2. Quando e' ((strettamente)) necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 19 marzo 1990, n. 55 , come modificata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221 ha disposto (con l'art- 15-bis, comma 2) che "Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale , comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento."
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Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (263)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (267)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (270)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (275)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".