Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 3
In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato agli effetti civili la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto la sussistenza del falso per omissione senza accertare il fatto positivo che il documento - nella specie verbale di una commissione di concorso - avrebbe dovuto attestare e che non attestandolo avrebbe implicitamente negato).
La condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato.
Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico con riguardo al dato temporale dell'enunciato descrittivo, contenuto in un verbale di commissione di esami, è necessario che le azioni delle quali sia attestato il compimento siano collocate cronologicamente in una data diversa rispetto a quella effettiva; mentre la non contestualità delle operazioni descritte rispetto alla redazione del verbale, non inficiando la veridicità del suo contenuto, può configurare - non già una falsità ideologica, ma materiale, qualora non corrisponda al vero l'indicazione della data di redazione e di sottoscrizione del verbale, che comportando una diversa qualificazione giuridica del fatto, richiede la necessità di istituire apposito contraddittorio.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2013, n. 45118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45118 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 23/04/2013
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1333
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO SE - Consigliere - N. 26873/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Di AT IO, nato a [...] il [...];
2. Lo OC NC, nato a [...] il [...];
3. RL DR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/12/2011 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO NC, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per le parte civili gli avv.ti Mauro Torti e Pasquale Annichiarico, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Domenico Magistro, che hanno concluso in conformità alle rispettive richieste scritte;
uditi per gli imputati l'avv. Antonino Agnello per RL, l'avv. SE Muffoletto per Di AT e l'avv. Marcello Montalbano per Lo OC, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20 dicembre 2011 la Corte d'Appello di Palermo, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero agli effetti penali, ha riformato ai fini civili la pronuncia assolutoria emessa dal locale Tribunale nei confronti di IO Di AT, NC Lo OC e DR RL, imputati del delitto di falso ideologico in atti pubblici, in concorso fra loro, quali componenti (il RL in qualità di presidente) della commissione esaminatrice del concorso per l'abilitazione all'insegnamento di materie artistiche, con specifico riferimento alla prova pratica di modellazione;
ha quindi condannato i tre imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili NE ON, LE CH, SE IO, NA AN, VA IC, VA MA, NN AR PI AM, AN AR ZO, CR FI, ARnna CH, TI SE MA, PP AR GU, AR NA e BI DR.
2. Ha ritenuto la Corte d'Appello che la verbalizzazione delle operazioni svolte dalla commissione fosse connotata da molteplici falsità, di tipo omissivo e commissivo.
2.1. Sotto il primo profilo ha osservato che la commissione aveva omesso di dare atto dell'avvenuto inserimento, nelle buste piccole contenenti le generalità dei candidati da inserire nelle buste grandi recanti gli elaborati in formato cartaceo, anche di fotografie polaroid raffiguranti l'effigie di ciascun candidato e il modello plastico da lui realizzato: così mettendo a rischio, secondo quel collegio, l'anonimato della prova;
aveva, inoltre, omesso di specificare le modalità di abbinamento alle buste grandi delle fotografie in formato 13 x 18 riproducenti gli elaborati, così lasciando intendere che l'inserimento nelle buste fosse avvenuto subito dopo la chiusura della prova, mentre era avvenuto successivamente e con modalità che avevano, a loro volta, messo a rischio l'anonimato.
2.2. I falsi commissivi erano consistiti, secondo la sentenza di appello, nel fatto che il verbale attestante una prima valutazione di massima degli elaborati tridimensionali, avvenuta il 2 settembre 2000 presso i locali del II Liceo Artistico in via Michelangelo in assenza della segretaria, fosse stato da costei redatto -ma non sottoscritto - il giorno successivo, trascrivendo gli appunti predisposti dal presidente;
che, inoltre, i verbali delle operazioni svolte successivamente avessero attestato che le valutazioni finali si erano svolte nei locali di via Altofante, omettendo tuttavia di precisare che erano stati esaminati i soli rilievi fotografici, e non gli elaborati plastici rimasti in via Michelangelo.
3. Hanno proposto separatamente ricorso per cassazione i tre imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, ciascuno per le ragioni di seguito indicate.
3.1. IO Di AT affida il ricorso a due motivi. Col primo contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p., sostenendo che i verbali hanno fedelmente attestato lo svolgimento delle operazioni di esame, omettendo soltanto attestazioni non richieste dalla legge, ne' dal bando di concorso. Osserva che il regolare espletamento della prova è stato riconosciuto anche dal T.A.R. siciliano, con sentenza di rigetto del ricorso presentato da un candidato. Nega che l'aver inserito nelle buste piccole un'istantanea di ciascun candidato accanto al rispettivo elaborato plastico abbia compromesso l'anonimato della prova, comunque non ottenibile stante la riconoscibilità degli oggetti tridimensionali in argilla. Quanto al verbale del 2 settembre 2000, osserva che la non rispondenza al vero riguarda soltanto la contestualità della sua materiale redazione, ciò risolvendosi in un falso innocuo e come tale non punibile. Dei verbali relativi alle operazioni successive nega la falsità, osservando che in nessuna parte di essi si attesta che la valutazione finale sia stata effettuata sugli elaborati nella loro consistenza tridimensionale. Col secondo motivo denuncia carenza di motivazione, non avendo la Corte d'Appello specificamente confutato le argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronuncia assolutoria.
3.2. Censure sostanzialmente analoghe sono sviluppate nei primi due motivi di ricorso di NC Lo OC, coi quali è
analiticamente contrastata la configurabilità delle diverse ipotesi di falso omissivo e commissivo ravvisate dalla Corte d'Appello. Con un terzo motivo il ricorrente deduce la carenza di legittimazione attiva delle parti civili appellanti e, comunque, l'insussistenza di danni da esse patiti.
3.3. Anche il primo dei due motivi di ricorso dedotti dall'imputato DR RL si sofferma sulle eccezioni riguardanti la carenza di legittimazione delle parti civili e la mancanza di danni risarcibili. Rinnovando le argomentazioni già svolte in una memoria depositata in appello, di cui lamenta l'omessa disamina, il ricorrente rileva che tutti i candidati costituitisi parti civili erano stati ammessi alla seconda prova d'esame; e che il solo motivo per cui non avevano superato il concorso era dipeso dall'esito della terza prova, rimasta immune da contestazioni. Col secondo motivo rinnova le difese svolte nella memoria difensiva a contestazione degli addebiti, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle già viste e ponendo, in particolare, l'accento sul fatto che le fotografie in formato 13 x 18 non avrebbero mai potuto essere inserite nelle buste contenenti gli elaborati, poiché richiedevano i tempi necessari per lo sviluppo e la stampa e, una volta pronte, non potevano essere introdotte nelle buste già sigillate: sicché l'abbinamento era stato eseguito mediante l'apposizione di numeri corrispondenti e quelli delle buste e dei relativi modelli plastici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per ragioni di priorità logica - stante la loro potenziale attitudine ad infirmare in radice la pronuncia di condanna, emessa soltanto agli effetti civili - vengono dapprima in considerazione le eccezioni con le quali i ricorrenti Lo OC e RL deducono la carenza di legittimazione attiva in capo alle parti civili e l'insussistenza di danni risarcibili. Entrambe sono da disattendere, per le ragioni di seguito esposte.
1.1. La pretesa carenza di legittimazione non è evocata a proposito:
sia perché la sede appropriata per la relativa deduzione sarebbe stata la richiesta di esclusione delle parti civili ex art. 80 c.p.p., che invece non è stata proposta nel termine perentorio ivi fissato (ininfluenti essendo le ragioni che a ciò abbiano spinto le difese); sia perché le ragioni addotte a sostegno, e cioè l'avvenuta ammissione alla prova successiva di tutti i candidati, poi bocciati per ragioni indipendenti dai fatti per cui è processo, non involgono questioni di legittimazione: quest'ultima, invero, va ricondotta alla nozione di legitimatio ad causam, che consiste nel potere di ottenere dal giudice un qualsiasi provvedimento (positivo o negativo) di merito, alla stregua della prospettata causa petendi, e che prescinde dalla verifica circa l'esistenza effettiva del diritto fatto valere.
1.2. Il profilo inerente alla dedotta mancanza di danni risarcibili non ha ragion d'essere. L'art. 539 c.p.p., espressamente dispone che il giudice, ove pronunci la condanna penale dell'imputato e la conseguente responsabilità agli effetti civili, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, si limiti a una condanna generica rimettendo le parti davanti al giudice civile;
la disposizione si applica anche al caso in cui la condanna penale sia mancata e la responsabilità dell'imputato sia accertata ai soli effetti civili, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la pronuncia assolutoria;
e ad essa si è attenuta la Corte d'Appello di Palermo, rimettendo per l'appunto le parti davanti al giudice civile.
Non ha, dunque, ragion d'essere la doglianza con cui i ricorrenti testè menzionati pretendono di valorizzare l'insussistenza del danno. Ed invero, anche a prescindere dall'inequivocabilità della disposizione in concreto applicata, giova il richiamo al principio giuridico, mutuabile dalla giurisprudenza formatasi in sede civile, secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (il quale, giova qui ricordarlo, può anche essere di natura morale), mentre resta impregiudicato l'accertamento riservato al giudice della liquidazione e dell'entità del danno (Cass. civ. Sez. 3, n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609978).
2. Sono invece fondate, e meritano accoglimento sotto il profilo del deficit motivazionale, le censure mosse da tutti e tre i ricorrenti in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di falsità ideologica in atti pubblici, nelle diverse articolazioni enucleate nella sentenza impugnata. Come si è ricordato in narrativa, infatti, la Corte d'Appello ha ravvisato distinti profili di condotta omissiva e commissiva, in relazione al contenuto dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice composta dai tre imputati.
3. Le falsità per omissione vizierebbero, secondo l'ipotesi accusatoria recepita dal giudice di merito, il verbale della prima seduta d'esame tenutasi il giorno 1 settembre 2000, nella parte riguardante la formazione delle buste "grandi" contenenti gli elaborati in forma grafica dei candidati e le buste piccole destinate e contenere l'indicazione delle generalità, da aprirsi soltanto dopo il completamento delle valutazioni. Si addebita ai componenti della commissione di aver omesso di precisare che nelle buste piccole erano state anche inserite delle fotografie polaroid ritraenti ciascun candidato accanto alla propria opera in argilla, così mettendo a rischio l'anonimato della prova, nonché di aver taciuto le modalità di abbinamento delle fotografie in formato 13 x 18 raffiguranti gli elaborati plastici realizzati;
il silenzio su quest'ultimo punto lascerebbe intendere, nell'ottica del deliberato, l'avvenuto inserimento delle fotografie nelle buste grandi prima della sigillatura di queste, mentre nella realtà ciò non è accaduto. La Corte territoriale ipotizza, in via alternativa, che le buste siano rimaste aperte, oppure che siano state regolarmente sigillate, ma riaperte in un secondo momento, per consentire l'inserimento postumo delle fotografie;
in entrambi i casi la falsità omissiva sarebbe consistita nell'aver tenuto nascosta un'operazione illegittima, tale da mettere a rischio l'anonimato della prova. Ma la motivazione non è appagante dal duplice punto di vista della consequenzialità logica e della completezza argomentativa.
3.1. Sotto il primo profilo va rimarcata l'aporia logica insita nel ravvisare una messa in pericolo dell'anonimato della prova per la presenza nella busta piccola di una fotografia (ritraente ciascun candidato accanto alla sua opera) che, secondo la ricostruzione stessa della Corte d'Appello, era destinata ad essere visionata solo al momento dell'apertura di quella busta, quando cioè l'identità del candidato - a quel punto già valutato - si sarebbe resa nota comunque, e necessariamente, attraverso la lettura delle sue generalità.
Quanto alle riproduzioni fotografiche in formato 13 x 18, poiché la visione di esse doveva precedere la valutazione della commissione, cui era infatti finalizzata, non si comprende in base a quale ragionamento sia possibile ipotizzare un qualsiasi vulnus dell'anonimato, a motivo del loro abbinamento alle rispettive buste in un momento successivo alla consegna degli elaborati plastici. E ciò va detto anche a prescindere dalla considerazione, svolta nel ricorso di IO Di AT, per cui la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto l'inapplicabilità dell'anonimato alle prove pratiche, diverse dalle prove scritte da redigersi su supporti cartacei (Cons. Stato, Sez. 6, n. 1285 del 19/03/2007).
3.2. Sotto il secondo profilo deve tenersi conto del principio giuridico a tenore del quale la falsità in atto pubblico può assumere la forma omissiva qualora l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero (v. Sez. 5, n. 18191 del 09/01/2009, De Donno, Rv. 243774; Sez. 5, n. 6244 del 14/01/2004, Bongioanini, Rv. 228077). Alla stregua di tale regula iuris la Corte di merito, anziché ipotizzare le possibili illiceità che avrebbero potuto celarsi dietro l'omessa descrizione delle modalità di abbinamento delle fotografie alle buste, avrebbe dovuto spiegare quale fosse, in concreto, il reale accadimento contrastante col significato da attribuirsi al verbale della commissione. In assenza di un accertamento in tal senso, non essendo dato intendere quale sia il fatto positivo che il verbale avrebbe dovuto - in thesi - attestare e che, non attestandolo, avrebbe implicitamente negato, l'affermazione di responsabilità a titolo di falso omissivo rimane priva di logica motivazione.
4. Gli addebiti riguardanti la falsità commissiva si articolano, a loro volta, in due fattispecie: l'aver fatto redigere alla segretaria, in data 3 settembre 2000, un verbale attestante il compimento, da parte della commissione, di operazioni che invece si erano svolte nel giorno precedente, in sua assenza;
l'aver attestato nei verbali successivi che la valutazione degli elaborati plastici si era svolta nei locali del II Liceo artistico di via Altofonte, sebbene i manufatti dei candidati fossero custoditi in altra località, e precisamente nell'istituto di via Michelangelo. Anche in ordine a tali addebiti la motivazione addotta dalla Corte territoriale non giustifica adeguatamente le conclusioni raggiunte.
4.1. E emerso, in punto di fatto, che la segretaria della commissione, non avendo presenziato alla valutazione di massima degli elaborati in argilla eseguita il 2 settembre 2000, fu invitata a redigere il giorno successivo il verbale di tali operazioni, da essa non firmato, avvalendosi degli appunti all'uopo fornitile dal presidente.
Orbene, perché possa ravvisarsi una falsità ideologica del verbale con riferimento alla componente temporale dell'enunciato descrittivo, è necessario che in esso le azioni delle quali è attestato il compimento siano collocate cronologicamente in una data diversa da quella in cui si verificarono nella realtà; in caso contrario, il fatto che la redazione del verbale non sia contestuale alle operazioni ivi descritte non inficia la veridicità del suo contenuto: salvo ipotizzare una falsità non ideologica, ma materiale, qualora non corrisponda al vero l'indicazione della data di redazione e di sottoscrizione del verbale (poiché in tal caso si sarebbe in presenza dell'alterazione di un dato facente parte della rappresentazione documentale: v. Sez. 5, n. 14561 del 10/02/2005, Minghelli, Rv. 231716). Ma della configurabilità di un illecito in tale proiezione - che comunque comporterebbe una diversa qualificazione giuridica del fatto, con ogni conseguenza in ordine alla necessità di istituire un apposito contraddittorio (v. Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244974) - non si coglie alcuna menzione nella motivazione della sentenza impugnata: ivi essendo soltanto valorizzato, peraltro incongruamente per quanto dianzi osservato, lo scostamento temporale fra la redazione del verbale e le attività descritte
4.2. Dei successivi verbali la ritenuta falsità ancora viene ricondotta dalla Corte di merito, a ben guardare, ad ipotesi di natura omissiva, anziché commissiva;
non si spinge, infatti, quel collegio ad affermare che le operazioni di valutazione si siano in realtà svolte in via Michelangelo, anziché in via Senofonte, ma si limita ad evidenziare l'omessa precisazione che dette operazioni si siano svolte sulla base del mero esame dei rilievi fotografici. Orbene, anche sul punto in questione vale richiamarsi al già ricordato principio giuridico secondo cui può configurarsi il falso per omissione soltanto quando il silenzio dell'atto su un determinato fatto si traduca nell'attestazione della sua insussistenza, in contrasto con la verità; nel caso specifico la sentenza impugnata non spiega per quale via logica possa trarsi dal verbale, descrittivo dell'esecuzione di operazioni compiute in via Senofonte, l'attestazione di una visione diretta - in quel momento e in quel luogo - degli elaborati plastici situati altrove: elaborati che i commissari avevano certamente già visionato il giorno 2 settembre 2000, come accertato in altro passaggio motivazionale, e che erano riprodotti nelle fotografie in formato 13 x 18 contenute nelle buste grandi a loro disposizione. La notazione, che si legge nel primo paragrafo a pag. 23, della sentenza, secondo cui il verbale del 2 settembre non potrebbe "costituire prova affidabile del compimento della prima valutazione di massima delle opere in argilla" sembra voler negare la verità di un fatto, comunque accertato nella sua storicità, soltanto perché invalidamente verbalizzato: il che non è predicabile, anche a prescindere dal deficit motivazionale - già evidenziato più sopra - che inficia il giudizio di falsità del menzionato verbale.
5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata a motivo dei vizi fin qui rilevati. Il giudice di rinvio, che si designa nel giudice civile competente per valore in grado di appello, giusta il disposto dell'art. 622 c.p.p., sottoporrà a rinnovata verifica il fondamento dell'imputazione di cui al capo e) e dell'azione civile ad essa correlata, tenendo conto dei principi giuridici dianzi richiamati e motivando adeguatamente il deliberato.
6. La ripartizione delle spese di difesa nei rapporti fra le parti private seguirà al giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013