Articolo 416 del Codice di procedura civile
Articolo 415Articolo 417
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21 aprile 1942
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12 dicembre 1973
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26 novembre 2024
Art. 416.
(Costituzione del convenuto).

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza ((...)) . ((178))

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito ((...)) di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. ((178))

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
-------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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