Articolo 147 del Codice di procedura penale
Articolo 125Articolo 127
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24 ottobre 1989
Art. 147. Termine per le traduzioni scritte
Sostituzione dell'interprete 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorita' procedente fissa all'interprete un termine che puo' essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete puo' essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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