Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
Integrano il delitto di calunnia le dichiarazioni rese nel corso di un interrogatorio, se pur affetto da nullità, ove siano idonee a costituire la falsa incolpazione.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sussiste in caso in cui l'indagato accusi un innocente in sede di interrogatorioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Integra il delitto di calunnia la condotta dell'indagato o dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio, pur se affetto da nullità per violazione del diritto di difesa, renda dichiarazioni idonee a costituire una falsa incolpazione nei confronti di un terzo (Cassazione penale , sez. I , 02/11/2021 , n. 46692) Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 02/11/2021 , n. 46692 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 aprile 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena dichiarò L.A. responsabile (in concorso con D.H.) dei delitti di rapina pluriaggravata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2009, n. 36861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36861 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 12/05/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1342
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 30059/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO LO N. IL 22/11/1971;
2) AP GI N. IL 24/10/1970;
3) D'AT DR N. IL 05/09/1975;
4) DE AR ON N. IL 21/05/1971;
5) CO VI N. IL 01/09/1961;
avverso SENTENZA del 16/12/2005 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA A. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di tutti i ricorrenti;
udito il difensore di D'AM ES, avv. GUAGLIANO Italo che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza e, in subordine, la estinzione dei reati per prescrizione, udito, altresì, il difensore di De AR IO, avv. MAZZARONE Clemente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/11/2002 il Tribunale di LA ha dichiarato TO EL, CH SI, D'AM ES, De AR IO e OL IT colpevoli tutti del reato sub b) di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed il De AR anche del delitto sub e) p. e p dagli artt. 81 cpv. e 368 c.p. e, concesse solo a quest'ultimo le attenuanti generiche, li ha condannati ciascuno alla pena ritenuta rispettivamente di giustizia. A seguito di impugnazione degli interessati, la Corte di Appello di Catanzaro in data 16/12/2005, in riforma della sentenza di primo grado, concessa a tutti la diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ha rideterminato la pena inflitta al
TO, al CH, al D'AM ed al OL in complessivi anni 5 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa ciascuno e quella inflitta al De AR in anni 4, mesi cinque di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa.
Hanno proposto ricorso per cassazione TO EL personalmente, CH SI, D'AM ES, De AR IO, OL IT, per mezzo del loro difensore.
Il TO ha dedotto illogicità e carenza della motivazione della sentenza impugnata nonché violazione dell'art. 603 c.p.p.. Si è, in particolare, doluto del rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per ottenere la ripetizione della visione dei filmati che, secondo di Tribunale, evidenziavano comportamenti illeciti di esso TO. Ha poi censurato il riconoscimento di responsabilità deducendo sul punto anche travisamento del fatto. Nessuno dei testi aveva riferito di avere assistito personalmente ad un episodio di spaccio in cui egli era coinvolto risultava dagli atti di causa e dalla sentenza di primo grado che il soggetto trovato in possesso di stupefacente non era TO EL ma TO UI, coimputato prosciolto dal Tribunale. Il giudice di appello, pertanto, per errore aveva utilizzato un elemento di prova del tutto inesistente. Ugualmente, era stato ricondotto ad esso TO un episodio di cessione di droga che, invece, faceva riferimento al CH. Il TO ha, altresì, evidenziato la inesistente valenza probatoria dei contatti oggetto di riprese audiovisive, che egli avrebbe avuto con i vari tossicodipendenti. Ha, da ultimo, censurato l'entità della pena irrogata nonostante il riconoscimento dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Si è doluto pure dell'aumento per continuazione.
Il CH ha rilevato che la motivazione della sentenza era apparente e cha la stessa era mancante in relazione alle specifiche doglianze formulate con l'atto di appello Ha sottolineato l'inutilizzabilità dei verbali acquisiti al fascicolo del dibattimento per le contestazioni ai testi effettuate dal PM, anche in periodo antecedente all'emanazione della L. 1 marzo 2001, n. 63 e la mancanza di motivazione in merito alla attendibilità delle dichiarazioni di cui al verbale acquisito ex art. 512 c.p.p. all'udienza del 20/11/1994. La Corte di appello si era limitata ad esporre per relationem i fatti come interpretati da altri, con ciò sottraendosi al richiesto vaglio della correttezza della detta interpretazione. Ha anche censurato la mancata visione dei filmati contenuti nelle videocassette, avendo la corte di appello fondato su questi la sua decisione, pur non avendo visto il loro reale contenuto. Tale visione da parte dei giudici di appello era assolutamente necessaria ai fini del decidere. Nessuna spiegazione era stata data alla quale ancorare le ragioni della rilevanza penale della condotta del CH nonché i motivi per i quali era stato ritenuto che la sostanza oggetto della ritenuta cessione fosse stupefacente del tipo eroina farmacologicamente attiva. Era stato omesso l'esame delle doglianze specificate nell'atto di appello. Il CH, da ultimo, ha censurato per vizio di motivazione l'entità della pena inflitta.
Il ricorrente ha allegato al suo atto di impugnazione istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione.
Anche il D'AM ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63 nonché in relazione all'art. 197 bis c.p.p..
Dall'entrata in vigore della detta legge era precluso al primo giudice di utilizzare, a partire dall'udienza del 26/4/2001, i verbali e le dichiarazioni rilasciate dai coimputati di reato connesso o collegato. Mancava, inoltre, ogni logica motivazione in ordine alla sua posizione processuale. A fronte delle specifiche ed analitiche censure formulate dal difensore nell'atto di appello, in riferimento all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, il ragionamento della corte territoriale era stato elusivo e generico in quanto era stato fatto semplicemente richiamo alle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado oggetto della critica sviluppata nell'appello.
Il De AR ha rilevato violazione dell'art. 523 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c) perché il PM non aveva concluso nei suoi confronti relativamente al delitto di calunnia. Ha pure dedotto violazione di legge ed omessa motivazione relativamente alla dedotta inutilizzabilità degli interrogatori resi da esso De AR il 20/5/1995 al GIP del Tribunale di LA ed il 9/10/1995 al PM della DIA di Catanzaro per inosservanza del disposto dell'art. 64 c.p.p. comma 3, lett. a). Non poteva, pertanto, essere ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Egli, comunque, non doveva essere condannato per il delitto di calunnia non esorbitando dai limiti del diritto di difesa l'imputato che, in sede di interrogatorio, definisca, sia pure per implicito, falso un atto di polizia giudiziaria solo per quanto attiene alla veridicità della denuncia a suo carico in esso contenuta.
Il OL ha dedotto vizio di motivazione in punto di responsabilità ed in ordine all'entità della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondate sono le doglianze del TO e del CH diverse da quella concernente la pena. La responsabilità dei predetti è stata confermata perché fondata essenzialmente sulle risultanze dei servizi di osservazione e controllo svolti dal personale del Commissariato di LA, sulle deposizioni degli operanti e sulla circostanza che gli episodi di cessione osservati da costoro avevano trovato riscontro nella contestuale videoregistrazione. Ricordato che la motivazione della sentenza di primo grado e quella della pronuncia di appello si integrano tra loro e formano un tutto inscindibile per l'uniformità della decisione in ordine alla colpevolezza e che la corte territoriale ha affermato di condividere in pieno le argomentazioni svolte dal Tribunale, a carico del TO vi erano gli elementi descritti dal giudice di primo grado nelle pagine 7, 11 e 12 della sentenza. Contro il TO, inoltre, vi erano le dichiarazioni di PA EL, acquisite ex art. 512 c.p.p., essendo divenuta impossibile la ripetizione dell'atto per decesso del predetto, e riportate nella pag. 13 della citata sentenza del Tribunale. Vi era pure la circostanza, riferita dagli operanti, che, dopo l'accertamento di contatti tra il TO, il De AR e NO alfredo, quest'ultimo era stato trovato in possesso di due dosi di eroina. La valenza da attribuire ai dati valorizzati dai giudici del merito non può essere posta in discussione dal rilievo difensivo in ordine all'errore in cui è incorsa la corte territoriale laddove ha affermato che il TO era stato in un'occasione sorpreso nel mentre cercava di disfarsi di un involucro contenente eroina, subito dopo recuperato dai militari operanti, essendovi stato uno scambio di persona in quanto si trattava in realtà di TO UI. L'errata indicazione non basta però ad inficiare il complesso dei dati menzionati. Quanto poi all'osservazione secondo cui il Tribunale aveva ricondotto al TO un episodio di cessione di droga che era invece riferibile al CH, si osserva che i giudici di primo grado hanno ricordato e descritto le emergenze dei filmati del giorno 22/11/1994, evidenziando che in quello delle ore 14, 17 era presente sull'auto MA del De AR il TO;
che il NO, giunto su una moto, si era avvicinato alla vettura e, salitovi, si era allontanato con i due. Alle ore 14, 33 era ricomparsa la MA ed il NO era sceso con un piccolo involucro di carta che aveva mostrato al D'AM. Successivamente, tra le ore 17,10 e le ore 17,20, era stato trovato in possesso di due dosi di eroina. Vero che nella stessa pagina 9 della sentenza del Tribunale viene anche decritto l'incontro delle ore 17, 04 del 22/11/1994 tra il NO, il D'AM ed il CH. In tale occasione, però, il filmato evidenzia solo che il NO, estratta dalla tasca una banconota, l'aveva consegnata al CH. Quest'ultimo si era allontanato ed il NO era rimasto da solo. Dalla video registrazione delle ore 17,04, quindi, non risultava alcuna consegna di droga dal CH al NO ma solo un pagamento di quest'ultimo, da ritenere fatto a fronte di una fornitura di droga già avvenuta. Non va, infatti, dimenticato che il TO e gli altri ricorrenti devono tutti rispondere dei fatti ascritti, ciascuno singolarmente ed anche in concorso tra loro, e che la corte di appello ha ritenuto, all'esito della valutazione compiuta del compendio probatorio, che i prevenuti avevano partecipato, talora singolarmente talora riuniti, a vario titolo e con forme diverse di concorso, ad atti di cessione di droga.
Per quanto riguarda il CH, a suo carico, per i giudici, deponeva, in particolare, la deposizione, resa all'udienza del l'1/10/1999, dal verbalizzante MA che aveva riferito di cessioni da parte del ricorrente e del D'AM a NZ GE, LI MI e CÒ TE, riscontrate dal fatto che costoro, dopo i contatti con i detti prevenuti, erano stati trovati in possesso di dosi di eroina (cfr. pag. 5 sentenza Trib). Il recupero della sostanza eliminava ogni dubbio circa la natura stupefacente della stessa prospettato dal ricorrente, Contro il CH vi erano pure le dichiarazioni dell'operante TA, sempre rese all'udienza dell'1/10/1999, quali riportate a pag 4 della medesima sentenza, Vi erano, poi, le emergenze dei filmati di cui vi è descrizione a pag. 7, 9, 11 della detta pronuncia il cui contenuto era altamente significativo ai fini della dimostrazione dell'attività illecita svolta dal CH. Il quadro probatorio si arricchiva ulteriormente, ove ve ne fosse stato bisogno, con le dichiarazioni del PA che aveva fatto riferimento al CH, descrivendone le fattezze fisiche ed indicando la vettura da lui posseduta (pag. 13 sentenza citata), utilizzabili per le ragioni sopra dette.
Poiché gli episodi osservati e confermati dagli operanti erano, per i giudici del merito, da ritenere avvalorati dal contenuto delle videoriprese, il TO ed il CH si sono doluti perché la corte di appello non aveva, a sua volta, visionato i filmati. Il collegio ha, però, spiegato che non era necessario, ai fini del decidere, procedere alla ripetizione della visione delle videocassette prese in considerazione perché il contenuto delle stesse era chiaramente evincibile dalla sentenza di primo grado e perché vi era a disposizione il complessivo patrimonio conoscitivo formatosi nel primo grado di giudizio. Il convincimento espresso non è censurabile in sede di legittimità visto che il rinnovo dell'istruzione dibattimentale in appello viene disposto solo quando è assolutamente indispensabile ai fini del decidere, situazione questa non ritenuta ricorrente nella specie dal collegio che ha emesso la sentenza impugnata.
Fondato è, invece, il motivo di ricorso con cui il TO ed il CH censurano l'entità della pena loro inflitta. Ed invero, la corte di appello, ravvisata l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è partita da una pena base di anni 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa. Non ha però spiegato le ragioni per le quali si è di molto discostata dal minimo edittale che, avuto riguardo alla data di commissione del reato, era di un anno di reclusione, a fronte di un massimo di anni sei, e di Euro 2.582,00 di multa, con un massimo di Euro 2.5822,00. Ugualmente, essendovi sul punto specifica doglianza del solo TO, nulla hanno detto i giudici del merito per spiegare l'entità dell'aumento a titolo di continuazione. L'impugnata sentenza va pertanto, annullata limitatamente alla misura della pena nei confronti di TO EL e di CH SI con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Quanto all'istanza del CH di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al giudizio di cassazione, la stessa va dichiarata inammissibile perché il ricorrente la ha proposta alla Corte di Cassazione, allegandola al ricorso mentre, invece, avrebbe dovuto presentarla al giudice di merito. Infondati sono i ricorsi del D'AM e del De AR.
A carico del primo, vi erano, per i giudici, le deposizioni, rese all'udienza dell'1/10/1999, dai verbalizzanti TA e MA, quali riportate a pag. 4 e 5 della sentenza del Tribunale e, soprattutto, il contenuto delle videoriprese, di cui alla descrizione alle pagine 9, 10, 11 e 12 della medesima sentenza, che la corte di appello, con il rinvio operato, ha fatto proprio, condividendolo nel suo insieme e nel suo significato accusatorio. Si trattava. infatti, di elementi che di per sè, a prescindere da ogni altra diversa emergenza e dalle censure difensive formulate sul punto, avevano valenza probatoria sufficiente a delineare la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti ascritti. Poiché gli episodi osservati e confermati dagli operanti erano, per i giudici del merito, da ritenere avvalorati dal contenuto delle videoriprese, anche il D'AM si è doluto perché la corte di appello non aveva a sua volta visionato i filmati. Valgono pure per il detto ricorrente le stesse osservazioni fatte con riguardo alla identica censura mossa dal TO e dal CH. Il reato continuato ascritto al D'AM, accertato il 18/5/1995, si prescriverà il 18/5/2010. Ed infatti, essendo il delitto punito nel massimo con sei anni di reclusione, trova applicazione il termine di 10 anni, elevato a 15 anni per gli atti interruttivi, previsto dall'art. 157 c.p. nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251. Con riferimento alla prima doglianza del De AR, si osserva che la mancanza di conclusioni da parte del PM di udienza in ordine al delitto di calunnia ascritto al detto imputato non può portare alle conseguenze da quest'ultimo indicate. Quello che conta e ha rilievo è la circostanza che il rappresentante della pubblica accusa sia stato posto in grado di concludere e che abbia formulato le richieste che ha ritenuto di fare.
Quanto alla seconda doglianza del De AR, è stato affermato in giurisprudenza il principio secondo cui la nullità per violazione del diritto di difesa di un interrogatorio in cui un indagato o un imputato abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo non toglie validità ed efficacia all'atto per la parte in cui esso non ha valore di interrogatorio ma di denuncia di reato, se del caso calunniosa, nei confronti del terzo estraneo. La nullità dell'atto come interrogatorio non può infatti, sopprimere il dato storico della notizia criminis falsamente denunciata che ha una sua autonomia concettuale in quanto il diritto dell'imputato di respingere l'accusa, e se del caso di mentire, non si può estendere fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti (il che costituisce risposta anche all'ultima doglianza mossa). La nullità dell'interrogatorio, quindi, non inficia la sostanza delle dichiarazioni rese e non esclude il delitto di calunnia quando le stesse sono idonee a costituire una falsa incolpazione (Cass. Sez. 6^ Sent. 9307 del 6/6/1994 Ud, Tarlazzi, RV 199437; Sez. 6^, Sent. 5343 del 6/3/1996 Ud., Spano, RV 205074). Il reato di calunnia punito con un massimo edittale di sei anni, non è prescritto, trovando applicazione il termine di 10 anni, elevato a 15 anni per gli atti interruttivi, previsto dall'art. 157 c.p. nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005 n. 25. Il delitto accertato il 18/5/1995, si prescriverà il
18/5/2010.
Al rigetto dei ricorsi di D'AM ES e di De AR IO consegue la condanna dei predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. Fondato, infine, è il gravame del OL.
La responsabilità del predetto risulta affermata unicamente con riguardo alle risultanze dell'episodio del 24/11/1994, ore 15,36, documentato da videocassetta visionata all'udienza del 31/1/2002, del quale vi è descrizione a pag. 12 della sentenza del Tribunale. Questo ha dato atto che, secondo la ripresa effettuata, il OL che era in macchina, era stato avvicinato da un giovane con un giubbino rosso al quale aveva consegnato qualcosa a lui precedentemente data dal D'AM. Quest'ultimo "sembra assaggiare a sua volta la sostanza stessa custodita in un piccolo involucro che tiene in mano". Dello stesso episodio il collegio ha parlato più diffusamente pure a pag. 10 della sentenza sicché la ricostruzione operata a pag. 12 costituisce una sintesi dallo stesso operata del contenuto della ripresa delle ore 15. 36 e di quella delle ore 15,44. A fronte della esposizione dei dati che avevano fondato il riconoscimento della responsabilità del OL, la corte di appello avrebbe dovuto, in risposta alla doglianza difensiva, chiarire meglio le ragioni per le quali il solo episodio sopra descritto era da interpretare come sintomatico di una reiterata attività posta in essere dal prevenuto finalizzata a ripetute cessioni di droga a terzi, specie considerato che, per il Tribunale, il qualcosa consegnato al OL dal D'AM, "alla luce delle risultanze complessive dell'istruttoria dibattimentale, secondo l'id quod plerumque accidit, non poteva essere se non eroina" e tenuto conto, altresì, del termine "sembra " usato a pag. 10 dai giudici di primo grado nel descrivere i comportamenti che apparivano posti in essere (... Il D'AM sembra avere in mano un pacchettino, sembra che assaggi qualcosa... il giovane sconosciuto sembra riporre qualcosa di molto piccolo nella tasca del jeans). La corte territoriale si è, invece, limitata ad un rinvio alla detta motivazione senza nulla dire con riguardo alla particolare posizione del OL. Nell'accoglimento del motivo di ricorso sopra illustrato rimane assorbito l'esame della doglianza, anche essa fondata, relativa all'entità della pena. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata nei confronti del OL con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OL IT nonché, limitatamente alla misura della pena, nei confronti di TO EL e di CH SI con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto i ricorsi di TO EL e di CH SI nonché i ricorsi di D'AM ES e De AR IO e condanna tali ultimi due ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009