Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/11/1992, n. 11227
CASS
Sentenza 6 novembre 1992

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Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Cassazione ha precisato che ai fini di cui all'art. 507 cod. proc. pen. per prova "nuova" deve intendersi la prova non disposta precedentemente e non invece la prova sopravvenuta o scoperta, ed ha altresì sostenuto che all'ammissione di una prova "nuova" ai sensi del suddetto articolo il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie).

Il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove". (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che le parole "terminata l'acquisizione delle prove", con le quali esordisce l'art. 507 cod. proc. pen., indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/11/1992, n. 11227
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11227
Data del deposito : 6 novembre 1992

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