Articolo 78 del Codice di procedura penale
Articolo 92Articolo 79
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Art. 78. Formalita' della costituzione di parte civile 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita':
a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda ((agli effetti civili)) ;
e) la sottoscrizione del difensore.
(( 1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. )) 2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione.
3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. (110)


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AGGIORNAMENTO (110)
La L. 16 dicembre 1999, n. 479 , ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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