Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2009, n. 36245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36245 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 26/06/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 3093
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 017418/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA ED N. IL 25/10/1949;
avverso SENTENZA del 08/10/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE DOMENICO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. Pennini Vincenzo del Foro di Roma, sostituto processuale dell'Avv. Galletta Claudio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, sez. di Mascalucia, con sentenza del 11.04.07, dichiarava DE ED responsabile del delitto di appropriazione indebita, continuata ed aggravata, per essersi appropriato, in tempi diversi ed in esecuzione di un identico disegno criminoso, di una somma di denaro di proprietà di Lo RO Giovanna, pari ad Euro 23.000,00 circa, corrispondente alla differenza tra il cumulo delle pensioni dalla stessa percepite e l'insieme delle rette dovute all'indagato per le prestazioni di assistenza geriatrica erogate alla Lo RO;
con le aggravanti di cui agli art. 61 c.p., n. 5 e art. 61 c.p., n. 11, e lo condannava alla pena indicata in sentenza.
L'imputato proponeva impugnazione avverso tale decisione ma la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 08.10.08 respingeva i motivi e confermava la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
1^ MOTIVO:
Difetto e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art.606 c.p.p., lett. e).
In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale sarebbe caduta in contraddizione laddove ha affermato nella motivazione che la responsabilità dell'imputato discendeva dall'avere costui omesso di fornire ogni giustificazione in ordine alle maggiori spese sborsate in favore della Lo RO, oltre alle rette pattuite, mentre vi era in atti la missiva inviata dal DE al sig. SI, in data 14.05.99, contenente il resoconto analitico delle somme anticipate per le necessità dell'anziana congiunta.
Inoltre la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine ai motivi di impugnazione.
2^ MOTIVO:
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione e per illogicità, proponendo tuttavia una serie di valutazioni alternative delle prove, in relazione alle condizioni di salate mentale della sig.ra Lo RO, nonché all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla medesima, nonché infine al "quantum" della somma sottratta, del tutto inammissibili in questa sede di legittimità.
Invero l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Mentre, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Cassazione penale;
sez. 4^. 12 giugno 2008 n. 35318).
La Corte territoriale ha motivato evidenziando come il reato di appropriazione indebita contestato risultava provato dalla circostanza che l'imputato si era appropriato : "di somme ulteriori rispetto a quelle spettategli per il ricovero della Lo RO presso la Casa di riposo gestita dal medesimo" senza provvedere a fornire: "alcuna idonea giustificazione delle maggiori spese, che solo a suo dire, avrebbe sborsato per le cure maggiori apprestate alla Lo RO".
Con tale motivazione la Corte territoriale ha individuato l'elemento caratterizzante del reato contestato: - sia sotto il profilo oggettivo, comprensivo del "quantum" determinato come da contestazione, nella differenza tra quanto fatto proprio e quanto di spettanza per le rette di degenza, e: - sia sotto il profilo soggettivo, atteso che la mancata giustificazione della differenza di cui sopra, ne rivela la volontà di indebita appropriazione. Si tratta di una motivazione che appare congrua e coerente con le risultanze processuali, immune da illogicità, sicché risulta incensurabile in questa sede.
La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, Sez. 4^ 29 gennaio 2007 n. 12255. Nè vale obiettare che la motivazione, in tal caso, sarebbe in contrasto con le emergenze processuali, richiamando all'uopo la missiva del 14.05.99, atteso che tale missiva, allegata in atti, non contiene alcun "resoconto analitico" ma in essa il DE si limita a comunicare al sig. SI di avere anticipato per conto della Lo RO la somma di L. 13.000.000 circa, "tutto documentabile e dimostrabile in qualsiasi momento" senza che però vi sia traccia di tale documentazione.
Ne deriva che non può ritenersi contraddittoria la motivazione della Corte territoriale, laddove ha ancorato la responsabilità dell'imputato alla mancanza di "idonea" dimostrazione delle maggiori spese in ragione delle quali si è appropriato della differenza tra le rette dovute per la degenza dell'anziana donna e la maggior somma percepita ed incassata per le pensioni corrisposte alla medesima. Invero l'espressione: mancanza di idonea giustificazione, in uno all'argomentazione aritmetica della differenza sottratta, evidenzia la valutazione anche della citata missiva, ritenuta non idonea dalla Corte.
Neppure vale obiettare che, per queste maggiori spese, ancorché non dimostrate, vi sarebbe stato un accordo con il sig. SI, atteso che sul punto vi è motivazione della Corte di appello e non sono ammissibili in questa sede valutazioni alternative. Invero la Corte di appello ha richiamato la motivazione del primo giudice che ha escluso esservi la prova di un tale accordo tra il DE e il SI ed, anzi, ha evidenziato come dalle prove testimoniali sia emerso che, al contrario, si era convenuto di contenere tutte le spese nell'ambito della retta, sicché emerge chiara l'infondatezza del motivo proposto.
Nè può sostenersi la carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello, atteso, da una parte, che tale censura ha carattere puramente generico, non indicandosi gli specifici motivi in ordine a quali la Corte avrebbe omesso di motivare e, dall'altra, che nel caso di motivi di appello che riproducono le stesse argomentazioni e deduzioni sollevate in primo grado, ed ove la Corte concordi con la motivazione del primo giudice, non è necessario procedere ad una nuova e completa motivazione, a meno che non si ritenga di esaminare o rivalutare argomenti non considerati dal primo giudice, cosa che non è avvenuta nella specie.
Ugualmente infondato è il motivo relativo alla pena ed al diniego delle attenuanti generiche, atteso che la Corte di appello ha reso sintetica ma adeguata motivazione, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in specie l'entità e la modalità della condotta dell'imputato, così che ha ritenuta adeguata la pena comminata dal primo giudice.
Invero per quanto la riguarda le censure mosse alla sentenza impugnata relativamente alla mancata irrogatone di una pena contenuta nei minimi, va richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena.
Cassazione penale, sez. 5^, 29 agosto 1991. Non vi è luogo per la prescrizione del reato per altro non eccepita, atteso che alla fattispecie si applica la nuova disciplina sulla prescrizione, essendo la sentenza di 1^ grado successiva alla novella del 2005, a seguito della quale il termine massimo di prescrizione per il reato contestato è stato portato ad anni otto complessivi, sicché tale termine non è ancora decorso alla data della presente decisione.
Segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009