio il concetto di prova decisiva, tanto più si conforma l'obbligo di rinnovazione della prova nel giudizio di appello. Quello di prova decisiva è un concetto che le Sezioni unite "Dasgupta" hanno dovuto definire, consapevoli che, diversamente da quanto accade in tema di rinnovazione 75 dell'istruttoria dibattimentale in appello, nella specie il concetto di decisività non poteva riguardare una prova non assunta in primo grado e che, se assunta, avrebbe avuto la portata di disarticolare il ragionamento probatorio posto alla base del convincimento del giudice, quanto, piuttosto, di una prova già assunta e che aveva avuto un determinato ruolo nella formazione del convincimento del giudice e nell'affermazione del giudizio di responsabilità. Secondo le Sezioni unite costituiscono prove decisive quelle che hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione di primo grado e che, pur in presenza di altre fonti di prova di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della condanna. - Se questa è la definizione "positiva" di prova decisiva, la Suprema Corte ha fornito anche indicazioni in negativo: non si ritiene decisivo quell'apporto dichiarativo il cui valore probatorio, in sé non idoneo a formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità. Non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275123). Il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado resa all'esito di un giudizio abbreviato, non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado (Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593). Dunque, ciò che è necessario verificare è il carattere decisivo della prova dichiarativa di cui si lamenta la mancata riassunzione in appello, se cioè la sua espunzione dal complesso materiale probatorio sia stato potenzialmente idoneo ad incidere sull'esito del giudizio, e se, poste che dette prove siano davvero decisive, l'affermazione di responsabilità sia stata fondata su una diversa valutazione della loro attendibilità. Si tratta di una valutazione che deve essere compiuta alla luce della complessa ricostruzione articolate e delle molteplici questioni di cui si è già detto. Le singole posizioni processuali degli imputati. Sulla base delle considerazioni è possibile esaminare le singole posizioni dei ricorrenti. 76 10. La posizione di OR ER. Il ricorso proposto nell'interesse di OR ER è infondato e tuttavia la sentenza deve essere annullata con rinvio quanto alla durata della pena accessoria inflitta per le ragioni che saranno esposte in prosieguo al paragrafo 34. L'imputato è stato assolto in primo grado e condannato dalla Corte di appello per il reato di peculato in relazione al capo 12); OR, nella veste di consigliere regionale ed in concorso con il presidente del suo Gruppo consigliare, RO MA, si sarebbe appropriato della somma di 14.097,39. 10.1. Per ragioni di ordine espositivo è utile esaminare innanzitutto il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente e che attengono alle tematiche generali già trattate. Si fa riferimento alla ricostruzione del quadro normativo generale, al carattere non tassativo della previsione contenuta nell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1972, alla possibilità anche per il singolo consigliere di dare attuazione alle iniziative riferibili al gruppo consigliare, ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte politiche dei gruppi, alla qualificazione delle spese, alla valenza dell'art. 16 del regolamento interno predisposto dalla EG NO che - espressamente faceva riferimento a quelle di ospitalità e accoglienza anche per persone terze, agli omaggi di rappresentanza- alle giustificazioni fornite, alla prova della condotta appropriativa, al dolo ed alla buona fede dell'imputato. Si tratta di temi su cui si è già detto. Alla luce delle considerazioni esposte e della ricostruzione generale compiuta, i motivi di ricorso perdono di valenza per le ragioni già indicate perché strutturati facendo riferimento ad un diverso e non condivisibile quadro generale di riferimento. Con specifico riguardo alla posizione di OR ER, la Corte di appello: ha spiegato quali sarebbero le spese, ammontanti a complessivi 14.097,39 euro, per le quali l'imputato ha indebitamente chiesto ed ottenuto il rimborso: spese per ristorazione, per consumazioni anche individuali al bar, per occasioni di convivialità non corrispondenti a dichiarate attività istituzionali, spese alberghiere;
-ha fatto riferimento ad acquisti di dolci da pasticcerie ubicate presso il luogo di residenza dell'imputato, e di oggetti sostanzialmente personali;
ha chiarito in punto di fatto che per le spese indicate, alcune sarebbero state sostenute per incontri conviviali o acquisti compiuti nel mese di agosto o nei fine settimana, altre sarebbero state rimborsate con l'uso di documentazione da cui emergerebbe la mancata corrispondenza tra l'ubicazione del ristorante ed il luogo in cui l'imputato aveva certificato di essersi trovato per impegni istituzionali, ovvero, altre ancora, con scontrini emessi in posti diversi da quelli in cui, attraverso l'esame dei tabulati telefonici, l'imputato si sarebbe materialmente trovato;
77 spiegato come le ragioni causali poste a fondamento delle spese in questione siano rimaste non esplicitate, non avendo l'imputato nemmeno indicato chi fossero i soggetti con cui si sarebbe accompagnato a cena. Un ragionamento probatorio, quello della Corte, che ha come punto di riferimento un dato obiettivo, e cioè che l'imputato chiese ed ottenne il rimborso facendo riferimento a spese generalizzate, giustificate con documentazione che riportava una causale originaria neutra e generica (mera formale riconducibilità della spesa alle macrovoci previste per il rimborso), o, addirittura, già in sè rivelatrice della natura non ambivalente della spesa;
un ragionamento che si sviluppa attraverso la valutazione di risultanze investigative chiare ed univoche nella loro valenza accusatoria in ordine alle ragioni per cui quella documentazione rivelerebbe un uso delle somme del fondo di funzionamento per i gruppi consigliari del tutto scisso dalle finalità pubbliche perseguite. A fronte di tale quadro accusatorio, nessuna spiegazione nel corso del processo è stata anche solo in astratto prospettata in ordine all'uso del denaro pubblico e, in particolare: a) quali fossero le iniziative del gruppo per le quali quelle spese furono sostenute;
b) quali finalità istituzionali sarebbero state perseguite, al di là della cura di relazioni personali;
c) quale fosse il senso degli acquisti compiuti;
d) quali sarebbero state, anche solo in via indicativa, le persone che avrebbero fatto parte di dette iniziative latamente politiche;
e) quale il significato delle consumazioni individuali;
e) perché in concreto le risultanze investigative non sarebbero state dimostrative. Nel caso di specie, rispetto ad una documentazione originaria muta, generica o di per sé indiziante, e di risultanze di indagini che hanno rivelato come quelle spese fossero obiettivamente estranee rispetto alle finalità pubbliche perseguite dai gruppi consigliari, l'imputato, in realtà, non ha fornito una giustificazione incompleta o generica, ma ha del tutto omesso una ricostruzione alternativa ovvero, addirittura, ne ha fornito una confermativa degli assunti accusatori, e vagamente ammissiva. La Corte ha indicato analiticamente e correttamente perchè le spiegazioni fornite da OR ER, con una memoria prodotta nel corso del processo, non avrebbero valenza giustificativa, avendo questi fatto genericamente riferimento: a) al legame con il territorio, anche per materia di interesse pubblico, senza tuttavia indicare le persone con cui si sarebbe incontrato e quali sarebbero state le iniziative del gruppo a cui stava dando attuazione;
b) alla non attendibilità delle risultanze investigative riguardanti la sua localizzazione diversa rispetto al luogo in cui risultava emesso lo scontrino giustificativo della spesa;
c) ad incontri conviviali al termine delle giornate lavorative;
d) alla permanenza in albergo a Torino a causa del protrarsi della durata dei lavori. Le stesse giustificazioni valorizzate dal Tribunale per giungere alla sentenza assolutoria sono prive di consistenza, se rapportate al diverso quadro di riferimento che è stato in precedenza individuato;
non è stato spiegato dal Tribunale perché sarebbero giustificate le spese per le quali furono portati a rimborso scontrini emessi in luoghi diversi rispetto a quelli in cui il 78 ricorrente si trovava, ovvero quale sarebbe stata la funzione di rappresentanza degli oggetti comprati, a chi e perché quegli oggetti sarebbero stati consegnati. Sul punto il ricorso è silente e si limita a valorizzare la obiettivamente non condivisibile e sbrigativa motivazione della sentenza di primo grado. Dunque, una condotta appropriativa provata non su una non consentita inversione dell'onere della prova, ma attraverso un ragionamento probatorio coerente, logico, che ha valorizzato correttamente anche le dichiarazioni rese dall'imputato, attribuendo ad esse una portata confermativa degli altri elementi di prova. Sotto altro profilo, si è già detto della valenza delle norme contenute nei regolamenti interni ai gruppi e della loro irrilevanza rispetto alla configurabilità del dolo del reato contestato e della prospettata buona fede;
sul punto il motivo è generico, non essendo stato dedotto alcunchè sul perché l'imputato potesse ritenere di imputare al fondo spese del tipo di quelle indicate. 10.2. Sulla base delle considerazioni esposte è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità il primo motivo di ricorso, relativo all'omessa rinnovazione dibattimentale. Le dichiarazioni della teste RE, di cui si è detto, non sono state diversamente valutate dalla Corte di appello, di esse non è stata messa in discussione l'attendibilità: il ragionamento probatorio ha tenuto conto del contributo dichiarativo indicato, ma inquadrandolo in un diverso e più ampio quadro ricostruttivo e, soprattutto, valutandolo unitamente alle altre risultanze probatorie, obiettivamente non adeguatamente considerate dal primo Giudice, ed alla luce dei principi indicati. Non diversamente, il motivo è inammissibile quanto alle dichiarazioni degli altri soggetti indicati dal ricorrente, non essendo stato indicato né su quali fatti specifici tali persone avrebbero dovuto essere ascoltate, né perché, rispetto al quadro probatorio delineato, le loro dichiarazioni sarebbero decisive. Il Tribunale ha indicato il contenuto delle dichiarazioni dei testi di cui l'imputato ha chiesto la rinnovazione (pag. 188 sentenza); si tratta in realtà di dichiarazioni confermative del ragionamento probatorio, che non sono state diversamente valutate, ma la cui valenza è mutata solo in ragione del diverso quadro di riferimento generale, di cui si è ampiamente detto. 10.3. È infondato, per le ragioni già in precedenza esposte il secondo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti;
si è già detto: a) di come la disponibilità giuridica delle somme erogate dal consiglio regionale fosse di tutto il gruppo e, dunque anche dei singoli consiglieri, sin dal momento in cui dette somme venivano accreditate sul conto corrente del gruppo consigliare e come solo la disponibilità materiale di esse fosse conseguente alla richiesta di rimborso delle somme anticipate ed alla autorizzazione del Presidente del gruppo;
b) del perché, nella specie, si è presenza di una condotta appropriativa e non decettiva. 79 10.4. Inammissibile per genericità è il sesto motivo di ricorso;
a fronte di una motivazione in cui si è fatto riferimento al comportamento dell'imputato, alla sua condotta processuale ed alla valenza dei fatti, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a valutazioni comparative con altre posizioni processuali, che per di più attingono inesorabilmente il merito. 11. La posizione di AN LE Il ricorso proposto nell'interesse di AN LE è infondato, ai limiti della inammissibilità, e tuttavia la sentenza deve essere annullata quanto alla durata della pena accessoria inflitta per le ragioni che saranno indicate al paragrafo 34. L'imputato è stato condannato, anche all'esito del giudizio di primo grado, per il reato di peculato contestato al capo 29), per essersi appropriato, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del gruppo misto unipersonale, della complessiva somma di euro 26.958,83 euro. 11.1. Sono infondati il primo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Si sostiene, sotto un primo profilo, che l'imputato, già condannato in primo grado, avrebbe prelevato somme dal conto del gruppo per organizzare alcuni convegni, le avrebbe conservate presso la cassaforte della propria agenzia assicurativa e poi restituite, avendo rinunciato ai progetti di organizzazione dei convegni in ragione della indagini penali in corso;
dunque, non vi sarebbe stata una condotta appropriativa, in quanto il denaro prelevato dal conto del gruppo sarebbe stato materialmente restituito senza che si fosse confuso con quello personale di AN. Sotto altro profilo, si sostiene che la conservazione per un lungo periodo di tempo degli scontrini di spese per le quali sarebbe stato in seguito chiesto ed ottenuto rimborso non sarebbe di per sé espressione della volontà di addebitare le somme in questione al fondo regionale per giustificare, in via postuma, i prelievi di denaro già compiuti. Si tratta di assunti che non possono essere condivisi. La Corte di appello ha spiegato che: a) la somma di circa 19.000 euro, una parte cioè di quella di cui l'imputato si sarebbe appropriato, fu restituita dopo l'avvio delle indagini per i fatti di causa e dopo che la stessa fu custodita presso la cassaforte della agenzia assicurativa dello stesso AN;
b) la tesi dell'imputato, secondo cui quelle somme sarebbero state prelevate in funzione della organizzazione di futuri convegni poi non tenuti, sia rimasta del tutto sfornita di prova;
c) l'imputato aveva accantonato una serie di scontrini relativi a spese sostenute e causalmente del tutto scisse dalle finalità istituzionali del gruppo consigliare, dallo stesso costituito e presieduto;
d) nessuna iniziativa, nemmeno a titolo personale, fu mai organizzata in concreto;
e) il peculato si era già perfezionato al momento in cui l'imputato, quale presidente del gruppo da se stesso composto, aveva prelevato senza giustificazione e 80 senza documentazione di spesa ingenti somme dal conto corrente del gruppo per custodirle presso la propria agenzia. Sulla base di tali presupposti, il ricorso è generico, perché, rispetto alla motivazione della sentenza è silente su alcuni snodi motivazionali costitutivi. L'imputato: 1) non aveva alcun potere di prelevare in contante migliaia di euro dal conto del gruppo senza una effettiva, concreta, attuale ragione giustificativa;
2) non poteva prelevare in anticipo quelle ingenti somme, in funzione esplorativa e potenziale di future e imprecisate iniziative, perché il prelievo aveva una funzione di rimborso di spese effettive, già sostenute e documentate;
3) se avesse davvero voluto utilizzare quelle somme in ragione delle finalità istituzionali del gruppo da lui stesso composto, non avrebbe avuto nessuna ragione di prelevarle dal conto per depositarle nella cassaforte della propria agenzia, tenuto conto che, nel caso di specie, quelle somme avrebbero potuto essere prelevate in qualunque momento da AN, Presidente del gruppo costituito da se stesso;
4) non aveva alcun interesse istituzionale a conservare quella ingente provvista di denaro in un "luogo" privato (la cassaforte della propria agenzia assicurativa) e diverso da quello istituzionale;
5) conservò scontrini del tutto slegati dalla finalità istituzionale dell'ente, in relazione ai quali nessuna adeguata spiegazione è stata fornita. Né è stato spiegato perché occorresse prelevare una somma così rilevante per ipotetici convegni e perché, giuridicamente, dovrebbe essere attribuita valenza escludente la tipicità della condotta alla restituzione, obiettivamente tardiva, delle somme che furono custodite per mesi, senza ragione, in un luogo privato. Il reato di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del denaro da parte dell'agente, cioè, nel caso di specie, nel momento in cui l'imputato, con un atto di interversione del possesso, prelevò senza giustificazione alcuna quelle somme per conservarle in un luogo privato, essendo irrilevante la successiva restituzione;
il reato sussiste anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., in quanto la condotta è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018 C., Rv. 273445 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, quale amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una cappella cimiteriale per conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010, Rao, Rv. 248004; Sez. 6, n. 49838 del 13/07/2018 non massimata). 11.2. È infondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla inesistenza di un obbligo specifico di rendicontazione all'epoca in cui i fatti furono commessi;
si tratta di un argomento a 81 cui non può essere attribuita valenza in ragione delle considerazioni esposte nella parte generale di questa sentenza, alla quale si rinvia. 12. La posizione di OF ER Il ricorso proposto nell'interesse di OF ER è fondato limitatamente al settimo motivo. L'imputato è stato assolto in primo grado e ritenuto colpevole dalla Corte di appello del reato di peculato per essersi appropriato, quale consigliere regionale ed in concorso con il Presidente del suo gruppo consigliare, NE AN, della complessiva somma di 11,168,69 euro, della quale 70,00 per spese presso lo UV Store ed il resto per spese di ristorazione. 12.1. Sono inammissibili i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente. Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito in punto di fatto che la condanna è stata fondata solo sulla base delle spese riconducibili alle categorie espressamente menzionate nel capo di imputazione e che la stampa dell'elenco delle spese in questione era allegata al fascicolo personale dell'imputato (pagg. 239- 241 sentenza impugnata). Sulla base di tale dato fattuale, nulla è stato dedotto nello specifico dal ricorrente, che si è limitato a fare riferimento a due spese che non sarebbero state inserite nei "files exce/ utilizzati dalla Procura ai fini della emissione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen" senza specificare null'altro, senza chiarire se la questione fu dedotta in sede di udienza preliminare, ovvero nel corso del giudizio di primo grado, se sul punto siano intervenuti provvedimenti da parte dei giudici di merito, perché non sarebbero corrette le affermazioni della Corte di appello, quali sarebbero gli elenchi in questione, quali le spese non contestate. Non diversamente, quanto al secondo motivo, la Corte ha spiegato che, contestualmente alla emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., furono posti a disposizione delle difese: a) tutto il materiale cartaceo relativo ai giustificativi di spesa portate a rimborso;
b) i supporti informatici contenenti la scannerizzazione dei suddetti documenti giustificativi;
c) i prospetti informatici su files excel redatti dalla Guardia di Finanza, riportanti sinteticamente gli estremi delle spese effettuate e "portate" a rimborso, con indicazione dell'emittente del documento, del numero dello stesso, della causale, della data e dell'importo (così testualmente la sentenza a pag. 101). Rispetto a tale quadro di riferimento il rilievo formulato è aspecifico, non essendo chiaro perché la contestazione sarebbe generica e poco chiara. La contestazione, in particolare, non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. F, n. 43481 del 7 agosto 2012, Ecelestino e altri, Rv. 253582). In tal senso, dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di 82 difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (Sez. 5, n. 10033 del 19/11/2017, Iogha', Rv. 269455; Sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 5, n. 6335/ 14 del 18 ottobre 2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro e altri, Rv. 239758). Nel caso di specie, l'imputazione è stata costruita dettagliatamente;
diversamente dagli assunti difensivi, la tecnica utilizzata nella redazione della imputazione è stata quella di descrivere le condotte appropriative, l'oggetto di esse, la tipologia di spese per le quali sarebbe stato chiesto indebitamente il rimborso, il tipo di attività che OF avrebbe compiuto. Non può pretendersi che nel decreto di rinvio a giudizio il fatto debba essere necessariamente puntualizzato in ogni suo elemento specifico, anche perché ciò può non essere compatibile col momento processuale in cui il decreto viene emesso e in cui - di norma si dispone del solo materiale investigativo unilateralmente acquisito dal P.M.; il decreto, - cristallizzando l'accusa nel suo nucleo qualificante e nella sua tipicità, deve esplicitare e fissare l'oggetto della contestazione ed il "thema probandum", indicando sommariamente le relative fonti, e preludere così all'approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva puntualizzazione e qualificazione dei fatti contestati. Gli elementi accessori e quelli che si concretano nella prova del fatto non incidono sul requisito della enunciazione dello stesso, che risulta nella specie di agevole individuazione, e non integrano, qualora siano omessi o precisati in maniera elastica e incerta, la mancanza o l'incompletezza della imputazione, sì da creare difficoltà all'esercizio del diritto di difesa. Il ruolo di ciascun imputato nell'ambito della fattispecie concorsuale, il nesso di causalità tra la relativa condotta e la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatice sono stati chiaramente enunciati, ed è quanto basta per escludere la sanzione della dedotta nullità del decreto dispositivo del giudizio. La prova in ordine ai detti elementi e il conseguente accertamento delle specifiche modalità operative delle azioni illecite appartengono al successivo momento processuale del dibattimento ed è negli esiti di questo che va ricercata. Peraltro, rispetto ad una difesa articolatissima, il motivo è strutturalmente generico per non avere spiegato ed indicato in concreto quale prerogativa difensiva sia stata inficiata, quale diritto, quale valore in concreto danneggiato. 12.2. Infondati sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati contestualmente. Premesso che le allegazioni contenute in ricorso, ed inerenti alle causali di alcuni acquisti, quale quello della maglietta sportiva sono del tutto distoniche rispetto a quanto dallo stesso interessato dichiarato nel corso del dibattimento, di cui si dà conto a pag. 233 della sentenza impugnata, la Corte di appello, che pure ha escluso la rilevanza di numerose spese in quanto riconducibili all'attività latamente politica dell'imputato, ha analiticamente spiegato come: a) la maglietta della UV fu comprata per farne dono ad un questore del Senato della 83 Repubblica e, dunque, come detta spesa non possa considerarsi di rappresentanza, nel senso di cui si è detto: la spesa non è di rappresentanza perché compiuta per donare qualcosa a qualcuno da un consigliere regionale;
b) le spese continuative, abituali ed anche ragguardevoli di ristorazione sarebbero costituite da "miriadi" di consumazioni individuali in bar o ristoranti di Torino, del tutto slegate da attività riconducibili ad iniziative del gruppo ed alle finalità istituzionali di questo e relative invece ad incontri conviviali con più persone, anche nei fine settimana, a pasti offerti a persone con cui l'imputato si accompagnava per ragioni, anche latamente politiche, ma in via personale, ad acquisti di dolci in pasticceria, a pasti di collaboratori o di persone che a questi ultimi si sarebbero accompagnati. Si è fatto riferimento;
c) a scontrini relativi a spese in luoghi diversi da quelli in cui l'imputato si sarebbe trovato;
d) a scontrini c.d. a catena;
f) a spese in farmacia e per generi alimentari. Dunque, una serie continuativa di acquisti compiuti con una causale originaria, muta, o addirittura di per sé rivelatrice della finalità della spesa in senso non inerente agli scopi pubblicistici attributivi del potere di spesa;
un'attività di indagine volta a ricostruire il senso e la portata di quelle causali di spesa, il senso di quelle operazioni, la portata dell'attività svolta, le persone con cui l'imputato si sarebbe accompagnato;
una serie di giustificazioni successive fornite dall'imputato, nell'ambito della dialettica del procedimento, che, lungi dall' assumere una portata probatoria favorevole all'interessato, confermano la strutturale incompatibilità di quelle spese con le finalità pubbliche sottese al fondo per il funzionamento dei gruppi consigliari. La Corte ha infatti chiarito come, nel corso del processo, non diversamente da quanto evidenziato con il ricorso per cassazione, l'imputato abbia affermato: a) quanto ai pranzi singoli, che si sarebbe trattato di consumazioni che egli faceva quando era impegnato in consiglio, non essendoci buoni pasto e che spesso egli aveva portato a pranzo ospiti, mentre i suoi collaboratori mangiavano in pizzeria;
b) in relazione alle spese documentate da scontrini o ricevute emessi quando i tabulati telefonici lo collocavano altrove, che i suoi collaboratori in tali occasioni avevano "l'obbligo di andare al ristorante, accompagnare qualcuno, se dovevano andare ad accompagnare qualche amministratore, di farsi fare due scontrini, uno per l'ospite che veniva rimborsato con i soldi di cassa ed uno per loro che veniva rimborsato con il mio portafoglio"; c) di ritenere doveroso accogliere o far accogliere amministratori ed altri ospiti di rilievo offrendo il caffè al bar;
d) di avere acquistato dolci e generi per la pulizia, bicchieri di platica e bevande "per rendere più gradevole l'attesa ai suoi questuanti" (così la sentenza) ovvero per farne omaggio agli ospiti di una manifestazione sportiva nel corso della quale fu presentato il manuale legislativo "equitalia"; A fronte di tale articolato quadro di riferimento, anche in questo caso i motivi perdono di consistenza e rivelano una genericità strutturale ovvero una valenza confermativa degli assunti 84 accusatori;
la tesi difensiva è fondata su generici riferimenti al compimento di attività politico istituzionale senza alcun riscontro concreto, a pranzi offerti ad amministratori locali ovvero a privati cittadini, a spese di ristorazione con un altro componente del gruppo consigliare in relazione al quale, correttamente si è osservato, come non sia chiaro perché detta spesa dovesse essere strumentale al funzionamento del gruppo-, alla mancata percezione dell'illiceità della condotta, ad irrilevanti riferimenti a cause di esclusione della colpevolezza. Sulla valenza della buona fede e della consapevolezza dell'illiceità della condotta, si rinvia alle considerazioni già esposte. Quanto al dolo, il motivo è generico, non essendo chiaro perché OF pensasse di poter imputare al Fondo istituito con il denaro pubblico spese che rivelano in sé la finalità egoistica, personale e privata;
non diversamente, è generica la parte del motivo relativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, della quale, tenuto conto dei parametri contenuti nell'art. 131 bis cod. pen., obiettivamente non sussistono i presupposti. In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente poco si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri, quale il riferimento alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 12.3. Inammissibile per manifesta infondatezza è il quinto motivo di ricorso;
le prove dichiarative indicate non sono state diversamente valutate e, correttamente, non sono state nemmeno considerate prove decisive, attesa la loro limitata portata probatoria, in parte superata dalla prova documentale, e, in parte, meramente confermativa di essa. In particolare, con riguardo al contenuto delle dichiarazioni della teste SI o di quelle dell'imputato, si è sostanzialmente chiarito come la loro valenza abbia una portata neutra o addirittura confermativa degli assunti accusatori, se valutata in relazione agli altri elementi di prova e, soprattutto, al diverso quadro giuridico di riferimento, di cui si è detto. 12.4. Infondato per le ragioni già esposte è il sesto motivo di ricorso, non essendo peraltro chiaro, sulla base di una imputazione con cui è stato contestato il concorso doloso dell'imputato con l'altro componente del gruppo consigliare, perché dovrebbe potersi configurare il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen. in ragione delle somme di denaro della quali l'imputato aveva già la disponibilità. 85 12.5. È fondato invece il settimo motivo di ricorso, relativo alla durata della pena accessoria, per le ragioni esposte al paragrafo 34. 13. La posizione di NE AN Il ricorso proposto nell'interesse di NE AN è fondato limitatamente al sesto motivo di ricorso. NE, come detto, avrebbe concorso, nella qualità di capogruppo (U.D.C.), con OF, consigliere regionale, nel peculato contestato al capo 26), relativo ai rimborsi riguardanti le spese sostenute da OF, e, quanto al reato di cui al capo 27), si sarebbe appropriato di ulteriori somme per i rimborsi autorizzati a se stesso. 13.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla correlazione fra accusa e sentenza, è infondato per le stesse considerazioni già formulate per il coimputato OF. 13.2. Non diversamente, è infondato il secondo motivo di ricorso. Quanto alle spese contestate al capo 26) di cui OF chiese ed ottenne il rimborso, il motivo, come detto, è del tutto sovrapponibile a quello presentato nell'interesse di OF e dunque si rinvia a quanto già esposto. Quanto al capo 27) il motivo è inammissibile per aspecificità. Con un'articolata motivazione la Corte di appello ha ricostruito la portata della documentazione con cui l'imputato chiese ed ottenne il rimborso delle spese;
ha spiegato il senso delle risultanze probatorie investigative;
ha evidenziato la valenza inesistente o addirittura confermativa del quadro accusatorio delle giustificazioni addotte dall'imputato e dai testimoni escussi attesa l'omessa indicazione delle ragioni per cui le spese di ristorazione - sarebbero strumentali o necessarie rispetto ad iniziative del gruppo consigliare e non del singolo consigliere;
ha indicato in maniera condivisibile- i motivi della non corretta - -nell'ambito di una motivazione, quella della sentenza di applicazione da parte del Tribunale primo grado, obiettivamente stringata ed assertiva dei principi di diritto enunciati, nonché le ragioni per cui le spese di cui si chiese ed ottenne il rimborso non potessero essere considerate di rappresentanza. Rispetto a detto articolato quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche ovvero a richiedere, quanto alle spese per l'acquisto di abbonamenti per il volley, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, della quale non sussistono i presupposti. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli 86 elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., rv. 262965). 13.3. Infondato per le stesse considerazioni svolte per il coimputato OF, ed alle quali si rinvia, è il terzo motivo, relativo alla sussistenza del dolo del reato contestato, non potendo peraltro attribuirsi specificità all'accenno, contenuto nel ricorso, alla consapevolezza da parte di NE della liceità delle spese sostenute da OF, quanto al reato contestato al capo 26), considerata l'evidente estraneità di quelle spese alle finalità del gruppo, come si è già illustrato nell'analisi della posizione del coimputato. 13.4. Inammissibile è invece il quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 603, comma 2 bis cod. proc. pen., non essendo stato dedotto alcunchè. 13.5. Infondato per le ragioni già esposte nella parte generale è il quinto motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla loro riconducibilità al reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen. 87 13.6. È fondato invece per le ragioni che saranno in seguito esposte il sesto motivo di ricorso relativo alla durata della pena accessoria inflitta. 14. La posizione di RT ER Il ricorso proposto nell'interesse di RT ER è infondato ma la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla pena accessoria inflitta, di cui si dirà al paragrafo 34. L'imputato è stato condannato, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, per il reato di peculato per essersi appropriato, in concorso con il capogruppo consiliare ED, della somma complessiva di 55.191,12 euro. 14.1. Inammissibile per manifesta infondatezza è il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 429 cod. proc. pen.; sul punto si rinvia alle considerazioni esposte per l'imputato OF 14.2. Sono infondati il secondo ed il terzo motivo. La Corte di appello ha chiarito che l'imputato chiese ed ottenne rimborsi per le spese sostenute in occasione della prima comunione del figlio, per l'acquisto di regali da corrispondere ai propri collaboratori (1.700 euro), per l'acquisto di vini per cui non è stata fornita nessuna indicazione sulla identità dei destinatari, per una serie indeterminata di incontri presso ristoranti- anche nella stessa giornata- e bar, per l'acquisto di abbigliamento, di profumi, di c.d. musicali natalizi, per spese compiute in posti diversi da quelli in cui si sarebbe trovato, per spese in gioielleria per acquisti da donare ai collaboratori. Al di la delle spese non rimborsabili in modo autoevidente (comunione del figlio), la Corte;
a) ha spiegato le ragioni per cui le spese in questione non possano ritenersi di rappresentanza;
b) ha precisato i motivi per cui la necessità di incontrare esponenti della società civile, semplici elettori, imprenditori, politici del territorio e, più in generale, di svolgere attività politica personale esuli dalle finalità istituzionali del Gruppo consigliare e non siano riconducibili alle "iniziative del gruppo", cioè ad eventi di rilievo politico istituzionale esterno, ma pur sempre riferibili al Gruppo ed alla proiezione di questo sul territorio;
c) si è evidenziato, ancora una volta, come le iniziative riferibili al gruppo consigliare, anche se intraprese dal singolo consigliere, debbano essere distinte da quelle ascrivibili ai partiti politici o all'attività latamente politica del singolo consigliere, legata alla visibilità ed al consenso personale di questi e non in quanto componente e rappresentante del gruppo consigliare;
le spese per l'attività politica del singolo consigliere scisse dalle iniziative del gruppo non potevano essere "pagate" dall'Ente Regione;
88 d) si sono valorizzate correttamente, anche ai fini della prova del dolo, il numero- obiettivamente molto alto di spese di ristorazione imputate al fondo (dal costo, in alcuni casi, anche di più di cento euro a persona;
dal 20 al 30 ottobre 2010 RT ebbe a pagare, oltre alle consumazioni al bar, 78 consumazioni al ristorante per un totale di 3.167 euro), addirittura più che quotidiane, il numero elevato di consumazioni singole, in bar, in orari notturni, in pasticcerie, in negozi di generi alimentari, nel periodo estivo, in quello natalizio;
e) si sono richiamate le considerazioni compiute dalla Corte di Conti e, soprattutto, si è spiegato perché la documentazione originaria delle spese, alla luce dell'insieme delle circostanze fattuali indicate, non potesse rivelare la natura c.d. ambivalente di esse;
f) si è osservato come l'imputato avesse trasformato la sede di uno specifico ristorante in un luogo ordinario di incontri personali in funzione di suoi interessi, anche di visibilità politica individuale. Una documentazione originaria, giustificativa della spesa, che per qualità, quantità, numero delle persone coinvolte, aveva in sé una valenza indiziante, erroneamente sminuita dal giudice di primo grado attraverso il riferimento alla presunta natura ambivalente delle spese;
un riferimento, quello del Primo Giudice, vuoto perché compiuto in modo atomistico, senza una visione completa del quadro probatorio: se una ricevuta per una spesa di ristorazione assume di per sé un significato neutro, e quindi ambivalente, diverso è il significato di quella ricevuta se comparato con la presenza di decine di ricevute simili, di documentazione con cui si sono imputate al fondo le spese per la comunione del figlio del consigliere, o di decine di acquisti per oggetti che rivelano in sé la distanza della spesa dalle finalità di funzionamento del fondo. Una documentazione la cui portata indiziante è stata confermata da una serie di risultanze investigative volte a ricostruire minuziosamente l'inesistente funzione rappresentativa di quelle spese e l'interesse privato sottostante. Rispetto a tale quadro di riferimento la Corte, che ha richiamato le dichiarazioni dei testi, non ha mutato la valutazione di dette dichiarazioni, nè lo ha fatto quanto a quelle dello stesso imputato. Su tali snodi fondamentali il ricorso è silente. Si è insistito sulle dichiarazioni della teste ND, di cui si è già detto nella parte generale, cioè della dipendente che, secondo la assunta normativa interna al gruppo consigliare formato dall'imputato e dal capo gruppo ED, avrebbe controllato l'inerenza della spesa alle finalità istituzionali del gruppo;
si tratta di dichiarazioni la cui valenza era stata già svilita dal Tribunale, che aveva chiarito come la condotta dell'imputato fosse "sintomatica di notevole discontrollo in ordine alla verifica da parte di RT", che otteneva rimborsi "senza evidentemente passare attraverso particolari controlli" (così a pag. 143 il Tribunale). La Corte, non diversamente dal Tribunale, ha spiegato, valutando le dichiarazioni della teste alle quali l'imputato ha inteso attribuire una incondizionata valenza scusante- come la - ND, della cui diligenza adempitiva si è già detto, avesse sì a disposizione la documentazione consegnata dal ricorrente, cioè gli scontrini in astratto riconducibili alle 89 macrocategorie di spese rimborsabili, ma, al tempo stesso, come nessun controllo fosse compiuto sulla reale causale sottostante a detti scontrini. Anche il Tribunale, nella sua instabile motivazione, non aveva affatto ritenuto attendibili le giustificazioni addotte dal ricorrente ed aveva assolto sulla base della affermata natura ambivalente delle spese e del principio cardine, richiamato continuamente, secondo cui la prova della condotta appropriativa avrebbe dovuto essere fornita dalla pubblica accusa. I motivi di ricorso sono strutturati valorizzando la debolissima motivazione del Tribunale, ma rivelano una genericità estrinseca evidente;
RT, rispetto alla ricostruzione accusatoria, ha fornito una giustificazione non incompleta, non insufficiente, non meritevole di approfondimenti, ma una non giustificazione, ovvero una giustificazione confermativa degli assunti accusatori. Il giudizio di responsabilità è stato formulato non attraverso una inversione dell'onere della prova, né attraverso una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma valutando la stessa alla luce delle altre prove, soprattutto documentali, raccolte e non correttamente valutate dal primo Giudice. Né è chiaro perché non vi sarebbe la prova del dolo del reato di peculato;
l'imputato aveva fatto uso delle somme destinate al funzionamento dei gruppi regionali consigliari per destinarle alla festa per la comunione del proprio figlio;
né è chiaro perché detto elemento non dovrebbe concorrere ad illuminare, sotto il profilo della colpevolezza, le innumerevoli spese, di cui si è detto, rispetto alle quali nessuna argomentata giustificazione è stata fornita, ovvero è stata data una spiegazione confermativa del quadro accusatorio. Non diversamente, è inammissibile, perché generico, anche la parte del motivo di ricorso relativa alla responsabilità concorsuale, essendosi limitato il ricorrente a sostenere che il concorso non sarebbe configurabile senza la partecipazione dei soggetti deputati ai controlli. Un motivo strutturato non sul dolo di partecipazione dell'imputato con il suo capogruppo, quanto, piuttosto, su un argomentazione instabile per le ragioni indicate, e cioè che il concorso doloso non sarebbe configurabile senza la compartecipazione di ulteriori soggetti. 14.3. Infondato, per le ragioni in precedenza esposte, è il quarto motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti. 15. La posizione di RD LO Il ricorso proposto nell'interesse di RD LO è infondato, ma la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla pena accessoria inflitta. RD LO è stato condannato in appello per il reato di peculato (capo 42), per essersi appropriato, quale consigliere del Gruppo del PDL della complessiva somma di 28,400 euro in concorso con il capogruppo ED. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato era stato assolto. 90 15.1. Infondato, ai limiti della inammissibilità, è il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato. Le considerazioni al riguardo sono le stesse formulate per l'imputato RT. La Corte di appello anche in questo caso ha chiarito: a) come l'imputato avesse chiesto ed ottenuto il rimborso di spese di rilevante entità inerenti a consumazioni al bar, ovvero sostenute per partite di basket, per consumazioni in piscina, presso autogrill, pasticcerie - anche a Palermo- per salami, peperoni, vino, dolci, per spese compiute in luoghi diversi da quelli in cui si trovava l'imputato, per manutenzione dell'auto; b) come le spese di cui fu chiesto ed ottenuto il rimborso fossero anche di valore elevato, quotidiano, in elevatissimo numero, relative a luoghi diversi da quelli in cui veniva svolta l'attività istituzionale dell'imputato, all'ospedale in un periodo in cui era degente il padre del ricorrente;
come anche per RD siano stati rinvenuti c.d. scontrini di massa per consumazioni sistematiche nello stesso posto, per ore consecutive;
c) la non inerenza di dette spese rispetto alla finalità pubblica sottesa al fondo per il funzionamento dei gruppi consigliari regionali;
d) l'inconsistenza delle giustificazioni addotte con le prove dichiarative, queste ultime non diversamente valutate, ma valutate unitamente alle altre risultanze istruttorie, obiettivamente sottovalutate dal Tribunale;
e) l'erronea applicazione in concreto, compiuta dal Tribunale, della distinzione tra spese ambivalenti e spese incompatibili, nonché la dilatazione errata e strumentale, da parte dello stesso Tribunale e dell'imputato, della nozione di spesa di rappresentanza;
f) la necessità di valutare, alla luce di tutte le prove, e non in modo assertivo, la giustificazione alternativa e, più in generale, le prove a discarico;
g) l'inconsistenza delle argomentazioni difensive in ordine all'errore sul fatto, alla prova del dolo, ai prospettati errori in buona fede nelle allegazioni di scontrini relative a spese "estranee", attesa l'ampiezza inverosimile di detti errori, l'irragionevole conservazione, inutile da parte dell'imputato, per lungo tempo, di scontrini relative a spese incompatibili, se non in funzione della preordinata finalità di chiedere il rimborso per le somme in essi documentate;
l'irrilevanza la genericità, rispetto alla finalità pubblica sottesa alla istituzione del fondo per il funzionamento del gruppo consigliare, della giustificazione secondo cui i generi alimentari furono acquistati per regalare cesti natalizi a soggetti istituzionali;
h) l'impossibilità di sovrapporre i controlli interni al gruppo, della cui effettiva valenza si è già detto, a quelli degli uffici regionali. Rispetto tale articolato quadro di riferimento, le considerazioni del ricorrente, relative all'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa rivelano la loro genericità strutturale estrinseca per le considerazioni già esposte;
la Corte: a) non ha valutato diversamente le prove dichiarative;
b) ha rivisto la portata dei principi di diritto enunciati dal Tribunale, ovvero 91 come questi fossero stati in concreto applicati, in ragione di una nozione onnivora di spesa ambivalente;
c) ha attribuito alle prove dichiarative una valutazione non decisiva non per effetto del loro diverso significato, ma le ha valutate unitamente ad altre prove, non correttamente considerate dal primo giudice. 15.2. Infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso, relativi rispettivamente, alla valenza della inesistenza, al momento in cui i fatti furono commessi, di uno specifico obbligo di rendiconto ed alla qualificazione giuridica dei fatti che dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen, anche alla luce delle modifiche apportate alla norma incriminatrice dalla legge. n. 3 del 3019. Al riguardo valgono le considerazioni già esposte. 16.La posizione di TE LF Il ricorso proposto nell'interesse di TE LF è infondato, ma la sentenza deve essere annullata con rinvio, per le ragioni che in seguito saranno esposte al paragrafo 33, quanto alla durata della pena accessoria inflitta. L'imputato è stato condannato per il reato di peculato, commesso, quanto al capo 50), nella qualità di consigliere regionale ed in concorso con UR EL, quest'ultimo capogruppo del gruppo consiliare "Progettazione", e, quanto al capo 49), in concorso con ED UC, quest'ultimo capogruppo del Popolo della libertà. In primo grado l'imputato era stato condannato solo per alcune delle condotte a lui contestate. 16.1. Infondato è il primo motivo di ricorso relativo alla specificità della imputazione;
sul punto si rinvia alle considerazioni già espose per l'imputato OF. 16.2. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, inerente alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, alle implicazioni da esso derivanti, alla valenza del regolamento interno al Gruppo consigliare;
anche in questo caso si rinvia a quanto già detto. 16.3. Infondati sono anche il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, riguardanti la natura delle spese di cui il ricorrente ottenne il rimborso, la giustificazione causale delle stesse e la prova della responsabilità penale. La Corte di appello, anche in relazione alla posizione del ricorrente, dopo avere ribadito i principi generali e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza del Tribunale, ha fatto riferimento: a) a spese per l'autolavaggio dell'autovettura privata;
b) a spese di ristorazione, in massima parte individuali, ovvero con amministratori locali o con esponenti di partito;
c) ai c.d. scontrini a catena in numero molto elevato;
92 d) alle spese sostenute per iniziative di un'associazione privata (la ABC Canavese), di cui il ricorrente era presidente, per iniziative inerenti alla presentazione di libri, degustazione di prodotti tipici ed in relazione alle quali non sarebbe stato affatto esplicitato il rapporto con le finalità istituzionali del Gruppo consigliare;
e) a spese per acquisti di vino, a spese sostenute in panetterie, in esercizi di gastronomia, in pasticcerie;
a spese sostenute in periodo natalizio, di domenica, in agosto, tra il 30 dicembre 2011 ed il primo gennaio 2012, in locali prossimi a luogo di residenza (Ivrea, Rivarolo, Canavese, San Giorgio Canavese), ovvero in luoghi posti nelle zone limitrofe al consiglio regionale;
f) quanto alle telecamere instaurate presso l'abitazione, da una parte, alla circostanza che la Regione provvedesse già alle forniture delle sedi, nonché alla inesistenza di fatti criminali concreti, verificatisi presso gli uffici regionali, che potessero giustificare l'acquisto di quelle telecamere, e, dall'altro, dato obiettivo che quelle telecamere, comunque, non avrebbero potuto essere portate presso l'abitazione privata (furono fissate in cucina e camera da letto); si è aggiunto peraltro che nessuna connessione sarebbe stata evidenziata fra l'attività politica del consigliere e quanto accaduto nella sua sfera personale domestica, tenuto conto che in nessuna occasione l'imputato, diversamente dagli assunti difensivi, avrebbe rappresentato nelle sedi istituzionali pericoli per la propria incolumità legate alla sua attività istituzionale. In questo quadro fortemente dimostrativo della condotta appropriativa, si è altresì spiegato, diversamente dagli assunti difesivi, come le stesse allegazioni e giustificazioni fornite dall'imputato e dai testimoni a discarico siano confermative del quadro accusatorio. Quanto alle iniziative dell'associazione privata ABC, secondo il ricorrente, avrebbero avuto valenza probatoria a discarico alcune dichiarazioni di testimoni che avrebbero riferito "di essere stati invitati dalla segreteria personale del consigliere TE e che lo stesso in quelle occasioni si era presentato in qualità di consigliere regionale ed aveva portato i saluti del consiglio" (così testualmente il ricorso a pag. 13; da tale presupposto si è fatto discendere l'assunto difensivo secondo cui TE svolgesse attività di promozione del territorio "come da direttive ricevute dal Gruppo"). In realtà, si tratta di testimonianze non decisive, che non sono state diversamente valutate quanto all'attendibilità del dichiarante e del dichiarato, ma che sono state apprezzate, come anche per la posizione di altri imputati, alla luce della diversa cornice probatoria e di evidenze istruttorie del tutto pretermesse dal Tribunale. Anche da quelle testimonianze si ha conferma che quelle iniziative avevano carattere privato, erano del tutto scisse da iniziative del gruppo consigliare regionale e che l'imputato spendeva il proprio essere consigliere per dare visibilità all'associazione da lui presieduta. Quanto alle altre spese, si è evidenziato come: a) per alcune di esse non sia stata fornita alcuna giustificazione (spese per lavare l'autovettura- la cui rimborsabilità è stata ricondotta al parere della "solita" ND, sulla cui funzione di scudo si è già detto;
spese in pasticceria;
scontrini a catena;
spese a capodanno, 93 る ad agosto ecc.) e correttamente è stata sottolineato come sia difficilmente comprensibile la ragione per cui dette spese sarebbero strumentali al funzionamento del gruppo consigliare ovvero al perseguimento delle finalità istituzionali di questo. b) per altre spese sia stata fornita una giustificazione confermativa del quadro accusatorio. TE avrebbe infatti riferito: 1) che gli scontrini a catena erano spiegabili "perché offerta una consumazione ad un interlocutore poteva arrivare qualcun altro, cui pure si offriva a spese del gruppo" (così la sentenza a pag. 327); 2) di iniziative per far conoscere prodotti e cultura canavesana, di un convegno a Sparone intitolato "un futuro per gli alpeggi piemontesi", di iniziative letterarie, quelle della ABC, finalizzate a far conoscere la letteratura del territorio ed i ristoranti locali;
3) di spese sostenute "dalla sua assistente ovvero da collaboratori vari sul territorio" (così la sentenza); 4) quanto alle telecamere, di avere "ricollegato" la presenza di alcune persone nei pressi della sua abitazione alla sua azione politica;
anche sul punto, correttamente la Corte ha evidenziato come tale elemento non avrebbe potuto consentire comunque l'installazione (o comunque il trasferimento), a spese del gruppo consigliare, delle telecamere presso la propria abitazione, quanto, piuttosto, la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza di quanto stesse accadendo. Dunque, nessuna inversione dell'onere della prova, ma un ragionamento probatorio indiziario corretto. Né possono sussistere dubbi sulla esistenza del dolo, su cui pure la Corte ha correttamente motivato in ragione delle circostanze obiettive indicate, e rispetto al quale nulla di specifico è stato dedotto. 16.4. Inammissibile per manifesta infondatezza è il sesto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., avendo correttamente la Corte di appello evidenziato la tardività dell'avvenuto risarcimento, compiuto dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. (Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016, S., Rv. 266579; Sez. 3, n. 17864 del 23/01/2014, PG e C., Rv. 261498). 17. La posizione di RA ND RA ND è stato condannato, nella qualità di capogruppo monoconsigliare, per il reato di peculato (capo a) del proc. riunito n. 996/14 ) e per quello di cui agli artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e 4 della legge n. 659 del 1981. All'esito del giudizio di primo grado, l'imputato era stato condannato solo per alcuni dei fatti a lui contestati per il reato di cui al capo a), limitatamente alla somma di 19.652,43, e per quello di cui al capo b), per la somma di 10.282,00 euro. La Corte di appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado, ma ha riconosciuto la responsabilità anche per ulteriori voci di spesa quanto al peculato, in relazione al quale si è ritenuta raggiunta la prova dell'appropriazione per complessivi 46.970,49 euro. 94 Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è infondato quanto al capo a), ed inammissibile per il capo b). La sentenza deve tuttavia essere annullata con rinvio, limitatamente alla durata della pena accessoria inflitta. 17.1. Quanto al capo a), è infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla ricostruzione generale del quadro normativo di riferimento;
le considerazioni sono quelle già in precedenza esposte. 17.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso;
secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato, nonostante per le somme in contestazione l'imputato avesse provveduto a reintegrare la cassa del Gruppo tramite bonifici effettuati dal proprio conto personale già prima della presentazione del rendiconto riferito all'anno 2012 e di quello finale della legislatura. Si tratta di un motivo non specificamente dedotto in appello e comunque inammissibile per genericità, non essendo chiaro perché l'assunta reintegra del conto consigliare in un dato momento temporale dovrebbe impedire la configurabilità del reato, avendo la Corte spiegato che l'opera di riversamento reiterato di somme personali sul fondo del gruppo da parte dell'imputato fu conseguente alla necessità di "rimpinguare" il conto prosciugato dallo stesso imputato. Dunque un fatto successivo al compimento del reato. 17.3. Il terzo, il quarto, il quinto motivo sono inammissibili. La Corte di appello con una puntigliosa ed articolata motivazione ha spiegato: a) perché le dichiarazioni delle testimoni LI e GI (collaboratrici dell'imputato) - rispetto alle quali nessun concreto interesse inquinante è stato anche solo in astratto prospettato debbano considerarsi attendibili e come le specifiche doglianze difensive evidenziate sul punto, anche con il ricorso in cassazione, erano infondate;
b) la portata meramente confermativa delle dichiarazioni delle due testi, rispetto al significato auto-evidente della documentazione acquisita e delle risultanze investigative;
c) il senso delle centinaia di scontrini portati al rimborso dall'imputato, la maggior parte dei quali relativi a spese alimentari, acquisti presso pasticcerie, focaccerie, supermercati lontani dalla sede regionale, kebab, acquisiti compiuti in giorni prefestivi o festivi con picchi nei giorni precedenti alle festività natalizie spese per un soggiorno personale in Puglia e Basilicata, contravvenzioni stradali, rispetto alle quali alcuna significativa giustificazione è stata anche solo in astratto prospettata (il ricorso fa espresso riferimento a due contravvenzioni stradali adducendo che il rimborso di esse sarebbe stato frutto di un errore, e che ciò sarebbe desumibile dal fatto che in altre occasioni l'imputato avrebbe invece provveduto al pagamento di altre contravvenzioni;
si tratta di un argomentazione generica, non essendo state esplicitate 95 le circostanze specifiche in ragione delle quali furono elevate le contravvenzioni pagate con denaro proprio). d) l'intreccio tra consumazioni proprie e spese rimborsate a 32 collaboratori (il tema attiene anche ai rimborsi alla collaboratrice SC); e) perché: 1) le dichiarazioni della LI sarebbero attendibili anche in relazione ai rimborsi mascherati alla SC;
2) sarebbe inattendibile la ricostruzione difensiva relativa alla discrasia tra la stampa della prima nota contabile effettuata dalla Guardia di Finanza nel settembre del 2012 e le risultanze acquisite alla fine delle indagini nel 2013; 3) nessun travisamento del significato delle deposizioni dei testi TT e CE sarebbe stato compiuto;
4) anche dopo l'intervento della Guardia di finanza, l'imputato cercò, attraverso la LI, di "entrare" nel sistema della "prima nota"; f) la ragione per cui le giustificazioni astratte indicate dall'imputato, che avrebbe fatto riferimento a consumazioni e pranzi in favore di collaboratori o di soggetti che, di volta in volta, si trovavano con lui a pranzare, non potrebbero assumere rilievo rispetto alla configurabilità del reato, trattandosi di spese comunque sganciate dalle iniziative anche del singolo consigliere ma pur sempre del gruppo consigliare;
- g) l'episodio della contravvenzione inflitta alla compagna dell'imputato (On. TI), non perché compreso nei fatti contestati, ma perché significativo del modo di procedere;
h) come l'imputato facesse uso del bancomat per i prelievi dal conto del gruppo;
i) l'uso dei c.d. scontrini tappabuchi, cioè di scontrini utilizzati ex post per giustificare spese (non giustificabili) fatte in precedenza attraverso il prelievo di contante;
I) il senso della consulenza "Romano" secondo cui: 1) non vi era corrispondenza tra le date delle registrazioni e le spese effettive, atteso che gli scontrini venivano "caricati" in date completamente diverse da quelle su di essi riportate;
2) risultavano, da una parte, prelievi in banca dal conto del gruppo senza che fossero contabilizzate entrate di cassa, e, dall'altro, pagamenti, anche rilevanti, non contabilizzati e che pure erano evidenziati dall'estratto conto;
m) l'irrilevanza delle spiegazioni fornite dall'imputato con riguardo al tema dell'utilizzo del bancomat;
si è chiarito perché l'assunto difensivo, secondo cui in tali casi non sarebbe stata necessaria la consegna del giustificativo di spesa in quanto le spese erano contabilizzate automaticamente, sia non condivisibile, atteso che la automatica contabilizzazione del prelievo non consentiva affatto di identificare l'oggetto della spesa;
n) perché la prova della responsabilità, anche in relazione alla sussistenza del dolo, non derivi affatto da un meccanismo presuntivo fondato su una inversione dell'onere della prova, ma da una serie di molteplici elementi indiziari gravissimi che ruotano intorno al numero, al tipo, alla sequenza, alla sistematicità, all'oggetto delle spese, alla inadeguatezza documentale, alle modalità di gestione complessiva della contabilità del conto del gruppo, elementi, questi, che hanno ricevuto una indiretta conferma dalla stesse dichiarazioni dell'imputato e degli altri testimoni che, escussi a discarico, hanno poi finito per rafforzare il quadro accusatorio. 96 Rispetto a tale articolata trama argomentativa, i motivi di ricorso rivelano la loro genericità estrinseca. Le censure dedotte sono generiche perché non si confrontano con la motivazione della sentenza e sono sostanzialmente volte a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 17.4. Inammissibili sono anche il settimo e l'ottavo motivo di ricorso proposti in relazione al reato di cui al capo b). A fronte di una motivazione con cui la Corte ha ampiamente valutato le prove, ricostruito gli accadimenti e ricondotto i fatti alla fattispecie di reato contestata, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a censure in punto di fatto ed a considerazioni generiche sul suo stato di errore scusabile. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 17.5. Infondato, ai limiti della inammissibilità è il sesto motivo di ricorso quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 323 bis e 62, n. 4, cod. pen. avendo la Corte, da una parte, fatto riferimento all'entità della lesione al bene giuridico tutelato dalla norma, e, dall'altra, quanto all'art. 62, n. 4, spiegato come l'invocata attenuante, pur riferita ai singoli fatti, non possa essere riconosciuta in relazione ad alcuni di essi, per i quali il danno non può ritenersi di modesta entità. 18. La posizione di TI OL Il ricorso proposto nell'interesse di TI OL è fondato nei limiti in cui si dirà. 97 L'imputato è stato condannato per il reato di peculato contestato al capo 19), quanto alla somma di 12.232,17 euro, commesso, in qualità di consigliere regionale, in concorso con RO MA, capogruppo del gruppo "lega NO-Bossi". 18.1. È infondato il primo motivo di ricorso;
la Corte non avrebbe dichiarato la nullità dell'ordinanza del Tribunale emessa il 2.2.2015 con cui era stata rigettata l'eccezione di nullità del capo di imputazione per indeterminatezza del fatto. Anche per il ricorrente, la Corte ha chiarito che: a) i rimborsi in contestazione sono stati numerati analiticamente in ordine cronologico, nel tabulato riassuntivo allegato al fascicolo personale di ogni imputato;
b) già dalla fine delle indagini preliminari, i rimborsi effettuati e ritenuti indebiti furono riportati su supporti informatici, attraverso la loro scannerizzazione e mediante l'annotazione degli estremi degli stessi su fogli di calcolo excel, in tal modo assicurando la comprensione della tipologia di spesa, dell'emittente lo scontrino o la fattura, della circostanze di tempo e di luogo della emissione e della correlazione o meno con eventuali dichiarati impegni politico istituzionali;
c) i marginali errori di calcolo o la lamentata scarsa leggibilità di alcuni scontrini non inficerebbero la determinatezza del capo di imputazione perché sarebbero stati azzerati gli importi relativi a scontrini parzialmente illeggibili. Si tratta di considerazioni che, se lette in connessione con la indicazione delle fonti di prova espressamente precisate nel decreto che dispone il giudizio, rivelano l'infondatezza del motivo di ricorso per le stesse ragioni evidenziate per l'imputato OF. 18.2. Infondati sono il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso. Si è già detto del quadro normativo di riferimento, della valenza del regolamento interno ai gruppi, delle finalità e dei limiti entro i quali si potevano imputare le spese dei singoli consiglieri al fondo per il funzionamento dei gruppi consigliari, della estraneità da dette finalità delle spese riferibili ad iniziative politiche dei partiti ed alla attività relazionale, anche politica, dei singoli consiglieri, della nozione di spese di rappresentanza, del trattamento economico dei consiglieri, della rilevanza del possesso giuridico, che i consiglieri singolarmente conseguivano sin dal momento della erogazione dei fondi da parte del consiglio regionale, di come, in presenza di un corretto procedimento indiziario, possa ritenersi sussistente la prova della condotta appropriatva, dell'assenza di cause di esclusione della colpevolezza, della qualificazione giuridica dei fatti e della impossibilità di ricondurli alle fattispecie previste dagli artt. 640 bis ovvero 316 ter cod. pen. Sulla non riconducibilità dei fatti al reato di abuso d'ufficio si rinvia al paragrafo 33. Si tratta di argomenti a lungo trattati nel ricorso e per i quali si rinvia alla considerazioni già esposte. In tale quadro di riferimento, la Corte di appello, con specifico riferimento alla posizione di TI, ha fatto riferimento: a) alle spese di ristorazione sostenute fuori dal territorio regionale del tutto slegate da iniziative del gruppo, in località di vacanza ed in periodo estivo, 98 ovvero sostenute da persone diverse dall'imputato (la di lui moglie); b) alla presenza di scontrini a catena per numerosi giorni, emessi anche a tarda ora, la maggior parte dei quali per consumazioni individuali;
c) a spese in discoteche, bowling, da Ikea, per pop corn, presso lo UV Store, presso mercatini o per surgelati consegnati al domicilio, per viaggi, per contravvenzioni all'autovettura, per manutenzione della propria auto, per pernottamenti alberghieri a Torino, per un navigatore satellitare, per abbigliamento, per dolciumi, per confezioni di cioccolato, per scarpe, per ferramenta, per confetti;
d) a spese documentate in luoghi in cui l'imputato non era presente ovvero nel mentre era all'estero; e) a spese per il soggiorno a VE (sono quelle richiamate dal ricorrente a pag. 41 del ricorso) per le giornate del 17-18 settembre 2011, in occasione di un viaggio in cui era presente anche la moglie di TI ed in relazione al quale l'imputato era stato autorizzato al rimborso solo per il viaggio;
non è obiettivamente chiaro perché, se in ragione dell'autorizzazione del rimborso per le sole spese di viaggio dovessero essere imputate al Gruppo consigliare anche quelle di vitto ed alloggio;
sul punto il motivo di ricorso è generico, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che TI avesse "diritto a richiedere le spese sostenute per vitto e alloggio"; né è chiaro perché quella iniziativa fosse funzionale alle esigenze del gruppo consigliare della EG NO (discorso analogo viene compiuto anche per le spese del 21/22 luglio 2012); f) a spese per carburante per viaggi fuori regione non correlabili a nessuna iniziativa del gruppo;
g) a spese di ristorazione a Lu NF (sono quelle richiamate espressamente nel ricorso) il 13 giugno 2011, cioè in un giorno in cui il tabulato telefonico collocava l'imputato altrove (pag. 212 sentenza in cui la Corte ha anche spiegato la non decisiva valenza della documentazione a discarico). Ha aggiunto la Corte che la valutazione indicata prescinde dagli importi di alcuni scontrini illeggibili, dagli importi di pasti "probabilmente non individuali" corrispondenti ai luoghi di dichiarata attività istituzionale, dalle spese per un pranzo a Roma verosimilmente riconducibile ad un impegno istituzionale, dagli importi per spese di ristorazione individuali per pranzi o consumazioni a Vercelli subito dopo i normali orari di ufficio, che, si è ritenuto, poter essere riferiti a rimborsi per collaboratori (sul punto, il ricorrente ha fatto riferimento ad un allegato che sarebbe stato formato dalla Corte e non allegato alla sentenza;
si tratta di un riferimento inammissibile perché generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza, avendo peraltro la Corte spiegato, in relazione ad altra posizione, il modo con cui si è proceduto al fine della quantificazione delle somme cfr. pag. 176).- La Corte di appello ha evidenziato in tale contesto come, in relazione alle spese indicate, al di là dei riferimento alla nozione di spesa di rappresentanza intesa in senso onnicomprensivo-, a quella di spesa ambivalente, dilatata in modo da farvi ricomprendere qualunque tipo di acquisto, non sia stata fornita alcuna giustificazione, nessuna indicazione di quale sarebbe stata la iniziativa imputabile anche a livello individuale ma pur sempre al Gruppo consigliare. 9 999 Un quadro di riferimento rispetto al quale i motivi rivelano una strutturale aspecificità ed una palese infondatezza. Si sono riportate le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, che, pur facendo riferimento alla buona fede ovvero a prassi invalse, in dibattimento avrebbe rappresentato chiaramente il proprio convincimento, lo stesso posto a fondamento del ricorso, e cioè che le somme, una volta erogate sul conto dei Gruppi, avessero una "forma privatistica" (cosi la Corte a pag. 205); un convincimento che portava a ritenere che parte di dette somme potesse indifferentemente essere destinata al pagamento di collaboratori, su base discrezionale;
si sono riportate le dichiarazioni dei testimoni, di contenuto neutro. Dichiarazioni, quelle dell'imputato, sostanzialmente confermative degli assunti accusatori. Si è assunto che non vi sarebbe la prova che le somme riportate in quegli scontrini ovvero in quelle fatture, fossero mai state effettivamente rimborsate, ma non si considera che lo stesso imputato nel corso delle sue dichiarazioni non ha mai espressamente negato di avere ricevuto quei rimborsi e che non esiste nessun elemento documentale o comunque probatorio che depone in tal senso (richieste, lettere di spiegazioni sul mancato rimborso, testimonianze specifiche). Si chiede, sotto altro profilo, di rivisitare la ricostruzione fattuale delle singole vicende;
si lamenta l'assenza del dolo, ma non ci si confronta con la motivazione e non si chiarisce perché l'acquisto di una consumazione in discoteca, ovvero di una maglia di una squadra di calcio, o di pop corn, o di calze ed abbigliamento, o delle spese su indicate, dovessero essere considerate funzionali al funzionamento del gruppo consigliare regionale. Non si chiarisce alcunchè sul perché non vi sarebbe il dolo del reato contestato rispetto a spese che sarebbero state sostenute in luoghi in cui l'imputato sarebbe stato assente. Anche nel caso di specie, la prova della colpevolezza dell'imputato non è stata affermata sulla base di un meccanismo illegittimo di inversione dell'onere probatorio, quanto, piuttosto su una serie di indizi specifici, gravi e concordanti (natura delle spese, sistematicità di esse, assenza di apparente causa giustificativa, tipologia dei beni acquistati, spese per acquisti di terzi soggetti, spese per acquisti compiuti in luoghi diversi da quelli in cui si trovava l'imputato, inesistente imputabilità soggettiva delle spese alla persona dell'imputato). A fronte di una documentazione originaria obiettivamente muta e generica, di risultanze di indagini significative sul piano della loro portata indiziaria, di una serie di molteplici elementi rivelatori della chiarissima frattura esistente fra le spese per le quali si era ottenuto il rimborso e la finalità istituzionale per la quale quelle somme erano poste a fondamento anche dei singoli consiglieri regionali, si aggiungono elementi sostanzialmente confermativi che derivano dalle prove a discarico, che non sono state affatto diversamente valutate, ma solo meglio valutate perché poste in connessione con gli altri elementi probatori e di un ragionamento non sbrigativo come quello compiuto dal Tribunale. 100 18.3. È invece fondato il quarto motivo di ricorso nella parte relativa alla prova del concorso dell'imputato con il suo capogruppo. Sul punto, a fronte di una sentenza di primo grado di assoluzione per insussistenza del fatto, la sentenza impugnata è viziata;
la Corte, che avrebbe dovuto sul punto adottare una motivazione rafforzata nel senso indicato in precedenza, ha fatto riferimento a circostanze quali l'ampiezza delle previsioni regolamentari- che, secondo la Corte, avrebbero costituito un "cappello giustificativo" dell'arbitrio soggettivo nell'esercizio del potere di spesa), all'assenza di meccanismi di verifica della conformità tra giustificativi ed iniziative del gruppo - un'assenza, a dire della Corte, dolosamente strumentale a consentire l'appropriazione collettiva del denaro pubblico all'ampiezza oggettiva dei rimborsi consentiti- che rivelerebbe l'appropriazione collettiva , alla responsabilità del capogruppo, che avrebbe patteggiato la pena per fatti analoghi. Sulla base di tali elementi, la Corte ha fatto discendere la prova del contributo del dolo del concorso nel reato;
la prova di un accordo generale, quadro, tra il consigliere e il capogruppo. Si tratta di elementi di indubbia valenza accusatoria che, tuttavia, non paiono decisivi se rapportati all'onere della motivazione rafforzata conseguente alla riforma di una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto. Si è già detto di come motivazione rafforzata sia quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire al decisum la maggiore solidità possibile;
di come la motivazione rinforzata presupponga una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica;
di come la motivazione rafforzata implichi una motivazione sempre più vincolata nelle sue cadenze. Nel caso di specie, in cui, ad esempio, non pare si sia proceduto sullo specifico punto all'ascolto del Capogruppo consigliare, gli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione della colpevolezza, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non sono univocamente dimostrativi della esistenza di un accordo criminoso spartitorio, cioè di un concorso doloso nel reato. Non è chiaro innanzitutto se la Corte abbia configurato un concorso omissivo o commissivo da parte del capogruppo, cioè se abbia ritenuto sussistente - e su quali basi- una posizione di garanzia in capo a quest'ultimo ovvero se abbia fatto riferimento ad una intesa preordinata cosciente e volontaria, ovvero ad una forma di accordo sul presupposto della reciproca conoscenza della illegittimità dei rimborsi;
quelli indicati in motivazione sono in realtà elementi non incompatibili con la possibilità che il capogruppo potesse non compiere un efficace verifica non perché in accordo con il consigliere, ovvero perché consapevole dell'uso egoistico e privato dei fondi da parte di questi, ma per negligenza, per colpa anche grave, per evitare di far emergere il proprio fatto appropriativo, per fare in modo di non interrompere le proprie condotte illecite. 101 Il fatto che il capogruppo potesse fare uso indebito dei fondi e che autorizzasse i rimborsi delle spese di TI non consente di ritenere che il capogruppo sapesse dell'uso indebito del denaro anche da parte di TI. Non sono stati evidenziati cioè elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso e, soprattutto, dell'effettiva consapevolezza del capogruppo del fatto illecito altrui, cioè, nella specie, della pretestuosità di quelle spese da parte di TI;
né sono stai indicati elementi rivelatori del fatto che il capogruppo avesse percezione e conoscenza di "sintomi" dell'illecito da parte di TI. Né, ancora, può essere utilizzato il dubbio sulla illiceità dal fatto altrui da parte del capogruppo per costruire in modo inequivoco una responsabilità dolosa. Il dubbio irrisolto non è sinonimo di dolo eventuale, perché compatibile con la colpa aggravata dalla previsione dell'evento. Per sostenere l'esistenza anche solo del dolo eventuale, occorre dimostrare che il dubbio sia "alle spalle", perché superato dalla consapevolezza che il reato è in itinere;
né il dolo eventuale coincide, come acutamente si osserva in dottrina, con l'eventualità del dolo (sul tema, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 02/04/2014, Espenhahn, Rv.2611104-105, e, soprattutto, in motivazione). La prova del concorso nel medesimo reato attiene alla prova del contributo del capogruppo, dell'oggetto della sua volontà, che deve vertere sull'evento preteso dall'art. 43 cod. pen. Il tema attiene all'oggetto del dolo ed al suo accertamento e passa attraverso una valutazione che deve riguardare la situazione concreta, le specifiche peculiarità della singola vicenda, il ruolo effettivamente svolto dal capogruppo. Sul punto la motivazione adottata dalla Corte per ribaltare la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto è carente. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame dello specifico profilo;
la Corte di appello applicherà i principi indicati e verificherà se, ed in che termini, sia configurabile nella fattispecie una forma di concorso nel medesimo reato. 19. La posizione di EL MI PP UR Il ricorso presentato nell'interesse di EL MI PP UR è fondato limitatamente ai reati contestati ai capi 23)- 32)- 50) e 54), mentre deve essere rigettato quanto al reato contestato al capo 25). UR, come detto, è stato condannato per il reato di peculato contestato ai capi 23) (quale consigliere regionale in concorso con ED, capogruppo del Popolo della Libertà )- 25) (quale presidente del gruppo consiliare di "Progettazione") 32) (quale presidente del gruppo consigliare indicato, in concorso con TI RT, quest'ultimo quale consigliere regionale)- 50) (quale presidente del medesimo gruppo, in concorso con TE RT) 54) (quale presidente del gruppo "Progettazione", in concorso con il consigliere LL NA). 102 In primo grado il ricorrente era stato assolto da tutti i fatti a lui contestati salvo un episodio di cui al capo 50) e per le spese oggetto del capo 32). 19.1. Con il ricorso sono stati proposti articolati motivi (il primo, parte del secondo, il terzo ed il quarto) riguardanti temi generali, comuni, gli stessi di cui si è ampiamente detto e per i quali si rimanda alle considerazioni già esposte (quadro normativo, le finalità e limiti entro i quali si potevano imputare le spese dei singoli consiglieri al fondo per il funzionamento dei gruppi consigliari, estraneità da dette finalità delle spese riferibili ad iniziative politiche dei partiti ed alla attività, anche politica, dei singoli consiglieri, nozione di spese di rappresentanza, trattamento economico dei consiglieri, inversione dell'onere della prova, inosservanza dell'onere di motivazione rafforzata, rilevanza dell'errore soggettivo, buona fede, elemento soggettivo, qualificazione giuridica dei fatti). Quanto alla specificità delle spese per le quali l'imputato ottenne il rimborso, l'assunto difensivo è che si sarebbero trattate tutte di spese di rappresentanza, ad eccezione di un caso di rimborso per spese legali, perché legate alla attività del gruppo, ancorchè riferibile al singolo consigliere;
in tal senso si valorizza anche il percorso motivazionale della sentenza di assoluzione. Si tratta di un motivo la cui valenza, così come per altri consiglieri, risente della differente ricostruzione generale del quadro di riferimento e del perimetro entro il quale i fatti oggetto del processo devono essere inquadrati. La Corte di appello, ricostruita correttamente la cornice di sistema, con riguardo alla posizione di UR, ha fatto riferimento: a) alle spese di ristorazione sostenute per incontrare esponenti della società civile, medici, ingegneri, avvocati, commercialisti, registi, compagni di partito, soggetti con cui il ricorrente, per sua stessa ammissione, conversava "anche per colmare le sue lacune giuridiche o sanitarie" o per parlare "di debolezze fisiche" (così la Corte di appello a pag. 223); b) spese di ristorazione corrispondenti a 200 pasti, sostenute in numerose occasioni nel mese di agosto del 2012, in un periodo di sospensione dei lavori consigliari, in relazione alle quali lo stesso imputato ha riferito di avere trascorso quel periodo in città per esigenze di trasloco e di averne "approfittato per frequentare autorevoli amici" (così la Corte di appello); c) spese sostenute in luoghi in cui UR non era presente;
d) spese di ristorazione nel corso dello stesso giorno, emesse da ristoranti diversi;
e) spese per pizze da asporto, per cioccolateria. La Corte di appello ha evidenziato, anche per UR, come, al di là dei riferimento alla nozione di spesa di rappresentanza intesa in senso ingiustificatamente estensivo ed a quella di spesa ambivalente, di cui pure si è detto, non solo non sia stata fornita nessuna giustificazione, nessuna indicazione, neppure astratta, di quale sarebbe stata l'iniziativa del gruppo consigliare che, pur a livello individuale, UR stesse attuando, ma come le stesse dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni assunti, la cui valutazione non è stata affatto mutata, depongano in senso confermativo agli assunti accusatori. 103 UR, sia nel corso del giudizio di primo grado, conclusosi con l'assoluzione, sia successivamente: a) ha sostenuto, oltre a quanto già indicato, di avere avuto l'abitudine di colmare lo spazio tra il lavoro delle commissioni al mattino e quello del pomeriggio con colazioni di lavoro e di approfittare di dette occasioni per incontrare altre persone;
b) non ha sostanzialmente indicato nessuna iniziativa riferibile al Gruppo consigliare, pur se attuata a titolo individuale, idonea a giustificare l'imputazione al fondo delle spese. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha riportato in forma sommaria le dichiarazioni dei testimoni, che hanno riferito: a) di incontri con l'imputato per "focalizzare temi sulla sanità", per parlare "di progettazione di servizi di ingegneria alle PPAA"; b) di incontri con un regista "per fare il punto sulle attività culturali"; c) di incontri con un medico di Settino per parlare dell'ospedale civico di quel comune, così come si faceva da anni;
d) di incontri con un primario di radiologia;
e) di incontri con una ex parlamentare per "parlare" di problematiche del territorio;
e) di incontri con uno psichiatra, compagno di liceo, per parlare della normativa regionale sui c.d. "gruppi di appartamento" presso cui ospitare i malati psichiatrici;
f) di incontri con un titolare di società di revisione per parlare di certificazione di bilanci;
g) di incontri con un dipendente della ASL di Alessandria per palare di riforma sanitaria;
h) di incontri per parlare "sulle ricadute del mondo digitale sulla nostra attività regionale" (così la Corte) ovvero sulla maculopatia senile. Su tali molteplici profili il ricorso è silente oppure aspecifico, non essendo nemmeno chiaro perché, come detto, detti incontri sarebbero riconducibili alle iniziative del gruppo consigliare, perché dette prove dichiarative sarebbero decisive a discarico, perché sarebbero state diversamente valutate, perché vi sarebbe stata una vietata inversione dell'onere della prova, perché furono portati a rimborso le spese per generi alimentari, oppure documentate con scontrini emessi in un luogo in cui l'imputato non era presente. Si tratta di temi decisivi che svuotano di rilievo le questioni riguardanti: a) il ragionamento probatorio, atteso che la prova della colpevolezza non è stata affatto discendere da una non consentita inversione dell'onere della prova, quanto, piuttosto, da corretto ragionamento indiziario, di cui si è detto;
b) il dolo ed il tema dell'errore, non essendo chiaro perché, al di là delle possibili ambiguità del dato normativo vigente all'epoca dei fatti, UR potesse ritenere di imputare al fondo spese estranee alle sue finalità in modo autoevidente, e realizzate per scopi egoistici e privati;
c) il tema della corretta qualificazione giuridica dei fatti e la loro non riconducibilità al reato di abuso d'ufficio, su cui si dirà. Sul punto è sufficiente richiamare le considerazioni esposte per il coimputato TI;
la Corte di appello ha correttamente applicato i principi solo enunciati dal Tribunale. Ne discende che il ricorso deve essere rigettato quanto al capo 25), cioè in relazione alle somme di cui l'imputato si sarebbe appropriato a titolo monosoggettivo, quale capogruppo consiliare di "Progettazione". 104 A 19.2. A diverse conclusioni deve giungersi per quel che concerne le imputazioni sub 23)- -54), in 32)- 50) relazione alle quali l'imputato risponde a titolo di compartecipazione criminosa o in qualità di capogruppo per il fatto appropriativo del consigliere, ovvero in qualità di consigliere con il suo capogruppo. Il tema attiene alla prova del concorso nel reato. Anche sul punto, a fronte di una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, la Corte, tenuta ad una motivazione rafforzata nel senso indicato, ha ritenuto di poter trarre la prova certa della responsabilità a titolo di compartecipazione, dal contenuto del regolamento interno, senza nemmeno chiarire se vi fu ed, eventualmente, in cosa consistette l'apporto dell'imputato nella formazione di quel regolamento, nella prassi invalsa, nel coinvolgimento dello stesso capogruppo, e dunque, nell'esistenza di un tacito accordo spartitorio, l'omesso controllo per i rimborsi richiesti dai consiglieri. Sul punto valgono le considerazioni già espresse per l'imputato TI e la sentenza in relazione ai capi in questione deve essere annullata;
il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame sul punto anche, per quel che concerne il capo 23, con specifico riferimento alla ritenuta non rimborsabilità delle spese legali, negata, attraverso un rinvio "alla parte introduttiva generale" e facendo riferimento al fatto che l'imputato avrebbe ammesso di avere concordato il rimborso con il capogruppo ED (pag. 230). La Corte, in sede di rinvio, spiegherà anche perché la posizione dell'imputato dovrebbe differenziarsi da quella della coimputata LL per la quale, invece, la stessa spesa per la - stessa vicenda (ricorso Bresso)- è stata invece ritenuta imputabile al Fondo in ragione del carattere collettivo e non individuale dell'iniziativa, tenuto conto della giustificazione alternativa offerta dal ricorrente. 19.3. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono assorbiti. 20. La posizione di LL NA Il ricorso proposto nell'interesse di LL NA è fondato nei limiti in cui si dirà. NA LL è stata condannata per il reato di peculato quanto ai fatti contestati ai capi 52), commessi, nella qualità di consigliere regionale, in concorso con il capo-gruppo ED, e 54), commessi in concorso con UR. L'imputata era stata assolta per insussistenza del fatto all'esito del giudizio di primo grado. 20.1. Anche per l'imputata sono state sollevate le questioni generali (il ricorso è strutturalmente sovrapponibile a quello di UR), di cui si è ampiamente detto e che in questo caso si rivelano infondate, per le ragioni già esposte. Definito il contesto in cui i fatti devono collocarsi, la Corte di appello, quanto alla specifica posizione dell'imputata, ha fatto riferimento: a) a numerosissime consumazioni di pranzi e cene in un determinato ristorante presso il quale l'imputata era solita invitare i suoi 105 interlocutori, anche durante il mese di agosto, il sabato di Pasqua, il primo maggio, "ritenendo più elegante invitare soggetti delle istituzioni presso detto locale piuttosto che presso la sede di partito"; b) a fiori da regalare in caso di inviti per manifestazioni varie, per eventi quali battesimi o comunioni, a salami per omaggiare prodotti artigianali, a cioccolata da inviare a giornalisti o fotografi, ad orologi di plastica da regalare, a cornici, a profumi per un cittadino francese, a colombe pasquali, a panettoni da portare nelle case di riposo, a generi di pelletterie;
c) a scontrini doppi emessi nello stesso orario;
d) a duplici pranzi singoli nel corso dello stesso giorno;
e) a spese per manutenzione dell'auto. Anche in questo caso, la tesi difensiva è fondata su un assunto costitutivo, quello per cui tutti i doni fossero di "rappresentanza" e le cene fossero legate alla funzione politico istituzionale;
il tema è ancora una volta quello inerente la distinzione, di cui si è già detto, fra attività politico istituzionale legata alle iniziative del gruppo, anche attraverso l'attività del singolo consigliere, ed attività del singolo consigliere - anche latamente "politica" -, legata alla sua visibilità sul territorio, ai rapporti relazionali con i cittadini, con altri politici, agli incontri informativi, agli inviti a persone con cui si decide di avere contatti. Obiettivamente, pur prescindendo dalle spese documentate in posti in cui l'imputata sarebbe stata assente, o ai doppi scontrini emessi nello stessa ora dello stesso giorno, e portati a rimborso, o alle spese per la manutenzione per l'auto privata, ovvero a quelle sostenute nel periodo estivo o durante il fine settimana, non è chiaro, anche sotto il profilo del dolo, perché i regali personali indistintamente compiuti in occasione di festività dovessero essere posti a carico dell'ente o perché il denaro pubblico dovesse essere utilizzato per indistinte cene o per acquisto di beni alimentari;
la presenza del consigliere non attribuiva di per sé alla cena o al regalo un relazione con l'attività del gruppo consigliare. L'assunto difensivo, fondato su una interpretazione estensiva ed onnivora della nozione di spesa di rappresentanza è, così come per molti dei ricorrenti, che il fondo per il funzionamento dei gruppi fosse una riserva indistinta di disponibilità del denaro che il consigliere, in quanto tale, in ragione della sua funzione, potesse utilizzare. Si tratta di un assunto non condivisibile per le ragioni già espresse nella parte generale della sentenza ed in relazione ad altre posizioni processuali (ad esempio UR), a cui si rinvia. Anche in tal caso le dichiarazioni dell'imputata finiscono per riscontrare gli assunti accusatori;
ciò che ha condotto alla riforma della sentenza di assoluzione, non è la diversa valutazione delle prova, ma la corretta applicazione delle norme di diritto;
non diversamente, quanto alle testimonianze di cui si è chiesta la riassunzione, si tratta di prove, non solo non decisive nel ragionamento complessivo probatorio compiuto dalla Corte, ma che non sono state nemmeno diversamente valutate;
si tratta di dichiarazioni il cui senso probatorio è stato valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie, obiettivamente pretermesse dal Tribunale, alla luce della corretta applicazione dei principi di diritto. 106 20.2. Anche con riferimento alla imputata LL, la sentenza deve tuttavia essere annullata quanto alla prova del concorso dell'imputata con il suo capogruppo, per le ragioni già esposte. A fronte di un articolato motivo di ricorso, la motivazione, anche in ragione dell'onere derivante dal ribaltamento di una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, è obiettivamente carente, essendosi la Corte limitata solo a prospettare una possibile ricostruzione alternativa, non dotata sul punto della necessaria stabilità. 20.3. Il quinto ed il sesto motivo sono assorbiti. 21. La posizione di AR ST Il ricorso presentato nell'interesse di AR ST è fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso. L'imputata è stata condannata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di peculato contestato al capo 44), commesso in qualità di consigliere regionale ed in concorso con ED UC, capogruppo del gruppo consigliare del Popolo della Libertà. In primo grado la ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974, così riqualificati i fatti di peculato originariamente contestati. 21.1. Quanto al primo motivo, al secondo, al quarto, al quinto, al sesto ed a tutte le questioni giuridiche di inquadramento dei fatti per cui si procede, contenute anche nei motivi successivi (qualificazione dei fatti), si rinvia alle considerazioni già esposte. Quanto alla specifica posizione dell'imputata, la Corte di appello ha fatto riferimento, in relazione al sesto motivo di ricorso, all'episodio specifico del 28.4.2011 per il quale il Tribunale aveva condannato la ricorrente per il reato previsto dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e n. 659 del 1981. Il fatto attiene ad una spesa rimborsata e relativa ad un evento presso un dato ristorante che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe avuto ad oggetto un'iniziativa elettorale in favore di IO NN, compagno dell'imputata, candidato alle elezioni comunali, in quel momento imminenti. La tesi difensiva è che si sarebbe trattato: di un "aperitivo" offerto da un'associazione (Abissa) allo scopo di esporre alla AR ed ad altri consiglieri comunali la problematica dello smantellamento dei "Gianduiotti in piazza Solferino" (così la sentenza di primo grado). Si sono ricostruiti in maniera logica gli accadimenti, i fatti descritti dal teste ZO, gestore del ristorante rispetto al quale nessun interesse a mentire è stato anche solo - prospettato-, che ha spiegato come quello fosse un unico evento, tenuto per una iniziativa organizzata per ragioni elettorali dal compagno della ricorrente, IO ON, candidato alle elezioni comunali che intervenne nella occasione con un comizio che in quella , occasione non era presente nessun altro esponente del gruppo consigliare del PDL, di non 107 sapere nulla dell'associazione "Abissa" di tale Cudia, che, invece, secondo l'imputata, avrebbe curato, l'iniziativa e la organizzazione di un ciclo di incontri o di conferenze presso il ristorante. Sul punto il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, perché tende a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale attraverso l'attribuzione di un diverso significato della prova, perchè non descrive la ragione per cui un fatto cosi grave avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen;
AR imputò al fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali la spesa sostenuta per una iniziativa elettorale a sostegno del proprio compagno, candidato;
AR, ha sottolineato la Corte di appello, nel corso del giudizio non aveva "affatto ammesso la presenza del compagno, dato viceversa incontrovertibile" (così la Corte a pag. 307). Si tratta di una condotta che, al di là dello specifico episodio, colora, anche sotto il profilo del dolo, i fatti oggetto del processo e riempie di contenuti il ragionamento probatorio indiziario, che, prescindendo da incongrui richiami alla c.d. vicinanza alla prova, è tecnicamente corretto per tutte le ragioni già indicate. Sotto altro profilo, la Corte ha richiamato: a) le spese sostenute, i molteplici oggetti acquistati dall'imputata- tra cui cristalli Swarovski - da regalare "a sorte" a cittadini ed elettori, in occasione delle feste natalizie o di incontri;
- b) le spese di manutenzione della propria autovettura;
c) "centinaia" di scontrini per spese alimentari, per consumazioni personali, in autogrill, alla presenza di "scontrini a catena", alle spese in gelateria e pasticceria, alle consumazioni al bar alle ore 7, alle spese in yogurterie, piadinerie, catene fast food, dove, ha correttamente ha osservato la Corte, è obiettivamente difficile ipotizzare iniziative politiche riferibili al gruppo consigliare;
d) le spese sostenute in occasioni di ristorazione collettiva, addirittura due nello stesso giorno;
e) le spese per la partecipazione ad un corso per l'utilizzo di piattaforme di comunicazione sui social network, non essendo chiaro, anche in tal caso, quale fosse l'iniziativa al riguardo del gruppo consigliare f) spese per fiori da regalare ad un avvocato, per orecchini da regalare ad una collaboratrice, per articoli di pelletteria, per l'acquisto di un microrasoio ovvero di un caricabatteria, per l'acquisto, per 195 euro, di una borsa di marca "Borbonese" in relazione alla quale, pur volendo ragionare con la difesa, non è chiaro il nesso tra l'oggetto, l'iniziativa sulla violenza sulle donne, e quella dei gruppi consigliari. La Corte ha ripercorso il senso e la portata delle dichiarazioni dell'imputata e dei testimoni a discarico, che, anche in questo caso, non sono stati diversamente valutati nella loro portata probatoria, ma sono stati inquadrati in una corretta cornice normativa, rivelando, alla luce di tale corretto inquadramento, non solo la loro inesistente portata giustificativa, ma una obiettiva valenza confermativa degli assunti accusatori e del quadro probatorio a carico. 108 Il ricorso, per come strutturato, è sostanzialmente generico, perché ruota sulla motivazione errata della sentenza del Tribunale, sulla applicazione incongruente da parte del primo Giudice delle norme di riferimento, sulla incondizionata interpretazione benevola di questi della categoria delle spese di rappresentanza e delle c.d. spese ambivalenti, ampliate fino a diventare un vuoto contenitore scriminante sostanzialmente di tutto. Nel caso di specie, non si è in presenza di giustificazioni incomplete o generiche che, doverosamente, imporrebbero di ricercare la prova della colpevolezza completamente aliunde, ma di giustificazioni che, sulla base di un quadro indiziario già articolato e ricostruito analiticamente, finiscono per assumere una valenza, forse anche solo inconsapevolmente, ammissiva. 21.2. La sentenza deve essere annullata quanto al terzo motivo ed alla prova del concorso di persone tra l'imputata e il proprio capogruppo;
le ragioni sono quelle già esposte in relazione ai coimputati nella medesima condizione. 21.3. Il settimo motivo è assorbito. 22. La posizione di CO RT Il ricorso presentato nell'interesse di CO RT è fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso. L'imputato è stato condannato per il reato di peculato, nella qualità di consigliere regionale, in concorso con il capo gruppo della lega nord RO MA;
era stato assolto all'esito del giudizio di primo grado per insussistenza del fatto. 22.1. Sono infondati, ai limiti della inammissibilità, il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, riguardanti le questioni di inquadramento generale, per le ragioni già in precedenza esposte. Delineato il quadro di riferimento, anche in relazione alla specifica posizione dell'imputato, la Corte di appello ha fatto riferimento, elencandole analiticamente: a) a spese per articoli da regalo a collaboratori "al servizio del cittadino", ad autisti, a segretarie, a privati cittadini, ovvero per sigarette, per deodorante, per spazzolino e dentifricio, per una valigia, per pantaloncini corti, per capi di abbigliamento, per "costose penne per eventuali regali futuri di rappresentanza", per accessori informatici;
b) a numerosi casi di spese di ristorazione, anche per importi rilevanti, in cui la documentazione giustificativa farebbe riferimento ad un luogo diverso da quello in cui l'imputato si sarebbe trovato;
c) a spese di caffetteria "per incontri gestiti con cittadini", a spese per alcolici in orari notturni, ad acquisti in pasticceria;
109 d) a scontrini c.d. a catena;
e) a spese per ristorazione in luoghi limitrofi all'abitazione dell'imputato; f) a spese sostenute in occasione di viaggi all'estero. Si sono indicate le ragioni, non manifestamente illogiche, per cui la tesi difensiva dell'errore nella presentazione della tipologia di scontrini per il rimborso è non persuasiva, attesa la non occasionalità, la sistematicità, il numero elevato di episodi in cui gli ipotizzati errori si sarebbero verificati (l'imputato avrebbe fatto riferimento a 47 scontrini per un importo di 1900 euro di cui sarebbe stato chiesto il rimborso per errore), e soprattutto, la obiettiva rilevanza della conservazione diffusa, dopo la spesa e per un innaturale periodo di tempo, di scontrini per acquisti personali e privati, circostanza, questa, che in modo non manifestamente illogico, si è ritenuta rivelatrice dell'intenzione originaria di utilizzare quei documenti per chiedere il rimborso. Non è obiettivamente chiaro perché CO dovesse conservare per un tempo considerevole e portare a rimborso scontrini relativi a spese per acquisti personali, quale fosse il senso di quella custodia, perché detti scontrini dovessero essere conservati, in un così elevato numero, insieme a quelli per i quali si chiedeva il rimborso. Si è chiarito inoltre che l'imputato, in quanto presidente della Giunta regionale, aveva a disposizione il fondo per le spese di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza. Si è spiegato perché l'acquisto a Boston di mutande o di pantaloni corti non potesse essere giustificato in ragione del fatto che il ricorrente si fosse recato negli Stati Uniti per un corso di inglese e perché non potrebbe assumere decisiva valenza la circostanza che in tale occasione egli avesse programmato ed incontrato al M.I.T. di Boston un ingegnere italiano "per un progetto sulla innovazione e relativo allo sviluppo economico" (così le dichiarazioni rese in giudizio da CH RO, segretaria e figlia del capogruppo, richiamate in ricorso). Si sono anche in questo caso richiamate le dichiarazioni dell'imputato, sostanzialmente confermative degli assunti accusatori perchè volte sostanzialmente a rivendicare per sè un potere di spesa generale, di posizione, sostanzialmente sottratto a sindacato, in ragione del ruolo ricoperto;
una concezione privatistica, personale, della necessaria inerenza della spesa alle finalità pubbliche sottese al fondo di funzionamento dei gruppi consigliari;
una concezione giustificativa dell'acquisito di ogni genere di beni. La Corte ha altresì fatto riferimento al contenuto delle deposizioni, sostanzialmente confermative degli assunti accusatori, alle testimonianze della collaboratrice RO e di RE EN, di cui si è già detto, del ruolo di ipotetico controllo che questa avrebbe dovuto assolvere, della tendenza ad attribuire alla figura in questione - sulla cui attendibilità si sono costruite argomentazioni difensive un'autorevolezza ed un potere scriminante - obiettivamente non facilmente spiegabile. Il ruolo della RE non consente di comprendere perché CO potesse ritenere che le spese di cui si è detto, del tutto personali, potessero essere rimborsabili dal Fondo istituzionale. 110 Anche per CO valgono le considerazioni già espresse in ordine alla prova della condotta appropriativa, del dolo, al ragionamento probatorio, affatto fondato su una inversione dell'onere della prova, alla qualificazione giuridica dei fatti, alla rinnovazione dibattimentale. Il ricorso è generico e silente su decisive questioni, perché strutturato tutto sulla diversa ricostruzione del quadro di riferimento normativo, su un ragionamento probatorio, quello compiuto dal Tribunale, incompleto, fondato su una evidente frattura tra enunciazione di principi ed applicazione concreta degli stessi. 22.2. È invece fondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla prova del concorso di persone con il capogruppo consigliare;
sul punto, a fronte di una assoluzione per insussistenza del fatto la motivazione della sentenza impugnata è sbrigativa e valgono le stesse considerazioni già in precedenza esposte. Ne deriva che sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 22.3. E' assorbito il sesto motivo di ricorso. 23. La posizione di De ST RT. Il ricorso proposto nell'interesse di De ST RT è fondato nei limiti di cui si dirà. L'imputato, assolto in primo grado, è stato condannato per il reato di peculato per la somma complessiva di circa 22.000 euro, quanto ai fatti contestati al capo 10), commessi, nella qualità di consigliere regionale in concorso con il capogruppo della EG NO, RO MA. 23.1. Anche per De ST sono state sollevate, con i primi quattro motivi, le questioni generali di cui si è ampiamente detto, a cui la Corte di appello ha correttamente risposto per le ragioni già indicate (valenza del regolamento, dei controlli, degli scontrini che, a dire del ricorrente, sarebbero stati "portati" a rimborso per errore", della non rimborsabilità di spese per le quali erano già corrisposte diarie, del c.d. principio di onnicomprensività; rilevanza delle rassicurazioni della dipendente RE, qualificazione giuridica dei fatti, di cui si è ampiamente detto). Delineato il contesto entro il quale i fatti devono essere inquadrati, in relazione all'imputato, la Corte di appello ha fatto riferimento: -a spese di ristorazione individuale (non quelle con altri soggetti istituzionali), prevalentemente a Torino o sulle tratte autostradali Verbania- Torino-, ovvero in pub- anche in orari notturni, nei week end trascorsi nel luogo di residenza, ovvero a spese per due persone in locali pubblici presso impianti sciistici, il sabato sera o per pasti domenicali in locali prossimi alla residenza del ricorrente (è inammissibile per genericità e perché sollecita una rivisitazione probatoria in punto di fatto, il riferimento difensivo alla spesa sostenuta al ristorante di Verbania di tale Galli); 111 a spese per l'acquisto di generi alimentari (dolciumi, panetteria, cesti regalo) destinati, secondo le allegazioni difensive a collaboratori, ad assessori o altri consiglieri regionali dei quali non sarebbe stato indicato il nome del destinatario;
a spese alberghiere a Torino o in altri luoghi, non correlabili ad occasioni di rilievo istituzionale (festa del tartufo ad Alba in un giorno in cui era stata dichiarata agli Uffici la partecipazione ad una riunione in un altro luogo, ovvero pernottamento ad Alba alla viglia di ferragosto); - a spese di carburante, per pagamento Telepass, spesa di 122,50 per minibar in un albergo romano in occasione di una "visita istituzionale al papa"; a spese per il pagamento di una camera di albergo per quattro conoscenti dell'imputato, in relazione alla quale la Corte ha spiegato nuovamente le ragioni per cui non sarebbe sostenibile la tesi dell'errore; - a spese di varia altra natura (fiori, accessori di telefonia, prodotti per la moto, tassa per il rilascio del passaporto elettronico, per l'acquisti di 36 T- shirt giustificate con l'interesse alla promozione del gruppo); - a spese di ristorazione per circa 100 euro in Cina in occasione di una missione;
sul punto, diversamente dagli assunti difensivi, al momento del fatto era vigente l'art. 3 della legge regionale n. 10 del 1972 secondo cui "Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al quarto comma del presente articolo. Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede. Ad ogni Consigliere, in relazione alla sua appartenenza alle Commissioni legislative permanenti del Consiglio, spetta il rimborso spese per viaggi dal luogo di residenza alla Capitale e ritorno, effettuati a mezzo aereo o per ferrovia, fino ad un limite di numero cinque viaggi annuali. Il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia, in aereo o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè del costo per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso è corrisposto nella misura prevista dalle leggi relative alle trasferte eseguite per conto di enti pubblici. L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno. L'indennità è aumentata del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale. L'indennità di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della legge 15 aprile 1961, n. 291 e successive modificazioni ed integrazioni". Si tratta di un articolo sostituito solo successivamente dall'art. 8 della legge n. 16 del 2012; la Corte ha peraltro aggiunto che, a fronte del chiaro tenore della norma indicata, l'imputato aveva ritenuto di chiedere il rimborso della spesa in questione non perché la indennità di 112 missione fosse stata abrogata, come invece assunto in una memoria prodotta al Tribunale, poi richiamata nel ricorso, ma solo perché in tal senso De ST era stato rassicurato dalla funzionaria Marchiori;
sotto altro profilo, il motivo, nella parte in esame, è comunque generico essendosi limitato il ricorrente a fare riferimento ad una "sospensione" della diaria, senza tuttavia chiarire se la stessa fu in effetti in concreto corrisposta;
-a spese per il soggiorno della figlia in un albergo a Verbania, alla vigilia di ferragosto, in relazione alle quali la Corte ha spiegato, in modo non manifestamente illogico, la ragione per cui la tesi difensiva dell'errore non sarebbe credibile, trattandosi di un errore non isolato, non potendosi giustificare da parte dell'imputato la conservazione dello scontrino delle spese della figlia per più di tre settimane, se non con l'intenzione di chiedere il rimborso della spesa al Fondo per il funzionamento dei gruppi consigliari;
Rispetto a tale chiaro quadro di riferimento, la Corte ha anche indicato le giustificazioni date dall'imputato e dai testimoni. Quanto al primo, si è spiegato come De ST abbia riferito che: -le spese per il passaporto fossero funzionali alla missione in Cina;
le spese per le trentasei T-shirt fossero regali di rappresentanza;
- le spese relative a ristorazioni documentate con scontrini emessi in luoghi diversi da quelli in cui egli si trovava fossero relative a consumazioni di collaboratori;
- di essersi affidato a RE, di cui si è detto. Non diversamente, la Corte ha riportato il contenuto delle deposizioni solo apparentemente a discarico indicate dall'imputato nel ricorso. Sulla base di tali completi dati di presupposizione, correttamente la Corte di appello ha fatto conseguire, alla luce dei principi generali in precedenza enunciati, la prova della responsabilità penale per i fatti contestati. Sul punto, quanto al dolo, valgono le considerazioni esposte;
non è obiettivamente chiaro perché, l'imputato, al di la delle argomentazioni difensive, dovesse ritenere che spese del tipo di quelle indicate (alberghi a favore di familiari, beni alimentari, t-shirt ecc., spese per il rinnovo del passaporto, ovvero spese chiaramente regolamentate dalla legge regionale) dovessero essere rimborsate. Anche per l'imputato valgono le considerazioni esposte quanto al tema della rinnovazione dibattimentale di prove dichiarative, il cui significato non è stato diversamente valutato nella specie e sulla presunta inversione dell'onere della prova. I motivi di ricorso al riguardo sono generici;
si è insistito sulla neutralità, ovvero sulla inerenza delle spese sostenute nel fine settimana, adducendo genericamente in senso onnicomprensivo che proprio in tali occasioni si sarebbero cumulati gli incontri dell'imputato "sul territorio"; si è reiterata la tesi dell'errore" nel richiedere il rimborso delle spese in assoluto meno giustificabili (quelle relative al pagamento di spese alberghiere per altri), senza spiegare perché sarebbe manifestamente illogica la motivazione della sentenza sul punto;
si è insistito sul tema delle indennità e del trattamento economico, sul presupposto, erroneo, che 113 potessero essere rimborsate spese per attività che comunque in una accezione lata potessero considerarsi conformi alle finalità istituzionali del fondo. 23.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, quanto alla tenuta del ragionamento probatorio con cui si è ritenuta raggiunta la prova del concorso doloso dell'imputato con il capogruppo. Al riguardo valgono le considerazioni già enunciate per gli altri ricorrenti che, come De ST, hanno articolato sul punto uno specifico motivo di ricorso. La specificità ed il contenuto del motivo in esame, sovrapponibile ai motivi degli altri ricorrenti che ugualmente hanno ritenuto viziata, per le stesse ragioni, la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova del concorso di persone, rende evidente l'errore materiale dell'originario dispositivo della sentenza, in cui l'imputato era stato inserito nel gruppo degli ricorrenti per i quali la decisione impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata della pena accessoria, e non fra quelli, con identica posizione processuale, per i quali la sentenza è stata annullata in punto di responsabilità penale, per le ragioni appena indicate. Ciò ha giustificato la correzione del dispositivo della sentenza, alla quale si è provveduto con autonoma ordinanza, comunicata alle parti. 23.3. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. 24. La posizione di RI DO Il ricorso proposto nell'interesse di RI RI è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio. L'imputato è stato condannato dalla Corte di appello per il reato di peculato contestato al capo 15), per essersi appropriato, quale consigliere regionale della EG NO ed in concorso con il capogruppo consigliare RO, della somma di 1.158, 84 euro. A fronte di una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, la Corte, anche in questo caso, ha correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento ed ha dato conto della esistenza di alcune spese oggettivamente non riconducibili alle finalità istituzionali del gruppo consigliare;
RI è stato condannato per euro 181,4 di spese di ristorazione, per 703 euro per spese di pernottamento, per 357 euro per acquisiti di carburante e di beni di consumo individuale. Rispetto a detto quadro di riferimento, obiettivamente diverso rispetto a quello di molti altri imputati, la Corte ha ritenuto, da una parte, provato il concorso del ricorrente con il suo capogruppo, e, dall'altra, la sussistenza del dolo di appropriazione in ragione della prova dell'assenza del perseguimento di finalità istituzionali. 114 Si tratta di una motivazione fortemente carente, considerato non solo l'entità della somma di cui l'imputato si sarebbe appropriato, ma, soprattutto, di una serie di elementi obiettivi, puntualmente evidenziati dal ricorrente. In particolare l'imputato: a) non avrebbe chiesto il rimborso di numerose fatture;
c) avrebbe rinunciato al beneficio dell'auto con autista;
d) avrebbe percepito solo la somma di 450 euro al mese a titolo di rimborsi;
e) non avrebbe mai di fatto portato a rimborso spese legali o per omaggi di rappresentanza, ovvero per consumazioni personali, se non in rarissimi casi per i quali la segretaria si è assunta la responsabilità; f) avrebbe fatto uso del fondo per somme modeste. La stessa Corte di appello ha inoltre ritenuto la somma di 2.500 euro- rimborsata dal capogruppo a RI derivante da spese sostenute effettivamente per le finalità del gruppo;
- Su tali specifiche e molteplici circostanze la sentenza è silente. -Si tratta di temi fondanti che svuotano di valenza anche in senso prospettico- il quadro probatorio d'accusa, in quanto, da una parte, incidono sulla strutturale configurabilità del dolo e, dall'altra, minano radicalmente l'assunto accusatorio secondo cui non vi sarebbe stata inerenza tra l'attività compiuta in qualità di consigliere e l'uso del fondo per il funzionamento di gruppi consiglieri. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. 25. La posizione di DA MA Il ricorso proposto nell'interesse di DA MA è infondato, ma la sentenza deve essere annullata in relazione alla durata della pena accessoria inflitta. L'imputato, assolto in primo grado, è stato condannato, nella qualità di consigliere regionale della EG nord, per il reato di peculato contestato al capo 11), per essersi appropriato, in concorso con il capogruppo RO, della somma di 14.097. 25.1. Quanto alle molteplici questioni comuni agli altri ricorrenti, si rinvia alle considerazioni generali esposte . Nello specifico, la Corte, rivisti gli assunti posti a fondamento della sentenza di assoluzione, fondata su due elementi costitutivi quali la nozione- molto ampia di spese ambivalenti e l'errore in cui - in buona fede sarebbe stato indotto l'imputato da parte della segretaria della EG NO di Novara, tale D'Attrino, ha innanzitutto richiamato il contenuto degli atti di appello proposti dagli Organi inquirenti. La Corte, ai fini della affermazione di responsabilità penale, ha escluso ogni riferimento ai rimborsi richiesti dalla AT all'insaputa dell'imputato, agli scontrini presentati da questa non riferibili a DA, ma, per altro verso, ha valorizzato il senso e la portata delle spese rispetto alle quali nessuna iniziativa del gruppo consigliare è stata accertata in quanto: a) sostenute in ristoranti e in bar in un numero prevalente per consumazioni individuali, ma anche con colleghi o collaboratori;
115 b) sostenute in occasione di incontri con un numero ristretto di persone, "legate da assonanze ideologiche, cointeressenze per il conferimento di incarichi pubblici, da vincoli amicali" (così la sentenza a pag. 183), del tutto slegate da iniziative riferibili al gruppo consigliare;
c) non autorizzabili sostenute in occasioni di missioni all'estero (un pernottamento a Kiev della moglie del ricorrente;
sul punto specifico il ricorso è del tutto generico); d) affrontate per carburante ovvero per il pagamento di contravvenzioni stradali;
e) impiegate per l'acquisto di oggetti di vario tipo (CD, complementi di arredo, fiori, articoli sportivi, apparecchi telefonici) per acquisti nel fine settimana, ovvero compiuti in località diverse da quelle istituzionali;
f) utilizzate per acquisti presso negozi di frutta;
g) erogate per acquisto di articoli sportivi;
h) sostenute per missioni all'estero, già coperte da diaria. Si è dato inoltre atto della presenza di c.d. scontrini a catena, si è spiegato inoltre perché il "riscatto" postumo di alcuni beni da parte dell'imputato sarebbe giuridicamente irrilevante. Un quadro di riferimento chiaro, in relazione al quale rivela la sua inconsistenza il tema della inversione dell'onere della prova;
come già detto, il giudizio di colpevolezza è stato formulato non attraverso una non consentita inversione dell'onere della prova, ma con un ragionamento probatorio che, prendendo le mosse dalla documentazione contabile originaria, ha ricostruito il contesto sistematico e le risultanze di indagini ed è giunto, attraverso la corretta applicazione del quadro normativo esistente al momento in cui furono commessi i fatti, all'affermazione della responsabilità penale, anche in ragione delle giustificazioni a discarico fornite dagli interessati, che, come detto, non sono state diversamente valutate rispetto al primo giudice, ma sono state considerate nel contesto della corretta cornice normativa di riferimento. Rispetto alla tipologia delle spese per le quali si è affermata la responsabilità penale, al loro oggetto specifico, all'insieme degli elementi seriali indicati, le argomentazioni poste a fondamento del ricorso sono generiche, perché tendenti solo a demolire la cornice di riferimento normativa, ma si risolvono in una distinta critica difettiva sganciata dai fatti concreti;
a titolo esemplificativo, non è chiaro perché dovrebbe considerarsi ambivalente (termine di cui il Tribunale ha fatto un uso improprio) e perché dovrebbe essere escluso il dolo del reato di peculato per le spese sostenute per acquisti dal fruttivendolo o per altri oggetti evidentemente non riconducibili alla funzione ed alle finalità pubbliche sottese al fondo per il funzionamento del Gruppo consigliare, o, ancora, per la spesa alberghiera sostenuta a Kiev per il pernottamento della moglie del ricorrente, o ancora, perché dovessero considerarsi di rappresentanza le spese per l'acquisto di generi alimentari, o i pranzi con colleghi o collaboratori. Esiste, come già detto, un filo di sistema che unisce i ricorsi ed è fondato su un assunto implicito, quello per cui, in ragione dello stato di consigliere regionale, gli imputati potessero 116 fare uso del pubblico denaro per "tutto", perché "tutto" era in astratto riconducibile alla loro attività latamente politica. Si tratta di un assunto giuridicamente non condivisibile. Il quadro di riferimento rivela la non fondatezza degli assunti riguardanti il dolo, l'errore sul fatto, la buona fede, l'ignoranza scusabile, la valenza dei regolamenti. Né consegue l'infondatezza del ricorso. 25.2. Come detto la sentenza deve tuttavia essere annullata quanto alla durata della pena accessoria inflitta;
sul punto si rinvia al paragrafo 34. 26. La posizione di DERI LE LE DERI, assolto in primo grado, è stato condannato dalla Corte: a) per il reato di peculato contestato al capo 20) (limitatamente alle spese di ristorazione a quelle per stampe e cornici ed a quella per il secondo abbonamento quotidiano La Stampa), commesso in qualità di consigliere e capogruppo del gruppo consigliare "Moderati"; b) per il reato di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 per il capo 21), quanto alla somma di 1.740 euro, di cui alla fattura n. 62 del 31.5.2011. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è infondato, ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al capo 21) perché il reato è estinto per prescrizione. 26.1. È infondato il primo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata sulla questione relativa all'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio della Regione Piemonte ad opera della sentenza del T.A.R. n. 66 del 15.1.2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 17/02/2014. La tesi difensiva è che, essendo venuta meno la proclamazione degli eletti, non vi sarebbe stata l'acquisizione dello status di consigliere regionale con conseguente impossibilità di formare i gruppi consigliari;
sul punto, si articola un elaborato ragionamento con cui si richiama la sentenza n. 196 del 2003 della Corte costituzionale secondo cui, da una parte, l'annullamento giurisdizionale delle elezioni regionali non produrrebbe una scadenza o un scioglimento degli organi ma "il venir meno con efficacia retroattiva del titolo di legittimazione dell'organo elettivo", e, dall'altra, la "disciplina transitoria fino alla nuova elezione" dovrebbe essere regolata dalla potestà statutaria, che, tuttavia, quanto alla Regione Piemonte, nulla avrebbe previsto. Dunque, si aggiunge, non sarebbe stato possibile sindacare il modo con cui l'imputato avrebbe speso le somme assegnate per la costituzione di gruppi consigliari perché questi non si sarebbero mai ritualmente costituiti e DERI avrebbe operato "come un privato cittadino". La Corte di appello, sul punto, avrebbe omesso di motivare. Diversamente dagli assunti difensivi, la Corte ha implicitamente risposto al motivo, ribadendo la sussistenza della qualifica soggettiva in capo al ricorrente;
al momento in cui il 117 fatto fu commesso, l'imputato rivestiva, in ragione dell'attività in concreto compiuta, la qualifica di consigliere regionale e di pubblico ufficiale richiesto dalla norma incriminatrice. L'art. 357 cod. pen. richiede, ai fini della sussistenza della relativa qualità, l'oggettivo esercizio delle pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare investitura (Sez. 6, n. 11175 del 21/01/2005, Tarricone, Rv. 231481), non potendo peraltro la nomina, nel caso di specie, considerarsi usurpata. Gli atti compiuti nell'esercizio effettivo di una pubblica funzione da parte di un soggetto mai investito di detta funzione, oppure investito in modo irregolare, non sono invalidi ed essi sono riferibili alla pubblica funzione, eccetto il caso di usurpazione o di autoassunzione della stessa "contra legem" (Cass., 27 aprile 1962, La RO). Dunque, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, restano salvi gli atti compiuti in relazione alla gestione del fondo regionale per il funzionamento dei Gruppi consigliari, nell'ambito dei quali si collocano i fatti oggetto del presente processo. 26.2. Sono infondati il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che possono essere trattati cumulativamente. Si tratta di motivi con cui si ripropongono questioni comuni ad altri ricorrenti,quali quelle della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale per il responsabile del gruppo consigliare, della natura giuridica dei gruppi consigliari, della nozione di spese di rappresentanza, della inerenza delle spese per consumazioni o di ristorazione con le finalità "politiche" delle attività dei gruppi consigliari e delle iniziative dei singoli consiglieri, del vizio del ragionamento probatorio, che si assume costruito su una inversione dell'onere della prova, ed al rilievo attribuito alla mancata giustificazione della spesa, della qualificazione giuridica dei fatti, della mancanza di un obbligo formale di rendiconto, dell'assenza di dolo. Si tratta di questioni per le quali si rinvia alle considerazioni già compiute. La Corte di appello, in ragione della diversa ricostruzione del quadro normativo rispetto al Tribunale, ha fatto riferimento per l'imputato: - alle spese per 8.882 euro di consumazione in bar e ristoranti, rispetto alle quali lo stesso ricorrente avrebbe affermato di "avere l'abitudine di offrire sovente ai suoi elettori che lo coinvolgevano con problemi personali, vuoi di salute, vuoi di lavoro" (così la sentenza impugnata a pag. 219); spese in elevato numero per consumazioni individuali, o nei week end , slegate da eventi di rilievo politico istituzionale, spese per acquisti presso pasticcerie, in autogrill, in aeroporto, talora ripetute nella stessa giornata;
a spese per duemila euro per l'acquisto di cornici, di fruizione personale (è irrilevante che le cornici siano state lasciate in ufficio, essendosi il reato già consumato) e per un secondo abbonamento domestico al giornale "La Stampa" giustificato dalla necessità di essere aggiornato sin dal primo mattino. Sul punto nulla di specifico è stato dedotto. 118 26.3. Quanto al capo 21), la Corte di appello, con un'adeguata e logica motivazione ha evidenziato come la fattura n. 62 del 31.5.2011, "messa a rimborso", avesse ad oggetto la stampa di 400 manifesti con la scritta "Torino 9%. Grazie non vi dimenticheremo la coerenza - paga" e non avesse inerenza con l'attività dei gruppi consigliari, in quanto faceva riferimento alle elezioni comunali. A fronte di un motivo di ricorso non inammissibile, in quanto fondato sulla controversa questione relativa alla valutazione della inerenza della spesa, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, non sussistendo i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che la pena deve essere rideterminata, eliminando la sanzione inflitta dalla Corte di appello di un mese di reclusione a titolo di continuazione per il capo in esame;
dunque la pena finale per DERI è quella di un anno e cinque mesi di reclusione. 27. La posizione di MO IA Il ricorso proposto nell'interesse di MO IA è fondato limitatamente all'ottavo motivo. L'imputato, assolto in primo grado, è stato condannato in appello per il reato di peculato contestato al capo 45), commesso nella qualità di consigliere regionale ed in concorso con ED UC, capogruppo consigliare del P.D.L. 27.1. È inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di merito degli atti di appello proposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e dalla Procura Generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado. È necessario premettere che, al di là di un generico riferimento al profilo dell'elemento soggettivo, il Tribunale assolse l'imputato perché il fatto non sussiste sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova della condotta appropriativa. Dall'esame degli atti di appello emerge che il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale impugnarono innanzitutto i punti della sentenza relativi ai temi generali di inquadramento, gli stessi, cioè, che gli odierni ricorrenti hanno posto a fondamento del loro ricorso per cassazione. Si tratta di quelle tematiche nel cui ambito i fatti oggetto del processo devono essere collocati ed alla luce delle quali il Tribunale aveva escluso che sussistessero l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di peculato: a) la natura dei gruppi consigliari;
b) la mancanza di controlli in seno alla Regione, c) la riconducibilità delle spese alle finalità per le quali era stato istituito il Fondo per il funzionamento dei gruppi consigliari, d) l'ambito del sindacato del giudice penale sulla tipologia di spese. 119 Quanto alla posizione specifica di MO, emerge come i Pubblici Ministeri, diversamente dagli assunti difensivi, ripercorsero, in relazione alle singole tipologie di spesa, gli specifici punti del ragionamento non particolarmente specifico del Tribunale, sottoponendolo a - stringente rivisitazione critica, proprio in ragione degli elementi di diritto esaminati nella parte generale degli atti di impugnazione e delle risultanze istruttorie di fatto. Il tema oggetto degli atti di appello era esattamente quello della prova della condotta appropriativa: erano richiamate le prove a carico, la valenza delle dichiarazioni dell'imputato, dei testimoni, la struttura della motivazione che aveva portato all'assoluzione per insussistenza del fatto e non per mancanza dell'elemento psicologico. Né vale obiettare che l'impugnazione avrebbe avuto ad oggetto solo alcune delle specifiche spese complessivamente contestate;
l'appello, in realtà, aveva una valenza totalizzante, perché investiva ogni punto della decisione, contestata in diritto ed in punto di fatto. Peraltro, se dovessero applicarsi al ricorso per cassazione in esame gli stessi criteri che il ricorrente utilizza per sostenere l'inammissibilità degli atti di appello avverso la sentenza di primo grado, il ricorso presentato nell'interesse di MO dovrebbe considerarsi inammissibile, almeno nella parte in cui non sono state impugnate specificamente le singole voci di spesa poste a fondamento della condanna. Il ricorso per cassazione si sviluppa attraverso un ragionamento critico sui presupposti giuridico-normativi in ragione dei quali la Corte di appello ha ritenuto non giustificate le spese, tutte puntualmente indicate, per le quali si è ritenuta raggiunta la prova della condotta di peculato;
quanto alle singole specifiche spese indicate dalla Corte, il ricorso è sostanzialmente silente. Ne deriva l'inammissibilità del motivo. 27.2. Infondati, al limite dell'inammissibilità, sono il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso. Anche per MO, si richiamano le considerazioni già esposte quanto alle questioni comuni e generali, di cui si è detto. Con specifico riguardo alla concreta posizione del ricorrente, la Corte di appello, dopo aver riportato il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testimoni, ha rilevato innanzitutto come il Tribunale avesse errato nell'inquadrare i presupposti giuridici alla stregua dei quali dovessero essere valutati i fatti di causa. Fissati i principi di riferimento, si è spiegato come l'imputato avesse chiesto ed ottenuto rimborsi: a) per spese per manutenzione, per cambio gomme o per lavaggio dell'auto privata, usata anche per accompagnare privatamente "amici" parlamentari, per spese per carburante riguardanti viaggi a Tarquinia per ringraziare chi lo avesse aiutato nella "scalata politica alla Regione"; 120 b) per spese per fiori, per profumi, per capi di pelletteria, anche quelle per l'acquisto di beauty-case, per recarsi all'udienza del Papa, resosi necessario dopo essersi accorto di avere dimenticato il proprio;
c) esborsi in relazione a numerosi scontrini per consumazioni al bar, in pasticceria, per aperitivi, per acquisti di cioccolato, di gelati, per beni presso rivenditori di formaggi o presso panetterie, anche durante il mese di agosto, durante la sospensione dei lavori, ovvero per le festività natalizie;
d) per spese per momenti di convivialità con "amministratori, simpatizzanti, elettori" (così lo stesso imputato); e) per spese, per oltre 2000 euro, per l'acquisto di vini da donare a molteplici persone anche con ruoli politico - istituzionali;
regalie legate a rapporti personali e non ad iniziative del gruppo, pur compiute a titolo individuale;
f) per spese sulle piste da sci, sostenute, a dire dell'imputato, per incontrare il dott. Brasso, presidente della Sestriere spa. Si tratta anche in questo caso di un ragionamento probatorio che non è fondato su una non consentita inversione dell'onere della prova, né su una diversa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato. L'imputato, nel corso del dibattimento, oltre che fare riferimento alla mancanza di controlli o a suggerimenti indotti da terze persone la ND di cui si è detto-, ha affermato: - che le spese di lavaggio della propria auto furono portate a rimborso in due occasioni perché dovette recarsi a prendere" privatamente un senatore della Repubblica;
si tratta di " una giustificazione slegata dall'esercizio di funzioni istituzionali connesse al funzionamento dei gruppi;
-di avere ottenuto il rimborso per le spese di carburante per recarsi nel Lazio a ringraziare chi aveva sostenuto la sua candidatura politica;
quanto alle spese di ristorazione, che la ND gli avesse detto che poteva "farsi rimborsare tutto" e che quindi egli riteneva "che offrire un pranzo o una consumazione ad un elettore non costituisse illecito, così come gli parve del tutto lecito offrire il pranzo a chi si rivolgesse a lui per discutere su temi di cui la legislatura si stava occupando" (così la sentenza a pag. 317); di aver messo a rimborso scontrini per consumazioni individuali in autogrill "sempre ritenendo che anche girando il territorio stava espletando il suo mandato"; -· di aver comprato oggetti di pelletteria con l'intenzione di riscattarli;
di avere acquistato 250 bottigile di vino per regalarle a soggetti riconducibili alla sua attività istituzionale;
- di aver affittato un alloggio a Cesana e di essere andato nelle valli perchè "stava creandosi un terreno politico" con i sindaci del territorio per raccogliere voti". 11 Si tratta di dichiarazioni che non sono state diversamente valutate, ma solo correttamente considerate, unitamente ad altri elementi, sulla basi di diversi principi. 121 Per quel che concerne le deposizioni testimoniali, il motivo è generico non essendo stati indicati i fatti su cui i testi avrebbero dovuto essere riassunti e perché dette prove sarebbero state decisive. Dunque nessun rinnovazione della prova doveva essere compiuta. Quanto alle spese legali, al di là delle dichiarazioni dell'imputato, l'oggetto del contenzioso riguardava la legittimazione del ricorrente ad assumere quella carica, dunque una vicenda individuale;
l'art. 21 della legge regionale n. 21 del 1989 prevedeva la possibilità di assumere a proprio carico gli oneri di rappresentanza e difesa solo nel caso di "apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei dipendenti o amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio", esclusi i casi di conflitto di interesse e comunque fatta salva rivalsa. Nel caso di specie, la Corte ha chiarito in punto di fatto che le spese furono rimborsate su accordo con il capogruppo;
al di là della norma richiamata, non è chiaro perché la Regione dovesse indirettamente rimborsare le spese legali per un giudizio elettorale relativo alla ineleggibilità del singolo consigliere e del tutto estranea al funzionamento del gruppo. A differenza degli assunti difensivi, la circostanza che al ricorrente potesse subentrare un consigliere di un'altra forza politica e che ciò potesse ridisegnare la proporzione tra i vari partiti non incide sul giudizio relativo alla inerenza della spesa, atteso che questa rimaneva comunque esterna rispetto al funzionamento del gruppo ed alle iniziative a questo riferibili. Sostenere MO nella sua battaglia giudiziaria rispetto ad un altro candidato non riguardava affatto il "funzionamento" del gruppo, ma, al più, la sua regolare composizione e la convenienza del partito. Al di là di un genericissimo riferimento da parte dell'imputato al tema del concorso dell'imputato con il capogruppo, sul quale nulla di specifico è stato dedotto (pag. 37 ricorso), quanto al dolo, la Corte ha chiarito come le spese indicate rivelino un intento egoistico chiaro, ed obbiettivamente, al di là, dei richiami ai suggerimenti ricevuti o alle prassi invalse- di cui si è ampiamente detto-, non è stato spiegato perché l'imputato dovesse ritenere compatibile con le finalità del fondo le cene offerte ad elettori, gli acquisti di generi alimentari, perché la Regione dovesse pagare le spese per il cambio delle gomme dell'auto privata, le spese per l'acquisto di fiori e di 250 bottiglie da regalare in ragione della propria visibilità personale, ovvero le spese sostenute per recarsi a ringraziare persone che avevano sostenuto la candidatura politica, o spese per gelati. La Corte ha indicato le ragioni per cui la tesi, comune a numerosi ricorrenti, dell'errore nel "portare" a rimborso una spesa privata, non sia persuasiva, così come quella dell'errore sulla rimborsabilità della spesa. Il tema è stato affrontato e sul punto si rimanda alle considerazioni esposte. 27.3. Inammissibile è il quinto motivo di ricorso, relativo al rimborso di spese che sarebbero state sostenute in un momento antecedente alla nomina di ED come capogruppo. 122 Il motivo è generico, non essendo stato indicato quali sarebbero le specifiche spese che sarebbero state sostenute prima della nomina di ED e quando esse sarebbero state sostenute (si fa riferimento in un rivolo del ricorso solo al fatto che le spese furono "vagliate" dal precedente capogruppo), avendo peraltro la Corte di appello chiarito in punto di fatto che le spese per le quali l'imputato è stato condannato furono avallate dal capogruppo ED (pag. 326 sentenza). 27.4. Inammissibile è anche il settimo motivo di ricorso;
rispetto ad una motivazione adeguata, con cui la Corte ha evidenziato l'entità degli importi anche singoli- oggetto di - appropriazione, il grado di lesione all'interesse tutelato dalla norma e l'assenza di iniziative risarcitorie, nulla di specifico è stato dedotto. 27.5. E' invece fondato l'ottavo motivo di ricorso, relativo alla durata della pena accessoria per le ragioni che saranno esplicitate al paragrafo 34. 28. La posizione di NE LE Il ricorso proposto nell'interesse di NE LE è infondato. NE è stato condannato, nella qualità di capogruppo del gruppo "Pensionati per CO", per peculato in relazione alla somma di 112.000 euro circa (Capo 1). Il Tribunale aveva condannato l'imputato solo per alcuni dei fatti contestati, limitatamente alla somma di circa 14.000 euro, la Corte ha ritenuto NE responsabile anche per fatti per i quali era intervenuta assoluzione. 28.1. Il ricorso è articolato attraverso un numero molto elevato di motivi, molti dei quali sezionati in molteplici rivoli argomentativi;
alcuni dei motivi evocano questioni generali su cui si è in precedenza detto e dunque in relazione a detti motivi la Corte si limiterà a rinviare alle considerazioni già esposte. Sul piano del metodo, è utile evidenziare che l'onere motivazionale del giudice è soddisfatto attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti, senza che sia necessario un esame dettagliato delle stesse laddove ciascun rilievo risulti disatteso dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro, Rv. 275500; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111). Nella motivazione della sentenza, cioè, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame specificatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e delle risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni 123 fatto decisivo;
in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv.233187). Sula base di tale dato di presupposizione, molti dei motivi di ricorso, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva (sul tema, come detto, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). La frammentazione del ragionamento sotteso ai motivi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori e per giungere a ciò si sottolinea una valenza diversa del singolo elemento di prova, della singola conversazione intercettata, del singolo rivolo argomentativo dei giudici di merito. 28.2. È infondato il primo motivo, che attiene alla assunta nullità del capo di imputazione per genericità ed indeterminatezza;
sul punto, si rinvia alla considerazioni già esposte, evidenziando come nella specie, così come pure chiarito dalla Corte: a) l'imputazione faccia espresso riferimento alle singole categorie di spese, dettagliatamente individuate, e come, per ognuna di esse, sia stato indicato l'importo complessivo per le quali sarebbe stato indebitamente chiesto ed ottenuto rimborso;
b) la documentazione sulla base della quale l'imputazione è stata formulata sia stata consegnata dallo stesso imputato e dalla di lui sorella alle forze dell'ordine. 28.3. Il secondo motivo, che attiene alla riconducibilità dei fatti alla fattispecie prevista dall'art. 316 ter cod. pen., cosi come modificata dalla legge n. 3 del 2019, è infondato per le ragioni che già sono state esposte nella parte generale della sentenza. 28.4. Il terzo motivo, secondo cui l'imputato sarebbe stato condannato per spese riferibili ad un periodo precedente a quello indicato nella imputazione (giugno 2010- settembre 2012), è infondato. La Corte ha spiegato: a) che i documenti, quanto agli anni 2010 e 2011, furono consegnati personalmente dall'imputato, o dalla di lui sorella, alla Guardia di Finanza il 28 ed il 29 settembre 2012; 124 b) che l'inclusione di spese concernenti l'anno 2010, relative ad un periodo precedente a quello a partire dal quale furono costituiti i gruppi consigliari (3 maggio 2010), non sarebbe stato affatto un errore degli inquirenti, trattandosi di spese per le quali fu chiesto ed ottenuto rimborso dall'imputato; si tratta, ha fatto notare la Corte, di una circostanza fattuale, che, lungi dall'essere neutra, colorerebbe di significato la condotta dell'imputato; c) come, anche per tali spese, il reato sia giuridicamente configurabile, atteso che la condotta penalmente rilevante, cioè la richiesta di rimborso e l'auto-autorizzazione da parte dello stesso NE - presidente del Gruppo consigliare "pensionati per CO"- al prelievo delle somme, fu compiuta dopo che il fondo per il funzionamento per i gruppi consigliari era stato erogato da parte del Consiglio regionale. 28.5. È infondato, anche in questo caso ai limiti della inammissibilità, il quarto motivo di ricorso relativo alle ordinanze istruttorie con cui, a dire del ricorrente, si sarebbe limitato il diritto alla prova;
in tal senso, si fa riferimento alla teste AN, quanto alle spese sostenute dal gruppo per un biglietto aereo, che, se escussa, avrebbe provato, a dire dell'imputato, la presenza di spese attribuite erroneamente all'imputato, al teste UT per le spese in un bar di Asti, ai testi BI e CH con riguardo all' acquisizione dei documenti da parte della Guardia di Finanza. La Corte ha chiarito: a) che l'originaria lista testimoniale del ricorrente indicava l'autorizzazione alla citazione di decine di testimoni, alcuni dei quali non generalizzati, ovvero da sentirsi su circostanze fattuali irrilevanti;
b) che il Tribunale ammise tutte le prove dichiarative ad eccezione di una teste, una signora addetta alle pulizie nei locali del gruppo, che avrebbe dovuto riferire sulle persone che ella vedeva nei locali e sulle modalità di lavoro negli uffici;
c) che proprio in ragione della estrema ampiezza della ordinanza ammissiva, il Tribunale fece espresso riferimento alla possibilità di revocare, nel corso dell'istruttoria, alcune delle prove ammesse;
d) che, dopo l'assunzione delle prove a carico, l'esame degli imputati, ed una parte delle prove a discarico, il Tribunale invitò le parti a verificare se persistesse l'interesse alla assunzione della prova anche per tutte le prove residue ed anche NE, all'udienza del 23.9.2015, rinunciò ad una parte delle prove ammesse;
e) quanto alla testimonianza dell'avv.ssa BI, che il Tribunale rilevò la sua posizione di incompatibilità per essere stata il difensore dell'imputato al momento in cui i militari della Guardia di Finanza procedettero alla perquisizione degli uffici del gruppo consigliare;
f) quanto alla teste AN, che la deposizione non fu assunta perchè la teste era non compiutamente identificata, né immediatamente identificabile, e perché la stessa avrebbe dovuto riferire non sulla ragione per cui essa usufruì di un biglietto aereo per il quale fu chiesto ed ottenuto il rimborso, ma sul se la spesa per quel biglietto fosse stata rimborsata dal gruppo, 125 dunque su una circostanza non rilevante, attesa la documentazione che l'imputato aveva consegnato e nella quale vi era la spesa in questione;
g) la teste CH, compagna dell'imputato, era stata escussa all'udienza del 23.2.2016. Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo rivela una sua oggettiva aspecificità perché non si confronta con la motivazione della sentenza, né spiega perché l'ascolto del teste UT "a cui l'imputato e il teste IN TA NE, nel giudizio di primo grado, hanno spiegato la riferibilità della spesa" (così il ricorso pag. 19) relativa "ai bar di Asti", avrebbe rilevante valenza;
un teste sostanzialmente indiretto, che avrebbe dovuto riferire circostanze apprese dall'imputato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n.8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666). È diffusa in giurisprudenza l'affermazione di principio secondo cui, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria - nell'ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa, posta a base della pronuncia di merito, che, tuttavia, evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti ed adeguati per una valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). Ai fini del sindacato sulla decisione di non procedere alla rinnovazione della istruttoria, ciò che tuttavia deve essere valutato è se esista un vizio della deliberazione assunta sulla regiudicanda e della relativa motivazione, e, posto che esista, se detto vizio appaia conseguente, dipendente, derivante dall'erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali. Si è notato, in conformità ad alcuni precedenti, che "può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799; Sez. 6 n, Sentenza n.1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Dunque, ciò che conta non è la qualità della risposta che la Corte territoriale ha inteso dare alle istanze di prova della Difesa, ma la desumibilità o meno dal tessuto argomentativo della posto in relazione alle censure difensive di una grave lacuna del ragionamentosentenza - 126 probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale, dipendente dalla decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale al fine di chiarire la circostanza dedotta dalla difesa dell'imputato. Nel caso di specie, tale connessione non è stata in nessun moto esplicitata. Ne deriva, anche sotto profilo, la infondatezza del motivo. 28.6. Il quinto, sesto, il settimo, in parte l'ottavo, il quattordicesimo, il venticinquesimo, il ventiseiesimo, il ventisettesimo ed il ventottesimo motivo, relativi all'omessa rinnovazione di numerose prove dichiarative, alla natura giuridica dei gruppi consigliari, alla cornice normativa entro cui i fatti oggetto del processo devono essere inquadrati, alla non sindacabilità in sede giurisdizionale delle scelte della gestione del fondo, in quanto sostanzialmente espressione di discrezionalità politica, alla ripartizione dell'onere della prova, all'offensività della condotta, all'obbligo di motivazione rafforzata, si fa rinvio alle considerazioni generali già esposte ed a quanto in prosieguo si dirà. 28.7. Quanto al dodicesimo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla condanna per le spese relative all'esercizio del 2012, sostiene l'imputato di non aver predisposto la nota riepilogativa, essendo questa stata redatta da altro consigliere sopravvenuto, e che, essendo detta nota un elemento integrativo della fattispecie, non potrebbe essere a lui attribuita per l'anno in questione la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale. Si tratta di un motivo inammissibile per manifesta infondatezza, per le considerazioni correttamente esposte dalla Corte di appello, attesa l'estraneità della redazione della nota di rendicontazione rispetto alla condotta appropriativa e del momento di consumazione del reato, già integrata al momento in cui detta nota veniva predisposta. 28.8. Inammissibile, perché generico, è l'undicesimo motivo, con cui si assume che l'imputato sarebbe stato condannato per spese mai contabilizzate a carico del gruppo, e per le quali non vi sarebbe la prova dell'avvenuto effettivo rimborso. Il tema attiene innanzitutto all'acquisizione della documentazione da parte della Guardia di finanza dall'imputato, che, a dire di questi, non sarebbe stata spontanea ma frutto della coercizione avvertita;
l'imputato aveva riferito nell'immediatezza ai finanzieri che della documentazione relativa ai rimborsi l'unica persona competente fosse la sorella e che questa in quel momento fosse non reperibile;
si contesta la motivazione della sentenza anche in relazione alla descrizione dello "stato" della documentazione rinvenuta, alla mancata consegna della documentazione per il 2012, e si assume che il sequestro della documentazione sarebbe stato irrituale. Sul punto, la Corte di appello ha puntigliosamente motivato (pagg. 149 e ss.), chiarendo che: 127 a) non sussiste alcuna possibilità di equivoco quanto alla documentazione relativa agli anni 2010-2011, consegnata dallo stesso NE senza riserve o incertezze, a seguito di un mero ordine di esibizione da parte dei militari, senza opporre alcunchè; b) per i documenti non consegnati nell'occasione la Guardia di Finanza accordò un termine all'imputato; c) si trattava di documenti relativi ad anni contabilmente chiusi, anche per il 2011, definiti e già oggetto di rendicontazione, sicchè non potrebbe ritenersi dimostrativa la tesi dell'imputato secondo cui in quel momento vi sarebbe stata una tenuta confusa dei documenti, senza distinzione con gli scontrini personali, ovvero che egli avrebbe unito "a caso" tutto quello che trovava, tenuto conto che egli consegnò la documentazione relativa alle indagini per cui la Guardia di finanza in quel momento procedeva;
d) non sarebbe conforme a logica ritenere che fossero conservati senza alcun scopo pratico, accumulandoli sul luogo di lavoro, scontrini per spese relativi ad indumenti, ovvero oggetti inerenti alla cura della persona;
e) IN NE, sorella dell'imputato e contabile del gruppo, era personalmente presente il 16.10.2012 quando fu consegnata ai militari la documentazione relativa all'anno in questione e che NE per la documentazione di quell'anno oppose un lungo ed ingiustificato rifiuto di esibire quanto richiestogli, al punto da indurre i miliari a procedere a perquisizione e sequestro;
f) nulla NE ebbe mai ad osservare sulla possibile non attendibilità ovvero sulla possibile confusione della documentazione;
g) nel corso della perquisizione presso l'abitazione di IN NE furono trovati buoni carburante, buoni pasto, la somma di 11.950 euro, che la donna attribuì al fratello, ed ulteriori scontrini che la stessa disse essere relativi a spese sostenute per il gruppo consiliare;
h) il teste di polizia giudiziaria ha confermato in dibattimento che la documentazione acquisita era "effettivamente attinente alle spese imputate al fondo del gruppo" così come era stato indicato dall'imputato e dalla di lui sorella;
i) il conto bancario del gruppo era "spesso" movimentato con prelievi di somme consistenti e che gli accertamenti bancari avevano consentito di individuare ulteriori spese (per ristoranti, parcheggi, acquisito di prodotti elettronici, non reperite nei giustificativi di spesa). Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto, essendo, da una parte, rimasto del tutto indimostrato l'assunto secondo cui l'imputato, per ragioni non spiegate, non si sarebbe autorimborsato, e, dall'altra, rimasto generico l'assunto per cui il sequestro non sarebbe stato rituale, al pari dell'acquisizione della documentazione (si è fatto riferimento all'art. 81 disp. att. cod. proc. pen. e si è affermato che il verbale di sequestro non indicherebbe le cose sequestrate, senza dedurre tuttavia null'altro, né specificare se, e perché, in concreto vi sarebbe stata confusione con altra documentazione). Una generale, indistinta critica difettiva, come si è già detto. 128 ما La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 28.9. Sono infondati il nono, il decimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo, il ventitreesimo, il ventiquattresimo motivo di ricorso, nonché la prima parte dell'ottavo motivo di ricorso, che attengono tutti alla prova della responsabilità penale. La ricostruzione alternativa lecita dell'imputato muove da due presupposti costitutivi: da una parte, si assume che l'utilizzo delle somme erogate per il funzionamento del fondo sarebbe stato conforme alle finalità istituzionali pubbliche, alle esigenze per il consigliere di coltivare i rapporti con i propri elettori e con il territorio, ma si afferma ciò sulla base di una diversa ricostruzione del quadro normativo di riferimento fondata sulle argomentazioni relative ai temi di parte generale, alla nozione di spese di rappresentanza, alla liceità delle spese di ristorazione, alla insindacabilità delle scelte discrezionali con cui il fondo avrebbe potuto essere gestito, dall'altra, si insiste sulla tesi dell'errore, sulla incertezza giurisprudenziale all'epoca esistente, sul quadro normativo indefinito e fluido ed, ancora, sul disordine nella tenuta e sulla consegna della documentazione giustificativa delle spese e sulle modalità con cui la Guardia di finanza acquisì quella documentazione, sulla prevedibilità della illiceità della condotta. Sugli argomenti generali si è già detto;
quanto alla specifica deduzione relativa al difetto di prevedibilità in ordine alla fattispecie delittuosa, si tratta di una deduzione manifestamente infondata. Al momento in cui i fatti furono commessi, il quadro normativo regionale vigente era chiaro, la legge n. 12 del 1972 definiva con precisione le funzioni dei Gruppi Consigliari, le finalità del fondo (artt. 3 4 della legge in questione). Si era già chiarito che: a) i fondi erano erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi ed erano trasferiti mensilmente sui conti correnti di questi;
b) i fondi erano a disposizione del gruppo e, quindi, di tutti i componenti di essi, sia del Presidente che dei singoli consiglieri;
129 c) la gestione e l'operatività del conto su cui confluivano i fondi era devoluta al Presidente del gruppo che predisponeva, ogni fine anno, una nota riepilogativa riguardante l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e voci;
d) il Presidente del gruppo aveva accesso diretto ed immediato al denaro;
e) nella sua veste, il Presidente autorizzava, sulla base della documentazione prodotta dai singoli consiglieri, il prelevamento e, quindi, il rimborso della somma corrispondente a quella indicata dalla documentazione e la sua erogazione in favore dei consiglieri;
f) non erano previsti controlli di funzionari regionali sulla tipologia di spese effettuate dai gruppi o per la verifica dei documenti giustificativi;
g) ciascun gruppo organizzava al proprio interno, con proprio personale la gestione dei giustificativi di spesa consegnati dai consiglieri, che venivano inviati al Presidente per l'autorizzazione al rimborso Diversamente dagli assunti del ricorrente, sulle questioni in esame: a) la Corte Costituzionale aveva già chiarito che i gruppi consigliari sono organi del Consiglio regionale, al cui interno esprimono i partiti o le correnti che hanno presentato liste di candidati (sentenza n. 187 del 1990); b) il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8145 del 2010, aveva già concorso a delineare ulteriormente la connessione gruppi-partiti, chiarendo espressamente che "(...) in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale, i cui componenti esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato dai partiti e dagli elettori (...)". c) vigevano, al di là di un espressa normativizzazione dell'obbligo di rendiconto i principi di cui agli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost. per cui: -ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio;
-- la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale;
- l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa;
-tale impiego deve, in ogni caso, rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza). Si è già precisato come la sintesi di tali principi fosse la sussistenza di un intrinseco dovere di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali. Non diversamente, al momento in cui i fatti si verificarono, la Corte di cassazione si era già pronunciata sulla nozione di spesa di rappresentanza, sulla qualifica soggetti di pubblico ufficiale del Presidente del gruppo consigliare regionale, sulla qualificazione giuridica dei fatti (Sez. 6, n. 23066 del 14/05/1999, Provenziano, Rv. 244061; Sez. 6, n. 10908 dell'1/02/2006, Caffaro, Rv. 234105). 130 Dunque, non è chiaro in cosa fosse opaco il quadro di riferimento, per quale ragione non fosse prevedibile che le condotte in concreto poste in essere non dovessero configurare peculato;
né è chiaro cosa autorizzasse a ritenere che la nozione di spesa di rappresentanza fosse onnicomprensiva, e, dunque, sotto quale profilo, vi fosse un deficit di tassatività e precisione della fattispecie. I motivi di ricorso perdono di ulteriore valenza ove si consideri in concreto quali fossero le spese che l'interessato imputò al fondo e per quali ragioni egli ritenesse di poter fare ciò. A fronte degli assunti difensivi, la Corte di appello ha indicato con puntualità quali sarebbero le spese attribuite a NE, facendo riferimento: - a spese per l'acquisto di farmaci con scontrini intestati a NE IN e CH AR, sorella e compagna dell'imputato, nonché alla di lui madre e zia;
-a spese per capi di abbigliamento, di pregio, per scarpe ed accessori di pelle, per biancheria intima femminile, per indumenti per bambini;
-spese per oggettistica varia, come profumi, orologi;
spese per l'acquisto di biglietti per assistere alle partite della squadra di calcio della UV donati ad un collaboratore, per l'acquisto di una toga regalata all'Avv. BI, difensore dello stesso NE di cui si è già detto;
-spese per la "cultura", relativi alla fruizione di spettacoli, mostre, musei, anche fuori dai confini regionali;
-spese per contravvenzioni al codice della strada;
spese per acquisti compiuti con carta di credito, per le quali gli inquirenti hanno accertato trattarsi di spese in ristoranti, parcheggi, acquisti di prodotti di elettronica;
spese per l'acquisto di alimenti, di dolci, di alcolici;
- spese alberghiere, anche per il padre del ricorrente, di ristorazione diffusa ed anche - individuale, per la frequentazione di locali notturni, correlate a viaggi in località di villeggiatura fuori regione;
spese sostenute al bar per collaboratori, giornalisti, elettori, in occasione delle udienze tenute per processi che riguardavano NE;
-· spese per 53.520,98 euro per acquisto di buoni carburante;
- a scontrini a catena. Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, la Corte ha spiegato come dubbi non possano sussistere sulla esistenza del dolo, attesa l'auto evidenza di alcune spese, che rivela in modo non equivoco la finalità egoistica e personale della gestione del denaro pubblico e l'esclusione di ogni forma di buona fede, anche in ragione dell'insieme delle circostanze, puntualmente descritte, che portarono alla consegna della documentazione. Non è obiettivamente chiaro quale sarebbe la finalità compatibile con quella istituzionale insita nell'acquisto di medicinali per esigenze personali o di biancheria intima femminile, etc... Dunque, anche per NE, un giudizio di penale responsabilità fondato su una situazione altamente significativa sul piano probatorio, di per sè autosufficiente;
una situazione di 131 illegalità diffusa e sistematica, rivelata dal contenuto della documentazione contabile con cui NE chiese ed ottenne da sè stesso il rimborso di ingenti somme di denaro, una ricostruzione investigativa capillare e puntuale, completa nel verificare come le somme furono utilizzate per finalità chiaramente estranee a quelle istituzionali, per ragioni personali, private, egoistiche, su presupposti solo asseritamente ritenuti esistenti e che portavano a sovrapporre l'uso del denaro pubblico con lo stato sociale della persona, e non con la funzione per la quale quel denaro avrebbe dovuto essere usato. È infondato l'assunto del ricorrente secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa. La Corte ha spiegato perché giustificazioni addotte dall'imputato non siano inattendibili nella loro portata dichiarativa, ma rivelino una valenza confermativa del quadro accusatorio. Le ampie giustificazioni fornite da NE (cfr. pagg. 164 e ss. sentenza impugnata) -le stesse articolate nel ricorso- sono state ritenute attendibili sul piano soggettivo ed oggettivo ma, correttamente, si è evidenziato come esse rivelino una valenza affatto a discarico, se inquadrate nel corretto quadro normativo di riferimento (NE ha riferito che sarebbero state legittime e funzionali le spese per acquisiti di abiti da destinare al proprio guardaroba perché "l'immagine del Gruppo è sempre strettamente connessa a quella del Consigliere", che le spese per gli acquisti di oggettistica sarebbero stati funzionali a donativi per il personale o a gadget per gli elettori, le spese per la "Cultura" erano costituite da biglietti di mostre, spettacoli e musei per se stesso). Dichiarazioni rivelatrici non dell'assenza giustificativa di quelle spese, ma della giustificazione illecita dell'uso del denaro, speso non in ragione delle iniziative del gruppo consigliare, ma per finalità esterne da quelle istituzionali pubbliche. Non diversamente, si sono spiegate le ragioni per cui le dichiarazioni dei testimoni a discarico, sui quali si è ampiamente motivato (pag. 165- 166), non assumono decisiva valenza;
si tratta di un profilo che emerge anche dal contenuto del ricorso per cassazione in cui si fa riferimento a numerosi testimoni, dei quali si riportano stralci di dichiarazioni, che confermano la correttezza della decisione impugnata. Ne deriva l'infondatezza dei motivi dei ricorsi, che sostanzialmente riproducono le stesse questioni già portate alla cognizione della Corte di appello e da questa disattese correttamente;
un ricorso articolato ma al tempo stesso generico, fondato su presupposti normativi non condivisibili, su una pluralità di motivi che tendono a sollecitare una rivisitazione del significato probatorio dei singoli elementi di prova, senza tuttavia confrontarsi con la tenuta complessiva del ragionamento probatorio posto a fondamento della condanna. Anche quanto alla quantificazione della somme per le quali NE è stato condannato, la Corte ha fatto riferimento al tabulato riassuntivo allegato al fascicolo personale, "all'enorme messe di scontrini scannerizzati sui supporti informatici" (così la Corte a pag. 168), al rigetto parziale degli appelli degli organi inquirenti in relazione ad alcune spese specifiche;
il motivo sul punto è sostanzialmente aspecifico. 132 28.10. Inammissibili sono il diciasettesimo, il diciottesimo, il diciannovesimo ed il ventesimo motivo con cui si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n 4,- 62, n. 6, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 323 bis cod. pen. A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte ha valorizzato: a) la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, che peraltro ha posto in essere le condotte indicate nel mentre era imputato in un diverso procedimento penale per gravi reati elettorali, all'esito del quale ha riportato condanna definitiva;
b) la somma oggetto delle appropriazioni, anche singolarmente considerate, certamente non tenue;
c) la sistematicità e continuità delle condotte, ritenute correttamente rivelatrici di un senso di impunità; d) l'assenza di condotte riparatorie (sul punto l'imputato si limita a fare riferimento ad un versamento di circa 4.000 euro); nulla di specifico è stato dedotto. 28.11. Inammissibili per genericità sono anche il ventunesimo ed il ventiduesimo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla pena inflitta a titolo di continuazione e quanto alla condanna alle statuizioni civili;
a fronte della motivazione della Corte che ha richiamato i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., solo dopo aver ampiamente descritto e valutato la gravità delle condotte poste in essere e tratteggiato la personalità dell'imputato, e, dall'altra, ampiamente motivato sul risarcimento del danno, i motivi di ricorso rivelano una oggettiva aspecificità estrinseca. 29. La posizione di RE LE RE LE è stato condannato per il reati di cui ai capi b) (peculato, nella qualità di consigliere in concorso con il capogruppo PDL ED UC) e c) (truffa, perché, inducendo in errore il personale degli uffici della regione Piemonte addetto al computo del trattamento economico dei consiglieri, con artifici e raggiri, consistiti nell'attestare di dimorare nel comune di Chiusa San LE, mentre invece la sua dimora stabile era a Torino, si sarebbe procurato l'ingiusto profitto di complessivi 23.140 euro relativi a rimborso chilometrico). L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato sub c) e, quanto al capo b), limitatamente per la fattura n. 60290 del 2011; la Corte di appello ha confermato la condanna quanto al capo c) ed ha ampliato il giudizio di responsabilità quanto al capo b). Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è infondato ma, per quel che riguarda il capo c), la sentenza deve essere annullata senza rinvio per le condotte commesse entro 18.5.2012 per essersi il reato estinto per prescrizione. 133 29.1. Anche il ricorso in esame è strutturato attraverso motivi che evocano questioni già affrontate in relazione ad altre posizioni processuali. In tal senso, il primo motivo, relativo alla assunta nullità del capo di imputazione per indeterminatezza è inammissibile per genericità ed infondato per le stesse ragioni già indicate. 29.2. Non diversamente, quanto al quinto motivo, riguardante l'ammissibilità degli appelli del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, si rinvia alle stesse considerazioni svolte per l'imputato MO. Con l'atto di appello, spiegata l'erroneità giuridica dei punti posti a fondamento della sentenza di assoluzione, i Pubblici Ministeri appellanti rivisitarono nel dettaglio le spese per le quali l'imputato aveva chiesto ed ottenuto il rimborso, indicando l'oggetto e i motivi per i quali dette spese non potessero essere rimborsate rispetto alle finalità pubbliche sottese al finanziamento del fondo ed alle categorie generali di spesa. 29.3. Infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che attengono al giudizio di penale responsabilità per il reato di peculato. Si tratta di motivi che, in parte, sono strutturati in modo sovrapponibile a quelli proposti nell'interesse di altri imputati, sicchè, in relazione alle questioni di parte generale (inversione dell'onere della prova, dicotomia tra spese ambivalenti e spese incompatibili, nozione di spesa di rappresentanza, valenza della documentazione originaria, delle risultanze investigative, contenuto delle spiegazioni fornite nell'ottica della dinamica e dello sviluppo del procedimento, omessa rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis. cod. proc. pen.) si rinvia a quanto già evidenziato. Anche per RE, l'esame che deve essere compiuto attiene al ragionamento probatorio della Corte e al tipo di spese per le quali in concreto l'imputato chiese ed ottenne il rimborso. In tal senso la Corte ha fatto riferimento: a) al numero ed all'importo di spese per ristorazione o per acquisto di oggetti preziosi (penne, borse, cravatte, capi di abbigliamento, oggetti acquistati da oreficerie) di elevato valore economico, finalizzati a regali generalizzati;
b) al modesto numero di eventi pubblici indicati come occasioni di spesa, in relazione ai quali non sono state peraltro correlate spese di ristorazione;
c) all'elevatissima frequenza di spese di ristorazione, anche quotidiane a Torino, anche per consumazioni singole o al bar ovvero per acquisti aventi ad oggetto "beni di vita quotidiana", ovvero acquisti da supermercati;
d) la presenza di c.d. scontrini a catena;
e) l'elevata incidenza di spese alimentari, tra le quali alcoolici (vino, del valore di molte centinaia di euro, ma anche birra) e dolci;
f) spese per ricariche telefoniche al figlio del ricorrente;
134 g) alla sostanziale ammissione da parte dell'imputato di incontri di estesa convivialità con funzionari pubblici, consiglieri di circoscrizione, sindaci del territorio, professionisti o giornalisti per ragioni ricreative, o autocelebrative, del tutto scisse da iniziative del gruppo consigliare. Si è fatto riferimento inoltre a c.d. "anguriate", a pranzi con collaboratori, a buffet con decine di persone che festeggiavano la rielezione di RE. Rispetto al quadro di riferimento, l'imputato ha riferito che: -quattro orologi acquistati in gioielleria fossero destinati a regali ad un sindaco, ad un componente della commissione igienico edilizia di Chiusa San LE, a due sacerdoti;
-di non avere mai comprato una borsa del valore di 550 euro;
le ricariche telefoniche per il valore di 1400 furono acquistate in favore dei figli perché - questi collaboravano "alla realizzazione di eventi"; -le spese di ristorazione erano legate ad incontri per discutere di questioni tematiche dei territori. Si tratta di dichiarazioni che non hanno valenza di prova decisiva e che non sono state diversamente valutate dalla Corte di appello, ma, come si è già detto per altri ricorrenti, sono state valutate alla stregua di diversi principi di riferimento e, soprattutto, unitamente ad altre evidenze probatorie, soprattutto documentali, obiettivamente pretermesse dal primo giudice o valutate in modo sbrigativo. Non diversamente, quanto alle prove testimoniali, la Corte ha riportato il contenuto delle dichiarazioni dei testi indicati dal ricorrente ed ha spiegato perché dette dichiarazioni non solo non sarebbero decisive in chiave difensiva, quanto, piuttosto, obiettivamente confermative degli assunti accusatori;
sul punto, i motivi di ricorso sono inammissibili perché, da una parte, tendono a rivisitare il significato probatorio di dette dichiarazioni, e, dall'altro, a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in sede di legittimità. 29.4. Con particolare riguardo al reato di truffa, anche in relazione al sesto motivo di ricorso ed alla mancata rinnovazione dibattimentale per disporre una perizia, la Corte ha spiegato che: -RE dimorava abitualmente a Torino, dove risiedeva la famiglia e frequentavano le scuole i figli;
- l'imputato si recava a Chiusa San LE sporadicamente;
dai tabulati emergeva che molto raramente il telefono dell'imputato avesse occupato celle telefoniche che coprivano la zona del territorio di Chiusa San LE e che, sostanzialmente, anche l'eventuale perizia non avrebbe potuto risolvere le questioni tecniche segnalate dalla difesa che, tuttavia, non potevano superare il dato oggettivo relativo alla limitata valenza numerica in cui l'apparecchio cellulare dell'imputato risultava localizzato presso il territorio del Comune di Chiusa;
come, sul piano documentale, fosse emerso che il 17 ed il 27 dicembre 2010 l'imputato, per impegni istituzionali, avesse coperto la distanza Chiusa/Torino e Torino Chiusa, laddove 135 invece sarebbe stato accertato che RE rimase solo sul territorio di Torino, non essendo state occupate celle telefoniche collocate sul territorio di Chiusa;
-come le stesse testimonianze a discarico non avessero effettiva valenza. RE, nonostante dimorasse a Torino, non cambiò residenza ed attestò viaggi inesistenti, così ottenendo ingiusti profitti. 29.5. Infondato è, infine, il settimo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen.; diversamente dagli assunti difensivi, la circostanza non è stata riconosciuta per effetto dell'accoglimento dell'appello dei Pubblici Ministeri, e dunque sulla base di un quadro di riferimento, puntualmente descritto, ben diverso e più grave. 29.6. Come già detto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al reato di truffa di cui al capo c) - contestato formalmente dal 3 maggio 2010 al 31 dicembre 2012- per le condotte commesse fino al 18 maggio 2012, per essersi il reato estinto per prescrizione. La Corte di appello di Torino, a cui devono essere trasmessi gli atti, provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio per la residua imputazione. 30. La posizione di La RO GI Il ricorso proposto nell'interesse di GI La RO è infondato, ma la sentenza deve essere annullata in relazione al punto della durata della pena accessoria inflitta. L'imputato, assolto all'esito del giudizio di primo grado, è stato condannato per peculato in relazione al capo 40), nella qualità di Consigliere regionale in concorso con il capogruppo ED UC. 30.1. Quanto alle questioni generali, relative alla cornice normativa di riferimento, alle nozioni di spesa di rappresentanza, di spese c.d. ambivalenti, al procedimento probatorio ed alla ritenuta inversione dell'onere della prova, alla buona fede, alla rimborsabilità delle spese diverse da quelle legali, si rinvia alle considerazioni già esposte. Quanto alla specifica posizione dell'imputato, la Corte di appello ha spiegato che l'imputato aveva ricoperto la carica di consigliere regionale da giugno ad ottobre 2010, essendo poi risultato soccombente in un giudizio relativo alla sua eleggibilità, promosso da altri soggetti della stessa coalizione politica. In tal contesto si è evidenziato che nei cinque mesi in cui era rimasto in carica La RO aveva chiesto ed ottenuto il rimorso per: a) 6.809,80 euro per consumazioni;
b) per 14.849,12 euro per spese legali. Quanto alla prima categoria di spese, la Corte ha chiarito come si tratti: a) di spese per ristorazione e bar quotidiane, per consumazioni e pranzi offerti agli elettori, evidenziando che, 136 anche nel giorno in cui il ricorrente seppe di essere decaduto dalla carica, pagò una cena a ristorante con due scontrini;
b) di spese per rinfreschi per gli elettori. Si è aggiunto come lo stesso imputato nel corso del processo abbia confermato la causale delle spese. Si tratta di un quadro di rifermento sulla cui valenza si è già detto in relazione alle posizioni di altri imputati;
il ricorso è generico, fondato sulla diversa valutazione giuridica della natura delle spese, sulla possibilità di riconoscere una indistinta funzione di rappresentanza per ogni spesa, sulla possibilità di considerare come riferibile al gruppo ogni iniziativa anche latamente "politica" del singolo consigliere - anche gli incontri casuali con gli elettori sul territorio- sulla distorta applicazione dei principi generali compiuta dal Tribunale. Tutto il ricorso muove dall'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe errato nel definire il perimetro, il campo entro cui collocare i fatti oggetto del processo, e sulla base di tali presupposti si sono configurati vizi di motivazione, travisamenti della prova, violazioni di regole processuali, lacune del ragionamento probatorio che, in realtà, non sussistono. Le dichiarazioni dell'imputato, come quelle degli altri testimoni, non sono state diversamente valutate o irragionevolmente pretermesse, ma considerate in un angolo prospettico diverso, derivante dalla diversa modulazione del perimetro normativo;
le questioni riguardanti l'esatta delimitazione della nozione di spesa ambivalente e l'inversione dell'onere della prova perdono di consistenza perché, se inquadrate correttamente, le spese per le quali l'imputato chiese ed ottenne il rimborso erano spese incompatibili;
il ricorso è silente sulla indicazione specifica di quale fosse la connessione tra i rinfreschi offerti agli elettori, le spese di ristorazione o di consumazione e l'iniziativa del gruppo consigliare. Non diversamente, quanto al dolo, al di là dei riferimenti alla mancanza di controlli, assume rilevanza paradigmatica la decisione dell'imputato di portare a rimborso anche la spesa sostenuta nello stesso giorno in cui seppe di essere decaduto dall'incarico; si tratta di condotta, correttamente evidenziata, che illumina la portata dei fatti contestati. 30.2. Quanto alle spese legali, l'oggetto del contenzioso riguardava la legittimazione del ricorrente ad assumere quella carica, dunque una vicenda individuale;
si è già detto di come l'art. 21 della legge regionale n. 21 del 1989 prevedesse la possibilità di assumere a proprio carico gli oneri di rappresentanza e difesa solo nel caso di "apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei dipendenti o amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio", esclusi i casi di conflitto di interesse e comunque fatta salva rivalsa. In tale contesto, pur non volendo attribuire decisiva valenza alla norma in questione, non è chiaro perché la Regione dovesse indirettamente rimborsare le spese legali di un consigliere soccombente nel giudizio elettorale, e, dunque, di un soggetto che non aveva titolo ad assumere l'incarico; la circostanza che sul punto specifico l'imputato, cioè un soggetto che aveva esperienza politica, possa aver ottenuto rassicurazioni dal capogruppo o da altri, non 137 त्र assume rilevante valenza ai fini della esclusione del dolo, perché, piuttosto, costituisce sintomo della valenza inquinata del contesto in cui i fatti oggetto del processo devono inquadrarsi. 31. Le posizioni di PI IO e PI AR I ricorsi proposti nell'interesse di PI IO e PI AR sono fondati nei limiti di cui si dirà. Agli imputati, assolti dal Tribunale perché il fatto non sussiste, è contestato, nella qualità, IO PI, di consigliere regionale e capogruppo del gruppo consigliare monosoggettivo RD RD l'ambientalista per CO", e AR PI, quale beneficiaria dell'ingiusto profitto, di avere indotto in errore il personale degli uffici della Regione Piemonte con artifici e raggiri consistiti, da parte di PI IO, nel fare apparire come assunta alle dipendenze del gruppo consigliare la figlia, AR PI, che invece era impegnata a completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi, e, comunque, nell'omettere di comunicare nel corso del rapporto di lavoro che la figlia non avesse reso nessuna prestazione, così procurandosi l'ingiusto profitto di complessivi 75.274 euro. 31.1. Sono infondati i primi due motivi di ricorso relativi all'ammissibilità degli atti di appello proposti dalla Pubblica Accusa avverso la sentenza di assoluzione emessa all'esito del giudizio di primo grado. Dalla lettura dell'atto di appello, diversamente dagli assunti difensivi, emerge come gli appellanti avevano individuato i due assunti costitutivi del ragionamento probatorio che aveva condotto il Tribunale all'assoluzione: a) quello secondo cui, in considerazione della natura della prestazione lavorativa e del tipo di contratto di lavoro di AR PI, le prestazioni cui questa era tenuta non fossero quelle tipiche di "un addetto alla segreteria", ma di componente della "segreteria politica"; b) quello secondo cui PI AR avesse in tale contesto compiuto alcune prestazioni. In tale ambito, gli appellanti rivisitavano in senso molto critico il ragionamento probatorio del Tribunale, ripercorrendo in punto di fatto le risultanze probatorie, comparandole con la non eccessivamente articolata motivazione della sentenza assolutoria. Dunque, atti di appello specifici nell'articolazione dei motivi di critica alla sentenza di primo grado;
i motivi di ricorso sono sviluppati sovrapponendo in modo non rituale le questioni riguardanti l'ammissibilità degli atti di appello e quelli relativi alla loro fondatezza. 31.2. Sono invece fondati il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente. La Corte di appello di Torino non ha fatto corretta applicazione dei principi inerenti all'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. La sentenza di assoluzione è stata riformata sulla base di una obiettiva rivisitazione: 138 a) delle dichiarazioni dei due imputati- ritenute "inaccettabili" (così la Corte di appello a pag. 262 della sentenza) per una serie di ragioni, poi analiticamente esposte;
b) delle dichiarazioni di numerose testimonianze, "tutte volte a dimostrare la liceità del contratto e l'effettivo svolgimento da parte di PI AR di impegnativa attività di segreteria politica, già riportate nella sentenza impugnata" (così a pag. 263). L'assunto della Corte di appello è che il Tribunale, da una parte, avrebbe errato nel dare credito ad una serie di giustificazioni addotte nell'ambito della ricostruzione alternativa lecita, prospettata in chiave difensiva, e, dall'altra, avrebbe errato "nel recepire quanto effettivamente il teste ebbe a dire in udienza" (così a pag. 268, in relazione al teste Di PA), nel non aver operato la benchè minima riflessione su quanto dichiarato dal 11 testimoniale, quanto alle modalità di trasmissione degli asseriti lavori svolti in forza del contratto... che legava il padre con la figlia" (pag. 271, in cui la Corte ha obiettivamente demolito l'attendibilità di una serie di testimonianze e delle dichiarazioni degli imputati attraverso una serie di considerazioni, sottolineando peraltro come anche la Corte dei conti non avesse creduto alla versione di PI). Si tratta di prove che erano state poste a fondamento della sentenza di assoluzione. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata;
la Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e valuterà se, ed in che limiti, procedere all'eventuale rinnovazione della prova dichiarativa assunta in primo grado;
il giudizio di rinvio è limitato ai soli fatti compiuti dopo il 18.5.2012, atteso che per quelli commessi in precedenza, il reato è estinto per prescrizione e non sussistono i presupposti per un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. L'accertamento demandato impone, in relazione al suo esito, l'approfondimento circa la corretta qualificazione giuridica dei fatti -se ai sensi dell'art. 640 o del 316-ter cod. pen.- che è stata contestata con il terzo motivo di ricorso, oltre che la valutazione in ordine alla quantificazione della pena, contestata con il settimo motivo di impugnazione. 32. La posizione di ST AN. Il ricorso proposto nell'interesse di ST AN è inammissibile. ST era stato condannato, all'esito del giudizio di primo grado alla pena di due anni e sei mesi di reclusione;
l'imputato ha concordato la pena in appello, nella misura di un anno e sei mesi di reclusione, con rinuncia a tutti i motivi. 32.1. Assume l'imputato di avere concordato la pena e rinunciato ai motivi di impugnazione sul presupposto di poter formulare al magistrato di sorveglianza richieste di misure alternative e di poter usufruire del termine di sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; detta sospensione era esclusa per i reati c.d. ostativi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, fra i quali non era ricompreso il peculato al momento in cui la richiesta di concordato fu proposta. 139 Il quadro di riferimento sarebbe strutturalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha invece inserito il peculato tra i reati di cui all'art. 4 bis citato;
il tema è legato all'assenza di una norma transitoria e, dunque, all'applicabilità della nuova disciplina ai casi, come quello in esame, per i quali il concordato sulla pena è intervenuto prima della modifica legislativa. Dunque, un mutamento sopravvenuto peggiorativo, non prevedibile che, secondo l'imputato, vizierebbe in modo postumo il consenso al concordato. Ritiene il ricorrente che, per effetto della sopravvenuta invalidità del consenso, la sentenza dovrebbe essere annullata. Si propone in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 6 lett. b) della legge n. 3 del 2019 per contrasto con gli artt. 3-24-25-27-11 Cost- 6-7- Cedu Si tratterebbe di uno jus superveniens retroattivo, che violerebbe il principio di affidamento e la questione assumerebbe rilievo già in questa sede, atteso che, ove proposta al magistrato di sorveglianza, ovvero in sede esecutiva, essa presupporrebbe già la presa in carico dell'imputato da parte del sistema carcerario, con conseguente sacrificio della libertà personale. 32.2. Il ricorso è inammissibile. La Corte di cassazione ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla dosimetria della pena (Cfr., fra le altre, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272069). Quella dell'accordo è una tematica complessa, che evidenzia una molteplicità di profili statici, attinenti, cioè, alla struttura del patto, dinamici, relativi alla formazione della richiesta e del consenso, e patologici, inerenti ai vizi che possono inficiare la volontà delle parti. Dal punto di vista strutturale, sia che si voglia intendere il "patto" come un negozio bilaterale sinallagmatico, sia che si voglia fare riferimento alle impostazioni secondo cui il negozio sarebbe trilaterale, sia che ci si intenda riferire agli indirizzi secondo cui non vi sarebbe un sinallagma, ma un "congegno" che si estrinseca in due dichiarazioni convergenti, non si dubita che l'area negoziale connota lo stesso processo, che si caratterizza attraverso una peculiare alterazione delle cadenze tipiche dell'ordinaria dinamica procedimentale perché, si dice, alla "contentio inter partes" propria di questa, si sostituisce una "conventio inter partes" che dà vita ad una composizione sulla pena: accusa e difesa si accordano sull'entità della sanzione applicabile. Non pare dubitabile che con la richiesta dell'imputato di concordare la pena e di rinunciare ai motivi di impugnazione la parte, rinunciando a diritti, chiede, attraverso l'accordo, una determinata pena rispetto al quadro normativo in quel momento vigente, e dal contenuto di 140 tale richiesta, raggiunto l'accordo, non può più recedere per ragioni di convenienza, salvo il caso in cui l'oggetto del patto sia illegale sin dall'inizio (pena illegale) o per fatti sopravvenuti (es. dichiarazione di illegittimità costituzionale). Prescindendo dal tema (che non pare coincidente con la fattispecie in esame) del "fatto sopravvenuto" che renda illegale in tutto o in parte l'oggetto dell'accordo, il tema è stato affrontato dalla Corte di cassazione ed attiene alla persistente validità dell'accordo a seguito di "fatti sopravvenuti" che, pur non rendendolo "illegale", modifichino tuttavia il senso e la portata del suo oggetto, in relazione all'interesse dalla parte, ed alla sua convenienza. Dovendo fare riferimento - con tutte le cautele necessarie alle categorie civilistiche, i casi come quelli in esame non attengono alla "formazione della volontà", atteso che, al momento in cui il negozio è stato perfezionato e recepito dal giudice, la dichiarazione della parte e la volontà sottostante non erano in nessun modo viziate, né, rispetto alla volontà dichiarata, può attribuirsi rilevanza ai motivi individuali, cioè alla convenienza soggettiva (Sez. 6, n. 1409 del 02/12/2014, dep. 2015, Minardi, non massimata sul punto, in cui è ribadita l'irrilevanza, in ordine all'accordo sottostante la sentenza di applicazione di pena, dei vizi della volontà - salvo il caso del dolo della controparte e dei motivi;
sul tema anche Sez. 5, n. 7445 del 03/10/2013, Sassanelli, Rv. 259512). Dunque, nel caso di specie, non è ravvisabile nessun vizio relativo alla formazione della volontà. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Quanto alla invocata questione di legittimità costituzionale, al momento della decisione del presente processo, questa Sezione aveva già chiarito come le questioni prospettate, pur non manifestamente infondate nel merito, attenessero all'esecuzione della sanzione, incidendo sulla sospendibilità o meno dell'ordine di esecuzione, e, dunque, ad uno snodo processuale diverso, nonché logicamente e temporalmente successivo, di talché ai fini della presente decisione la questione proposta risulta priva di rilevanza. (Sez.6, n. 12541 del 14/03/2019, Ferrarese, in motivazione). 33. Sulla riconducibilità dei fatti al reato di abuso d'ufficio Alla luce della lunga ricostruzione compiuta e dell'esame delle singole posizioni processuali è possibile affrontare il tema, evocato da molti ricorrenti, relativo alla riconducibilità dei fatti oggetto del processo al reato di abuso d'ufficio; si sostiene che le condotte sarebbero state al più distrattive e non appropriative. Sul piano etimologico, la condotta appropriativa segna un irreversibile mutamento di destinazione della cosa pubblica: l'intraneus si rapporta alla res come se fosse propria, sottraendola alla sua finalità pubblicistica. La distrazione, invece, non coincide, si sostiene, totalmente con l'appropriazione: essa si traduce in una destinazione del bene a finalità "diversa da quella originaria", ma può 141 considerarsi equipollente all'appropriazione solo quando il mutamento teleologico equivalga ad utilizzo della cosa "uti dominus", con conseguente danno patrimoniale per l'ente pubblico. Si è notato in dottrina che l'espressa eliminazione delle condotte distrattive ad opera del legislatore del 1990 dovrebbe indurre a ritenere che solo le condotte distrattive dotate di omogeneità offensiva rispetto ai contenuti della vera e propria "appropriazione" gravitino ancora nell'orbita dell'art. 314 cod. pen. Dunque, ad esempio, non sarebbero riconducibili "nell'area dell'appropriazione, e quindi dopo la riforma punire a titolo di peculato, le ipotesi di diretta destinazione della cosa a vantaggio di un terzo nelle quali l'agente non ricavi dall'abuso possessorio un profitto personale (ad esempio nei casi di emissioni, da parte del pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, di ordini di pagamento in favore di terzi", ovvero i casi in cui il mutamento di scopo della res posseduta sia pur sempre coerente con le finalità istituzionali della pubblica amministrazione: in queste ipotesi sarebbe carente il disvalore d'azione tipico del peculato, consistente nell'utilizzo personale e lucrativo della cosa detenuta per ragioni di ufficio o servizio dal pubblico agente" (così, testualmente, in dottrina). In tali ipotesi, la distrazione a profitto della pubblica amministrazione dovrebbe essere ricondotta al reato di abuso d'ufficio. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l'eliminazione della parola "distrazione" dal testo dell'art. 314 cod. pen., da parte della legge n. 86 del 1990, non ha determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive poste in essere dall'agente pubblico nell'area di rilevanza penale dell'abuso d'ufficio. Qualora, infatti, mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, tali risorse vengano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, viene comunque integrato il delitto di peculato. La condotta distrattiva, invece, può rilevare come abuso d'ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata per opera dell'agente, mantenga la propria natura pubblica e non vada a favorire interessi estranei alla p.a. (Sez. U., n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani,; in senso conforme Sez. 6, n. 43133 del 13/07/2017, Di OR e altro, Rv. 271379). Nella occasione, le Sezioni Unite hanno chiarito che il legislatore, con la modifica normativa apportata nel 1990, non ha sostanzialmente inciso sul carattere plurioffensivo dei reato, quale tradizionalmente riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza, in relazione alla duplice tutela del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione;
una plurioffensività ritenuta, generalmente, alternativa, con la conseguenza, in particolare, che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussistenza del reato, in presenza della lesione dell'altro interesse, protetto dalla norma, del buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190; Sez. 6, n. 2963 del 04/10/2004, Meno, Rv, 231032; Sez. 6, n, 4328 del 02/03/1999, Abate, Rv. 213660). In senso conforme si è affermato che l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in 142 violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti, e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l'atto di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle - istituzionali dell'ente. (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271283 in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in merito all'utilizzo da parte del Presidente di una Regione del fondo per "spese di rappresentanza", non aveva distinto le erogazioni disposte per finalità istituzionali, ma riconducibili ad altri capitoli di spesa, da quelle aventi finalità meramente private e ricollegabili alla campagna elettorale). In senso ulteriormente esplicativo, si è chiarito che integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273783, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che aveva utilizzato denaro dell'ente per lo svolgimento di attività di ricerca i cui proventi brevetti e prototipo di un macchinario industriale -erano rimasti nell'esclusiva titolarità dell'agente e di altri privati, anziché dell'ente che aveva finanziato la ricerca). La Corte di appello di Torino ha fatto un corretto uso dei principi indicati. Nel caso si specie, non vi è dubbio, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, che l'uso in concreto fatto dai ricorrenti delle somme erogate per il funzionamento del gruppo fu funzionale, nella maggior parte dei casi al soddisfacimento di interessi chiaramente privatistici ed egoistici dei singoli consiglieri, e comunque, anche in relazione all'attività latamente politica degli imputati, realizzò la perdita definitiva e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui essi appartenevano, cioè della Regione Piemonte. 34. Sulla durata della pena accessoria inflitta. Al momento in cui i fatti furono compiuti, l'art. 317 bis cod. pen. prevedeva, nel caso di pena inferiore a tre anni di reclusione, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Dunque nei riguardi di DA MA, OR ER, OF ER, NE AN, AN LE, RT ER, La RO GI, RD LO, MO IA, TE LF RT e RA ND, tutti condannati ad una pena inferiore a tre anni di reclusione, non poteva essere disposta la pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici per cinque anni. 143 Diversamente dagli assunti difensivi, nel caso di specie la durata della pena accessoria non deve essere determinata in modo automatico, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., nella misura corrispondente a quella principale, ma in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 20/02/2019, Suraci, Rv. 276286; Corte cost., n. 222 del 2018). Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio;
la Corte di appello, applicando principio indicato, procederà a rideterminare la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici. 35. Il ricorso del CO. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile CO è infondato. Lamenta il CO la mancata adozione di una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, atteso che, a suo dire, la stessa esistenza del danno derivante da reato potrebbe essere rimessa al separato giudizio civile. L'assunto è infondato. Il tema relativo alla legittimazione ad agire e, quindi, alla costituzione di parte civile è diverso rispetto a quello della prova dell'esistenza di un danno risarcibile derivante dal reato. La Corte di appello ha evidenziato, quanto a quest'ultimo profilo, come le allegazioni della parte civile siano state nulle nel corso del processo e che nessuna indicazione sia stata fornita sull'esistenza di un nesso di derivazione, anche solo mediato o indiretto, tra fatti per cui si procede e l'assunto, posto a fondamento della domanda risarcitoria, secondo cui, proprio a causa dei fatti oggetto del processo, vi sarebbe stata una contrazione nell'erogazione dei beni e dei servizi al cittadino, oltre che una vanificazione della "energie profuse" e delle "risorse destinate dall'ente in ragione degli obiettivi statutari". Si tratta di una prospettazione ipotetica, eventuale ed esplorativa, rimasta astratta anche con il ricorso per cassazione. Secondo un consolidato orientamento, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non sarebbe necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituirebbe una mera "declaratoria juris", da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (fra le altre, Sez. 4, n. 12175 del 03/04/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386; Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994 dep. 26/08/1994, Mondino ed altro, Rv. 199071). Si tratta di un indirizzo che non può essere condiviso. Ha chiarito in modo condivisibile la giurisprudenza civile che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata 144 dannosa di essa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato;
nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova, sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica (Cass., civ., Sez. 2, n. 21326 del 29/08/2018, Rv. 650031, Cass. civ., Sez. 2, n. 6235, del 14/03/2018, Rv. 647851; Cass. civ., Sez 3, n. 25638 del 17/12/2010, Rv. 615378; in senso sostanzialmente conforme, ma più astrattamente, Cass. civ., Sez 3, n. 4318 del 14/02/2019, Rv. 652689). Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita, seppure con modalità sommaria ed in senso probabilistico, dell'esistenza di un danno e della sua derivazione dal fatto di reato rispetto al quale si chiede tutela risarcitoria. Ne deriva l'infondatezza del ricorso. 36. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna di ST AN alle spese processuali e della somma di 2000 euro in favore della cassa delle ammende. Al rigetto dei rispettivi ricorsi, consegue la condanna di NE LE e del CO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI RI perché il fatto non costituisce reato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DERI LE in relazione al capo 21) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara esecutiva la residua pena di anni uno, mesi cinque di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE LE, limitatamente al reato contestato al capo c) e consumato fino al 18/05/2012 perché estinto per prescrizione e rinvia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Torino;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità per il reato di cui al capo b), nonché per la residua imputazione di cui al capo C). Annulla la sentenza impugnata:- nei confronti di UR EL MI PP, in relazione ai capi 23), 32), 50), 54); nei confronti di LL NA in relazione ai capi 52) e 54); nei confronti di TI OL, AR ST, De ST RT, CO RT in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti;
rigetta nel resto il ricorso di UR;
rinvia per nuovo giudizio sui capi e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del solo UR ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di UR sul capo 25). 145 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PI IO e PI AR, senza rinvio, in relazione ai fatti commessi entro il 18/05/2012, perché il reato è estinto per prescrizione;
annulla quanto ai fatti commessi dopo tale data e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DA MA, OR ER, OF ER, NE AN, AN LE, RT ER, La RO GI, RD LO, MO IA, TE LF RT, RA ND, limitatamente alla durata della pena accessoria, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Rigetta il ricorso di DA MA, OR ER, OF ER, NE AN, RT ER, RD LO, MO IA, TE LF RT, La RO GI e di RA ND, limitatamente al capo a). Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di AN LE. Dichiara inammissibile il ricorso di RA ND quanto al capo b). Rigetta il ricorso di NE LE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ST AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso proposto dal CO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro RI AN Petruzzellis Si dà atto che il presente provvedimento viene sottoscritto dal Consigliere anziano del Collegio per impedimento alla firma del Presidente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di quello del 9 marzo 2020. Il Consigliere anziano del Collegio ST Mogini Solopee DEPOSITATO IN CANCELLERIA мубо - 3 GIU 2020 L IL CANCELLIERE E. IZ Di Laurenzio арт A » ст 146