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1 maggio 2020
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14 dicembre 2021
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Art. 329. Obbligo del segreto 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria , le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. (253) (260) (263) (267) (270) (275)
2. Quando e' ((strettamente)) necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. (5)
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 19 marzo 1990, n. 55 , come modificata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221 ha disposto (con l'art- 15-bis, comma 2) che "Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale , comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento."
--------------- AGGIORNAMENTO (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (263)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (267)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (270)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (275)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
2. Quando e' ((strettamente)) necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 19 marzo 1990, n. 55 , come modificata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221 ha disposto (con l'art- 15-bis, comma 2) che "Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale , comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento."
--------------- AGGIORNAMENTO (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (263)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (267)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (270)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (275)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
Commentari • 266
- 1. Atti probatori secretati sono utilizzabili nel giudizio abbreviato se la difesa non dimostra un concreto pregiudizio (Cass. Pen. n. 7647/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 marzo 2025 · 237.46684
[…] La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza: L'inutilizzabilità delle intercettazioni parzialmente secretate in sede di giudizio abbreviato Secondo la difesa, le conversazioni erano state acquisite agli atti in modo incompleto, in quanto alcune parti risultavano coperte da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 08/01/2025, n. 165Provvedimento: […] Nola, nell'ambito del un procedimento penale in corso, rilevando che: “ Ai sensi dell'art. 329 c.p.p. gli atti di indagine, compiuti dal Pubblico ministero o dalla Polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una Pubblica Amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241”. […] Trattandosi di sottrazione all'accesso sancita con legge ordinaria , non sarebbero ostensibili, ex artt. 114 e 329 c.p.p., gli atti afferenti ad informative penali inoltrate nei confronti del controinteressato, ad eventuali indagini in corso, in quanto relative ad un (eventuale) procedimento penale e rientranti perciò nella esclusiva disponibilità dell'organo requirente procedente.Leggi di più...
- attività amministrativa·
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- art. 24 L. 241/1990·
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