Versione
1 luglio 1931
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25 maggio 1945
25 maggio 1945
Art. 431.
(Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento)
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricita' o da un altro mezzo di trazione meccanica.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
(Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento)
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricita' o da un altro mezzo di trazione meccanica.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Commentari • 53
- 1. I delitti legati al disastro ferroviario artt. 430-431 c.p.Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2022 · 33.924316
Indice Disciplina comune Disastro ferroviario (art. 430 c.p.) Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431 c.p.) 1. […] Il legislatore con le norme di cui agli artt. 430 e 431 c.p. mira a tutelare la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone a causa degli effetti cagionati mediante il danneggiamento dei trasporti ferroviari. […]
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Giurisprudenza • 78
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44563Provvedimento: […] 1 - Avverso la sentenza del gup presso il tribunale di Savona che ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dichiarava non luogo a procedere nei confronti di IO TO, imputato del delitto di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento ex art. 431 c.p., ricorre il Procuratore Generale di Genova deducendo l'erroneità, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta insussistenza del pericolo di disastro e richiamando la violazione della disposizione - l'art. 425 c.p.p. - che imporrebbe il rinvio a giudizio ove la prova possa essere acquisita in dibattimento.Leggi di più...
- pericolo di disastro·
- fattispecie·
- diretta derivazione dalla condotta di danneggiamento·
- accertamento·
- necessità·
- reato ex art. 431 cod. pen·
- criteri·
- reati contro l'incolumità pubblica·
- delitti