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24 ottobre 1989
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5 giugno 1992
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2 marzo 1995
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12 agosto 1997
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5 novembre 1998
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6 aprile 2001
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17 maggio 2014
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22 agosto 2014
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Art. 513.
(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).
1. Il giudice, se l'imputato e' assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. ((215)) 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. (96)
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.
------------- AGGIORNAMENTO (37)
La Corte costituzionale, con la sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992, n. 254 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, " nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere". ------------- AGGIORNAMENTO (62)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 60 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero". ------------- AGGIORNAMENTO (96)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998, n. 44) ha disposto l' illegittimita' costituzionale parziale del secondo comma, ultimo periodo, del presente art. 513 "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilit« di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l' art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale ". ------------- AGGIORNAMENTO (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".
(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).
1. Il giudice, se l'imputato e' assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. ((215)) 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. (96)
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.
------------- AGGIORNAMENTO (37)
La Corte costituzionale, con la sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992, n. 254 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, " nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere". ------------- AGGIORNAMENTO (62)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 60 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero". ------------- AGGIORNAMENTO (96)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998, n. 44) ha disposto l' illegittimita' costituzionale parziale del secondo comma, ultimo periodo, del presente art. 513 "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilit« di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l' art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale ". ------------- AGGIORNAMENTO (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".
Commentari • 117
- 1. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 512, comma 1, del codice di procedura penale: vediamo in che modoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 ottobre 2020 · 52.764168
[…] Oltre a ciò, nell'ordinanza di rimessione, il giudice di merito osservava come la condizione soggettiva del dichiarante (“testimone assistito” ex art. 197-bis, cod. proc. pen.) rendesse inapplicabile la distinta ipotesi di lettura dibattimentale contemplata dall'art. 513 cod. proc. pen. essendo questa riferibile all'imputato e alle persone indicate nell'art. 210, comma 1, cod. proc. pen. (imputati in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, […] fosse stata impedita per la sopravvenuta morte) mentre, al contrario, la “qualifica” del dichiarante, nella prospettiva del regime delle letture di cui agli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 20/10/2020, n. 218Provvedimento: […] L'ordinanza n. 112 del 2006 affermò che l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 513 cod. proc. pen., ritenuta dal giudice a quo, si fondava sul presupposto erroneo che il dichiarante avesse già assunto la qualità di “testimone assistito” (nonostante che la sua audizione, in realtà, fosse stata impedita per la sopravvenuta morte). Al contrario, la “qualifica” del dichiarante, nella prospettiva del regime delle letture di cui agli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., doveva essere valutata solo all'atto della dichiarazione dibattimentale, […]Leggi di più...
- adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo·
- irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza·
- assorbimento dell'ulteriore censura.·
- motivazione non implausibile sulla rilevanza·
- rigetto di eccezione preliminare.·
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- omessa previsione·
- processo penale·
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- sopravvenuta impossibilità di ripetizione·
- interpretazione secundum constitutionem