Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 181. Nullita' relative 1. Le nullita' diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullita' concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullita' concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullita' devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3. Le nullita' concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullita' eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullita' verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
2. Le nullita' concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullita' concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullita' devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3. Le nullita' concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullita' eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullita' verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
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- 1. Dibattimento: l'indebita limitazione del diritto dell'imputato a controesaminare il CT del PM non è causa di inutilizzabilitàhttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 199.63249
L'indebita limitazione, da parte del giudice, del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 c.p.p., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 c.p.p.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2023, n. 38311Provvedimento: […] Rileva il difensore che la Corte di appello aveva ritenuto che la mancata osservanza del termine a comparire assegnato nel decreto di citazione a giudizio costituisce una mera nullità relativa, sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
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