Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 2
In tema di avviso di conclusione delle indagini preliminari, ove l'indagato nomini un difensore di fiducia dopo l'emissione di tale avviso ma prima della notifica del medesimo, la notifica va effettuata a tale difensore e non già al difensore di ufficio.
La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2008, n. 43763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43763 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 22/10/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3806
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 003685/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ED N. IL 25/03/1944;
avverso SENTENZA del 16/05/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni del S.P.G. Dott. D'Angelo;
udito il difensore avv. LAURO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - AR ED, medico ASL, ricorre contro sentenza della Corte di appello di Napoli, che conferma la sua condanna a m. 7 rec. da parte del Tribunale di Torre Annunziata del 7.7.05, per concorso con pubblici ufficiali in falso in autorizzazione amministrativa all'uso di mezzo di trasporto proprio, e falso in atto pubblico sul registro protocollo.
La Corte ha respinto eccezione procedurale, e la richiesta da rinnovazione del dibattimento per l'escussione del direttore della ASL n. 5.
Il ricorso denuncia:
1 - inosservanza art. 178 c.p.p., lett. c e art.415 bis c.p.p., per mancato avviso di conclusione di indagini preliminari a difensore di fiducia, che risultava già nominato;
2 - inosservanza artt. 476, 477 e 482 c.p., perché non è possibile qualificare autorizzazione il primo atto in discorso (la dr.ssa AN di cui è stata falsificata la firma non poteva rimuovere alcun ostacolo all'esercizio del diritto dell'imputato di far uso della propria autovettura, trattandosi di un "visto" per l'inoltro della richiesta alla Direzione Amministrativa" e, nella specie, si trattava di una fotocopia), ed il registro protocollo non era destinato a spiegare alcuna rilevanza esterna;
3 - mancanza di motivazione, in punto di irrilevanza o innocuità del falso: sarebbe stato realizzato, contraffacendo mediante fotocopia la richiesta del 9/6/00, facendola apparire del 23/11/99, atto non richiesto dalla legge ed assolutamente inutile per conseguire il rimborso delle spese sostenute per infortuni in itinere, comunque inidoneo ad influire sulla decisione finale della Direzione amministrativa.
2 - Il primo motivo è fondato ed assorbente.
I Giudici, sia di 1 grado che d'appello, hanno respinto l'eccezione di omesso avviso al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., perché la sua nomina da parte dell'allora indagato è stata effettuata dopo la conclusione delle indagini preliminari. Il ricorrente obietta che tuttavia è avvenuta un anno prima che si procedesse all'estrazione di copia dell'avviso, poi notificato. E l'obiezione è decisiva.
L'avviso di conclusione delle indagini è atto dovuto del p.m., che serve a porre l'indagato in condizioni di interloquire nel termine di 20 giorni sulla stessa deliberazione di chiusura delle indagini, mediante l'offerta di ragioni difensive di carattere sostanziale e tecnico, ostative dell'esercizio dell'azione penale. Pertanto, già dalla lettera dell'art. 415 bis c.p.p., comma 1 ("... il p.m. fa notificare...") si intende che non è possibile scindere la deliberazione personale del magistrato del p.m. di chiudere le indagini, per sè provvisoria e revocabile, dall'esecuzione da parte del suo ufficio della comunicazione ai soggetti legittimati a riceverla. E se l'indagato nomina un difensore di fiducia prima che l'avviso gli sia notificato, lo stesso avviso deve essere notificato anche a tale difensore, ancorché nel disporne la notifica dell'avviso il p.m. abbia indicato quale altro destinatario, oltre all'indagato, un difensore di ufficio.
La nullità dunque sussiste ed è da qualificarsi di ordine generale a regime intermedio, e va eccepita prima della deliberazione della sentenza di 1 grado (cfr. per tutte Cass., Sez. 5^, n. 29931/06, Giugliano, CED rv. 235149), come è avvenuto nella specie.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008