Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 1
Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006) non ha natura necessariamente plurisoggettiva, richiedendo per la sua integrazione la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti che può essere approntata anche da una sola persona.
Commentario • 1
- 1. Rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis: inammissibile se di carattere esplorativo (Cass. pen. n.11400/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 aprile 2024
La massima In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 14/12/2023, n.11400 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputato De.Gr. nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/2016, n. 36119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36119 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
36 1 1 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2202 Luca Ramacci Presidente Oronzo De Masi UP 30/06/2016- R.G.N. 19831/2016 Mauro Mocci Relatore Enrico Mengoni Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.UC NI, nata a [...] il [...] 2.UC ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/11/2015 della Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per le parti civili l'avv. Piero Magri, che ha concluso per la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata udito per gli imputati l'avv. Paola Alba, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 9 giugno 2014 del GIP presso il Tribunale di Milano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI e ER UC, per essere estinti per prescrizione i reati sub b), c), e), f), g), h), i), assolveva l'imputata dal reato sub a) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per le residue imputazioni in mesi 8 e giorni 20 per NI UC ed in mesi 8 per ER UC. La f responsabilità penale per i due prevenuti veniva riconfermata in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 260 comma 1° D.Lgs. n. 152/2006, oltre che per il delitto p. e p. dall'art. 485 c.p., avendo, in concorso fra loro e con un terzo, al fine di conseguire ingiusti profitti, svolto un'attività di gestione di rifiuti, in violazione dei contratti di appalto e della legge. In relazione ai capi di condanna, la Corte distrettuale ricordava come il reato di cui all'art. 260 comma 1° D.Lgs. n. 152/2006 non avesse natura necessariamente plurisoggettiva. NI UC avrebbe supportato il fratello nella gestione illecita dei rifiuti, mettendogli a disposizione le strutture della CCM (di cui era amministratore unico).
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, sulla scorta di due motivi [1) violazione di legge, in relazione agli artt. 546 c.p.p., 129 c.p.p. per gli artt. 256 comma 1° lett. a) D. Lvo n. 152/06 ed in relazione all'art. 260 comma 1° lett. a) D. Lvo n. 152/06, 157 c.p., 533 c.p.p. e 62 bis c.p.; 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione].
2.1. Si dolgono, innanzi tutto, i ricorrenti che la Corte territoriale abbia ritenuto meramente irrilevante l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, che aveva omesso la natura della sanzione detentiva irrogata a proposito dei capi F), H) ed I). Inoltre, essendo risultato che la UC era iscritta all'albo dei gestori ambientali, la stessa avrebbe dovuto essere assolta con formula terminativa ampia non solo dal capo a), ma anche dal capo c), ex art. 129 c.p.p. Sempre a proposito dell'imputata, essendo mancata l'identificazione della stessa, il fatto che ella fosse data per presente sarebbe stata solo una convinzione dei verbalizzanti. Tuttavia la Corte non avrebbe dedicato alcuna motivazione a tale punto, come ad altre obiezioni difensive, quale il passaggio di proprietà del parco automezzi, dalla CCM alla GVR del fratello. 2 Sarebbe mancata, altresì, qualunque possibilità di differenziare il delitto di cui all'art. 260 D.Lvo n. 152/06 rispetto alla corrispondente contravvenzione. La Corte territoriale avrebbe poi erroneamente affermato che la consumazione del predetto delitto potesse essere riferibile anche ad un solo soggetto, giacché l'attività integrativa del reato avrebbe presupposto il concorso di più soggetti. Ed allora, non dimostrata la presenza della UC, l'elemento oggettivo del reato non sarebbe mai esistito nella realtà. Neppure il requisito dell'ingiusto profitto avrebbe potuto dirsi integrato, oltre alla palese insussistenza di un danno ambientale. Infine, sotto il profilo sanzionatorio, la sentenza impugnata non avrebbe provveduto a detrarre dalla pena complessiva quella relativa all'improcedibilità di diverse delle imputazioni, né a motivare adeguatamente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Le parti civili IA CH s.r.l. ed DR TO hanno depositato memoria ex art. 611 c.p.p., chiedendo la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4.1. La Corte deve preliminarmente osservare che il ricorso, dopo aver articolato in rubrica due distinti motivi, affastella - in un unico, indifferenziato e disorganico sviluppo - una serie di questioni, logicamente autonome, che avrebbero senz'altro meritato capitoli specifici e che hanno reso difficoltosa la comprensione del mezzo d'impugnazione.
4.2. Il ricorso va pertanto preliminarmente depurato da tutte le valutazioni spettanti ai giudici di merito con riguardo ad esempio all'attestazione della presenza della UC presso la CCM da parte dei verbalizzanti dalle questioni di puro fatto, dai problemi già esaurientemente delibati dalla Corte d'Appello e su cui le deduzioni dei ricorrenti non riescono ad incidere in alcun modo (come riguardo la rilevanza dell'invocato errore del dispositivo della sentenza di primo grado), ed infine dalle doglianze totalmente generiche (come l'erronea quantificazione della pena). Tutti i predetti rilievi sono dunque inammissibili.
4.3. Residuano allora ad avviso di questa Corte due soli rilievi, în punto di diritto, ossia la correttezza della qualificazione giuridica del reato ex art. 260 D.Lvo n. 152/06 e l'assoluzione con formula ampia di NI UC dal capo c). Essi sono però destituiti di fondamento. Quanto al primo profilo, del tutto correttamente la Corte territoriale richiamando pronunzie di legittimità, che questo Collegio condivide ha affermato che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 3 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006) non ha necessariamente natura plurisoggettiva [Sez. 3, n. 15630 del 12/01/2011 (dep. 20/04/2011), Costa, Rv. 249984]. Non bisogna infatti confondere come mostrano di fare i ricorrenti l'apporto di - mezzi e personale, ossia la predisposizione di una vera e propria struttura volta a realizzare il traffico dei rifiuti, che può essere approntata anche da una sola persona, con il contributo operativo anche di altri soggetti. Quanto al secondo profilo, mentre nel capo a) era contestato alla UC il trasporto senza licenza di ingenti quantità di rifiuti sicché del tutto condivisibilmente la Corte milanese, una volta accertato il possesso della licenza, ha prosciolto nel merito l'imputata - nel capo c) era contestato alla prevenuta il concorso nel reato posto in essere dal coimputato Asti, attraverso la fornitura di mezzi e personale alla s.p.a. Tagliabue per il trasporto di rifiuti da essa prodotti.
5. Occorre poi rilevare che il mutato quadro legislativo, a seguito del D.Lvo 15 gennaio 2016 n. 8, con la depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 485 c.p., impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alle condotte di falso, di cui al capo j), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Traendo le fila del discorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riguardo a NI UC e con riferimento al capo j). Conseguentemente, dalla pena comminata in appello, devono essere espunti giorni 20 di reclusione, che costituiscono l'aumento, ai fini della continuazione, per il predetto reato.
6. Quanto alla sorte delle statuizioni civili, a seguito dell'abrogazione del predetto reato, questo Collegio è a conoscenza della rimessione alle Sezioni Unite del quesito «se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili»> [ordinanza Sez. 2, n.26092 del 15/06/2016 (dep.22/06/2016)]. - all'origine della Questo Collegio è altresì a conoscenza del contrasto rimessione fra le pronunzie che hanno statuito la preclusione a decidere in - : merito ai collegati effetti civili, come conseguenza dell'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 [Sez. 5, n. 16147 del 01/04/2016 (dep. 19/04/2016), Rv. 266503; Favaloro, Sez. 5, n. 15634 del 19/02/2016 (dep. 14/04/2016), Guerzoni, Rv. 266502; Sez. 5, n. 14044 del 09/03/2016 (dep. 07/04/2016), Bonaventura, Di Rv. 266297] e quelle decisioni che hanno, per converso, stabilito il dovere di decidere comunque sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi chedella sentenza concernono gli interessi civili . [Sez. 2, n. 14529 del 23/03/2016 (dep. 11/04/2016), Bosco, Rv. 266467; Sez. 5, n. 14041 del 15/02/2016 (dep. 07/04/2016), Carbone, Rv. 266317]. Il Collegio ritiene di dover aderire al secondo orientamento, preso atto dell'autonomia ontologica delle statuizioni civili rispetto alla commissione del reato presupposto (fra l'altro direttamente legato, quest'ultimo, agli effetti della prescrizione, che invece non travolge le altre), tanto più che, sul piano sostanziale, nulla cambia per le parti processuali. Infatti, con riguardo agli interessi civili, il Tribunale ha pronunziato una condanna generica, poi confermata dalla Corte territoriale nei medesimi termini. La pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull' an [Cass. Civile 13/09/2012 n. 15335 (Rv. 623804)]. Pertanto, ferme restando le stesse statuizioni, gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle parti civili costituite, che si liquidano in un'unica nota spese, stante il litisconsorzio processuale fra le stesse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di UC NI, in relazione al reato contestatole al capo j), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena, rideterminando quella finale in mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di UC NI. Dichiara inammissibile il ricorso di UC ER. Condanna entrambi al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 1.500 per ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle parti civili IA CH s.r.l. e DR TO, che liquida in complessivi € 4.020, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso il 30/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Mauro Mocci фитоди DEPOSITATA IN CANCELLERIA GFT 2016 CANCELLERE Mascani