Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2017, n. 20803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20803 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
20803 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 540 Francesco Ippolito UP 29/03/2017 Anna Petruzzellis Stefano Mogini R.G.N. 48090/2016 Alessandra Bassi Relatore - Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da HO TI, nato il [...] in [...], nato il [...] in [...], nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 22/04/2016 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
uditi i difensori, Avv. Fabrizio Briganti per OM ed in sostituzione dell'Avv. Carlo Arnulfo per US e Avv. Vincenzo Arrivo in sostituzione dell'Avv. Fulvio Sintucci per HO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 26 giugno 2015, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì ha condannato - all'esito del giudizio abbreviato TI HO, RJ OM e TI US alle pene di legge, per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, loro rispettivamente ascritte, ritenuta per HA la continuazione con i fatti per i quali egli è già stato condannato con sentenza irrevocabile del 14 novembre 2013. 2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso i tre imputati. In particolare, nel ricorso presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Fabrizio Briganti, TI HO chiede che bla decisione sia annullata per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte d'appello errato nell'escludere i presupposti della lieve entità del fatto in considerazione della "professionalità dello spaccio", della "continua disponibilità di droga" e dei "collegamenti sicuri con fornitori a più alto livello", senza considerare che HA si limitava prendere in deposito una o più dosi ed a cederla a terzi, venendo pagato a giornata, oppure ad acquistare in conto vendita piccole scorte per coprire con i ricavi l'acquisto di stupefacente per uso personale;
2.2. contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere il Collegio di merito irragionevolmente escluso l'ipotesi lieve nonostante la modesta entità ponderale delle dosi di stupefacenti oggetto delle condotte, il circoscritto numero di cessionari, l'assenza di scorta, il ruolo marginale dell'imputato nell'organizzazione ed il mancato accertamento del grado di purezza della sostanza, comunque "di strada".
3. RJ OM, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Silvio Sintucci, chiede che la sentenza sia annullata per i seguenti motivi:
3.1. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e seguenti, 438, comma 4, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente infondata la dedotta nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, per essere stato il giudizio abbreviato incardinato nonostante l'imputato avesse revocato la relativa richiesta prima dell'ammissione del rito da parte del Gup;
3.2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d), in quanto fondata su di una interpretazione errata delle intercettazioni;
3.3. contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le cessioni della notte di Capodanno ed al Baraghini, emergendo dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni 2 сав rese dalle persone informate dei fatti che OM si limitò a fungere da mandatario per un consumo di gruppo di cocaina;
3.4. contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le cessioni al EL ON, non avendo quest'ultimo parlato della intermediazione del OM;
3.5. mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del contenuto delle telefonate in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le cessioni al Venturi, per avere la Corte omesso di confrontarsi con le spiegazioni alternative prospettate nell'atto d'appello;
3.6. manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte ingiustificatamente escluso la sussistenza dei presupposti della lieve entità, là dove gli elementi delineati nella motivazione - id est la "professionalità dello spaccio", la "continua disponibilità di non risultano droga" ed i "collegamenti sicuri con fornitori a più alto livello" sorretti da elementi di prova.
4. Nel ricorso presentato da TI US, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Carlo Arnulfo, si chiede l'annullamento della condanna per i seguenti motivi:
4.1. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, in quanto fondata su di una lettura fuorviante ed errata delle intercettazioni nonché delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti (EL ON, Braghini e Selfaj); il ricorrente si duole altresì della utilizzazione delle dichiarazioni rese da CO ON in quanto soggetto indagato in un procedimento connesso per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sicchè egli avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere riscontrate da elementi esterni;
4.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte errato nell'escludere i presupposti della lieve entità del fatto sulla scorta di elementi quali la "professionalità dello spaccio", la "continua disponibilità di droga" ed i "collegamenti sicuri con fornitori a più alto livello" di per sé non inconciliabili - con la fattispecie invocata, in considerazione della previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309; nella specie, si trattava infatti di cessioni ad un gruppo ristretto di fruitori, per quantitativi mai superiori al grammo, per un arco temporale circoscritto;
4.3. violazione di legge penale per avere i Giudici di merito erroneamente applicato la disciplina antecedente alla novella del 2006, non risultando provata 3 la condotta dell'11 marzo 2014, unica suscettibile di far scattare l'applicazione della normativa ripristinata, trattandosi, a tutto voler concedere, di un'ipotesa di consumo di gruppo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni di seguito esposte.
2. Non coglie nel segno il primo motivo in rito dedotto da RJ OM, col quale si è eccepita la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione degli artt. 178 e seguenti e 438, comma 4, cod. proc. pen., per essere stato il giudizio abbreviato incardinato nonostante l'imputato avesse revocato la richiesta ex art. 458, comma 1, stesso codice prima del provvedimento giurisdizionale di ammissione del giudizio speciale.
2.1. Ritiene il Collegio di dovere aderire al precedente specifico - richiamato anche dalla Corte d'appello alla stregua del quale la richiesta di giudizio - abbreviato, se è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., laddove, invece, è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata solo fino alla adozione, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., del decreto di fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale (Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes e altro, Rv. 263708).
2.2. La regula iuris testè delineata poggia, invero, su solide ragioni processuali. Occorre preliminarmente ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, nel caso in cui l'imputato formuli tempestiva richiesta di giudizio abbreviato a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1, del codice di rito, il decreto di fissazione dell'udienza camerale previsto dal comma 2 della stessa disposizione non ha valenza di ordinanza di ammissione del rito, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio. Nell'affrontare il nodo ermeneutico concernente l'individuazione del dies a quo ai fini della determinazione dei termini di custodia cautelare ex art. 303, comma 1, n. 2 lett. b-bis), cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno ricostruito le scansioni processuali in cui si articola la trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato ed hanno chiarito che il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale presuppone la sola verifica dei requisiti formali di ammissibilità della richiesta (quali la tempestività) e costituisce, pertanto, soltanto un "mero impulso processuale", dovendo la decisione sull'ammissione del rito abbreviato sia esso ordinario o condizionato 4 -essere adottata all'esito dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, dal giudice che dovrà celebrare il giudizio (v. nella motivazione di Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, P.M. in proc. Ohonba, Rv. 250348). Nel medesimo solco, si è successivamente ribadito che il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione (Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013 - dep. 2014, Z., Rv. 259719). Giova rilevare come l'insegnamento di questa Corte regolatrice sia stato recepito nell'intervento di riforma del processo penale AS 2067-A (approvato dal Senato ed ora alla Camera per la definitiva approvazione), là dove, nel comma 2 dell'art. 458 (come riscritto dal comma 47 dell'art. 1 del maxi-emendamento alla legge), si è eliminato l'incipit "se la richiesta è ammissibile" e si è (opportunamente) previsto che il giudice fissi "con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque prima" alle parti, così eliminando ogni possibile dubbio in merito alla valenza del decreto assunto inudita altera parte quale provvedimento di mera fissazione dell'udienza.
2.3. Osserva, nondimeno, il Collegio come, dall'acclarata natura di mero impulso processuale del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. non discenda -come assume il ricorrente - la revocabilità della richiesta di rito abbreviato (formulata ai sensi del comma 1 della stessa disposizione) prima dell'ordinanza di ammissione. Ed invero, la richiesta di trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato scandita dal rigido termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. - pen., assistito dalla comminatoria di inammissibilità -, da un lato, presuppone (alla luce del chiaro enunciato normativo "se la richiesta è ammissibile") un vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità ictu oculi rilevabili (quali, appunto, la tardività o la presentazione della richiesta da parte di soggetto non legittimato); dall'altro lato, comporta l'attivazione della procedura disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, con l'emissione del provvedimento sia pure solo ordinatorio di fissazione della - camera di consiglio ai fini dell'ammissione e della celebrazione del rito. Si tratta di "effetti giuridici" che, ove già realizzatisi, rendono non più reversibile la loro scaturigine, id est la richiesta del rito abbreviato ex art. 458, comma 1. Ciò discende in modo piano dalla regula iuris, secondo la quale la richiesta di rito abbreviato può considerarsi revocabile nella sola ipotesi, in cui non abbia ancora dispiegato i suoi effetti (Sez. 4, n. 19528 del 28/3/2008, Rv. 239764; 5 сав Sez. 6 n. 22480 del 08/05/2013, P.M. in proc. Bujor, Rv. 256645). Vale a dire, fino a quando non sia stata adottata l'ordinanza dispositiva del rito, nell'ipotesi di instaurazione del giudizio abbreviato c.d. tipico (cioè nell'udienza preliminare, nella quale all'opzione in rito non segue nessun provvedimento diverso da quello sull'ammissibilità del giudizio richiesto); fino a quando non sia stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza camerale, nell'ipotesi quale appunto quella di -specie di trasformazione ex art. 458 cod. proc. pen.
3. Sono infondate le doglianze con le quali OM e US muovono censure all'apparato logico argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in relazione al giudizio di penale responsabilità espresso a loro carico (motivi sub punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 e 4.1 del ritenuto in fatto).
3.1. Oltre a replicare nella sostanza le medesime deduzioni già mosse in appello, il ricorrente denuncia l'illogicità nella ricostruzione dei fatti compiuta sulla scorta del contenuto degli scambi verbali intercettati e, dunque, il travisamento della prova, senza tenere conto dei limiti posti al sindacato di legittimità al riguardo. Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (v. da ultimo, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, EL Gaudio e altri, Rv. 258774).
3.2. Ad ogni modo, la Corte territoriale non si è sottratta dal dare risposta alle specifiche deduzioni mosse negli atti d'appello ed ha argomentato la conferma del giudizio di penale responsabilità espresso a carico dei ricorrenti in ordine a tutte le imputazioni a loro elevate, facendo congruo rinvio ai passaggi logico giuridici della decisione di primo grado ritenuti condivisibili (operazione pacificamente ammissibile, v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615) ed affrontando gli specifici rilievi dedotti nel gravame (v. pagine 8 e 9 della sentenza in verifica).
3.3. Analoghe considerazioni valgono per l'ultimo motivo mosso da US (sub punto 4.3), là dove denuncia formalmente la violazione di legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio applicato (quello antecedente alla novella del 2006 anziché quello introdotto con tale riforma, applicabile sino alla pronuncia d'incostituzionalità n. 32 del 12 febbraio 2014), ma - a ben vedere contesta - l'integrazione della condotta di reato dell'11 marzo 2014, che ha appunto 6 determinato l'applicazione della lex gravior. Il ricorrente muove, dunque, censure in fatto non coltivabili in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3.4. La Collegio di merito ha comunque affrontato la questione concernente la contestata integrazione della cessione dell'11 marzo 2014, dando conto delle dichiarazioni rese dal EL ON (v. pagina 10 della sentenza in verifica), con considerazioni puntuali ed immuni da illogicità manifesta, dunque non censurabili col ricorso per cassazione.
4. Sono destituiti di fondamento anche i motivi proposti dai tre ricorrenti in ordine all'omessa derubricazione delle condotte nella ipotesi "lieve" prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (motivi dedotti sub punti 2.1 e 2.2, 3.6 e 4.2). In particolare, i ricorrenti censurano il ragionamento svolto dalla Corte al riguardo ponendo in evidenza come gli indici valorizzati (la "professionalità dello spaccio", la "continua disponibilità di droga" ed i "collegamenti sicuri con fornitori a più alto livello") non siano inconciliabili con la lieve entità del fatto, alla luce della chiara indicazione espressa dal legislatore nel prevedere all'art. 74, comma 6, stesso decreto - l'associazione per delinquere - finalizzata al "piccolo spaccio".
4.1. Occorre chiarire che, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati. Quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione derivante dalla natura delle sostanze, anche se eterogenea, né dalle modalità organizzate della condotta, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del mero dato quantitativo ovvero dei soli connotati dell'azione soltanto qualora possano ritenersi dimostrativi di una significativa, concreta e non virtuale potenzialità offensiva e, dunque, di un pericolo non circoscritto di diffusività della sostanza, incompatibile con la fattispecie incriminatrice in parola.
4.3. A tali indicazioni ermeneutiche si è attenuta la Corte d'appello, là dove ha compiuto una valutazione complessiva dei vari indici previsti dalla fattispecie come oggetto della ricostruzione storico fattuale delle vicende sub iudice ad 7 opera dei giudici di primo e di secondo grado, in particolare della qualità (cocaina) e quantità delle sostanze trattate nonché delle modalità e delle circostanze dell'azione. Non può invero dubitarsi che l'ambito temporale delle condotte continuate di spaccio, l'amplia platea dei clienti riforniti, la fornitura continua di droga - significativa di una rilevante disponibilità "a monte" e di canali di fornitura di buon livello - nonchè l'entità di talune cessioni accertate nel processo (5 grammi al Marcucci;
20 grammi al Gjoca) cioè gli elementi - valorizzati dal Giudice a quo costituiscano espressione di un'attività criminosa connotata da una significativa potenzialità offensiva e del pericolo di diffusività della sostanza e, pertanto, incensurabilmente sono state considerate dal Collegio di merito preclusive all'inquadramento della fattispecie concreta nell'invocata ipotesi incriminatrice lieve.
5. E', infine, inammissibile il secondo rilievo mosso nel primo motivo del ricorso di US, col quale si è eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CO ON (punto 4.1 del ritenuto in fatto).
5.1. Il ricorrente replica il motivo già dedotto in appello e non si confronta con la puntuale argomentazione svolta in risposta (nelle pagine 10 e seguenti della sentenza), là dove la Corte territoriale ha evidenziato come l'appello sia del tutto generico quanto alla sussistenza dei presupposti per l'invocata attivazione della procedura di cui all'art. 210 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni raccolte dal Bastone, risultando "meramente rappresentato e non documentato in atti dal difensore appellante" che il dichiarante fosse indagato in procedimento connesso per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Genericità del motivo d'appello non superata dalle altrettanto generiche considerazioni svolte dall'imputato a supporto dell'omologo motivo dedotto nel ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., che precludono la verifica circa l'allegata sussistenza dei presupposti segnatamente l'esistenza di un procedimento connesso ex art. 12, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'operare dell'ipotesi - di cui all'art. 210 stesso codice.
6. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. IN CANCELLERIA Così deciso il 29 marzo 2017 DEPOSITATO 11 Presidente Il consigliere estensore Francesco IppolitolSco/Ippolito 2017 Alessandra Bassi отр IL FUNZIONARIO GIUZIZIARIO MAG 2 IL 8 Piera Esposito