Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 3
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, l'elemento oggettivo prevede una attività di gestione dei rifiuti organizzata con allestimento preventivo dei mezzi necessari, mentre sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto, che può rilevare sia come maggiori ricavi, che minori costi.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno.
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva, mentre è richiesta una pluralità di operazioni in continuità temporale relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti.
Commentario • 1
- 1. Rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis: inammissibile se di carattere esplorativo (Cass. pen. n.11400/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 aprile 2024
La massima In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 14/12/2023, n.11400 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputato De.Gr. nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2005, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/12/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1446
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 36481/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LU, n. Rho, 11/11/1963;
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Milano del 22/07/2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. LIMENTANI Corrado.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 22 luglio 2005, nell'ambito di un procedimento penale che vede coinvolte più persone in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 110 c.p. e D.L. n. 22 del 1997, art. 53 bis per gestione abusiva di rifiuti, applicava a AM UC, nella vesti di amministratore delegato della ditta Compostaggio Cremonese s.r.l. e socio della Ditta Compostaggio lodigiano s.r.l., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana, al posto della misura precedentemente emessa degli arresti domiciliari.
Riteneva il Tribunale:
a) che il AM, nella qualità sopra indicata, aveva contribuito alla gestione illecita di rifiuti costituiti da "terre di spazzamento strade": tali rifiuti aventi il codice CER 200303, venivano ricevuti con falsi codici (CER 191212) negli impianti di compostaggio dell'indagato AM, "tal quali", senza previa vagliatura;
b) che il AM era consapevole della natura di "rifiuti" dei materiali ricevuti dalla ditta Pulieco s.r.l. e sapeva di non poter accogliere tali rifiuti, senza autorizzazione, nei suoi impianti, perché le "terre di spazzamento strade", aventi la natura formale di rifiuto urbano, con codice CER 200303, non potevano essere destinate al compostaggio, senza un preventivo trattamento, comprendente lo stoccaggio in un'apposita area e la vagliatura (ed, sopravaglio e cd. sottovaglio), destinata a separare la parte più grossolana (come bottiglie di plastica, lattine, ecc.) e le parti più fini come sabbia e terra, aventi una diversa finalità e destinazione (discarica o ripristino ambientale);
c) che la movimentazione illecita dei rifiuti era stata accertata dal NOE attraverso l'esame dei documenti di carico e scarico e varie intercettazioni telefoniche;
d) che il AM aveva parzialmente ammesso la ricezione di materiali dalla Pulieco come provenienti non solo da giardini e parchi, ma anche dalla spazzatura delle strade;
e) che, sotto il profilo giuridico, il reato contestato D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 53 bis è configurabile - come nel caso in esame -
allorché l'abusiva gestione riguardi una ingente quantità di rifiuti e sia caratterizzata da una attività di tipo imprenditoriale e svolta con continuità, a nulla rilevando che risulti la prova della messa in pericolo della pubblica incolumità.
Contro questa Ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il AM, deducendo erronea interpretazione della D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, posto che la norma presuppone la messa in perì colo della pubblica incolumità e, comunque, un pericolo per l'ambiente nel caso in esame da escludere.
Il ricorso è infondato.
La questione sollevata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, merita di essere attentamente esaminata anche alla luce della genesi parlamentare della norma ma soprattutto nel suo tenore letterale, logico e sistematico.
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53 bis, del è praticamente il primo delitto "ambientale" previsto nel nostro ordinamento ed è stato introdotto riproducendo, anche se con alcune modifiche, la fattispecie contenuta nel progetto governativo che prevedeva l'introduzione dell'art. 452 quater nel codice penale;
questa disposizione si era resa necessaria perché la Commissione Ecomafia del Ministero dell'Ambiente" aveva ritenuto che l'ipotesi contravvenzionale del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, si fosse dimostrata di scarsa efficacia generai - preventiva rispetto alla invece notevole gravità dell'illecito che si è inteso poi perseguire appunto con l'art. 53 bis citato.
Detto delitto si sostanzia nella condotta di "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti...".
Per la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, è quindi necessario:
a) l'autore del reato può essere "chiunque": la pluralità di agenti non è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie. Trattasi di una fattispecie monosoggettiva e non di concorso necessario, anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo e di criminalità organizzata;
b) l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico, ossia il fine di conseguire un ingiusto profitto (ricavi o risparmi nei costi);
c) l'elemento oggettivo consiste in una attività di gestione dei rifiuti "organizzata", con allestimento dei mezzi necessari, ossia in una attività "imprenditoriale;
d) l'attività di gestione mira al traffico illecito, come si ricava dal titolo della norma, e può riguardare una o più delle diverse fasi in cui si concreta ordinariamente la gestione dei rifiuti nella fase dinamica (cessione; ricezione, trasporto, esportazione ed importazione) , sia interna, che internazionale le condotte non sono tassative come emerge dall'avverbio "comunque";
e) l'attività di gestione deve essere caratterizzata non dalla episodicità, ma da una "pluralità di operazioni" e dalla "continuità" in senso termporale: il "traffico illecito" ha senso se è caratterizzato da più operazioni e se presenta un elemento temporale adeguato;
f) il quantitativo di rifiuti deve essere "ingente": l'interprete dovrà valutare caso per caso questo requisito, traendo elementi di comparazione anche dalle previsioni di reati contravvenzionali in tema di rifiuti (es. D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, 2 comma;
stessa legge, art. 51, comma 3) e soprattutto considerando la specificità ed autonomia delle singole figure (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis, 52 e 53);
g) l'attività di gestione deve essere "abusiva" (mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa od anche autorizzazioni scadute o palesemente illegittime) con riferimento ad attività organizzate clandestine od anche apparentemente legittime;
h) l'offensività della condotta non riguarda necessariamente la messa in pericolo della incolumità pubblica (questo requisito non è citato nella norma, anzi - come si è detto - non è stato recepito nella forma di un art. 452 quater cod. pen. tra i delitti contro l'incolumità pubblica, che toccano la integrità fisica delle persone nel loro insieme e la sicurezza della vita), ma certamente attiene - sia pure non ontologiacamente ed in modo indiretto - al bene giuridico dell'ambiente (la minaccia grave di un danno ambientale o lo stesso danno ambientale non sono presenti in modo oggettivo ed assoluto, ma eventualmente possono accedere alla attività del colpevole, sicché non costituiscono condizioni di punibilità, dovendo essere (come conseguenze eventuali del reato) accertati caso per caso: il fatto che il legislatore preveda la riduzione in pristino e la eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, comma 4, non trasforma il reato in reato di danno o pericolo concreto e non riduce le sanzioni amministrative in un obbligo automatico per il giudice opportunamente il legislatore introduce la clausola "se possibile". Il traffico illecito di rifiuti, anche quando organizzato ed abituale, con ingenti quantità di rifiuti ordinariamente produce un reale pericolo per l'ambiente o di fatto un danno ambientale, tuttavia, si ripete, il reato sussiste quando ne ricorrano i presupposti formali e non è di per sè un reato di danno o di pericolo concreto, pur dovendo questi aspetti essere valutati dal giudice quali conseguenze eventuali del reato.
Nel caso in esame l'Ordinanza impugnata si è attenuta sostanzialmente a questi principi, sicché la misura cautelare va conservata.
Questo non esclude in sede di merito la necessità di una prudente valutazione sulla esistenza di atti amministrativi che regolano l'attività di compostaggio svolta dall'imputato, sugli aspetti quantitativi e qualitativi (tipologia non pericolosa dei rifiuti) del traffico illecito attribuiti al medesimo e sui profili soggettivi (necessità della prova del dolo specifico).
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006