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24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
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28 giugno 2022
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30 giugno 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 78. Formalita' della costituzione di parte civile 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita':
a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda ((agli effetti civili)) ;
e) la sottoscrizione del difensore.
(( 1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. )) 2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione.
3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. (110)
------------------
AGGIORNAMENTO (110)
La L. 16 dicembre 1999, n. 479 , ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."
a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda ((agli effetti civili)) ;
e) la sottoscrizione del difensore.
(( 1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. )) 2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione.
3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. (110)
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AGGIORNAMENTO (110)
La L. 16 dicembre 1999, n. 479 , ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."
Commentari • 251
- 1. Costituzione di parte civile solo telematica? L'interpretazione della CassazioneMario Di Salvia · https://www.studiocataldi.it/ · 17 luglio 2025 · 193.02911
[…] Di conseguenza, la costituzione di parte civile presentata in formato cartaceo nell'udienza dibattimentale è pienamente valida, in quanto l'art. 78 c.p.p. lo consente espressamente. La recente decisione riapre quindi il dibattito mai per la verità sopito sul conflitto tra la disposizione dell'art 78 cpp e le norme sulla digitalizzazione del processo che nella decisione riferita viene però risolto interpretando l'obbligo telematico come la regola per i soli depositi "fuori udienza". […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 12999Provvedimento: […] Erronea applicazione dell'art. 78 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
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